Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Dipendenti - Regime applicabile agli altri agenti - Agenti locali - Contratto di lavoro a tempo determinato - Conversione in contratto a tempo indeterminato - Applicabilità della normativa nazionale
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 79)
Massima
$$L'art. 79 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un'istituzione comunitaria concluda un contratto di lavoro a tempo determinato con un agente locale qualora la propria regolamentazione applicabile alle condizioni di lavoro degli agenti locali, adottata sulla base della regolamentazione e degli usi dello Stato della sede di servizio, vi si opponga.
Per quanto riguarda una controversia relativa ad un contratto di agente locale stipulato dalla Fondazione europea per la formazione professionale, che applica la regolamentazione della Commissione relativa alle condizioni di lavoro degli agenti locali in servizio in Italia, spetta al giudice nazionale verificare se, in conformità dell'art. 3 della detta regolamentazione della Commissione, le circostanze caratterizzanti il lavoro o la natura del medesimo esigano che il contratto sia concluso a tempo determinato. In caso di risposta negativa, incombe allo stesso giudice convertire il detto contratto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
( v. punto 31 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-126/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Torino, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Roberto Vitari
e
Fondazione europea per la formazione professionale,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 79 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Vitari, dall'avv. C. Cotto, del foro di Torino;
- per la Fondazione europea per la formazione professionale, dagli avv.ti E. e M. de la Forest de Divonne, del foro di Torino;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor G. Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 luglio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 marzo 1999, pervenuta alla Corte il 14 aprile successivo, il Pretore di Torino ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 79 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»).
2 La detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il signor Vitari e la Fondazione europea per la formazione professionale (in prosieguo: la «Fondazione») relativamente alla fine del loro rapporto di lavoro.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La Fondazione, che ha sede a Torino, è stata istituita dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 maggio 1990, n. 1360 (GU L 131, pag. 1). L'art. 14 del citato regolamento, nella versione modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2063 (GU L 216, pag. 9), dispone:
«Statuto del personale
Il personale della Fondazione è soggetto ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità Europee.
La Fondazione esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.
Il consiglio d'amministrazione, d'intesa con la Commissione, definisce le necessarie modalità d'applicazione».
4 L'art. 4, primo comma, del RAA dispone:
«E' considerato agente locale (...) l'agente assunto, conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici (...)».
5 L'art. 79 del RAA dispone:
«(...) le condizioni d'impiego degli agenti locali, segnatamente per quanto riguarda:
a) le modalità della loro assunzione e della risoluzione del loro contratto,
b) i congedi,
c) la loro retribuzione,
sono stabilite da ciascuna istituzione in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni».
6 La Fondazione non ha adottato alcuna regolamentazione specifica per i suoi agenti locali, ma applica quella relativa alle condizioni di lavoro degli agenti locali in servizio in Italia, adottata dalla Commissione (in prosieguo: la «regolamentazione della Commissione»). L'art. 3 di quest'ultima prescrive che il contratto di lavoro dei detti agenti può essere concluso per una durata indeterminata o determinata, ma precisa che un contratto a tempo determinato può essere concluso solo a condizione «che le circostanze o la natura del lavoro esigano la fissazione di un termine».
7 Infine, l'art. 81, n. 1, del RAA stabilisce:
«Le controversie fra l'istituzione e l'agente locale in servizio in uno Stato membro sono sottoposte alla giurisdizione competente in base alla legislazione in vigore nella località in cui l'agente esercita le proprie funzioni».
La normativa nazionale
8 L'art. 1 della legge italiana 18 aprile 1962, n. 230, recante la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (GURI 17 maggio 1962, n. 125), e successive modifiche (in prosieguo: la «legge n. 230/62»), dispone che i contratti di lavoro sono stipulati, in linea di principio, a tempo indeterminato e autorizza l'apposizione di un termine alla durata di un rapporto di lavoro solo in una serie di casi ivi elencati, ovvero quando l'assunzione è effettuata:
- per l'esecuzione di prestazioni di lavoro a carattere stagionale;
- per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia, gravidanza, puerperio o servizio militare;
- per l'esecuzione di opere o di servizi aventi carattere straordinario od occasionale;
- per lavorazioni a fasi successive che richiedano maestranze specializzate;
- per la produzione di specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, o
- per lo svolgimento di specifici servizi aeroportuali.
9 L'art. 2 della stessa legge permette, a titolo eccezionale e con il consenso del lavoratore, di prorogare il contratto a tempo determinato una volta sola e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, purché la proroga sia resa necessaria da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca all'esercizio della stessa attività. Se il rapporto di lavoro continua dopo il termine previsto, il contratto si considera concluso a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto a tempo determinato.
10 Leggi particolari prevedono altri casi in cui possono essere conclusi contratti a tempo determinato.
Causa principale
11 Dopo essere stato assunto dalla Fondazione come agente ausiliario mediante un contratto a tempo determinato, prorogato una volta, dal 16 ottobre 1995 al 29 febbraio 1996, il signor Vitari concludeva con la detta Fondazione un contratto a tempo determinato come agente locale per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1996. Quest'ultimo contratto veniva rinnovato fino al 30 giugno 1997, data in cui la Fondazione riteneva concluso il suo rapporto di lavoro con il signor Vitari.
