Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Disciplina nazionale che prevede da parte delle autorità doganali un meccanismo di blocco di merci in transito intracomunitario, che si presumono contraffatte, legalmente prodotte in uno Stato membro e legalmente commercializzate in un altro Stato membro - Giustificazione - Tutela della proprietà industriale e commerciale - Insussistenza - Transito che non rientra nell'oggetto specifico del diritto sui disegni o modelli
[Trattato CE, artt. 30 e 36 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE)]
Massima
$$Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) lo Stato membro che, sulla base della propria legislazione in materia di proprietà intellettuale, applicabile a disegni o modelli, attui procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in un altro Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio nazionale, ad essere immesse in commercio in un altro Stato membro in cui possono essere legalmente commercializzate.
La normativa nazionale di cui trattasi, che permette alle autorità doganali nazionali, su domanda del titolare del diritto relativo a disegni o modelli di pezzi di ricambio di autoveicoli, di bloccare pezzi di ricambio, che si presumono contraffatti, per un periodo di dieci giorni, nel corso del quale il richiedente può adire i giudici nazionali competenti, ha l'effetto di restringere la libera circolazione delle merci.
Il transito intracomunitario consiste nel trasportare merci da uno Stato membro ad un altro attraversando il territorio di uno o più Stati membri e non comporta alcuna utilizzazione dell'aspetto del modello o disegno protetto, cosicché esso non rientra nell'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale e commerciale sui disegni o modelli.
La fabbricazione e la commercializzazione del prodotto sono lecite negli Stati membri in cui tali operazioni si svolgono e poiché il transito non rientra nell'oggetto specifico del diritto sul disegno o modello nello Stato membro in cui si effettua il transito, è giocoforza considerare che l'ostacolo alla libera circolazione delle merci causato dal blocco in dogana del prodotto in quest'ultimo Stato al fine di impedirne il transito non è giustificato da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale.
( v. punti 22, 43, 45, 49 e dispositivo )
Parti
Nella causa C-23/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori R. B. Wainwright, consigliere giuridico principale, e O. Couvert-Castéra, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalle signore Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che avendo attuato, in base al code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale), procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente prodotte in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate sul territorio francese, ad essere immesse in commercio in un altro Stato membro in cui esse possono essere legalmente commercializzate, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore), M. Wathelet e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 febbraio 2000, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal signor R. Tricot, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e il governo francese dalla signora R. Loosli-Surrans,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 aprile 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 febbraio 1999 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo attuato, in base al code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale), procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente prodotte in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate sul territorio francese, ad essere immesse in commercio in un altro Stato membro in cui esse possono essere legalmente commercializzate, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).
La normativa comunitaria
2 L'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE) prevede che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci sancite agli «articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi (...) di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».
3 Nel settore della proprietà industriale relativo ai disegni e ai modelli, il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341, pag. 8) non riguarda le merci contraffatte fabbricate o immesse sul mercato nella Comunità, ma solo quelle provenienti da paesi terzi.
4 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE (GU L 289, pag. 28), verte sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli senza procedere ad un'armonizzazione completa delle normative degli Stati membri in tale settore. Il termine ultimo per la trasposizione è fissato al 28 ottobre 2001.
5 L'art. 14 della direttiva 98/71, intitolato «Disposizioni transitorie» stabilisce:
«Fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti».
6 Ai sensi del ventesimo considerando della direttiva 98/71 si precisa che «(...)le disposizioni transitorie di cui all'articolo 14 concernenti il disegno o modello di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario non sono in ogni caso previste per ostacolare la libera circolazione di un prodotto che costituisca un siffatto componente».
7 Quanto alle misure che ostacolano la libera circolazione delle merci, la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU L 321, pag. 1), al suo art. 1, riguarda in particolare le misure che hanno quale effetto diretto o indiretto, un divieto generale o un diniego di autorizzazione di immissione in commercio.
La normativa francese
8 Il code de la propriété intellectuelle, ai suoi articoli L. 335-10, L. 521-7 e L. 716-8, applicabili rispettivamente al diritto d'autore e ai diritti connessi, ai disegni e ai modelli depositati, nonché al diritto di marchio, prevede un meccanismo di blocco da parte delle autorità doganali di merci che si presumano contraffatte. L'amministrazione delle dogane può, su domanda scritta del titolare del diritto protetto, bloccare, in occasione dei suoi controlli, le merci che quest'ultimo sostiene essere contraffatte. Il provvedimento di blocco viene revocato di diritto nel caso in cui il richiedente, nel termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del blocco delle merci, non dimostri presso i servizi doganali di aver adito i giudici competenti.
