Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura Politica agricola comune Finanziamento da parte del FEAOG Principi Aiuto corrisposto in violazione della normativa comunitaria Mancato rispetto delle formalità di prova o di controllo Accollo da parte del Fondo Inammissibilità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, artt. 2 e 3]
2. Agricoltura FEAOG Liquidazione dei conti Diniego di accollo di spese derivanti da irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria Rettifica finanziaria Valutazione del grado dell'inadempimento e del livello di rischio per il Fondo Contestazione da parte dello Stato membro interessato Onere della prova
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 3887/92, art. 6]
Massima
1. Gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, permettono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solo gli importi corrisposti in conformità delle norme emanate per i vari settori dell'agricoltura. Nell'ipotesi in cui risultasse impossibile accertare con precisione l'entità dell'aumento delle spese figuranti in una voce di bilancio del FEAOG provocata da una misura nazionale incompatibile con il diritto comunitario, la Commissione non può far altro che negare il finanziamento di tutte le spese di cui trattasi.
( v. punti 38-39 )
2. Quando la Commissione, nell'ambito della sua operazione di liquidazione dei conti del FEAOG, rileva carenze strutturali nel sistema di controllo applicato dalle autorità dello Stato membro interessato, l'insoddisfacente qualità dei controlli in loco fa sorgere gravi dubbi per quanto riguarda la creazione di un insieme adeguato ed efficace di strumenti di sorveglianza e controllo ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 3887/92, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, in modo da giustificare l'applicazione di una rettifica forfettaria. D'altronde se la Commissione, invece di negare il riconoscimento di tutte le spese viziate da irregolarità, si è adoperata per stabilire regole dirette a trattare in modo differenziato i singoli casi di irregolarità, a seconda della gravità delle carenze nei controlli e dei rischi per il FEAOG, tocca allo Stato membro dimostrare che tali criteri sono arbitrari e non equi.
( v. punti 48-50 )
Parti
Nella causa C-118/99,
Repubblica francese, rappresentata dal sig. J.-F. Dobelle e dalle K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P. Oliver, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» (GU L 61, pag. 37), nella parte che riguarda la Repubblica francese,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalle F. Macken (relatore), presidente di sezione, e N. Colneric e dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 gennaio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 marzo 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 12 aprile 1999, la Repubblica francese ha chiesto, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), l'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» (GU L 61, pag. 37; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte che la riguarda.
2 Il ricorso tende all'annullamento di tale decisione nella parte in cui la Commissione ha applicato una rettifica forfettaria del 2% alle spese dichiarate come pagamenti compensatori erogati per le colture di taluni seminativi all'epoca della raccolta del 1994, decidendo così di non imputare al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (in prosieguo: il «FEAOG») la somma di FRF 567 733 352.
Contesto normativo
3 L'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), dispone che il FEOAG, sezione «garanzia», finanzia segnatamente gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.
4 L'art. 5, n. 2, lett. c), quarto comma, del regolamento n. 729/70 recita:
«La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità».
5 L'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 729/70 recita:
«Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:
accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,
prevenire e perseguire le irregolarità,
recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze».
6 Dall'art. 8, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento risulta che le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri non sono sopportate dalla Comunità.
7 Le norme specifiche che istituiscono un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi sono contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765 (GU L 181, pag. 12), il quale, nell'art. 2, precisa che i coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento compensativo fissato per ettaro alle condizioni stabilite nel titolo I.
8 Ai sensi dell'art. 10, n. 3, prima frase, del regolamento n. 1765/92, la domanda di aiuti per superficie, istituita dal medesimo regolamento, deve essere corredata di documenti di riferimento che consentono di identificare la superficie di cui trattasi.
9 L'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), recita:
«Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo in appresso denominato "sistema integrato", applicabile:
a) nel settore della produzione vegetale:
al regime di sostegno per i produttori di alcuni seminativi, istituito con il regolamento (CEE) n. 1765/92».
