Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Obbligo per gli Stati membri di vietare la caccia durante certi periodi di particolare vulnerabilità degli uccelli - Delimitazione dei periodi di divieto - Delimitazione che garantisce soltanto la protezione della maggioranza degli uccelli di una specie - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 79/409, art. 7, n. 4)
2. Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Fissazione delle date di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alla selvaggina acquatica - Date di chiusura diverse a seconda delle specie di uccelli - Presupposti di ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 79/409)
3. Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Trasposizione senza azione legislativa - Limiti - Gestione di un patrimonio comune - Necessità di una trasposizione esatta da parte degli Stati membri
(Direttiva del Consiglio 79/409)
Massima
1. L'oggetto dell'art. 7, n. 4, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è in particolare quello di imporre un divieto di caccia a tutte le specie di uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione o durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, ovvero ancora, trattandosi di specie migratrici, durante il viaggio di ritorno verso il luogo di nidificazione. Pertanto il detto articolo intende garantire un regime completo di protezione durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata. Di conseguenza, la protezione contro gli atti di caccia non può essere limitata alla maggioranza degli uccelli di una data specie, determinata secondo la media dei cicli riproduttivi e dei movimenti migratori.
( v. punto 23 )
2. Le autorità nazionali non sono autorizzate dalla direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, a fissare date di chiusura della caccia scaglionate in ragione delle specie di uccelli migratori o di selvaggina acquatica, a meno che lo Stato membro interessato possa fornire la prova, avallata da dati tecnico-scientifici appropriati a ciascun caso specifico, che un siffatto scaglionamento non sia di ostacolo alla protezione completa delle specie di uccelli che da tale scaglionamento possono essere interessati.
( v. punto 43 )
3. La trasposizione di una direttiva in diritto interno non richiede necessariamente che le sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale in un'espressa e specifica norma di legge o di regolamento e può quindi essere sufficiente un contesto giuridico generale, purché esso garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso. Tuttavia, l'accuratezza della trasposizione è particolarmente importante a proposito della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto la gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri.
( v. punto 53 )
Parti
Nella causa C-38/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori P. Stancanelli, membro del servizio giuridico, e O. Couvert-Castéra, dipendente pubblico nazionale messo a disposizione dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor D. Colas, segretario agli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che, non avendo trasposto correttamente l'art. 7 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), né comunicato tutte le misure di trasposizione per l'insieme del suo territorio, né messo correttamente in esecuzione la detta disposizione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della detta direttiva,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, capodivisione
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 29 giugno 2000, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal signor R. Tricot, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e la Repubblica francese dalla signora K. Rispal-Bellanger e dal signor D. Colas,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 settembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo pervenuto in cancelleria il 10 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far constatare che, non avendo trasposto correttamente l'art. 7 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sugli uccelli»), né comunicato tutte le misure di trasposizione per l'insieme del suo territorio, né messo correttamente in esecuzione la detta disposizione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della detta direttiva.
Ambito regolamentare
2 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva sugli uccelli:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1 ad un livello che corrisponde, in particolare, alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».
3 L'art. 7 della direttiva sugli uccelli dispone:
«1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.
2. Le specie di cui all'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.
4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono, in particolare, a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia».
Fase precontenziosa
4 Il 13 novembre 1997 la Commissione ha indirizzato al governo francese una lettera di messa in mora per inosservanza della direttiva sugli uccelli, e in particolare del suo art. 7.
5 Nella detta lettera la Commissione considerava, in primo luogo, che il principio cosiddetto di «protezione completa» delle specie, contemplato all'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva sugli uccelli, non era stato oggetto di alcuna misura di trasposizione da parte delle autorità francesi e che, quand'anche si supponesse che una siffatta misura esistesse, questa non era stata mai comunicata dalle dette autorità alla Commissione.
