Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Imposizione del requisito della residenza per la concessione di taluni assegni di nascita che non rientrano nella nozione di "prestazioni familiari" ai sensi del regolamento n. 1408/71 - Ammissibilità - Imposizione del requisito della residenza per la concessione di un assegno di maternità che non rientra nel regime delle prestazioni speciali a carattere non contributivo - Inammissibilità
[Trattato CE, artt. 48 e 51 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. u), sub ii), e 10 bis, e allegati II e II bis]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni dovute dallo Stato membro debitore al titolare residente nel territorio di un altro Stato membro - Limitazione agli assegni familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. u), sub ii), e 77]
3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Prestazioni dovute dallo Stato membro debitore al titolare residente nel territorio di un altro Stato membro - Esclusione dal diritto alle prestazioni familiari diverse da quelle di cui all'art. 77 del regolamento n. 1408/71
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 73 e 77)
4. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Titolare di una pensione d'invalidità residente in uno Stato membro diverso dallo Stato che eroga la pensione - Beneficio dei diritti concernenti la qualifica di lavoratore solo a titolo dell'attività professionale passata
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7)
Massima
1. L'art. 1, lett. u), sub i), e l'allegato II del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, che escludono taluni assegni speciali di nascita e d'adozione dalle «prestazioni familiari» ai sensi del regolamento n. 1408/71, non sono in contrasto con gli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE), in quanto permettono l'imposizione del requisito di residenza per la concessione degli assegni prenatali e di nascita esistenti in Lussemburgo.
Per contro, l'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, è invalido in quanto vi figura, al punto I. Lussemburgo, lett. b), l'assegno lussemburghese di maternità. Infatti, è in violazione degli artt. 48 e 51 del Trattato che tale assegno è stato incluso in tale disposizione come prestazione speciale a carattere non contributivo versata esclusivamente nel territorio dello Stato membro di residenza ai sensi dell'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71. La concessione di una prestazione di tal genere non può essere pertanto soggetta al requisito di residenza.
( v. punti 30, 37-38 e dispositivo 1-2 )
2. Un assegno come l'assegno lussemburghese per l'educazione non fa parte degli assegni familiari che, a norma dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, devono essere versati ai titolari di pensioni o di rendite di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale essi risiedono. Tale assegno, infatti, non corrisponde alla definizione di «assegni familiari» offerta dall'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71, poiché il suo ammontare è fissato indipendentemente dal numero di figli allevati nello stesso nucleo familiare.
( v. punti 43-44 e dispositivo 3 )
3. Il titolare di una pensione di invalidità che risiede al di fuori del territorio dello Stato membro debitore di tale pensione non può desumere dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, un diritto a prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari di cui all'art. 77 dello stesso regolamento.
( v. punto 51 e dispositivo 4 )
4. Il titolare di una pensione di invalidità che risiede in uno Stato membro diverso da quello che eroga la sua pensione non è un lavoratore ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, e beneficia dei diritti concernenti tale qualifica solo a titolo della sua attività professionale passata.
