Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 83/417 - Norme relative alla commercializzazione, all'interno della Comunità, di talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana - Divieto legale assoluto - Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 83/417/CEE, art. 2)
2. Diritto comunitario - Principi - Interpretazione - Concezione unitaria del diritto comunitario
3. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Aiuti per la trasformazione del latte scremato in caseina e caseinati - Nozione di prodotto finito - Scarti del prodotto finito - Esclusione
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2921/90, artt. 1, n. 1, e 3]
Massima
1. Dall'art. 2, primo trattino, della direttiva 83/417, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, emerge che tali lattoproteine possono essere commercializzate all'interno della Comunità solamente ove rispondano alle definizioni ed alle norme stabilite in tale direttiva e nei suoi allegati. Tuttavia, lo stesso articolo prevede, al secondo trattino, che, qualora i prodotti non soddisfino i criteri stabiliti negli allegati, gli Stati membri adottino tutte le disposizioni utili affinché tali prodotti siano denominati ed etichettati in modo tale da non indurre l'acquirente in errore sulla loro natura, qualità ed utilizzazione. Dal tenore stesso dell'art. 2 della direttiva 83/417 risulta quindi che tale disposizione non detta un divieto legale assoluto di commercializzazione all'interno della Comunità delle caseine e dei caseinati non rispondenti ai requisiti fissati dalla menzionata direttiva, ma si limita ad enunciare taluni criteri nonché una soluzione alternativa nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti.
( v. punti 27-29 )
2. L'art. 2 della direttiva 83/417, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, non può essere assunto a fondamento di un divieto legale che, per effetto di una concezione unitaria del diritto comunitario, influenzerebbe il settore dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
( v. punto 30 )
3. Dal tenore stesso dell'art. 1, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2921/90, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati, emerge che l'aiuto viene concesso per la fabbricazione di un prodotto finito ottenuto da taluni prodotti di base la cui lavorazione abbia avuto luogo in un solo giorno. L'accumulazione nell'arco di alcuni giorni e la nuova lavorazione degli scarti del prodotto già finito non rispondono manifestamente a tale definizione, tenuto conto che non si tratta di fabbricazione mediante utilizzazione di prodotti di base.
Tale interpretazione appare avvalorata dal sistema di calcolo dell'importo dell'aiuto, che tiene già conto dell'esistenza di una determinata percentuale di scarti e in virtù del quale non sarebbe conforme concedere nuovamente l'aiuto per la rilavorazione degli scarti.
( v. punti 41-42 )
Parti
Nella causa C-133/99,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. M.A. Fierstra e dalla sig.ra N. Wijmenga, in qualità di agenti,
ricorrente,
sostenuto da
Repubblica francese, rappresentata dal sig. R. Abraham e dalla sig.ra C. Vasak, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn, K.-D. Borchard e C. van der Hauwaert, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (GU L 61, pag. 37), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario delle spese l'importo di NLG 39 182 606, dichiarato dallo Stato membro ricorrente a titolo di aiuti al latte scremato ai fini della produzione di caseina e di caseinati,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 22 novembre 2001, in cui il Regno dei Paesi Bassi è stato rappresentato dal sig. J.S. van den Oosterkamp, in qualità di agente, e la Commissione dal sig. T. van Rijn,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 gennaio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 17 aprile 1999, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (GU L 61, pag. 37; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario delle spese l'importo di NLG 39 182 606, dichiarato dallo Stato membro ricorrente a titolo di aiuti al latte scremato ai fini della produzione di caseina e di caseinati.
2 Con ordinanza del presidente della Corte 20 gennaio 2000, la Repubblica francese è stata autorizzata ad intervenire a sostegno del Regno dei Paesi Bassi.
