Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Concorrenza - Regole comunitarie - Normativa nazionale sul prezzo dei libri - Compatibilità in seguito all'integrazione nel Trattato CE delle norme relative al mercato interno
{Trattato CE, artt. 3, lett. c) e g), 7 A, 30 e 36 [divenuti, in seguito a modifica, artt. 3, lett. c) e g), CE, 14 CE, 28 CE e 30 CE), 3 A, 5, 85, 102 A e 103 (divenuti artt. 4 CE, 10 CE, 81 CE, 98 CE e 99 CE) e 14 (abrogato dal Trattato di Amsterdam)}
Massima
$$Gli artt. 3, lett. c) e g), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. c) e g), CE], 3 A e 5 del Trattato (divenuti artt. 4 CE e 10 CE), 7 A, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 14, n. 2, CE) nonché 102 A e 103 del Trattato (divenuti artt. 98 CE e 99 CE) non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che obblighi gli editori ad imporre ai librai un prezzo fisso dei libri alla rivendita.
Infatti, l'art. 3 del Trattato, il quale determina gli ambiti e gli obiettivi sui quali verte l'azione della Comunità, enuncia principi generali del mercato comune che sono applicati unitamente ai capi rispettivi del Trattato destinati ad attuare tali principi.
L'Atto unico europeo, a sua volta, ha inserito l'art. 8 A (divenuto art. 7 A del Trattato CE e poi, in seguito a modifica, art. 14 CE), che definisce il mercato interno e prevede misure per la sua instaurazione. Il mercato interno costituisce ormai uno degli obiettivi della Comunità [art. 3, lett. c), del Trattato].
Le dette norme definiscono anch'esse obiettivi generali e devono essere lette in relazione alle norme del Trattato destinate ad attuare tali obiettivi. Dato che gli artt. 30 e 36 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) e 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) non sono stati modificati, l'interpretazione che ne ha dato la Corte nella sentenza 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc e Thouars Distribution, combinatamente con l'art. 5 del Trattato, non può essere rimessa in discussione.
Per quanto riguarda gli artt. 3 A, 102 A e 103 del Trattato, che si riferiscono alla politica economica, la quale dev'essere condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza (artt. 3 A e 102 A), essi costituiscono norme che non sanciscono a carico degli Stati membri obblighi chiari ed incondizionati che possano essere fatti valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali. Infatti, si tratta di un principio generale che richiede per la sua applicazione complesse valutazioni di carattere economico che competono al legislatore o all'amministrazione nazionale.
( v. punti 22-25 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-9/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour d'appel di Grenoble (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Échirolles Distribution SA
e
Association du Dauphiné e altri,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. c) e g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. c) e g), CE], 3 A e 5 del Trattato CE (divenuti artt. 4 CE e 10 CE), 7 A, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 14, secondo comma, CE), nonché 102 A e 103, nn. 3 e 4, del Trattato CE (divenuti artt. 98 CE e 99, nn. 3 e 4, CE),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Échirolles Distribution SA, dall'avv. P. Clément-Cuzin, del foro di Grenoble;
- per l'Association du Dauphiné, l'Association des libraires de bandes dessinées, la Momie Folie SARL e l'Union des libraires de France, dagli avv.ti P. Simoneau e C. Cochet, del foro di Lilla;
- per il governo francese, dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore della direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor F. Million, incaricato ad hoc presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dal signor G. Kanellopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora E.-M. Mamouna, uditore presso il servizio giuridico speciale, sezione diritto europeo comunitario, del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, dalla signora C. Pesendorfer, Oberrätin presso la Cancelleria, in qualità di agente;
- per il governo norvegese, dal signor J. Bugge-Mahrt, direttore generale aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori W. Wils, membro del servizio giuridico, e O. Couvert-Castéra, funzionario nazionale messo a disposizione del medesimo servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Échirolles Distribution SA, rappresentata dall'avv. L. Germain Phion, del foro di Grenoble, dell'Association du Dauphiné e a., rappresentate dagli avv.ti P. Simoneau e C. Cochet, del governo francese, rappresentato dal signor F. Million, del governo ellenico, rappresentato dalla signora G. Paraskevopoulou, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, in qualità di agente, del governo austriaco, rappresentato dal signor T. Kramler, Magister, Verfassungdienst presso la Cancelleria, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor W. Wils, all'udienza del 6 aprile 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 13 gennaio 1999, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio successivo, la Cour d'appel di Grenoble ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. c) e g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. c) e g), CE], 3 A e 5 del Trattato CE (divenuti artt. 4 CE e 10 CE), 7 A, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 14, secondo comma, CE), nonché 102 A e 103, nn. 3 e 4, del Trattato CE (divenuti artt. 98 CE e 99, nn. 3 e 4, CE).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la Échirolles Distribution SA, che gestisce un'azienda commerciale con l'insegna «Centre Leclerc» (in prosieguo: la «Échirolles»), da un lato, e il signor Corbet, libraio, e l'Association du Dauphiné e a., dall'altro, a proposito della messa in vendita da parte della Échirolles di libri ad un prezzo inferiore di oltre il 5% a quello fissato dall'editore o dall'importatore.
