Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Valutazione della validità di una direttiva - Annullamento della direttiva nell'ambito di un ricorso fondato sull'art. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) - Non luogo a statuire
Parti
Nel procedimento C-74/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
The Queen
e
Secretary of State for Health e altri,
ex parte: Imperial Tobacco Ltd e altri,
domanda vertente sulla validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 213, pag. 9),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Imperial Tobacco Ltd e altri, dai signori D. Wyatt e D. Anderson, QC, e dalla signora J. Stratford, barrister, su incarico dello studio Lovell White Durrant, solicitors;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora M. Ewing, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal professor R. Cranston, QC, MP, Her Majesty's Solicitor General for England & Wales, e dal signor N. Paines, QC;
- per il governo tedesco, dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato;
- per il governo finlandese, dalla signora E. Bygglin, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il Parlamento europeo, dai signori C. Pennera, capodivisione presso il servizio giuridico, R. Bray e M. Moore, membri del medesimo servizio, in qualità di agenti;
- per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori R. Gosalbo Bono, direttore presso il servizio giuridico, A. Feeney e S. Marquardt, membri del medesimo servizio, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora I. Martínez del Peral, membro del servizio giuridico, e dal signor M. Shotter, funzionario nazionale distaccato presso lo stesso servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Imperial Tobacco Ltd e altri, rappresentati dai signori D. Wyatt e D. Anderson, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora G. Amodeo, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal professor R. Cranston e dal signor N. Paines, del governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D. Quassowski, assistito dall'avv. J. Sedemund, del foro di Berlino, del governo francese, rappresentato dalla signora R. Loosli-Surrans, del governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello Stato O. Fiumara, del governo finlandese, rappresentato dalla signora T. Pynnä, valtionasiamies, in qualità di agente, del Parlamento, rappresentato dai signori C. Pennera e M. Moore, del Consiglio, rappresentato dai signori R. Gosalbo Bono, A. Feeney e S. Marquardt, e della Commissione, rappresentata dalla signora I. Martínez del Peral e dal signor M. Shotter, all'udienza del 12 aprile 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 febbraio 1999, pervenuta alla Corte il 2 marzo successivo, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sulla validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 213, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva»).
2 La detta questione è stata proposta nell'ambito della domanda proposta il 21 settembre 1998 dalla Imperial Tobacco Ltd, dalla Gallaher Ltd, dalla Rothmans (UK) Ltd e dalla British American Tobacco Investments Ltd o loro consociate (in prosieguo: la «Imperial Tobacco e altri»), fabbricanti di tabacchi nel Regno Unito, al fine di essere autorizzati all'impugnazione, tra l'altro, del progetto e/o dell'obbligo del governo del Regno Unito di dare attuazione alle prescrizioni della direttiva. La Imperial Tobacco e altri instavano inoltre per il rinvio di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE.
3 Nel procedimento principale la Imperial Tobacco e altri deducono sei motivi di invalidità della direttiva, relativi, in primo luogo, alla inadeguatezza del suo fondamento giuridico; in secondo luogo, alla violazione del diritto fondamentale alla libertà di espressione; in terzo luogo, alla violazione del principio di proporzionalità; in quarto luogo, alla violazione del principio di sussidiarietà; in quinto luogo, alla violazione dell'obbligo di motivazione e, in sesto luogo, alla violazione dell'art. 222 del Trattato CE (divenuto art. 295 CE) e/o del diritto fondamentale di proprietà.
4 Il giudice a quo, ritenendo che i motivi di invalidità dedotti dalla Imperial Tobacco e altri fossero seri, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se la direttiva del Consiglio 98/43 sia in tutto o in parte invalida per i seguenti motivi:
a) inadeguatezza degli artt. 57, n. 2, 66 e 100 A del Trattato CE quale fondamento giuridico per la sua adozione;
b) violazione del diritto fondamentale alla libertà di espressione;
c) violazione del principio di proporzionalità;
d) violazione del principio di sussidiarietà;
e) violazione dell'obbligo di motivazione;
f) violazione dell'art. 222 del Trattato CE e/o del diritto fondamentale di proprietà».
5 Con sentenza in data odierna, nella causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-0000), la direttiva è stata annullata in toto. Non occorre, pertanto, risolvere la questione pregiudiziale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
6 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, tedesco, francese, italiano e finlandese, nonché dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), con ordinanza 2 febbraio 1999, dichiara:
Poiché la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, è stata annullata in toto con sentenza odierna nella causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio, non occorre risolvere la questione pregiudiziale.
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