Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Ortofrutticoli - Organizzazioni di produttori - Imposizione di contributi ai produttori non aderenti di prodotti freschi - Esenzione dei produttori non aderenti di prodotti destinati alla trasformazione - Ammissibilità - Violazione del principio di non discriminazione - Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1035/72, art. 15 ter, nn. 1 e 8]
Massima
$$L'art. 15 ter, n. 8, del regolamento n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, come modificato dal regolamento n. 3284/83, dev'essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia applicato il n. 1 di tale norma, cioè abbia reso talune norme di produzione e di commercializzazione emanate da un'organizzazione di produttori obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti a tale organizzazione, esso ha il diritto, per un medesimo prodotto, di non assoggettare all'obbligo di versare contributi taluni di tali produttori non aderenti, ove la loro produzione sia destinata non al mercato del prodotto fresco ma alla trasformazione industriale.
Poiché le situazioni di cui trattasi sono oggettivamente diverse - prodotti consegnati sul mercato del prodotto fresco e prodotti destinati alla trasformazione -, il fatto che esse siano trattate in maniera diversa non viola il principio generale di non discriminazione.
(v. punti 27-28 e dispositivo)
Parti
Nel procedimento C-117/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet),
Gilles Le Bars
e
Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel)
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 15 ter, n. 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3284 (GU L 325, pag. 1),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P. Jann (relatore), H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) e per il signor Le Bars, dall'avv. N. Coutrelis, del foro di Parigi;
- per l'associazione Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), dall'avv. E. Copper-Royer, patrocinante dinanzi al Conseil d'État e alla Cour de cassation, e dall'avv. J.-P. Cuiec, del foro di Brest;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e C. Vasak, segretario aggiunto agli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. Oliver, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) e del signor Le Bars, del governo francese e della Commissione, all'udienza del 13 gennaio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 6 aprile 1999, pervenuta in cancelleria il 9 aprile successivo, la Cour de cassation ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 15 ter, n. 8, del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3284 (GU L 325, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1035/72»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che vedeva l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (in prosieguo: la «Unilet») ed il signor Le Bars contrapposti all'associazione Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (in prosieguo: il «Cerafel») in ordine ai contributi che si asserivano dovuti a quest'ultima per l'anno 1994 dal signor Le Bars per la produzione di cavolfiori destinati all'industria di trasformazione.
La normativa comunitaria
3 Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, l'art. 2 del regolamento n. 1035/72 prevede la possibilità di fissare «norme di qualità» per prodotti destinati ad essere consegnati allo stato fresco al consumatore. L'art. 3, n. 3, lett. a), del detto regolamento precisa tuttavia che i «prodotti avviati verso le industrie di trasformazione» non sono soggetti all'obbligo di conformità a tali norme di qualità.
4 L'art. 13 del regolamento n. 1035/72 definisce le «organizzazioni di produttori». Ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), una siffatta organizzazione implica per i produttori ad essa aderente l'obbligo:
«- di vendere, per il tramite dell'organizzazione di produttori, tutta la produzione relativa al prodotto o ai prodotti per il quale o per i quali hanno aderito (...)
- di applicare, in materia di produzione e di commercializzazione, le norme adottate dall'organizzazione di produttori per migliorare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato,
- di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione in materia di raccolti e disponibilità».
5 L'art. 15 ter, n. 1, del regolamento n. 1035/72, dispone:
«Nel caso in cui
- un'organizzazione di produttori
o
- un'associazione di organizzazioni di produttori che abbiano adottato le stesse norme,
operante in una circoscrizione economica determinata sia considerata, per un prodotto determinato, come rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su domanda di questa organizzazione o associazione e durante i primi tre anni di applicazione, previa consultazione dei produttori della circoscrizione, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in questa circoscrizione e non aderenti a una delle organizzazioni sopracitate:
a) le norme di conoscenza della produzione di cui all'art. 13, paragrafo 1, lett. b), terzo trattino,
b) le norme di produzione di cui all'art. 13, paragrafo 1, lett. b), secondo trattino,
c) le norme di commercializzazione di cui all'art. 13, paragrafo 1, lett. b), secondo trattino,
d) per i prodotti di cui all'allegato II, le norme adottate dall'organizzazione o dall'associazione in materia di ritiro dal mercato (...)
a condizione che queste norme siano in applicazione da almeno un anno».
6 L'art. 15 ter, n. 8, del regolamento n. 1035/72 dispone:
«Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere che i produttori non aderenti sono debitori verso l'organizzazione o, all'occorrenza, verso l'associazione, del totale o di una parte delle quote versate dai produttori aderenti, nella misura in cui queste siano destinate a coprire:
- le spese amministrative risultanti dall'applicazione del regime di cui al paragrafo 1,
- le spese risultanti dalle azioni di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite messe in atto dall'organizzazione o dall'associazione a beneficio dell'insieme della produzione della circoscrizione».
La normativa nazionale
7 Le disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli sono state attuate in Francia soprattutto mediante il decreto ministeriale 18 giugno 1992, recante estensione delle norme emanate dal Cerafel (JORF 28 giugno 1992, pag. 8469).
