Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova - Esclusione, salvo il caso di snaturamento
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]
Massima
1 Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte.
(v. punto 48)
2 Dagli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51 dello Statuto della Corte di giustizia risulta che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale, infatti, è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare tali fatti.
(v. punto 63)
Parti
Nel procedimento C-13/99 P,
TEAM Srl, con sede in Roma, rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Tizzano e G.M. Roberti, del foro di Napoli, quindi dall'avv. F. Caruso, del medesimo foro, con studio in via Santa Teresa a Chiaia, 39, Napoli,
ricorrente,
"avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 29 ottobre 1998 nella causa T-13/96, TEAM/Commissione (Racc. pag. II-4073),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, e dal signor Lucio Gussetti, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta nel giudizio di primo grado,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, P.J.G. Kapteyn, P. Jann (relatore), H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 24 novembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 18 gennaio 1999, la TEAM Srl ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado pronunciata il 29 ottobre 1998 nella causa T-13/96, TEAM/Commissione (Racc. pag. II-4073; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente medesima a seguito, da un lato, della decisione della Commissione contenuta nella lettera del 16 novembre 1995, recante annullamento della procedura di gara avente ad oggetto uno studio di fattibilità per l'ammodernamento di un nodo ferroviario a Varsavia e, dall'altro, del bando di gara ristretta del 4 dicembre del 1995, avente ad oggetto uno studio di fattibilità per l'ammodernamento di un nodo ferroviario a Varsavia.
Contesto normativo, fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
2 Il programma comunitario PHARE si basa sul regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1989, n. 3906, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale ed orientale (GU L 375, pag. 11), nel testo risultante segnatamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2698, recante modifica del regolamento n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale (GU L 257, pag. 1); in prosieguo: il «regolamento n. 3906/89»).
3 L'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3906/89 così dispone:
«Le azioni da finanziare a norma del presente regolamento vengono scelte tenendo conto delle preferenze e dei desiderata espressi dai paesi beneficiari».
4 L'art. 23 delle «General Regulations for Tenders and the Award of Service Contracts financed from PHARE/TACIS Funds» (Norme generali relative alle procedure di gara e all'assegnazione degli appalti di servizi finanziati tramite fondi PHARE/TACIS; in prosieguo: le «norme generali») stabilisce le condizioni in presenza delle quali si può procedere all'annullamento o alla chiusura di una procedura di gara. Tale ipotesi ricorre in particolare, ai sensi del n. 2, lett. d), della detta disposizione, quando circostanze eccezionali rendano impossibile la normale esecuzione della procedura di gara o dell'appalto.
5 A termini del disposto di cui al n. 3 del detto art. 23 delle norme generali, in caso di annullamento di una gara gli offerenti che siano ancora vincolati dalle loro offerte vengono informati dall'autorità aggiudicatrice. Essi non hanno diritto ad alcun indennizzo.
6 Dalla sentenza impugnata emerge che la ricorrente è una società di progettazione di diritto italiano, che opera nel settore della costruzione, gestione e manutenzione di opere civili, industriali e infrastrutturali.
7 Il 13 giugno 1995 la Commissione bandiva una licitazione privata per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo all'ammodernamento di un nodo ferroviario a Varsavia (in prosieguo: la «gara del 13 giugno 1995»).
8 Tale bando di gara veniva inviato, in particolare, alla ricorrente e alla Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego (Kolprojekt) (in prosieguo: la «Kolprojekt»), società di diritto polacco a capitale pubblico, che presta servizi di progettazione nel settore ferroviario. Le due società costituivano un consorzio e presentavano un'offerta.
9 Con fax del 16 novembre 1995 la Commissione informava le imprese offerenti che la detta gara era stata annullata in ragione dell'introduzione di nuovi obiettivi e della modifica del capitolato d'appalto (in prosieguo: la «decisione controversa»).
10 Il 4 dicembre 1995 la Commissione, «a nome del governo polacco», bandiva una nuova gara (in prosieguo: il «bando di gara controverso»). Nel relativo capitolato di appalto era indicato che l'aggiudicatario doveva lavorare con la Kolprojekt e che la quota stanziata per la partecipazione di quest'ultima società era pari al 25% dell'ammontare dell'offerta finanziaria.
