Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prezzo del latte alla produzione - Determinazione unilaterale da parte di uno Stato membro - Incompatibilità con la normativa comunitaria
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 804/68, art. 3]
Massima
$$Una legislazione nazionale intesa a promuovere ed a favorire la formazione, con qualsivoglia metodo, di un prezzo uniforme del latte alla produzione, consensualmente o d'autorità, a livello nazionale o regionale, si situa, di per se stessa, al di fuori dell'ambito delle competenze riservate agli Stati membri e contrasta con il principio, previsto dal regolamento n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare dal suo art. 3, della realizzazione di un prezzo indicativo alla produzione per il latte venduto dai produttori comunitari.
( v. punto 17 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-22/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Pinerolo nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Cristoforo Bertinetto
e
Biraghi SpA,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Biraghi SpA, dall'avv. G.M. Giolito, del foro di Alba;
- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora A.M. Alves Vieira e dal signor F.P. Ruggeri Laderchi, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Biraghi SpA, rappresentata dall'avv. F. Giuggia, del foro di Alba, del governo italiano, rappresentato dall'avv. O. Fiumara, e della Commissione, rappresentata dal signor F.P. Ruggeri Laderchi, all'udienza del 16 marzo 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 maggio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 gennaio 1999, pervenuta in cancelleria il 1° febbraio successivo, il Pretore di Pinerolo ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13).
2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Bertinetto e la società Biraghi SpA (in prosieguo: la «Biraghi»), in merito al prezzo pagato da quest'ultima al signor Bertinetto per la fornitura di latte nel corso del periodo aprile 1991 - marzo 1992.
Normativa comunitaria
3 L'art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento n. 804/68, in vigore all'epoca dei fatti nella causa principale, prevede:
«1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunità, per la campagna lattiera che inizia l'anno successivo, un prezzo indicativo per il latte.
(...)
2. Il prezzo indicativo è il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul mercato della Comunità e sui mercati esterni».
La normativa nazionale
4 La legge 16 marzo 1988, n. 88, recante norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 1988; in prosieguo: la «legge n. 88/88») disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione e l'organizzazione del mercato agricolo secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agroalimentare nazionale.
5 L'art. 1, n. 2, della legge n. 88/88, in combinato disposto con i suoi artt. 6 e 8, definisce gli accordi interprofessionali come accordi conclusi tra associazioni di produttori agricoli, da un lato, e le imprese di trasformazione o di commercializzazione o le loro associazioni nazionali, dall'altro, ed aventi come scopo la determinazione delle condizioni relative alla produzione e alla vendita di prodotti agricoli destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, nonché i criteri e le condizioni generali che i firmatari di detti accordi sono tenuti a rispettare.
6 Conformemente all'art. 2, n. 1, lett. d) di tale legge, gli accordi interprofessionali hanno come scopo di determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione.
7 In forza dell'art. 5, n. 1, lett. b), gli accordi interprofessionali definiscono, in particolare, il prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri per la sua determinazione.
8 Se gli accordi interprofessionali non sono conclusi entro i termini previsti, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, ai sensi dell'art. 4 di detta legge, convoca le parti su richiesta di una di esse per favorire l'accordo.
9 In forza dell'art. 7 della medesima legge, l'assessore regionale all'agricoltura, convoca le parti su richiesta di una di esse, per favorire la stipula degli accordi integrativi e, in assenza di accordi a livello nazionale o di trattative in corso per la stipula degli stessi, accordi a livello regionale o interregionale.
10 L'art. 8, n. 1, prevede che le parti stipulanti gli accordi promuovano la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono, e sono tenute a verificare la conformità dei contratti stipulati ai contenuti degli accordi.
11 L'art. 12, n. 1, della legge n. 88/88 dispone che gli incentivi all'ammodernamento e alla ristrutturazione nel settore agroalimentare della trasformazione e della distribuzione sono concessi di preferenza alle imprese che abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali. Secondo il n. 2 del medesimo articolo, gli incentivi all'agricoltura, fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, sono concessi di preferenza ai produttori agricoli soci delle associazioni che stipulino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.
La controversia principale e la questione pregiudiziale
12 Il signor Bertinetto è allevatore di bestiame e produttore di latte. Egli ha concluso con la Biraghi, industria produttrice di latticini, un contratto di somministrazione di latte per il periodo aprile 1991 - marzo 1992.
