Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sull'ambito di fatto e di diritto
[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]
2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita - Direttiva 73/239 - Divieto imposto alle compagnie di assicurazione di esercitare attività commerciali estranee all'assicurazione - Portata - Creazione ad opera di tali imprese di organismi dotati di personalità giuridica propria e che svolgano attività commerciali - Requisiti di ammissibilità - Effetto diretto della norma corrispondente
[Direttiva del Consiglio 73/239/CEE, art. 8. n. 1, lett. b)]
Massima
1. L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Dette esigenze valgono in particolare in determinati settori, quale quello della concorrenza, caratterizzati da complesse situazioni di fatto e di diritto. Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. E' compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.
( v. punti 42-43 )
2. L'art. 8, n. 1, lett. b), della prima direttiva 73/239 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, nel testo risultante dalla direttiva 92/49, secondo il quale le imprese di assicurazione limitano il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale, non osta a che società mutualistiche esercitanti unicamente attività di assicurazione creino un organismo dotato di personalità giuridica propria - quale è il caso di un'unione di società mutualistiche - che svolga attività commerciali, sempreché i conferimenti effettuati dalle dette società mutualistiche a favore di siffatto organismo non eccedano l'ammontare delle riserve disponibili delle società stesse e la loro responsabilità sia limitata ai conferimenti eseguiti.
La citata disposizione, del resto, è sufficientemente precisa e incondizionata da poter essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti della pubblica amministrazione e da determinare l'inapplicabilità di una norma giuridica nazionale incompatibile con la detta norma comunitaria.
( v. punti 64, 70, dispositivo 1-2 )
Parti
Nel procedimento C-109/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal administratif di Pau (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Association basco-béarnaise des opticiens indépendants
e
Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
con l'intervento di:
Mutuelle «Adour Mutualité»
e
Mutualité française - Union des Pyrénées-Atlantiques,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants, dagli avv.ti V. Le Meur-Baudry e N. Beaudouin, del foro di Le Mans;
- per la società mutualistica «Adour Mutualité» e la Mutualité française - Union des Pyrénées-Atlantiques, dall'avv. F.-H. Briard, patrocinante abilitato dinanzi al Conseil d'État ed alla Cour de cassation;
- per il governo francese, dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dalla signora C. Bergeot, chargée de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo olandese, dal signor M.A. Fierstra, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora C. Tufvesson, consigliere giuridico, e dal signor B. Mongin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants, rappresentata dagli avv.ti V. Le Meur-Baudry e N. Beaudouin, della società mutualistica «Adour Mutualité» e della Mutualité française - Union des Pyrénées-Atlantiques, rappresentate dall'avv. F.-H. Briard, del governo francese, rappresentato dalla signora C. Bergeot e dal signor S. Seam, segretario per gli affari esteri presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor B. Mongin, all'udienza del 9 marzo 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 aprile 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 marzo 1999, pervenuta nella cancelleria il 29 marzo successivo, il Tribunal administratif di Pau ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 73/239»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone l'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants (Associazione basco-bearnese degli ottici indipendenti; in prosieguo: l'«ABBOI») al Prefetto del dipartimento Pyrénées-Atlantiques, e nella quale sono intervenute la società mutualistica «Adour Mutualité» (in prosieguo: l'«Adour») e la Mutualité française - Union des Pyrénées-Atlantiques (in prosieguo: l'«UPA»), controversia vertente sulla legittimità, rispetto all'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239, di un decreto del sunnominato Prefetto con il quale è stato approvato il regolamento di un centro mutualistico di ottica ed acustica gestito dall'UPA.
Normativa comunitaria
3 L'accesso alle attività di assicurazione diretta diverse dall'assicurazione sulla vita e l'esercizio delle medesime sono disciplinati a livello comunitario segnatamente dalla direttiva 73/239.
