Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura - Politica agricola comune - Regime agromonetario dell'euro - Misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune - Valutazione di una situazione economica complessa - Libertà di valutazione del Consiglio - Legittimità - Sindacato giurisdizionale - Limiti
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 2800/98, art. 2]
2. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
Massima
1. In caso di valutazione di una situazione economica complessa, come quella che si presenta nell'ambito del regime agromonetario dell'euro, il legislatore comunitario gode di una notevole libertà di valutazione. Il giudice comunitario, nel controllare la legittimità dell'esercizio di tale libertà, non può sostituire le sue valutazioni in materia a quelle dell'autorità competente, ma deve limitarsi ad esaminare se queste ultime siano viziate da errore manifesto o da sviamento di potere oppure se detta autorità non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.
( v. punto 36 )
2. Anche se la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha emanato l'atto controverso per consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo, non occorre tuttavia che siano specificati tutti gli elementi di diritto o di fatto pertinenti. Più in particolare, non si può pretendere che la motivazione specifichi i vari fatti, talora molto numerosi e complessi, in considerazione dei quali un regolamento è stato emanato né, a fortiori, che essa ne fornisca una valutazione più o meno completa.
L'adempimento dell'obbligo di motivazione va peraltro valutato con riferimento non solo al testo dell'atto criticato, ma anche al contesto di quest'ultimo e all'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Di conseguenza, se l'atto contestato fa emergere, per l'essenziale, lo scopo perseguito dall'istituzione, è superfluo esigere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche da essa operate.
( v. punti 63-64 )
Parti
Nella causa C-100/99,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. G. Maganza e I. Díez Parra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K.-D. Borchardt e F. Ruggeri Laderchi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuti,
avente ad oggetto l'annullamento
- del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1998, n. 2800, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro (GU L 349, pag. 8), in particolare degli artt. 2 e 3;
- del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1998, n. 2799, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (GU L 349, pag. 1), in particolare degli artt. 4 e 5, nonché dell'allegato, segnatamente dei punti 1 e 2;
- del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2808, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (GU L 349, pag. 36);
- del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2813, recante modalità di applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune (GU L 349, pag. 48),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 18 gennaio 2001, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal sig. D. Del Gaizo, il Consiglio dal sig. F. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente, e la Commissione dal sig. L. Visaggio, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 marzo 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 marzo 1999, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento
- del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1998, n. 2800, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro (GU L 349, pag. 8), in particolare degli artt. 2 e 3;
- del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 1998, n. 2799, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (GU L 349, pag. 1), in particolare degli artt. 4 e 5, nonché dell'allegato, in particolare dei punti 1 e 2;
- del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2808, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (GU L 349, pag. 36);
- del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2813, recante modalità di applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune (GU L 349, pag. 48).
Quadro giuridico
2 Il regime agromonetario comunitario ha lo scopo di ridurre l'impatto delle oscillazioni monetarie sul valore delle somme pagate agli agricoltori comunitari in una determinata moneta, ma espresse, negli atti relativi alla politica agricola comune, in una moneta diversa o in unità di conto.
3 Prima dell'introduzione, con effetto dal 1° gennaio 1999, dell'euro come moneta unica in undici Stati membri dell'Unione europea, il regime agromonetario comunitario era basato, essenzialmente, sui quattro regolamenti seguenti:
- regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3813, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU L 387, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 23 gennaio 1995, n. 150 (GU L 22, pag. 1);
- regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1995, n. 1527, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete (GU L 148, pag. 1);
- regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2990, che determina le compensazioni in caso di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 1996 (GU L 312, pag. 7), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1451 (GU L 187, pag. 1);
- regolamento (CE) del Consiglio 22 aprile 1997, n. 724, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli (GU L 108, pag. 9), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 aprile 1998, n. 942 (GU L 132, pag. 1).
4 Al momento dell'istituzione dell'euro, il regime agromonetario ha perso la sua ragione d'esistere per quanto riguarda gli Stati membri che hanno adottato tale moneta in conformità al Trattato (in prosieguo: gli «Stati membri partecipanti»). Quanto agli Stati che non hanno adottato l'euro in conformità al Trattato (in prosieguo: gli «Stati membri non partecipanti»), il legislatore comunitario ha deciso di abrogare i tassi di conversione agricoli specifici e di istituire un nuovo regime agromonetario, basato su principi diversi.
