Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedura Adizione della Corte in forza di una clausola compromissoria Contratto che concede un aiuto finanziario comunitario nell'ambito di un progetto relativo alla promozione di tecnologie energetiche per l'Europa Risoluzione unilaterale del contratto in applicazione delle clausole contrattuali Domanda di rimborso della caparra versata, maggiorata degli interessi contrattuali Debitori in solido per l'importo principale Interessi dovuti dal debitore responsabile dell'inadempimento dell'obbligazione
[Trattato CE, art. 181 (divenuto art. 238 CE)]
Parti
Nella causa C-59/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. F. de Sousa Fialho e O. Couvert-Castéra, in qualità di agenti, quindi dai sigg. H. van Lier e A. Caeiros, in qualità di agenti, assistiti dal sig. E. Braga, advogado, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Manuel Pereira Roldão & Filhos Lda, con sede in Marinha Grande (Portogallo),
Instituto Superior Técnico, con sede in Lisbona (Portogallo), rappresentato dai sigg. J.L. da Cruz Vilaça e T. Aragão Morais, advogado,
e
King, Taudevin & Gregson (Holdings) Ltd,
convenuti,
avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Commissione in forza dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) al fine di ottenere il recupero di una caparra che la Commissione aveva versato ai convenuti in base al contratto n. IN 90/91 PO/UK relativo ad attività riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di Sezione, e dai sigg. C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore,
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 marzo 2001, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal sig. A. Caeiros, assistito dall'avv. E. Braga, e l'Instituto Superior Técnico dai sigg. L. Pais Antunes e P. Farinha Alves, advogado,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 giugno 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee, in forza di una clausola compromissoria stipulata in base all'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), ha proposto un ricorso avverso la Manuel Pereira Roldão & Filhos Lda (in prosieguo: la «MPR»), l'Instituto Superior Técnico (in prosieguo: l'«IST») e la King, Taudevin & Gregson (Holdings) Ltd (in prosieguo: la «KTG»), avente ad oggetto il rimborso di un importo pari ad euro 357 813, versato a titolo di caparra dalla Commissione in base al contratto n. IN 90/91 PO/UK (in prosieguo: il «contratto»), più euro 185 833,78 a titolo di interessi maturati alla data del 1° gennaio 1999, più gli interessi che matureranno sino all'integrale rimborso.
Fatti e contesto normativo
2 Il contratto è stato concluso tra la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione, da un lato, e la MPR, l'IST e la KTG (in prosieguo, congiuntamente: i «contraenti»), dall'altro, nell'ambito di un progetto riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie).
3 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, del contratto, quest'ultimo è disciplinato dalla legge portoghese. La Corte di giustizia è competente, in via esclusiva, per decidere su qualsiasi controversia relativa al contratto, in considerazione della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del suo allegato II.
4 I lavori da eseguire nell'ambito del progetto dovevano iniziare il 1° gennaio 1993 e terminare il 31 dicembre 1995. Per parte sua, la Commissione si impegnava ad assumere a proprio carico il 40% dei costi del detto progetto e, inoltre, ad anticipare il 30% di tali costi, per un importo pari ad ECU 357 813; impegno dalla medesima rispettato il 22 febbraio 1993.
5 In qualità di coordinatrice del progetto, la MPR ha ricevuto l'importo anticipato. Sempre a tale titolo, essa aveva anche l'obbligo di informare la Commissione di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori e di presentarle la prima relazione tecnica semestrale, la prima relazione finanziaria semestrale e la prima relazione denominata «Data Base Sheet» nel corso del settimo mese successivo alla data di decorrenza del contratto.
6 Ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. f), dell'allegato II del contratto, la Commissione poteva recedere da quest'ultimo qualora uno dei contraenti non iniziasse i lavori alla data prevista ed essa rifiutasse la nuova data proposta dal medesimo contraente.
7 L'art. 2 dell'allegato II del contratto prevedeva, in linea di principio, una responsabilità solidale dei contraenti nei confronti della Commissione. Tuttavia, alla lett. c) di questa disposizione si precisava che essi non erano tenuti ad assumersi gli obblighi del contraente inadempiente relativi al rimborso dell'importo anticipato a condizione di dimostrare validamente alla Commissione che essi non avevano contribuito all'inadempimento del contraente interessato e che avevano rispettato gli obblighi d'informazione di cui all'art. 1, n. 4, dell'allegato II del contratto.
8 Ai sensi di quest'ultima disposizione, i contraenti avevano l'obbligo di informare la Commissione, tramite il coordinatore del progetto, dell'inizio dei lavori e di avvertirla tempestivamente della conclusione o dell'interruzione dei medesimi, nonché di qualsiasi avvenimento o circostanza in grado di influire sensibilmente sull'esecuzione del contratto.