10 L'art. 2 dello stesso regolamento precisa:
«Il sistema integrato comprende gli elementi seguenti:
a) una base di dati informatizzata;
b) un sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole;
c) un sistema alfanumerico di identificazione e di registrazione degli animali;
d) domande di aiuti;
e) un sistema integrato di controllo».
11 Dall'art. 13 del regolamento n. 3508/92, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1996, n. 2466 (GU L 335, pag. 1), risulta che il sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo: il «SIGC») è applicabile, a decorrere dal 1° febbraio 1993, per quanto riguarda le domande di aiuti, il sistema alfanumerico di identificazione e di registrazione delle specie bovine, nonché il sistema integrato di controllo di cui all'art. 7, e, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'art. 2.
12 L'art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), recita:
«Fatti salvi i requisiti previsti nei regolamenti settoriali, le domande d'aiuto per superficie devono contenere tutte le informazioni necessarie e in particolare:
l'identificazione dell'imprenditore;
gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la superficie, la localizzazione, l'utilizzazione, eventualmente la specificazione che si tratta di una parcella irrigua, nonché il regime d'aiuto;
una dichiarazione del produttore che ha preso atto delle condizioni di concessione degli aiuti».
13 L'art. 6, nn. 1-3, dello stesso regolamento precisa:
«1. I controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi.
2. Il controllo amministrativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 comprende, in particolare, verifiche incrociate relative alle parcelle e agli animali dichiarati, onde evitare che uno stesso aiuto venga concesso due volte per lo stesso anno civile.
3. I controlli in loco vertono almeno su un campione significativo delle domande. Detto campione deve rappresentare almeno:
(...)
il 5% delle domande di aiuto per superficie, percentuale che è tuttavia ridotta al 3% per le domande di aiuto per superficie oltre il numero di 700 000 per Stato membro e anno civile.
Qualora da visite in loco risultino significative irregolarità in una regione o parte di essa, le competenti autorità effettuano controlli supplementari durante l'anno in corso e aumentano la percentuale delle domande da controllare l'anno successivo per la medesima regione o parte di essa».
14 Ai sensi dell'art. 17, n. 1, del regolamento n. 3887/92:
«Nella misura in cui, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3508/92, alcuni elementi del sistema integrato non sono ancora applicati, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, al fine di applicare misure di gestione e di controllo che garantiscano il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti in questione».
15 Ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 3887/92, questo regolamento si applica a decorrere dal 1° febbraio 1993.
16 Infine dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1287/95 emerge che i rifiuti di finanziamento di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 non possono riguardare spese dichiarate per un esercizio anteriore al 16 ottobre 1992.
Valutazione delle rettifiche (relazione Belle)
17 La relazione Belle della Commissione (documento n. VI/216//93 del 1° giugno 1993) stabilisce le direttive da seguire nel caso in cui si debba procedere a rettifiche finanziarie nei confronti di uno Stato membro.
18 Oltre a tre metodi di calcolo principali, la relazione Belle prevede tre categorie di rettifica forfettaria per i casi complessi:
«A. il 2% della spesa, nel caso in cui le insufficienze siano limitate ad aspetti di minore importanza del sistema di controllo o all'esecuzione di controlli non essenziali per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG sia stato di portata minore;
B. il 5% della spesa, nel caso in cui le insufficienze riguardino elementi importanti del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli necessari per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG sia stato significativo;
C. il 10% della spesa, nel caso in cui le insufficienze riguardino la totalità o elementi fondamentali del sistema di controllo o l'esecuzione di controlli essenziali per garantire la regolarità della spesa, in modo da poter ragionevolmente concludere che il rischio di perdite per il FEAOG sia stato alto».
19 Le direttive prevedono inoltre che, ove vi sia un dubbio sulla rettifica da applicare, bisogna tener conto dei seguenti punti come circostanze attenuanti:
« se le autorità nazionali abbiano adottato misure efficaci al fine di porre rimedio alle carenze da quando esse si sono rivelate;
se le carenze provenissero da difficoltà di interpretazione dei testi comunitari».