11 Con fax del 21 dicembre 1995 la Commissione manifestava la propria intenzione di fissare un capitolato di appalto più preciso nonché una nuova scadenza per la presentazione delle offerte. In tale lettera si precisava che, nelle more, la presentazione delle offerte era sospesa.
12 In data 26 gennaio 1996 la ricorrente e la Kolprojekt proponevano dinanzi al Tribunale un ricorso diretto, da un lato, all'annullamento della decisione e del bando di gara controversi e, dall'altro, al risarcimento del danno che ne sarebbe loro derivato.
13 Con fax del 28 maggio 1996 il governo polacco chiedeva alla Commissione di ritirare dal programma PHARE lo studio inerente al nodo ferroviario a Varsavia e di sostituirlo con altri progetti ferroviari urgenti. Il governo polacco faceva valere che la presentazione delle offerte era sospesa da diversi mesi, che era previsto l'ammodernamento del detto nodo e che nuove attività su un'altra linea avevano carattere prioritario.
14 Con lettera 3 giugno 1996 la Commissione informava il governo polacco di aver deciso l'annullamento dell'intera procedura ai sensi dell'art. 23, n. 2, lett. d), delle norme generali.
15 Con memoria del 10 giugno 1996 la Commissione sollevava un incidente di procedura e chiedeva al Tribunale di voler pronunciare un non luogo a statuire sulla domanda di annullamento, di dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento del danno ovvero, in subordine, di respingerla perché infondata, con condanna della ricorrente nonché della Kolprojekt alle spese relative alla domanda di risarcimento.
16 Con ordinanza 13 giugno 1997, causa T-13/96, TEAM e Kolprojekt/Commissione (Racc. pag. II-983), il Tribunale dichiarava che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di annullamento, rinviando al merito l'esame dell'istanza diretta a far accertare l'irricevibilità della domanda di risarcimento del danno.
17 Con ordinanza 8 maggio 1998 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale procedeva alla cancellazione del nome della Kolprojekt dal ruolo del Tribunale, avendo questa rinunciato al ricorso.
18 Con lettera 11 maggio 1998 il Tribunale, ai sensi dell'art. 64 del proprio regolamento di procedura, invitava la Commissione a produrre i verbali, le note e i memorandum relativi alla decisione e al bando di gara controversi nonché la corrispondenza scritta intercorsa con le autorità polacche in merito allo svolgimento dei due bandi di gara succedutisi nel tempo.
19 Con lettera 20 maggio 1998 la Commissione trasmetteva i documenti, chiedendo tuttavia di non acquisirli agli atti e di non comunicarli alla ricorrente fino alla pronuncia del Tribunale sul loro carattere riservato, in applicazione dei criteri affermati nell'ordinanza del Tribunale 10 dicembre 1997, cause riunite T-134/94, da T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione (Racc. pag. II-2293). A sostegno della propria richiesta la Commissione invocava la circostanza che tali documenti riguardavano le offerte presentate da imprese concorrenti della ricorrente e che la conoscenza di tali documenti avrebbe conferito a quest'ultima un indebito vantaggio.
20 Con lettera 4 giugno 1998 il Tribunale restituiva alla Commissione i documenti allegati alla lettera del 20 maggio, chiedendo di produrne una versione non riservata e di trasmetterne copia alla ricorrente. Con lettera di pari data il Tribunale trasmetteva alla ricorrente la lettera della Commissione, comunicandole l'esito dato alla lettera medesima.
21 Con lettera 5 giugno 1998 la Commissione inviava al Tribunale una versione non riservata dei detti documenti, precisando peraltro di non poter disporre liberamente dei documenti provenienti dal governo polacco o dalla sua amministrazione. Il Tribunale trasmetteva tale lettera nonché i documenti di cui trattasi alla ricorrente, che li riceveva il 12 giugno 1998.
