Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Questioni pregiudiziali - Ammissibilità - Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sull'ambito di fatto e di diritto
[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]
2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Meccanismi d'intervento - Premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato - Premio concesso in funzione del peso carcassa medio dei vitelli macellati in ciascuno Stato membro nel corso del 1995 - Principio di non discriminazione - Violazione - Insussistenza
[Trattato CE, art. 40, n. 3 (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE); regolamenti (CEE) del Consiglio n. 805/68, art. 4i, n. 2, e (CE) n. 2222/96; regolamenti (CEE) della Commissione n. 3886/92, art. 50, n. 1, e (CE) n. 2311/96]
Massima
1 L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
Tale è il caso se il provvedimento di rinvio contiene indicazioni sufficientemente precise e complete per consentire alla Corte di dare una soluzione utile alla questione posta e se le informazioni contenute nel detto provvedimento di rinvio hanno effettivamente consentito ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate di prendere utilmente posizione su tale questione. (v. punti 25, 28-29)
2 Il fatto che l'adozione di un dato provvedimento nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato possa avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda della natura specifica della loro produzione o a seconda delle condizioni locali, non può considerarsi come discriminazione vietata dall'art. 40, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE) se il provvedimento si fonda su criteri oggettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale dell'organizzazione comune di mercato.
Al riguardo, la differenziazione del diritto al premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato in funzione del peso carcassa medio dei vitelli macellati in ciascuno Stato membro nel corso del 1995 e l'applicazione uniforme di una riduzione del 15% sui pesi medi così determinati non comportano una discriminazione tra produttori della Comunità vietata dalla disposizione citata. (v. punti 44, 48)
Parti
Nel procedimento C-56/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal administratif di Parigi nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Gascogne Limousin viandes SA
e
Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival),
domanda vertente sulla validità, con riguardo all'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE), dell'art. 4i, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 novembre 1996, n. 2222 (GU L 296, pag. 50), e dell'art. 50, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento n. 805/68, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e n. 714/89 (GU L 391, pag. 20), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311 (GU L 313, pag. 9),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore), C. Gulmann, J.-P. Puissochet e signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Gascogne Limousin viandes SA, dall'avv. P. Denesle, del foro di Rouen;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vice direttore presso la direzione «affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e C. Vasak, segretario aggiunto agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori J. Carbery e J. Monteiro, consiglieri giuridici, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Oliver, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Gascogne Limousin viandes SA, rappresentata dall'avv. P. Denesle, del governo francese, rappresentato dal signor S. Pailler, chargé de mission presso la direzione «affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del Consiglio, rappresentato da signor J. Carbery, e della Commissione, rappresentata dal signor P. Oliver, all'udienza dell'11 novembre 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 9 dicembre 1998, pervenuta in cancelleria il 19 febbraio 1999, il Tribunal administratif di Parigi ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa alla validità, con riguardo all'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE), dell'art. 4i, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 novembre 1996, n. 2222 (GU L 296, pag. 50), e dell'art. 50, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento n. 805/68, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e n. 714/89 (GU L 391, pag. 20), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311 (GU L 313, pag. 9).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Gascogne Limousin viandes SA (in prosieguo: la «Gascogne») e l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (in prosieguo: l'«Ofival») riguardo al rigetto da parte di quest'ultimo delle domande proposte dalla Gascogne al fine di beneficiare del premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato, istituito dal regolamento n. 2222/96.
Normativa comunitaria
3 Al fine di contribuire a riequilibrare il mercato delle carni bovine, gravemente perturbato principalmente a causa delle preoccupazioni dei consumatori riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (in prosieguo: la «BSE»), il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2222/96, che contiene un certo numero di misure destinate a dare un migliore orientamento alla produzione in funzione del livello del consumo (v., in proposito, il primo `considerando' del regolamento n. 2222/96).