5 A tal uopo, il regolamento n. 2799/98 così dispone, all'art. 2, nn. 1 e 2:
«1. I prezzi e gli importi fissati negli atti relativi alla politica agricola comune sono espressi in euro.
2. Negli Stati membri partecipanti essi sono versati o riscossi in euro. Negli altri Stati membri sono convertiti nella pertinente moneta nazionale mediante il tasso di cambio e, fermo restando l'articolo 8, sono versati o riscossi in moneta nazionale».
6 Lo stesso regolamento contiene, all'art. 1, punto f), la definizione seguente:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
f) "rivalutazione sensibile": la situazione in cui la media annua del tasso di cambio è inferiore al limite rappresentato dal valore più basso delle medie annue del tasso di conversione applicato nei tre anni precedenti e del tasso di cambio del 1° gennaio 1999».
7 L'art. 4, nn. 1-4, dello stesso regolamento dispone:
«1. In caso di rivalutazione sensibile lo Stato membro può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo relativo ai prezzi e agli importi diversi da quelli di cui all'articolo 5. L'aiuto è concesso per tre periodi successivi di dodici mesi, a decorrere dal marzo che segue il mese in cui è intervenuta la rivalutazione sensibile.
L'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di un importo vincolato alla produzione, diversa da quella di un periodo fisso ed antecedente. Esso non può essere orientato verso un tipo di produzione o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo fisso.
2. L'importo massimo dell'aiuto compensativo concesso per il primo periodo di dodici mesi è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 9, per l'intero Stato membro interessato, moltiplicando la percentuale di sensibilità della rivalutazione di cui trattasi per la perdita forfettaria di reddito determinata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'allegato.
3. Ove del caso, l'importo massimo per il primo periodo è ridotto o annullato tenendo conto della situazione del mercato osservata nel corso dell'anno al termine del quale è stata constatata la rivalutazione sensibile.
4. Nessun aiuto è concesso per la parte dell'importo calcolato conformemente al paragrafo 2 che non sia superiore al 2,6% di rivalutazione sensibile».
8 L'art. 5, nn. 1 e 2, di detto regolamento è formulato come segue:
«1. Qualora il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore
- per un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto,
oppure
- per un premio compensativo per pecora o per capra,
oppure
- per un importo di carattere strutturale o ambientale
sia inferiore a quello applicabile precedentemente, lo Stato membro interessato può concedere agli agricoltori un aiuto compensativo per tre periodi successivi di dodici mesi, a decorrere dal giorno in cui interviene il fatto generatore.
L'aiuto compensativo deve essere concesso sotto forma di integrazione degli aiuti, dei premi e degli importi di cui al primo comma.
2. L'importo massimo dell'aiuto compensativo concesso per il primo periodo di dodici mesi è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 9, per l'intero Stato membro interessato, conformemente al punto 4 dell'allegato. Tuttavia, lo Stato membro può decidere che nessun aiuto viene concesso se l'importo in parola equivale a meno dello 0,5% di riduzione».
9 Il regolamento n. 2799/98 precisa nell'allegato, punti 1 e 2:
«1. La perdita forfettaria di reddito di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento è pari:
a) alla somma dell'1%
- della produzione finale agricola dei settori dei cereali e del riso, della barbabietola da zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine, e
- del valore dei quantitativi di prodotti consegnati in adempimento di un contratto che preveda, a norma di una regolamentazione comunitaria, il rispetto di un prezzo minimo alla produzione, nei settori non considerati al primo trattino, e
- degli aiuti o dei premi riscossi dagli agricoltori, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5;
b) (...)
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino non sono presi in considerazione se, nel settore produttivo interessato, la loro somma è inferiore allo 0,01% del valore della produzione finale dell'agricoltura dello Stato membro di cui trattasi.
(...)».
10 Inoltre, il legislatore comunitario ha ritenuto che il passaggio, alla mezzanotte del 31 dicembre 1998, dal precedente regime dei tassi di conversione agricoli all'euro, da una parte, e al nuovo regime agromonetario, dall'altra, potesse comportare effetti monetari analoghi a quelli di una rivalutazione sensibile.
11 Quindi, il regolamento n. 2800/98 stabilisce quanto segue all'art. 1, punto a):
«Ai fini del presente regolamento e in deroga al regolamento (CE) n. 2799/98 si intende per:
a) "rivalutazione sensibile": una riduzione del tasso di conversione applicabile il 1° gennaio 1999 superiore, in valore assoluto, a ciascuna delle differenze tra il livello di tale tasso e il livello più basso dei tassi di conversione applicabili:
- durante gli ultimi dodici mesi e
- tra ventiquattro e più di dodici mesi prima e
- tra trentasei e più di ventiquattro mesi prima.