22 La fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale aveva luogo il 25 giugno 1998.
23 Nel corso della fase orale la ricorrente depositava due documenti, precisamente una lettera, datata 21 agosto 1995, del Ministero dei Trasporti e dell'Economia marittima della Repubblica di Polonia alla Commissione nonché una versione riservata del verbale di una riunione tra rappresentanti della Commissione e del Ministero medesimo, avente ad oggetto la valutazione delle offerte presentate a seguito del bando di gara del 13 giugno 1995. La Commissione, che aveva ricevuto copia di tali documenti, invocava l'irricevibilità della loro produzione richiamandosi all'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
La sentenza impugnata
24 Ai punti 27-30 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto ricevibile la domanda risarcitoria, ancorché la ricorrente non avesse precisato in termini numerici l'importo del preteso danno subìto, avendo essa chiaramente indicato gli elementi che consentivano di valutarne la natura e l'entità.
25 Per quanto attiene alla sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità, il Tribunale ha rilevato, ai punti 70-72, che, in caso di annullamento di una gara d'appalto, gli offerenti non vantano il diritto, in linea di principio, ad alcun indennizzo, salvo nel caso in cui una violazione del diritto comunitario nello svolgimento della procedura abbia pregiudicato le possibilità di un partecipante di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto.
26 Ai punti 73 e 74 il Tribunale ha affermato che, anche qualora la ricorrente avesse dimostrato che la Commissione era incorsa in una violazione del diritto comunitario nello svolgimento della procedura di gara, tale eventuale violazione non avrebbe compromesso le possibilità del consorzio di ottenere l'appalto. Infatti, secondo il Tribunale è stato il ritiro dello studio oggetto delle due gare a determinare l'esito dell'offerta del consorzio. Orbene, la ricorrente non avrebbe provato né la contrarietà al diritto comunitario di tale ritiro né che esso sia stato causato dall'asserito comportamento della Commissione. La ricorrente stessa avrebbe, al contrario, affermato che il ritiro era stato provocato solamente in parte dalla condotta dell'istituzione.
27 Il Tribunale si è richiamato in proposito al fax del 28 maggio 1996, dal quale emergerebbe che il Ministero dei Trasporti e dell'Economia marittima della Repubblica di Polonia deduceva un duplice ordine di motivi a sostegno della propria richiesta di ritiro, uno dei quali attinente a fattori esterni. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente stessa aveva affermato che il ritiro era stato provocato solamente in parte dal comportamento della Commissione. Il Tribunale ne ha quindi tratto la conclusione che il nesso di causalità tra il preteso comportamento della Commissione e il danno lamentato dalla ricorrente non era sufficientemente diretto.
28 Quanto al danno derivante dal lucro cessante, il Tribunale ha rilevato, al punto 76 della sentenza, che tale danno presuppone che la ricorrente avesse diritto all'aggiudicazione dell'appalto. Atteso che la Commissione non era vincolata dalla proposta del comitato di valutazione, ma disponeva di un notevole potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, tale danno sarebbe stato solo futuro ed ipotetico.
29 Con riguardo ai due documenti depositati dalla ricorrente all'udienza, il Tribunale ha rilevato, al punto 79, che non vi era necessità di pronunciarsi sull'eccezione di irricevibilità sollevata in merito dalla Commissione, atteso che i detti documenti non presentavano alcun interesse per la soluzione della controversia. Conseguentemente, i documenti medesimi non sono stati acquisiti agli atti e, pertanto, non sono stati presi in considerazione ai fini della sentenza.
30 Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso e condannato la ricorrente a tutte le spese relative alla domanda di risarcimento del danno.
Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale
31 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo attiene alla violazione del diritto di difesa e del principio di «parità delle armi» con riguardo allo svolgimento del procedimento e, in particolare, alla misura istruttoria disposta dal Tribunale in data 11 maggio 1998; il secondo motivo è fondato sulla violazione delle norme di procedura in sede di raccolta delle prove e sul loro snaturamento; con il terzo motivo la ricorrente fa valere la violazione dei principi di responsabilità extracontrattuale in materia di appalti pubblici.
Sul primo motivo
32 Con il primo motivo, che si articola in due capi, la ricorrente fa valere che il Tribunale è incorso in una violazione, da un lato, del diritto di difesa e, dall'altro, del principio di parità delle armi.
