Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Parti
Nella causa C-46/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e C. Bergeot, chargé de mission presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
convenuta,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della detta direttiva,
LA CORTE
(Seconda Sezione),
composta dai signori R. Schintgen, presidente di Sezione, G. Hirsch e V. Skouris (relatore), giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, e, in subordine, non avendole comunicato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della detta direttiva.
2 L'art. 18, n. 1, lett. a) e c), della direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa al più tardi il 23 novembre 1996 o provvedono affinché, entro tale data, le parti sociali applichino consensualmente le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per poter garantire in qualsiasi momento i risultati prescritti dalla direttiva, e che essi ne informano immediatamente la Commissione.
3 Con lettera 13 marzo 1997 il governo francese ha informato la Commissione che la legislazione francese era già conforme alla maggior parte delle disposizioni della direttiva e che avrebbe presentato al Parlamento, entro la fine del primo semestre del 1997, un disegno di legge contenente le disposizioni integrative necessarie per garantire una completa trasposizione di tale direttiva.
4 La Commissione, non avendo ricevuto comunicazione dalla Repubblica francese delle disposizioni adottate per conformarsi alla direttiva e non disponendo di alcun altro elemento d'informazione che le permettesse di concludere che tale Stato membro aveva adottato le disposizioni necessarie a tale scopo, ha avviato il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato.
5 Con lettera 30 maggio 1997 la Commissione ha ingiunto alla Repubblica francese di presentare, nel termine di due mesi, le sue osservazioni riguardo all'inadempimento ad essa imputato.
6 Le autorità francesi non hanno risposto a tale lettera.
7 Non avendo ricevuto alcuna nuova comunicazione relativa alle misure adottate dalla Repubblica francese, la Commissione, con lettera 20 gennaio 1998, ha indirizzato a quest'ultima un parere motivato nel quale reiterava le osservazioni contenute nella lettera di diffida e invitava tale Stato membro a conformarsi a detto parere nel termine di due mesi a decorrere dalla sua notificazione.
8 Con lettera 13 marzo 1998 le autorità francesi hanno risposto al parere motivato, facendo valere nuovamente che numerose disposizioni nazionali erano già conformi alla direttiva e, inoltre, precisando che, per quanto riguarda la disposizione della direttiva relativa alla durata del riposo settimanale, essa sarebbe stata oggetto di una successiva trasposizione nell'ambito di un disegno di legge diretto anche al recepimento della direttiva del Consiglio 22 giugno 1994, 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216, pag. 12).
9 Ritenendo che la Repubblica francese non si sia pienamente conformata agli obblighi che le incombono in forza della direttiva, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
10 La Repubblica francese, pur reiterando la propria argomentazione secondo cui la legislazione nazionale relativa alla durata del lavoro, al riposo settimanale e alle ferie pagate è gia conforme alle corrispondenti disposizioni della direttiva, non nega l'inadempimento addebitato, poichè ammette che le disposizioni relative al lavoro notturno (sezione III della direttiva) e al riposo settimanale di 24 ore, cui deve aggiungersi il riposo giornaliero di 11 ore, devono ancora essere trasposte nel diritto francese. Il governo francese precisa a questo proposito che il recepimento di tali disposizioni, tenuto conto dei problemi che esse creano con riguardo al diritto del lavoro francese, ha reso indispensabile un'approfondita analisi da parte delle autorità competenti. Aggiunge che la normativa che garantirà la completa trasposizione della direttiva è in corso di approvazione.
11 Da quanto precede risulta che, non essendo stata la direttiva trasposta completamente nel termine da essa prescritto, occorre ritenere fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
12 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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