4 La direttiva 73/239, adottata sulla scorta dell'art. 57, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n. 2, CE), mira a facilitare l'esercizio del diritto di stabilimento delle imprese operanti nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
5 La direttiva 92/49, anch'essa adottata sulla scorta dell'art. 57, n. 2, del Trattato CE, nonché dell'art. 66 del Trattato CE (divenuto art. 55 CE), è intesa a completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Al fine di conseguire tali obiettivi, la direttiva 92/49 si propone, a mente del suo quinto considerando, di attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine.
6 L'art. 1 della direttiva 73/239 così dispone:
«La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta praticata dalle imprese di assicurazione che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nei rami definiti nell'allegato della presente direttiva, nonché l'esercizio di tali attività».
7 L'art. 2 della direttiva 73/239 precisa quanto segue:
«La presente direttiva non riguarda
1. le seguenti assicurazioni:
(...)
d) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale;
(...)».
8 L'art. 8, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 73/239 recita:
«1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione
a) adottino una delle forme seguenti:
(...)
- per quanto riguarda la Repubblica francese: "Société anonyme, société d'assurance mutuelle", "institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale", "institution de prevoyance régie par le code rural", "mutuelles régies par le code de la mutualité";
(...)
b) limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;
(...)».
9 L'art. 13 della direttiva 73/239 prevede quanto segue:
«1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate tramite succursali e in regime di prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine.
2. La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario.
(...)».
10 L'art. 15 della direttiva 73/239 recita:
«1. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti per l'insieme delle sue attività.
L'ammontare di tali riserve è determinato in base alle norme fissate dalla direttiva 91/674/CEE.
2. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle sue attività mediante attivi congrui a norma dell'articolo 6 della direttiva 88/357/CEE. Per i rischi situati nella Comunità tali attivi debbono essere situati nella Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Tuttavia lo Stato membro d'origine può accordare attenuazioni alle norme sulla localizzazione degli attivi.
(...)».
11 L'art. 18, n. 1, della direttiva 73/239 prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 15».
12 L'art. 57 della direttiva 92/49 prevede che gli Stati membri adottino entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa e le mettano in vigore entro il 1° luglio 1994.
13 Nella sentenza 16 dicembre 1999, causa C-239/98, Commissione/Francia (Racc. pag. I-8935, punto 24), la Corte ha statuito che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 92/49, ed in particolare non avendo trasposto tale direttiva per quanto riguarda le società mutualistiche disciplinate dal code de la mutualité (codice delle attività mutualistiche), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.
Normativa nazionale
14 L'art. L. 111-1 del code de la mutualité dispone quanto segue:
«Le società mutualistiche sono organizzazioni senza scopo di lucro che, principalmente mediante contribuzioni dei loro membri, si propongono di svolgere attività di previdenza, solidarietà e mutua assistenza nell'interesse dei membri stessi o delle loro famiglie, al fine di garantire in particolare:
1° - la prevenzione dei rischi sociali che possono verificarsi per le persone e la riparazione delle conseguenze di tali rischi;
2° - l'incoraggiamento della maternità e la protezione dell'infanzia, della famiglia, delle persone anziane o disabili;
3° - lo sviluppo culturale, morale, intellettuale e fisico dei loro membri ed il miglioramento delle condizioni di vita degli stessi».
15 L'art. L. 411-1 del detto codice recita:
«Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'art. L. 111-1, le società mutualistiche possono creare istituzioni o servizi a carattere sanitario, medico-sociale, sociale o culturale. Le istituzioni ed i servizi anzidetti possono essere resi accessibili, mediante convenzione, ai membri di altre società mutualistiche disciplinate dal presente codice.
Il presente codice non pregiudica l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti la creazione e la gestione di tali categorie di istituzioni e servizi».
16 L'art. L. 411-2 recita:
«Le istituzioni ed i servizi menzionati all'art. L. 411-1 non hanno personalità giuridica distinta da quella della società mutualistica fondatrice. Le operazioni di ciascuno degli organismi suddetti devono essere oggetto di un bilancio e di una contabilità separati».