6 In secondo luogo, rilevava che, tenuto conto della mancanza di trasposizione del detto principio, la normativa francese consentiva al ministro competente di fissare discrezionalmente una data di apertura anticipata della caccia alla selvaggina acquatica, eventualmente incompatibile con il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione e della riproduzione sancito dall'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli. Così, i decreti del Ministro dell'ambiente 29 maggio 1997 (JORF 30 maggio 1997, pag. 8303; in prosieguo: i «decreti ministeriali»), adottati ai sensi dell'art. R. 224-6 del nuovo codice rurale, avrebbero fissato, per 69 dipartimenti francesi metropolitani, la data di apertura della caccia alla selvaggina acquatica prima di quella dell'apertura generale, senza che fosse possibile determinare gli elementi scientifici sulla base dei quali alle autorità francesi è stato possibile fissare le dette date nel rispetto del principio della protezione completa delle specie.
7 In terzo luogo, la Commissione faceva presente, da un lato, che le date di chiusura esplicitamente menzionate nella legge 15 luglio 1994, n. 94-591, che fissa le date di chiusura della caccia agli uccelli migratori (JORF 16 luglio 1994, pag. 10246), presentavano, sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati ORNIS, con tutta evidenza un carattere eccessivamente tardivo per un numero considerevole di specie di uccelli suscettibili di atti di caccia, e, dall'altro, che la possibilità consentita all'autorità amministrativa di derogare, a livello dipartimentale, alle date di chiusura esplicitamente menzionate in tale legge non assicurava il rispetto di quanto prescritto nella direttiva sugli uccelli.
8 In quarto luogo, le autorità francesi non avrebbero mai comunicato alla Commissione le date della stagione di caccia agli uccelli migratori nei dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella.
9 Rispondendo alla detta lettera motivata, il governo francese si limitava ad inviare alla Commissione, il 17 giugno 1998, una copia del «rapporto del governo al Parlamento sull'applicazione della legge n. 94-591 del 15 luglio 1994», depositato al Parlamento francese il 16 giugno 1998, in applicazione dell'art. 2 di questa stessa legge.
10 Con lettera 5 agosto 1998 la Commissione emetteva un parere motivato nel quale constatava che, non avendo trasposto correttamente l'art. 7 della direttiva sugli uccelli, né comunicato tutte le misure di trasposizione per l'insieme del proprio territorio, né messo correttamente in esecuzione la detta disposizione, la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza di detta direttiva. La Commissione deduceva la mancanza di trasposizione del principio di protezione completa sia nella legge n. 94-591 come pure nella legge 3 luglio 1998, n. 98-549, relativa alle date di apertura anticipata e di chiusura della caccia agli uccelli migratori (JORF 4 luglio 1998, pag. 10208), che sostituisce in parte la legge precedente. Faceva altresì presente che le date di apertura anticipata della caccia alla selvaggina acquatica erano troppo precoci, sia sotto la vigenza della legge n. 94-591 come pure sotto quella della legge n. 94-549. La Commissione sosteneva inoltre che le date di chiusura della caccia menzionate in queste due leggi erano troppo tardive. Per di più, veniva riscontrata la mancanza di comunicazione delle disposizioni di trasposizione della direttiva sugli uccelli per i dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella. La Commissione invitava la Repubblica francese ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro due mesi dalla notifica.
11 Con lettera 6 ottobre 1998 il governo francese ricordava che, nella sua relazione al Parlamento sull'applicazione della legge n. 94-591, aveva sottolineato, con riferimento alle varie proposte di legge sulle date di apertura anticipata e di chiusura della caccia agli uccelli migratori, che esse contenevano disposizioni in apparente contrasto con gli obblighi fissati dalla direttiva sugli uccelli e che non poteva pertanto accettarle. Faceva altresì presente che la riflessione sul fascicolo della caccia, iniziatasi sia in seno all'Assemblea nazionale che a livello del governo, dovrebbe consentire di pervenire, a termine, ad una revisione del testo della legge n. 98-549 nel senso di una migliore trasposizione nel diritto nazionale dei principi sanciti dalla direttiva sugli uccelli.
12 Tuttavia la Commissione, constatando che la Repubblica francese non aveva adottato tutte le misure necessarie per conformarsi pienamente agli obblighi derivanti dalla direttiva sugli uccelli, e in particolare dal relativo art. 7, ha deciso di proporre il presente ricorso.
Nel merito
13 La Commissione addebita alla Repubblica francese:
- in primo luogo, di non aver trasposto il principio della protezione completa;
- in secondo luogo, di aver fissato date di apertura della caccia troppo precoci;
- in terzo luogo, di aver fissato date di chiusura della caccia troppo tardive;
- in quarto luogo, di non averle comunicato le disposizioni di trasposizione della direttiva sugli uccelli relative ai dipartimento del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella.