Le differenze relative al secondo e terzo trattino sono prese in considerazione in misura pari a due terzi e, rispettivamente, un terzo del loro valore».
12 L'art. 2 del regolamento n. 2800/98 dispone quanto segue:
«Qualora per uno Stato membro il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale il 1° gennaio 1999 subisca una rivalutazione sensibile rispetto al tasso di conversione agricolo vigente il 31 dicembre 1998, gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 2799/98 si applicano a tale rivalutazione sensibile e la percentuale di sensibilità è quella di cui all'articolo 1, lettera b).
Tuttavia, l'importo massimo stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98 è ridotto o annullato, se necessario, in funzione degli effetti sul reddito dell'evoluzione del tasso di cambio registrata nei primi nove mesi del 1999».
13 A termini dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2800/98:
«1. Se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale applicabile il giorno in cui interviene nel 1999 il fatto generatore
- per un aiuto forfettario determinato per ettaro o per unità di bestiame adulto, oppure
- per un premio compensativo per pecora o per capra, oppure
- per un importo di carattere strutturale o ambientale
è inferiore al tasso applicabile precedentemente, viene concesso un aiuto compensativo.
L'importo di tale aiuto è calcolato conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98.
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino di detto regolamento, il contributo della Comunità per il primo anno è pari al 100%».
14 Ai regolamenti nn. 2799/98 e 2800/98 è stata data attuazione con i regolamenti nn. 2808/98 e 2813/98.
Ricorso e procedimento dinanzi alla Corte
15 La Repubblica italiana conclude che la Corte voglia annullare i regolamenti e, in particolare, le disposizioni menzionati nel punto 1 della presente sentenza e condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.
16 Essa deduce tre motivi a sostegno del ricorso. In primo luogo, sostiene che è illegittimo stabilire le stesse condizioni per la concessione di aiuti compensativi, da un canto, per le rivalutazioni sensibili, rispetto al tasso di conversione agricolo vigente il 31 dicembre 1998, del tasso di conversione dell'euro nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro partecipante e, dall'altro, per quelle del tasso di cambio dell'euro nella moneta nazionale di uno Stato membro non partecipante. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che i metodi di calcolo della perdita forfettaria di reddito, previsti dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2799/98 nonché dal suo allegato, risultano ingiustamente penalizzanti per taluni prodotti. In terzo luogo, la ricorrente rileva che l'aver previsto condizioni diverse di franchigia per gli interventi sui prezzi e per gli importi relativi a taluni aiuti diretti, di cui agli artt. 5 del regolamento n. 2799/98 e 3 del regolamento n. 2800/98, comporta un'ingiustificata disparità di trattamento. Inoltre, secondo la ricorrente, l'illegittimità dei regolamenti nn. 2808/98 e 2813/98 deriva da quella dei regolamenti nn. 2799/98 e 2800/98.
17 Il Consiglio e la Commissione concludono che la Corte voglia respingere il ricorso come infondato e condannare la ricorrente alle spese.
18 La Commissione ritiene peraltro che il ricorso sia irricevibile nella parte in cui si riferisce ai regolamenti nn. 2808/98 e 2813/98.
19 Con istanza depositata il 16 settembre 1999 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto d'intervenire a sostegno delle conclusione del Consiglio e della Commissione.
20 Con ordinanza del presidente della Corte 11 ottobre 1999 il Regno Unito è stato ammesso ad intervenire nella causa in oggetto.
21 Con lettera pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2000 il Regno Unito ha rinunciato all'intervento.
22 Con ordinanza del presidente della Corte 13 marzo 2000 il Regno Unito è stato cancellato come interveniente nel procedimento.
Sui regolamenti del Consiglio nn. 2799/98 e 2800/98
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
23 Il governo italiano sostiene che il richiamo all'art. 4 del regolamento n. 2799/98, contenuto nell'art. 2 del regolamento n. 2800/98, attraverso il quale agli Stati membri partecipanti si applica lo stesso divieto previsto per gli Stati non partecipanti - cioè il divieto di concedere aiuti compensativi per i prezzi e per gli importi diversi da quelli di cui all'art. 5 del regolamento n. 2799/98, che non siano superiori al 2,6% di rivalutazione sensibile -, è in contrasto con gli artt. 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE) e 40 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34 CE), nonché con il principio di proporzionalità.
