Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Parti
Nella causa C-47/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor D. Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor P. Steinmetz, direttore della direzione «Affari giuridici e culturali» presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, 5, rue Notre-Dame, Lussemburgo,
convenuto,
" avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato, o, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1994, 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216, pag. 12), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE e della detta direttiva,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P.J.G. Kapteyn (relatore), P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 16 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato, o, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1994, 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva»), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE e della detta direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 17, n. 1, della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima al più tardi il 22 giugno 1996 o si assicurano, al più tardi in tale data, che le parti sociali applichino le disposizioni necessarie tramite accordi, e ne informano immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal governo lussemburghese in ordine alla trasposizione della direttiva, la Commissione, con lettera 16 gennaio 1997, lo ha invitato a presentarle le sue osservazioni su tale punto.
4 Con lettera 25 febbraio 1997 il governo lussemburghese ha risposto menzionando talune misure preparatorie alla trasposizione della direttiva.
5 Il 20 gennaio 1998, non avendo ricevuto nessuna informazione ulteriore relativamente alle misure adottate al fine di trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico lussemburghese, la Commissione ha inviato al Granducato di Lussemburgo un parere motivato che riproduceva le osservazioni contenute nella lettera di diffida, invitandolo a conformarsi al parere medesimo entro due mesi dalla sua notifica.
6 Con lettera 10 marzo 1998 le autorità lussemburghesi hanno trasmesso alla Commissione una bozza di disegno di legge recante trasposizione della direttiva ed hanno chiesto un termine supplementare per concludere la procedura di trasposizione, termine accordato dalla Commissione.
7 Non avendo ricevuto dal governo lussemburghese alcuna comunicazione ulteriore quanto all'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
8 Con tale ricorso la Commissione fa valere che il Granducato di Lussemburgo non ha recepito detta direttiva entro il termine stabilito, di modo che è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato e dalla direttiva stessa.
9 Il governo lussemburghese non nega che la direttiva non è stata recepita entro il termine stabilito. Esso sostiene che la portata effettiva dei lavori preparatori della legge che traspone la direttiva ha di molto superato le previsioni ed ha in particolare richiesto la creazione di un gruppo interministeriale ad hoc, il quale ha esaminato a più riprese gli elementi del disegno di legge che riguardano più ministeri.
10 Lo stesso governo ha aggiunto che, il 19 marzo 1999, il disegno di legge di trasposizione è stato adottato dal Consiglio di Governo e che, il 13 aprile 1999, è stato trasmesso al Consiglio di Stato, organo consultivo in materia legislativa, nonché alle Camere professionali al fine di riceverne il parere richiesto nell'ambito del procedimento legislativo lussemburghese. A suo avviso, il deposito di detto disegno dinanzi al Parlamento avrebbe avuto luogo prima della fine del mese di aprile 1999 e la legge avrebbe dovuto essere adottata quindi nel corso del 1999.
11 Pertanto, il governo lussemburghese chiede alla Corte, in via principale, di ordinare la sospensione del procedimento per una durata da stabilire e, in subordine, di respingere il ricorso condannando la Commissione alle spese.
12 In via preliminare, si deve rilevare che non vi è motivo che la Corte sospenda il procedimento.
13 Per quanto riguarda il merito, dato che la trasposizione della direttiva non è stata realizzata nel termine stabilito, l'inadempimento fatto valere al riguardo dalla Commissione deve essere considerato fondato.
14 Di conseguenza, va constatato che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo e poiché quest'ultimo è risultato soccombente, occorre condannarlo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 giugno 1994, 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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