Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Trasposizione di una direttiva senza atti legislativi - Presupposti - Esistenza di un contesto giuridico generale che assicuri la piena applicazione della direttiva - Insufficienza di una giurisprudenza nazionale che interpreti disposizioni di diritto interno in un senso conforme ai precetti della direttiva
[Trattato CE, art. 189, terzo comma (divenuto art. 249, terzo comma, CE); direttiva del Consiglio 93/13]
Massima
$$Benché la trasposizione di una direttiva non esiga necessariamente un'attività legislativa in ciascuno Stato membro, è indispensabile che l'ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. Quest'ultima condizione è particolarmente importante nel caso in cui la direttiva in questione miri ad attribuire diritti ai cittadini di altri Stati membri. Ora, ciò si verifica nel caso della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che mira, in particolare, a tenore del suo sesto considerando, a «tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione di Stati membri diversi dal proprio».
Una giurisprudenza nazionale - ammesso che sia consolidata - che interpreti disposizioni di diritto interno in un senso ritenuto conforme ai precetti di una direttiva non può presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire l'esigenza della certezza del diritto.
( v. punti 17-18, 21 )
Parti
Nella causa C-144/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P. van Nuffel, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti M. van der Woude e L. Dommering-van Rongen, advocaten, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. M.A. Fierstra e dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ad assicurare la trasposizione completa nell'ordinamento olandese degli artt. 4, n. 2, e 5 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) e della suddetta direttiva,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 aprile 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ad assicurare la trasposizione completa nell'ordinamento olandese degli artt. 4, n. 2, e 5 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29, in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) e della direttiva.
La direttiva
2 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
3 L'art. 3 della direttiva definisce cosa deve intendersi per «clausole abusive». L'art. 6 precisa che clausole di questo tipo «non vincolano il consumatore».
4 L'art. 4 della direttiva così dispone:
«1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
5 L'art. 5 della direttiva recita:
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2».
6 Ai sensi dell'art. 10 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 31 dicembre 1994.
La normativa nazionale
7 Il Burgerlijk Wetboek (codice civile olandese; in prosieguo: il «BW») disciplina, al libro III, gli aspetti generali del diritto patrimoniale e, al libro VI, il regime delle obbligazioni e dei contratti in generale.
8 L'art. 35 del libro III del BW recita:
«Il difetto di volontà in una dichiarazione non può essere opposto ad una persona che abbia interpretato l'altrui dichiarazione o comportamento, in conformità con il significato che questa persona poteva ragionevolmente attribuire a detta dichiarazione o comportamento tenuto conto delle circostanze del caso, come una dichiarazione ad essa destinata avente uno specifico significato».
9 L'art. 231 del libro VI del BW definisce le «condizioni generali» come «una o più clausole scritte, predisposte per essere incluse in un certo numero di contratti, fatte salve le clausole aventi ad oggetto le prestazioni essenziali».
10 L'art. 233 del libro VI del BW prevede quanto segue:
«Una clausola facente parte di condizioni generali è annullabile:
a) se è eccessivamente onerosa per l'altra parte, tenuto conto della natura e del contenuto del contratto, del modo in cui le condizioni hanno avuto origine, degli interessi delle parti reciprocamente evidenti e delle altre circostanze del caso;
b) se l'utilizzatore non ha offerto all'altra parte una ragionevole possibilità di prendere conoscenza delle condizioni generali».
11 Ai sensi dell'art. 248 del libro VI del BW:
«1. Il contratto non produce solamente gli effetti giuridici convenuti tra le parti, ma ugualmente quelli che, secondo la natura del contratto, risultano dalla legge, dagli usi o dalle esigenze della ragionevolezza e dell'equità.
2. La disciplina cui il rapporto fra le parti è soggetto per via del contratto non si applica nella misura in cui, nelle circostanze del caso, ciò sarebbe inaccettabile in base ai criteri della ragionevolezza e dell'equità».