24 Infatti, nel caso delle monete degli Stati membri non partecipanti, il fatto che una rivalutazione sensibile possa comportare un diritto alla compensazione solo per la parte eccedente la franchigia di 2,6 punti sembrerebbe giustificato dall'incertezza dell'evoluzione successiva del tasso di cambio di dette monete. Per le monete degli Stati membri partecipanti, invece, a partire dal 1° gennaio 1999 una variazione monetaria potrebbe comportare una variazione reale, ma non una variazione nominale dei prezzi e importi comunitari. La perdita di reddito rilevata nel passaggio alla moneta unica non potrebbe più dipendere dall'evoluzione monetaria successiva, essendo questa limitata al solo rapporto con il dollaro USA. L'applicazione della franchigia di 2,6 punti non apparirebbe dunque giustificata poiché essa si aggiungerebbe al filtro esercitato dall'adozione del criterio della rivalutazione sensibile. La ricorrente suffraga questa affermazione richiamandosi all'evoluzione monetaria dell'euro rispetto al dollaro.
25 Essa aggiunge che è stato il regolamento n. 942/98, che modifica il regolamento n. 724/97, ad aver introdotto la suddetta franchigia del 2,6%. Tale regime di franchigia sarebbe stato fondamentalmente diverso dai regimi vigenti in precedenza. Esso avrebbe avuto lo scopo, nella prospettiva dell'introduzione dell'euro, di far fronte agli effetti negativi di speculazioni monetarie che non avrebbero più potuto essere controbilanciati in seguito da strumenti di riequilibro.
26 Secondo la ricorrente, per gli Stati membri partecipanti non vi era alcuna necessità di prevedere meccanismi di temperamento degli aiuti compensativi al momento del passaggio all'euro. Infatti, si sarebbe potuto ripristinare la normativa applicabile durante il primo semestre del 1998, che non prevedeva una franchigia del 2,6%. In ogni caso, il legislatore comunitario avrebbe potuto prevedere per gli Stati membri partecipanti una percentuale di abbattimento inferiore a quella prevista per gli Stati membri non partecipanti.
27 Peraltro, il meccanismo istituito dai regolamenti nn. 2799/98 e 2800/98 avrebbe l'effetto di penalizzare gli Stati membri partecipanti in quanto impedirebbe loro di fruire degli aiuti compensativi per rivalutazioni sensibili avvenute negli anni precedenti l'introduzione dell'euro.
28 Il Consiglio rileva che, per quanto riguarda gli aiuti compensativi, occorre determinare inizialmente se la moneta di uno Stato membro abbia subito o meno una rivalutazione sensibile. In questa fase, il fatto che uno Stato membro abbia adottato l'euro avrebbe certamente un'incidenza sull'esistenza di una rivalutazione sensibile. In un secondo tempo, occorrerebbe applicare le disposizioni in materia di possibilità di concedere aiuti compensativi. In questa fase, la distinzione tra Stati membri partecipanti non partecipanti non avrebbe più nessun rilievo. Essa non sarebbe quindi stata usata come criterio atto a far variare l'applicazione delle suddette disposizioni.
29 Il Consiglio e la Commissione ricordano che le istituzioni comunitarie godono di una larga discrezionalità al fine di perseguire gli scopi della politica agricola comune, che il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi a tale discrezionalità e che esso si limita a eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere di valutazione. Secondo la Commissione, nel caso di specie la ricorrente non ha provato che l'applicazione del medesimo regime alle varie rivalutazioni sensibili dei tassi di conversione è manifestamente illogica, né tanto meno che la motivazione fornita al riguardo dal terzo considerando del regolamento n. 2800/98 è viziata.
30 Sempre secondo la Commissione, il fatto che le monete degli Stati membri non partecipanti continuino ad oscillare rispetto all'euro, mentre nei paesi partecipanti la moneta è l'euro, giustifica il mantenimento di un regime agromonetario solo per le monete non partecipanti, ma non osta a che il 1° gennaio 1999, tanto per gli Stati membri partecipanti quanto per i non partecipanti, vi siano state delle rivalutazioni sensibili rispetto al tasso di cambio utilizzato anteriormente nel quadro della politica agricola comune.