4 Considerando, in particolare, che il risanamento del mercato delle carni bovine richiedeva la riduzione del numero di animali offerti sul mercato incentivando maggiormente il ritiro e/o la commercializzazione di giovani animali leggeri (in questo senso, v. l'ottavo `considerando' del regolamento n. 2222/96), il Consiglio, da un lato, ha apportato alcune modifiche al regime del premio alla trasformazione dei giovani vitelli maschi originari della Comunità ritirati dalla produzione prima di aver superato 10 giorni di età o, a determinate condizioni, 20 giorni di età - regime previsto dall'art. 4i, n. 1, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96 - e, dall'altro, ha introdotto, al n. 2 della stessa disposizione, un premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato.
5 Quest'ultima disposizione recita:
«Fino al 30 novembre 1998, gli Stati membri possono concedere un premio per l'immissione precoce sul mercato dei vitelli. Questo premio è concesso alla macellazione, in uno Stato membro, di ciascun vitello:
- di peso carcassa pari o inferiore al peso carcassa medio dei vitelli macellati nello Stato membro interessato, decurtato del 15%. Il peso carcassa medio per Stato membro è quello che si evince dai dati statistici Eurostat per il 1995, o da qualsiasi altra informazione statistica per tale anno, ufficialmente pubblicata e accettata dalla Commissione,
- che sia stato detenuto, immediatamente prima della macellazione, nello Stato membro di macellazione per un periodo da determinarsi».
6 Ai sensi dell'art. 4i, n. 3, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96:
«Nel periodo dal 1_ dicembre 1996 al 30 novembre 1998, ciascuno Stato membro applica almeno uno dei due regimi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2».
7 Inoltre l'art. 4i, nn. 5 e 6, dispone:
«5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27,
- adotta le modalità d'applicazione del presente articolo,
- determina i pesi carcassa massimi dei vitelli di cui al paragrafo 2, applicabili in ciascuno Stato membro,
- fissa l'importo del premio di trasformazione ad un livello o, se del caso, a livelli diversi e appropriati per consentire il ritiro di un numero sufficiente di vitelli in funzione delle esigenze del mercato,
- fissa l'importo del premio di immissione precoce sul mercato ad un livello appropriato per consentire la macellazione di un numero sufficiente di vitelli in funzione delle esigenze del mercato,
- può autorizzare, all'interno di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, l'applicazione regionale differenziata del premio di immissione precoce sul mercato, purché gli animali siano stati detenuti immediatamente prima della macellazione nella regione di macellazione per un periodo da determinarsi,
- può sospendere la concessione dell'uno o dell'altro premio di cui al presente articolo.
6. La Commissione verificherà se, sei mesi dopo la loro entrata in vigore, i regimi previsti dal presente articolo hanno dato risultati soddisfacenti.
In caso contrario, la Commissione sottoporrà al Consiglio un'appropriata proposta sulla quale quest'ultimo delibererà a maggioranza qualificata, tenendo conto, segnatamente, della ripartizione degli sforzi di adattamento tra gli Stati membri e di eventuali distorsioni commerciali».
8 L'adozione delle disposizioni che precedono è motivata, al nono, decimo e undicesimo `considerando' del regolamento n. 2222/96, nel modo seguente:
«considerando che l'introduzione di un premio all'immissione precoce sul mercato dei vitelli può parimenti contribuire a riequilibrare il mercato; che per far in modo che tale premio sia adeguato alle condizioni di produzione negli Stati membri, occorre definire l'ammissibilità a detto premio dei vitelli negli Stati membri in funzione del peso carcassa medio dei vitelli macellati in ciascuno Stato membro, accertato statisticamente; che tale peso medio può variare all'interno di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che la Commissione possa autorizzare l'applicazione del premio a livello regionale; che per evitare sviamenti di traffico è necessario un periodo di detenzione; che la Commissione dovrebbe essere incaricata di fissare l'importo del premio per i medesimi motivi indicati nel caso del premio alla trasformazione [ossia per far sì che, secondo i casi, l'importo o gli importi del premio possano essere adeguati alle esigenze del regime];
considerando che le produzioni e le attese dei consumatori variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; che è quindi opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere se applicare il premio alla trasformazione o il premio all'immissione precoce sul mercato, con l'obbligo tuttavia di applicare almeno uno dei due nel periodo compreso tra il 1_ dicembre 1996 e il 30 novembre 1998;
considerando che, dopo sei mesi, è opportuno verificare l'efficacia del regime del premio all'immissione precoce sul mercato dei vitelli e del premio alla trasformazione, nonché della buona applicazione che ne è stata fatta, alla luce, in particolare, dell'effetto ottenuto rispetto all'obiettivo di una riduzione di circa 1 000 000 di vitelli immessi nella produzione di carne rossa, della ripartizione degli sforzi di adattamento tra gli Stati membri e di eventuali distorsioni commerciali».