9 La vendita, la fabbricazione, l'importazione e la detenzione di merci contraffatte sul territorio nazionale costituiscono reati previsti dagli artt. L. 335-2 (diritto d'autore), L. 521-4 (disegni e modelli) e L. 716-9 (diritto di marchio) del code de la propriété intellectuelle.
10 La Cour de cassation si è pronunciata più volte in ordine al reato di contraffazione in casi in cui le merci contraffatte si limitavano a transitare attraverso il territorio francese. Nella sentenza della sezione penale, 26 aprile 1990, Asin Crespo Ricardo e a. contro Pubblico Ministero (Bulletin de la Cour de Cassation, 1990, n. 160) riguardante pezzi di ricambio di autoveicoli, essa ha dichiarato che una merce che si limiti a circolare sul territorio francese lede il diritto del proprietario di un marchio o di un modello. Tale giurisprudenza viene applicata anche se la merce è stata legalmente fabbricata in uno Stato membro per essere commercializzata, parimenti in modo lecito, in un altro Stato membro.
I fatti e il procedimento precontenzioso
11 L'European Automobile Panel Association ha presentato una denuncia presso la Commissione per il fatto che le autorità doganali francesi procedono, alla frontiera con la Spagna, al blocco di pezzi di ricambio di autoveicoli, fabbricati in tale Stato membro e destinati ad essere immessi in commercio in un altro Stato membro in cui la loro commercializzazione è permessa, dopo il loro transito dalla Francia.
12 Le autorità doganali francesi considererebbero che i pezzi di ricambio di cui trattasi, destinati ad autoveicoli di marca francese, costituiscono, in forza della legge francese, prodotti contraffatti che ledono diritti tutelati dal code de la propriété intellectuelle, in base alla protezione dei disegni o modelli depositati e del diritto d'autore. Tali autorità bloccherebbero in dogana le merci che si presumono contraffatte per permettere ai titolari dei diritti protetti di effettuare i passi necessari alla tutela dei loro diritti nei termini impartiti.
13 I funzionari della direzione generale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio, hanno redatto, in particolare, due verbali, rispettivamente in data 16 gennaio e 26 febbraio 1997, riguardanti pezzi di ricambio di autoveicoli di marca francese fabbricati da società spagnole e acquistati da società italiane.
14 Con lettera 13 maggio 1997 la Commissione ha informato le autorità francesi che il blocco in dogana dei pezzi di ricambio può costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci, in contrasto con l'art. 30 del Trattato, dato che tali pezzi non sono destinati ad essere commercializzati sul territorio francese e sono legalmente prodotti in Spagna e commercializzati in Italia in modo altrettanto legale.
15 Con lettera 2 giugno 1997 le autorità francesi hanno risposto, innanzi tutto, che i pezzi di ricambio contraffatti di cui trattasi costituiscono un rischio per la sicurezza degli utenti a causa della loro qualità dubbia, inoltre, che i controlli effettuati dalle autorità doganali prima dell'immissione in commercio di merci sospettate di contraffazione sono conformi al principio di proporzionalità poiché sono indispensabili per una protezione efficace di uno degli obiettivi menzionati all'art. 36 del Trattato e, infine, che la lotta alla contraffazione contribuisce alla difesa degli interessi delle industrie che innovano e alla lealtà della concorrenza nel mercato comune.
16 Ritenendo tale risposta insoddisfacente, il 3 dicembre 1997 la Commissione ha notificato una lettera di diffida alla Repubblica francese invitando quest'ultima a formulare le sue osservazioni entro un termine di due mesi. In tale lettera, la Commissione precisa che i controlli e i blocchi di cui trattasi sono, a suo avviso, in contrasto con gli artt. 30 e 36 del Trattato e che potrebbero altresì essere in contrasto con l'art. 7 A, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 14, n. 2, CE).
17 Nella sua risposta 13 febbraio 1998 la Repubblica francese ha reiterato gli argomenti da essa in precedenza addotti sostenendo in particolare che, secondo la sentenza della Cour de cassation Asin Crespo Ricardo e a. contro Pubblico Ministero, già citata, le norme comunitarie non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che consente il blocco delle merci contraffatte che circolano sul territorio francese. Essa ha precisato che i controlli dell'amministrazione delle dogane sono effettuati su tutto il territorio nazionale, quindi anche nella zona frontaliera, ma che in nessun caso il fatto generatore di tali controlli è il passaggio della frontiera.
18 Con lettera 24 luglio 1998 la Commissione ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato nel quale essa ha ribadito la sua posizione riguardo alla natura del blocco operato dalle autorità doganali di tale Stato membro invitando quest'ultimo a prendere le misure necessarie per conformarsi alla normativa comunitaria entro due mesi a partire dalla notifica del detto parere.