17 L'art. L. 411-6 prevede quanto segue:
«Ferme restando le autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi e dei regolamenti speciali applicabili alle istituzioni ed ai servizi menzionati all'art. L. 411-1, la creazione e l'ampliamento di questi ultimi sono subordinati all'approvazione da parte dell'autorità amministrativa di un regolamento allegato allo statuto, disciplinante le modalità di gestione amministrativa e finanziaria degli organismi stessi.
Con decreto adottato previa consultazione del Conseil d'État possono essere approvati i regolamenti tipo delle istituzioni e dei servizi a carattere mutualistico e individuate le norme di tali regolamenti aventi carattere obbligatorio.
(...)».
18 L'art. L. 123-1 del code de la mutualité prevede quanto segue:
«Le società mutualistiche possono costituire tra loro unioni aventi in particolare lo scopo di creare istituzioni e servizi del tipo menzionato all'art. L. 411-1 del presente codice ovvero servizi di riassicurazione comuni all'insieme delle società mutualistiche partecipanti all'unione. Le unioni possono raggrupparsi in federazioni di unioni di società mutualistiche, al fine di perseguire i medesimi obiettivi.
Le società mutualistiche nazionali o interdipartimentali possono aderire alle unioni mediante proprie sezioni create nell'ambito delle unioni stesse.
Le unioni e le federazioni non possono ingerirsi nel funzionamento interno delle società mutualistiche aderenti».
19 L'art. L. 123-2 così dispone:
«L'assemblea generale delle unioni e delle federazioni è composta dai delegati delle società mutualistiche aderenti, designati nei modi previsti dallo statuto.
Le deliberazioni regolarmente adottate dall'assemblea generale sono obbligatorie per le società mutualistiche aderenti».
20 L'art. L. 123-3 precisa quanto segue:
«Salvo il rispetto delle disposizioni che precedono, le unioni di società mutualistiche e le federazioni di unioni di società mutualistiche sono soggette alle medesime disposizioni valevoli per le società mutualistiche».
21 L'art. L. 125-1, secondo comma, del codice dispone quanto segue:
«L'assemblea generale deve obbligatoriamente deliberare in merito alle modifiche statutarie, alla scissione o allo scioglimento, alla fusione con un'altra società mutualistica, nonché ai mutui di tipo ed entità da stabilirsi con decreto. Il diritto di voto spetta a ciascuno dei membri della società mutualistica (...)».
22 Gli artt. R. 122-1 e R. 122-2 del detto codice prevedono che lo statuto adottato dall'assemblea costitutiva e le deliberazioni recanti modifica di tale statuto debbano essere depositati, contro ricevuta, presso la Prefettura del dipartimento in cui si trova la sede sociale e che la decisione di approvazione ed il rifiuto di approvazione siano adottati dal Prefetto di tale dipartimento.
23 Uno statuto tipo delle società mutualistiche, delle unioni di società mutualistiche e delle federazioni di unioni di società mutualistiche è allegato al decreto n. 86-1359 del 30 dicembre 1986 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese del 31 dicembre 1986, pag. 16013), che individua le disposizioni di tale statuto aventi carattere obbligatorio, tra le quali figurano in particolare gli artt. 24, 26 e 36.
24 L'art. 24 dello statuto tipo così dispone:
«L'assemblea generale è composta dai delegati delle organizzazioni mutualistiche. Ciascun delegato dispone soltanto di un voto».
25 L'art. 26 dello statuto tipo anzidetto, relativo alla composizione dell'assemblea generale, prevede che la società mutualistica scelga tra le soluzioni proposte; tale norma è formulata come segue:
«Il numero dei delegati designati da ciascuna organizzazione mutualistica è:
- proporzionale alla consistenza numerica di ciascuna organizzazione, in ragione di (...) delegato(i) per ogni (...) membri aderenti;
- proporzionale alle contribuzioni che l'organizzazione versa all'unione (alla federazione), in ragione di (...) delegato(i) per ogni (...) di contribuzione;
- correlato alla consistenza numerica dell'organizzazione nonché alle contribuzioni da questa versate all'unione (alla federazione), in conformità alle seguenti norme (...)».