Fatti
20 Risulta dal fascicolo che nel 1994 le autorità francesi non hanno chiesto ai coltivatori di taluni seminativi di allegare sistematicamente alla loro domanda di sostegno ai sensi del regolamento n. 1765/92 il rilevamento delle «superfici», nonostante essi avessero ricevuto tale documento dalle casse della Mutualité sociale agricole (in prosieguo: il «rilevamento MSA»).
21 Con lettera 18 maggio 1994 la Commissione criticava le autorità francesi perché, in contrasto con la normativa relativa al SIGC, i fascicoli delle domande di aiuti non contenevano gli elementi necessari per l'identificazione di tutte le particelle agricole.
22 Con lettera 14 giugno 1994 le autorità francesi informavano la Commissione che, avendo tenuto conto delle osservazioni formulate da quest'ultima, era stato deciso di effettuare perlomeno 10 000 controlli supplementari oltre il «campione significativo delle domande» fissato al 5% delle domande dall'art. 6, n. 3, secondo trattino, del regolamento n. 3887/92.
23 Il 9 luglio 1997 la Commissione censurava in particolare le autorità francesi per la loro decisione di non esigere che gli agricoltori presentassero il loro rilevamento MSA ed indicava che tale «infrazione (...) non può essere integralmente compensata dal raddoppiamento dei controlli e dalle altre misure adottate dalle autorità francesi». Essa precisava che la carenza le sembrava essere limitata a taluni elementi del sistema di controllo e che intendeva applicare una rettifica forfettaria del 2%. La Commissione ha tuttavia aggiunto che avrebbe potuto ritenere che sussistesse carenza per quanto riguarda elementi importanti dei sistemi di controllo, considerati in particolar modo la mancanza virtuale di controlli incrociati, la scarsa qualità dei controlli effettuati in loco da personale privo di adeguata formazione e senza ricorso significativo al telerilevamento nonché il mancato aumento della percentuale dei controlli nonostante un'elevata percentuale di errori nelle domande controllate.
24 Con lettera 11 maggio 1998 la Commissione notificava ufficialmente alle autorità francesi la rettifica del 2% sui pagamenti compensativi versati ai coltivatori di taluni seminativi nel corso dell'esercizio finanziario in oggetto. Essa sottolineava che, pur avendo ammesso implicitamente l'aumento dei controlli per compensare la mancanza dei rilevamenti MSA nelle domande di aiuti, la qualità di tali controlli le era parsa insufficiente.
25 L'organo di conciliazione, adito dalle autorità francesi, presentava la sua relazione finale il 23 novembre 1998. Emerge da tale relazione che la Commissione ha motivato la sua proposta di rettifica con «l'insufficienza dei controlli effettuati dalle autorità francesi», criterio ritenuto dall'organo di conciliazione «manifestamente meno obbiettivo di quello basato sulla mancanza dei rilevamenti MSA». Detto organo ha ritenuto che una rettifica finanziaria fosse giustificata dall'insufficienza dei controlli nazionali. Tuttavia ha sottolineato che, nonostante il carattere sistematico delle carenze rilevate, l'estrapolazione di questi dati all'intero territorio francese sembrava fragile e che i limiti delle possibilità di applicazione delle rettifiche forfettarie erano raggiunti nel caso di specie.
26 E' in tale contesto che, ritenendo che il livello effettivo delle spese irregolari non potesse essere determinato nel caso di specie, la Commissione ha adottato la decisione impugnata.
Ricorso
27 Nell'ambito del ricorso in esame la Repubblica francese chiede che la Corte voglia annullare la decisione impugnata nella parte che la riguarda e condannare la Commissione alle spese.
28 La Commissione chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
29 Con ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999 è stato ammesso l'intervento della Finlandia a sostegno della ricorrente.
30 La Repubblica di Finlandia chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso proposto dalla Repubblica francese contro la Commissione.
Sul primo motivo
31 Il governo francese critica la Commissione per aver tratto conseguenze finanziarie sproporzionate dalla constatazione che i controlli effettuati erano di scarsa qualità.
32 Nel 1994 solamente otto aziende situate in due dipartimenti francesi, rappresentanti solo il 2,28% delle domande di aiuti, sarebbero state sottoposte a verifica dai servizi della Commissione. Quindi l'estrapolazione di questi dati all'intero territorio francese partendo da un numero così esiguo di verifiche sembrerebbe insoddisfacente.