( v. punto 61 e dispositivo 5 )
Parti
Nel procedimento C-43/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Conseil supérieur des assurances sociales (Lussemburgo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Ghislain Leclere,
Alina Deaconescu
e
Caisse nationale des prestations familiales,
domanda vertente, da una parte, sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE), degli artt. 1, lett. u), 10 bis, 73 e 77 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), e dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e, dall'altra, sulla validità degli artt. 1, lett. u), sub i), e 10 bis e degli allegati II e II bis del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97,
LA CORTE,
composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann e A. La Pergola, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), P. Jann, R. Schintgen, sig.ra N. Colneric, sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Leclere e la sig.ra Deaconescu, da loro stessi;
- per la Caisse nationale des prestations familiales, dall'avv. A. Rodesch, avocat;
- per il governo lussemburghese, dal sig. P. Steinmetz, in qualità di agente;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità di agente;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
- per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra R. Brasil de Brito, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra D. Rose, barrister;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dalla sig.ra A. Lo Monaco e dal sig. F. Anton, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Hillenkamp e dalla sig.ra H. Michard, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Leclere e della sig.ra Deaconescu, della Caisse nationale des prestations familiales, rappresentata dall'avv. A. Rodesch, del governo spagnolo, rappresentato dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, del governo austriaco, rappresentato dal sig. G. Hesse, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. N. Paine, QC, del Consiglio, rappresentato dalla sig.ra A. Lo Monaco, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra H. Michard, all'udienza del 22 novembre 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 febbraio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 10 febbraio 1999, pervenuta alla Corte il 16 febbraio seguente, il Conseil supérieur des assurances sociales (Consiglio superiore delle assicurazioni sociali) ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), cinque questioni pregiudiziali vertenti, da una parte, sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE), degli artt. 1, lett. u), 10 bis, 73 e 77 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e, dall'altra, sulla validità degli artt. 1, lett. u), sub i), e 10 bis nonché degli allegati II e II bis del regolamento n. 1408/71.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone il sig. Ghislain Leclere e sua moglie, la sig.ra Alina Deaconescu, entrambi cittadini belgi, alla Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari; in prosieguo: la «Caisse»), ente lussemburghese, in merito al rifiuto di quest'ultima di far beneficiare i ricorrenti nella causa principale degli assegni lussemburghesi di maternità, di nascita e per l'educazione per il loro figlio nato il 13 marzo 1995, in quanto i richiedenti non erano residenti in Lussemburgo.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 L'art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:
«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
(...)
u) i) il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II».
4 La sezione II, intitolata «Assegni speciali di nascita e di adozione esclusi dal campo d'applicazione del regolamento a norma dell'art. 1, lett. u), sub i)», dell'allegato II del regolamento n. 1408/71 menziona, al punto I. Lussemburgo, «l'assegno prenatale» e «l'assegno di nascita».
5 Ai sensi dell'art. 10 bis, n. 1, del regolamento n. 1408/71, «le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis».
6 L'allegato II bis del regolamento 1408/71, intitolato «Prestazioni speciali a carattere non contributivo», menziona, al suo punto I. Lussemburgo, lett. b), «l'assegno di maternità (legge del 30 aprile 1980)».
7 A norma dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, «il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti (...) le prestazioni di malattia e di maternità». A norma dell'art. 4, n. 2 bis, lett. a), di questo regolamento, «il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 (...), qualora dette prestazioni siano destinate (...) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1».
8 L'art. 73, che figura al capitolo 7, intitolato «Prestazioni familiari», del titolo III del regolamento n. 1408/71, dispone che «il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI».
9 L'art. 77, che figura al capitolo 8, intitolato «Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani», del titolo III del regolamento n. 1408/71 dispone, al n. 1, che «il termine "prestazioni", ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (...)».
10 L'art. 77, n. 2, lett. a), prevede che, «qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse (...) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita».
11 A norma dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68:
«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
3. Egli fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri».
Normativa nazionale
12 La legge lussemburghese 20 giugno 1977, che istituisce il controllo medico sistematico delle donne incinte e dei figli in tenera età e modifica la normativa esistente in materia di assegni di nascita, modificata, prevede all'art. 9 che «la nascita di ogni figlio vivente dà diritto a un assegno di nascita che viene versato in tre parti: la prima parte a titolo di assegno prenatale, la seconda parte a titolo di assegno di nascita propriamente detto, e la terza parte a titolo di assegno postnatale». Ai sensi dei suoi artt. 11, 12 e 13, «la prima parte dell'assegno di nascita è versata solo a condizione che la futura madre sia residente in Lussemburgo al momento dell'ultimo esame clinico previsto all'art. 1 e che fornisca la prova dei diversi esami clinici ivi previsti con certificati a tal fine redatti dal medico esaminante ad ogni visita», «la seconda parte dell'assegno di nascita è versata solo a condizione che la madre risieda legalmente in Lussemburgo al momento della nascita del figlio, che fornisca la prova dell'esame postnatale previsto all'art. 5 con un certificato redatto a tal fine dal medico esaminante al momento della visita e che il figlio nasca in Lussemburgo o all'estero durante un'assenza motivata e temporanea della madre» e «la terza parte dell'assegno di nascita è versata solo a condizione che il figlio venga allevato in maniera continuativa in Lussemburgo dopo la nascita e che il beneficiario fornisca la prova degli esami clinici previsti dall'art. 6 con certificati rilasciati a tal fine dal medico esaminante ad ogni visita».