Contesto normativo
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), stabilisce le spese degli Stati membri poste a carico della sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il «FEAOG») e le condizioni per la concessione dei finanziamenti. Ai sensi dell'art. 5, n. 2, di tale regolamento:
«La Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo previsto all'articolo 11,
a) decide:
- all'inizio dell'anno, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera a), in merito ad un anticipo ai servizi e organismi non superiore al terzo degli stanziamenti iscritti in bilancio;
- nel corso dell'anno, in merito a versamenti supplementari per coprire le spese che deve sostenere un servizio od organismo;
b) procede alla liquidazione, prima della fine dell'anno successivo, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), dei conti dei servizi e organismi».
4 Il regolamento n. 729/70 è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1), il cui art. 5, nel testo modificato, così recita:
«1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni, riguardanti gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 4 ed inerenti alle operazioni finanziate dalla sezione "garanzia" del FEAOG:
a) dichiarazioni di spesa e stati di previsione del fabbisogno finanziario;
b) conti annui corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione, e certificazione della completezza, dell'esattezza e della veridicità dei conti trasmessi.
2. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:
a) decide gli anticipi mensili per la copertura delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti. Le spese di ottobre sono imputate al mese di ottobre, se effettuate dal 1° al 15, ed al mese di novembre, se effettuate dal 16 al 31. Gli anticipi sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello dell'effettuazione delle spese.
Possono essere versati anticipi complementari e il comitato del Fondo ne è informato in occasione della successiva consultazione;
b) procede entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.
La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi.
Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni della lettera c);
c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.
Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.
In difetto di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che ne effettua l'esame di una decisione di rifiuto del finanziamento.
La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità.
Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. La presente disposizione non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti:
- da casi di irregolarità di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
- da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli 93 e 169 del trattato.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13. Tali modalità riguardano in particolare la certificazione dei conti, di cui al paragrafo 1, nonché le procedure relative alle decisioni di cui al paragrafo 2».
5 Le regole generali relative alla concessione degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina ed in caseinati sono state fissate nell'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio del 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), nonché dal regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1968, n. 987, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati (GU L 169, pag. 6). Le modalità di applicazione di tali disposizioni sono state stabilite nel regolamento (CEE) della Commissione 24 aprile 1970, n. 756, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati (GU L 91, pag. 28), abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) della Commissione 10 ottobre 1990, n. 2921, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati (GU L 279, pag. 22).
6 L'art. 1 del regolamento n. 2921/90 così dispone:
«1. L'aiuto è concesso ai produttori di caseina e di caseinati soltanto se tali prodotti:
- sono stati fabbricati utilizzando latte scremato o caseina grezza ricavata da latte prodotto nella Comunità;
- rispondono ai requisiti di composizione di cui all'allegato I, II o III;
- sono imballati conformemente al disposto dell'articolo 3.
2. L'aiuto è versato in base ad una domanda inoltrata per iscritto all'organismo competente, contenente le seguenti indicazioni:
i) il nome e l'indirizzo del produttore,
ii) il quantitativo prodotto di caseina o di caseinati per il quale si chiede l'aiuto, con riferimento alla qualità di questi prodotti,
iii) il numero delle partite di fabbricazione alle quali tale quantitativo si riferisce.
3. Ai fini del presente regolamento la partita di fabbricazione deve essere composta da prodotti identici e fabbricati lo stesso giorno. Tuttavia, qualora la produzione totale di caseina e di caseinati dello stabilimento di cui trattasi non abbia superato 1 000 t nell'anno civile precedente, la partita di fabbricazione può essere composta da prodotti fabbricati durante la stessa settimana».
7 L'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2921/90 così recita:
«L'importo dell'aiuto concesso è quello vigente il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati».
8 A fronte delle discordanze tra le normative degli Stati membri in materia di composizione e fabbricazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, tali da ostacolare la libera circolazione di tali prodotti, il legislatore comunitario ha stabilito talune regole che devono essere rispettate con riguardo alla composizione di tali prodotti ed alla loro etichettatura. Sulla base dell'art. 100 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 100 del Trattato CE, divenuto poi art. 94 CE), è stata emanata la direttiva del Consiglio 25 luglio 1983, 83/417/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (GU L 237, pag. 25).