33 A parere del governo francese una rettifica forfettaria del 2% come quella applicata per l'anno 1994 equivarrebbe ad una constatazione di anomalie su oltre il 12% delle superfici controllate. Ora la percentuale di superficie controllata per la quale sono state rilevate delle anomalie che la Commissione ha ammesso nel corso degli anni successivi ammonterebbe allo 0,54% nel 1995, allo 0,93 nel 1996 e allo 0,61 nel 1997, e ciò proverrebbe che la cifra del 12% nel 1994 non corrisponde a realtà.
34 In tale situazione la Commissione avrebbe potuto e dovuto valutare concretamente il pregiudizio risultante dalle irregolarità rilevate nel 1994 procedendo per estrapolazione a partire da quelle constatate nel corso degli anni dal 1995 al 1997. La rettifica finanziaria avrebbe dovuto quindi ammontare solamente a FRF 44,3 milioni.
35 La Commissione invece sostiene che nella fattispecie il pregiudizio reale non è quantificabile, per cui è stata necessaria la rettifica forfettaria. A tale riguardo essa non accetta il metodo per estrapolazione proposto dal governo francese dal momento che, da una parte, le irregolarità rilevate nel corso di un anno determinato non si ripetono necessariamente l'anno seguente e che, d'altra parte, tale modo di procedere contrasta con il principio di annualità del bilancio, in base al quale ogni anno deve essere valutato autonomamente rispetto agli anni precedenti o seguenti.
36 Di conseguenza essa ritiene che potesse essere ordinata soltanto una rettifica forfettaria e fa valere inoltre, che, essendo il tasso del 2% il più basso, essa non viola il principio di proporzionalità.
37 A tale riguardo è opportuno ricordare, in primo luogo, che la gestione del finanziamento del FEAOG compete principalmente alle amministrazioni nazionali incaricate di vigilare sul rigoroso rispetto delle norme comunitarie. Tale sistema, fondato sulla fiducia tra le autorità nazionali e le autorità comunitarie, non comporta controlli sistematici da parte della Commissione, controlli che, peraltro, quest'ultima non potrebbe materialmente effettuare. Solo lo Stato membro è in grado di conoscere e determinare con precisione i dati necessari per l'elaborazione dei conti FEAOG, mentre la Commissione non è abbastanza vicina agli operatori economici per poterne ottenere le informazioni di cui ha bisogno (v. sentenza 18 ottobre 1998, causa C-238/96, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I-5801, punto 30).
38 In secondo luogo, gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 permettono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solo gli importi corrisposti in conformità delle norme emanate per i vari settori dell'agricoltura (v., in particolare, sentenza 8 gennaio 1992, causa C-197/90, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1, punto 38).
39 In terzo luogo, nell'ipotesi in cui risultasse impossibile accertare con precisione l'entità dell'aumento delle spese figuranti in una voce di bilancio del FEAOG provocata da una misura nazionale incompatibile con il diritto comunitario, la Commissione non può far altro che negare il finanziamento di tutte le spese di cui trattasi (sentenza 4 luglio 1996, causa C-50/94, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-3331, punto 26).
40 Infine, quando la Commissione, invece di ricusare per intero le spese coinvolte nell'infrazione, si è adoperata per accertare le conseguenze finanziarie dell'azione illegittima mediante calcoli basati sulla valutazione della situazione che si sarebbe prodotta sul mercato di cui trattasi se non vi fosse stata infrazione, tocca allo Stato membro dimostrare che detti calcoli non sono esatti (sentenza Irlanda/Commissione, citata, punto 37).
41 Nella fattispecie occorre sottolineare innanzi tutto che il governo francese non contesta l'insufficiente qualità dei controlli riscontrata dalla Commissione, ma critica il fatto che, nonostante l'esigua quantità dei controlli effettuati, la Commissione ha trasposto i risultati ottenuti in due dipartimenti all'intero territorio francese.