9 Poiché un sopralluogo tecnico effettuato il 20 settembre 1993 presso la MPR aveva permesso di accertare che i lavori non erano iniziati, il 20 ottobre 1993 la Commissione ha inviato una lettera alla MPR, e, per conoscenza, all'IST e alla KTG per denunciare il fatto che la MPR non l'aveva avvertita del ritardo accumulato nell'avvio del progetto e che l'importo anticipato era stato speso a fini diversi da quelli ai quali era destinato. A causa di ciò, la Commissione esigeva il rimborso della caparra entro due mesi, pena la risoluzione immediata del contratto ex art. 8 del medesimo.
10 In risposta a tale lettera, la MPR ha informato la Commissione, con lettera non datata ricevuta il 7 dicembre 1993, che essa non era d'accordo con l'affermazione secondo la quale i lavori non erano iniziati, poiché alcuni di essi erano già stati eseguiti dall'IST e dalla KTG. La MPR affermava inoltre di essere disposta ad esaminare tutte le possibili alternative che consentissero di garantire la prosecuzione dell'esecuzione del contratto.
11 Con lettera inviata in data 11 gennaio 1994 alla MPR, con copia conforme per l'IST e la KTG, la Commissione affermava di essere disposta a discutere dei problemi sollevati dalla MPR, dopo aver ricevuto la prova che l'importo anticipato era disponibile sul conto sul quale era stato versato.
12 Da una lettera datata 16 maggio 1994 indirizzata a ciascuno dei contraenti si evince che la Commissione non aveva ancora ricevuto a tale data nessun attestato bancario che certificasse che l'importo della caparra era disponibile. Con tale lettera, la Commissione concedeva un ultimo mese di tempo per la produzione di tale attestato, pena l'applicazione con effetti immediati dell'art. 8 del contratto.
13 Con lettera datata 14 giugno 1994, la MPR ha chiesto alla Commissione di differire la sua decisione, adducendo come motivazione la ristrutturazione dell'Indústria Portuguesa de Cristais, che doveva avvenire durante il mese successivo, e la necessità di modificare il progetto in considerazione del fallimento della KTG.
14 Con lettera datata 7 luglio 1994, indirizzata soltanto alla MPR ed all'IST, la Commissione ha precisato di accettare il differimento sino al 31 dicembre 1994 della sua decisione di risolvere il contratto, in considerazione dei motivi esposti dalla MPR nella sua lettera del 14 giugno 1994.
15 La MPR non ha rispettato il nuovo termine convenuto e non ha effettuato nessuno rimborso.
16 In considerazione di ciò, la Commissione ha risolto il contratto con lettera datata 7 giugno 1995, indirizzata alla MPR e all'IST. Il 10 novembre 1995 essa ha parimenti inviato alla MPR un'ordine di riscossione mirante al rimborso della somma anticipata.
17 La MPR non ha dato nessun seguito a questa domanda di rimborso.
Procedimento dinanzi alla Corte
18 La MPR non ha depositato un suo controricorso. Di conseguenza, la Commissione ha chiesto alla Corte, in base all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura, di accogliere le sue conclusioni nei confronti di tale convenuta.
19 Per quanto concerne la KTG, non è stato possibile procedere alla notificazione del ricorso, in mancanza di notizie sull'attuale indirizzo di questa società. La Commissione ha allora dato avviso alla Corte, con lettera datata 26 aprile 1999, del fatto che il procedimento doveva proseguire nei confronti degli altri due convenuti, rinunciando così implicitamente ad agire nei confronti della KTG.
20 L'IST chiede che la Corte voglia giudicare il ricorso infondato per quanto concerne l'IST e condannare la Commissione all'integralità delle spese.
Sul rimborso della caparra
21 Ai sensi dell'art. 8, n. 4, primo comma, dell'allegato II del contratto, in caso di risoluzione del contratto da parte della Commissione per inadempimento di uno o più contraenti, la Commissione può chiedere il rimborso integrale o parziale degli importi da essa versati a titolo di contributo finanziario.
22 Dai fatti illustrati si evince che, il 22 febbraio 1993, la Commissione ha versato alla MPR una caparra di ECU 357 813 e che, denunciando la mancata esecuzione, da parte della MPR, di determinati obblighi contrattuali ad essa incombenti, la Commissione ha risolto il contratto in forza dell'art. 8 dell'allegato II del medesimo.