13 La legge lussemburghese 30 aprile 1980, che istituisce un'assegno di maternità, modificata, dispone, all'art. 1, che ha diritto ad un assegno di maternità ogni donna incinta e ogni donna che abbia partorito a condizione che essa fosse legalmente residente in Lussemburgo al momento in cui è sorto il diritto.
14 Possono infine pretendere l'assegno per l'educazione previsto dalla legge lussemburghese 1° agosto 1988, che istituisce l'assegno per l'educazione, modificata, le persone che, a norma dell'art. 2, n. 1, di tale legge, soddisfano diversi requisiti, tra i quali l'essere residenti in Lussemburgo e dimorarvi effettivamente e allevare uno o più figli nel nucleo familiare.
La causa principale
15 Residente a Fauvillers (Belgio), il sig. Leclere ha lavorato in Lussemburgo come lavoratore frontaliero fino al 1981 e ha versato i contributi a tal titolo al regime di previdenza sociale lussemburghese. E' stato vittima di un infortunio sul lavoro nel 1981 e riceve da tale data una pensione di invalidità versata dalla previdenza sociale lussemburghese. A causa di tale pensione egli deve versare i contributi dell'assicurazione malattia obbligatoria e pagare l'imposta sui redditi in Lussemburgo. Egli non ha più lavorato come lavoratore dipendente dalla data del suo infortunio.
16 In seguito alla nascita del loro figlio, i coniugi Leclere-Deaconescu percepiscono gli assegni familiari dalla Caisse. Questa rifiuta però di concedere loro gli altri assegni previsti dalla normativa lussemburghese in occasione della nascita di un figlio e indicati ai punti 12, 13 e 14 della presente sentenza.
17 Il loro ricorso contro tale rifiuto è stato respinto con decisione 3 agosto 1998 del Conseil arbitral des assurances sociales (Lussemburgo) (Collegio arbitrale delle assicurazioni sociali).
18 Investito dell'appello contro tale decisione, il Conseil supérieur des assurances sociales ha ritenuto che l'esame dei regolamenti comunitari pertinenti e della giurisprudenza della Corte lasciasse aperte alcune questioni concernenti, in particolare, la determinazione dei diritti a prestazioni familiari di un lavoratore frontaliero beneficiario di una pensione di invalidità concessa dallo Stato membro nel quale egli ha esercitato la sua attività professionale.
19 Ritenendo che la soluzione della controversia pendente dinanzi ad esso richiedesse un'interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario pertinenti e un giudizio sulla validità di alcune di queste, il Conseil supérieur des assurances sociales ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 1, lett. u), sub i), e 10 bis e gli allegati II e II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, che sanciscono il principio della non esportabilità degli assegni di natalità e di maternità, siano conformi agli artt. 48 e 51 del Trattato CE.
2) Se il regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che per i figli a carico esso assegna ai lavoratori titolari di una pensione d'invalidità, residenti in un paese diverso dal paese erogatore della pensione d'invalidità, unicamente gli assegni familiari, ad esclusione dell'assegno per l'educazione che non dipende dal numero dei figli.
3) Se l'art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che un titolare di una pensione d'invalidità, che continua a versare contributi per l'assicurazione malattia obbligatoria nel paese che eroga la pensione d'invalidità, può, nonostante la sua pensione, essere considerato rispetto a detto paese come lavoratore subordinato potenziale beneficiario delle prestazioni familiari, fra cui l'assegno per l'educazione, ed eventualmente - nel caso in cui la clausola di non esportabilità sia dichiarata incompatibile con il Trattato - gli assegni di natalità.
4) Se la nozione di "lavoratore" ai sensi del regolamento n. 1621/68 comprenda il titolare di una pensione d'invalidità, residente in un paese diverso dal paese che eroga la pensione.
5) Se l'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 debba essere interpretato nel senso che il titolare di una pensione d'invalidità, o il suo coniuge, possa fruire in base a detto art. 7 dei vantaggi sociali da cui è escluso per effetto del regolamento n. 1408/71, nonostante il principio della non esportabilità ivi stabilito, qualora tale principio sia dichiarato conforme al Trattato CE dalla Corte di giustizia».