33 Considerato che il Tribunale ha chiesto alla Commissione di produrre i documenti relativi al bando di gara controverso solamente in data 11 maggio 1998, mentre la produzione di tali documenti sarebbe stata richiesta già nell'atto introduttivo del ricorso oltre due anni prima, sarebbe stato in tal modo impedito alla ricorrente di presentare osservazioni scritte in merito ai detti documenti, atteso che l'udienza ha avuto luogo il 25 giugno 1998, benché questi fossero pertinenti ai fini della soluzione della controversia. La misura di organizzazione del procedimento sarebbe stata quindi disposta - immotivatamente - con eccessiva tardività.
34 Il Tribunale si sarebbe inoltre pronunciato sulla pertinenza e sulla riservatezza di tali documenti sentendo in merito solamente la Commissione, il che costituirebbe violazione del principio di parità delle armi.
35 In primo luogo, si deve ricordare che, a termini degli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Secondo quest'ultima disposizione, essa deve essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale lesivi degli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo (v. sentenze 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 18, e causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 22).
36 Pertanto, la Corte è competente a controllare se dinanzi al Tribunale si siano verificati vizi procedurali lesivi degli interessi della parte ricorrente e deve verificare che siano stati rispettati i principi generali del diritto comunitario e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova (v., in particolare, sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 19).
37 Per quanto attiene al primo capo del primo motivo, relativo all'eccessivo ritardo nello svolgimento del procedimento, fatto valere dalla ricorrente per quanto riguarda, in particolare, la misura istruttoria disposta dal Tribunale, si deve rilevare, in primo luogo, che il Tribunale è stato chiamato a risolvere un incidente procedurale, in ordine al quale si è pronunciato con ordinanza 13 giugno 1997. Solamente successivamente a tale data la fase scritta del procedimento relativo alla domanda risarcitoria ha potuto seguire il proprio corso. In seguito, il Tribunale ha dovuto definire la situazione procedurale della Kolprojekt, situazione di cui ha avuto piena conoscenza solamente al momento della replica della ricorrente, depositata l'8 ottobre 1997. Il Tribunale, dopo aver disposto, in data 8 maggio 1998, la cancellazione del nome della Kolprojekt dal proprio ruolo, ha chiesto alla Commissione, l'11 maggio seguente, di trasmettergli i documenti la cui produzione era stata richiesta dalla ricorrente.
38 In secondo luogo, si deve rilevare che dal fascicolo emerge come la ricorrente abbia ricevuto, in data 12 giugno 1998, comunicazione della versione non riservata dei documenti depositati dalla Commissione, vale a dire circa due settimane prima della data dell'udienza. La ricorrente disponeva quindi di un lasso di tempo sufficiente per prendere in esame tali documenti e, all'occorrenza, poter replicare.
39 Ciò premesso, è infondata l'asserzione della ricorrente secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in una violazione del diritto di difesa disponendo una misura di organizzazione del procedimento, da un lato, tardivamente e, dall'altro, ad una data troppo ravvicinata rispetto a quella dell'udienza.
40 Per quanto attiene al secondo capo del primo motivo, relativo al trattamento dei documenti prodotti dalla Commissione a seguito della misura istruttoria disposta l'11 maggio 1998, si deve ricordare che il Tribunale, a termini dell'art. 64 del proprio regolamento di procedura, può disporre misure di organizzazione del procedimento quali «la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa».
41 L'art. 64, n. 4, del regolamento medesimo prevede, al riguardo, che:
«Ciascuna parte può, in qualsiasi momento del procedimento, proporre l'adozione o la modifica di misure di organizzazione del procedimento. In tal caso le altre parti sono sentite prima che tali misure siano disposte mediante ordinanza.
Qualora le circostanze del procedimento lo esigano, il Tribunale comunica alle parti le misure da esso previste dando loro l'occasione di presentare oralmente o per iscritto le loro osservazioni».
42 Nella specie, è pacifico che la ricorrente ha chiesto la produzione di taluni documenti e che il Tribunale ha accolto tale richiesta dopo aver sentito la Commissione, esaminato i documenti prodotti da quest'ultima e preso posizione in merito all'eccezione dalla medesima sollevata nella lettera 20 maggio 1998 concernente la natura riservata dei documenti.