23 La Commissione sostiene a tal riguardo, anzitutto, che la MPR non ha iniziato i lavori nel termine previsto; poi, che la MPR ha omesso di informarla del ritardo accumulato nell'esecuzione del progetto, così violando l'art. 2, n. 2, del contratto; e, infine, che la MPR, violando l'art. 17, n. 2, lett. a), dell'allegato II del contratto, ha utilizzato l'importo anticipato a fini diversi da quelli ai quali esso era destinato.
24 Poiché tali allegazioni sono state tutte dimostrate, occorre accogliere la domanda della Commissione per quanto concerne il rimborso, da parte della MPR, della caparra ricevuta.
25 Nemmeno l'IST contesta la mancata esecuzione del contratto. Tuttavia, invocando l'eccezione alla solidarietà di cui all'art. 2, lett. c), dell'allegato II del contratto, esso sostiene di essere estraneo alla violazione del contratto da parte della MPR, poiché esso ha preso tutte le misure possibili per indurre la MPR ad avviare i lavori ed ha informato la Commissione, conformemente all'art. 1, n. 4, del detto allegato. Esso asserisce peraltro che, a causa del fatto che tutti i contraenti sono stati citati in giudizio dalla Commissione, quest'ultima non può più far valere la loro responsabilità solidale.
26 Occorre preliminarmente rilevare che l'IST non ha contribuito all'inadempimento della MPR.
27 Infatti, non solo la Commissione non ha contestato la buona fede dell'IST ed il suo interesse all'esecuzione del progetto, ma è stato dimostrato che l'IST ha regolarmente sollecitato la MPR a portare avanti l'esecuzione del progetto ed a rispettare gli obblighi previsti dal contratto.
28 Tuttavia, occorre constatare che l'IST non ha rispettato l'obbligo di informare tempestivamente la Commissione di qualsiasi avvenimento o circostanza in grado di influire sensibilmente sull'esecuzione del contratto, quale previsto dall'art. 1, n. 4, dell'allegato II del contratto.
29 Infatti, solo il 17 luglio 1995, ossia più di due anni dopo aver avuto notizia delle difficoltà incontrate dalla MPR in sede di avvio del progetto e più di un anno e mezzo dopo aver ricevuto una copia della lettera della Commissione datata 20 ottobre 1993, con la quale si esigeva il rimborso della caparra entro due mesi, l'IST si è messo per la prima volta in contatto per iscritto con la Commissione, informandola di non aver ricevuto dalla MPR nessun contributo alle spese e che quest'ultima era l'unica responsabile dell'interruzione del progetto.
30 Comunicazioni di altro tipo, quali contatti con terzi o chiamate telefoniche, di cui non è stata precisata la data, effettuate dall'IST non possono consentire comunque di giudicare che la Commissione sia stata avvertita tempestivamente, in osservanza dell'art. 1, n. 4, dell'allegato II del contratto.
31 Occorre pertanto dichiarare che l'IST non ha informato immediatamente la Commissione dell'esistenza di circostanze in grado di influire sensibilmente sull'esecuzione del contratto, malgrado esso ne avesse piena cognizione.
32 Inoltre, l'IST ha torto nell'asserire che la responsabilità dei contraenti non sarebbe più solidale a causa del fatto che la Commissione li ha citati congiuntamente dinanzi al giudice.
33 Infatti, il regime della responsabilità solidale quale risulta dal combinato disposto degli artt. 517 e 519, primo comma, del codice civile portoghese (in prosieguo: il «codice civile») consente al creditore di pretendere l'esecuzione della prestazione o ad un solo debitore, od a tutti i debitori. E' proprio in tale facoltà che risiede la ragion d'essere della solidarietà passiva, la quale mira a proteggere il creditore dal rischio di insolvenza di uno dei debitori.
34 Pertanto, mediante un'azione del tipo del presente ricorso, il creditore potrà ottenere, in un primo tempo, la condanna in solido di tutti i debitori al pagamento del debito. In un secondo tempo, mediante un'azione esecutiva da promuovere dinanzi ai giudici nazionali, esso potrà pretendere la totalità del detto pagamento dal debitore da esso prescelto.
35 Di conseguenza, tenuto conto del fatto che, da un lato, l'IST non ha osservato quanto prescritto dall'art. 2, lett. c), dell'allegato II del contratto e che, dall'altro, esso è responsabile in solido nei confronti della Commissione, occorre accogliere la domanda di condanna dell'IST, in solido con la MPR, al rimborso della caparra di ECU 357 813.
Sugli interessi
36 Ai sensi dell'art. 8, n. 4, secondo comma, dell'allegato II del contratto, gli interessi sono dovuti con decorrenza dalla data di ricevimento della somma anticipata, al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU e pubblicato il primo giorno lavorativo di ciascun mese, aumentato in misura pari a due punti percentuali.