12 Il signor Vitari proponeva quindi un ricorso dinanzi al Pretore di Torino per far dichiarare che, secondo la normativa italiana, in particolare la legge n. 230/62, la Fondazione non poteva porre così fine al loro rapporto di lavoro, poiché questo doveva essere considerato a tempo indeterminato sin dal 1° marzo 1996, data in cui egli era stato assunto per la prima volta come agente locale.
13 La Fondazione sosteneva, al contrario, che la normativa italiana non le era opponibile, poiché il proprio personale, conformemente all'art. 14 del regolamento n. 1360/90, e successive modifiche, era soggetto «ai regolamenti e alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità Europee».
14 Poiché nutriva dubbi sui rapporti tra il diritto nazionale in tema di rapporti di lavoro e il RAA, in particolare sull'interpretazione dell'art. 79 di quest'ultimo, il Pretore di Torino decideva di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 79 del Regolamento CEE n. 259/68 e successive modifiche, nella parte in cui prevede che "Le condizioni d'impiego degli agenti locali, segnatamente per quanto riguarda:
a) le modalità della loro assunzione e della risoluzione del loro contratto,
b) i congedi,
c) la loro retribuzione,
sono stabilite da ciascuna istituzione in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni", debba intendersi nel senso che è consentito all'Istituzione europea di discostarsi dalla legislazione nazionale, con conseguente esclusiva operatività della regolamentazione di fonte comunitaria, ovvero imponga comunque il rispetto della legge nazionale, soprattutto se avente carattere imperativo e cogente».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni delle parti
15 Con detta questione il giudice di rinvio intende sapere, in sostanza, se l'art. 79 del RAA debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che un'istituzione comunitaria concluda un contratto di lavoro a tempo determinato con un agente locale, quando la regolamentazione nazionale in vigore sul territorio dello Stato in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni impone la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
16 Secondo il signor Vitari, stante il richiamo dell'art. 79 del RAA alla regolamentazione ed agli usi esistenti nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni, le disposizioni dell'art. 3 della regolamentazione della Commissione e degli artt. 1 e 2 della legge n. 230/62 sarebbero complementari. Le dette disposizioni limiterebbero precisamente i casi in cui la Fondazione può concludere contratti di lavoro a tempo determinato.
17 La Fondazione ritiene, dal canto suo, che la questione posta dal giudice di rinvio sia fuori luogo, in quanto la regolamentazione della Commissione, come applicata nella fattispecie, sarebbe conforme alla legislazione nazionale in tema di contratti di lavoro a tempo determinato. Essa osserva che in Italia la materia sarebbe disciplinata da un insieme di testi, di natura normativa o contrattuale, che, a partire dalla fine degli anni Ottanta, avrebbero sostanzialmente liberalizzato il ricorso al contratto a tempo determinato.
18 In subordine, la Fondazione fa valere che il testo dell'art. 79 del RAA dimostrerebbe che il legislatore comunitario non ha imposto alle istituzioni la pedissequa osservanza della normativa dello Stato membro in cui gli agenti locali esercitano le loro funzioni. Al contrario, esso avrebbe loro permesso, al fine di fissare le condizioni di lavoro dei detti agenti, di adottare una regolamentazione autonoma, che dovrebbe tuttavia ispirarsi ai principi vigenti nello Stato della sede di servizio.
19 Richiamandosi alle conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa Desmedt/Commissione (sentenza 25 giugno 1981, causa 105/80, Racc. pag. 1701), la Commissione sottolinea la natura mista della disciplina applicabile agli agenti locali, nel senso che concorrono a formarla fonti comunitarie e fonti nazionali. La normativa nazionale avrebbe, quindi, la funzione di segnare un limite al potere normativo attribuito alle istituzioni comunitarie e di regolare tutte le questioni non coperte dalla normativa comunitaria.
20 Tuttavia, sulla base della sentenza 3 ottobre 1985, causa 232/84, Commissione/Tordeur (Racc. pag. 3223; in prosieguo: la «sentenza Tordeur e a.»), la Commissione sostiene che l'applicazione delle disposizioni nazionali non potrebbe condurre a un'intromissione nella sfera di autonomia delle istituzioni comunitarie. Infatti, secondo la Commissione, prevedere, come sanzione per l'inosservanza di una disposizione nazionale, la nascita di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore assunto a tempo determinato e l'istituzione che lo ha impiegato lederebbe la competenza esclusiva dell'autorità che ha il potere di nomina in fatto di assunzione dei dipendenti.
Giudizio della Corte
21 Ai sensi dell'art. 3 della regolamentazione della Commissione, i contratti di lavoro degli agenti locali in servizio in Italia devono, in linea di principio, essere conclusi per una durata indeterminata; deroghe a tale principio sono ammesse solo qualora le circostanze o la natura del lavoro esigano la fissazione di un termine. In questo senso, non è ravvisabile alcuna contraddizione tra la detta disposizione e le disposizioni nazionali pertinenti, che a loro volta privilegiano la stipulazione di contratti a tempo indeterminato.