26 L'art. 36 dello statuto tipo precisa, al quarto comma, punto 5, che l'assemblea generale deve obbligatoriamente pronunciarsi in merito all'adesione ad una unione od al recesso da questa.
27 Un regolamento tipo dei centri di ottica mutualistici figura nell'allegato n. 2 del decreto n. 64-827 del 23 luglio 1964 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese dell'8 agosto 1964, pag. 7329), che individua le disposizioni di tale regolamento aventi carattere obbligatorio, tra le quali figurano gli artt. 1, 11 e 36.
28 L'art. 1 del regolamento tipo precisa che il centro di ottica mutualistico non ha personalità giuridica distinta da quella dell'organizzazione mutualistica.
29 L'art. 11 del regolamento tipo così dispone:
«Le entrate sono costituite:
(...)
3° - dai fondi assegnati dall'unione per il funzionamento del centro di ottica in caso di insufficienza delle entrate;
4° - dalle anticipazioni concesse dall'unione per far fronte a spese di realizzazione del centro di ottica;
(...)».
30 L'art. 36, primo comma, del regolamento tipo aggiunge quanto segue:
«La soppressione del centro di ottica e del servizio finanziario delle forniture di materiale ottico può essere decisa soltanto dall'assemblea generale, la quale delibera con le modalità previste per le deliberazioni in materia di modifiche statutarie».
Procedimento a quo e questioni pregiudiziali
31 Con un primo ricorso, presentato il 16 gennaio 1998 dinanzi al Tribunal administratif di Pau, l'ABBOI, la cui sede sociale si trova in tale città, chiedeva l'annullamento del decreto 20 maggio 1996 del Prefetto del dipartimento Pyrénées-Atlantiques, con il quale era stato approvato il regolamento di un centro mutualistico di ottica e acustica gestito dall'UPA.
32 Dal fascicolo trasmesso dal giudice di rinvio risulta che l'UPA è una unione di società mutualistiche che gestisce soltanto centri medico-sociali, e precisamente due centri dentistici e cinque centri di ottica e audioprotesi mutualistici, e che non svolge alcuna attività assicurativa.
33 Con un secondo ricorso, depositato il 10 aprile 1998 dinanzi al Tribunal administratif di Pau, l'ABBOI chiedeva altresì l'annullamento del decreto 10 maggio 1995 del Prefetto del dipartimento Pyrénées-Atlantiques, con il quale era stato approvato il regolamento di un centro di ottica mutualistico gestito dall'Adour.
34 Dalle osservazioni presentate dall'ABBOI risulta che l'Adour è una società mutualistica che fornisce sia prestazioni di assicurazione malattia complementare ai propri membri, sia servizi propri di un centro di ottica mutualistico.
35 Il Tribunal administratif di Pau ammetteva l'intervento in giudizio dell'UPA e dell'Adour a sostegno delle conclusioni del Prefetto del dipartimento Pyrénées-Atlantiques volte al rigetto dei due ricorsi summenzionati, e riuniva questi ultimi ai fini della decisione.
36 Constatata la carenza di interesse dell'ABBOI a chiedere l'annullamento del decreto 20 maggio 1996 nella parte relativa al centro di acustica, il Tribunal administratif di Pau dichiarava irricevibile in parte qua il ricorso di annullamento proposto il 16 gennaio 1998.
37 Il giudice di rinvio rileva come, secondo l'ABBOI, il decreto 20 maggio 1996 sarebbe illegittimo, in quanto gli artt. R. 122-1 e seguenti del code de la mutualité, sui quali si fonda il detto provvedimento, sarebbero incompatibili con l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239, il quale prevede che le imprese di assicurazione limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.