9 L'art. 2 della direttiva 83/417 così dispone:
«Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili
- affinché i prodotti di cui agli allegati possano essere commercializzati soltanto se rispondono alle definizioni e alle norme della presente direttiva e dei suoi allegati, e
- affinché i prodotti che non soddisfano ai criteri stabiliti negli allegati siano denominati e etichettati in modo da non indurre l'acquirente in errore sulla loro natura, qualità ed utilizzazione».
10 Negli allegati I e II della direttiva 83/417 sono stabilite le norme applicabili ai componenti, rispettivamente, delle caseine e dei caseinati alimentari, in cui non si fa menzione alcuna del solfato di alluminio ammonico (in prosieguo: il «SAA»).
Procedimento di liquidazione dei conti
11 Nell'ottobre del 1995, a seguito di concertazione con le competenti autorità olandesi, l'unità di coordinamento della lotta antifrode della Commissione (in prosieguo: l'«UCLAF») effettuava controlli presso l'impresa olandese DMV Campina in merito alla fabbricazione ed alla vendita di taluni tipi di caseinati che potevano beneficiare dell'aiuto alla produzione ai sensi del regolamento n. 2921/90.
12 In esito a tali controlli l'UCLAF accertava che, considerato che, da un lato, taluni caseinati contenevano SAA e che, dall'altro, un caseinato denominato «EMST» non risultava prodotto conformemente ai requisiti stabiliti dal regolamento n. 2921/90, i relativi aiuti erano stati concessi illegittimamente. L'UCLAF rilevava, in particolare, che l'utilizzazione del SAA era vietata dalla direttiva 83/417.
13 Nel corso delle successive concertazioni intercorse tra le parti le autorità olandesi sostenevano che il regolamento n. 2921/90 non vieterebbe l'utilizzazione del SAA nella fabbricazione dei caseinati, ove la direttiva 83/417 non sarebbe stata applicabile al riguardo, e che la produzione dell'EMST sarebbe stata effettuata conformemente al regolamento n. 2921/90.
14 La Commissione, non ritenendosi soddisfatta da tali spiegazioni, informava il governo olandese, con lettera 21 gennaio 1998, del proprio intendimento di applicare rettifiche alle spese dichiarate al riguardo.
15 Il Regno dei Paesi Bassi presentava quindi domanda di conciliazione formale. L'organo di conciliazione rilevava, nella propria relazione del 16 luglio 1998, che, quanto all'utilizzazione del SAA, la fondatezza della tesi giuridica sostenuta dai servizi della Commissione non appariva assolutamente manifesta. Quanto alla produzione dell'EMST, l'organo di conciliazione dichiarava di aver rilevato difficoltà nel comprendere la preoccupazione dei servizi della Commissione secondo i quali la concessione dell'aiuto a tale caseinato comporterebbe forti rischi di speculazioni e di abusi per quantitativi molto più elevati di caseina e di caseinati. L'organo di conciliazione rilevava, in ultima analisi, l'impossibilità di un ravvicinamento delle divergenti posizioni delle parti nella specie.
16 Il 12 gennaio 1999 la Commissione redigeva la propria relazione di sintesi sulla base dei risultati dei controlli effettuati ai fini dell'approvazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», per l'esercizio 1995 (in prosieguo: la «relazione di sintesi»). Essa rilevava due irregolarità, la prima attinente all'utilizzazione vietata del SAA nella fabbricazione dei caseinati, la seconda relativa alla produzione dell'EMST ottenuto da scarti provenienti dalla fabbricazione di caseinati. Per tali motivi, la Commissione applicava, nella decisione impugnata, rettifiche per l'esercizio 1995 in ragione di NLG 32 746 529 con riguardo alla produzione di caseinati contenenti SAA ed in ragione di NLG 6 436 077 con riguardo alla produzione dell'EMST.