14 Si deve in primo luogo esaminare la seconda censura e, successivamente, la terza, quindi la quarta e, infine, la prima.
Sulle date di apertura della caccia
15 L'art. R. 224-6 del nuovo codice rurale così dispone:
«Il ministro competente per la caccia può, con decreto pubblicato almeno venti giorni prima della data della sua entrata in vigore, autorizzare la caccia alla selvaggina acquatica prima della data di apertura generale e fino a tale data:
1. in zona di caccia marittima;
2. sui fiumi, sui corsi d'acqua, sui canali, sui bacini, sui laghi, sugli stagni e negli acquitrini non prosciugati, fermo restando che è autorizzato soltanto il tiro al di sopra del filo d'acqua».
16 I decreti ministeriali fissavano, per 69 dipartimenti francesi metropolitani, le date di apertura della caccia alla selvaggina acquatica prima della data di apertura generale della caccia, che si collocavano tra il 19 luglio e il 31 agosto 1997.
17 L'art. L. 224-2, secondo comma, del nuovo codice rurale, nella versione di cui alla legge n. 98-549, vigente fino all'adozione della legge 26 luglio 2000, n. 2000-698, relativa alla caccia (JORF 27 luglio 2000, pag. 11542), stabiliva direttamente, per 68 dei 69 dipartimenti del territorio metropolitano in precedenza considerati dai detti decreti ministeriali, le date di apertura anticipata della caccia delle specie di selvaggina acquatica nelle aree del demanio pubblico marittimo e di altri territori. Il dipartimento della Mosella, che costituiva l'oggetto di uno dei decreti ministeriali, era espressamente escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione.
18 La Commissione sostiene che le date di apertura anticipata della caccia alla selvaggina acquatica, fissate con i decreti ministeriali, erano prive di base scientifica e, in taluni casi, incompatibili con il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione e le varie fasi della riproduzione e della dipendenza delle specie di uccelli riguardati, quale previsto dall'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli. Sostiene, inoltre, che le date di apertura anticipata della caccia delle specie di selvaggina acquatica, definite nell'art. L. 224-2, secondo comma, del nuovo codice rurale, come modificato con legge n. 98-549, sono in sostanza analoghe a quelle previste dal regime precedente alla detta legge. Pertanto sarebbero pure troppo precoci.
19 Il governo francese replica che le date di apertura anticipata della caccia alla selvaggina acquatica considerate nei decreti ministeriali avevano una base scientifica. Infatti, esse sarebbero state fissate grazie ad un metodo che riposa su osservazioni annuali raccolte e gestite secondo un protocollo elaborato dal Museo nazionale di storia naturale e dall'Ufficio nazionale della caccia e presentato nel rapporto del 1989 con il titolo «Ripartizione e cronologia della migrazione che precede l'accoppiamento e della riproduzione in Francia degli uccelli acquatici cacciabili». Questo metodo consentirebbe di preservare le specie durante il periodo di nidificazione, e soltanto una minoranza di individui può non beneficiare di una siffatta protezione. Sarebbe così evitato un prelievo importante di uccelli. Il governo francese sostiene che le date di apertura anticipata della caccia delle specie di selvaggina acquatica di cui all'art. L. 224-2, secondo comma, del nuovo codice rurale, come modificato con legge n. 98-549, sono state determinate con riferimento ai risultati ottenuti dall'applicazione, per cinque anni, del detto metodo. Tale governo tuttavia riconosce che, alla luce delle ultime conoscenze scientifiche sintetizzate nella relazione del comitato scientifico del Museo nazionale di storia naturale 30 settembre 1999, tale metodo implica che, per talune specie riguardate e in taluni territori, l'apertura della caccia è troppo precoce.
20 Si deve a questo proposito ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, la sussistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 18 marzo 1999, causa C-166/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1719, punto 18).