38 Il giudice di rinvio constata come le disposizioni dell'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 siano chiare e incondizionate; tuttavia, il detto giudice afferma di non possedere alcun elemento per stabilire, da un lato, se una unione di società mutualistiche come l'UPA, non esercitante attività di assicurazione, rientri nel campo di applicazione dell'articolo suddetto e, dall'altro, che cosa si debba intendere per «attività commerciale» oggetto del divieto posto da tale norma.
39 A tale proposito il giudice nazionale si chiede se l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 debba essere interpretato nel senso che esso si oppone a che l'autorità amministrativa, in applicazione degli artt. R. 122-1 e R. 122-2 del code de la mutualité, possa approvare lo statuto di un organismo rientrante nel campo di applicazione del detto codice ed esercitante una attività commerciale.
40 Sulla scorta di tali fatti, il Tribunal administratif di Pau decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 8, n. 1, lett. b) della direttiva [73/239] debba essere interpretato nel senso che esso si oppone alle disposizioni degli artt. L. 123-1 e L. 123-2 del code de la mutualité francese, le quali permettono alle società mutualistiche esercitanti solo attività di assicurazione di creare tra esse organismi mutualistici dotati di personalità ed autonomia giuridica che svolgano attività commerciali nel campo dell'ottica.
2) Nel caso in cui le disposizioni della direttiva [73/239] non siano compatibili con il diritto francese, se il divieto di svolgere attività commerciali gravante sull'organismo mutualistico creato da società mutualistiche esercitanti unicamente attività di assicurazione sia generale ed assoluto, oppure se le autorità competenti dello Stato membro abbiano la possibilità di definire le condizioni ed i settori in cui un'attività commerciale può essere esercitata».
Sulla ricevibilità
41 I governi francese e olandese fanno valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto l'ordinanza di rinvio non chiarisce sufficientemente le circostanze di fatto e di diritto nelle quali si collocano le questioni poste. Secondo il governo olandese, l'ordinanza di rinvio non descrive la natura delle attività esercitate dalle società mutualistiche né l'obiettivo che esse perseguono. Il detto provvedimento non preciserebbe inoltre se si tratti di un'associazione di società mutualistiche oppure se differenti società mutualistiche abbiano creato gli organismi mutualistici, né quali siano le attività esercitate dagli organismi creati dalle società mutualistiche. Tali chiarimenti sarebbero nondimeno indispensabili per stabilire se l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 sia applicabile o no, in particolare ove si consideri che tale direttiva non si applica alle società mutualistiche nei limiti in cui le attività di quest'ultime riguardino assicurazioni malattia rientranti nel sistema di previdenza sociale. Date tali premesse, la Corte non potrebbe fornire una interpretazione utile del diritto comunitario, e gli Stati membri e le altre parti interessate non sarebbero in condizioni di presentare osservazioni scritte dirette a proporre una determinata soluzione delle questioni sollevate.
42 Occorre ricordare come, secondo una costante giurisprudenza, l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale imponga che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Dette esigenze valgono in particolare in determinati settori, quali quello della concorrenza, caratterizzati da complesse situazioni di fatto e di diritto (v., segnatamente, sentenze 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punti 6 e 7; 14 luglio 1998, causa C-284/95, Safety Hi-Tech, Racc. pag. I-4301, punti 69 e 70, e causa C-341/95, Bettati, Racc. pag. I-4355, punti 67 e 68; 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punto 39, e cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens', Racc. pag. I-6025, punto 38).
43 Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia. E' compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., segnatamente, ordinanze 30 aprile 1998, cause riunite C-128/97 e C-137/97, Testa e Modesti, Racc. pag. I-2181, punto 6, e 11 maggio 1999, causa C-325/98, Anssens, Racc. pag. I-2969, punto 8, nonché sentenze Albany, citata, punto 40, e Brentjens', citata, punto 39).