9 In conformità alla facoltà offertale dall'art. 4i, n. 3, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, la Repubblica francese ha optato per la concessione di entrambi i premi.
10 Sulla base, in particolare, dell'art. 4i, n. 5, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, la Commissione ha adottato il regolamento n. 2311/96, nel quale ha definito le condizioni di concessione del premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato, sostituendo in particolare l'art. 50 del regolamento n. 3886/92 con il testo seguente:
«1. Ogni Stato membro può accordare il premio alla commercializzazione precoce dei vitelli (denominato in appresso "premio") soltanto per animali macellati sul proprio territorio, le cui carcasse abbiano un peso uguale o inferiore a quello indicato nell'allegato IV.
(...)».
11 L'allegato IV del regolamento n. 3886/92, modificato, che determina il peso massimo delle carcasse di vitello negli Stati membri, conformemente all'art. 50, n. 1, è così configurato:
(in kg)
Stato membro in cui l'animale è macellato
Peso massimo della carcassa
Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito
136
110
103
127
124
108
-
117
120
138
82
110
84
88
32
12 Ai sensi dell'art. 50, n. 3, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96,
«Gli importi del premio sono i seguenti:
- 65 ECU per ogni animale macellato nel dicembre 1996 e nel gennaio 1997;
- 60 ECU per ogni animale macellato dopo il gennaio 1997».
13 Dal settimo `considerando' del regolamento n. 2311/96 risulta che la Commissione ha inteso fissare l'importo del premio ad un livello che tenesse conto, in particolare, sia della perdita di reddito dovuta alla vendita di una carcassa più leggera sia del risparmio dovuto al periodo di produzione più breve, ma che, per tener conto di alcune perturbazioni prevedibili sul mercato delle carni di vitello all'inizio del regime, le è sembrato opportuno, come misura transitoria, concedere premi più elevati.
14 In seguito l'art. 50 del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96, è stato modificato più volte.
15 Così, il regolamento (CE) della Commissione 8 gennaio 1997, n. 18 (GU L 5, pag. 17), ha sostituito il peso massimo della carcassa pari a «103 kg» previsto per la Repubblica federale di Germania dall'allegato IV del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96, con il peso di «112 kg». Dal terzo `considerando' del regolamento n. 18/97 emerge che la Repubblica federale di Germania, autorizzata in tal senso dall'art. 4i, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, aveva presentato statistiche diverse da quelle pubblicate dall'Eurostat come riferimento per stabilire il peso massimo delle carcasse di vitello ammissibili, e che tali statistiche, dopo una verifica, sono state accettate dalla Commissione.
16 Inoltre, il regolamento (CE) della Commissione 31 gennaio 1997, n. 200, che modifica il regolamento n. 3886/92 (GU L 31, pag. 62), ha aggiunto all'art. 50, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96, un secondo comma del seguente tenore:
«Tuttavia, le aliquote del premio di cui al primo comma sono maggiorate:
a) per gli animali macellati tra il 20 gennaio e il 30 giugno 1997, di 10 ECU per le carcasse di peso pari o inferiore a 110 kg e di 5 ECU per le carcasse di peso superiore a 110 kg e non superiore a 120 kg;
b) per gli animali macellati tra il 1_ luglio e il 31 dicembre 1997, di 5 ECU per le carcasse di peso pari o inferiore a 110 kg e di 2,5 ECU per le carcasse di peso superiore a 110 kg e non superiore a 120 kg».
