Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per inadempimento - Oggetto della controversia - Determinazione nel corso della fase precontenziosa - Precisazione delle censure iniziali nell'atto introduttivo del ricorso - Ammissibilità
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE); regolamento di procedura della Corte, artt. 38, n. 1, lett. c), e 42]
2. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine fissato con il parere motivato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
3. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione fondata sul ritardo accumulato dalla Commissione nel predisporre un formulario previsto per la trasmissione di taluni dati da parte degli Stati membri - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Parti
Nella causa C-67/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright e P. Stancanelli, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. M.A. Buckley, in qualità di agente, assistito dai sigg. H.A. Whelehan, SC, e A.M. Collins, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che l'Irlanda, non avendo trasmesso alla Commissione l'elenco completo dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), nonché le informazioni relative a tali siti richieste dall'art. 4, n. 1, secondo comma, della medesima direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, V. Skouris, R. Schintgen, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 18 gennaio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 maggio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) un ricorso diretto a far constatare che l'Irlanda, non avendo trasmesso alla Commissione l'elenco completo dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»), nonché le informazioni relative a tali siti richieste dall'art. 4, n. 1, secondo comma, della medesima direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
Il diritto comunitario
2 Scopo della direttiva, ai sensi del suo art. 2, è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della faune selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato.
3 L'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva così dispone:
«1. E' costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "Natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
La rete "Natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1».
4 Ai sensi dell'art. 1, lett. j), della direttiva, per «sito» s'intende un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata. Ai sensi dell'art. 1, lett. k), della direttiva, per «sito d'importanza comunitaria» s'intende un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di «Natura 2000» e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti d'importanza comunitaria corrispondono ai luoghi all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.
5 Il procedimento per la designazione delle zone speciali di conservazione (in prosieguo: le «ZSC»), previsto dall'art. 4 della direttiva, si articola in quattro fasi. In primo luogo, ciascuno Stato membro propone un elenco di siti indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti (art. 4, n. 1). In secondo luogo, la Commissione elabora, sulla base degli elenchi predisposti dagli Stati membri e d'accordo con ognuno di essi, un progetto di elenco dei siti d'importanza comunitaria (art. 4, n. 2, primo e secondo comma). In terzo luogo, l'elenco dei siti selezionati come siti d'importanza comunitaria viene fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 21 della direttiva (art. 4, n. 2, terzo comma, e n. 3). In quarto luogo, gli Stati membri designano i siti d'importanza comunitaria come ZSC (art. 4, n. 4).
6 Per quanto riguarda più specificamente la prima fase, l'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva dispone che gli Stati membri propongono l'elenco dei siti ivi menzionato sulla base dei criteri di cui all'allegato III (prima fase) della direttiva e delle pertinenti informazioni scientifiche.
7 L'allegato III (prima fase), punti A e B, della direttiva enumera i seguenti criteri:
«A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I
a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.
c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.
d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.
B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II
a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.
b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.
c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.
d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione».
8 Conformemente all'allegato III (prima fase), punto C, della direttiva, gli Stati membri classificano, secondo i criteri figuranti all'allegato III (prima fase), punti A e B, i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti d'importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura all'allegato I o, rispettivamente, II della direttiva ad essi relativi.
9 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva, l'elenco dei siti proposti viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (prima fase) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 21 della medesima direttiva (in prosieguo: il «formulario»).
10 Poiché la direttiva era stata notificata il 10 giugno 1992, gli Stati membri avrebbero dovuto trasmettere alla Commissione l'elenco dei siti proposti e le informazioni relative ai siti entro l'11 giugno 1995.
11 Il formulario è stato istituito solo con decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 97/266/CE, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 (GU 1997, L 107, pag. 1). Tale decisione è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1996 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 24 aprile 1997.
La fase precontenziosa del procedimento
12 Non avendo ricevuto dalle autorità irlandesi né l'elenco completo dei siti in cui si trovano i tipi di habitat naturali dell'allegato I e le specie indigene dell'allegato II della direttiva, né le informazioni relative a tali siti, e in assenza di altri elementi informativi che le consentissero di concludere che l'Irlanda aveva adottato le disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi derivantile dall'art. 4 della direttiva, il 24 aprile 1996 la Commissione, conformemente al procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato, ha messo in mora il governo irlandese invitandolo a presentare le sue osservazioni al riguardo entro due mesi.