44 A questo proposito, dalle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia dal governo francese e dalle altre parti interessate, nonché dalle osservazioni presentate dallo stesso governo olandese per il caso in cui la Corte ritenga ricevibili le questioni pregiudiziali proposte dal giudice di rinvio, risulta che le informazioni contenute nell'ordinanza di rinvio hanno permesso alle parti suddette di prendere utilmente posizione rispetto alle citate questioni.
45 Inoltre, pur se nel caso di specie il governo olandese ha potuto ritenere che le informazioni fornite dal giudice a quo non gli consentissero di prendere posizione su taluni aspetti delle questioni sottoposte alla Corte, è importante sottolineare che dette informazioni sono state completate dagli elementi risultanti dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale, dalle osservazioni scritte e dalle risposte al quesito posto dalla Corte. L'insieme di tali elementi, riportati nella relazione d'udienza, è stato reso noto ai governi degli Stati membri ed alle altre parti interessate ai fini dell'udienza nel corso della quale essi hanno potuto, all'occorrenza, integrare le loro osservazioni (v. sentenze Albany, citata, punto 43, e Brentjens', citata, punto 42).
46 Pertanto, si deve constatare che le informazioni fornite dal giudice di rinvio, integrate per quanto di necessità dagli elementi indicati al punto precedente, conferiscono alla Corte una conoscenza della situazione di fatto e di diritto in cui si inquadra la controversia nel procedimento a quo sufficiente perché essa possa interpretare le norme comunitarie in questione in relazione alla fattispecie oggetto di controversia dinanzi al giudice nazionale.
47 Da ciò consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
Sulla prima questione
48 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 osti a che società mutualistiche esercitanti unicamente attività di assicurazione creino un organismo dotato di personalità giuridica propria - quale è il caso di una unione di società mutualistiche - che svolga attività commerciali.
49 Occorre rilevare, in via preliminare, come il governo olandese, l'Adour e l'UPA contestino l'applicabilità della direttiva 73/239 alla controversia oggetto del procedimento a quo.
50 Da un lato, il governo olandese fa valere che la direttiva 73/239 non si applica alle società mutualistiche competenti per la gestione dell'assicurazione malattia inserita in un regime legale di previdenza sociale (sentenza 26 marzo 1996, causa C-238/94, García e a., Racc. pag. I-1673, punto 10). L'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 non potrebbe pertanto essere interpretato come ostativo rispetto ad una normativa nazionale che consenta a tali società mutualistiche di creare organismi dotati di personalità giuridica che svolgano attività commerciali in connessione alla gestione del sistema di previdenza sociale.
51 A tale proposito è sufficiente constatare come nessun elemento ricavabile dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale o dalle osservazioni scritte o dalle risposte al quesito rivolto dalla Corte consenta di concludere che le società mutualistiche in questione nel procedimento a quo siano competenti per la gestione dell'assicurazione malattia inserita in un regime legale di previdenza sociale. Per rispondere alla prima questione pregiudiziale occorre dunque prendere a riferimento il tenore letterale di quest'ultima, in base al quale le società mutualistiche suddette esercitano attività assicurative rientranti tra quelle contemplate dalla direttiva 73/239.
52 D'altro lato, l'Adour e l'UPA sostengono che una unione di società mutualistiche non esercitante alcuna attività di assicurazione non rientra nel campo di applicazione della direttiva 73/239. Pertanto, le disposizioni di quest'ultima - in particolare l'art. 8, n. 1, lett. b), secondo il quale le imprese di assicurazione limitano il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale - non sarebbero applicabili ad una unione del tipo anzidetto.
53 A questo proposito bisogna rilevare come la direttiva 73/239 si applichi a tutte le società mutualistiche partecipanti all'unione, sicché è importante verificare se la partecipazione delle dette società, esercitanti unicamente attività di assicurazione, ad una unione di società mutualistiche che svolga attività commerciali contrasti con il divieto enunciato dall'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239.