Sulla prima questione
20 Con la sua prima questione il giudice a quo interroga in sostanza la Corte sulla validità, con riguardo agli artt. 48 e 51 del Trattato, da una parte, dell'art. 1, lett. u), sub i), e dell'allegato II e, dall'altra, dell'art. 10 bis e dell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, in quanto permettono l'imposizione di un requisito di residenza per la concessione, rispettivamente, degli assegni lussemburghesi di nascita e di maternità.
21 I ricorrenti nella causa principale ed il governo portoghese fanno valere che le eccezioni, introdotte dalle disposizioni del regolamento n. 1408/71, al principio della revoca delle clausole di residenza non sono compatibili con gli art. 48 e 51 del Trattato laddove non tengono conto della situazione specifica dei lavoratori frontalieri e comportano quindi una discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Essi ricordano che la Corte ha già dichiarato illegittimi o inapplicabili, in quanto comportano violazioni al principio di parità di trattamento, numerosi articoli o allegati del regolamento n. 1408/71 (v., ad esempio, la sentenza 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1).
22 La convenuta nella causa principale, i governi lussemburghese, spagnolo, austriaco e del Regno Unito, come anche il Consiglio, sono invece del parere che non si possa riscontrare alcuna incompatibilità. La Corte avrebbe, infatti, già statuito che gli artt. 48 e 51 del Trattato non si oppongono a che il legislatore preveda restrizioni al diritto ad esportare prestazioni familiari, a condizione che tali restrizioni, che riguardano prestazioni legate ad un contesto economico e sociale particolare, non comportino discriminazioni fondate sulla nazionalità e non sommino altre disparità a quelle già esistenti tra le normative degli Stati membri. La Corte avrebbe ammesso, in particolare, la compatibilità con il Trattato del requisito di residenza imposto per il versamento di assegni comparabili, dal punto di vista dei requisiti appena richiamati, agli assegni lussemburghesi qui esaminati (v. sentenze 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir, Racc. pag. 5391; 4 novembre 1997, causa C-20/96, Snares, Racc. pag. I-6057, e 11 giugno 1998, causa C-297/96, Partridge, Racc. pag. I-3467).
23 La Commissione opera, dal canto suo, una distinzione tra il caso dell'assegno lussemburghese di maternità e quello degli assegni lussemburghesi prenatale e di nascita propriamente detto.
24 Essa ricorda che l'assegno lussemburghese di maternità è stato incluso tra le prestazioni speciali a carattere non contributivo pagate esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario e che la Corte ha ammesso che l'art. 51 del Trattato non si oppone a una simile inclusione (v., nel caso di un assegno destinato ad handicappati, la citata sentenza Snares).
25 Quanto agli assegni lussemburghesi prenatale e di nascita propriamente detto, che sono stati esclusi dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 ai sensi del suo art. 1, lett. u), sub i), la loro esclusione, che potrebbe essere ritenuta legale, non avrebbe comunque l'effetto di dispensare il Granducato di Lussemburgo dal rispettare il principio di parità di trattamento e di non discriminazione sulla base della nazionalità. Ora, il requisito di residenza sarebbe nella fattispecie indirettamente discriminatorio e, come tale, contrario agli artt. 48 del Trattato e 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
26 Occorre constatare che sia l'art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71, per quel che riguarda gli assegni speciali di nascita e di adozione, sia l'art. 10 bis e l'allegato II bis dello stesso regolamento, per quel che riguarda le prestazioni speciali a carattere non contributivo, hanno come conseguenza, pur senza «consacrare il principio della non esportabilità» di tali assegni evocato dalla sentenza di rinvio, di permettere, per quel che li riguarda, un'eccezione al principio della revoca delle clausole di residenza enunciato all'art. 10 del regolamento 1408/71 e applicato, per le diverse categorie di prestazioni, nel titolo III di tale regolamento. Questa eccezione è resa possibile, per quel che riguarda gli assegni speciali di nascita e di adozione menzionati all'allegato II, come gli assegni lussemburghesi prenatali e di nascita, dalla loro esclusione, all'art. 1, lett. u) sub i), dalla categoria delle prestazioni familiari ai sensi del regolamento e, quanto alle prestazioni speciali a carattere non contributivo menzionate all'allegato II bis, come l'assegno lussemburghese di maternità, per effetto dell'art. 10 bis, n. 1, a norma del quale una persona può beneficiare di tali prestazioni solo nel territorio dello Stato membro nel quale risiede e a titolo della normativa di tale Stato.