17 Dal primo `considerando' del regolamento n. 200/97 risulta che, con tali maggiorazioni, la Commissione intendeva tener conto del fatto che, in ragione dei pesi massimi fissati nell'allegato IV del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96, una parte sostanziale della produzione comunitaria di vitelli avrebbe dovuto essere ormai venduta a un peso inferiore a 120 kg, e che, a causa di questa presentazione insolita del prodotto sul mercato, erano da prevedersi difficoltà temporanee che avrebbero comportato spese relativamente più elevate per lo smercio di tali carcasse leggere.
18 Ai sensi dell'art. 50 bis, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96:
«La domanda di premio dev'essere presentata all'autorità competente dello Stato membro interessato entro le tre settimane successive alla macellazione».
Il regolamento n. 18/97 ha aggiunto all'art. 50 bis, n. 1, primo comma, una frase che precisa:
«Tuttavia, le domande relative ad animali macellati prima del 25 dicembre 1996 possono essere presentate entro il 15 gennaio 1997».
Causa principale e questione pregiudiziale
19 La Gascogne è una società di diritto francese avente ad oggetto la produzione di carne di vitello da macelleria.
20 Con ricorso depositato il 26 giugno 1997 la Gascogne ha chiesto al Tribunal administratif di Parigi l'annullamento delle decisioni dell'Ofival con cui le era stato negato il premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato, istituito dal regolamento n. 2222/96. Dal fascicolo della causa principale e dalle osservazioni scritte del governo francese risulta che tali decisioni di rigetto portano la data del 14 maggio, dell'11 e del 20 giugno 1997 e sono fondate sulla considerazione che il peso dei vitelli per i quali era stato richiesto il premio era superiore a 108 kg.
21 A sostegno del ricorso la Gascogne ha fatto valere, in particolare, che il regime di detto premio è contrario al principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato, poiché avrebbe l'effetto di favorire la commercializzazione sul mercato comunitario dei vitelli macellati negli Stati membri che possono avvalersi di un elevato riferimento nazionale in materia di peso carcassa medio.
22 Pertanto il Tribunal administratif di Parigi, considerando che la soluzione della controversia sottoposta al suo giudizio era «subordinata alla questione se le disposizioni dell'art. 40 del Trattato 25 marzo 1957 ostino all'adozione di misure di aiuto a favore di produzioni differenziate secondo criteri stabiliti sul piano nazionale, mentre tali produzioni possono essere commercializzate nell'insieme degli Stati membri della Comunità», ha deciso di sospendere il procedimento fino alla pronuncia della Corte sulla questione pregiudiziale così definita.
Sulla ricevibilità
23 La Commissione mette in dubbio la ricevibilità della questione proposta per la ragione che la sentenza di rinvio non precisa né le date né i motivi del rigetto delle domande di premio presentate dalla Gascogne e non contiene inoltre alcuna indicazione sulle date di macellazione dei vitelli e di proposizione delle domande, che pure avrebbero un'importanza notevole a causa dell'evoluzione della normativa pertinente.
24 La Commissione sottolinea anche che, secondo una giurisprudenza costante (v. ordinanza 21 dicembre 1995, causa C-307/95, Max Mara, Racc. pag. I-5083, punto 7), le informazioni fornite e le questioni poste nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo permettere alla Corte di fornire soluzioni utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia. Poiché soltanto la decisione di rinvio è notificata alle parti interessate ai sensi di tale disposizione, la Commissione si chiede se il fatto che le date di proposizione delle domande della Gascogne e i motivi di rigetto delle stesse da parte dell'Ofival possano essere desunti dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale sia sufficiente a rendere ricevibile la questione proposta.
25 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., segnatamente, sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6, e 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punto 39).