54 L'ABBOI fa valere che la norma suddetta osta a che società mutualistiche esercitanti attività di assicurazione creino una unione di società mutualistiche dotata di personalità giuridica propria la quale si dedichi ad attività commerciali, in quanto le eventuali difficoltà finanziarie nascenti da attività di questo tipo potrebbero pregiudicare la solvibilità delle società mutualistiche aderenti all'unione stessa. Le deliberazioni regolarmente adottate dall'assemblea generale dell'unione sarebbero obbligatorie per le società mutualistiche aderenti, e queste ultime, pertanto, potrebbero essere obbligate a sopportare le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali per un importo che potrebbe eccedere il conferimento iniziale e le riserve disponibili delle società aderenti stesse.
55 Occorre in primo luogo ricordare come l'art. 15 della direttiva 73/239 preveda che lo Stato membro d'origine prescriva ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti per l'insieme delle sue attività, riserve che siano coperte mediante attivi congrui, situati - nel caso di rischi localizzati nella Comunità - all'interno di quest'ultima. L'art. 18, n. 1, della detta direttiva precisa inoltre che gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'art. 15.
56 Dal combinato disposto degli artt. 15 e 18, n. 1, della direttiva 73/239 risulta che la partecipazione di una società mutualistica esercitante attività di assicurazione ad un organismo dotato di personalità giuridica propria che svolga attività estranee all'assicurazione non può in alcun caso eccedere gli attivi costituenti le riserve disponibili della società mutualistica stessa.
57 In secondo luogo, occorre constatare come la Corte, nella sentenza 20 aprile 1999, causa C-241/97, Försäkringsaktiebolaget Skandia (Racc. pag. I-1879, punto 46), abbia statuito che la formulazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 non vieta affatto alle compagnie di assicurazione di detenere, a titolo di loro riserve disponibili, azioni in una società che esercita un'attività estranea all'assicurazione.
58 Infatti, come statuito altresì dalla Corte al punto 47 della citata sentenza Försäkringsaktiebolaget Skandia, il divieto imposto alle compagnie di assicurazione di esercitare attività commerciali estranee all'assicurazione, previsto dall'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 mira in particolare a tutelare gli interessi degli assicurati contro i rischi che potrebbe comportare l'esercizio di tali attività per la solvibilità di queste compagnie. Ne deriva che la disposizione sopra menzionata non impedisce alle imprese di assicurazione di detenere azioni di società che esercitano la loro attività commerciale al di fuori dell'assicurazione e nel cui patrimonio sono accantonati i rischi finanziari.
59 Al punto 51 della stessa sentenza Försäkringsaktiebolaget Skandia, la Corte ha constatato come esista il rischio che taluni investimenti compromettano la solvibilità delle compagnie di assicurazione; essa ha tuttavia precisato che, per far fronte a un tale rischio, spetta alle autorità nazionali di controllo dello Stato membro di origine esercitare, in conformità agli artt. 13 e seguenti della direttiva 73/239, una vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione.
60 Da quanto sopra consegue che l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 non osta neppure a che società mutualistiche esercitanti attività di assicurazione partecipino, nei limiti delle loro riserve disponibili, ad un organismo dotato di personalità giuridica propria che svolga un'attività commerciale - quale è il caso di una unione di società mutualistiche -, purché i rischi finanziari collegati a tali attività siano accantonati nel patrimonio di tale organismo.
61 E' importante precisare a questo proposito che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, il fatto che le attività dell'unione di società mutualistiche in questione nel procedimento a quo non abbiano uno scopo di lucro non è sufficiente per far venire meno il carattere commerciale di tali attività ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239.