21 Orbene, allo scadere di tale termine, il sistema delle date di apertura anticipata della caccia alla selvaggina acquatica, quale risulta dai decreti ministeriali adottati in applicazione dell'art. R. 224-6, del nuovo codice rurale, era sostituito dal sistema posto in essere con l'art. L. 224-2 di questo stesso codice, come modificato dalla legge n. 98-549. Tuttavia, per quanto riguarda la scelta delle date di apertura anticipata della caccia alla selvaggina acquatica, quest'ultimo sistema presentava, rispetto al sistema precedente, differenze solo minime.
22 Questa censura va però esaminata con riferimento al sistema delle date di apertura anticipata della caccia alla selvaggina acquatica, quale istituito con la legge n. 98-549, che modifica l'art. L. 224-2 del nuovo codice rurale.
23 Si deve a questo proposito precisare che l'oggetto dell'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli è in particolare quello di imporre un divieto di caccia a tutte le specie di uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione o durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, ovvero ancora, trattandosi di specie migratrici, durante il viaggio di ritorno verso il luogo di nidificazione. Pertanto la Corte ha ritenuto che detto articolo intende garantire un regime completo di protezione durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata (v. sentenze 17 gennaio 1991, causa C-157/89, Commissione/Italia, Racc. pag. I-57, punto 14, e 19 gennaio 1994, causa C-435/92, Associazione per la protezione degli animali selvatici e a., Racc. pag. I-67, punto 9). Di conseguenza, la Corte ha altresì dichiarato che la protezione contro gli atti di caccia non può essere limitata alla maggioranza degli uccelli di una data specie, determinata secondo la media dei cicli riproduttivi e dei movimenti migratori (v. citate sentenze Commissione/Italia, punto 14, e Associazione per la protezione degli animali selvatici e a., 10).
24 Nella specie il governo francese stesso riconosce che le date di apertura anticipata della caccia alla selvaggina acquatica, indicate nell'art. L. 224-2, secondo comma, del nuovo codice rurale, come modificato con legge n. 98-549, non consentono di preservare l'insieme degli individui delle specie in corso di nidificazione. Lo stesso arriva ad ammettere che, per talune specie riguardate e su taluni territori, l'apertura della caccia è troppo precoce.
25 Del resto, i dati risultanti da uno studio dell'Ufficio nazionale della caccia del febbraio 1998, relativi a due specie di uccelli che possono essere oggetto di atti di caccia, dimostrano che le date di apertura anticipata della caccia risultanti dai decreti ministeriali cadevano molto frequentemente su periodi in cui una percentuale non trascurabile di giovani uccelli sono dipendenti perché non ancora capaci di volare. Così, per quanto riguarda il germano reale, in 8 dipartimenti, soltanto l'80% al massimo dei giovani uccelli erano capaci di volare alla data di apertura anticipata della caccia; alla stessa data, in 26 altri dipartimenti la capacità di volare riguardava soltanto il 90% al massimo dei giovani uccelli. Per quanto riguarda la folaga, in 8 dipartimenti, l'80% al massimo dei giovani uccelli disponevano di tale capacità al momento dell'apertura anticipata della caccia; in altri 15 dipartimenti, il 90% al massimo dei giovani uccelli erano capaci di volare per la detta data.
26 Poiché, come è stato precisato al punto 21 della presente sentenza, il sistema delle date di apertura anticipata della caccia alla selvaggina acquatica risultante dalla legge n. 98-549 presenta, per quanto riguarda la scelta delle date, differenze solo minime rispetto al sistema istituito dai decreti ministeriali, i dati figuranti nello studio citato al punto precedente della presente sentenza restano in sostanza validi anche ai fini della valutazione della compatibilità del nuovo sistema con le prescrizioni della direttiva sugli uccelli.
27 Da quanto precede risulta che il sistema delle date di apertura anticipata della caccia alla selvaggina acquatica, quale istituito con la legge n. 98-549 che modifica l'art. L. 224-2, del nuovo codice rurale, non è idoneo ad assicurare, come richiesto dall'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte, un regime completo di protezione degli uccelli selvatici in un periodo durante il quale la loro sopravvivenza è particolarmente minacciata.
28 Si deve pertanto constatare che, per quanto riguarda la scelta delle date di apertura anticipata della caccia a talune specie di selvaggina acquatica, la Repubblica francese non ha dato corretta attuazione, entro il termine prescritto, all'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli. Il ricorso della Commissione va, di conseguenza, accolto su questo punto.