42 Tuttavia il governo francese non ha dimostrato e nemmeno sostenuto che i controlli effettuati in loco in altri dipartimenti nel 1994 fossero privi delle carenze strutturali rilevate dalla Commissione (cioè, segnatamente, l'impiego di personale privo di formazione adeguata e il mancato ricorso al telerilevamento), ma si è limitato a far valere che le dette carenze non si sono più verificate nelle successive operazioni di controllo.
43 Di conseguenza la Commissione poteva ragionevolmente presumere che i controlli da essa effettuati fossero rappresentativi della situazione sussistente in Francia nel 1994.
44 In secondo luogo, a ragione la Commissione non ha tenuto conto della percentuale di irregolarità accertate negli anni successivi.
45 Infatti è opportuno innanzi tutto rilevare che, a parte il fatto che un metodo del genere non può costituire una base di calcolo sicura, è del tutto concepibile che, in seguito a osservazioni formulate dalla Commissione, queste irregolarità non si siano ripetute negli anni successivi.
46 Inoltre il governo francese, da un lato, riconosce esso stesso che nel 1994 l'istituzione del SIGC ha incontrato difficoltà e, dall'altro, sottolinea i miglioramenti verificatisi a partire dal 1995, circostanza che tende a provare che il numero di irregolarità era più elevato nel 1994 che negli anni successivi.
47 Infine, contrariamente alle disposizioni dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 729/70, il metodo caldeggiato dal governo francese prescinde dalla gravità dell'infrazione.
48 Ora, come si è ricordato nel punto 42 della presente sentenza, la Commissione ha rilevato talune carenze strutturali nel sistema di controllo applicato dalle autorità francesi. Infatti, se i fascicoli di domande di aiuti non permettevano di identificare le superfici interessate, rendendo così più difficili i controlli amministrativi, lo Stato membro, per ovviare a questo inconveniente, avrebbe dovuto garantire una rigorosa effettuazione dei controlli in loco per assicurarsi che non venissero illecitamente erogate sovvenzioni.
49 Si deve quindi concludere che l'insoddisfacente qualità dei controlli in loco fa sorgere gravi dubbi per quanto riguarda la creazione di un insieme adeguato ed efficace di strumenti di sorveglianza e controllo ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 3887/92 (v. nello stesso senso, in particolare, sentenza 13 luglio 2000, causa C-46/97, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-5719, punto 58), in modo da giustificare l'applicazione di una rettifica forfettaria come quella prevista dalla relazione Belle.
50 Peraltro, occorre ricordare che nei casi in cui la Commissione, invece di negare il riconoscimento di tutte le spese viziate da irregolarità, si sia adoperata per stabilire regole dirette a trattare in modo differenziato i singoli casi di irregolarità, a seconda della gravità delle carenze nei controlli e dei rischi per il FEAOG, tocca allo Stato membro dimostrare che tali criteri sono arbitrari e non equi (v., sentenza 22 aprile 1999, causa C-28/94, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-1973, punto 56). Atteso che il governo francese non ha prodotto tale prova, l'argomento da esso prospettato sul punto deve essere respinto.
51 Alla luce di quanto precede, il governo francese non può rimproverare la Commissione per aver effettuato una rettifica forfettaria del 2%.
Sul secondo motivo
52 Il governo finlandese sostiene che la Commissione, avendo omesso di far risaltare nella decisione impugnata gli elementi fondamentali che permetterebbero alla Corte di esercitare il suo sindacato, ha violato l'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE). Deduce anche che i motivi della decisione impugnata avrebbero dovuto essere presentati in modo talmente chiaro e manifesto che anche un terzo avrebbe potuto essere in grado di valutarne il contenuto.
53 Al riguardo va rilevato che, secondo una costante giurisprudenza, la portata dell'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 190 del Trattato CE, dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale esso è stato adottato (v. sentenza Paesi Bassi/Commissione, citata, punto 81).
54 Nel contesto specifico dell'elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione di una decisione dev'essere considerata sufficiente se lo Stato destinatario è stato strettamente associato al processo di elaborazione di tale decisione e se conosceva i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l'importo controverso (v. sentenze Paesi Bassi/Commissione, citata, punto 82, e 18 maggio 2000, causa C-242/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3421, punto 95).