13 Con lettera 28 aprile 1997 le autorità irlandesi comunicavano un elenco di 207 siti che coprono una superficie di circa 5 530 km2, che erano stati pubblicamente proposti per la designazione come ZSC e che ospitano habitat naturali prioritari.
14 In considerazione del fatto che il formulario era disponibile solo a partire dal 19 dicembre 1996, la Commissione, in data 11 luglio 1997, indirizzava al governo irlandese una lettera di messa in mora complementare con la quale lo censurava nuovamente per non aver trasmesso l'elenco completo dei siti e le informazioni ad essi relative e lo invitava a comunicare le sue osservazioni in merito a tale infrazione all'art. 4, n. 1, della direttiva entro un mese. La Commissione, in particolare, sottolineava la necessità di utilizzare il formulario per la comunicazione dei dati pertinenti.
15 Con lettera 5 settembre 1997 le autorità irlandesi annunciavano alla Commissione la loro intenzione di dare applicazione alle disposizioni dell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva redigendo l'elenco richiesto in tre tranches raggruppanti, la prima, i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari, la seconda, i siti che ospitano habitat naturali e specie non prioritarie e la terza, i siti marittimi. Per quanto riguarda l'elenco trasmesso il 28 aprile 1997, che si riferiva alla prima delle tre tranches, le autorità irlandesi precisavano che mai era stato previsto che esso avrebbe sostituito o soppresso la necessità del meccanismo formale di trasmissione.
16 Ritenendo che dalla corrispondenza con le autorità irlandesi non le era consentito di concludere che l'Irlanda avesse trasmesso un elenco completo dei siti nei quali si riscontrano i tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e le specie indigene di cui all'allegato II della direttiva nonché le informazioni relative a tali siti, la Commissione, conformemente all'art. 169 del Trattato, in data 19 dicembre 1997 rivolgeva a tale Stato membro un parere motivato invitandolo a conformarvisi entro due mesi dalla notifica.
17 Con lettera 23 febbraio 1998 le autorità irlandesi comunicavano alla Commissione che la mancata trasmissione dell'elenco dei siti e delle informazioni relative a tali siti era dovuta a ritardi legati al procedimento di consultazione pubblica in Irlanda e facevano presente di ritenere di essere in grado di trasmetterle un elenco per la metà del 1998. Con lettera 30 settembre 1998 le autorità irlandesi trasmettevano un primo elenco definitivo parziale di 39 siti, in applicazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva. Le informazioni relative ai 39 siti contenuti in tale primo elenco definitivo parziale erano state trasmesse con lettera separata 6 agosto 1998. Con lettera 12 ottobre 1998 le autorità irlandesi trasmettevano un secondo elenco definitivo parziale di 9 siti in applicazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva. Le informazioni relative ai siti contenuti in quest'ultimo elenco erano state trasmesse con lettera separata 6 ottobre 1998.
18 Considerando che tali comunicazioni non le consentivano di concludere che l'Irlanda aveva posto termine all'infrazione di cui trattasi, la Commissione ha deciso di adire la Corte con il presente ricorso.
Sulla ricevibilità
19 Il governo irlandese sostiene che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile nel suo insieme. A suo avviso, il parere motivato non è conforme ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, in esso non sarebbe contenuta un'esposizione coerente e dettagliata delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla convinzione che l'Irlanda fosse venuta meno agli obblighi derivantile dal Trattato.
20 Inoltre, il detto parere motivato non avrebbe ad oggetto i medesimi motivi e le medesime censure che figurano nel ricorso. A questo proposito il governo irlandese assume che nel parere motivato viene menzionato soltanto il ritardo dell'Irlanda nel conformarsi alle disposizioni dell'art. 4, n. 1, della direttiva, ma non vengono formulate le censure specifiche esposte nel ricorso, secondo cui l'Irlanda non si sarebbe conformata ai requisiti di fondo di tale disposizione.