In ordine alla rettifica in ragione di NLG 32 746 529 con riguardo alla produzione di caseinati contenenti SAA
17 Per quanto attiene alla rettifica contestata relativa all'utilizzazione del SAA nella produzione di caseinati, il governo olandese deduce quattro motivi a sostegno della propria domanda di annullamento parziale della decisione impugnata. Con il primo motivo, il detto governo contesta alla Commissione, in via principale, di aver violato il regolamento n. 2921/90 per aver motivato la rettifica con l'omessa osservanza di requisiti, risultanti dalla direttiva 83/417, non previsti invece dal detto regolamento. In subordine, esso fa valere di aver parimenti rispettato i requisiti fissati dalla direttiva 83/417. Con il secondo motivo invoca la violazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, nel testo risultante dal regolamento n. 1287/95, nonché dei principi di proficua cooperazione, di consultazione e di avvio di contatti preventivi concordato tra la Commissione e gli Stati membri. Con il terzo motivo, il detto governo deduce la violazione del principio della certezza del diritto nella parte in cui, a suo parere, le autorità nazionali potevano ragionevolmente ritenere che, ai fini dell'applicazione del regolamento n. 2921/90, non occorresse che fossero soddisfatti i requisiti fissati dalla direttiva 83/417. Con il quarto motivo, invoca la violazione dell'obbligo di motivazione.
Sul primo motivo
18 Con il primo motivo il governo olandese sostiene che la Commissione, pretendendo, ai fini della concessione dell'aiuto di cui trattasi, il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 83/417, avrebbe violato il regolamento n. 2921/90.
19 Secondo detto governo, sostenuto al riguardo dal governo francese, il regolamento n. 2921/90 non prevede un rinvio alla direttiva 83/417. Il fondamento normativo e la finalità delle due normative sarebbero diverse: mentre il regolamento n. 2921/90, fondato sull'art. 43 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE), perseguirebbe la realizzazione degli obiettivi definiti nell'ambito della politica agricola comune, in particolare la stabilizzazione dei prezzi delle lattoproteine ai fini della loro esportazione verso paesi terzi, la direttiva 83/417, fondata sull'art. 100 del Trattato CEE, riguarderebbe il ravvicinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti ai fini della commercializzazione, all'interno della Comunità, delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, al fine di eliminare ostacoli agli scambi. La direttiva 83/417 non potrebbe quindi restringere la sfera di applicazione del regolamento n. 2921/90.
20 La Commissione stessa avrebbe peraltro riconosciuto che il regolamento n. 2921/90 non presenta alcuna connessione con la direttiva 83/417. Infatti, nel 1997, la Commissione avrebbe presentato una proposta di modifica di tale regolamento, diretta ad armonizzare nel futuro le disposizioni del regolamento medesimo con quelle della direttiva 83/417, subordinando la concessione dell'aiuto alla condizione espressa del rispetto dei requisiti stabilito dalla direttiva medesima. Tale proposta sarebbe stata tuttavia sostituita nel 1998 con una proposta contraria che, per ragioni di controllo tecnico, svincolava la concessione dell'aiuto dalla condizione del rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva 83/417. Entrambe le proposte avrebbero incontrato obiezioni da parte degli Stati membri e la Commissione le avrebbe infine ritirate.
21 Secondo la Commissione, tale motivo non sarebbe fondato. Il nesso tra il regolamento n. 2921/90 e la direttiva 83/417 sarebbe incontestabile in quanto l'unitarietà del diritto comunitario esigerebbe che un prodotto che non possa essere commercializzato nel mercato comune non possa nemmeno godere del beneficio di un aiuto alla produzione.
22 Tale interpretazione risulterebbe già dalla finalità del regime dell'aiuto, diretto a rendere la posizione dei produttori della Comunità, sotto il profilo della concorrenza, paragonabile a quella dei produttori dei paesi terzi. Orbene, nel caso in cui un prodotto non possa essere commercializzato all'interno della Comunità, non potranno sussistere disparità, sotto il profilo della concorrenza, rispetto ai produttori dei paesi terzi e non vi sarà quindi ragione di concedere l'aiuto.