Il procedimento precontenzioso
12 Ritenendo che la direttiva non fosse stata integralmente trasposta nell'ordinamento olandese entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver invitato il Regno dei Paesi Bassi, con lettera di diffida, a presentare le sue osservazioni, il 6 aprile 1998 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando tale Stato ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla sua notifica. Dato che il Regno dei Paesi Bassi non ha ottemperato a tale parere, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
Nel merito
13 Nel ricorso la Commissione sostiene che la trasposizione della direttiva nell'ordinamento olandese è insufficiente quanto alla forma ed ai mezzi utilizzati, ed incompleta quanto al risultato.
14 Secondo la Commissione, una trasposizione che si basi unicamente sulla previa esistenza nell'ordinamento di uno Stato membro di disposizioni conformi alla direttiva da trasporre può essere ammessa solo entro limiti molto rigorosi. Quando, come nel caso di specie, la direttiva ha come scopo la tutela dei consumatori attraverso il conferimento di precisi diritti, la trasposizione dovrebbe essere assicurata in forme chiare e inequivoche. Ciò non varrebbe per le disposizioni del BW invocate dal governo olandese.
15 La Commissione sostiene, inoltre, che tali disposizioni non garantiscono, in concreto, il risultato voluto dagli artt. 4, n. 2, e 5 della direttiva.
16 Il governo olandese contesta tale analisi facendo valere che l'art. 189, terzo comma, del Trattato lascia piena libertà agli Stati membri nella scelta della forma e dei mezzi necessari per trasporre una direttiva. Basandosi in particolare sulla sentenza 23 maggio 1985, causa 29/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 1661, punto 23), il governo olandese afferma che una trasposizione esplicita non è indispensabile se l'ordinamento nazionale già soddisfa gli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
17 A tale proposito va ricordato che, secondo una consolidata giurisprudenza, se è pacifico che la trasposizione di una direttiva non esige necessariamente un'attività legislativa in ciascuno Stato membro, è tuttavia indispensabile che l'ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v. sentenza 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-499, punto 9).
18 Come la Corte ha più volte sottolineato, quest'ultima condizione è particolarmente importante nel caso in cui la direttiva in questione miri ad attribuire diritti ai cittadini di altri Stati membri (v. citata sentenza Commissione/Grecia, punto 9). Ora, ciò si verifica nella fattispecie in cui la direttiva mira, in particolare, a tenore del suo sesto considerando, a «tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati dalla legislazione di Stati membri diversi dal proprio».
19 Orbene, per le ragioni esposte dall'avvocato generale ai paragrafi 25 e 26 delle sue conclusioni, risulta che il Regno dei Paesi Bassi non è stato in grado di dimostrare che nel proprio ordinamento vigano disposizioni equivalenti agli artt. 4, n. 2, e 5 della direttiva.
20 Per quanto il governo olandese abbia affermato che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva possono essere raggiunti mediante un'interpretazione sistematica delle disposizioni olandesi, è sufficiente rilevare che, per le ragioni esposte dall'avvocato generale ai paragrafi 26-31 delle sue conclusioni, i risultati voluti dalla direttiva non possono essere raggiunti allo stato attuale del diritto olandese.
21 Per quel che riguarda l'argomento del governo olandese secondo cui il principio dell'interpretazione della normativa olandese in senso conforme alla direttiva, così come sarebbe espresso dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, permetterebbe, comunque, di ovviare ad una divergenza tra le norme olandesi e quelle della direttiva, è sufficiente rilevare che, così come ha esposto l'avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, una giurisprudenza nazionale - ammesso che sia consolidata - che interpreti disposizioni di diritto interno in un senso ritenuto conforme ai precetti di una direttiva non può presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire l'esigenza della certezza del diritto. Occorre aggiungere che questo vale in particolare nel campo della tutela dei consumatori.
22 Si deve, quindi, dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire la trasposizione completa nell'ordinamento olandese degli artt. 4, n. 2, e 5 della direttiva, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire la trasposizione completa nell'ordinamento olandese degli artt. 4, n. 2, e 5 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della suddetta direttiva.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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