27 Ne consegue che, ai fini dell'esame della loro validità, queste due categorie di eccezioni non sono di natura paragonabile dato che una, relativa agli assegni speciali di nascita e di adozione, si limita ad escludere determinate categorie di prestazioni dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 mentre l'altra, relativa alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, fissa la competenza dello Stato di residenza del beneficiario delle prestazioni di cui trattasi per il versamento di tali prestazioni.
28 Occorre, innanzi tutto, verificare la validità dell'esclusione degli assegni speciali di nascita e di adozione, tra i quali figurano, per il Lussemburgo, gli assegni prenatali e di nascita.
29 Considerato l'ampio potere discrezionale di cui dispone il Consiglio per attuare gli artt. 48 e 51 del Trattato (v. sentenza 20 aprile 1999, causa C-360/97, Nijhuis, Racc. pag. I-1919, punto 30), il fatto che una categoria di prestazioni non sia interessata dal coordinamento istituito a norma del regolamento n. 1408/71 non può, comunque, viziare di invalidità le disposizioni pertinenti di tale regolamento. Infatti, una simile limitazione dell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 non può avere, di per sé, l'effetto di sommare disparità ulteriori a quelle che risultano dalla carenza di armonizzazione delle normative nazionali o di violare il principio di parità di trattamento.
30 L'inclusione degli assegni lussemburghesi prenatali e di nascita nella categoria degli assegni speciali di nascita e di adozione a cui il regolamento n. 1408/71 non si applica non può quindi essere ritenuta invalida.
31 Tuttavia, come rileva giustamente la Commissione, l'esclusione degli assegni speciali di nascita e di adozione dall'ambito di applicazione del regolamento 1408/71, prevista dall'art. 1, lett. u), sub i), del regolamento stesso, non produce l'effetto di dispensare gli Stati membri dall'assicurarsi che nessun'altra norma di diritto comunitario, tratta in particolare dal regolamento n. 1612/68, ostacoli l'imposizione di un requisito di residenza.
32 Per quanto riguarda, poi, le prestazioni speciali a carattere non contributivo tra le quali è annoverato, all'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, l'assegno lussemburghese di maternità, il legislatore comunitario è libero di adottare, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 51 del Trattato, disposizioni che derogano al principio dell'esportabilità delle prestazioni di previdenza sociale. In particolare, come la Corte ha già riconosciuto, la condizione di residenza nello Stato dell'istituzione competente può essere legittimamente imposta per la concessione di prestazioni strettamente connesse con l'ambiente sociale (v. citate sentenze Lenoir, punto 16, e Snares, punto 42).
33 La Caisse ed alcuni altri intervenuti sostengono a tal riguardo che, proprio in quanto diretto ad incrementare la natalità, l'assegno lussemburghese di maternità dovrebbe ritenersi connesso con l'ambiente sociale caratteristico dello Stato membro che l'ha istituito e quindi suscettibile di essere soggetto ad un requisito di residenza.
34 L'assegno lussemburghese di maternità, tuttavia, previsto dalla legge 30 aprile 1980, viene versato, come indicato al punto 13 della presente sentenza, ad ogni donna incinta e ad ogni donna che abbia partorito alla sola condizione che questa abbia la propria residenza in Lussemburgo al momento del sorgere del diritto.
35 Ora, dal dettato stesso dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento n. 1408/71 consegue che possono considerarsi interessate da tale disposizione solo le prestazioni che non rientrano nell'ambito della normativa generale concernente i regimi previsti dall'art. 4, n. 1, di questo regolamento.
36 Tenuto conto delle caratteristiche richiamate al punto 34 della presente sentenza, non si può attribuire all'assegno lussemburghese di maternità carattere di assegno speciale, in rapporto alle prestazioni di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Non costituendo una prestazione speciale a carattere non contributivo, esso non può quindi rientrare nel regime derogatorio previsto all'art. 10 bis del regolamento n. 1408/71.