21 Si deve a questo proposito ricordare che il parere motivato deve contenere un'esposizione coerente e dettagliata dei motivi che hanno portato la Commissione al convincimento che lo Stato interessato sia venuto meno agli obblighi che gli derivano in forza del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 16 settembre 1997, causa C-279/94, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4743, punto 15).
22 Inoltre, l'oggetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato, è circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tale disposizione e, di conseguenza, il parere motivato della Commissione e il ricorso devono fondarsi sulle stesse censure (v., in particolare, citata sentenza Commissione/Italia, punto 24).
23 Tale regola, però, non osta a che la Commissione precisi nel ricorso le censure iniziali sempreché non modifichi l'oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza 6 aprile 2000, causa C-256/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2487, punti 30 e 31).
24 Si deve rilevare che nel parere motivato la Commissione ha censurato l'Irlanda per non aver trasmesso né l'elenco definitivo e completo dei siti atti ad essere designati come ZSC, né le informazioni ad essi relative, quali previste dall'art. 4, n. 1, primo e secondo comma, della direttiva. A questo proposito, la Commissione ha osservato che l'elenco indicativo e parziale trasmesso dalle autorità irlandesi il 28 aprile 1997 non poteva essere considerato un elenco completo né dal punto di vista geografico né per quanto riguarda i tipi di habitat naturali e gli habitat delle specie che vi devono rientrare, e che le informazioni relative ai siti comunicate non riguardavano tutti i siti di cui trattasi.
25 Nel ricorso la Commissione ha formulato le medesime conclusioni già formulate nel parere motivato. Ha fatto presente che, alla luce delle fonti di riferimento scientifiche, l'elenco dei siti definitivo e parziale proposto dall'Irlanda era insufficiente. Ha precisato, da un lato, che l'Irlanda non aveva fatto alcuna proposta di siti per 26 tipi di habitat naturali d'interesse comunitario - di cui 7 habitat naturali prioritari largamente rappresentati sul suo territorio, e cioè le lagune costiere, le dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea), le dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum, le torbiere alte attive, le torbiere boscose, i boschi delle isole britanniche di Taxus baccata - né per 20 specie d'interesse comunitario - come Rhinolophus hipposideros, Phoca vitulina, Alosa fallax, Geomalacus maculosus e Margaritifera margaritifera di cui si riscontrano importanti popolazioni nel suo territorio. Dall'altro, la Commissione ha rilevato che, per taluni tipi di habitat naturali e talune specie, il numero di siti definitivamente proposti dall'Irlanda era insufficiente.
26 Da quanto precede risulta, in primo luogo, che nella specie il parere motivato risponde ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte ricordata nel punto 21 della presente sentenza.
27 In secondo luogo, l'argomentazione sopra svolta consente di constatare che la Commissione non ha modificato nel ricorso l'oggetto della controversia, ma si è limitata a illustrare la censura formulata nel suo parere motivato, circa la mancata trasmissione di un elenco di tutti i siti atti ad essere designati come ZSC, fornendo esempi precisi di lacune che gli elenchi già comunicati dall'Irlanda presentavano.
28 Di conseguenza, l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Irlanda va respinta.
Nel merito
Sul primo motivo
29 Per quanto riguarda l'obbligo di trasmettere l'elenco dei siti menzionati nell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva, la Commissione ricorda che ciascuno Stato membro contribuisce alla costituzione di una rete ecologica europea coerente in funzione della presenza, sul suo territorio, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie figuranti negli allegati I e, rispettivamente, II della direttiva. Il combinato disposto dell'art. 4, n. 1, e dell'allegato III della direttiva dimostrerebbe che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nel selezionare i siti da includere nell'elenco. Tuttavia la Commissione sottolinea che il margine di discrezionalità degli Stati membri è soggetto al rispetto delle tre seguenti condizioni:
- solo criteri di carattere scientifico devono orientare la selezione dei siti da proporre;
- i siti proposti devono garantire una copertura geografica omogenea e rappresentativa della totalità del territorio di ogni Stato membro al fine di salvaguardare la coerenza e l'equilibrio della rete che ne risulta. L'elenco che lo Stato membro propone deve pertanto riflettere la diversità ecologica (e, nel caso delle specie, genetica) degli habitat naturali e delle specie presenti sul suo territorio;
- l'elenco deve essere completo, vale a dire che ogni Stato membro deve proporre un numero di siti che consenta di includere in maniera sufficientemente rappresentativa tutti i tipi di habitat naturali dell'allegato I nonché tutti gli habitat delle specie dell'allegato II della direttiva che si trovano nel suo territorio.