8 L'art. 1 di tale decreto estende all'insieme dei produttori di cavolfiori stabiliti in taluni dipartimenti le norme di conoscenza della produzione, di produzione e di commercializzazione, nonché l'obbligo di rispettare le modalità di intervento e i prezzi di ritiro, stabiliti dal Cerafel.
9 L'art. 3 del detto decreto autorizza il Cerafel a prelevare presso i produttori non aderenti a consorzi di produttori contributi il cui importo sarà successivamente fissato con decreto. Tali contribuiti sono destinati, da una parte, al fondo di gestione amministrativa istituito dal Cerafel al fine di provvedere al suo funzionamento amministrativo nonché, dall'altra, al fondo di promozione, di studi e di ricerche eventualmente istituito dal Cerafel al fine di finanziare le azioni generali a favore di tutta la produzione della regione.
10 Il decreto ministeriale 5 luglio 1993, che fissa le modalità di riscossione dei contribuiti a favore del Cerafel a seguito dell'estensione delle norme per i cavolfiori inverno/primavera (JORF 16 luglio 1993, pag. 10028) autorizza il Cerafel a prelevare contributi di cui esso fissa l'importo per i cavolfiori inverno/primavera 1993 «ad eccezione dei cavolfiori specificamente destinati all'industria di trasformazione».
11 Il decreto ministeriale 24 giugno 1994, che fissa le modalità di riscossione dei contributi a favore del Cerafel a seguito dell'estensione delle norme per i cavolfiori (JORF 19 luglio 1994, pag. 10403), prevede un'autorizzazione analoga per la campagna 1994/1995 «per i cavolfiori consegnati sul mercato degli ortaggi freschi».
La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale
12 Il signor Le Bars, produttore di cavolfiori destinati alla trasformazione, è stato convenuto dal Cerafel dinanzi al Tribunal d'instance di Saint-Brieuc (Francia) al fine di ottenere il pagamento dei contributi relativi alla sua produzione di cavolfiori per l'anno 1994. La Unilet è stata ammessa ad intervenire in giudizio e a sostegno delle conclusioni del signor Le Bars.
13 Con sentenza 11 settembre 1996 il detto giudice ha dichiarato il signor Le Bars debitore dei contributi controversi, in quanto in particolare i decreti 5 luglio 1993 e 24 giugno 1994, nei limiti in cui escludono dall'obbligo di versare contributi i produttori di cavolfiori specificamente destinati all'industria di trasformazione, sarebbero incompatibili con il regolamento n. 1035/72.
14 Il signor Le Bars e la Unilet hanno proposto ricorso in cassazione. Essi fanno valere che l'art. 15 ter, n. 8, del regolamento n. 1035/72, attribuisce agli Stati membri una semplice facoltà di sottoporre i produttori non aderenti all'obbligo di versare contributi.
15 Nutrendo dubbi quanto alla portata dell'art. 15 ter, n. 8, del regolamento n. 1035/72, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«[S]e l'art. 15 ter, n. 8, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia applicato il n. 1 di questa stessa norma, cioè abbia reso talune norme di produzione e di commercializzazione emanate da un'organizzazione di produttori obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti alla detta organizzazione, esso possa, per un medesimo prodotto, non assoggettare taluni di tali produttori non aderenti all'obbligo di versare contributi, ove la loro produzione sia destinata non al mercato del prodotto fresco ma alla trasformazione industriale».
Sulla questione pregiudiziale
16 Il Cerafel ricorda che la Corte ha dichiarato, nella sentenza 22 settembre 1988, causa 212/87, Unilec (Racc. pag. 5075, punto 13), che la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1035/72 comporta che esso possa spiegare i suoi effetti successivamente alla raccolta degli ortofrutticoli, indipendentemente dalla destinazione di questi prodotti. Il Cerafel ne deduce un principio di uniformità di trattamento dei prodotti freschi e di quelli trasformati, che escluderebbe che uno Stato membro possa adottare disposizioni che esentino dall'obbligo di versare contributi i produttori di prodotti destinati alla trasformazione.
17 La Unilet, il governo francese e la Commissione, dal canto loro, fanno valere che gli Stati membri sono liberi di rendere obbligatorie per i produttori non aderenti le norme emanate dalle organizzazioni di produttori. Riconoscendo che il regolamento n. 1035/72 si applica a tutti i produttori di ortofrutticoli, indipendentemente dalla destinazione dei prodotti raccolti (citata sentenza Unilec, punto 13), essi rilevano che la Corte non si è pronunciata sulla questione se l'ammontare dei contributi a carico dei produttori debba essere fissato in maniera uniforme o se esso possa variare in funzione della destinazione dei detti prodotti.
18 Di conseguenza, ciascuno Stato membro disporrebbe di un margine discrezionale che solo il principio generale di non discriminazione potrebbe limitare. Ora, i cavolfiori specificamente destinati alla trasformazione risponderebbero, fin dallo stadio della messa a coltura, a condizioni precise che li distinguerebbero dai prodotti destinati al mercato del prodotto fresco. Tali differenze giustificherebbero l'esenzione da contributi dei produttori di prodotti destinati alla trasformazione.
