Conclusioni dell avvocato generale
I - Introduzione
1. La questione pregiudiziale sottoposta dal Bundespatentgericht ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «prima direttiva»).
2. Il Bundespatentgericht chiede se sia esclusa la registrazione come marchio di segni o di indicazioni divenute di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini commerciali di un determinato settore, oppure se, al contrario, tale impedimento sussista solo nella misura in cui siano di uso comune in riferimento ai prodotti e servizi concreti che vogliono rappresentare, e se, in quest'ultimo caso, sia necessario che i segni o le indicazioni descrivano direttamente tali prodotti e servizi, o le sue qualità e caratteristiche essenziali.
II - I fatti della controversia principale e la questione pregiudiziale
3. La società Merz & Krell GmbH & Co (in prosieguo: la «Merz & Krell») ha chiesto la registrazione del marchio denominativo «Bravo», con riferimento a «strumenti di scrittura». La sezione dei marchi per la classe 16 del Deutsche Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei marchi e brevetti) ha escluso la registrazione ritenendo che la denominazione richiesta costituisse un richiamo od annuncio pubblicitario rispetto ai prodotti che si vogliono tutelare, cosa che impedisce la registrazione come marchio.
4. La Merz & Krell ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Bundespatentgericht. Dal momento che, a suo parere, la decisione dipende dall'interpretazione da dare all'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva, detto organo sottopone alla Corte di giustizia la seguente questione:
«Se l'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba, nonostante la sua formulazione contraria, essere interpretato restrittivamente nel senso che vengono presi in considerazione, quali impedimenti alla registrazione come marchi, soltanto i segni o le indicazioni che descrivano direttamente i prodotti e servizi in concreto dichiarati per la registrazione, cioè le loro qualità o caratteristiche essenziali, oppure se tale disposizione debba essere intesa nel senso che, oltre ai "segni comuni" e alle definizioni generiche, vadano altresì esclusi dalla registrazione come marchi quei segni o quelle indicazioni che, nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio, siano divenuti di uso comune nell'ambito del settore considerato o di un settore analogo in quanto slogan commerciali, indicazioni di qualità, espressioni incitanti all'acquisto, e così via, senza descrivere direttamente qualità concrete dei prodotti e servizi dichiarati».
III - Ambito giuridico
A - La normativa internazionale
5. La Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale (in prosieguo: la «Convenzione» o la «Convenzione di Parigi»), firmata il 20 marzo 1883, e della quale sono firmatari tutti gli Stati membri , è ed è stato lo strumento di base per la disciplina internazionale della proprietà industriale. Successivamente si è configurato un sistema internazionale integrato da un insieme di disposizioni di natura multilaterale .
6. La prima disposizione della Convenzione è la creazione dell'Unione per la tutela della proprietà industriale (art. 1, n. 1), nota come Unione di Parigi. La Convenzione costituisce il quadro di riferimento che deve essere rispettato dalla normativa degli Stati firmatari e dagli accordi e trattati che questi stipulano tra di loro (artt. 25 e 19).
7. Sono principi fondamentali della Convenzione:
1° ) il principio del trattamento nazionale, di cui all'art. 2, secondo cui i cittadini di qualsiasi Stato membro dell'Unione ricevono negli altri Stati firmatari lo stesso trattamento riservato ai propri cittadini;
2° ) il principio del trattamento unionista di cui alla stessa norma, grazie al quale i cittadini degli Stati unionisti beneficiano, oltre che dei diritti derivanti dal principio del trattamento nazionale, di quelli previsti appositamente dalla Convenzione;
3° ) il principio di prelazione, di cui all'art. 4, che concede, a colui che richiede tutela per un oggetto di proprietà industriale in uno degli Stati dell'Unione, un diritto di preferenza per effettuare il deposito negli altri paesi firmatari.
8. Ai sensi dell'art. 6 quinquies, lett. B:
«Ai marchi di fabbrica o di commercio disciplinati nel presente articolo può essere rifiutata la registrazione oppure essi possono essere invalidati solo nei seguenti casi:
(...)
2. quando siano privi di ogni carattere distintivo, oppure formati esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo di origine dei prodotti o il periodo di produzione, o che siano divenuti di uso corrente nel linguaggio comune o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del paese in cui si richiede la protezione ;
(...)».
B - Il diritto comunitario
1. Il Trattato costitutivo della Comunità europea
9. L'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) prevede:
«Le disposizioni degli articoli 30 e 34 [divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 29 CE] lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di (...) tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».
2. La prima direttiva
10. La prima direttiva ha come obiettivo quello di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, per lo stabilimento e il funzionamento del mercato interno. Tale ravvicinamento è parziale e si riduce alle disposizioni nazionali aventi maggior incidenza sul funzionamento di detto mercato. Di fatto limita la sua portata ai marchi d'impresa acquisiti in seguito a registrazione , lasciando gli Stati membri liberi di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa già registrati .
11. La prima direttiva determina all'art. 2 i segni che possono costituire un marchio:
«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».
12. L'art. 3 della prima direttiva stabilisce i motivi per cui la registrazione di un marchio può essere esclusa o, se del caso, dichiarata nulla:
«l. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;
b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio ;
(...)
2. (...)
3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.
4. (...)».
3. Il regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94
13. Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 20 dicembre 1993, il regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento»), con lo scopo di instaurare nel mercato comunitario condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale e, in particolare, quelle che, da una prospettiva giuridica, «(...) consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni della Comunità le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi (...)» . Si tratta di creare «(...) marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile» negli Stati membri . Tale obiettivo viene perseguito senza voler sostituire la normativa interna sui marchi .
14. Seguendo la stessa tecnica della prima direttiva, il regolamento indica i segni che possono costituire un marchio comunitario (art. 4), per poi fissare i motivi per cui una registrazione può essere esclusa (artt. 7 e 8).
15. Infatti ai sensi dell'art. 4:
«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».
16. Da parte sua l'art. 7 stabilisce che sono esclusi dalla registrazione:
«(...)
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio ;
(...)».
17. La versione tedesca di tale disposizione del regolamento è diversa:
«(...)
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni, per indicare prodotti o servizi, che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio .
(...)».
C - La normativa tedesca
18. Per trasporre la prima direttiva nel proprio ordinamento giuridico, il legislatore tedesco ha adottato il Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (legge tedesca relativa alla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi) 25 ottobre 1994 (in prosieguo: il «Markengesetz»).
19. Il Markengesetz prevede all'art. 8 i motivi assoluti di esclusione della registrazione di un marchio. Tale norma al n. 2 prevede:
«Sono esclusi dalla registrazione i marchi:
(...)
3. composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi ;
(...)».
IV - Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
20. Osservazioni scritte in tale procedimento e nel termine di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia sono state presentate dal governo tedesco e del Regno Unito nonché dalla Commissione.
21. Dato che nessuna delle parti ha chiesto tempestivamente di presentare osservazioni orali, il Tribunale ha deciso, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 104, n. 4, del suo regolamento di procedura , di non procedere alla fase orale.
V - Esame della questione pregiudiziale
22. Il dubbio interpretativo che il Bundespatentgericht sottopone alla Corte di giustizia è molto preciso . Meno chiaro è senza dubbio il panorama normativo nel quale occorre porsi per fornire la soluzione richiesta.
A - La struttura dell'ordinamento giuridico comunitario sui marchi
23. L'importanza, nello stabilimento di un mercato unico, di un'adeguata regolamentazione della proprietà industriale, di cui il marchio è una delle sue componenti , non può essere negata. Ciò è a tal punto vero che lo stesso costituente comunitario ritenne necessario porla, insieme con altri importanti principi , come limite ad uno dei pilastri fondamentali del diritto comunitario cioè la libera circolazione delle merci. Questo è il senso da dare all'art. 36 del Trattato CE nonostante che tale eccezione, come tutte, debba essere interpretata restrittivamente .
24. Per quanto riguarda i marchi, la loro importanza è stata sottolineata dal legislatore comunitario nell'illustrare i motivi della prima direttiva e del regolamento, dai cui testi emerge che il diritto di marchio può costituire un ostacolo per lo stabilimento di un mercato unico così come, attraverso un'adeguata normativa, uno strumento utile per la sua progressiva costruzione. Infatti, la prima direttiva afferma che le disparità tra le legislazioni degli Stati membri possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune , mentre nel regolamento si legge che i marchi costituiscono uno strumento giuridico particolarmente appropriato affinché le imprese adattino le loro attività al mercato unico . La prima direttiva ed il regolamento mostrano, quindi, le due facce di una stessa medaglia.
25. Infatti, gli interventi da parte del diritto comunitario sulla fattispecie giuridica del marchio dovevano venir effettuati da due prospettive distinte, dirette però entrambe verso uno stesso obiettivo, e, pertanto, complementari. In primo luogo, era necessario un ravvicinamento, seppur parziale, delle legislazioni degli Stati membri sui marchi, tramite l'applicazione della tecnica dell'armonizzazione nei settori con maggiore incidenza sul mercato interno, lasciando liberi gli Stati membri nei restanti settori. Questo è stato il compito svolto dalla prima direttiva .
26. In secondo luogo, così come operato dal regolamento attraverso la determinazione di norme direttamente applicabili in ciascuno Stato membro, bisognava creare un regime comunitario dei marchi, con lo scopo di permettere alle imprese che lo desiderano di superare gli ostacoli relativi alla territorialità dei diritti che le normative nazionali conferiscono ai titolari di tale tipo di segni distintivi. Viene così resa possibile la titolarità di marchi che godono di una tutela uniforme e che producono i loro effetti in tutto il territorio comunitario .
27. Il diritto comunitario dei marchi presenta una doppia dimensione; quella ad esso fornita da tale dualità di interventi, operanti attraverso strumenti normativi diversi, aventi effetti giuridici distinti , ma con un unico oggetto da disciplinare e un medesimo scopo cioè, lo stabilimento ed il funzionamento del mercato interno.
28. Non solo, a questa doppia prospettiva se ne aggiunge una terza, esterna, però per nulla trascurabile. E' quella data dalla Convenzione di Parigi, della quale sono firmatari tutti gli Stati membri, e che deve essere tenuta in considerazione al momento di interpretare il diritto comunitario dei marchi. Se sul piano normativo il legislatore comunitario ha voluto che le disposizioni della prima direttiva fossero in perfetta sintonia con quelle della Convenzione , occorre anche che tale sintonia venga mantenuta nella fase di interpretazione ed applicazione della norma.
29. Quanto precede non vuole essere una mera disquisizione teorica, bensì la constatazione di una situazione di fatto dalla quale deriva una conseguenza importante ai fini della soluzione da dare alla questione sottoposta dal Bundespatentgericht alla Corte di giustizia: le disposizioni della prima direttiva e, in particolare, quella contenuta nell'art. 3, n. 1, lett. d), devono essere interpretate in senso integrativo, tenendo presente l'insieme di disposizioni relative ai marchi presenti nell'ordinamento giuridico comunitario .
B - La funzione del diritto di marchio
30. Il diritto di marchio «costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare» . Con i suoi interventi in materia il legislatore comunitario ha inteso salvaguardare tale sistema adoperandosi affinché i marchi potessero svolgere la loro funzione essenziale. La descrizione di tale funzione è stata presa in considerazione dalla Corte in più occasioni: si tratta di «garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibile confusione questo prodotto da quelli aventi diversa origine» .
31. Per poter godere di tale tutela sono riconosciuti al titolare del marchio una serie di diritti e prerogative, il cui scopo è quello di garantirgli l'uso esclusivo del segno distintivo e proteggerlo contro i concorrenti che vogliano profittare della sua posizione e reputazione. E' ciò che la giurisprudenza della Corte di giustizia indica con «oggetto specifico del diritto di marchio» .
32. Tale scopo immediato (riconoscimento al titolare del marchio di una situazione giuridica avente un contenuto determinato) costituisce un mezzo per giungere all'obiettivo finale (garantire un sistema di concorrenza reale nel quale non esista un rischio di confusione tra prodotti di diversa provenienza) .
33. Tutte le norme di diritto comunitario sui marchi devono essere interpretate in funzione dello scopo espresso, comprese quelle che disciplinano le situazioni giuridiche attive attribuite al titolare di un marchio per il fatto di esserlo e quelle che stabiliscono le cause per le quali può essere negata o, se del caso, annullata la registrazione di un marchio. Detto in altro modo, e per utilizzare le parole della stessa Corte, «al fine di stabilire l'esatta estensione di questo diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio» .
34. Ci sono, quindi, due criteri di interpretazione da tener presenti per risolvere tale questione pregiudiziale: quello teleologico che tiene conto della funzione del marchio e quello che vuole fornire alla norma un carattere integrativo, del quale si è parlato sopra al paragrafo 26.
C - Le denominazioni e i segni di uso comune nel linguaggio corrente e nelle consuetudini del commercio
35. La disposizione di cui si chiede alla Corte l'interpretazione, e che è riportata sopra al paragrafo 9, riproduce quasi letteralmente le frasi finali dell'art. 6 quinquies, lett. B, n. 2, della Convenzione di Parigi . A loro volta, tutte le versioni linguistiche del regolamento contengono all'art. 7, n. 1, lett. d), una disposizione letteralmente identica. L'unica eccezione è quella della versione tedesca, che riferisce l'uso comune dei segni e delle indicazioni ai prodotti o servizi che il marchio intende rappresentare .
36. La divergenza è facile da superare. La versione tedesca non può essere considerata isolatamente, bensì essere letta alla luce delle versioni esistenti nelle altre lingue , senza dimenticare in nessun caso il contesto normativo costituito dalla prima direttiva e dalla Convenzione di Parigi. Come afferma la Commissione nelle sue osservazioni scritte, il testo in tedesco dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento è irrilevante per l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva.
37. Quindi, il gruppo normativo di riferimento non prevede la registrazione di marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini del commercio. Più in generale, tale gruppo normativo impedisce la registrazione di segni che manchino di carattere distintivo. Tale rilievo permette già di addentrarsi direttamente nella questione sollevata dal Bundespatentgericht.
1. Il necessario legame tra il segno distintivo, da un lato, e i prodotti e i servizi dall'altro
38. La funzione di un marchio è quella di distinguere. E' ovvio, ma va detto per rimanere centrati sul problema. In questo modo, chiaro e preciso, si esprime l'art. 2 della prima direttiva, che condiziona la possibilità per un segno di diventare un marchio al fatto che sia adatto «(...) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese» . Secondo tale articolo, ogni segno privo di un carattere distintivo non può diventare un marchio . Tale mancanza può essere intrinseca o acquisita; nel secondo caso, per il fatto di esistere già registrato un segno identico o simile (oppure per essere in uso un marchio rinomato) per prodotti identici o simili. Tale distinzione permette al legislatore comunitario di separare gli impedimenti assoluti alla registrazione (quelli dell'art. 3) dagli impedimenti relativi (quelli dell'art. 4) . Inoltre, per lo stesso motivo, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di utilizzare segni identici o simili al suo, che possano dare adito a un rischio di confusione . In questa prospettiva deve essere letto l'art. 3, n. 1, della direttiva e, in particolare le lettere b), c) e d), che non possono venir considerate isolatamente.
39. Lasciando da parte la lett. a), che letta in combinato disposto con l'art. 2 impedisce la costituzione in marchio di ogni segno non suscettibile di rappresentazione grafica, il senso delle tre lettere seguenti è chiaro. Si inizia con una affermazione di inadeguatezza dei segni senza carattere distintivo [lett. b)], per poi stabilire due presupposti particolari di indicazioni che mancano di capacità distintiva: quelle descrittive [lett. c)] e quelle di uso comune [lett. d)]. Le cause ulteriori di esclusione hanno il proprio fondamento in ragioni diverse dall'incapacità a distinguere.
40. In qualunque caso, ciò che è rilevante nella presente questione pregiudiziale è che la causa prevista all'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva trova la propria ragion d'essere nel fatto che le indicazioni a cui si riferisce non soddisfano la condizione prevista dall'art. 2 perché possa costituirsi un marchio: essere cioè adatte a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Ciò è confermato dal fatto che, in via di eccezione, il n. 3 dello stesso art. 3 permette a questo tipo di indicazioni [nonché a quelle cui si riferiscono le lett. b) e c)] di costituirsi come marchi se, a seguito dell'uso, hanno acquisito il carattere distintivo del quale originariamente erano prive.
41. Cosa si deve intendere per carattere distintivo? Come si giunge a determinare se un segno od una indicazione abbiano capacità distintiva? Quello di «carattere distintivo» è un concetto giuridico indeterminato che deve essere completato in ciascun caso, alla luce delle sue circostanze e delle sue particolari caratteristiche .
42. Tale conclusione viene rafforzata se si tiene conto, ancora una volta, della funzione essenziale dei marchi: distinguere i prodotti e i servizi di una impresa da quelli di altre, attribuendo al titolare di un marchio un diritto esclusivo all'uso. Però tale attribuzione non è il fine, ma solo una tappa intermedia. Il punto di arrivo è che i consumatori possano scegliere un prodotto, o un servizio, in funzione della sua origine. Detto in altro modo, che le imprese siano «(...) in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti e servizi» . Si rende così possibile lo stabilimento di un sistema di concorrenza leale, non falsato, dal quale siano esclusi i bari e i profittatori della reputazione altrui.
43. Dalla natura strumentale dei diritti conferiti dalla titolarità di un marchio emerge chiaramente l'esigenza che essi siano limitati a quanto strettamente necessario per raggiungere tale scopo essenziale. Non è ovviamente necessario attribuire al titolare di un determinato segno un uso esclusivo generalizzato, bensì unicamente nei confronti di altri segni che possano creare confusione, cosa che obbliga a tenere in considerazione non solo le denominazioni o le indicazioni interessate, ma anche i prodotti che rispettivamente intendono rappresentare. Possono aversi due marchi simili che proteggono prodotti o servizi differenti, i cui canali di produzione e di distribuzione non arrivino mai ad incrociarsi ed in cui, pertanto, il rischio di confusione sia praticamente inesistente. Al contrario, non è possibile la coesistenza di due marchi la cui somiglianza sia minore e che intendano rappresentare lo stesso tipo di prodotti, in questo caso infatti la confusione può emergere .