37 Le disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative alla revoca delle clausole di residenza costituiscono misure di attuazione dell'art. 51 del Trattato adottate per la realizzazione, nel settore della previdenza sociale, della libera circolazione dei lavoratori garantita dall'art. 48 del Trattato (v., in particolare, a proposito dell'interpretazione degli artt. 10 bis e 11 del regolamento n. 1408/71, la sentenza 8 marzo 2001, causa C-215/99, Jauch, Racc. pag. I-1901, punto 20). E' quindi in violazione degli artt. 48 e 51 del Trattato che l'assegno lussemburghese di maternità è stato incluso, come prestazione speciale a carattere non contributivo versata esclusivamente nel territorio dello Stato membro di residenza, nell'allegato II bis, punto I. Lussemburgo, lett. b), del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, la concessione di questa prestazione non può essere soggetta al requisito di residenza nel territorio dello Stato competente.
38 Si deve pertanto rispondere che l'esame della prima questione non ha rilevato alcun elemento di natura tale da mettere in discussione la validità dell'art. 1, lett. u), sub i), e dell'allegato II del regolamento n. 1408/71 in quanto permettono l'imposizione del requisito di residenza per la concessione degli assegni prenatali e di nascita lussemburghesi, ma che l'allegato II bis dello stesso regolamento è invalido in quanto vi figura, al punto I. Lussemburgo, lett. b), l'assegno lussemburghese di maternità.
Sulla seconda questione
39 Con la sua seconda questione il giudice a quo chiede se un assegno come l'assegno lussemburghese per l'educazione faccia parte degli assegni familiari che, ai sensi dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, devono essere versati ai titolari di pensioni o di rendite di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale essi risiedono.
40 Ad eccezione dei ricorrenti nella causa principale e del governo spagnolo, gli intervenuti che hanno affrontato tale questione ritengono che l'assegno lussemburghese per l'educazione non figuri tra quelli ai quali si applica l'art. 77 del regolamento n. 1408/71.
41 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni per figli a carico alle quali hanno diritto i titolari di pensioni o di rendite, qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale essi risiedono, sono solo ed esclusivamente gli assegni familiari (v., in particolare, sentenza 20 marzo 2001, causa C-33/99, Fahmi ed Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, Racc. pag. I-2145, punto 33).
42 In forza dell'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71, «il termine "assegni familiari" designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari». La Corte ha già statuito che la definizione degli «assegni familiari» contenuta all'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento n. 1408/71 era quella che doveva essere utilizzata per l'interpretazione dell'art. 77 (v. citata sentenza Lenoir, punto 10).
43 L'assegno lussemburghese per l'educazione, che non è menzionato nell'allegato II e nemmeno nell'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, ha lo scopo di compensare la perdita di reddito subita nel caso in cui uno dei genitori si dedichi principalmente all'educazione di figli di meno di due anni nel nucleo familiare. L'ammontare di tale assegno è fissato indipendentemente dal numero di figli allevati nello stesso nucleo familiare. L'assegno per l'educazione non corrisponde quindi alla definizione di «assegni familiari» data all'art. 1, lett. u), sub ii), del regolamento.
44 Occorre allora risolvere la seconda questione nel senso che un assegno come l'assegno lussemburghese per l'educazione non fa parte degli assegni familiari che, a norma dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, devono essere versati ai titolari di pensioni o di rendite di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale essi risiedono.
Sulla terza questione
45 La terza questione sollevata dal giudice a quo verte, in sostanza, sul problema se il titolare di una pensione di invalidità possa desumere dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71 un diritto a prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari di cui all'art. 77 dello stesso regolamento.
46 I ricorrenti nella causa principale e i governi spagnolo e portoghese sostengono che, nei limiti in cui versi contributi ad un regime di assicurazione malattia obbligatoria nello Stato membro che eroga la sua pensione, il titolare di una pensione di invalidità deve essere considerato come un lavoratore ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 e deve quindi beneficiare a tal titolo, nonostante l'art. 77 dello stesso regolamento, del complesso di prestazioni familiari previste dalla normativa dello Stato membro nel quale egli paga i suoi contributi. L'assegno lussemburghese per l'educazione potrebbe, in tale contesto, essere qualificato come prestazione familiare.
47 La convenuta nella causa principale, i governi lussemburghese e austriaco, come pure la Commissione, sostengono, dal canto loro, che l'iscrizione al regime di assicurazione malattia non permette di qualificare come lavoratore ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 il titolare di una pensione, applicandosi nel suo caso solo l'art. 77 dello stesso regolamento.