23 La Commissione conferma di aver presentato in successione due proposte di modifica del regolamento n. 2921/90, ma afferma che la prima proposta, diretta a subordinare l'attribuzione dell'aiuto alla condizione espressa del rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 83/417, non mirava ad istituire un nuovo obbligo, bensì solamente a precisare l'obbligo già previsto nella normativa. Ciò troverebbe conferma nella seconda proposta che prevedrebbe, a contrario, una deroga alle disposizioni della direttiva 83/417 per quanto attiene alla concessione dell'aiuto.
24 A tal riguardo si deve rilevare, da un lato, che il regolamento n. 2921/90 subordina la concessione degli aiuti di cui trattasi ad una serie di condizioni. Tali condizioni sono indicate all'art. 1, n. 1, del regolamento medesimo ed attengono alla fabbricazione mediante utilizzazione di prodotti di origine comunitaria, a taluni requisiti di composizione nonché all'imballaggio. Per quanto attiene ai requisiti di composizione, il secondo trattino dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2921/90 rinvia agli allegati I, II e III del regolamento medesimo. Tali allegati fissano il tenore massimo o minimo ovvero vietano la presenza di taluni elementi nei rispettivi prodotti. E' pacifico che il SAA non figura in tali allegati, nel senso che la sua presenza nelle caseine e nei caseinati non è né imposta né vietata.
25 Si deve rilevare, dall'altro, che il regolamento n. 2921/90 non opera alcun rinvio alla direttiva 83/417 e non la menziona nemmeno. Occorre quindi esaminare se tale direttiva imponga nondimeno, per i motivi indicati dalla Commissione, requisiti aggiuntivi ai fini della concessione degli aiuti di cui trattasi.
26 La Commissione fa valere, in particolare, che la direttiva 83/417 vieta l'aggiunta del SAA alle caseine ed ai caseinati commercializzati all'interno della Comunità e che tale divieto legale si estende, in considerazione della sua natura categorica, a tutti gli altri settori del diritto comunitario, ragion per cui aiuti alla produzione di caseina o di caseinati contenenti SAA dovrebbero essere considerati illegittimi. La Commissione si richiama anche ad una concezione unitaria del diritto comunitario, indipendentemente dal rispettivo ambito giuridico e indipendentemente dagli obiettivi specifici delle singole normative.
27 A tal riguardo, dall'art. 2, primo trattino, della direttiva 83/417 emerge certamente che le caseine ed i caseinati destinati all'alimentazione umana possono essere commercializzati all'interno della Comunità solamente ove rispondano alle definizioni ed alle norme stabilite in tale detta direttiva e nei suoi allegati. Orbene, il SAA non è compreso tra i componenti e gli additivi autorizzati dagli allegati della detta direttiva.
28 Tuttavia, l'art. 2 della direttiva 83/417 prevede, al secondo trattino, che, qualora i prodotti non soddisfino i criteri stabiliti negli allegati, gli Stati membri debbano adottare tutte le disposizioni utili affinché tali prodotti siano denominati ed etichettati in modo tale da non indurre l'acquirente in errore sulla loro natura, qualità ed utilizzazione.
29 Dal tenore stesso dell'art. 2 della direttiva 83/417 risulta quindi che tale disposizione non detta un divieto legale assoluto di commercializzazione all'interno della Comunità delle caseine e dei caseinati non rispondenti ai requisiti fissati dalla menzionata direttiva, bensì si limita ad enunciare taluni criteri nonché una soluzione alternativa nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti.
30 Ciò premesso, l'art. 2 della direttiva 83/417 non può essere assunto a fondamento di un divieto legale che, per effetto di una concezione unitaria del diritto comunitario, abbraccerebbe il settore dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
31 Come sottolineato dall'avvocato generale ai punti 56 e 57 delle proprie conclusioni, anche qualora risultasse accertato che l'impresa DMV Campina utilizzasse la denominazione di «caseinato alimentare» in violazione dell'art. 2, secondo trattino, della direttiva 83/417, tale violazione, benché debba essere repressa dagli Stati membri, non si rifletterebbe sulla possibilità del prodotto di cui trattasi di beneficiare dell'aiuto alla produzione.