13 Secondo l'ordinanza di rinvio, il prezzo del latte non è stato oggetto di discussione tra le parti. La Biraghi applicava lo stesso prezzo, secondo l'andamento del mercato, a tutti i fornitori. Gli importi riscossi dal signor Bertinetto corrispondevano talvolta al prezzo indicativo fissato in sede comunitaria, ma erano complessivamente inferiori a quelli stabiliti nell'accordo interprofessionale concluso, ai sensi della legge n. 88/88, tra l'Unalat (in rappresentanza delle associazioni dei produttori di latte) e l'Assolatte (rappresentante delle industrie utilizzatrici, tra cui la Biraghi).
14 Dinanzi al Pretore di Pinerolo il signor Bertinetto ha chiesto, per il periodo considerato, il pagamento della differenza tra gli importi versatigli dalla Biraghi e quelli corrispondenti al prezzo fissato nell'accordo interprofessionale. Questa domanda è stata contestata dalla Biraghi.
15 Ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione della legge n. 88/88 e nutrendo dubbi circa la compatibilità di talune disposizioni di detta legge con il diritto comunitario, in particolare con l'art. 3 del regolamento n. 804/68, il Pretore di Pinerolo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 3 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, vieti allo Stato italiano di disciplinare con legge la stipulazione di accordi interprofessionali con il compito di determinare in anticipo i prezzi del latte secondo le procedure e le conseguenze della legge 16 marzo 1988, n. 88».
16 Con la sua questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 3 del regolamento n. 804/68 osti ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, diretta a promuovere e favorire la fissazione di un prezzo uniforme del latte alla produzione.
17 A tal proposito, occorre ricordare come la Corte, al punto 12 della sentenza 6 novembre 1979, causa 10/79, Toffoli e a. (Racc. pag. 3301), abbia dichiarato che una legislazione nazionale intesa a promuovere ed a favorire la formazione, con qualsivoglia metodo, di un prezzo uniforme del latte alla produzione, consensualmente o d'autorità, a livello nazionale o regionale, si situa, di per se stessa, al di fuori dell'ambito delle competenze riservate agli Stati membri e contrasta col principio, previsto dal regolamento n. 804/68, in particolare dal suo art. 3, della realizzazione di un prezzo indicativo alla produzione per il latte venduto dai produttori comunitari.
18 Riguardo alla causa a qua occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. d), della legge n. 88/88, gli accordi interprofessionali hanno lo scopo di determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione. In forza dell'art. 5, n. 1, lett. b), della medesima legge, detti accordi definiscono, in particolare, il prezzo minimo dei prodotti o, in caso di accordi poliennali, i criteri per la sua determinazione.
19 D'altra parte, la legge n. 88/88 contiene varie disposizioni dirette a promuovere la conclusione di accordi interprofessionali. In primo luogo, occorre rilevare che i suoi artt. 4 e 7 prevedono la convocazione delle parti, su richiesta di una di esse, da parte delle autorità pubbliche allo scopo di favorire gli accordi interprofessionali. In secondo luogo, le parti stipulanti gli accordi devono, ai sensi dell'art. 8, n. 1, di detta legge, promuovere la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono e sono tenute a verificare la conformità dei contratti stipulati ai contenuti degli accordi. In terzo luogo, l'art. 12 dispone, da un lato, che gli incentivi all'ammodernamento e alla ristrutturazione nel settore
agroalimentare della trasformazione e della distribuzione siano concessi di preferenza alle imprese che abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali e, dall'altro, che gli incentivi all'agricoltura siano concessi di preferenza ai produttori agricoli soci delle associazioni che abbiano concluso detti contratti.
20 In tali circostanze va rilevato che la legge n. 88/88 è diretta a promuovere e a favorire la fissazione di un prezzo uniforme del latte alla produzione.
21 Alla luce di quanto precede, la questione sollevata dev'essere risolta nel senso che l'art. 3 del regolamento n. 804/68 osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, diretta a promuovere e favorire la fissazione di un prezzo uniforme del latte alla produzione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Pretore di Pinerolo con ordinanza 15 gennaio 1999, dichiara:
L'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, diretta a promuovere e favorire la fissazione di un prezzo uniforme del latte alla produzione.
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