48 Occorre ammettere a tal riguardo che la definizione di «lavoratore» data all'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 si estende ad ogni persona che sia coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di previdenza sociale.
49 Tale definizione è tuttavia senza conseguenze quando si tratta di determinare il rispettivo ambito di applicazione degli artt. 73 e 77 del regolamento n. 1408/71. Si deve infatti ricordare che l'art. 77 ha come obiettivo quello di definire le condizioni alle quali un titolare di pensione può pretendere il beneficio delle prestazioni per figlio a carico nei confronti dello Stato membro ai sensi della cui normativa gli viene versata una pensione e che tale disposizione circoscrive espressamente il suo campo di applicazione con riferimento ai soli assegni familiari. Ciò considerato, né l'art. 73, che non costituisce, a differenza dell'art. 77, una norma speciale, né alcun'altra disposizione del medesimo regolamento possono essere interpretate nel senso che consentano ad un titolare di pensione che risiede al di fuori del territorio dello Stato membro debitore di tale pensione di ottenere, a carico di quest'ultimo Stato, prestazioni per figli a carico diverse dagli assegni familiari (v. citata sentenza Fahmi ed Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, punto 34).
50 La circostanza che la pensione o la rendita siano soggette a ritenute a titolo di un regime di assicurazione malattia obbligatoria non fa passare l'interessato dalla categoria dei titolari di pensioni o di rendite a quella, che esclude la prima, dei lavoratori dipendenti o autonomi ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71.
51 Si deve allora risolvere la terza questione nel senso che il titolare di una pensione di invalidità non può desumere dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71 un diritto a prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari di cui all'art. 77 dello stesso regolamento.
Sulla quarta questione
52 Con la quarta questione il giudice a quo chiede alla Corte se il titolare di una pensione di invalidità che risiede in uno Stato membro diverso da quello che eroga la sua pensione benefici di diritti concernenti la qualifica di lavoratore ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68.
53 Secondo la Caisse e i governi lussemburghese e del Regno Unito, la nozione di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68 presuppone l'esistenza in atto di un rapporto di lavoro che comporta la presenza di un lavoratore di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro dove deve beneficiare della parità di trattamento con i lavoratori nazionali. Il semplice versamento di una pensione non garantirebbe al suo beneficiario un diritto, ai sensi del regolamento n. 1612/68, a tutti i vantaggi sociali disponibili per i lavoratori dello Stato membro che eroga la pensione. E' solo in casi molto particolari, in cui il rapporto di lavoro, benché venuto a termine, continui ad avere uno stretto legame con la situazione attuale dell'interessato, che la Corte avrebbe ammesso il mantenimento per la persona interessata di determinati effetti legati alla sua passata qualifica di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68.
54 I ricorrenti nella causa principale, i governi spagnolo e portoghese, così come la Commissione, difendono un concetto più ampio di tale nozione. Secondo loro, infatti, se la qualifica di lavoratore a norma del regolamento n. 1612/68 si perde, in via di principio, con la fine del rapporto di lavoro, determinati diritti legati a tale qualifica sarebbero garantiti all'interessato al di là del termine di questo rapporto, come la Corte ha riconosciuto in casi simili a quello che è oggetto della causa principale (v. sentenze 27 novembre 1997, causa C-57/96, Meints, Racc. pag. I-6689, e 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5325).
55 Si deve ricordare che, nell'ambito dell'art. 48 del Trattato e del regolamento n. 1612/68, deve considerarsi lavoratore la persona che, per un certo tempo, esegue a favore di un'altra e sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione. Una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo restando tuttavia che, da un lato, questa qualifica può produrre taluni effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata lavoratore (v., in tal senso, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punto 17; 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair, Racc. pag. 3161, punti 31-36, e 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala, Racc. pag. I-2691, punto 32).