32 Quanto all'affermazione della Commissione secondo cui la prima proposta di modifica del regolamento n. 2921/90, diretta a subordinare l'attribuzione dell'aiuto alla condizione espressa del rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 83/417, non farebbe che confermare una situazione giuridica già esistente, è sufficiente rilevare che, anche qualora intenti non realizzati del legislatore costituissero un ammissibile strumento di interpretazione di una disposizione esistente, una siffatta proposta lascia piuttosto presumere che un nesso di tal genere tra il regolamento n. 2921/90 e la direttiva 83/417 non esistesse precedentemente. Quanto alla seconda proposta di modifica, che prevedeva, al contrario, una deroga espressa ai requisiti di cui alla direttiva 83/417, essa nemmeno può essere considerata quale conferma di tale situazione giuridica.
33 Il motivo del governo olandese relativo alla violazione, da parte della Commissione, del regolamento n. 2921/90, nella parte in cui la Commissione si è basata su requisiti non previsti dal regolamento medesimo, deve essere quindi accolto. Conseguentemente, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha imposto una rettifica in ragione di NLG 32 746 529 con riguardo alla produzione di caseinati contenenti SAA.
Sul secondo, terzo e quarto motivo
34 Atteso che la Corte ha accolto il primo motivo del governo olandese, non occorre procedere all'esame degli altri motivi dedotti dal governo medesimo.
Sulla rettifica in ragione di NLG 6 436 077 con riguardo alla produzione dell'EMST
35 Per quanto attiene alla rettifica contestata, relativa alle modalità di produzione dell'EMST, il governo olandese deduce quattro motivi a sostegno della domanda di annullamento parziale della decisione impugnata. Con il primo motivo contesta alla Commissione di aver ignorato che l'EMST era stato prodotto conformemente alle disposizioni del regolamento n. 2921/90. Con il secondo motivo fa valere che la Commissione avrebbe violato i principi di proficua cooperazione, di consultazione e di avvio di contatti preventivi concordato tra la Commissione e gli Stati membri. Con il terzo motivo afferma la violazione del principio della certezza del diritto. Infine, con il quarto motivo, deduce la violazione dell'obbligo di motivazione.
Sul primo motivo
36 Con il primo motivo, il governo olandese deduce che la Commissione avrebbe ignorato il fatto che l'EMST sarebbe stato prodotto conformemente ai requisiti fissati dall'art. 1, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2921/90.
37 L'art. 1, n. 1, del detto regolamento prevedrebbe che, per poter beneficiare dell'aiuto, il caseinato debba essere fabbricato utilizzando latte scremato o caseina grezza. Ciò sarebbe avvenuto nella specie, atteso che l'EMST è stato prodotto utilizzando scarti ottenuti nel corso del processo di fabbricazione di caseinati, raccolti nell'arco di alcuni giorni o di alcune settimane e che costituiscono prodotti semifiniti. Prima di essere trasformati in EMST, tali scarti dovrebbero terminare il percorso del processo di fabbricazione dei caseinati. Al momento della loro raccolta non costituirebbero quindi ancora caseinati finiti.
38 Quanto all'art. 1, n. 3, del regolamento n. 2921/90, che prevede che una partita di fabbricazione debba essere composta da prodotti identici e fabbricati lo stesso giorno, tale requisito sarebbe parimenti soddisfatto, ancorché gli scarti vengano raccolti nell'arco di alcuni giorni prima di essere trasformati, in un determinato giorno, in caseinati. Infatti, il verbo «fabbricare» di cui all'art. 1, n. 3, dovrebbe essere inteso nel senso di «preparare». La ratio insita in tale disposizione sarebbe solamente di definire con esattezza il «giorno di fabbricazione» ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento medesimo, ove tale articolo prevede che gli aiuti variino giornalmente, e di evitare quindi che una partita si componga di prodotti cui corrispondano importi di aiuti diversi. L'individuazione del giorno di fabbricazione non costituirebbe tuttavia la questio iuris nella specie.