30 Per quanto riguarda l'elenco nazionale irlandese, la Commissione rileva che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, cioè il 19 febbraio 1998, l'Irlanda le aveva trasmesso un elenco di 207 siti, ma si trattava solo di un elenco indicativo; che alla data dell'introduzione del ricorso dinanzi alla Corte, cioè il 25 febbraio 1999, l'Irlanda non aveva confermato tale elenco indicativo, ma aveva unicamente trasmesso un elenco parziale definitivo di 48 siti e le informazioni ad essi relative e che, alla data dell'udienza, cioè il 18 gennaio 2001, l'Irlanda aveva trasmesso in tutto un elenco di 362 siti.
31 La Commissione sostiene di avere proposto il presente procedimento allo scopo di far constatare l'insufficienza manifesta dell'elenco nazionale irlandese, la quale eccederebbe di gran lunga il margine di discrezionalità affidato agli Stati membri. Infatti, non solo tale insufficienza sarebbe evidente con riferimento alla situazione esistente alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, ma andrebbe ancora formulata tutta una serie di riserve per quanto riguarda l'elenco dei 362 siti. L'elenco nazionale irlandese non sarebbe pertanto conforme ai criteri risultanti dal combinato disposto dell'art. 4, n. 1, e dell'allegato III della direttiva.
32 Il governo irlandese riconosce che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non aveva comunicato alla Commissione alcun elenco dei siti atti ad essere designati come ZSC. Rileva che tale ritardo è dovuto a difficoltà di ordine interno. Infatti, per ottenere l'adesione della popolazione agli obiettivi ambiziosi perseguiti dalla direttiva, avrebbe ritenuto necessario lanciare un vasto programma di consultazione popolare. Sottolinea che i 362 siti irlandesi ufficialmente notificati fino al mese di gennaio 2001 sono protetti nel diritto irlandese, il che è molto di più di quanto richiesto dalla direttiva.
33 Si deve rilevare che, se è vero che dalle regole previste dall'art. 4, n. 1, della direttiva per il procedimento di identificazione dei siti atti ad essere designati come ZSC risulta che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per effettuare le loro proposte di siti, resta cionondimeno che - come rilevato dalla Commissione - essi devono effettuare tale operazione nel rispetto dei criteri posti dalla direttiva.
34 Si deve a questo proposito ricordare che, per elaborare un progetto di elenco di siti d'importanza comunitaria idoneo a portare alla costituzione di una rete ecologica europea coerente di ZSC, la Commissione deve disporre di un inventario completo di siti aventi, a livello nazionale, un interesse ecologico in linea con l'obiettivo della conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della fauna e della flora selvatiche perseguito dalla direttiva. A questo fine tale inventario viene redatto sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato III (prima fase) della direttiva medesima (sentenza 7 novembre 2000, causa C-371/98, First Corporate Shipping, Racc. pag. I-9235, punto 22).
35 Del resto, solo in questo modo è possibile realizzare l'obiettivo contemplato dall'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva, cioè il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e seminaturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale, la quale può essere ubicata da una parte e dall'altra di una o più frontiere interne della Comunità. Infatti, dal combinato disposto dell'art. 1, lett. e) e i), della direttiva, e dell'art. 2, n. 1, della stessa direttiva, risulta che lo stato di conservazione favorevole di un habitat naturale o di una specie dev'essere valutato con riferimento all'insieme del territorio europeo degli Stati membri sul quale si applica il Trattato (sentenza First Corporate Shipping, citata, punto 23).
36 Va peraltro ricordato che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. La Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 8 marzo 2001, causa C-266/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1981, punto 38).