31 La Commissione aggiunge che l'applicazione della franchigia del 2,6% è giustificata dal fatto che variazioni modeste dei prezzi non hanno alcun effetto apprezzabile sui redditi agricoli. Sarebbe dunque necessario scongiurare il rischio di compensazioni eccessive, che rappresenterebbero aiuti ingiustificati e distorsivi della concorrenza nel mercato comune. Il quinto considerando del regolamento n. 942/98 esprimerebbe chiaramente tale volontà di contenere il rischio di compensazioni eccessive in caso di modeste rivalutazioni sensibili.
32 La Commissione contesta altresì che tale franchigia del 2,6% sia stata istituita in via del tutto eccezionale, nel timore di particolari pressioni speculative nei mesi precedenti l'introduzione dell'euro. Fin dal 3 maggio 1998 i mercati avrebbero conosciuto i tassi di conversione bilaterali applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1999, alle unità monetarie degli Stati membri partecipanti.
33 Per di più, sarebbe inesatto affermare che gli Stati membri partecipanti sono stati ingiustamente penalizzati in relazione alle rivalutazioni sensibili avvenute negli anni che hanno preceduto l'introduzione dell'euro. In effetti i regolamenti nn. 2799/98 e 2800/98 non impedirebbero che aiuti compensativi continuino ad essere pagati per le rivalutazioni sensibili registrate in tali anni. Inoltre, la definizione di rivalutazione sensibile figurante nell'art. 1, punto f), del regolamento n. 2799/98 non permetterebbe agli Stati membri non partecipanti di cumulare rivalutazioni occorse prima del 1° gennaio 1999 con quelle verificatesi dopo tale data.
Giudizio della Corte
34 Nella misura in cui è fondato su una violazione dell'art. 39 del Trattato e del principio di proporzionalità, il primo motivo dev'essere respinto di primo acchito, dato che la ricorrente non ha sviluppato tali censure nella sua argomentazione.
35 Quindi, per valutare questo primo motivo è sufficiente esaminare la censura relativa ad una violazione del principio di parità di trattamento, espresso nell'art. 40 del Trattato. L'esistenza di tale violazione presuppone che gli effetti di rivalutazioni monetarie verificatesi al momento del passaggio all'euro siano sostanzialmente diversi per, da una parte, le monete degli Stati membri partecipanti e, dall'altra, per quelle degli Stati membri non partecipanti, rendendo così necessario un trattamento diverso.
36 Poiché il raffronto tra questi effetti richiede la valutazione di una situazione economica complessa, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il legislatore comunitario gode di una notevole libertà di valutazione e che il giudice comunitario, nel controllare la legittimità dell'esercizio di tale libertà, non può sostituire le sue valutazioni in materia a quelle dell'autorità competente, ma deve limitarsi ad esaminare se queste ultime siano viziate da errore manifesto o da sviamento di potere oppure se detta autorità abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale (v. sentenza 5 ottobre 1999, causa C-179/95, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-6475, punto 29).
37 Ora, nel caso di specie la ricorrente, da un canto, non ha dedotto uno sviamento di potere e, dall'altro, non ha dimostrato che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto o abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere di valutazione.
38 In primo luogo, è pacifico che, come il Consiglio ha enunciato nel terzo considerando del regolamento n. 2800/98, l'abolizione del tasso di conversione agricolo il 1° gennaio 1999 poteva avere gli stessi effetti di una rivalutazione sensibile, il che autorizzava a prevedere la possibilità di concedere un aiuto compensativo. Al momento del passaggio dal vecchio al nuovo regime agromonetario occorreva infatti, in un primo tempo, stabilire, per tutte le monete interessate, se esse avessero subito una rivalutazione sensibile.
39 In secondo luogo, non risulta né illogico né incoerente che il legislatore comunitario abbia previsto la concessione di detto aiuto compensativo secondo le stesse regole stabilite nel regolamento n. 2799/98 per quanto riguarda il regime agromonetario dell'euro, compresa l'applicazione della franchigia del 2,6% di rivalutazione sensibile.
40 In proposito, nel quinto considerando del regolamento n. 942/98, che ha istituito detta franchigia, si fa menzione dell'intento di contenere il rischio di compensazioni eccessive in caso di modeste rivalutazioni sensibili. La ricorrente non è riuscita a dimostrare che detta normativa mirava a prevenire la speculazione monetaria. Infatti, il regolamento n. 942/98 è entrato in vigore solo il 7 maggio 1998 ed era applicabile solo alle rivalutazioni sensibili verificatesi dal 1° maggio 1998, mentre le parità bilaterali delle monete degli Stati membri partecipanti erano note già il 3 maggio 1998, il che doveva escludere a partire da tale data qualsiasi speculazione sull'evoluzione relativa del tasso di cambio delle suddette monete.