39 Secondo la Commissione, la normativa applicabile sarebbe stata violata, in quanto gli scarti ottenuti nel corso della fabbricazione dei caseinati costituirebbero già un prodotto finito e non un prodotto semifinito. Il metodo applicato dall'impresa DMV Campina, consistente nell'accumulare nell'arco di alcuni giorni o di alcune settimane gli scarti per poi assoggettarli a nuova lavorazione e proporli quali caseinati che possano beneficiare dell'aiuto, non sarebbe conforme al disposto dell'art. 1, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2921/90. In tal modo una partita di fabbricazione non verrebbe prodotta utilizzando latte scremato o caseina grezza, bensì caseinato, e non sarebbe composta da prodotti di qualità identica fabbricati lo stesso giorno.
40 La Commissione fa peraltro presente che l'esistenza di scarti nel corso del processo di fabbricazione di caseinati viene già anticipatamente presa in considerazione nel calcolo dell'importo dell'aiuto. Infatti, una percentuale del 5% dell'aiuto corrisponderebbe agli scarti, il che sarebbe del tutto generoso ove si tenga conto che, negli impianti moderni come quelli della DMV Campina, la percentuale effettiva non supererebbe di regola il 2%. Conseguentemente, l'impresa interessata avrebbe percepito, in realtà, due volte l'aiuto per lo stesso prodotto.
41 A tal riguardo si deve rilevare che dal tenore stesso dell'art. 1, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2921/90 emerge che l'aiuto viene concesso per la fabbricazione di un prodotto finito ottenuto da taluni prodotti di base la cui lavorazione abbia avuto luogo in un sol giorno. L'accumulazione nell'arco di alcuni giorni e la nuova lavorazione degli scarti del prodotto già finito non rispondono manifestamente a tale definizione, tenuto conto che non si tratta di fabbricazione mediante utilizzazione di prodotti di base.
42 Tale interpretazione appare avvalorata dal sistema di calcolo dell'importo dell'aiuto che tiene già conto dell'esistenza di una determinata percentuale di scarti. Come esposto dall'avvocato generale al paragrafo 104 delle proprie conclusioni, non sarebbe conforme a tale concezione concedere nuovamente l'aiuto per la rilavorazione degli scarti.
43 Ne consegue che il primo motivo del governo olandese, relativo alla conformità del processo di fabbricazione dell'EMST all'art. 1, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2921/90, non è fondato e non può quindi trovare accoglimento.
Sul secondo, terzo e quarto motivo
44 Con il secondo motivo, il governo olandese deduce che la Commissione, negando la concessione dell'aiuto all'EMST, avrebbe violato i principi di proficua cooperazione, di consultazione e di avvio di contatti preventivi concordato tra la Commissione e gli Stati membri. Tali principi emergerebbero dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, nel testo modificato dal regolamento n. 1287/95. Tale disposizione, benché non applicabile all'esercizio 1995, bensì solamente a quelli seguenti, non farebbe che concretizzare principi già applicabili precedentemente. La Commissione li avrebbe violati non tenendo conto della relazione critica redatta dall'organo di conciliazione e non avendo tentato di avviare un dialogo leale con le autorità olandesi, bensì avendo omesso di rispondere agli argomenti fatti valere dalle autorità medesime.
45 Con il terzo motivo, con cui si sostiene la violazione del principio della certezza del diritto, il governo olandese contesta parimenti alla Commissione la mancanza di dialogo, affermando che le competenti autorità olandesi avrebbero già portato a conoscenza della Commissione, in particolare con lettera 2 febbraio 1993, la loro interpretazione del regolamento n. 2921/90 con riguardo alla produzione dell'EMST e che la Commissione non avrebbe, in un primo momento, sollevato obiezioni al riguardo.