Normativa nazionale
3 L'art. 1 della legge 10 agosto 1981, n. 81-766, relativa al prezzo dei libri (GURF dell'11 agosto 1981; in prosieguo: la «legge 10 agosto 1981»), dispone:
«Ogni persona fisica o giuridica che pubblica o importa libri è tenuta a fissare, per i libri che pubblica o importa, un prezzo di vendita al pubblico.
Questo prezzo è portato a conoscenza del pubblico. Con decreto si preciseranno, in particolare, le modalità secondo cui esso sarà indicato sul libro e si determineranno altresì gli obblighi dell'editore o dell'importatore per quanto riguarda le menzioni che consentono l'identificazione del libro ed il calcolo dei termini previsti dalla presente legge.
I dettaglianti devono offrire il servizio gratuito di ordinazione all'unità. Tuttavia, ed in questo solo caso, i dettaglianti possono aggiungere al prezzo effettivo di vendita al pubblico da essi praticato le spese o remunerazioni corrispondenti a prestazioni supplementari eccezionali espressamente richieste dall'acquirente e il cui costo ha costituito oggetto di un previo accordo.
I dettaglianti devono praticare un prezzo effettivo di vendita al pubblico compreso tra il 95% ed il 100% del prezzo fissato dall'editore o dall'importatore.
Nel caso in cui l'importazione riguardi libri pubblicati in Francia, il prezzo di vendita al pubblico fissato dall'importatore è almeno pari a quello fissato dall'editore.
(L. 13 maggio 1985, n. 85-500, art. 1). Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai libri importati da uno Stato membro della Comunità economica europea, a meno che elementi obiettivi, in particolare la mancanza di effettiva commercializzazione in tale Stato, non comprovino che l'operazione ha avuto lo scopo di sottrarre la vendita al pubblico alle disposizioni del quarto comma del presente articolo».
Causa principale
4 Con sentenza del Tribunal de commerce di Grenoble 12 dicembre 1997, la Échirolles è stata condannata a pagare diverse somme, a titolo di risarcimento, agli appellati nella causa principale per aver messo in vendita libri ad un prezzo inferiore di oltre il 5% a quello fissato dall'editore o dall'importatore, in contrasto con le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, della legge 10 agosto 1981.
5 Impugnando tale sentenza dinanzi alla Cour d'appel di Grenoble, la Échirolles ha chiesto che sia sottoposta una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia affinché si pronunci sulla compatibilità della normativa francese con le norme relative a «un mercato interno esteso all'insieme degli Stati dell'Unione», così come previsto dagli artt. 3, lett. g), 5 e 7 A del Trattato.
6 Gli appellati nella causa principale hanno eccepito che, secondo la giurisprudenza della Corte, la legge 10 agosto 1981 è conforme agli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 29 CE e 30 CE) e che la Corte ha affermato che, in mancanza di una politica comunitaria di concorrenza nel settore dei libri, gli obblighi degli Stati membri derivanti dagli artt. 3, 5 e 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) non erano sufficientemente determinati per vietar loro di emanare una normativa che prevedesse una fissazione del prezzo del libro.