41 La ricorrente non ha nemmeno dimostrato che il Consiglio avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, una rivalutazione sensibile che non raggiungesse la soglia del 2,6% non avrebbe più potuto dar luogo successivamente a una compensazione.
42 In primo luogo, infatti, poiché la rivalutazione non può più subire incrementi a partire dal 1° gennaio 1999 per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, non esistono più eventi che giustifichino la concessione di una compensazione. In secondo luogo, come ha rilevato la Commissione senza essere contraddetta in proposito dalla ricorrente, la definizione della rivalutazione sensibile che figura all'art. 1, punto f), del regolamento n. 2799/98 esclude la possibilità, per gli Stati membri non partecipanti, di sommare le rivalutazioni sensibili che hanno avuto luogo anteriormente al 1° gennaio 1999 a quelle verificatesi dopo tale data al fine di raggiungere la soglia del 2,6%. Infine, l'art. 2, secondo comma, del regolamento n. 2800/98 consente, per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti, la riduzione o l'annullamento dell'aiuto compensativo in base all'andamento del tasso di cambio rilevato nei primi nove mesi del 1999.
43 Tutti questi elementi dimostrano che l'applicazione uniforme, nel regolamento n. 2800/98, di una franchigia del 2,6% non è frutto di una valutazione manifestamente erronea della situazione nella quale si trovavano, rispettivamente, gli Stati membri partecipanti e gli Stati membri non partecipanti.
44 In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il regolamento n. 2800/98 non ha pregiudicato la possibilità, per quanto riguarda gli Stati membri partecipanti, di concedere aiuti compensativi per rivalutazioni sensibili verificatesi prima dell'introduzione dell'euro.
45 Da ultimo, occorre disattendere l'argomento della ricorrente relativo all'andamento dell'euro rispetto al dollaro USA. Infatti, la fondatezza di tale argomento presuppone che la politica agricola comune abbia lo scopo di garantire il valore dei redditi agricoli nella Comunità con riguardo al dollaro, il che non è stato dimostrato dalla ricorrente.
46 Ne consegue che la ricorrente non ha provato che il Consiglio ha commesso un errore manifesto o ha manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale subordinando alle stesse condizioni, all'art. 2 del regolamento n. 2800/98, la concessione di compensazioni, da una parte, per le rivalutazioni sensibili, rispetto al tasso di conversione agricolo vigente il 31 dicembre 1998, del tasso di conversione dell'euro nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro partecipante e, dall'altra, per quelle del tasso di cambio dell'euro nella moneta nazionale di uno Stato membro non partecipante.
47 Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo e sul terzo motivo
Argomenti delle parti
48 Con il secondo motivo di ricorso il governo italiano deduce che le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione previste dall'art. 4 del regolamento n. 2799/98, al quale rinvia l'art. 2 del regolamento n. 2800/98, risultano, per taluni prodotti, ingiustamente penalizzanti. Lo stesso dovrebbe dirsi, più in particolare, per le modalità di calcolo della perdita forfettaria di reddito, che sono stabilite nei punti 1 e 3 dell'allegato del regolamento n. 2799/98.
49 Infatti, mentre per i comparti agricoli che godono di una tutela diretta nelle specifiche organizzazioni di mercato verrebbe presa in considerazione tutta la produzione, per le produzioni a garanzia indiretta o eventuale si prenderebbe in considerazione solo l'importo dell'intervento di sostegno. Peraltro, il punto 2 dell'allegato del regolamento n. 2799/98 renderebbe di fatto inapplicabili le compensazioni previste per queste ultime produzioni, giacché l'importanza degli interventi non verrebbe valutata in termini assoluti, ma in rapporto a tutta la produzione nazionale nel settore di cui trattasi. Per i settori a garanzia indiretta sussisterebbe, pertanto, una discriminazione ingiustificata.
50 Il governo italiano sostiene quindi che l'art. 4, n. 2, e l'allegato del regolamento n. 2799/98 nonché l'art. 2 del regolamento n. 2800/98 sono in contrasto con gli artt. 39 e 40 del Trattato, con il principio di parità di trattamento e con il principio di proporzionalità. Tali disposizioni sarebbero inoltre viziate da violazione delle forme sostanziali a causa di una carenza di motivazione.