43 E' parimenti pacifico che le lettere della Commissione 20 maggio e 5 giugno 1998, contenenti le eccezioni relative alla natura riservata dei detti documenti, nonché la prima pronuncia del Tribunale del 4 giugno 1998 sono state portate a conoscenza della ricorrente.
44 Tuttavia, non emerge dal fascicolo della causa dinanzi al Tribunale che la ricorrente abbia contestato per iscritto le eccezioni sollevate dalla Commissione né risulta dal verbale dell'udienza del 25 giugno 1998 che essa abbia dedotto un motivo in merito.
45 Ciò premesso, si deve necessariamente rilevare l'infondatezza dell'asserzione secondo cui la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata in violazione del principio di parità delle armi.
46 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo
47 Con il secondo motivo la ricorrente deduce che il Tribunale illegittimamente e immotivatamente avrebbe negato, al punto 79 della sentenza impugnata, la pertinenza dei documenti prodotti dalla medesima all'udienza e ne ha negato l'acquisizione agli atti. Atteso che tali documenti confermerebbero l'illiceità del comportamento della Commissione ed il ruolo decisivo dalla medesima svolto con riguardo alla modifica dello svolgimento della procedura di gara, il Tribunale avrebbe in tal modo snaturato gli elementi di prova e la sentenza impugnata sarebbe quindi viziata, con riguardo a tale aspetto, da un difetto di motivazione che ne determinerebbe l'annullamento.
48 Si deve ricordare, in proposito, che la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta, infatti, unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v., sentenza Baustahlgewebe/Commissione, citata supra, punto 24).
49 Tuttavia, la questione relativa all'accertamento se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (v., in particolare, la menzionata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, punto 25).
50 Nella specie, si deve rilevare, da un lato, che, richiamandosi al proprio precedente ragionamento da cui risultava che i documenti prodotti dalla ricorrente all'udienza non presentavano alcun interesse ai fini della soluzione della controversia, il Tribunale ha sufficientemente motivato in diritto la decisione di non acquisire i documenti medesimi agli atti.
51 D'altro canto, non sembra che, così facendo, il Tribunale abbia snaturato il mezzo di prova dedotto dalla ricorrente.
52 Conseguentemente, il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo
53 Con il primo capo del terzo motivo la ricorrente contesta al Tribunale di aver compiuto un'erronea qualificazione del danno di cui essa chiede il risarcimento. Infatti, detto danno non deriverebbe dalla mancata aggiudicazione del contratto, bensì dal venir meno delle opportunità di attribuzione dell'appalto medesimo.
54 Sarebbe pacifico in materia di appalti pubblici che, in caso di irregolarità della procedura di gara, l'offerente che ha rispettato le modalità di partecipazione alla gara medesima può chiedere il risarcimento del danno subìto per effetto sia del «venir meno delle opportunità» di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto sia in considerazione delle spese e degli oneri sostenuti nell'ambito della partecipazione alla gara stessa.
55 La ricorrente sostiene che, nella specie, essa disponeva di possibilità particolarmente elevate di aggiudicarsi l'appalto corrispondente al bando di gara del 13 giugno 1995 e che, violando i principi in materia di risarcimento richiamati al punto precedente, il Tribunale è incorso in un errore di diritto. Peraltro, quanto a tale profilo, la sentenza impugnata presenterebbe un difetto di motivazione.
56 A tale riguardo, emerge chiaramente dai punti 71-75 della sentenza impugnata che il Tribunale ha effettivamente esaminato la domanda della ricorrente nella parte in cui questa si fondava sul venir meno delle possibilità di ottenere l'aggiudicazione dell'appalto corrispondente al bando di gara del 13 giugno 1995.
57 Il primo capo del terzo motivo deve essere quindi respinto.
58 Con il secondo capo del terzo motivo la ricorrente deduce che il Tribunale ha proceduto ad un'analisi errata del nesso di causalità laddove ha ritenuto che il danno non fosse imputabile ad atti e comportamenti illegittimi della Commissione, bensì piuttosto al ritiro del progetto di studio di fattibilità autonomamente deciso dalle autorità polacche.