22 Certamente, la regolamentazione nazionale cui fa riferimento il giudice di rinvio è più precisa, giacché enuncia espressamente i casi in cui, in via eccezionale, possono essere conclusi contratti a tempo determinato.
23 Tuttavia, dall'art. 79 del RAA non deriva la necessità di applicare direttamente a un rapporto di lavoro tra un'istituzione comunitaria e un agente locale il diritto nazionale dello Stato sul cui territorio l'agente locale esercita le proprie funzioni. Infatti, da detto articolo emerge che le condizioni d'impiego degli agenti locali «sono stabilite da ciascuna istituzione in base alla regolamentazione e agli usi» dello Stato della sede di servizio, il che significa semplicemente che la regolamentazione adottata da ciascuna istituzione non può essere in conflitto con le norme basilari del diritto nazionale applicabile.
24 Orbene, come risulta dal punto 21 della presente sentenza, l'art. 3 della regolamentazione della Commissione è conforme all'orientamento fondamentale della legislazione italiana.
25 Ciò detto, spetta al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 81, n. 1, del RAA, verificare se, conformemente all'art. 3 della regolamentazione della Commissione, le circostanze o la natura del lavoro attribuito al signor Vitari giustificassero la conclusione di un contratto a tempo determinato. Come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, in ogni caso, l'ordinanza di rinvio non fornisce alcun elemento che consenta alla Corte di giustizia di esprimere un qualsiasi giudizio a questo proposito.
26 Qualora il giudice di rinvio ritenga che nella causa principale l'art. 3 della regolamentazione della Commissione sia stato violato, in quanto le circostanze o la natura del lavoro non esigevano la fissazione di un termine al contratto, toccherà al detto giudice ristabilire la legalità convertendo il contratto controverso, concluso a tempo determinato, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
27 Tale conseguenza, legata all'inosservanza dell'art. 3 della regolamentazione della Commissione, non può essere considerata come un'intromissione nella sfera di autonomia delle istituzioni o delle agenzie comunitarie, a differenza di quanto statuito dalla Corte nella sentenza Tordeur e a., già citata, in cui le circostanze erano profondamente diverse da quelle della causa principale.
28 Infatti, la sentenza Tordeur e a., già citata, aveva ad oggetto la questione se il diritto comunitario ostasse all'applicazione alle istituzioni comunitarie, qualora queste si avvalessero di servizi di agenzie di collocamento temporaneo, di una legislazione nazionale che prevedeva, in caso di violazione di determinate sue disposizioni in tema di lavoro a tempo determinato, la creazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato fra il lavoratore a tempo determinato e il datore di lavoro.
29 La Corte ha statuito che, anche se la tutela sociale del lavoratore a tempo determinato non può essere posta in non cale per il solo motivo che questo lavoratore è stato messo a disposizione di unistituzione comunitaria, tuttavia detta tutela non può essere garantita mediante provvedimenti che costituiscano una intromissione nella sfera di autonomia delle istituzioni comunitarie (sentenza Tordeur e a., già citata, punto 27).
30 Orbene, nella causa principale è proprio la regolamentazione della Commissione, applicata dalla Fondazione, a prevedere all'art. 3 che i contratti di lavoro degli agenti locali in servizio in Italia possono essere conclusi per una durata determinata solo a condizione che le circostanze o la natura del lavoro esigano la fissazione di un termine al rapporto di lavoro.
31 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal giudice di rinvio dichiarando che l'art. 79 del RAA deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un'istituzione comunitaria concluda un contratto di lavoro a tempo determinato con un agente locale qualora la propria regolamentazione applicabile alle condizioni di lavoro degli agenti locali, adottata sulla base della regolamentazione e degli usi dello Stato della sede di servizio, vi si opponga. Spetta pertanto al giudice di rinvio verificare se, in conformità dell'art. 3 della regolamentazione della Commissione, le circostanze caratterizzanti il lavoro o la natura del medesimo esigessero che il contratto di agente locale tra le parti della causa principale fosse concluso a tempo determinato. In caso di risposta negativa, incombe allo stesso giudice convertire il detto contratto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Pretore di Torino con ordinanza 30 marzo 1999, dichiara:
L'art. 79 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un'istituzione comunitaria concluda un contratto di lavoro a tempo determinato con un agente locale qualora la propria regolamentazione applicabile alle condizioni di lavoro degli agenti locali, adottata sulla base della regolamentazione e degli usi dello Stato della sede di servizio, vi si opponga. Spetta pertanto al giudice di rinvio verificare se, in conformità dell'art. 3 della regolamentazione relativa alle condizioni di lavoro degli agenti locali in servizio in Italia, adottata dalla Commissione, le circostanze caratterizzanti il lavoro o la natura del medesimo esigessero che il contratto di agente locale tra le parti della causa principale fosse concluso a tempo determinato. In caso di risposta negativa, incombe allo stesso giudice convertire il detto contratto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
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