Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Accordi internazionali - Accordo di cooperazione CEE-Marocco - Previdenza sociale - Parità di trattamento - Soppressione progressiva di un assegno per figli a carico - Ammissibilità - Presupposto
[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE); Accordo di cooperazione CEE-Marocco; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1612/68 e 1408/71]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni dovute dallo Stato membro debitore al titolare residente nel territorio di un altro Stato membro - Limitazione agli assegni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), ii), del regolamento n. 1408/71
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. u), punto ii), e 3, n. 1, e 77]
3. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Lavoratore che ha cessato la sua attività nello Stato membro ospitante e che ha fatto rientro nel suo Stato di origine - Diritto al finanziamento degli studi dei suoi figli alle stesse condizioni applicate dallo Stato ospitante ai suoi cittadini - Insussistenza
[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2]
4. Accordi internazionali - Accordo di cooperazione CEE-Marocco - Lavoratori marocchini occupati in uno Stato membro - Previdenza sociale - Figli di un lavoratore marocchino non residenti nella Comunità - Diritto di avvalersi del principio di non discriminazione nei confronti di un finanziamento degli studi dei figli - Insussistenza
(Accordo di cooperazione CEE-Marocco, art. 41)
Massima
1. Né l'Accordo di cooperazione fra la CEE e il Marocco né l'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e neppure i regolamenti nn. 1408/71 e 1612/68 possono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro proceda alla progressiva soppressione di un assegno per figli a carico, di età tra i 18 e i 27 anni, che continuano gli studi, qualora una siffatta abrogazione venga operata senza discriminazione fondata sulla nazionalità.
( v. punto 30, dispositivo 1 )
2. Né la regola di non discriminazione sulla base della nazionalità formulata nell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, né alcun'altra disposizione del medesimo regolamento possono essere interpretate nel senso che consentono a un titolare di pensione che risiede al di fuori del territorio dello Stato membro debitore di tale prestazione di ottenere, a carico di quest'ultimo Stato, prestazioni per figli a carico diverse dagli assegni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), punto ii), del detto regolamento, quale un finanziamento degli studi. Infatti, l'art. 77 del detto regolamento, che ha come specifico obiettivo quello di definire le condizioni alle quali un titolare di pensione può chiedere il beneficio delle prestazioni per figlio a carico nei confronti dello Stato membro ai sensi della cui normativa gli viene versata una pensione, circoscrive espressamente il suo campo di applicazione con riferimento ai soli assegni familiari.
( v. punti 34-36, dispositivo 2 )
3. Il cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto alla libera circolazione garantita dall'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), che ha cessato di esercitare la sua attività professionale nello Stato membro ospitante e che ha fatto rientro nello Stato membro di origine nel quale risiedono anche i suoi figli non può avvalersi né del detto art. 48 né dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 per ottenere, a carico dello Stato membro nel quale è stato occupato, il diritto al finanziamento degli studi dei propri figli alle medesime condizioni applicate da tale Stato ai propri concittadini.
( v. punto 51, dispositivo 3 )
4. L'art. 41 dell'Accordo di cooperazione fra la CEE e il Marocco dev'essere interpretato nel senso che, qualora i figli a carico di un lavoratore marocchino non risiedano nella Comunità, né il lavoratore marocchino interessato né i suoi figli possono avvalersi, nei confronti di un finanziamento degli studi, del principio del divieto di qualsiasi discriminazione sulla base della nazionalità sancito da detta disposizione in materia di previdenza sociale.
( v. punto 58, dispositivo 4 )
Parti
Nel procedimento C-33/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hassan Fahmi,
M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado
e
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 41 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con regolamento del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1); 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2201 (GU L 230, pag. 6), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1); 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), nonché degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE),
LA CORTE,
composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola (relatore), M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Fahmi, dall'avv. H.M. van Dam, advocaat;
- per la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, dall'avv. C.A.J. de Roy van Zuydewijn, advocaat;
- per il Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, dal sig. G.J. Vonk, in qualità di agente;
- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalle K. Rispal-Bellanger e C. Bergeot, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, dal sig. W. Okresek, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R.V. Magrill, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra D. Rose, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P.J. Kuijper e P. Hillenkamp, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Fahmi, rappresentato dall'avv. H.M. van Dam, della sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, rappresentata dall'avv. C.A.J. de Roy van Zuydewijn, del Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, rappresentato dal sig. G.J. Vonk, del governo olandese, rappresentato dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dal sig. D. Santiago Ortiz Vaamonde, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra R.V. Magrill, assistita dalla sig.ra D. Rose, e della Commissione, rappresentata dal sig. C. Van Der Hauwaert, in qualità di agente, all'udienza del 6 giugno 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 ottobre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 gennaio 1999, pervenuta in cancelleria l'8 febbraio successivo, l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 41 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1; in prosieguo: l'«Accordo di cooperazione»); 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»); 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), nonché 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE).
2 Le prime due questioni, che vertono sull'interpretazione dell'art. 41 dell'Accordo di cooperazione, sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra il sig. Fahmi, cittadino marocchino, e il Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (ufficio della banca delle assicurazioni sociali; in prosieguo: l'«SVB»), in merito al rifiuto di quest'ultimo di concedergli un assegno per il figlio a carico per il quarto trimestre del 1996.
3 La terza e la quarta questione, che vertono sull'interpretazione degli artt. 3 del regolamento n. 1408; 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 nonché 48 e 52 del Trattato, sono stati sollevate nell'ambito di una controversia fra la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, cittadina spagnola, e l'SVB, in merito al rifiuto di quest'ultimo di concederle un assegno per il figlio a carico per il quarto trimestre del 1996 e per il primo trimestre del 1997.
Ambito normativo
Diritto comunitario
4 L'art. 41 dell'Accordo di cooperazione dispone:
«1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
(...)
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite d'anzianità, di decesso, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale nonché d'invalidità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
(...)».
5 L'art. 1 del regolamento 1408/71 dispone:
«Ai fini dall'applicazione del presente regolamento;
(...)
u) i) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una legislazione prevista dall'art. 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita di cui all'allegato II;
ii) il termine "assegni familiari" designa le prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari».
6 L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 così dispone:
«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».
7 L'art. 77 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani», dispone:
«1. Il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:
a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;
(...)».
8 L'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1612/68 così dispone:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
Normativa nazionale
9 Prima del 1° ottobre 1986 l'assicurato ai sensi dell'Algemene Kinderbijslagwet (legge generale sugli assegni per figli a carico; in prosieguo: l'«AKW») del 19 dicembre 1962 aveva diritto ad un assegno per figlio a carico alle condizioni previste dall'art. 7, n. 1, della detta legge, che era così formulata:
«Conformemente alle disposizioni della presente legge, l'assicurato ha diritto ad un assegno per figlio a carico per i figli nati dal suo matrimonio, da un matrimonio precedente o adottati che sono a suo carico o al cui mantenimento egli provvede, a condizione che tali figli:
(...)
c) abbiano 16 anni o più ma non abbiano ancora raggiunto il ventisettesimo anno e dedichino la maggior parte del tempo che essi potrebbero dedicare al lavoro a studi o attività attinenti a studi o a una formazione professionale o attività attinenti a una formazione professionale il cui mantenimento viene assunto in misura determinante dall'assicurato».
10 A partire dal 1° ottobre 1986, l'art. 7, n. 1, dell'AKW è stato modificato dalla Wet op de studiefinanciering (legge sul finanziamento degli studi; in prosieguo: la «WSF») 24 aprile 1986. Il limite di età di 27 anni per beneficiare dell'assegno per figlio a carico in detta legge veniva sostituito con quello di 18 anni. Per quanto riguarda studenti di età situantesi tra il diciottesimo ed il ventisettesimo anno, la WSF aveva lo scopo di istituire un diritto al finanziamento degli studi che fosse proprio degli studenti. Gli obiettivi di questo nuovo modo di finanziamento erano, in particolare, il mantenimento dell'autonomia finanziaria degli studenti rispetto ai loro genitori, la parità di trattamento degli studenti dei vari livelli di insegnamento e il rafforzamento dello statuto degli studenti.
11 Il nuovo art. 7, n. 1, dell'AKW conferisce all'assicurato il diritto ad un assegno per figlio a carico:
«(...) per un figlio nato dal proprio matrimonio, da un matrimonio precedente o adottato che
a) non abbia ancora raggiunto il sedicesimo anno di età e appartenga alla sua famiglia o
b) non abbia ancora raggiunto il diciottesimo anno di età ed è a suo carico in misura considerevole».
12 Il nuovo regime dell'AKW non è tuttavia entrato immediatamente in vigore nella sua integralità. Per i figli nati prima del 1° ottobre 1986, la WSF, in un primo momento, e il capitolo 4 dell'AKW, in un secondo momento, avevano istituito un regime transitorio, nel quale il diritto agli assegni per figlio a carico veniva mantenuto per i figli di età tra il diciottesimo ed il ventisettesimo anno che continuavano gli studi.
13 Tale regime transitorio veniva modificato con effetto dal 1° gennaio 1996 con legge 21 dicembre 1995. Da allora, nell'ambito di un nuovo regime transitorio, il diritto all'assegno per figlio a carico previsto dall'AKW viene mantenuto solo a favore dei figli che continuano gli studi di età di 18 anni e oltre per i quali tale diritto già esisteva e, questo, per tutto il tempo che continuano a seguire il medesimo tipo di insegnamento che seguivano il 1° ottobre 1995.
14 Ai sensi dell'art. 7 della WSF tale legge si applica e il finanziamento da essa previsto beneficia a favore degli:
«a) studenti in possesso della cittadinanza olandese;
b) studenti che non sono in possesso della cittadinanza olandese ma risiedono nei Paesi Bassi e sono assimilabili ai cittadini olandesi ai fini del finanziamento degli studi per effetto di disposizioni contenute in convenzioni concluse con altri Stati o in una decisione, vincolante per i Paesi Bassi, emanata da un'organizzazione di diritto internazionale pubblico;
(...)».
15 Il finanziamento previsto dalla WSF è costituito da una borsa di base, il cui importo, identico per tutti gli studenti di un determinato tipo di insegnamento, prescinde dal reddito dei genitori, e da una borsa complementare, il cui importo varia in funzione del reddito dei genitori.
16 In linea generale, con l'eccezione di taluni istituti stranieri assimilati agli istituti olandesi ai fini dell'applicazione della WSF, può dar diritto al finanziamento degli studi soltanto un'attività di formazione seguita in un istituto olandese.
Controversie di cui alle cause principali
17 Dopo aver lavorato nei Paesi Bassi, il sig. Fahmi e la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado venivano entrambi affetti da incapacità lavorativa. Essi ritornavano allora a vivere in Marocco e, rispettivamente, in Spagna, conservando il beneficio di un'indennità per incapacità lavorativa. Tale indennità assicurava loro il beneficio degli assegni ai sensi dell'AKW per il figlio che era a loro rispettivo carico.
18 Tuttavia la concessione di tali assegni veniva negata dall'SVB al sig. Fahmi e alla sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, per quanto riguarda il quarto trimestre del 1996 e, rispettivamente, per quanto riguarda lo stesso trimestre nonché il primo trimestre del 1997. Tali rifiuti erano motivati con il fatto che, alle epoche sopra menzionate, i loro rispettivi figli avevano già raggiunto l'età di 18 anni e non soddisfacevano più le condizioni previste dal regime transitorio in vigore dal 1° gennaio 1996. Infatti, avendo chiuso il loro ciclo di studi secondari nel corso del 1995/1996, in Marocco e, rispettivamente, in Spagna, il figlio del sig. Fahmi e la figlia della sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado iniziavano ambedue un ciclo di studi superiori a partire dall'anno 1996/1997.
19 Il sig. Fahmi e la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado presentavano un reclamo avverso le decisioni di rifiuto dell'SVB. Quest'ultimo decideva su tali reclami il 26 marzo e, rispettivamente, il 7 maggio 1997, dichiarandoli infondati. Il sig. Fahmi e la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado ricorrevano allora avverso tale decisione dinanzi all'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
20 Quest'ultimo considera che la modifica dell'AKW intervenuta nel corso dell'entrata in vigore della WSF e i criteri di nazionalità e di residenza applicati allo studente sulla base della WSF introducono una distinzione basata sulla nazionalità. Questa distinzione si ripercuoterebbe anche sugli assicurati stessi ai sensi dell'AKW, dal momento che, da un lato, i figli non olandesi dei detti assicurati sono, nella loro schiacciante maggioranza, figli nati da genitori non olandesi e, d'altro lato, che i figli di assicurati ai sensi dell'AKW che studiano all'estero sono, per la loro maggior parte, figli i cui parenti risiedono essi stessi al di fuori dei Paesi Bassi. Secondo il giudice a quo, gli obiettivi del finanziamento degli studi previsto dalla WSF non consentono di giustificare una siffatta distinzione.
21 Ritenendo che per dirimere le controversie per il quale era stato adito si renda necessaria l'interpretazione del diritto comunitario, l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- nella causa Fahmi :
«1) a) Se l'art. 41, n. 1, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco debba essere interpretato nel senso che lavoratori marocchini possano far valere il divieto di discriminazioni ivi sancito qualora non risiedano più nel territorio di uno Stato membro della Comunità.
b) In caso di soluzione affermativa, se l'art. 41, n. 3, dell'Accordo di cooperazione osti a che lavoratori marocchini i cui figli risiedono fuori dalla Comunità facciano ricorso all'art. 41, n. 1, dell'Accordo di cooperazione.
2) Qualora un lavoratore come il ricorrente possa far ricorso al divieto di discriminazioni sancito dall'art. 41, n. 1, dell'Accordo di cooperazione, se per effetto di tale divieto sia illegittimo sopprimere il diritto all'assegno per figli a carico, qualora, a seguito di tale soppressione, il detto diritto venga sostituito, a favore degli assicurati AKW cittadini olandesi o residenti nei Paesi Bassi, da un diverso diritto ad un contributo statale alle spese (tra l'altro) di mantenimento di figli, studenti di 18 anni di età e oltre, in misura molto più frequente di quanto non avvenga per lavoratori come il ricorrente».
- nella causa Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado:
«1) a) Se sia compatibile con l'art. 3 del regolamento n. 1408/71 o con altre disposizioni di tale regolamento il fatto che, nel caso di figli studenti di più di 18 anni di età, il diritto all'assegno per figli a carico venga soppresso con la conseguenza che del diritto che ha sostituito tale assegno beneficino, in linea di massima, solo studenti in possesso della cittadinanza olandese e che studiano nei Paesi Bassi.
b) Se l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 debba essere interpretato nel senso che è con esso incompatibile la soppressione del diritto ad un assegno di famiglia per figli studenti a carico di più di 18 anni di età, qualora del diritto sostitutivo di tale assegno beneficino, in linea di massima, solo studenti in possesso della cittadinanza olandese e che studiano nei Paesi Bassi.
2) Se l'art. 48 o l'art. 52 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che la limitazione del diritto al contributo statale per il mantenimento di figli studenti di 18 anni di età e oltre, gravante sui cittadini di uno Stato membro non in possesso della cittadinanza olandese emigrati nei Paesi Bassi o sui loro figli, comporti un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e, rispettivamente, alla libertà di stabilimento, incompatibile con i detti artt. 48 e 52».
Oggetto e ricevibilità delle questioni pregiudiziali
22 In linea di principio, mediante le questioni pregiudiziali sollevate si vuole in sostanza sapere se le varie disposizioni di diritto comunitario invocate dal giudice a quo debbano essere interpretate nel senso che ostano a che il diritto ad un assegno per figlio a carico, come quello garantito dall'AKW, sia abolito nei confronti degli studenti di età tra i 18 e i 27 anni e sostituito con un diritto al finanziamento degli studi istituito direttamente a favore di questi ultimi studenti e del quale, in linea generale, beneficiano solo quelli tra i detti studenti che siano in possesso della cittadinanza dello Stato membro interessato o che siano ivi residenti e che frequentino un istituto situato in tale Stato membro, qualora una siffatta modifica abbia la conseguenza di privare coloro che si trovano nella situazione dei ricorrenti nelle cause principali del beneficio dell'assegno garantito dalla prima normativa senza consentire ai loro figli il diritto di ottenere il finanziamento previsto dalla seconda.
23 Così operando il giudice a quo sembra suggerire che, piuttosto che esaminare distintamente la compatibilità dell'AKW e della WSF con il diritto comunitario, è in realtà tale duplice processo legislativo, che implica la parziale abrogazione di una normativa esistente e l'adozione di una nuova normativa destinata a subentrarvi, a dover essere confrontato nel suo complesso con le esigenze del diritto comunitario.
24 Si deve tuttavia constatare che il semplice fatto che le due modifiche legislative di cui trattasi si collochino nell'ambito di una riforma globale del sistema nazionale di finanziamento degli studi non basta di per sé, in assenza di particolari circostanze, a giustificare che le dette due normative debbano essere considerate congiuntamente ai fini della valutazione della loro compatibilità con il diritto comunitario.
25 Infatti, gli Stati membri restano liberi di organizzare i loro regimi di previdenza sociale, fissando, tra l'altro, le condizioni che conferiscono il diritto alle prestazioni, sempreché esercitando tale competenza non violino il diritto comunitario (v., in particolare, sentenze 28 giugno 1978, causa 1/78, Kenny, Racc. pag. 1489, punto 16; 24 aprile 1980, causa 110/79, Coonan, Racc. pag. 1455, punto 12, e 28 aprile 1998, causa C-120/95, Decker, Racc. pag. I-1831, punti 21-23).
26 Le regole sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità considerate dal giudice a quo nonché l'Accordo di cooperazione vanno pertanto interpretati disgiuntamente, con riferimento a ognuna delle due normative nazionali.
27 Per quanto riguarda l'AKW, si deve constatare, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, che la progressiva soppressione dell'assegno per figli a carico operata da tale normativa, per gli studenti tra i 18 e i 27 anni, indipendentemente dalla loro nazionalità, non presenta, in quanto tale, alcuna violazione né delle regole relative alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità contemplate dal giudice a quo né dell'Accordo di cooperazione.
28 Per quanto riguarda poi l'eventuale incompetenza del giudice a quo a pronunciarsi sulla WSF o sul fatto che l'azione pendente dinanzi al detto giudice sia stata proposta sulla base della sola AKW, e i dubbi a tal proposito sollevati dalla Commissione e, rispettivamente, dal governo olandese, si deve ricordare che, conformemente alla costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2000, causa C-302/98, Sehrer, Racc. pag. I-4585, punto 20).
29 Poiché dalle cause di cui al procedimento principale non risulta assolutamente con chiarezza che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta dal giudice a quo nella misura in cui riguarderebbe la WSF piuttosto che l'AKW perderebbe qualsiasi relazione con l'effettività o con l'oggetto delle cause per le quali il detto giudice è stato adito o sarebbe tale da non poter produrre effetti sulla soluzione di tale controversia, le domande presentate dal giudice a quo non vanno respinte (v., in questo senso, in particolare, sentenze 7 settembre 1999, causa C-355/97, Beck e Bergdorf, Racc. pag. I-4977, punto 22, e 5 dicembre 2000, causa C-448/98, Guimont, Racc. pag. I-10663, punto 22).
30 Tenuto conto di quanto precede, la questione sollevata dal giudice a quo va risolta nel senso che né l'Accordo di cooperazione né l'art. 48 del Trattato e neppure i regolamenti nn. 1408/71 e 1612/68 possono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro proceda alla progressiva soppressione di un assegno per figli a carico, di età tra i 18 e i 27 anni, che continuano gli studi, qualora, come nel caso della normativa di cui alla causa principale, una siffatta abrogazione venga operata senza discriminazione fondata sulla nazionalità.
31 Per quanto riguarda il finanziamento degli studi istituito dalla WSF, le questioni pregiudiziali vanno esaminate separatamente a seconda che si riferiscono ad una situazione quale quella della sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, da un lato, e del sig. Fahmi, dall'altro.
Questioni pregiudiziali nella causa Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado
Sulla prima questione, sub a)
32 Con la prima questione, sub a), il giudice a quo vuole in sostanza sapere se l'art. 3 del regolamento n. 1408/71, o qualsiasi altra disposizione di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che il detto regolamento osta all'applicazione di una normativa nazionale che limiti il beneficio di un finanziamento degli studi ai soli studenti nazionali o a quelli che sono ad essi assimilati in ragione della loro residenza nel territorio dello Stato membro che ha istituito il detto finanziamento, fermo restando che gli uni e gli altri sono inoltre tenuti, in linea di principio, a seguire un insegnamento impartito in un istituto situato in detto territorio, qualora tali condizioni implichino che i figli di una persona trovantisi in una situazione quale quella della ricorrente nella causa principale siano esclusi dal beneficio del detto finanziamento.
33 Al fine di risolvere la questione così riformulata, si deve, da un lato, ricordare che la Corte ha già giudicato, a proposito dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, che tale disposizione riserva al titolare di una pensione o di una rendita dovuta ai sensi della normativa di un solo Stato membro, e che risiede nel territorio di un altro Stato membro, il solo beneficio degli assegni familiari, con esclusione di altre prestazioni familiari (v. sentenza 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir, Racc. pag. 5391, punti 10 e 11).
34 Si deve, d'altro lato, sottolineare che il citato art. 77 ha come specifico obiettivo quello di definire le condizioni alle quali un titolare di pensione può chiedere il beneficio delle prestazioni per figlio a carico nei confronti dello Stato membro ai sensi della cui normativa gli viene versata una pensione e che tale disposizione circoscrive espressamente il suo campo di applicazione con riferimento ai soli assegni familiari. Ciò considerato, né la regola di non discriminazione sulla base, della nazionalità formulata nell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, né alcun'altra disposizione del medesimo regolamento possono essere interpretate nel senso che consentono a un titolare di pensione che risiede al di fuori del territorio dello Stato membro debitore di tale prestazione di ottenere, a carico di quest'ultimo Stato, prestazioni per figli a carico diverse dagli assegni familiari.
35 Da quanto precede risulta che, senza che si renda necessario stabilire se il finanziamento degli studi istituito dalla WSF possa essere qualificato prestazione familiare ai sensi dell'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71, è sufficiente nella specie constatare che detto finanziamento non può essere considerato un assegno familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71, poiché una siffatta qualifica è, secondo il tenore stesso dell'art. 1, lett. u), punto ii), del medesimo regolamento, riservata alle prestazioni concesse esclusivamente in funzione del numero e, se del caso, dell'età dei familiari.
36 Si deve pertanto risolvere la prima questione sub a), nel senso che un titolare di pensione dovuta ai sensi della normativa di un solo Stato membro, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non può avvalersi né dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, né di alcun'altra disposizione di questo medesimo regolamento per ottenere, a carico dello Stato membro ai sensi della cui legislazione percepisce la pensione, il beneficio di un finanziamento degli studi quale quello istituito dalla WSF.
Sulla prima questione, sub b), e sulla seconda questione
37 Con la prima questione, sub b), e con la seconda questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, da un lato, e gli artt. 48 e 52 del Trattato, dall'altro, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione di una normativa nazionale che limiti il beneficio di un finanziamento degli studi ai soli studenti nazionali o a quelli ad essi assimilati in ragione della loro residenza nel territorio dello Stato membro che ha istituito il detto finanziamento, fermo restando che gli uni e gli altri sono inoltre tenuti, in linea di principio, a seguire un insegnamento impartito in un istituto situato nel detto territorio, qualora da tali condizioni risulti che i figli di una persona che si trova in una situazione quale quella della ricorrente nella causa principale siano esclusi dal beneficio del detto finanziamento.
38 Al fine di rispondere alle questioni così riformulate si deve in primo luogo rilevare che l'art. 52 del Trattato non può trovare applicazione ad una controversia quale quella per la quale è stato adito il giudice a quo, non avendo la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado esercitato il diritto della libertà di stabilimento garantito da tale disposizione. Poiché tale parte della questione è manifestamente priva di ogni rapporto con l'oggetto della controversia di cui alla causa principale e priva di pertinenza ai fini della soluzione di quest'ultimo, non occorre darvi soluzione.
39 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'art. 48 del Trattato e il regolamento n. 1612/68, si deve verificare se la causa di cui al procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione di tali disposizioni e, sul piano individuale, se la sig.ra Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado possieda, ai sensi di tale disposizione, la qualifica di lavoratore migrante.
40 A questo proposito si deve certamente constatare che la ricorrente nella causa principale ha senz'altro esercitato il diritto di libera circolazione sancito dall'art. 48 del Trattato e che a tale titolo si è ritrovata nell'ambito di applicazione di tale disposizione, come in quello del regolamento n. 1612/68, all'epoca in cui lavorava come salariata nei Paesi Bassi.
41 Nella specie si pone tuttavia la questione se, per superare l'ostacolo posto da una normativa nazionale quale la WSF, sia possibile interpretare tali disposizioni nel senso che possono essere invocate da un lavoratore che abbia cessato di svolgere la sua attività lavorativa nello Stato membro ospitante e che sia rientrato nel proprio Stato membro di origine.
42 A questo proposito la Corte ha già dichiarato che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore ai sensi dell'art 48 del Trattato, fermo restando tuttavia che questa qualifica può produrre taluni effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro (sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala, Racc. pag. I-2691, punto 32).
43 Nella specie non si può assumere che, per quanto riguarda un lavoratore migrante che, come la ricorrente nella causa principale, abbia cessato di essere attivo e sia rientrato nel proprio Stato membro di origine dove risiedono pure i suoi figli, le condizioni alle quali la WSF subordina la concessione del finanziamento degli studi, ricordate al punto 37 della presente sentenza, siano idonee a frapporre ostacoli al diritto di libera circolazione di cui tale lavoratore fruisce ai sensi dell'art. 48 del Trattato.
44 Per quanto riguarda il regolamento n. 1612/68, si deve rilevare che l'art. 7, n. 1, dello stesso si riferisce alle condizioni di occupazione e di lavoro, in particolare, in materia di retribuzione, di licenziamento, di reintegrazione professionale o di ricollocamento, e che di conseguenza non può, in quanto tale, trovare applicazione nell'ambito della controversia di cui alla causa principale.
45 E' per contro pacifico che l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti nella concessione dei vantaggi sociali, è, in linea di principio, applicabile nella misura in cui il finanziamento degli studi istituito dalla WSF sia senz'altro costitutivo di un siffatto vantaggio sociale (v. sentenze 26 febbraio 1992, causa C-3/90, Bernini, Racc. pag. I-1071, punto 23, e 8 giugno 1999, causa C-337/97, Meeusen, Racc. pag. I-3289). Entro tali limiti, la questione pregiudiziale deve essere intesa nel senso che si riferisce a quest'ultima disposizione e non all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68.
46 Si deve tuttavia a tal proposito constatare che una siffatta disposizione non può essere interpretata come idonea a garantire il mantenimento di un vantaggio sociale quale il finanziamento istituito dalla WSF a favore dei lavoratori migranti che abbiano cessato di svolgere le attività nello Stato membro ospitante e che siano rientrati nel loro Stato membro di origine.
47 Si deve a questo proposito ricordare che tale disposizione, dato il particolare contesto nel quale si situa, come pure le sue finalità, non può, in linea generale e salvo circostanze particolari, essere estesa, in quanto garantisce l'acceso senza discriminazioni ai vantaggi sociali concessi dallo Stato membro ospitante (v., in particolare, a questo riguardo, la sentenza 27 novembre 1997, causa C-57/96, Meints, Racc. pag. I-6689, pronunciata a proposito di un assegno la cui concessione dipendeva dall'esistenza di un rapporto di lavoro che era recentemente cessato e che era intrinsecamente connesso con la qualifica obiettiva di lavoratore dei beneficiari), a lavoratori che, avendo cessato di svolgere la loro attività nello Stato membro ospitante, hanno deciso di rientrare nel loro Stato membro di origine.
48 Si deve infatti rilevare che l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 rientra nel titolo II di tale regolamento, intitolato «Esercizio dell'impiego e parità di trattamento».
49 Si deve inoltre ricordare che il regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), prevede espressamente, all'art. 7, che il diritto alla parità di trattamento riconosciuto dal regolamento n. 1612/68 è mantenuto a favore dei lavoratori migranti che hanno cessato di svolgere la loro attività professionale qualora abbiano deciso di risiedere nello Stato membro ospitante.
50 Per quanto riguarda le finalità della disposizione considerata, si deve in particolare ricordare che il quinto punto del preambolo del regolamento n. 1612/68 precisa che «il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, (...) che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante».
51 Alla luce di quanto sopra considerato e in mancanza di circostanze particolari che giustificano l'allontanamento dalla regola di principio precedentemente enunciata, la questione sollevata dal giudice a quo va risolta nel senso che il cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto alla libera circolazione garantita dall'art. 48 del Trattato, che ha cessato di esercitare la sua attività professionale nello Stato membro ospitante e che ha fatto rientro nello Stato membro di origine nel quale risiedono anche i suoi figli non può avvalersi né del detto art. 48 né dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 per ottenere, a carico dello Stato membro nel quale è stato occupato, il diritto al finanziamento degli studi dei propri figli alle medesime condizioni di quelle applicate da tale Stato ai propri concittadini.
Questioni pregiudiziali nella causa Fahmi
Sulla prima questione
52 Con la prima questione il giudice a quo vuole in sostanza sapere se l'art. 41 dell'Accordo di cooperazione debba essere interpretato nel senso che ogni lavoratore marocchino che abbia cessato di esercitare la propria attività lavorativa nello Stato membro ospitante e che abbia fatto ritorno nel proprio paese di origine o i suoi figli a carico pure essi residenti al di fuori della Comunità possano avvalersi del principio del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità nel settore della previdenza sociale, contemplato dalla detta disposizione, nei confronti di un finanziamento degli studi quale quello istituito dalla WSF.
53 Al contrario del sig. Fahmi, la Commissione e i governi olandese, austriaco e del Regno Unito sostengono che un lavoratore marocchino che abbia cessato di svolgere la sua attività professionale in uno Stato membro e abbia fatto rientro nel suo paese di origine, ove risiede, cessa di aver diritto di avvalersi dell'art. 41, n. 1, dell'Accordo di cooperazione, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra lavoratori marocchini e cittadini dello Stato membro interessato nel settore della previdenza sociale.
54 La Commissione e il governo del Regno Unito sostengono inoltre che il finanziamento degli studi istituito dalla WSF non rientra nell'ambito della previdenza sociale, con la conseguenza che l'art. 41 dell'Accordo di cooperazione non sarebbe applicabile nella controversia di cui alla causa principale.
55 I governi olandese, austriaco, francese e del Regno Unito, come pure la Commissione, sostengono ancora che sia dall'art. 41, n. 3, dell'Accordo di cooperazione, in quanto limita il diritto alle prestazioni familiari del lavoratore marocchino a favore dei soli figli di quest'ultimo residenti all'interno della Comunità, che dal n. 4 di questa disposizione, che prevede la possibilità di fruire di talune prestazioni all'esterno della Comunità solo per le pensioni e le rendite in esso elencate, risulterebbe che il detto Accordo non consente ai cittadini marocchini residenti al di fuori della Comunità di ottenere il beneficio di prestazioni familiari per i loro familiari residenti essi stessi al di fuori della detta Comunità.
56 Si deve innanzitutto ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta, da un lato, che l'Accordo di cooperazione tende a consolidare la situazione sociale dei lavoratori marocchini e dei loro familiari conviventi esclusivamente nello Stato membro ospitante (sentenza 11 novembre 1999, causa C-179/98, Mesbah, Racc. pag. I-7955, punto 36) e, d'altro lato, che per quanto riguarda più specificamente le prestazioni familiari il divieto di discriminazione sancito dall'art. 41, n. 1, del detto Accordo è assicurato solo nei limiti delle condizioni fissate nel n. 3 di tale disposizione (sentenza 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber, Racc. pag. I-199, punto 18).
57 Senza che si renda necessario pronunciarsi sull'esatta qualifica giuridica, con riferimento all'Accordo di cooperazione, di prestazioni come quelle versate ai sensi della WSF, è sufficiente nella specie rilevare che sia dalla formulazione dell'art. 41, nn. 1 e 3, del detto Accordo, come pure dalla ratio di tale disposizione risulta che qualora i figli di un lavoratore marocchino non risiedano nella Comunità, né il detto lavoratore né i suoi figli possono avvalersi, nei confronti di prestazioni del tipo di quelle oggetto nella causa principale, del principio di divieto di discriminazione sancito dalla detta disposizione.
58 Si deve pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 41 dell'Accordo di cooperazione va interpretato nel senso che, qualora i figli a carico di un lavoratore marocchino non risiedano nella Comunità, né il lavoratore marocchino interessato né i suoi figli possono avvalersi, nei confronti di un finanziamento degli studi quale quello istituito dalla WSF, del principio del divieto di qualsiasi discriminazione sulla base della nazionalità sancito da detta disposizione in materia di previdenza sociale.
Sulla seconda questione
59 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
60 Le spese sostenute dai governi olandese, spagnolo, francese, austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam con ordinanza 28 gennaio 1999, dichiara:
1) Né l'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, né l'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e neppure i regolamenti (CEE) del Consiglio del 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, e (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, possono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro proceda alla progressiva soppressione di un assegno per figli a carico, di età tra i 18 e 27 anni, che continuano gli studi, qualora, come nel caso della normativa di cui alla causa principale, una siffatta abrogazione venga operata senza discriminazione fondata sulla nazionalità.
2) Il titolare di pensione dovuta ai sensi della normativa di un solo Stato membro, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non può avvalersi né dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato con regolamento n. 1247/92, né di alcun'altra disposizione di questo medesimo regolamento per ottenere, a carico dello Stato membro ai sensi della cui legislazione percepisce la pensione, il beneficio di un finanziamento degli studi quale quello istituito dalla Wet op de studiefinanciering (legge sul finanziamento degli studi).
3) Il cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto alla libera circolazione dei lavoratori garantita dall'art. 48 del Trattato, che ha cessato di esercitare la sua attività professionale nello Stato membro ospitante e che ha fatto rientro nello Stato membro di origine nel quale risiedono anche i suoi figli non può avvalersi né del detto art. 48 né dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 per ottenere, a carico dello Stato membro nel quale è stato occupato, il diritto al finanziamento degli studi dei propri figli alle medesime condizioni di quelle applicate da tale Stato ai propri concittadini.
4) L'art. 41 dell'Accordo di cooperazione CEE-Marocco va interpretato nel senso che, qualora i figli a carico di un lavoratore marocchino non risiedano nella Comunità, né il lavoratore marocchino interessato né i suoi figli possono avvalersi, nei confronti di un finanziamento degli studi quale quello istituito dalla Wet op de Studiefinanciering, del principio del divieto di qualsiasi discriminazione sulla base della nazionalità sancito da tale disposizione in materia di previdenza sociale.
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