19 In risposta a tale parere motivato le autorità francesi hanno sostenuto, con una nota 29 settembre 1998, che il blocco delle merci ha lo scopo di tutelare la proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del Trattato e che la normativa francese rispetta pienamente le conseguenze che la Corte trae dal principio di territorialità della legge nazionale.
20 Alla luce di tale risposta e constatando che la Repubblica francese non aveva adottato le misure richieste per conformarsi al parere motivato, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
L'asserito inadempimento e il giudizio della Corte
21 La Commissione considera che il blocco di pezzi di ricambio effettuato dalle autorità doganali francesi costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci in contrasto con l'art. 30 del Trattato.
22 A tale proposito occorre osservare che la normativa francese permette alle autorità doganali nazionali, su domanda del titolare del diritto relativo a disegni o modelli di pezzi di ricambio di autoveicoli, di bloccare pezzi di ricambio, che si presumano merci contraffatte, per un periodo di dieci giorni nel corso del quale il richiedente può adire i giudici nazionali competenti. Giocoforza è constatare che tale blocco, che ritarda la circolazione delle merci e può portare al loro blocco completo, qualora il giudice competente ne pronunci la confisca, ha l'effetto di restringere la libera circolazione delle merci.
23 Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dall'argomento del governo francese secondo il quale la procedura di blocco non restringe gli scambi tra gli Stati membri dal momento che essa non si applica solo all'entrata delle merci sul territorio francese, ma può essere avviata nei confronti di pezzi di ricambio che si trovino su qualsiasi punto del territorio stesso. Infatti, poiché il blocco si applica in particolare alle merci provenienti da altri Stati membri o ad essi destinate, esso ha un effetto restrittivo sul commercio tra gli Stati membri e costituisce in linea di principio una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, in contrasto con l'art. 30 del Trattato.
24 Occorre di conseguenza esaminare se tale misura possa essere giustificata.
25 Prima di tentare di giustificare la procedura di blocco di cui trattasi in base all'art. 36 del Trattato, il governo francese sostiene che la normativa francese in materia di blocco in dogana è conforme a diverse discipline di diritto derivato, vale a dire la decisione n. 3052/95, il regolamento n. 3295/94 e l'art. 14 della direttiva 98/71.
26 Il governo francese sostiene anzitutto che gli Stati membri hanno mantenuto essenzialmente le loro prerogative in materia di controllo delle merci che circolano sul loro territorio e richiama in tal senso la decisione n. 3052/95, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci. Esso sostiene che è difficilmente concepibile che misure che possono essere prese e poi notificate ai sensi di tale decisione, come il blocco in dogana di cui si tratta nel caso di specie, possano in sé stesse configurare violazioni del diritto comunitario.
27 A tale proposito basta constatare che, conformemente al suo quinto considerando, la decisione n. 3052/95 è intesa essenzialmente a permettere di conoscere meglio l'attuazione della libera circolazione delle merci nei settori non armonizzati e a individuare i problemi incontrati allo scopo di apportarvi soluzioni adeguate. Essa non ha lo scopo di definire il tipo di misure compatibili con le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. Il fatto che una procedura di blocco in dogana rientri nel tipo di misure menzionate nella decisione n. 3052/95 non può pertanto, in alcun caso, avere l'effetto di rendere tale procedura compatibile con le norme del Trattato.
28 Il governo francese sostiene inoltre che, ai sensi del regolamento n. 3295/94, il titolare di un diritto relativo al disegno o modello può presentare una domanda scritta presso le autorità doganali perché esse intervengano qualora merci contraffatte provenienti da paesi terzi siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione, o qualora siano scoperte in occasione di un controllo.
29 Esso ammette che il regolamento n. 3295/94 non riguarda il commercio intracomunitario, ma fa valere che la protezione che questo regolamento offre in occasione dell'entrata di merci contraffatte provenienti da paesi terzi può essere vanificata ove queste ultime siano, in un primo tempo, immesse in libera pratica in uno Stato membro, come il Regno di Spagna, acquisendo in tal modo la qualità di merci comunitarie, e possano in un secondo tempo transitare senza ostacoli attraverso un altro Stato membro. Infatti, sarebbe sufficiente che alcuni Stati membri immettano le merci in libera pratica sul loro territorio perché esse non possano più essere intercettate da un altro Stato membro, più preoccupato della tutela della proprietà industriale e commerciale, qualora il territorio di quest'ultimo sia utilizzato solo come semplice luogo di passaggio. Tale prassi porterebbe a privare della sua sostanza il regolamento n. 3295/94 o, quanto meno, a limitare considerevolmente il suo obiettivo.