7 Nella sentenza di rinvio viene ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la pratica dei prezzi imposti del libro è considerata dal diritto comunitario contrastante sia con l'art. 85 del Trattato quando è il risultato di una concertazione tra gli operatori del settore (sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19), sia con gli artt. 30 e 36 del Trattato qualora frapponga ostacoli al commercio fra Stati membri. Il giudice nazionale ricorda altresì che la normativa francese ha già costituito oggetto di diversi emendamenti a causa delle soluzioni date dalla Corte a varie questioni pregiudiziali alle quali essa ha dato luogo (talune sono state all'origine del decreto 10 gennaio 1990, n. 90-73, e di una circolare di pari data) e che la mancanza di reazioni da parte della Commissione consente di ritenere che tale normativa non violi più le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci.
8 Il giudice a quo osserva, poi, che la Corte ha affermato, nella sentenza 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc e Thouars Distribution (Racc. pag. 1), che, nello stato attuale del diritto comunitario, il combinato disposto dell'art. 5, secondo comma, e degli artt. 3, lett. f), del Trattato CEE [divenuto art. 3, lett. g), del Trattato CE e poi, in seguito a modifica, art. 3, lett. g), CE] e 85 del suddetto Trattato non vieta agli Stati membri di emanare una legge in forza della quale il prezzo di vendita al minuto dei libri dev'essere fissato dall'editore o dall'importatore di un libro ed è obbligatorio per tutti i dettaglianti. Esso rileva che, al punto 20 di tale sentenza, la Corte ha rilevato la mancanza di una politica comunitaria della concorrenza concernente sistemi o pratiche puramente nazionali nel settore dei libri che gli Stati membri siano tenuti ad osservare in forza del loro obbligo di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato. Esso mette in evidenza il fatto che la Corte ha sempre avuto cura di fare espressamente riferimento allo stato del diritto comunitario al momento in cui emanava la sua decisione.
9 Richiamandosi alla questione pregiudiziale nei termini proposti dalla Échirolles, il giudice a quo constata che, allorché la Corte si è pronunciata sulla compatibilità della normativa francese con il diritto comunitario, l'art. 3, lett. c), del Trattato non menzionava il mercato interno e l'art. 7 A del Trattato non esisteva. Esso ritiene che, per valutare la pertinenza di un'eventuale questione pregiudiziale, occorre stabilire se la nozione di mercato interno sia limitata ad un mercato in cui le merci circolano liberamente da uno Stato membro all'altro o se si tratti di un mercato unico le cui norme di funzionamento s'impongono agli Stati membri allo stesso modo che ai privati.
10 In proposito la Cour d'appel deduce dal fatto che il principio della libera circolazione delle merci figurava nell'art. 3, lett. c), del Trattato CEE prima dell'introduzione della nozione di mercato interno che quest'ultimo non può essere assimilato ad uno spazio di libera circolazione delle merci, il che sarebbe riduttore della volontà del legislatore comunitario. Siffatto mercato era stato peraltro già considerato, al punto 33 della sentenza 5 maggio 1982, causa 15/81, Schul (Racc. pag. 1409), come la fusione dei mercati nazionali in un mercato unico, fusione che pare porre un termine al potere di uno Stato membro di costituire nel suo territorio una zona di non concorrenza per un determinato prodotto obbligando i fabbricanti (gli editori) a fissare un prezzo al quale i rivenditori (i librai) non possono derogare in misura significativa prendendo in considerazione la posizione dell'acquirente sul mercato.
11 Essa ritiene anche che la constatazione contenuta al punto 20 della citata sentenza Leclerc e Thouars Distribution abbia perso la sua pertinenza dal momento che il «mercato interno», a differenza del mercato comune di cui all'art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), è diventato, in forza dell'art. 3, lett. c) e g), del Trattato, una nozione di diritto positivo.
12 Il giudice di rinvio aggiunge che il «mercato interno» sembra essere uno strumento già acquisito al servizio dell'obiettivo della «coesione economica e sociale» contemplato nell'art. B, primo trattino, del Trattato sull'Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 2, primo trattino, UE) e si richiama pure al «rispetto del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza» (sancito dagli artt. 3 A e 102 A e reso effettivo dall'art. 103, nn. 3 e 4, del Trattato), considerando che tali norme sembrano stabilire, a carico degli Stati membri, obblighi chiari ed incondizionati, caratteristici del diritto positivo.