Sulle date di chiusura della caccia
29 L'art. L. 224-2 del nuovo codice rurale, nella versione risultante dalla legge n. 94-591, così disponeva:
«Nessuno può cacciare al di fuori dei periodi di apertura della caccia fissati dall'autorità amministrativa.
Tuttavia, per le specie di selvaggina acquatica e di uccelli di passaggio, le date di chiusura della caccia, su tutto il territorio metropolitano, ad eccezione dei dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella, sono le seguenti:
- germano reale: 31 gennaio;
- moriglione, pavoncella: 10 febbraio;
- oca selvatica, canapiglia, alzavola, marzaiola, folaga, quattrocchi, beccaccia di mare, piviere dorato, pettegola, combattente, pittima reale, allodola, tordela: 20 febbraio;
- altre specie di selvaggina acquatica e di uccelli di passaggio: ultimo giorno del mese di febbraio.
L'autorità amministrativa può, con decreto adottato su parere del Consiglio dipartimentale della caccia e della fauna selvatica, anticipare le date di chiusura menzionate sotto i trattini precedenti, sempre che siano anteriori al 31 gennaio».
30 L'art. L. 224-2, terzo comma, del nuovo codice rurale, nella versione di cui alla legge n. 98-549, in vigore fino all'adozione della legge n. 2000-698, così disponeva:
«Per le specie di selvaggina acquatica e di uccelli di passaggio, su tutto il territorio metropolitano, con eccezione dei dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella, le date di chiusura della caccia sono le seguenti:
- germano reale: 31 gennaio;
- moriglione, moretta, pavoncello: 10 febbraio;
- oca selvatica, canapiglia, alzavola, marzaiola, folaga, quattrocchi, fischione turco, piviere dorato, pettegola, combattente, pittima reale, allodola: 20 febbraio;
- altre specie di selvaggina acquatica e di uccelli di passaggio: ultimo giorno del mese di febbraio».
31 La Commissione rileva che le date di chiusura della caccia per le specie di selvaggina acquatica e di uccelli di passaggio, esplicitamente menzionate nella legge n. 94-591, rendevano possibile l'accavallamento del periodo di caccia e di quello della migrazione di ritorno scientificamente conosciuta per 31 specie. Per 12 di queste specie il periodo di accavallamento sarebbe stato superiore alle due decadi. La legge n. 98-549 non avrebbe introdotto ampie modifiche al riguardo. Il detto periodo di accavallamento riguarderebbe 29 specie e sarebbe superiore o pari alle due decadi per le 12 specie sopra menzionate.
32 In realtà, un siffatto regime non garantirebbe una protezione completa delle specie di uccelli durante la migrazione che precede l'accoppiamento, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte.
33 Del resto, la Commissione rileva che esiste un rischio di confusione dal momento che le date di chiusura della caccia sono scaglionate e che alcune specie, tra loro rassomigliantisi, possono o non possono costituire oggetto di atti di caccia, a seconda della data di chiusura stabilita per ciascuna di esse. Tali date, pertanto, dovrebbero essere fissate secondo modalità che assicurino effettivamente una protezione completa delle specie, e ciò richiede che venga preso in considerazione il rischio di confusione di queste ultime. Orbene, alla luce delle informazioni disponibili, tale non sarebbe, allo stato, il caso in Francia.
34 La Commissione sostiene, inoltre, che il metodo ORNIS, al quale il governo francese fa riferimento, è basato sull'accettazione esplicita di un accavallamento, definito non significativo, dei periodi di caccia e dei periodi di migrazione per taluni esemplari, con eccezione delle specie migratrici tardive e in cattivo stato di conservazione, per le quali la caccia deve cessare nella decade che precede quella durante la quale inizia il passaggio. Orbene, l'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli non potrebbe essere correttamente rispettato con l'applicazione di un siffatto metodo, come ritenuto dalla Corte nella menzionata sentenza Associazione per la protezione degli uccelli selvatici e a. Infatti, la direttiva, quale interpretata dalla Corte, imporrebbe una chiusura rigorosa della caccia fin dall'inizio del fenomeno migratorio, con la sola esclusione di fenomeni eccezionali (esemplari isolati che iniziano la migrazione). Così, qualsiasi accavallamento dovrebbe essere vietato e nessun altro criterio, quale lo stato di conservazione delle specie, potrebbe costituire un motivo che consenta di cacciare uccelli che hanno iniziato la migrazione.