26 Si deve rilevare che nella presente causa la sentenza di rinvio non solo richiama i termini dell'art. 40, n. 3, del Trattato, ma rinvia espressamente, da un lato, al regolamento n. 2222/96, nella parte in cui «ha autorizzato gli Stati membri a concedere, fino al 30 novembre 1998, un premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato il cui peso carcassa è pari o inferiore al peso carcassa medio, che si evince dai dati statistici Eurostat stabiliti per il 1995 o da qualsiasi altra informazione statistica per tale anno, ufficialmente pubblicata e accettata dalla Commissione, dei vitelli macellati nello Stato membro interessato, decurtato del 15%», e, dall'altro, ai regolamenti nn. 2311/96, 18/97 e 200/97, che hanno definito le modalità di applicazione del regime di tale premio.
27 Il giudice a quo precisa inoltre che la domanda di annullamento delle decisioni dell'Ofival che negano alla Gascogne detto premio è fondata sull'incompatibilità di tale regime con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato, poiché detto regime «ha l'effetto di favorire la commercializzazione sul mercato comunitario dei vitelli macellati nei paesi membri che possono avvalersi di un elevato riferimento nazionale in materia di peso carcassa medio».
28 Pertanto, si deve rilevare che la sentenza di rinvio contiene indicazioni sufficientemente precise e complete per consentire alla Corte di dare una soluzione utile alla questione della validità, con riguardo all'art. 40, n. 3, del Trattato, del principio della determinazione del diritto al premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato in base al peso carcassa medio dei vitelli macellati in ciascuno Stato membro nel corso del 1995, decurtato del 15%, come risulta dagli artt. 4i, n. 2, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, e 50, n. 1, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96.
29 Dalle osservazioni presentate dalla Gascogne, dal governo francese, dal Consiglio e dalla Commissione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia emerge inoltre che le informazioni contenute nella sentenza di rinvio hanno effettivamente consentito loro di prendere utilmente posizione su tale questione.
30 Il fatto che nella sentenza di rinvio non siano precisate né le date di proposizione delle domande della Gascogne e quelle del loro rigetto da parte dell'Ofival, né le date di macellazione dei vitelli non ha potuto impedire loro di farlo né impedisce alla Corte di risolvere in modo utile la questione proposta.
31 Da un lato infatti, rinviando espressamente, nel preambolo e nella motivazione della sentenza di rinvio, ai regolamenti nn. 2311/96, 18/97 e 200/97, il giudice a quo ha chiaramente indicato che, in base ai suoi accertamenti, tali regolamenti sono applicabili ratione temporis alle varie domande della Gascogne e al loro rigetto da parte dell'Ofival. Inoltre le informazioni fornite nella sentenza di rinvio sono state completate da elementi desunti dal fascicolo trasmesso dal giudice a quo e dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, riprodotti poi nella relazione di udienza che è stata portata a conoscenza dei governi degli Stati membri e delle altre parti interessate ai fini dell'udienza, nel corso della quale essi hanno potuto, all'occorrenza, integrare le loro osservazioni (v., in questo senso, la citata sentenza Albany, punto 43).
32 D'altro lato, gli importi del premio che, ai sensi dell'art. 50, n. 3, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96 e dai regolamenti successivi della Commissione, sono calcolati in funzione della data di macellazione degli animali non sono stati contestati in quanto tali, cosicché la circostanza che le date di macellazione rilevanti nella causa principale non risultino né dalla sentenza di rinvio né dal fascicolo o dalle osservazioni delle parti non può essere sufficiente per dichiarare irricevibile la questione proposta.
33 Pertanto la questione proposta va risolta.
Sulla questione pregiudiziale
34 La Gascogne e il governo francese sostengono che il regime del premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato pone in non cale le esigenze dell'art. 40, n. 3, del Trattato ed è pertanto invalido nei limiti in cui comporta una discriminazione e crea distorsioni di concorrenza a danno dei produttori francesi, in particolare rispetto ai loro concorrenti olandesi.