13 La Cour d'appel rileva poi che il mercato interno unico, retto da un principio di economia di mercato dove la concorrenza è libera, non sembra conoscere eccezioni a favore del libro, come risulta dal punto 30 della citata sentenza Leclerc e Thouars Distribution. Essa osserva anche che la decisione del Consiglio 22 settembre 1997, 97/C 305/02, concernente un sistema transfrontaliero di prezzi fissi per i libri in zone linguistiche europee (GU C 305, pag. 2), che riconosce «il duplice carattere del libro, quale veicolo di valori culturali e merce», prende in considerazione «l'aggiunta nel Trattato dell'art. 128, paragrafo 4», il quale dà della nozione di cultura una definizione orientata soprattutto verso la creazione artistica e letteraria. Secondo il giudice a quo, la normativa francese sul prezzo dei libri è generale e comprende i libri tecnici, provocando così l'aumento del costo dell'attività delle imprese in cui l'informazione libraria è necessaria e importante e che sono private del diritto alla concorrenza (giuristi, medici, architetti). La Commissione è stata invitata a prendere in considerazione questi elementi per «valutare in maniera equilibrata gli aspetti culturali ed economici del libro».
14 Senza però poter attendere una futura modifica del diritto comunitario quanto al prezzo del libro e dato che la Échirolles ha osservato che la creazione del mercato interno poteva indurre la Corte di giustizia a modificare le sue precedenti decisioni pronunciate con riferimento allo «stato attuale del diritto comunitario», la Cour d'appel di Grenoble ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la normativa francese che obbliga gli editori a imporre ai librai un prezzo fisso di rivendita dei libri, a prescindere dal loro contenuto, sia ai consumatori che agli acquirenti a fini professionali, sia compatibile con il mercato interno istituito il 1° gennaio 1993 e, in particolare, con gli artt. 3, lett. c) e g), 3 A, 5, 7 A, secondo comma, 102 A e 103, nn. 3 e 4, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, come modificato dall'Atto unico europeo e dal Trattato sull'Unione europea».
Sulla questione pregiudiziale
15 Come risulta da una giurisprudenza costante, nell'ambito dell'art. 177 del Trattato alla Corte possono essere validamente sottoposte solo questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione e sulla validità del diritto comunitario, dato che la valutazione delle norme di diritto interno dev'essere effettuata dal giudice nazionale alla luce della pronuncia pregiudiziale (v., in particolare, sentenza 30 aprile 1998, cause riunite C-37/96 e 38/96, Sodiprem e a., Racc. pag. I-2039, punto 22).
16 Quindi, la questione pregiudiziale va intesa nel senso che il giudice a quo chiede se gli artt. 3, lett. c) e g), 3 A, 5 e 7 A, secondo comma, nonché 102 A e 103 del Trattato ostino all'applicazione di una normativa nazionale che obblighi gli editori ad imporre ai librai un prezzo fisso dei libri alla rivendita.
17 La Échirolles sostiene, in primo luogo, che la legge 10 agosto 1981, avendo creato una zona di non concorrenza, è in contrasto con la nozione di mercato che implica il confronto dell'offerta e della domanda. L'adozione di una legge che stabilisce un sistema di prezzo fisso del libro, anche se risponde all'intento del legislatore francese di tutelare il libro in quanto supporto di creazione artistica e letteraria, non terrebbe però conto del fatto che, essendo di portata generale, essa si applicherebbe pure ai libri tecnici che non hanno bisogno di una siffatta tutela.
18 La Échirolles rileva anche l'esistenza di un nesso tra il libro, considerato come supporto culturale, e l'economia, come risulta, in particolare, dall'aumento dei prezzi dei libri e delle azioni delle società editrici di opere qualificate letterarie, provocato dalla legge 10 agosto 1981.
19 In secondo luogo, la Échirolles si richiama al fatto che, quando la Corte, nelle sentenze relative al sistema francese del prezzo fisso dei libri, ha ritenuto il principio di un prezzo imposto dall'editore conforme al diritto comunitario, l'ha fatto richiamandosi espressamente allo stato attuale del diritto comunitario (citata sentenza Leclerc e Thouars Distribution), in un momento antecedente alla creazione del mercato interno istituito il 1° gennaio 1993. Ora, l'istituzione delle norme relative al mercato interno può implicare che il suddetto sistema sia incompatibile con le norme pertinenti del Trattato CE.