59 Secondo la ricorrente, la causa, o quanto meno una delle cause concorrenti, delle successive decisioni del governo polacco va individuata nell'illegittimo comportamento della Commissione.
60 La ricorrente sostiene in proposito che, nella specie, è pacifico che il comitato di valutazione l'aveva raccomandata quale aggiudicataria dell'appalto, che la Commissione aveva dichiarato di non poter condividere la valutazione del detto comitato e di voler procedere non ad un nuovo bando di gara, bensì ad un riesame delle offerte già presentate nell'ambito della prima procedura, che il consigliere del Ministero dei Trasporti e dell'Economia marittima della Repubblica di Polonia aveva ritenuto che la scelta della Commissione non fosse giustificata e aveva messo in dubbio la legittimità dell'iter procedurale dalla medesima suggerito e che, come emergerebbe dal verbale della riunione del comitato di valutazione del 13 settembre 1995, il signor Kozuchowski, rappresentante della Repubblica di Polonia in seno al comitato stesso, aveva negato il proprio assenso a tale nuova procedura, rifiutandosi di sottoscrivere il verbale predisposto dalla Commissione.
61 Ciò premesso, la ricorrente sostiene che la decisione del governo polacco di ritirare dal programma PHARE lo studio relativo al nodo ferroviario di Varsavia non costituisce, quindi, il risultato di una scelta autonoma del governo medesimo, bensì rappresenta la conseguenza necessaria delle negligenze e degli interventi arbitrari della Commissione. Le autorità polacche sarebbero state, al contrario, favorevoli all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa che aveva presentato la migliore offerta, alla luce di quanto accertato dal comitato di valutazione. Il ritardo nell'attribuzione dell'appalto, che sarebbe imputabile esclusivamente agli illegittimi comportamenti della Commissione, avrebbe rappresentato un motivo fondamentale che avrebbe contribuito alla detta decisione di ritiro del progetto.
62 Il Tribunale sarebbe quindi incorso in un errore di diritto nella valutazione del nesso di causalità, laddove non avrebbe tenuto conto né fatto che il pregiudizio lamentato nella specie risultava da irregolarità commesse dalla Commissione nella gestione della procedura di attribuzione dell'appalto né della circostanza che tale pregiudizio si sarebbe realizzato già prima dell'emanazione della menzionata decisione di ritiro. Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato l'importanza della tutela delle imprese i cui legittimi interessi siano lesi da una irregolare gestione di una procedura di attribuzione di un appalto. La sentenza impugnata presenterebbe poi, anche sotto tale profilo, un difetto di motivazione.
63 Si deve ricordare che dagli artt. 168 A del Trattato e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia risulta che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale, infatti, è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare tali fatti (v., in particolare, le menzionate sentenze Deere/Commissione, punto 21, e New Holland Ford/Commissione, punto 25).
64 Il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve peraltro indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v. ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 37).
65 Si deve rilevare che, da un lato, la ricorrente, laddove afferma che il danno subìto sarebbe derivato da una serie di atti e comportamenti illegittimi della Commissione, contesta la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale e che, così inteso, il motivo è irricevibile.
66 D'altro lato, qualora il ragionamento della ricorrente dovesse essere inteso nel senso che è diretto ad affermare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che il nesso di causalità tra il preteso danno subìto dalla ricorrente e il comportamento censurato della Commissione non fosse sufficientemente diretto, poiché rappresentava solamente uno dei motivi alla base della decisione del governo polacco di chiedere il ritiro dal programma PHARE dello studio relativo al nodo ferroviario a Varsavia, si deve rilevare che la ricorrente non deduce alcun motivo specifico di diritto a sostegno di tale ragionamento e che non spetta alla Corte, nell'ambito di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale, procedere d'ufficio all'esame di un siffatto motivo.
67 Ne consegue che il secondo capo del terzo motivo deve essere parimenti respinto.
68 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente può trovare accoglimento e che, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
69 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta, o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Florimex e la VGB hanno chiesto la condanna della VBA, e quest'ultima è rimasta soccombente, essa dev'essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Florimex e della VGB. La Commissione, anch'essa soccombente, sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La TEAM Srl è condannata alle spese.
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