19 In via preliminare, occorre rilevare che l'art. 15 ter del regolamento n. 1035/72 attribuisce agli Stati membri un'autorizzazione in forma di facoltà. Ai sensi del n. 1 di tale norma, lo Stato membro interessato può rendere obbligatorie per i produttori non aderenti talune norme adottate da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori. Conformemente al n. 8 della stessa norma, quando applica il n. 1, lo Stato membro può decidere che i produttori non aderenti sono debitori verso l'organizzazione o verso l'associazione del totale o di una parte delle quote versate dai produttori aderenti.
20 Ne consegue che gli Stati membri dispongono, alle condizioni fissate dall'art. 15 ter del regolamento n. 1035/72, di un potere discrezionale che essi possono esercitare entro i limiti del diritto comunitario.
21 Alla luce di queste considerazioni occorre esaminare la questione se uno Stato membro, quando applica l'art. 15 ter, n. 1, del regolamento n. 1035/72, sia autorizzato ad esentare i produttori di prodotti destinati alla trasformazione dal versamento di contributi imposti ai produttori di prodotti freschi.
22 Al riguardo occorre, in primo luogo, escludere l'interpretazione data dal Cerafel alla citata sentenza Unilec. Vero è che in tale sentenza, la Corte ha dichiarato che i prodotti destinati ad essere venduti ad un trasformatore rientrano nell'ambito di applicazione della stessa normativa applicabile ai prodotti freschi. Se da tale sentenza risulta che l'estensione delle norme riguardanti i prodotti destinati alla trasformazione è soggetta alle stesse condizioni a cui sono soggetti i prodotti freschi, non ne consegue però che gli Stati membri, nell'esercizio del loro potere discrezionale, siano tenuti a trattare tutti questi prodotti in maniera rigorosamente identica, indipendentemente dalla loro destinazione.
23 E' importante, in secondo luogo, esaminare se un regime come quello istituito dalla normativa nazionale controversa nella causa principale sia compatibile con il principio del divieto di ogni discriminazione tra produttori della Comunità sancito all'art. 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE). Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tale principio impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differenziata e situazioni diverse in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza 17 luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers' Union e a., Racc. pag. I-4559, punto 61).
24 Ai sensi dell'art. 15 ter, n. 8, del regolamento n. 1035/72, la possibilità concessa ad uno Stato membro di decidere che i produttori non aderenti sono debitori, verso un'organizzazione di produttori o verso un'associazione di organizzazioni di produttori, del totale o di una parte delle quote versate dai produttori aderenti riguarda solo i contributi destinati a coprire talune spese, e cioè le spese amministrative risultanti dall'estensione delle norme adottate dalla detta organizzazione o associazione nonché quelle risultanti da azioni di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite messe in atto dall'organizzazione o dall'associazione.
25 Ora, la Unilet, il governo francese e la Commissione sostengono, senza essere contraddetti dal Cerafel al riguardo, che, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione, i quali, ai sensi dell'art. 3, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1035/72, non sono soggetti alle norme di qualità applicabili ai prodotti consegnati sul mercato del prodotto fresco, i criteri di qualità e di quantità, i metodi di coltura, i calendari di raccolta e le modalità di condizionamento sono determinati nell'ambito di contratti conclusi tra produttori e trasformatori prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.
26 Ne consegue che le norme di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione, nonché le norme in materia di ritiro dal mercato trovano applicazione solo parzialmente, o addirittura non si applicano per nulla, ai prodotti destinati alla trasformazione. Allo stesso modo, questi prodotti beneficiano solo parzialmente delle azioni di ricerca, di studio di mercato e di promozione delle vendite eventualmente messe in atto da un'organizzazione di produttori o da un'associazione di organizzazioni di produttori, o addirittura non ne traggono alcun vantaggio.
27 Poiché le situazioni controverse sono quindi obiettivamente diverse, il fatto che esse siano trattate in maniera diversa non viola dunque il principio generale di non discriminazione.
28 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione dichiarando che l'art. 15 ter, n. 8, del regolamento n. 1035/72 dev'essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia applicato il n. 1 di tale norma, e cioè abbia reso talune norme di produzione e di commercializzazione emanate da un'organizzazione di produttori obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti a tale organizzazione, esso ha il diritto, per un medesimo prodotto, di non assoggettare all'obbligo di versare contributi, taluni di tali produttori non aderenti, ove la loro produzione sia destinata non al mercato del prodotto fresco ma alla trasformazione industriale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation con sentenza 6 aprile 1999, dichiara:
L'art. 15 ter, n. 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3284, dev'essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia applicato il n. 1 di tale norma, e cioè abbia reso talune norme di produzione e di commercializzazione emanate da un'organizzazione di produttori obbligatorie per i produttori stabiliti nella circoscrizione e non aderenti a tale organizzazione, esso ha il diritto, per un medesimo prodotto, di non assoggettare all'obbligo di versare contributi taluni di tali produttori non aderenti, ove la loro produzione sia destinata non al mercato del prodotto fresco, ma alla trasformazione industriale.
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