35 In proposito la Gascogne e il governo francese rilevano che l'applicazione uniforme di una riduzione del 15% sul peso carcassa medio dei vitelli macellati in ciascuno Stato membro e la diversificazione dei diritti al premio in base al peso medio carcassa per ogni Stato membro hanno come conseguenza che i produttori francesi, per essere ammessi al premio, devono produrre carcasse aventi un peso massimo di 108 kg, che non corrisponderebbe a una normale commercializzazione sul mercato francese, abituato a carcasse aventi un peso medio tra i 120 e i 130 kg. I produttori francesi incorrerebbero così in costi supplementari e in una riduzione del prezzo della loro produzione, mentre i produttori olandesi, che si sarebbero visti riconoscere un peso di riferimento di 138 kg per la concessione del premio, beneficerebbero del premio pur commercializzando, soprattutto in Francia, carcasse corrispondenti alle attese del mercato.
36 Secondo la Gascogne, queste discriminazioni e distorsioni sarebbero ulteriormente accentuate dal fatto che tali pesi di riferimento sono stati calcolati sulla base di dati statistici raccolti dall'Eurostat in ciascuno Stato membro per il 1995, mentre sarebbe pacifico e riconosciuto che le carcasse di vitello non sono uniformi nella Comunità, poiché ogni Stato membro offre al consumo carcasse diverse in funzione degli usi e delle abitudini alimentari o commerciali; non esisterebbe inoltre alcuna definizione comune di vitello da macelleria e delle sue caratteristiche, e nemmeno vi sarebbero statistiche comunitarie uniformi affidabili.
37 Secondo una giurisprudenza costante, il divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato non è che un'espressione specifica del principio generale di uguaglianza nel diritto comunitario, che impone di non trattare situazioni analoghe in maniera diversa e situazioni diverse in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 29 febbraio 1996, cause riunite C-296/93 e C-307/93, Francia e Irlanda/Commissione, Racc. pag. I-795, punto 49).
38 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di applicazione di tale divieto, le istituzioni comunitarie dispongono tuttavia di un ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune, tenuto conto delle responsabilità loro conferite dal Trattato (sentenze 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidart e a., Racc. pag. I-435, punto 14, e 29 ottobre 1998, causa C-375/96, Zaninotto, Racc. pag. I-6629, punto 46).
39 Del resto, dal primo, ottavo, nono, decimo e undicesimo `considerando' del regolamento n. 2222/96 risulta che l'istituzione del premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato mira a contribuire a risanare e a riequilibrare il mercato delle carni bovine, gravemente perturbato principalmente a causa delle preoccupazioni dei consumatori riguardo alla BSE. Tendendo così a garantire la stabilità del mercato, detto premio persegue uno degli obiettivi della politica agricola comune previsti dall'art. 39, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 33, n. 1, CE).
40 Nell'ambito di tale obiettivo tutti i produttori comunitari, qualunque sia lo Stato membro nel quale sono stabiliti, devono sopportare, in modo solidale ed eguale, le conseguenze delle decisioni che le istituzioni comunitarie sono chiamate ad adottare, nell'ambito delle loro competenze, per far fronte al rischio di uno squilibrio che può manifestarsi sul mercato tra la produzione e le possibilità di smaltimento (sentenze citate Francia e Irlanda/Commissione, punto 50, e Zaninotto, punto 47).
41 In considerazione di quanto precede si deve osservare, da un lato, che dal nono `considerando' del regolamento n. 2222/96 risulta che proprio al fine di adeguare il premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato alle condizioni di produzione negli Stati membri il Consiglio ha optato per una differenziazione dei diritti al premio in funzione del peso carcassa medio dei vitelli macellati in ciascuno Stato membro, quale risulta dai dati statistici disponibili.
42 Applicando ai pesi medi così accertati una riduzione uniforme del 15%, le istituzioni comunitarie hanno imposto ai produttori di tutti gli Stati membri di partecipare in modo uguale allo sforzo di solidarietà richiesto per conseguire l'obiettivo del risanamento del mercato della carne bovina mediante la riduzione del numero dei vitelli che entrano nella produzione di carne rossa.