37 Secondo la Commissione, gli interessi maturati alla data del 1° gennaio 1999 ammontavano ad ECU 185 833,78, cui occorre aggiungere gli interessi che matureranno sino all'integrale rimborso della caparra.
38 In mancanza di qualsiasi contestazione a tal proposito da parte della MPR nel carteggio svoltosi precedentemente alla promozione del presente ricorso, nonché di qualsiasi elemento agli atti che autorizzi a mettere in dubbio la fondatezza di questa domanda della Commissione, occorre condannare l'MPR a pagare alla detta istituzione gli interessi convenzionali sull'importo anticipato con decorrenza dal 22 febbraio 1993, data in cui è pacifico che la MPR ha ricevuto la caparra di ECU 357 813, sino al rimborso integrale della detta caparra.
39 Per quanto concerne l'IST, quest'ultimo sostiene che è impossibile pretendere da esso il pagamento degli interessi poiché, ai sensi dell'art. 520 del codice civile, soltanto il debitore responsabile dell'impossibilità dell'esecuzione di una prestazione risponde dei danni che eccedono il valore di questa prestazione.
40 Secondo l'IST, poiché l'impossibilità di fornire la prestazione è dovuta esclusivamente all'inadempimento della MPR, quest'ultima è la sola contraente cui la Commissione può chiedere il pagamento degli interessi.
41 A tal riguardo, occorre rilevare che, a seguito della risoluzione del contratto, l'obbligo in natura che ne derivava inizialmente si è convertito in un obbligo pecuniario avente ad oggetto il rimborso dell'importo anticipato.
42 Si tratta pertanto di un credito liquido della Commissione nei confronti dei contraenti, il quale è soggetto, di conseguenza, alle disposizioni dell'art. 520 del codice civile, ai sensi del quale «se l'adempimento dell'obbligo diviene impossibile per causa imputabile ad uno dei debitori, tutti sono responsabili in solido per il suo ammontare; ma soltanto il debitore cui è imputabile il fatto risponde del risarcimento dei danni che eccedono tale valore e, se essi sono più di uno, la loro responsabilità è solidale».
43 Occorre precisare che questo regime giuridico si applica non solo nei casi di impossibilità fisica di esecuzione della prestazione, ma anche nei casi di ritardo del debitore. Gli interessi derivanti da questo ritardo sono dovuti unicamente dal debitore responsabile della mancata esecuzione della prestazione.
44 Ebbene, è pacifico che l'inadempimento della MPR non è imputabile all'IST.
45 Anzitutto, con lettera datata 9 giugno 1994 l'IST ha esercitato pressioni dirette sulla MPR affinché essa rimborsasse alla Commissione la caparra ricevuta. In udienza, la Commissione stessa ha affermato di non sapere se il comportamento dell'IST avesse o meno contribuito al risultato.
46 Poi, l'IST non ha mai ricevuto nessun importo dalla Commissione, ed è solo quando esso ha ricevuto copia della lettera indirizzata alla MPR dalla Commissione il 20 ottobre 1993 che il medesimo ha avuto notizia del versamento effettuato da quest'ultima a favore della MPR.
47 Infine, come rilevato nel punto 27 della presente motivazione, la Commissione non ha contestato né la buona fede dell'IST né il suo interesse all'esecuzione del contratto.
48 Ne consegue non solo che l'IST non ha concorso all'inadempimento della MPR, ma anche che esso ha fatto sforzi per evitarlo, esercitando pressioni sulla MPR affinché essa adempisse l'obbligo di rimborsare alla Commissione l'importo anticipato.
49 In considerazione di tutto quanto precede e alla luce dell'art. 520 del codice civile, occorre dichiarare che l'IST non è obbligato a pagare alla Commissione gli interessi derivanti dall'omesso rimborso della somma anticipata.
50 In osservanza dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), il riferimento all'ECU deve essere sostituito da un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ECU.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
51 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la MPR e l'IST, rimasti sostanzialmente soccombenti, vanno condannati alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Manuel Pereira Roldão & Filhos Lda e l'Instituto Superior Técnico sono condannati in solido a versare alla Commissione delle Comunità europee l'importo di euro 357 813.
2) La Manuel Pereira Roldão & Filhos Lda è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee l'importo di euro 185 833,78 a titolo di interessi maturati alla data del 1° gennaio 1999 e gli interessi convenzionali con decorrenza da tale data sino al pagamento integrale della somma capitale.
3) La Manuel Pereira Roldão & Filhos Lda e l'Instituto Superior Técnico sono condannati alle spese.
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