Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Massima
$$Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE), l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi. (v. punto 17)
Parti
Nella causa C-58/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A. Aresu e dalla signora M. Patakia, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, adottando l'art. 1, n. 5, e l'art. 2 del testo coordinato del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (GURI n. 126 del 1_ giugno 1994), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (GURI n. 177 del 30 luglio 1994), nonché i decreti relativi ai «poteri speciali» nel caso delle privatizzazioni dell'ENI SpA e di Telecom Italia SpA, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 52, 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) e 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 1_ febbraio 2000, nel corso della quale la Repubblica italiana era rappresentata dal signor I.M. Braguglia e la Commissione dal signor E. Traversa, consigliere giuridico, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica italiana, adottando l'art. 1, n. 5, e l'art. 2 del testo coordinato del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (GURI n. 126 del 1_ giugno 1994), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (GURI n. 177 del 30 luglio 1994; in prosieguo: il «testo coordinato»), nonché i decreti relativi ai «poteri speciali» nel caso delle privatizzazioni dell'ENI SpA e di Telecom Italia SpA, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 52, 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) e 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE).
2 L'art. 1 del testo coordinato concerne le modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici. Il n. 5 di questa disposizione prevede che le competenti autorità ministeriali possano - ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di conferimento - affidare alcuni incarichi (di studio, consulenza, valutazione, assistenza, amministrazione e direzione) a «società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge».
3 L'art. 2 del testo coordinato riguarda i «poteri speciali» riservati allo Stato e agli enti pubblici. Il n. 1 di questo articolo stabilisce che tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del Tesoro la titolarità di uno o più dei «poteri speciali» elencati in tale paragrafo, quali il potere di gradimento esplicito, quello di nomina di almeno uno o più amministratori nonché di un sindaco e il diritto di veto nei confronti di talune decisioni.
4 Dal fascicolo risulta che questi «poteri speciali» devono essere esercitati «tenuto conto degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale». Il contenuto della clausola che attribuisce i «poteri speciali» è definito con decreto del Ministro del Tesoro (art. 2, n. 1 bis). Inoltre, le disposizioni dell'art. 2 di questo decreto si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, da enti pubblici operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici; in questo caso, tali enti si sostituiscono al Ministro del Tesoro per determinare le società sottoposte ai «poteri speciali», e l'estensione e l'esercizio dei poteri stessi (art. 2, n. 3).
5 Il 5 ottobre 1995 il governo italiano ha introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i «poteri speciali» di cui all'art. 2 del testo coordinato nello statuto dell'ENI SpA (società operante nei settori energetico e petrolchimico).
6 Il 21 marzo 1997, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state individuate STET SpA e Telecom Italia SpA (rispettivamente holding e società operativa del settore delle telecomunicazioni) quali società nei cui statuti avrebbero dovuto essere introdotti i «poteri speciali» prima della privatizzazione. STET SpA e Telecom Italia SpA sono state successivamente fuse. Il 24 marzo 1997 sono stati pubblicati due decreti del Ministro del Tesoro che hanno definito il contenuto dei «poteri speciali» ed un limite del 3% dei diritti di voto come partecipazione rilevante ai fini dell'esercizio del potere speciale di gradimento attribuito al Ministro del Tesoro.
7 Con lettera di costituzione in mora del 3 febbraio 1998 la Commissione, in forza dell'art. 169 del Trattato, ha richiamato l'attenzione del governo italiano sull'incompatibilità delle disposizioni nazionali sopra menzionate con gli artt. 52, 59 e 73 B del Trattato.
8 Il governo italiano ha risposto con lettera 13 maggio 1998. La Commissione, non essendo rimasta convinta dagli argomenti dedotti da quest'ultimo, gli ha inviato, in data 10 agosto 1998, un parere motivato, in base alla cui formulazione la Repubblica italiana doveva conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
9 Con nota del 22 ottobre 1998 il governo italiano ha risposto al parere motivato e si è impegnato a conformarvisi adottando un disegno di legge che modifica le disposizioni controverse.
10 Pur prendendo atto dell'impegno del governo italiano, la Commissione ha constatato che il ritardo nella sua concreta attuazione diveniva preoccupante, poiché il disegno di legge non era stato ancora presentato al Parlamento italiano.
11 Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha deciso, in conformità al procedimento previsto all'art. 169, secondo comma, del Trattato, di adire la Corte.
12 Per quanto riguarda l'art. 1, n. 5, del testo coordinato, la Commissione osserva che, in violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato, esso esclude dall'esercizio di taluni compiti qualsiasi professionista legalmente operante in altri Stati membri o stabilitosi di recente in Italia.
13 Per quanto riguarda i «poteri speciali» attribuiti al Ministro del Tesoro in forza dell'art. 2 del testo coordinato, la Commissione fa valere in sostanza che tali poteri, che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, devono soddisfare quattro condizioni, cioè devono applicarsi in modo non discriminatorio, devono essere giustificati da motivi imperativi di interesse generale, devono essere idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non devono andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo. Poiché non risulta da nessuna parte che queste condizioni siano soddisfatte nella fattispecie e poiché questi «poteri speciali» conferiscono quindi alle autorità italiane un potenziale potere di discriminazione che può essere utilizzato in modo arbitrario, la Commissione ritiene che tali «poteri speciali» siano incompatibili con gli artt. 52 e 73 B del Trattato.
14 Nel controricorso il governo italiano non ha contestato il fatto che le disposizioni nazionali controverse siano incompatibili con il diritto comunitario. Esso ha solo confermato la sua intenzione di conformarsi al parere motivato del 10 agosto 1998 ed ha aggiunto che il disegno di legge che aveva preparato a tal fine era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 dicembre 1998 ed era stato presentato al Parlamento.
15 All'udienza il governo italiano ha indicato le finalità della normativa relativa all'esercizio dei «poteri speciali», adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 1999 (GURI 1999, n. 109) e comunicata alla Commissione.
16 In tale occasione il governo italiano ha fatto altresì presente che il decreto 4 maggio 1999 era stato trasposto nell'art. 66 della legge finanziaria 23 dicembre 1999, n. 488, relativa all'anno 2000 (GURI n. 302 del 27 dicembre 1999), di modo che questa trasposizione soddisfaceva i requisiti di diritto e di certezza del diritto fatti valere dalla Commissione.
17 Secondo una costante giurisprudenza l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 17 settembre 1996, causa C-289/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4405, punto 20, e 12 dicembre 1996, causa C-302/95, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6765, punto 13).
18 Ora, nella fattispecie, questo termine scadeva due mesi dopo la notifica del parere motivato del 10 agosto 1998.
19 Ne deriva che le disposizioni legislative o regolamentari adottate dopo la scadenza di tale termine non possono essere prese in considerazione.
20 Da quanto precede risulta che la Repubblica italiana, adottando gli artt. 1, n. 5, e 2 del testo coordinato, nonché i decreti relativi ai «poteri speciali» nel caso delle privatizzazioni dell'ENI SpA e di Telecom Italia SpA, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 52, 59 e 73 B del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, adottando gli artt. 1, n. 5, e 2 del testo coordinato del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, nonché i decreti relativi ai «poteri speciali» nel caso delle privatizzazioni dell'ENI SpA e di Telecom Italia SpA, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 52, 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) e 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE).
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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