56 La Corte ha così deciso che figurano nel novero degli effetti legati alla qualifica di lavoratore che proseguono dopo la cessazione del rapporto di lavoro per persone che non hanno o che non hanno più la loro residenza nel territorio dello Stato membro nel quale hanno esercitato la loro attività professionale, il diritto all'attribuzione del punteggio integrativo di pensione complementare al personale delle società siderurgiche dell'est e del nord della Francia interessate da ristrutturazioni (citata sentenza Commissione/Francia, punto 41), così come il diritto ad una prestazione accordata dai Paesi Bassi ai lavoratori agricoli il cui contratto di lavoro si era concluso perché il terreno del loro precedente datore di lavoro era stato messo a maggese (citata sentenza Meints, punti 40 e 41).
57 Le ipotesi di cui al punto precedente corrispondono, come viene detto al punto 41 della citata sentenza Meints, a prestazioni la cui concessione dipende dalla previa esistenza di un rapporto di lavoro che è stato risolto ed è intrinsecamente connessa alla qualifica di lavoratore dei beneficiari.
58 Un ex lavoratore infatti continua, una volta che ha cessato di esercitare la sua attività professionale, ad avere diritto a determinati vantaggi acquisiti in occasione del suo rapporto di lavoro; il principio di parità di trattamento impone che egli possa beneficiarne senza che debba risiedere nel territorio dello Stato membro competente.
59 Ciò non significa che l'ex lavoratore che percepisce, come il sig. Leclere, una pensione di invalidità erogata dall'ente competente di uno Stato membro diverso da quello nel territorio del quale egli risiede, beneficiando così di una prestazione legata alla previa esistenza di un rapporto di lavoro, debba essere considerato, a causa del fatto che percepisce la pensione, ancora in possesso della qualifica di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1612/68. La persona che si trova in una simile situazione è protetta dall'art. 48 del Trattato e dal regolamento n. 1612/68 contro ogni discriminazione che pregiudichi i diritti acquisiti in occasione del passato rapporto di lavoro, ma, non essendo in realtà attualmente impegnata in un rapporto di lavoro, non può a tale titolo pretendere di acquisire nuovi diritti privi di legami con la sua attività professionale passata.
60 Ne consegue in particolare che il titolare di una pensione che, come il signor Leclere, ha un figlio dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro non può basarsi sull'art. 7 del regolamento n. 1628/68 per pretendere il versamento degli assegni previsti in favore dei lavoratori in occasione della nascita di un figlio dalla normativa dello Stato membro competente per il pagamento della sua pensione e ai quali non avrebbe diritto ai sensi del regolamento n. 1408/71.
61 Occorre allora risolvere la quarta questione nel senso che il titolare di una pensione di invalidità che risiede in uno Stato membro diverso da quello che eroga la sua pensione non è un lavoratore ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68 e beneficia dei diritti concernenti tale qualifica solo a titolo della sua attività professionale passata.
Sulla quinta questione
62 Con la sua quinta questione il giudice a quo chiede se il titolare di una pensione di invalidità o il suo coniuge possa, basandosi sull'art. 7 del regolamento n. 1612/68, pretendere il beneficio di vantaggi sociali da cui si troverebbe escluso ai sensi del regolamento n. 1408/71.
63 Tenuto conto della soluzione data alla questione precedente, non sembra necessario risolvere tale questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
64 Le spese sostenute dai governi lussemburghese, spagnolo, austriaco, portoghese e del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Conseil supérieur des assurances sociales con sentenza 10 febbraio 1999, dichiara:
1) L'esame della prima questione sollevata non ha rilevato alcun elemento di natura tale da mettere in discussione la validità dell'art. 1, lett. u), sub i), e dell'allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, in quanto permettono l'imposizione del requisito di residenza per la concessione degli assegni prenatali e di nascita lussemburghesi.
2) L'allegato II bis del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, è invalido in quanto vi figura, al punto I. Lussemburgo, lett. b), l'assegno lussemburghese di maternità.
3) Un assegno come l'assegno lussemburghese per l'educazione non fa parte degli assegni familiari che, a norma dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, devono essere versati ai titolari di pensioni o di rendite di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale essi risiedono.
4) Il titolare di una pensione di invalidità non può desumere dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, un diritto a prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari di cui all'art. 77 dello stesso regolamento.
5) Il titolare di una pensione di invalidità che risiede in uno Stato membro diverso da quello che eroga la sua pensione non è un lavoratore ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, e beneficia dei diritti concernenti tale qualifica solo a titolo della sua attività professionale passata.
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