20 In terzo luogo, la Échirolles ritiene che, come ha rilevato il giudice a quo, il mercato interno non possa equipararsi ad uno spazio di libera circolazione delle merci senza snaturare la volontà del legislatore e che un siffatto mercato, in quanto risultato dalla fusione dei mercati nazionali (citata sentenza Schul), dev'essere definito come un mercato unico, uno spazio in cui la concorrenza è libera e le cui norme di funzionamento s'impongono agli Stati come ai singoli. Essa aggiunge, richiamandosi ai principi contenuti negli artt. 3, lett. c) e g), 3 A, 5 e 102 A del Trattato, che l'art. 103, nn. 3 e 4, del Trattato mira a rendere effettivi, che il mercato interno deve considerarsi come una nozione di diritto positivo.
21 Da ultimo, la Échirolles assume che la normativa francese non è conforme all'art. 30 del Trattato, giacché si applica quando il libro viene acquistato in Francia per essere spedito in uno Stato membro, di guisa che il cittadino di tale Stato membro si vede imporre un prezzo fissato dall'editore francese, il che pregiudica la libera circolazione delle merci. Essa ritiene che lo stesso valga se l'ostacolo è solo potenziale (sentenza 7 maggio 1997, cause riunite da C-321/94 a C-324/94, Pistre e a., Racc. pag. I-2343).
22 Al fine di risolvere la questione sollevata dal giudice a quo, occorre anzitutto rilevare, come la Corte ha già fatto nella sentenza 14 luglio 1998, causa C-341/95, Bettati (Racc. pag. I-4355, punto 75), che l'art. 3 del Trattato, il quale determina gli ambiti e gli obiettivi sui quali verte l'azione della Comunità, enuncia principi generali del mercato comune, che sono applicati unitamente ai capi rispettivi del Trattato destinati ad attuare tali principi.
23 L'Atto unico europeo ha inserito l'art. 8 A (divenuto art. 7 A del Trattato CE e poi, in seguito a modifica, art. 14 CE), che definisce il mercato interno e prevede misure per la sua istaurazione. Il mercato interno costituisce ormai uno degli obiettivi della Comunità [art. 3, lett. c), del Trattato].
24 Come ha giustamente rilevato la Commissione, dette norme definiscono anch'esse obiettivi generali e devono essere lette in relazione alle norme del Trattato destinate ad attuare tali obiettivi. Dato che gli artt. 30, 36 e 85 del Trattato non sono stati modificati, l'interpretazione che ne ha dato la Corte nella citata sentenza Leclerc e Thouars Distribution, combinatamente con l'art. 5 del Trattato, non può essere rimessa in discussione.
25 Per quanto riguarda gli artt. 3 A, 102 A e 103 del Trattato, che si riferiscono alla politica economica, la quale dev'essere condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza (artt. 3 A e 102 A), essi costituiscono norme che non sanciscono a carico degli Stati membri obblighi chiari ed incondizionati che possano essere fatti valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali. Infatti, si tratta di un principio generale che richiede per la sua applicazione complesse valutazioni di carattere economico che competono al legislatore o all'amministrazione nazionale.
26 La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che gli artt. 3, lett. c) e g), 3 A, 5 e 7 A, secondo comma, nonché 102 A e 103 del Trattato non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che obblighi gli editori ad imporre ai librai un prezzo fisso dei libri alla rivendita.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dai governi francese, ellenico, austriaco e norvegese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d'appel di Grenoble con sentenza 13 gennaio 1999, dichiara:
Gli artt. 3, lett. c) e g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, lett. c) e g), CE], 3 A e 5 del Trattato CE (divenuti artt. 4 CE e 10 CE), 7 A, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 14, secondo comma, CE) nonché 102 A e 103 del Trattato CE (divenuti artt. 98 CE e 99 CE) non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che obblighi gli editori ad imporre ai librai un prezzo fisso dei libri alla rivendita.
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