Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Parti
Nella causa C-123/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore N. Dafniou e D. Tsagkaraki, uditrici presso il servizio giuridico speciale - sezione di diritto europeo del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), ovvero non avendo adottato le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e della direttiva medesima,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann e signora F. Macken (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del'11 gennaio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 aprile 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva»), ovvero non avendo adottato le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e della direttiva medesima.
2 L'art. 22, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il termine del 30 giugno 1996 e di informarne immediatamente la Commissione.
3 La Commissione, non avendo ricevuto comunicazione in ordine alle misure di trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico ellenico e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di ritenere che la Repubblica ellenica avesse adempiuto ai propri obblighi, notificava al governo ellenico, in data 16 gennaio 1997, una lettera di diffida.
4 In assenza di risposta, la Commissione notificava al governo ellenico, in data 2 ottobre 1997, un parere motivato con cui invitava il governo medesimo ad adottare i provvedimenti necessari entro il termine di due mesi dalla sua notifica.
5 Con lettera 22 giugno 1998 il governo ellenico trasmetteva alla Commissione un progetto di legge diretto alla trasposizione della direttiva.
6 Non avendo tuttavia ricevuto comunicazione in merito alla trasposizione della direttiva, la Commissione proponeva il presente ricorso.
7 Rammentando gli obblighi incombenti agli Stati membri ai sensi degli artt. 5 (divenuto art. 10 CE) e 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica dovesse adottare e comunicare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro il termine all'uopo previsto.
8 La Repubblica ellenica non nega l'inadempimento contestatole. Essa ha tuttavia fatto presente che un progetto di legge si trova attualmente alla firma dei ministri competenti.
9 Atteso che la trasposizione della direttiva non è stata effettuata entro il termine fissato nel parere motivato, si deve ritenere fondato il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione.
10 La Corte non deve invece tenere conto dell'omessa comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che avrebbero dovuto essere adottate per conformarsi alla direttiva, atteso che la Repubblica ellenica non ha appunto provveduto all'emanazione di tali disposizioni entro il termine fissato nel parere motivato (v., segnatamente, sentenza 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1901, punto 6).
11 Si deve quindi dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica ellenica, essendo rimasta soccombente ed avendone la Commissione chiesto la condanna, dev'essere quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ovvero non avendo adottato le misure necessarie per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e della direttiva medesima.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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