Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Constatazione d'inadempimento
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Parti
Nella causa C-137/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Condou-Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor V. Kontolaimos, consigliere giuridico presso il Consiglio giuridico dello Stato, e dalla signora D. Tsagkaraki, uditore presso il servizio giuridico speciale - sezione per il diritto europeo del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
" avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1, e rettifica GU 1997, L 8, pag. 32), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della detta direttiva,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 aprile 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1, e rettifica GU 1997, L 8, pag. 32), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e della detta direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 96/43, il titolo, gli articoli e gli allegati della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della direttiva 96/43. La nuova denominazione della direttiva 85/73 è ormai direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CE.
3 L'art. 4, n. 1, primo e secondo comma, prevede, per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43, che:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
i) alle disposizioni dell'articolo 7 e del capitolo I, punto 1, lettera e) dell'allegato A il 1_ luglio 1996;
ii) alle disposizioni del capitolo II e del capitolo III, sezione II dell'allegato A e del capitolo II dell'allegato C il 1_ luglio 1997;
iii) alle altre modifiche il 1_ luglio 1997.
Gli Stati membri dispongono di un termine supplementare che può giungere sino al 1_ luglio 1999 per conformarsi alle disposizioni del capitolo III, sezione I dell'allegato A».
4 Non avendo ricevuto comunicazione di alcuna disposizione intesa a trasporre la direttiva 96/43 nell'ordinamento giuridico greco e non disponendo di alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica ellenica si era conformata a tale obbligo, la Commissione, con lettera 5 novembre 1997, conformemente al procedimento previsto all'art. 169 del Trattato, ha diffidato detto Stato membro ingiungendogli di presentarle le sue osservazioni entro un termine di due mesi.
5 Le autorità elleniche hanno risposto con lettera 8 gennaio 1998 rendendo noto che stavano predisponendo i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva 96/43 nell'ordinamento interno.
6 La Commissione ha pertanto ritenuto che tali provvedimenti non fossero ancora stati adottati ed ha inviato, il 29 luglio 1998, un parere motivato alla Repubblica ellenica, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 96/43 entro un termine di due mesi dalla notifica del medesimo parere.
7 Poiché la Repubblica ellenica non ha informato della trasposizione della direttiva 96/43 la Commissione, quest'ultima ha proposto il presente ricorso.
8 La Repubblica ellenica fa valere che il Ministero dell'Agricoltura ha incluso in un progetto di legge già firmato una disposizione che disciplina le materie trattate dalla direttiva 96/43. Secondo tale progetto, certi decreti congiunti dei Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura devono prevedere la fissazione e la riscossione di diritti destinati ad assicurare il finanziamento di ispezioni e di controlli veterinari.
9 Da tali spiegazioni risulta che la trasposizione delle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43 non è stata operata entro i termini fissati da detto articolo. Si deve quindi considerare fondato il ricorso proposto a tale riguardo dalla Commissione.
10 Per quanto riguarda invece le disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 96/43, si deve constatare che, ai sensi di tale articolo, gli Stati membri dispongono, per la loro trasposizione, di un termine supplementare che può giungere sino al 1_ luglio 1999. Poiché tale termine non era ancora scaduto alla data che la Commissione aveva fissato alla Repubblica ellenica per conformarsi al parere motivato, si deve respingere il ricorso nella parte in cui esso riguarda anche l'adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 96/43.
11 Di conseguenza, si deve dichiarare che, avendo omesso di adottare, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale articolo, e si deve respingere il ricorso per il resto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica, quest'ultima, essendo risultata essenzialmente soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
dichiara e statuisce:
1) Avendo omesso di adottare, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale articolo.
2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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