43 D'altro lato si deve osservare, come hanno fatto il Consiglio e la Commissione, che la scelta di un peso carcassa medio uniforme per tutti i produttori comunitari non avrebbe permesso di raggiungere l'obiettivo perseguito mediante l'istituzione del premio, poiché i produttori stabiliti negli Stati membri in cui i pesi carcassa sono tradizionalmente rilevanti non sarebbero stati molto disposti a compiere gli sforzi necessari per ridurre il peso carcassa dei loro vitelli onde percepire il premio, e i produttori stabiliti negli Stati membri in cui il peso carcassa corrente è inferiore avrebbero potuto fruire del premio senza dover compiere alcuno sforzo di riduzione.
44 Inoltre dalla giurisprudenza della Corte risulta che il fatto che l'adozione di un dato provvedimento nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato possa avere ripercussioni diverse per determinati produttori, a seconda della natura specifica della loro produzione o a seconda delle condizioni locali, non può considerarsi come discriminazione vietata dall'art. 40, n. 3, del Trattato, se il provvedimento si fonda su criteri oggettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale dell'organizzazione comune di mercato (v., in questo senso, sentenza 9 luglio 1985, causa 179/84, Bozzetti, Racc. pag. 2301, punto 34).
45 In tale contesto si deve inoltre sottolineare che l'art. 4i, n. 5, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, non solo incarica la Commissione di fissare l'importo del premio per l'immissione precoce sul mercato a un livello adeguato per consentire la macellazione di un numero sufficiente di vitelli in funzione delle esigenze del mercato, ma le attribuisce espressamente il potere di autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, una applicazione regionale differenziata di tale premio all'interno di detto Stato.
46 Inoltre dal decimo `considerando' del regolamento n. 2222/96 risulta che proprio per tener conto del fatto che le produzioni e le aspettative dei consumatori variano notevolmente tra gli Stati membri il legislatore comunitario ha lasciato a questi ultimi la facoltà di scegliere se applicare il premio alla trasformazione o il premio all'immissione precoce sul mercato e li ha autorizzati ad applicare congiuntamente entrambi i premi nel periodo compreso tra il 1_ dicembre 1996 e il 30 novembre 1998.
47 Infine, riguardo all'argomento invocato dalla Gascogne secondo il quale le asserite discriminazioni e distorsioni di concorrenza sarebbero state aggravate dal fatto che i pesi di riferimento sono stati calcolati sulla base di dati statistici raccolti dall'Eurostat per il 1995, senza tener conto delle peculiarità dei mercati dei diversi Stati membri e della mancanza di statistiche comunitarie uniformi attendibili, si deve sottolineare che l'art. 4i, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, consente a ciascuno Stato membro di richiedere l'uso di statistiche diverse da quelle pubblicate dall'Eurostat per determinare il peso di riferimento attribuitogli. Dal fascicolo risulta che la Repubblica francese non si è avvalsa però di tale facoltà.
48 Alla luce dell'insieme di considerazioni che precedono, si deve concludere che la differenziazione del diritto al premio per l'immissione precoce dei vitelli sul mercato in funzione del peso carcassa medio dei vitelli macellati in ciascuno Stato membro nel corso del 1995 e l'applicazione uniforme di una riduzione del 15% sui pesi medi così determinati non comportano discriminazioni tra produttori della Comunità vietate dall'art. 40, n. 3, del Trattato.
49 Pertanto si deve dichiarare che l'esame della questione proposta non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art. 4i, n. 2, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2222/96, e dell'art. 50, n. 1, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
50 Le spese sostenute dal governo francese, nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal administratif di Parigi con sentenza 9 dicembre 1998, dichiara:
L'esame della questione proposta non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art. 4i, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 novembre 1996, n. 2222, e dell'art. 50, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3886, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento n. 805/68, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e n. 714/89, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1996, n. 2311.
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