35 Il governo francese riconosce che talune delle date fissate dalle leggi nn. 94-541 e 98-549 possono essere contestabili con riferimento all'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli, come interpretato dalla Corte. Tuttavia, tale governo precisa che la legge n. 94-591 prevedeva uno scaglionamento per decade delle date di chiusura della caccia, sulla base del metodo ORNIS, quale descritto nella «nota su talune nozioni biologiche affrontate nella direttiva sugli uccelli», adottata il 28 aprile 1993 dal comitato per l'adattamento al progresso tecnico e scientifico, noto anche come «comitato ORNIS», istituito ai sensi dell'art. 16 della direttiva sugli uccelli. La detta nota è stata pubblicata dalla Commissione il 24 novembre 1993 nel «secondo rapporto sull'applicazione della direttiva sugli uccelli». Le date di chiusura della caccia disposte con legge n. 98-549 sarebbero pure, in sostanza, il risultato dell'applicazione di tale metodo.
36 Secondo il governo francese, il metodo ORNIS consente la cattura, durante il periodo di accavallamento della stagione della caccia e quello di inizio della migrazione, di alcuni uccelli, purché non si tratti di un prelievo importante e lo stato di conservazione della specie lo consenta, restando così assicurata la protezione completa della specie e non di ciascun individuo. I pochi casi nei quali l'applicazione del detto metodo da parte delle autorità francesi non porta ad un risultato conforme alle esigenze della direttiva sugli uccelli sarebbero dovuti ad un'applicazione inadeguata di tale metodo e non ad un suo difetto di concezione.
37 A proposito dell'argomento secondo cui la prassi dello scaglionamento delle date di chiusura della caccia potrebbe ledere l'obiettivo della protezione completa delle specie, a causa del rischio di confusione tra talune di esse, il detto governo sostiene che, nell'ambito di un ricorso di inadempimento, non è sufficiente che la Commissione invochi l'esistenza di un rischio, ma è necessario che dimostri l'effettivo realizzarsi di tale rischio fornendo la prova che la prassi assertivamente non conforme contrasta, nei fatti, con la protezione auspicata. Tenuto conto del fatto che lo scaglionamento delle date di chiusura della caccia non è una prassi nuova, la Commissione dovrebbe essere in grado di dimostrare che tali prassi hanno avuto un impatto sul livello di popolazione delle specie riguardate.
38 Innanzi tutto a questo proposito va precisato che, tenuto conto di quanto ricordato al punto 20 della presente sentenza, questa censura deve essere esaminata solo con riferimento al regime delle date di chiusura della caccia alla selvaggina acquatica e agli uccelli di passaggio istituito con l'art. L. 224-2, terzo comma, del nuovo codice rurale, nella versione risultante dalla legge n. 98-549. Infatti, allo scadere del termine fissato nel parere motivato, questo regime si era sostituito a quello che era stato istituito dall'art. L. 224-2, secondo comma, del nuovo codice rurale, nella versione risultante dalla legge n. 94-591.
39 Si deve quindi ricordare che il governo francese stesso riconosce che il regime di cui trattasi non è, in taluni casi, conforme a quanto prescritto dalla direttiva sugli uccelli.
40 Dall'esame di un tabulato redatto secondo i dati disponibili nella banca dati ORNIS e versato agli atti, infine, emerge che, per 29 specie migratorie che possono essere cacciate in Francia, le date di chiusura della caccia sono fissate, a seconda delle specie, con una, due, o addirittura tre decadi di ritardo rispetto a quelle di inizio della migrazione di ritorno (detta pure «migrazione che precede l'accoppiamento») della specie. Le specie così riguardate sono il germano reale, la pavoncella, l'oca selvatica, la canapiglia, l'alzavola, la folaga, il codone, il mestolone, il fischione, l'oca lombardella, l'oca granaiola, il moriglione, la colombella, il colombaccio, la gallinella d'acqua, il frullino, l'orco marino, il chiurlo, la pivieressa, l'edredone, il totano moro, il tordo sassello, il merlo, il tordo, la cesena, la pittima reale, l'allodola, la tordela e il beccaccino.
