Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Massima
$$Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE), l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.
(v. punto 12)
Parti
Nella causa C-91/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora A.M. Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese, rappresentata dal signor L. Fernandes, direttore del servizio giuridico presso la direzione generale per le Comunità europee del Ministero degli Affari esteri, e dalla signora M.J. Carvalho, giurista presso il Ministero dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca, in qualità di agenti, 1, Rua da Cova da Moura, Lisbona,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le misure necessarie per conformarsi integralmente alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1, e rettifica GU 1997, L 8, pag. 32), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente di Sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 marzo 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 maggio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le misure necessarie per conformarsi integralmente alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1, e rettifica GU 1997, L 8, pag. 32), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.
2 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 96/43, il titolo, gli articoli e gli allegati della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), sono sostituiti dal testo che figura all'allegato della direttiva 96/43. La nuova denominazione della direttiva 85/73 è ormai la seguente: direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.
3 L'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43 prevede, per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
i) alle disposizioni dell'articolo 7 e del capitolo I, punto 1, lettera e) dell'allegato A il 1_ luglio 1996;
ii) alle disposizioni del capitolo II e del capitolo III, sezione II dell'allegato A e del capitolo II dell'allegato C il 1_ luglio 1997;
iii) alle altre modifiche il 1_ luglio 1997».
4 L'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 96/43 tuttavia precisa:
«Gli Stati membri dispongono di un termine supplementare che può giungere sino al 1_ luglio 1999 per conformarsi alle disposizioni del capitolo III, sezione I dell'allegato A».
5 L'art. 4, n. 2, della direttiva 96/43 dispone:
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
6 Non avendo ricevuto comunicazione di alcuna disposizione intesa a trasporre la direttiva 96/43 nell'ordinamento giuridico portoghese e non disponendo di alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica portoghese si era conformata all'obbligo cui era tenuta, la Commissione, con lettera 5 novembre 1997, ha invitato detto Stato membro a presentarle le sue osservazioni entro un termine di due mesi, conformemente al procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato.
7 Le autorità portoghesi hanno dichiarato, con lettera 25 marzo 1998, che stavano adottando le disposizioni necessarie alla trasposizione della direttiva 96/43 nel diritto interno.
8 La Commissione ha pertanto ritenuto che tali disposizioni non fossero ancora state adottate ed ha inviato, il 24 agosto 1998, un parere motivato alla Repubblica portoghese, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 96/43 entro un termine di due mesi dalla notifica del medesimo parere.
9 Non avendo ricevuto nessun'altra informazione relativa alla trasposizione della direttiva 96/43 nel diritto portoghese, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.
10 Nel suo controricorso il governo portoghese non nega la mancata trasposizione della direttiva 96/43, ma fa valere che un progetto di decreto legge diretto a trasporla era stato approvato dal Consiglio dei ministri e che prossimamente sarebbe stato pubblicato nel Diário da República.
11 Il 2 luglio 1999, ossia dopo la chiusura della fase scritta, le autorità portoghesi hanno depositato presso la cancelleria della Corte una copia del decreto legge 11 giugno 1999, n. 208 (Diário da República I dell'11 giugno 1999, parte A, n. 134), che traspone la direttiva 96/43.
12 A questo proposito occorre ricordare che, nell'ambito di un ricorso ex art. 169 del Trattato, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 23 marzo 2000, causa C-327/98, Commissione/Francia, Racc. I-0000, punto 28).
13 Dalle spiegazioni fornite dal governo portoghese risulta che la trasposizione delle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43 non è stata effettuata entro i termini fissati da detto articolo. Si deve quindi considerare fondato il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione.
14 Riguardo invece alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 96/43, occorre rilevare che, ai sensi di tale comma, gli Stati membri dispongono, per la loro trasposizione, di un termine supplementare che può giungere sino al 1_ luglio 1999. Dal momento che tale termine non era ancora scaduto alla data fissata dalla Commissione alla Repubblica portoghese per conformarsi al parere motivato, occorre respingere il ricorso nella parte relativa anche all'adozione delle misure necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 96/43.
15 Di conseguenza, si deve, da un lato, dichiarare che, avendo omesso di adottare, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detto comma e, dall'altro, respingere il ricorso per il resto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica portoghese, quest'ultima, essendo risultata sostanzialmente soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo omesso di adottare, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detto comma.
2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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