30 Secondo la Commissione, il regolamento n. 3295/94 non è rilevante nella fattispecie nei limiti in cui esso riguarda soltanto gli scambi con i paesi terzi. Inoltre, essa sostiene che, se è esatto che il regolamento offre rilevanti possibilità di controllo per lottare contro l'importazione negli Stati membri di merci contraffatte provenienti da paesi terzi, mentre possibilità identiche non esistono per le merci comunitarie, ciò è dovuto al fatto che queste ultime beneficiano del principio della libera circolazione sancito dal Trattato.
31 A tale proposito, occorre osservare che considerazioni attinenti all'effetto utile del regolamento n. 3295/94 non possono giustificare una violazione delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.
32 Il governo francese sostiene infine che la normativa francese è compatibile con l'art. 14 della direttiva 98/71. Esso fa valere che, in mancanza di armonizzazione in materia di protezione dei disegni o modelli, gli Stati membri possono mantenere in vigore le loro disposizioni giuridiche esistenti in tale settore. Ne conseguirebbe che la normativa francese che mira a proteggere il diritto di cui trattasi, anche in occasione del transito di pezzi di ricambio, sarebbe consentita dal detto articolo.
33 Occorre tuttavia rammentare che, se l'art. 14 della direttiva 98/71 autorizza gli Stati membri a mantenere in vigore la loro normativa relativa alla protezione dei disegni o modelli di pezzi di ricambio considerata da tale articolo, tale possibilità esiste solo in quanto la normativa nazionale sia compatibile con le norme del Trattato. L'art. 14 della detta direttiva non può avere l'effetto di convalidare tutte le disposizioni nazionali in materia di protezione dei diritti di cui trattasi. Infatti, come precisato dal ventesimo considerando della direttiva 98/71, la normativa nazionale deve, in ogni caso, rispettare le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.
34 Occorre di conseguenza accertare se l'ostacolo alla libera circolazione delle merci occasionato dalla procedura di blocco in dogana possa essere giustificato, come sostenuto dal governo francese, dalla necessità di garantire la tutela della proprietà industriale e commerciale di cui all'art. 36 del Trattato.
35 Secondo la Commissione, la tutela della proprietà industriale e commerciale non giustifica il blocco in dogana praticato su merci comunitarie in transito, che beneficiano del principio della libera circolazione, nei limiti in cui il semplice transito non lede l'oggetto specifico del diritto protetto.
36 Il governo francese considera, al contrario, che le misure di blocco richieste dal titolare di un diritto su un disegno o modello, in quanto esse mirano a far rispettare il suo diritto esclusivo, fanno parte dell'oggetto specifico di tale diritto quale riconosciuto dalla normativa comunitaria. Esso sostiene che, in Francia, i pezzi di ricambio sono protetti dal diritto sui disegni o modelli e che qualsiasi componente fabbricato e messo in commercio senza il consenso del titolare del detto diritto che si trovi sul territorio francese, sia esso destinato all'importazione, all'esportazione o in transito, costituisce una contraffazione, di modo che è giustificato che le autorità doganali intervengano bloccando la merce.
37 Per risolvere la questione se il blocco in dogana di merci in transito quale previsto dalla normativa francese sia giustificato dall'eccezione di cui all'art. 36 del Trattato relativa alla proprietà industriale e commerciale, occorre tener conto dell'obiettivo di tale eccezione, vale a dire la conciliazione tra le esigenze della libera circolazione delle merci e il diritto di proprietà industriale e commerciale, evitando il mantenimento o l'istituzione di artificiose compartimentazioni all'interno del mercato comune. L'art. 36 ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune solo se tali deroghe siano giustificate dalla tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto di detta proprietà (v., in particolare, sentenze 17 ottobre 1990, causa C-10/89, Hag GF, Racc. pag. I-3711, punto 12, e 22 settembre 1998, causa C-61/97, FDV, Racc. pag. I-5171, punto 13).
38 In materia di diritti sui disegni o modelli, talune restrizioni alla libera circolazione delle merci sono state ammesse in base all'art. 36 del Trattato allorché esse miravano a tutelare l'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale e commerciale (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 1988, causa 53/87, CICRA e Maxicar, Racc. pag. 6039, punto 11).
39 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che la facoltà per il titolare di un modello protetto di vietare a terzi la fabbricazione e la vendita o l'importazione, senza il suo consenso, di prodotti che incorporino il modello rientra nell'oggetto specifico del suo diritto (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 1988, causa 238/87, Volvo, Racc. pag. 6211, punto 8).