55 Nella fattispecie emerge, da una parte, dalla lettera della Commissione 11 maggio 1998 che quest'ultima ha esposto i motivi per i quali intendeva applicare una rettifica forfettaria e, d'altra parte, dalla corrispondenza scambiata tra la Commissione e le autorità francesi che queste ultime sono state associate al processo di elaborazione della decisione impugnata. Infatti i dubbi nutriti dalla Commissione per quanto riguarda la qualità e l'affidabilità dei controlli nel settore delle colture di taluni seminativi sono stati sottoposti più volte all'attenzione delle autorità francesi per iscritto, vi sono state delle discussioni ed è stato adito l'organo di conciliazione.
56 Di conseguenza, si deve rilevare che le autorità francesi sono state informate dell'applicazione di una rettifica finanziaria e sono state associate al procedimento preliminare all'adozione della decisione impugnata, per cui il motivo di ricorso basato sull'art. 190 del Trattato dev'essere respinto.
Sul terzo motivo
57 Il governo finlandese sostiene che la Commissione, effettuando una modifica degli elementi di fatto invocati per giustificare la decisione impugnata, ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento e quello del rispetto dei diritti della difesa. Infatti, dopo aver in un primo momento criticato le autorità francesi per la mancanza di rilevamenti MSA nei fascicoli delle domande di aiuti, la Commissione avrebbe con notevole ritardo modificato la sua posizione censurando l'insoddisfacente qualità dei controlli. Ora, la tutela del legittimo affidamento e i diritti della difesa esigerebbero che gli elementi di fatto allegati a titolo di giustificazione di una rettifica finanziaria non siano modificati durante l'esame di una pratica.
58 A tale proposito basta ricordare che dalla lettera 9 luglio 1997 in poi la Commissione ha menzionato l'insoddisfacente qualità dei controlli richiamando l'attenzione delle autorità francesi sui «controlli in loco di scarsa qualità effettuati da personale non adeguatamente addestrato e senza ricorso significativo al telerilevamento». Se la Commissione ha rinunciato alla censura riguardante l'incompletezza dei fascicoli delle domande di aiuti, ciò è dovuto al fatto che le autorità francesi avevano dichiarato di voler intensificare i controlli in loco. E' a seguito di questa decisione delle autorità francesi che la Commissione si è basata sulla scarsa qualità dei controlli effettuati.
59 Pertanto questo motivo va respinto.
Sul quarto motivo
60 Il governo finlandese sostiene che l'applicazione di una rettifica finanziaria forfettaria ingiustificata rimette in discussione il principio di leale cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri volta ad assicurare l'effetto utile del diritto comunitario.
61 A tale proposito basta ricordare che la Corte, nel punto 38 della citata sentenza Italia/Commissione, ha già dichiarato che, nei casi in cui la normativa comunitaria subordina la corresponsione dell'aiuto al fatto che siano state osservate talune formalità di prova o di controllo, l'aiuto corrisposto non tenendo conto di tale condizione non è conforme al diritto comunitario e la relativa spesa non può quindi essere posta a carico del FEAOG.
62 Ne consegue che l'applicazione di una rettifica finanziaria forfettaria come prevista dalla relazione Belle non può incidere sul dovere di cooperazione tra Stati membri e Commissione.
63 Questo motivo dev'essere quindi respinto.
64 Va rilevato che la Commissione, nelle sue osservazioni sull'intervento, ha sottolineato che, a suo parere, la Repubblica di Finlandia mette in discussione taluni elementi di fatto non contestati dalla Repubblica francese, comportamento non ammissibile ai sensi dell'art. 93, n. 4, del regolamento di procedura della Corte, il quale recita: «l'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento».
65 Tenendo conto del fatto che i motivi di ricorso della Repubblica di Finlandia sono stati respinti nel merito, non è necessario pronunciarsi su tale questione.
66 Per i motivi sopra esposti il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
67 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, la Repubblica di Finlandia, intervenuta nella causa, sopporta le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
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