Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Massima
$$Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini fissati da una direttiva.
Parti
Nella causa C-138/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor F. Benyon, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor P. Steinmetz, direttore della direzione «Affari giuridici e culturali» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, 5, rue Notre-Dame, Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (GU L 319, pag. 14), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 ottobre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 aprile 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (GU L 319, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva»), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
2 L'art. 12, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima al più tardi il 21 novembre 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.
3 Il 30 maggio 1997, non avendo ricevuto da parte del governo lussemburghese alcuna notifica delle misure di trasposizione della direttiva, la Commissione lo ha invitato a presentare le sue osservazioni in proposito entro due mesi, in conformità delle procedura prevista dall'art. 169 del Trattato.
4 Con lettera 13 agosto 1997 il governo lussemburghese ha risposto che i provvedimenti di trasposizione erano in preparazione.
5 Non avendo ricevuto alcuna informazione suppletiva, il 24 febbraio 1998 la Commissione ha inviato al Granducato di Lussemburgo un parere motivato ricordandogli che era tenuto a trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale ed invitandolo ad emanare i provvedimenti necessari per adempiere i suoi obblighi entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.
6 Il governo lussemburghese ha risposto a tale parere motivato il 26 marzo 1998 indicando che il disegno di regolamento granducale diretto a recepire la direttiva, approvato dal governo in Consiglio, era stato appena sottoposto al parere del Consiglio di Stato, della competente Camera professionale e della commissione «Lavoro» della Camera dei deputati.
7 Il 16 aprile 1999, non avendo ricevuto da parte del governo lussemburghese nessun altra informazione che le consentisse di concludere che erano stati adottati i provvedimenti per la trasposizione, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in oggetto.
8 La Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi, e che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del Trattato CE (divenuto art. 10, primo comma, CE), gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essa aggiunge che il carattere vincolante di tali disposizioni obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per trasporre le direttive nell'ordinamento giuridico nazionale entro il termine prescritto ed a comunicare immediatamente tali provvedimenti alla Commissione.
9 Il governo lussemburghese non nega di non aver trasposto la direttiva nell'ordinamento nazionale entro il termine stabilito. Esso fa presente che tale ritardo è di natura procedurale e precisa che un disegno di legge è in corso di preparazione.
10 A tal riguardo occorre precisare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 14 settembre 1999, causa C-401/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5543, punto 9).
11 Poiché la trasposizione della direttiva non è avvenuta nel termine da questa stabilito, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere accolto.
12 Si deve quindi dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo alle spese. Poiché quest'ultimo è rimasto soccombente, esso va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/56/CE, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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