51 Con il terzo motivo di ricorso il governo italiano contesta l'art. 5 del regolamento n. 2799/98, richiamato dall'art. 3 del regolamento n. 2800/98 e che riserva un trattamento particolarmente favorevole, in termini di aiuti compensativi, a talune produzioni. Questa disparità di trattamento, che indurrebbe ad una penalizzazione delle colture mediterranee, risulterebbe priva di base giuridica e di valide giustificazioni. I riferimenti, fatti nel quinto considerando del regolamento n. 2799/98 e nel quarto considerando del regolamento n. 2800/98, ad una compensazione secondo norme specifiche adeguate alla natura degli aiuti in questione non costituirebbero una sufficiente motivazione.
52 Il governo italiano sostiene quindi che gli artt. 5 del regolamento n. 2799/98 e 3 del regolamento n. 2800/98 sono in contrasto con gli artt. 39 e 40 del Trattato, con il principio di parità di trattamento e con il principio di proporzionalità. Essi sarebbero inoltre affetti da violazione delle forme sostanziali e da sviamento di potere.
53 Il Consiglio rinvia, relativamente al secondo e al terzo motivo, all'ampio margine di valutazione di cui dispone il legislatore comunitario. Quanto alla motivazione dei regolamenti nn. 2799/98 e 2800/98, esso richiama la giurisprudenza della Corte, secondo la quale la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto all'adozione dell'atto di cui trattasi e, dall'altro, gli obiettivi generali che questo si prefigge (sentenza 13 marzo 1968, causa 5/67, Beus, Racc. pag. 113, in particolare pagg. 129-130).
54 La Commissione ricorda, per quanto riguarda il secondo motivo, che gli argomenti della ricorrente attengono all'asserito carattere discriminatorio delle disposizioni di cui trattasi. In proposito, essa rileva che le modalità adottate per il calcolo della perdita forfettaria di reddito non fanno che mantenere il regime previgente, che è stato lungamente collaudato. Tale regime sarebbe fondato su una distinzione tra i settori nei quali i prezzi di mercato seguono fedelmente l'andamento dei prezzi d'intervento e quelli in cui le misure d'intervento hanno un effetto molto più indiretto ed influiscono in misura sensibile esclusivamente sui redditi che gli agricoltori traggono direttamente da determinate misure di intervento.
55 Più in particolare, nei settori dei cereali e del riso, della barbabietola da zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine le misure di sostegno previste dalle varie organizzazioni comuni di mercato avrebbero un effetto diretto sui prezzi dell'intera produzione, di modo che le variazioni agromonetarie dei prezzi di intervento si rifletterebbero sui prezzi dell'intero settore. Negli altri settori, invece, le misure d'intervento avrebbero un effetto molto più limitato.
56 La ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento di fatto idoneo a dimostrare gli effetti discriminatori di tali modalità di calcolo della perdita forfettaria di reddito. Essa non avrebbe quindi provato che il legislatore comunitario aveva manifestamente oltrepassato i limiti del suo margine di valutazione, né, a maggior ragione, che aveva commesso uno sviamento di potere.
57 Peraltro, il quarto considerando del regolamento n. 2799/98 fornirebbe una motivazione pienamente conforme ai requisiti fissati dalla giurisprudenza.
58 Per quanto riguarda il terzo motivo, la Commissione osserva che non esiste nell'ambito del diritto agrario comunitario una nozione unica di aiuto diretto. Il fatto che gli aiuti di cui all'art. 5 del regolamento n. 2799/98 siano accomunati, ad altri fini e nel quadro di una disciplina relativa ad altre questioni, con aiuti non compresi in detto articolo non implicherebbe che tali aiuti abbiano la stessa natura o che debbano essere sottoposti alle medesime regole agromonetarie.
59 La Commissione fa anche notare che in Italia non si producono solo prodotti mediterranei, ma anche i prodotti di cui all'art. 5 del regolamento n. 2799/98, mentre prodotti non compresi nell'art. 5 sono prodotti da tutti gli altri Stati membri. Non sussisterebbe quindi discriminazione tra Stati membri.
60 Secondo la Commissione, la scelta dei criteri distintivi tra gli aiuti di cui all'art. 5 del regolamento n. 2799/98 e quelli in esso non compresi è scaturita da complesse valutazioni e da scelte discrezionali che competono alle istituzioni comunitarie nell'ambito della politica agricola comune. La ricorrente non ha dimostrato che le istituzioni abbiano agito in maniera manifestamente ingiustificata od illogica o con sviamento di potere.