62 Infatti, dall'obiettivo perseguito da tale norma - la quale, come ricordato al punto 58 della presente sentenza, mira a tutelare gli interessi degli assicurati contro i rischi che potrebbe comportare per la solvibilità delle compagnie assicurative l'esercizio di attività commerciali estranee all'assicurazione - si evince che costituisce attività commerciale ai sensi della norma medesima ogni attività economica, diversa dall'attività di assicurazione e dalle operazioni che ne discendono direttamente, che possa determinare perdite suscettibili di pregiudicare la solvibilità dell'impresa di assicurazione.
63 Ciò premesso, spetta al giudice di rinvio verificare che, nella fattispecie oggetto del procedimento a quo, l'ammontare dei conferimenti effettuati da società mutualistiche esercitanti attività di assicurazione in una unione che gestisca direttamente un centro di ottica non ecceda le riserve disponibili delle società mutualistiche aderenti all'unione stessa e che la responsabilità di queste ultime sia limitata all'importo dei conferimenti eseguiti, in modo tale che eventuali perdite finanziarie derivanti da attività commerciali estranee all'assicurazione non possano pregiudicare la solvibilità delle dette società mutualistiche.
64 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 non osta a che società mutualistiche esercitanti unicamente attività di assicurazione creino un organismo dotato di personalità giuridica propria - quale è il caso di una unione di società mutualistiche - che svolga attività commerciali, sempreché i conferimenti effettuati dalle dette società mutualistiche a favore di siffatto organismo non eccedano l'ammontare delle riserve disponibili delle società stesse e la responsabilità di queste ultime sia limitata ai conferimenti eseguiti.
Sulla seconda questione
65 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 sia sufficientemente preciso e incondizionato da poter essere invocato dinanzi al giudice nazionale nei confronti della pubblica amministrazione e da determinare l'inapplicabilità di una norma giuridica nazionale che sia incompatibile con la detta norma comunitaria, ovvero se quest'ultima necessiti di ulteriore precisazione da parte degli Stati membri.
66 L'Adour, l'UPA ed il governo francese fanno valere che l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 non è provvisto di effetto diretto in quanto la nozione di «attività commerciale» manca di precisione e non può dunque essere invocata direttamente dai singoli.
67 Da un lato, occorre ricordare come la Corte, al punto 24 della citata sentenza Commissione/Francia, abbia statuito che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 92/49, ed in particolare non avendo trasposto tale direttiva per quanto riguarda le società mutualistiche disciplinate dal code de la mutualité, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.
68 D'altro lato, occorre rilevare come il divieto imposto alle imprese di assicurazione dall'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 di esercitare attività commerciali estranee all'assicurazione sia formulato in modo chiaro, preciso e incondizionato e non necessiti di alcuna misura di attuazione particolare.
69 Ne consegue che una disposizione siffatta può essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti della pubblica amministrazione e può altresì determinare l'inapplicabilità di una norma giuridica nazionale che sia con essa incompatibile.
70 Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che l'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239 è sufficientemente preciso e incondizionato da poter essere fatto valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti della pubblica amministrazione e da determinare l'inapplicabilità di una norma giuridica nazionale che sia incompatibile con la detta norma comunitaria.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
71 Le spese sostenute dai governi francese e olandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal administratif di Pau con ordinanza 23 marzo 1999, dichiara:
1) L'art. 8, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), non osta a che società mutualistiche esercitanti unicamente attività di assicurazione creino un organismo dotato di personalità giuridica propria - quale è il caso di una unione di società mutualistiche - che svolga attività commerciali, sempreché i conferimenti effettuati dalle dette società mutualistiche a favore di siffatto organismo non eccedano l'ammontare delle riserve disponibili delle società stesse e la responsabilità di queste ultime sia limitata ai conferimenti eseguiti.
2) L'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239, nel testo risultante dalla direttiva 92/49, è sufficientemente preciso e incondizionato da poter essere fatto valere dinanzi al giudice nazionale nei confronti della pubblica amministrazione e da determinare l'inapplicabilità di una norma giuridica nazionale che sia incompatibile con la detta norma comunitaria.
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