40 Pertanto, occorre verificare se la facoltà, per il titolare di un modello protetto di pezzi di ricambio, di impedire a terzi di far transitare, senza il suo consenso, prodotti che incorporano il detto modello rientri anch'essa nell'oggetto specifico del suo diritto.
41 Il governo francese sostiene che il blocco in dogana si inserisce nell'oggetto specifico del diritto sui disegni o modelli, vale a dire il diritto esclusivo del titolare di commercializzare per primo un prodotto che presenti un determinato aspetto. Il detto governo considera, basandosi sulla giurisprudenza della Corte e in particolare sulla sentenza 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik e Danziger (Racc. pag. I-2789), che, mettendo i loro prodotti in circolazione per la prima volta sul territorio francese, attraverso il transito, senza il consenso del titolare del diritto esclusivo, i fabbricanti di copie di pezzi di ricambio protetti violano tale diritto esclusivo.
42 A tale proposito occorre osservare che la fabbricazione, la vendita e l'importazione implicano un'utilizzazione, da parte del terzo, dell'aspetto del prodotto che il diritto sui disegni o modelli mira a proteggere. L'autorizzazione data a un terzo di fabbricare o di commercializzare componenti identici e, di conseguenza, di utilizzare l'aspetto del modello originale darà così normalmente luogo al pagamento di canoni al titolare del diritto.
43 Per contro, il transito intracomunitario consiste nel trasportare merci da uno Stato membro ad un altro attraversando il territorio di uno o più Stati membri e non implica alcuna utilizzazione dell'aspetto del modello o disegno protetto. Come osserva l'avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, esso peraltro non dà luogo al pagamento di canoni quando il trasporto viene effettuato da una terza persona con l'autorizzazione del titolare del diritto. Il transito intracomunitario non rientra pertanto nell'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale e commerciale sui disegni o modelli.
44 La messa in circolazione di cui trattasi nella giurisprudenza richiamata dal governo francese e menzionata al punto 41 non è pertanto il semplice trasporto fisico delle merci, ma consiste nell'immissione in commercio, vale a dire nella commercializzazione di queste ultime. Ora, nella fattispecie, il prodotto è commercializzato non sul territorio francese, ove transita soltanto, ma in un altro Stato membro, in cui esso non è tutelato e può pertanto essere lecitamente venduto.
45 Poiché la fabbricazione e la commercializzazione del prodotto sono lecite negli Stati membri in cui tali operazioni si svolgono e poiché il transito non rientra nell'oggetto specifico del diritto sul disegno o modello nello Stato membro in cui si effettua il transito, è giocoforza considerare che l'ostacolo alla libera circolazione delle merci causato dal blocco in dogana del prodotto in quest'ultimo Stato al fine di impedirne il transito non è giustificato da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale.
46 Il governo francese sostiene inoltre che il blocco in dogana limitato a dieci giorni è necessario comunque al fine di accertarsi che le merci siano fabbricate in uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese e parimenti destinate a un altro Stato membro.
47 A tale proposito occorre osservare che emerge dagli atti e dalle osservazioni presentate dal governo francese nel corso dell'udienza che i dieci giorni di blocco in dogana non hanno lo scopo principale di individuare gli Stati membri d'origine e di destinazione delle merci, bensì di permettere al titolare del diritto di far sottoporre a perizia queste ultime, per provare che esse costituiscono copie non autorizzate di pezzi di ricambio e pertanto, alla luce del diritto francese, merci contraffatte. Ora, poiché il semplice transito di copie non autorizzate non rientra nell'oggetto specifico del diritto sui disegni o modelli, l'esecuzione di una perizia per verificare che i pezzi di ricambio sono copie siffatte non può giustificare il loro blocco in dogana.
48 Per quanto riguarda la verifica dell'origine e della destinazione delle merci in transito, essa dovrebbe poter essere effettuata all'istante, ove il trasportatore detenga i documenti pertinenti o possa procurarseli immediatamente. In ogni caso, un blocco che possa estendersi fino a dieci giorni è sproporzionato rispetto all'obiettivo di tale verifica e pertanto non può essere giustificato alla luce dell'obiettivo della tutela della proprietà industriale e commerciale di cui all'art. 36 del Trattato.
49 Di conseguenza occorre constatare che, avendo attuato, in base al code de la propriété intellectuelle, procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio francese ad essere immesse in commercio in un altro Stato membro in cui esse possono essere legalmente commercializzate, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica francese che è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Avendo attuato, in base al code de la propriété intellectuelle, procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio francese, ad essere immesse in commercio in un altro Stato membro in cui esse possono essere legalmente commercializzate, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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