Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Parti
Nella causa C-69/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor R. Wainwright, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora M. Ewing, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor D. Wyatt, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie a conformarsi agli obblighi previsti agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e dalla signora F. Macken (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 luglio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie a conformarsi agli obblighi previsti agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE.
2 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva ha l'obiettivo di ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e di prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.
3 A termini dell'art. 2, lett. j), della direttiva, per «inquinamento» si intende «lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque».
4 L'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva dispone:
«1. Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I.
2. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all'inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi».
5 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva, «entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, fissano programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate».
6 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima entro due anni dalla notifica della stessa.
7 Da una nota in calce a tale art. 12, n. 1, risulta che la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1991.
8 L'allegato I, sub A, punti 1 e 2, della direttiva prevede che le acque di cui all'art. 3, n. 1, della stessa sono individuate adottando, tra l'altro, criteri consistenti nel determinare se, per quanto riguarda le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, esse contengano o possano contenere, ove non si intervenga ai sensi dell'art. 5 della detta direttiva, una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 194, pag. 26), e se, per quanto riguarda le acque sotterranee, esse contengano, o possano contenere, più di 50 mg/l di nitrati ove non si intervenga ai sensi dell'art. 5.
9 Dopo aver ricevuto notifica dei provvedimenti adottati in applicazione della direttiva dal Regno Unito, la Commissione ha rivolto a quest'ultimo, il 21 ottobre 1996, una lettera di diffida al fine di ottenere un supplemento di informazioni per quanto riguarda l'attuazione da parte di tale Stato membro degli artt. 3, nn. 1-4, 4, n. 1, lett. a), e 5, n. 4, lett. b), della detta direttiva.
10 A seguito dello scambio di corrispondenza in ordine ai provvedimenti così adottati dal Regno Unito, la Commissione, non soddisfatta delle risposte fornite, ha emanato, il 9 giugno 1998, un parere motivato nel quale ha concluso nel senso dell'inosservanza degli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva da parte di tale Stato membro e ha invitato quest'ultimo a conformarsi a tale parere entro il termine di due mesi dalla notifica dello stesso.
11 Nelle sue risposte comunicate con lettere del 14 ottobre, del 23 novembre e del 7 dicembre 1998, nonché dell'11 gennaio 1999, il Regno Unito ha ammesso che gli addebiti mossi dalla Commissione erano fondati e si è impegnato a procedere a conformare la propria normativa nazionale alla direttiva.
12 Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
13 La Commissione sostiene, innanzi tutto, che il Regno Unito non ha rispettato gli obblighi che discendono dall'art. 3, n. 1, della direttiva. Tale censura si suddivide in due parti.
14 In primo luogo, la Commissione constata che, nel Regno Unito, solo le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile sono state individuate conformemente all'art. 3, n. 1, della direttiva, mentre quest'ultima impone che siano individuate anche le acque dolci superficiali non utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile e che contengano o possano contenere concentrazioni di nitrati eccessive.
15 La Commissione ne trae la conclusione che l'individuazione ad opera del governo del Regno Unito delle acque superficiali, quale menzionata all'art. 3, n. 1, della direttiva, non rispetta le condizioni ed i criteri sanciti dalla direttiva ed in particolare dal suo allegato I, sub A, punti 1 e 2.
16 In secondo luogo, la Commissione constata che solo le acque sotterranee destinate al consumo umano sono state individuate conformemente al detto art. 3, n. 1, mentre la direttiva richiede che siano individuate tutte le acque sotterranee che contengano o possano contenere, se non si interviene ai sensi dell'art. 5 della direttiva stessa, più di 50 mg/l di nitrati.
17 Pertanto la Commissione giunge altresì alla conclusione che il governo del Regno Unito è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 3, n. 1, della direttiva, poiché l'individuazione da parte sua delle acque sotterranee non tiene conto di tutte tali acque come previsto dall'allegato I, sub A, punto 2, della direttiva stessa.
18 La Commissione contesta poi al governo del Regno Unito una violazione degli obblighi ad esso derivanti dall'art. 3, n. 2, della direttiva in quanto esso ha omesso di designare, conformemente a tale disposizione, zone vulnerabili in Irlanda del Nord. Essa fa valere che, alla data del 18 dicembre 1997, nessuna zona vulnerabile vi era stata designata, benché almeno una zona sia stata individuata, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, come contenente acque inquinate o che potrebbero essere inquinate. Tale elenco avrebbe dovuto essere stilato entro e non oltre il 20 dicembre 1995. Essa aggiunge che, anche se all'11 gennaio 1999 tre zone erano state designate per l'Irlanda del Nord, una siffatta designazione, come quella relativa all'intero territorio del Regno Unito, si fonda su un'individuazione non corretta di tali acque, come quella contestata in base alla prima censura, e comporta quindi necessariamente il rischio che la designazione delle zone vulnerabili imposta dall'art. 3, n. 2, della direttiva non sia corretta.
19 La Commissione constata infine che, al 31 gennaio 1997, il governo del Regno Unito non aveva fissato, in contrasto con quanto imposto dall'art. 5 della direttiva, programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate ai sensi del suo art. 3. Tale obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto entro i quattro anni successivi alla notifica della direttiva, ossia entro e non oltre il 20 dicembre 1995.
20 Il governo del Regno Unito riconosce che, nella fattispecie, i motivi della Commissione sono fondati e che la Corte deve accoglierli. Tuttavia, esso fa valere che aveva inizialmente adottato un'interpretazione diversa della portata della direttiva per quanto riguarda la definizione della nozione di «acque inquinate», ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva stessa, e che la trasposizione di quest'ultima nell'ordinamento giuridico interno era fondata su tale interpretazione. D'altro canto, il detto governo cita i provvedimenti di attuazione da esso adottati o in corso di adozione al fine di rispettare gli obblighi ad esso derivanti dalla direttiva.
21 Ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Tale obbligo comporta il rispetto dei termini fissati dalle direttive (v. sentenza 22 settembre 1976, causa 10/76, Commissione/Italia, Racc. pag. 1359, punto 12).
22 Inoltre, risulta da una giurisprudenza costante della Corte che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato. La Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v. sentenza 27 ottobre 1998, causa C-364/97, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-6593, punto 8).
23 Nella fattispecie, dalla formulazione degli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, sub A, punti 1 e 2, di quest'ultima, risulta che gli Stati membri sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
- individuare come acque inquinate o che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'art. 5 della direttiva, non solo le acque destinate al consumo umano, ma anche tutte le acque dolci superficiali e le acque sotterranee che contengano o possano contenere una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l (art. 3, n. 1);
- designare, entro e non oltre il 20 dicembre 1993, come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque così individuate come inquinate ai sensi dell'art. 3, n. 1 (art. 3, n. 2), e
- fissare, entro e non oltre il 20 dicembre 1995, programmi d'azione diretti a ridurre l'inquinamento delle acque da nitrati ed a migliorare la qualità di queste ultime nelle zone vulnerabili designate ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva o a rimediare a tali problemi (art. 5).
24 Risulta dagli atti di causa che, allo scadere del termine fissato nel parere motivato, il Regno Unito non si è conformato a tali obblighi, come esso stesso riconosce.
25 Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato fondato.
26 Di conseguenza, occorre constatare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi previsti agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del Regno Unito, che è rimasto soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi previsti agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
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