37 Orbene, si deve constatare che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, cioè il 19 febbraio 1998, il contenuto dell'elenco nazionale irlandese trasmesso alla Commissione era manifestamente insufficiente, poiché eccedeva di gran lunga il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono nell'elaborare l'elenco dei siti menzionati nell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva. Conformemente alla giurisprudenza citata nel punto precedente, gli elenchi dei siti comunicati alla Commissione dopo la scadenza del detto termine non sono pertinenti nell'ambito del presente ricorso.
38 Si deve pertanto concludere che, non avendo trasmesso alla Commissione, entro il termine prescritto, l'elenco dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Sul secondo motivo
39 Per quanto riguarda l'obbligo di trasmettere informazioni relative ai siti atti ad essere designati come ZSC, il governo irlandese riconosce di non aver inviato tali informazioni allo scadere del termine impartito nel parere motivato, ma sostiene che, poiché il formulario è stato adottato solo nel dicembre 1996 e la Commissione ha insistito sul fatto che le informazioni di cui trattasi dovevano essere trasmesse mediante tale formulario, non è stato possibile espletare una siffatta mole di lavoro entro detto termine.
40 La Commissione sostiene che l'obbligo di trasmissione delle informazioni relative ai siti doveva essere eseguito entro l'11 giugno 1995. Anche ammettendo che taluni Stati membri, che già prima dell'11 giugno 1995 disponevano dell'elenco dei siti proposti nonché delle informazioni ad essi relative, avessero voluto attendere l'adozione del formulario, i detti Stati, dopo la notifica del formulario avvenuta il 19 dicembre 1996, avrebbero rapidamente potuto fare figurare tali informazioni nel detto formulario e notificarle alla Commissione.
41 La Commissione aggiunge che, al fine di tener conto della tardiva adozione del formulario, ha protratto la fase precontenziosa del procedimento indirizzando una lettera di messa in mora complementare all'Irlanda in data 11 luglio 1997, e cioè ben dopo la data di notifica del formulario. Pertanto, le autorità irlandesi sarebbero state pienamente in grado di soddisfare il loro obbligo di trasmissione delle informazioni relative a ciascun sito. Orbene, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, cioè il 19 febbraio 1998, l'Irlanda non avrebbe inviato alla Commissione le informazioni relative ai siti da proporre.
42 Si deve innanzi tutto precisare che, se è vero che la Commissione in un primo tempo, in data 24 aprile 1996, cioè prima della notifica del formulario, aveva inviato al governo irlandese una lettera di messa in mora, la stessa Commissione però, dopo la notifica di tale formulario, ha indirizzato al detto governo una nuova lettera di messa in mora impartendogli un nuovo termine per conformarsi all'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva.
43 Si deve poi rilevare che, sin dalla notifica della direttiva, cioè dal 10 giugno 1992, gli Stati membri conoscevano i tipi di informazioni da raccogliere e trasmettere entro tre anni dalla detta notifica, cioè entro l'11 giugno 1995. I detti Stati erano inoltre a conoscenza del fatto che tali informazioni dovevano essere fornite sulla base del formulario, una volta che questo fosse stato predisposto dalla Commissione. Infatti, l'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva precisa espressamente che le informazioni da trasmettere sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (prima fase).
44 Pertanto, il termine accordato al governo irlandese dalla Commissione per soddisfare l'obbligo di riportare sul formulario le informazioni relative ai siti delle quali doveva essere in possesso già prima dell'11 giugno 1995 deve considerarsi ragionevole. Infatti, tale governo dal 19 dicembre 1996, data della notifica del formulario, fino al 19 febbraio 1998, data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, ha avuto a disposizione più di un anno per soddisfare tale obbligo specifico.
45 Poiché il governo irlandese riconosce che alla scadenza del termine impartito nel parere motivato non aveva trasmesso alla Commissione, sulla base del formulario, le informazioni relative ai siti da proporre, si deve constatare che l'Irlanda, non avendo trasmesso alla Commissione, entro il termine prescritto, le informazioni relative ai siti figuranti nell'elenco menzionato nell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva, conformemente al secondo comma della medesima disposizione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
46 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell'Irlanda, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo trasmesso alla Commissione, entro il termine prescritto, l'elenco dei siti menzionati all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché le informazioni relative a tali siti, conformemente all'art. 4, n. 1, secondo comma, della medesima direttiva, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
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