Giudizio della Corte
61 Occorre esaminare questi due motivi congiuntamente e respingerli di primo acchito nella parte in cui attengono a una violazione dell'art. 39 del Trattato ed a uno sviamento di potere, dato che la ricorrente non ha suffragato tali censure con nessun argomento.
62 Per quanto riguarda le altre censure formulate nell'ambito di detti motivi, si deve rilevare che, per determinare le misure di sostegno da adottare a favore di ciascuna produzione agricola, il legislatore comunitario gode di un ampio margine di discrezionalità e che il sindacato di legittimità esercitato a questo proposito dal giudice comunitario deve, quindi, restare nei limiti ricordati al punto 36 della presente sentenza.
63 Per quanto riguarda la motivazione di un atto con cui il legislatore comunitario opera tali scelte, si deve rilevare che, anche se essa deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha emanato l'atto controverso per consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo, non occorre tuttavia che siano specificati tutti gli elementi di diritto o di fatto pertinenti. Più in particolare, non si può pretendere che la motivazione specifichi i vari fatti, talora molto numerosi e complessi, in considerazione dei quali un regolamento è stato emanato né, a fortiori, che essa ne fornisca una valutazione più o meno completa (v., in particolare, sentenza 17 settembre 1998, causa C-372/96, Pontillo, Racc. pag. I-5091, punto 36).
64 L'adempimento dell'obbligo di motivazione va peraltro valutato con riferimento non solo al testo dell'atto criticato, ma anche al contesto di quest'ultimo e all'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Di conseguenza, se l'atto contestato fa emergere, per l'essenziale, lo scopo perseguito dall'istituzione, è superfluo esigere una motivazione specifica per ciascuna delle scelte tecniche da essa operate (sentenza 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-881, punto 29).
65 In proposito, si deve rilevare che il legislatore comunitario ha osservato, nel quarto considerando del regolamento n. 2799/98, che, in caso di notevole rivalutazione monetaria tale da poter incidere sui prezzi e sugli importi diversi dagli aiuti diretti e ove sussistano determinate condizioni, i redditi agricoli possono subire una contrazione.
66 Esso ha rilevato inoltre, nel quinto considerando dello stesso regolamento, che l'effetto di rivalutazioni monetarie importanti sul livello in moneta nazionale di taluni aiuti diretti deve poter essere compensato secondo norme specifiche, adeguate al carattere di tali aiuti.
67 Risulta da questa motivazione che il legislatore comunitario ha ritenuto che occorresse stabilire regimi di compensazione distinti a seconda dell'incidenza che eventuali rivalutazioni monetarie potevano avere sui redditi agricoli.
68 La ricorrente non ha dimostrato che tale valutazione, relativamente alla quale la Commissione ha fornito una spiegazione dettagliata e convincente, è manifestamente errata.
69 Come ha rilevato l'avvocato generale nel paragrafo 61 delle sue conclusioni, le disposizioni criticate costituiscono peraltro la proroga del precedente contesto regolamentare. Infatti, da un lato, la distinzione tra le categorie contemplate, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del regolamento n. 2799/98 risale al regolamento n. 3813/92. Dall'altro, le modalità di calcolo della perdita forfettaria di reddito previste all'art. 4 e all'allegato del regolamento n. 2799/98 figuravano già agli artt. 4 e 6 e all'allegato del regolamento n. 724/97.
70 La ricorrente non ha dimostrato che, prevedendo differenze fra talune categorie di prodotti nel regime di aiuti compensativi, il legislatore comunitario ha manifestamente travisato i limiti del suo margine di discrezionalità. Essa non ha nemmeno fornito la prova che il contesto dell'introduzione dell'euro potesse avere una qualsiasi influenza sulla fondatezza delle distinzioni effettuate in precedenza.
71 Ne consegue che anche il secondo e il terzo motivo devono essere respinti.
Sui regolamenti della Commissione nn. 2808/98 e 2813/98
72 La ricorrente sostiene che l'illegittimità dei regolamenti nn. 2808/98 e 2813/98 deriva da quella dei regolamenti nn. 2799/98 e 2800/98.
73 Dato che tutti i motivi dedotti avverso i regolamenti nn. 2799/98 e 2800/98 sono stati respinti, occorre respingere il ricorso anche nella parte in cui si riferisce ai regolamenti nn. 2808/98 e 2813/98, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità nei loro confronti.
74 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere interamente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
75 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio e la Commissione ne hanno fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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