46 Con il quarto motivo, il governo olandese deduce che la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione della decisione impugnata, tenuto conto che sarebbe impossibile individuare, alla luce della motivazione di tale decisione, le ragioni che hanno indotto la Commissione ad emanare la decisione e comprendere l'iter logico seguito.
47 La Commissione contesta l'assenza di proficua cooperazione e di consultazione. Essa afferma che, nel corso di tutto il procedimento, che sarebbe durato tre anni e mezzo, essa avrebbe risposto a tutti i principali punti fatti valere dalle autorità olandesi, come testimonierebbe la voluminosa corrispondenza intercorsa inter partes nonché la relazione di sintesi. La violazione dell'obbligo di motivazione sarebbe quindi del tutto infondata. Al contrario, le autorità olandesi sarebbero state ampiamente associate all'elaborazione della decisione impugnata. Per quanto attiene all'avvio concordato di contatti preventivi, tale meccanismo, cui si ricorre quando i controlli si rivelino insufficienti, non sarebbe previsto per un caso come quello di specie, in cui gli aiuti sarebbero stati corrisposti in violazione delle pertinenti disposizioni. Non potrebbe essere contestato alla Commissione di aver rifiutato l'avvio di un dialogo leale in quanto sarebbe pervenuta alla conclusione che le critiche espresse dall'organo di conciliazione non sarebbero state giustificate ed avrebbe quindi deciso di insistere sulla propria posizione.
48 Per quanto attiene all'informazione preventiva in ordine alle modalità di produzione dell'EMST, la lettera delle autorità olandesi 2 febbraio 1993 non avrebbe descritto, se non in termini del tutto generali, il processo di produzione, senza precisare che il prodotto veniva raccolto nell'arco di più giorni o di più settimane prima di essere assoggettato a nuova trasformazione. La Commissione, non appena informata in merito al reale svolgimento di tale processo, avrebbe avviato contatti con le dette autorità.
49 Con riguardo a tali motivi, che appare opportuno esaminare congiuntamente, si deve rilevare che l'importanza dello scambio di corrispondenza ed il ricorso alla procedura di conciliazione dimostrano come le parti fossero bene informate quanto alle rispettive posizioni e come esse abbiano tentato di comporre le rispettive divergenze di opinione. La circostanza che non si sia infine giunti ad alcun consenso non può essere contestata alla Commissione, considerato che il ricorso all'organo di conciliazione non fa venir meno il diritto dell'istituzione di emanare la decisione definitiva in ordine alla liquidazione dei conti.
50 Per tale motivo e per le ragioni illustrate ai punti 119-121 e 123-127 delle conclusioni dell'avvocato generale, non può essere contestata alla Commissione la violazione dei principi di sana cooperazione, di consultazione, dell'avvio di contatti preventivi precedentemente concordato e di certezza del diritto, nonché dell'obbligo di motivazione. Ne consegue che il secondo, terzo e quarto motivo relativi all'EMST devono essere parimenti respinti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
51 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le parti sono rimaste entrambe soccombenti. Poiché la Commissione è rimasta soccombente con riguardo all'importo di NLG 32 746 529 e che il Regno dei Paesi Bassi è rimasto soccombente quanto all'importo di NLG 6 436 077, la Commissione deve essere condannata a cinque sesti delle spese ed il Regno dei Paesi Bassi ad un sesto. A termini dell'art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, la Repubblica francese, intervenuta nella controversia, sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario la somma di NLG 32 746 529 dichiarata dal Regno dei Paesi Bassi a titolo di aiuti al latte scremato ai fini della fabbricazione di caseina e di caseinati.
2) Il ricorso del Regno dei Paesi Bassi è respinto quanto al resto.
3) La Commissione delle Comunità europee è condannata a cinque sesti delle spese ed il Regno dei Paesi Bassi ad un sesto.
4) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
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