Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Massima
$$Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini fissati da una direttiva.
Parti
Nella causa C-26/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor P.J. Kuijper, consigliere giuridico, e dalla signora N. Yerrell, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor P. Steinmetz, direttore della direzione «Affari giuridici e culturali» presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, 5, rue Notre-Dame, Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 155, pag. 41), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 3 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato e/o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 155, pag. 41; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.
2 L'art. 2, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 30 novembre 1996, dandone immediata informazione alla Commissione.
3 La Commissione, non avendo ricevuto comunicazione delle misure di attuazione adottate dal Granducato di Lussemburgo per conformarsi alla direttiva e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che il detto Stato aveva provveduto all'emanazione delle necessarie disposizioni, intimava al governo lussemburghese, con lettera di diffida 30 maggio 1997, di presentare osservazioni in merito entro il termine di due mesi, ai sensi del disposto dell'art. 169 del Trattato.
4 In assenza di alcuna comunicazione di risposta, la Commissione inviava al Granducato di Lussemburgo, in data 22 dicembre 1997, un parere motivato con cui il detto Stato veniva invitato ad emanare, entro il termine di due mesi, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva.
5 Con lettera 25 marzo 1998 il Granducato di Lussemburgo comunicava alla Commissione che un progetto di regolamento diretto all'applicazione della direttiva era stato appena sottoposto al parere del Consiglio di Stato e trasmetteva, con lettera 19 agosto 1998, il testo degli emendamenti governativi relativi al progetto medesimo.
6 In assenza di alcuna comunicazione in merito all'emanazione di tali misure di trasposizione della direttiva, la Commissione proponeva il presente ricorso.
7 Il Granducato di Lussemburgo non contesta né l'obbligo ad esso incombente di disporre i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva né il ritardo verificatosi al riguardo. Il Granducato fa tuttavia valere che i ritardi verificatisi nell'emanazione del menzionato progetto di regolamento sono dovuti al fatto che, avendo provveduto alla presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, un primo progetto di regolamento granducale ha potuto essere emanato solamente in data 6 febbraio 1998. Vari emendamenti sono stati apportati al progetto, ragion per cui un nuovo testo ha potuto essere sottoposto al Consiglio di Stato solo il 27 gennaio 1999. Avendo provveduto all'emanazione dei provvedimenti necessari a garantire una rapida trasposizione della direttiva, il governo lussemburghese ritiene che il ricorso della Commissione resterà ben presto privo di oggetto e chiede, quindi, alla Corte di sospendere il procedimento.
8 Nel controricorso la Commissione prende atto dell'informazione ricevuta dal governo lussemburghese, riaffermando peraltro che, allo stato, nessuna misura di trasposizione definitiva risulta emanata.
9 Si deve rilevare, in primo luogo, che il governo lussemburghese non contesta che le misure necessarie ai fini della trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno non siano state ancora emanate.
10 Si deve ricordare, in secondo luogo, che, secondo la giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 14 settembre 1999, Commissione/Grecia, C-401/98, Racc. pag. I-0000, punto 9).
11 Ciò premesso, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere ritenuto fondato.
12 Si deve conseguentemente dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo provveduto, entro i termini prescritti, all'emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Granducato di Lussemburgo, essendo rimasto soccombente e avendone la Commissione chiesto la condanna alle spese, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo provveduto, entro i termini prescritti, all'emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva medesima.
2) Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.
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