44. E, per terminare, allo scopo di valutare la capacità distintiva di una rappresentazione grafica o di una denominazione occorre tener presente l'impressione che riceve il consumatore medio dal tipo di prodotto o di servizio di cui trattasi .
45. Di conseguenza, per determinare se una denominazione o una rappresentazione grafica ha la capacità distintiva richiesta dal marchio, non si può prescindere dai prodotti e servizi che intende identificare.
46. Alla luce delle precedenti considerazioni si deve affermare che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva, per negare la registrazione di un marchio oppure, se del caso, per annullare quella già effettuata, occorre che i segni o le indicazioni che lo compongono siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio in relazione ai prodotti e servizi che il marchio vuole rappresentare .
2. L'intensità del vincolo tra i prodotti o i servizi e i segni e le indicazioni divenuti di uso comune
47. La conclusione anteriore non chiarisce certo tutti i dubbi sottoposti alla Corte dal Bundespatentgericht. Occorre precisare se quei segni o indicazioni debbano essere di uso comune nella descrizione diretta dei prodotti o dei servizi, oppure delle sue caratteristiche o proprietà essenziali, se è sufficiente che siano in relazione con essi ed il tipo di relazione che si deve instaurare.
48. «Descrivere» in italiano significa «rappresentare con parole, in modo più o meno particolareggiato o caratterizzante» . Attraverso la descrizione di una cosa si cerca di definirla, non nelle sue qualità essenziali, bensì dando un'idea generale delle sue parti o delle sue proprietà . L'esclusione come segno distintivo di tutte quelle indicazioni o denominazioni che, nel descrivere il prodotto o il servizio a cui si riferisce, manca di capacità distintiva, trova la sua base giuridica nell'art. 3, n. 1, lett. c), della prima direttiva, ai sensi del quale può essere esclusa la registrazione (o annullarla se è già avvenuta) dei marchi che siano composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
49. Pertanto, l'interdizione di marchi meramente descrittivi non si trova nella lett. d), bensì nella lett. c) del citato art. 3, n. 1, della prima direttiva .
50. In conclusione, l'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva non richiede che i segni o le indicazioni a cui si riferisce descrivano direttamente i prodotti o i servizi concreti per i quali il marchio è richiesto, o le sue qualità o caratteristiche essenziali. Devono solo essere di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi commerciali in relazione ai prodotti o servizi che intendono rappresentare, senza precisare il grado di legame che deve esistere tra di loro.
51. La risposta la fornisce, una volta ancora, la funzione essenziale dei marchi: garantire l'origine di un prodotto o di un servizio, distinguendolo, senza possibilità di confusione, dagli altri, con conseguente divieto di ogni denominazione od indicazione che non abbia capacità distintiva. Questo è il caso, tra gli altri, dei segni «comuni», delle denominazioni generiche e, in generale, di tutte quelle rappresentazioni grafiche (includano o meno fonemi) divenute, in un modo o nell'altro, di uso comune per rappresentare i prodotti o servizi a cui si riferiscono e di cui, pertanto, nessuno può appropriarsi in esclusiva.
52. Mancano, quindi, di carattere distintivo quei segni od indicazioni che, per essere divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini commerciali in relazione a determinati prodotti o servizi, li evocano e li rendono percepibili al consumatore medio , che così li richiama alla mente. E' ciò che la Commissione denomina nelle sue osservazioni scritte «connotazione». Il segno, automaticamente, e persino in modo incosciente, viene relazionato con il prodotto o con i servizi che rappresenta .
VI - Conclusioni
53. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di giustizia di risolvere la questione sollevata dal Bundespatentgericht nel seguente modo:
«L'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, richiede che, per escludere la registrazione di un marchio o, se del caso, annullare quella già effettuata, i segni e le indicazioni che lo compongono debbano essere diventati di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio rispetto ai prodotti e ai servizi che detto marchio intende rappresentare, essendo sufficiente che essi vengano richiamati alla mente del consumatore medio. Non è necessario invece che i segni o le indicazioni, a cui la norma si riferisce, rappresentino direttamente i prodotti o i servizi concreti per i quali il marchio è richiesto, oppure le sue qualità o caratteristiche essenziali».
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