41 Ne consegue che una percentuale di uccelli più o meno importante a seconda delle specie non sono protette dagli atti di caccia durante il periodo di migrazione che precede l'accoppiamento e nel corso del quale la sopravvivenza degli uccelli è particolarmente minacciata.
42 Orbene, come giudicato dalla Corte, un metodo che è inteso o che implica che una certa percentuale degli uccelli di una specie si sottraggono ad una protezione completa durante il periodo di migrazione che precede l'accoppiamento non è conforme all'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli (v. sentenza Associazione per la protezione degli animali selvatici e a., già citata, punto 13).
43 Per quanto riguarda lo scaglionamento delle date di chiusura della caccia, va ricordato che le autorità nazionali non sono autorizzate dalla direttiva sugli uccelli a fissare siffatte date scaglionate in ragione delle specie di uccelli, a meno che lo Stato membro interessato possa fornire la prova, avallata da dati tecnico-scientifici appropriati a ciascun caso specifico, che uno scaglionamento delle date di chiusura della caccia non sia di ostacolo alla protezione completa delle specie di uccelli che da tale scaglionamento possono essere interessate (v. sentenza Associazione per la protezione degli animali selvatici e a., già citata, punto 22).
44 A questo proposito è giocoforza rilevare che il governo francese non ha fornito alcuna prova di tale tipo.
45 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve constatare che, per quanto riguarda la scelta delle date di chiusura della caccia a talune specie di selvaggina acquatica e di uccelli migratori, la Repubblica francese non ha dato correttamente esecuzione, entro il termine prescritto, all'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli. Di conseguenza, il ricorso della Commissione deve essere accolto pure su tale punto.
Sulla comunicazione delle disposizioni di trasposizione della direttiva sugli uccelli relativa ai dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella
46 La Commissione sostiene che le autorità francesi non le hanno comunicato le date della stagione di caccia agli uccelli migratori nel dipartimento del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella.
47 Il governo francese riconosce che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non aveva fornito alcuna informazione a questo proposito.
48 Si deve pertanto constatare che, non avendo comunicato, entro il termine fissato, le date della stagione della caccia agli uccelli migratori nel dipartimento del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli. Anche su questo punto il ricorso della Commissione è pertanto fondato.
Sulla trasposizione dell'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva sugli uccelli
49 La Commissione sostiene che la trascrizione del principio di protezione completa relativo ai periodi di caccia, quale risulta dall'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva sugli uccelli, la quale non è stata realizzata nell'ordinamento giuridico francese, è necessaria affinché le autorità competenti per la fissazione delle date della caccia siano in grado di procedere a tale operazione conformemente alle chiare disposizioni della detta direttiva e ciascun interessato benefici pienamente degli effetti delle sue disposizioni.
50 Per quanto riguarda più esattamente il regime in vigore alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Commissione sostiene che, per quanto le date di apertura anticipata e di chiusura della caccia siano state ormai fissate dal legislatore, questi ha tuttavia lasciato un certo margine alle autorità amministrative in materia di definizione delle date e di organizzazione delle attività di caccia all'interno dei periodi stabiliti dalla legge. Così, le date di apertura e di chiusura della caccia fissate dal legislatore all'art. L. 224-2, secondo e terzo comma, del nuovo codice rurale, nella versione risultante dalla legge n. 98-549, non si applicherebbero ai dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella. Sarebbe di competenza dei prefetti di tali dipartimenti fissare le date di apertura e di chiusura della caccia conformemente alle disposizioni dell'art. R. 229-2 del detto codice, il quale definisce, per questi tre dipartimenti, il periodo di apertura generale della caccia. Per quanto riguarda le misure di organizzazione della caccia, la Commissione ricorda che, a tenore dei tre ultimi capoversi dell'art. L. 224-2 del medesimo codice, nella versione data dalla legge n. 98-549, le autorità amministrative adottano, se del caso, piani di gestione. Orbene, questi ultimi avrebbero un rapporto molto stretto specialmente con la fissazione delle date di chiusura della caccia.
51 Secondo il governo francese, la censura che deduce l'assenza di trascrizione del principio di protezione completa nell'ordinamento giuridico francese è puramente formale, poiché i lavori preparatori tanto della legge n. 94-591 che della legge n. 98-549 dimostrano che il legislatore ha voluto inserirsi nell'ambito dell'art. 7, n. 4, della direttiva sugli uccelli, come interpretato dalla Corte, e questo a prescindere dal fatto che talune delle date fissate non appaiano assolutamente compatibili con tale disposizione. In realtà, la trascrizione nel diritto nazionale di un siffatto principio sarebbe superflua, dal momento che la normativa vigente ne assicura l'effettiva applicazione. Il governo francese sostiene che, ad ogni modo, la direttiva sugli uccelli è un testo normativo conosciuto, tanto quanto lo sarebbe una disposizione di principio aggiunta nel codice rurale, e i cittadini sanno di potersene avvalere, come dimostrato dalla molteplicità dei ricorsi amministrativi basati su tale testo. Del resto, i giudici francesi non avrebbero mai rifiutato di verificare la conformità degli atti amministrativi con la direttiva sugli uccelli e, in particolare, con il principio della protezione completa.
52 Si deve a questo proposito, innanzi tutto, rilevare che non è contestato che, allo scadere del termine fissato nel parere motivato, le disposizioni dell'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva sugli uccelli non costituivano l'oggetto di una ripresa formale nel diritto francese.
53 In secondo luogo, si deve ricordare che la Corte ha invero dichiarato che la trasposizione di una direttiva in diritto interno non richiede necessariamente che le sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale in un'espressa e specifica norma di legge, o di regolamento, e che può quindi essere sufficiente un contesto giuridico generale, purché esso garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in modo sufficientemente chiaro e preciso. Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che l'accuratezza della trasposizione è particolarmente importante a proposito della direttiva sugli uccelli in quanto la gestione del patrimonio comune è affidata, per il loro territorio, ai rispettivi Stati membri (v., in particolare, sentenza 8 luglio 1987, causa 262/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 3073, punto 9).
54 In terzo luogo, va rilevato che, per quanto riguarda i dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella, l'art. R. 229-2 del nuovo codice rurale così dispone:
«Il periodo di apertura generale della caccia deve essere compreso tra le seguenti date:
- data di apertura generale al più presto il 23 agosto;
- data di chiusura generale al più tardi il 1° febbraio».
Secondo quanto disposto da questo stesso codice, spetta al prefetto adottare il decreto annuale di apertura della caccia.
55 Orbene, il diritto nazionale, nella misura in cui non contiene alcuna disposizione che fa obbligo ai prefetti dei detti dipartimenti di tener conto, al momento dell'adozione del decreto annuale di apertura della caccia, del divieto di caccia di qualsiasi specie di uccelli durante i periodi sensibili ricordati al punto 23 della presente sentenza, implica un elemento di incertezza giuridica per quanto riguarda gli obblighi che i prefetti debbono osservare nei loro atti. Pertanto, non è garantito che la caccia agli uccelli selvatici sia chiusa durante il periodo della nidificazione o durante le varie fasi della riproduzione o della dipendenza o ancora, per quanto riguarda specie migratrici, durante il percorso di ritorno verso i luoghi di nidificazione (v., in questo senso, sentenza Commissione/Italia, già citata, punto 39).
56 Ne consegue che disposizioni essenziali della direttiva sugli uccelli, come quelle contenute nell'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, non hanno comunque costituito l'oggetto di una trasposizione completa, chiara e precisa nella normativa francese (v., in questo senso, sentenza 8 luglio 1987, Commissione/Italia, già citata, punto 39).
57 Si deve pertanto constatare che la Repubblica francese, per quanto riguarda i dipartimenti del Basso Reno, dell'Alto Reno e della Mosella, non ha correttamente trasporto, entro il termine prescritto, l'art. 7, n. 4, seconda e terza frase, della direttiva sugli uccelli. Di conseguenza, anche su questo punto il ricorso va accolto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
58 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, che è rimasta soccombente, quest'ultima deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo trasposto correttamente l'art. 7, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, né comunicato tutte le misure di trasposizione per l'insieme del suo territorio, né messo correttamente in esecuzione la detta disposizione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della detta direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy