Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura FEAOG Liquidazione dei conti Quantitativi mancanti in magazzino all'atto del controllo e quantitativi immagazzinati che si rivelino, in seguito ad esame, non ammissibili Rettifica finanziaria Base di calcolo Quantitativi contabilizzati all'atto della domanda Onere della prova
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1766/92; regolamento (CEE) della Commissione n. 689/92]
2. Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Materie grasse Olio d'oliva Aiuti al consumo Ritiro del riconoscimento alle imprese confezionatrici in caso di aiuto indebitamente richiesto Data di decorrenza degli effetti Esame alla luce della finalità della sanzione Data in cui si verificano i presupposti di applicazione Mancanza di effetto retroattivo illecito
[Regolamenti (CEE) della Commissione nn. 2677/85, art. 12, n. 6, e 643/93]
3. Agricoltura FEAOG Liquidazione dei conti Rifiuto di prendere a carico spese derivanti da irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria Rettifica forfettaria del 25% Mancanza di effetto retroattivo illecito
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70]
4. Agricoltura Politica agricola comune Finanziamento da parte del FEAOG Principi Conformità delle spese alle norme comunitarie Onere della prova Ripartizione fra la Commissione e lo Stato membro interessato
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, artt. 2 e 3]
5. Atti delle istituzioni Motivazione Obbligo Portata Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
Massima
1. Per la liquidazione delle spese corrispondenti ai quantitativi posti a carico del FEAOG, occorre far riferimento non al quantitativo effettivamente presente, bensì a quello contabilizzato ed imputato al FEAOG medesimo. Pertanto, posto che le analisi mostrano che il frumento duro presente in magazzino al momento del controllo è di qualità non ammissibile all'intervento, la rettifica deve essere effettuata dalla Commissione sulla base del quantitativo contabilizzato. Conformemente alla ripartizione dell'onere della prova, che comporta un temperamento dell'onere della prova per la Commissione quando quest'ultima rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese in quanto provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta allo Stato membro dimostrare che i quantitativi mancanti al momento del controllo erano amissibili all'intervento.
( v. punti 9 e 20 )
2. L'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva, come modificato con il regolamento n. 643/93, stabilisce che, qualora il quantitativo per cui è stato indebitamente richiesto l'aiuto, che viene accordato soltanto alle imprese di confezionamento di olio di oliva riconosciute, superi di almeno il 20% il quantitativo controllato per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, lo Stato membro ritira il riconoscimento in questione. Esso non precisa tuttavia il momento a partire dal quale il ritiro acquista efficacia. Anche se la sanzione del ritiro è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità competente, del fatto che la domanda di aiuto al consumo si riferisce ad un quantitativo superiore a quello per il quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto, il tenore letterale dell'art. 12, n. 6, non specifica se il detto accertamento abbia carattere dichiarativo o costitutivo.
A questo proposito, dall'esame della finalità della sanzione consistente nel ritiro del riconoscimento emerge che l'inasprimento delle sanzioni in caso di domanda di aiuto al consumo per l'olio d'oliva eccedente il limite previsto si inserisce nel contesto della lotta contro le frodi. Infatti, nel preambolo del regolamento n. 643/93, cui va riferito il testo dell'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85, si istituisce una relazione tra «il buon funzionamento [del] regime [di aiuto al consumo per l'olio d'oliva]» e la necessità di completare il sistema delle sanzioni contro le imprese confezionatrici che domandano aiuti per quantitativi eccessivi. Pertanto, l'efficacia ed il carattere dissausivo di tali sanzioni non possono essere trascurati in sede di valutazione degli effetti e della portata nel corso del tempo della sanzione consistente nel ritiro del riconoscimento.
Tenuto conto di tali circostanze, non può accettarsi il finanziamento di aiuti al consumo da parte del FEAOG qualora tali aiuti si riferiscano ad un periodo successivo alla data in cui sono si sono verificati i presupposti per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 12, n. 6, secondo comma, del regolamento n. 2677/85. Infatti, l'impatto della sanzione consistente nel ritiro risulterebbe diminuito qualora un'impresa confezionatrice che avesse presentato nel corso di una determinata campagna domande per quantitativi eccessivi ai sensi delle dette disposizioni potesse presentare nuove domande nel corso degli anni successivi, senza dover temere alcunché fino all'eventuale formazione di un verbale di accertamento. Pertanto, l'applicazione della sanzione del ritiro, a norma dell'art. 12, n. 6, secondo comma, del regolamento n. 2677/85, con effetto dal giorno in cui si verificano i presupposti di applicazione della sanzione medesima sembra necessaria per garantire l'efficacia del regime di aiuti in questione. La decisione di ritiro non comporta per questo un illegittimo effetto retroattivo, in quanto, nell'ambito dell'interpretazione di cui sopra, la sanzione si applica semplicemente a partire dal momento in cui sono soddisfatti i relativi presupposti applicativi, e non dalla data del controllo relativo al verificarsi di tali presupposti.
( v. punti 37-42 )
3. L'applicazione da parte della Commissione di un'aliquota di correzione forfettaria del 25% dei premi per ovini e caprini versati ai produttori di Sicilia e di Calabria per le campagne 1993 e 1994 non può essere considerata retroattiva, né illegittima. In mancanza di regole precise, quanto agli importi da escludere, nell'art. 5, n. 2, penultimo comma, del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nella versione del regolamento di modifica n. 1287/95, occorre prendere in considerazione il fatto che la Commissione ha adottato, con il documento 1° giugno 1993, VI/216/93, relazione detta «Belle», orientamenti diretti alla valutazione delle conseguenze finanziarie in sede di predisposizione della decisione di liquidazione dei conti. Orbene, tali orientamenti prevedevano già che, in casi eccezionali, la Commissione potesse applicare una rettifica forfettaria in base ad un'aliquota superiore a quelle normalmente previste, ossia a quelle pari al 2%, al 5% od al 10% delle spese.
( v. punto 53 )
4. Gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 permettono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solamente gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell'agricoltura, lasciando a carico degli Stati membri qualsiasi altro importo versato, in particolare quelli che le autorità nazionali hanno a torto ritenuto di poter pagare nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati. Anche se spetta, quindi, alla Commissione provare l'esistenza di una violazione delle norme comunitarie, tocca poi allo Stato membro dimostrare, se del caso, l'errore commesso dalla Commissione circa le conseguenze finanziarie da trarne.
( v. punto 54 )
5. Nel particolare contesto dell'elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, in merito alle spese finanziate dal FEAOG, la motivazione di una decisione che applica un tasso di correzione forfettaria dev'essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisione e conoscesse i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l'importo controverso.
( v. punti 57 e 61 )
Parti
Nella causa C-147/99,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F.P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» (GU L 61, pag. 37), nella parte riguardante la Repubblica italiana,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. C. Gulmann (relatore), V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 marzo 2001, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal sig. D. Del Gaizo e la Commissione dal sig. L. Visaggio, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 giugno 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 aprile 1999, la Repubblica italiana ha chiesto, a norma dell'art. 173, primo e secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo e secondo comma, CE), l'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» (GU L 61, pag. 37; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte riguardante il detto Stato membro.
2 Il ricorso è diretto ad ottenere l'annullamento di tale decisione nella parte in cui la Commissione ha dichiarato che non potevano essere posti a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (in prosieguo: il «FEAOG») i seguenti importi:
ITL 500 000 000 circa per quantitativi di frumento duro mancanti in deposito e ritenuti non ammissibili all'intervento;
ITL 2 751 722 888 per aiuti al consumo per l'olio d'oliva, a motivo di irregolarità nel procedimento amministrativo di ritiro del riconoscimento alle imprese confezionatrici di olio d'oliva;
ITL 62 685 916 000 e ITL 13 998 973 000 per premi per pecora/capra, a motivo di irregolarità nella gestione e dell'inadeguatezza dei controlli.
3 Le motivazioni delle rettifiche apportate sono riassunte nella relazione di sintesi n. VI/6462/98, relativa ai risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «Garanzia», per l'esercizio 1995, nella versione consolidata del 12 gennaio 1999 (in prosieguo: la «relazione di sintesi»).
Quanto alla rettifica per quantitativi di frumento duro non ammissibili all'intervento
4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181, pag. 21), costituisce la normativa di base del regime di intervento a partire dalla campagna 1993/94. Il regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1992, n. 689, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (GU L 74, pag. 18), più volte modificato, definisce le condizioni per tale presa in consegna.
5 Risulta dal punto 4.5.1.1.1.3 della relazione di sintesi che, «[n]el corso di un controllo effettuato in Italia nel dicembre 1993, i servizi dell'UCLAF hanno constatato quantitativi di cereali mancanti e quantitativi di cereali di qualità non ammissibile in alcuni magazzini».
6 Tali accertamenti hanno portato ad una rettifica finanziaria di ITL 3 857 589 582 relativamente all'esercizio 1995.
7 Il governo italiano contesta le rettifiche relative ai magazzini San Lorenzo, Castellaci e Jungetto. Avvalendosi dei conteggi effettuati dall'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), organismo di intervento italiano, esso ritiene che la rettifica operata dalla Commissione sia eccessiva per circa ITL 500 milioni.
8 A questo proposito, occorre preliminarmente ricordare la giurisprudenza della Corte relativa alla ripartizione dell'onere della prova nell'ambito dei ricorsi di annullamento proposti da uno Stato membro avverso una decisione della Commissione in materia di liquidazione dei conti del FEAOG.
9 Nei casi in cui la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese in quanto provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a quest'ultimo dimostrare che sussistono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla Commissione. Quest'ultima non è obbligata a dimostrare esaurientemente l'inesattezza dei dati trasmessi dagli Stati membri, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito delle cifre comunicate dalle amministrazioni nazionali. Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG, ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza del calcolo della Commissione (v., in particolare, sentenza 21 ottobre 1999, causa C-44/97, Germania/Commissione, Racc. pag. I-7177, punto 28).
10 Con il suo primo motivo il governo italiano si limita a contestare tre rettifiche puntuali, le quali sarebbero dovute ad errori nel calcolo dei quantitativi di frumento duro non ammissibili, immagazzinati nei tre depositi sopra menzionati. Pertanto, il detto governo non contesta l'an bensì il quantum di tali rettifiche. Di conseguenza, conformemente ai principi in materia di ripartizione dell'onere della prova ricordati al punto precedente, occorre verificare se il governo italiano sia riuscito a dimostrare il carattere erroneo delle rettifiche in questione.
Quanto al magazzino San Lorenzo
11 Il governo italiano contesta il rifiuto della Commissione di ammettere all'intervento un quantitativo di 954,22 t di frumento duro immagazzinato nel deposito San Lorenzo nel corso della campagna 1987/88. Anzitutto, posto che la Commissione afferma di non aver proceduto ad alcuna rettifica relativamente a cereali immagazzinati durante la campagna 1987/88, ma di avere, per contro, operato una rettifica in relazione a 1 076,22 t di frumento duro, menzionate al punto 4.5.1.1.1.3, lett. b), della relazione di sintesi, immagazzinate nel corso della campagna 1991/92, delle quali 954,22 t per il magazzino San Lorenzo, il governo italiano replica facendo valere che, nel prospetto allegato ad una nota della Commissione datata 6 agosto 1997, figurano il quantitativo contestato di 954,22 t di frumento duro, la data del suo ingresso in deposito, ossia il 26 maggio 1988, corrispondente alla campagna 1987/88, e l'indicazione del magazzino in questione, vale a dire San Lorenzo.
12 Secondo il governo italiano, è in una lettera del 31 agosto 1998 che la Commissione ha affermato, per la prima volta, di aver imputato 1 076,22 t, 954,22 delle quali per il magazzino San Lorenzo, a quantitativi mancanti in occasione del controllo del dicembre 1993, ed è nel corso del procedimento dinanzi alla Corte che la Commissione ha affermato che tale quantitativo di 954,22 t era stato immagazzinato durante la campagna 1991/92. Pertanto, dai documenti sopra citati e dalle affermazioni della Commissione risulterebbe che quest'ultima, nel corso del procedimento, ha modificato il titolo della propria contestazione in relazione al magazzino San Lorenzo, al relativo quantitativo ed alla campagna di riferimento, violando così il principio del contraddittorio ed impedendo al governo italiano di difendersi tempestivamente ed in modo adeguato su tale punto.
13 Inoltre, il governo italiano afferma che, per quanto riguarda la campagna 1991/92, benché due diverse società di controllo la Sitris e la SGS abbiano proceduto alla verifica dei quantitativi effettivamente presenti nel magazzino San Lorenzo, arrivando a risultati differenti, la Commissione ha ingiustamente privilegiato la stima dei quantitativi mancanti fornita dalla Sitris, ossia la stima più elevata.
14 Infine, il governo italiano sostiene che la differenza tra i quantitativi di frumento duro effettivamente presenti nel magazzino San Lorenzo e quelli risultanti dai libri contabili trasmessi dalle autorità nazionali è dovuta alla mancata iscrizione nei registri di scarico di talune uscite di merci dal deposito.
15 A questo proposito, occorre anzitutto rilevare come da una lettera della Commissione del 1° ottobre 1998 indirizzata alle autorità italiane risulti che, a seguito della relazione finale dell'organo di conciliazione e di uno scambio di informazioni con le dette autorità, la Commissione ha ritenuto che le rettifiche relative al frumento duro immagazzinato nel deposito San Lorenzo durante la campagna 1987/88, menzionate nella nota della Commissione del 6 agosto 1997 e nella relazione di sintesi per l'esercizio 1994, dovessero essere soppresse. Per contro, il verbale di accertamento n. 4 bis redatto dall'Unità di coordinamento per la lotta contro la frode (in prosieguo: l'«UCLAF») in occasione del controllo del 10 dicembre 1993, prodotto in atti dallo stesso governo italiano, si riferisce espressamente alla campagna 1991/92. Pertanto, la Commissione non ha modificato la propria contestazione nel corso del procedimento.
16 Inoltre, per quanto riguarda la parte di tale motivo secondo cui la Commissione avrebbe privilegiato la stima delle merci mancanti nel magazzino San Lorenzo effettuata dalla Sitris, senza tener conto di quella fornita dalla SGS, è giocoforza constatare come la Commissione si sia semplicemente basata sui risultati di un controllo effettuato dalla prima di queste società in presenza di tutte le parti interessate. Le ragioni di tale decisione emergono dalla relazione sul risultato dei controlli contraddittoria del 3 gennaio 1994. La Commissione ha pertanto fondato la propria decisione su dati plausibili.
17 Infine, occorre constatare come l'affermazione del governo italiano secondo cui la differenza tra il quantitativo di frumento duro effettivamente presente nel magazzino San Lorenzo ed il quantitativo iscritto nei libri contabili deriverebbe dalla mancata registrazione di talune uscite di merce dal deposito non sia suffragata da alcun elemento di prova.
Quanto al magazzino Castellaci
18 In base ai documenti contabili delle autorità italiane, nel dicembre 1993 avrebbero dovuto trovarsi nel magazzino Castellaci 956,77 t di frumento duro immagazzinate nel corso della campagna 1991/92. Tuttavia, un controllo effettuato dall'UCLAF ha rivelato che in tale deposito vi erano soltanto 861,37 t di frumento duro. Per giunta, le analisi hanno dimostrato che il frumento immagazzinato nel deposito era di qualità non ammissibile all'intervento. La Commissione ha quindi proceduto ad una rettifica finanziaria per 956,77 t di frumento duro.
19 Il governo italiano contesta la rettifica relativa alle tonnellate mancanti, ossia 95,4 t di frumento duro. A suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che anche il quantitativo mancante era di qualità non ammissibile all'intervento.
20 A questo proposito, occorre rilevare come, per la liquidazione delle spese corrispondenti ai quantitativi posti a carico del FEAOG, debba farsi riferimento non al quantitativo effettivamente presente, bensì a quello contabilizzato ed imputato al FEAOG medesimo. Pertanto, posto che le analisi mostrano che il frumento duro presente in magazzino al momento del controllo è di qualità non ammissibile all'intervento, la rettifica deve essere effettuata dalla Commissione sulla base del quantitativo contabilizzato. Conformemente ai principi in materia di ripartizione dell'onere della prova descritti al punto 9 della presente sentenza, spetta al governo italiano dimostrare che i quantitativi mancanti al momento del controllo erano ammissibili all'intervento. Orbene, il detto governo non ha fornito alcuna prova in tal senso.
Quanto al magazzino Jungetto
21 Stando ai dati contabili trasmessi dalle autorità italiane, il magazzino Jungetto avrebbe dovuto contenere 1 994,014 t di frumento duro immagazzinate durante la campagna 1991/92. Tuttavia, la stima dei quantitativi presenti in magazzino effettuata dalla Sitris a seguito di un'ispezione in data 9 febbraio 1994 ha rivelato che erano effettivamente presenti soltanto 1 450,80 t. Per giunta, le analisi hanno mostrato che il frumento effettivamente presente era di qualità non ammissibile all'intervento. La Commissione ha pertanto proceduto alla rettifica finanziaria anche per il quantitativo mancante, vale a dire 543,214 t di frumento duro.
22 Il governo italiano contesta tale rettifica. Dinanzi al rilievo della Commissione secondo cui, al momento del controllo dell'UCLAF, i documenti contabili forniti dalle autorità italiane menzionavano un quantitativo di 1 994,014 t immagazzinate nel deposito Jungetto, il governo italiano fa valere che, al 30 ottobre 1993, erano immagazzinate in tale deposito soltanto 969,25 t di frumento duro. Altre 1 024,764 t sarebbero entrate nel deposito in questione tra il 30 dicembre 1993 ed il 5 gennaio 1994, dopo essere state messe a disposizione dai magazzini Grammichele e Raddusa. Pertanto, al momento del controllo effettuato dall'UCLAF in data 16 dicembre 1993, sarebbe stato presente in magazzino soltanto il quantitativo di 969,25 t. Di conseguenza, soltanto quest'ultimo quantitativo avrebbe potuto costituire l'oggetto di una eventuale rettifica. Il governo italiano spiega la presenza di sole 1 450,80 t nel magazzino Jungetto in esito all'ispezione della Sitris in data 9 febbraio 1994 con il fatto che 500 t erano già uscite dal detto magazzino il 29 dicembre 1993 per essere vendute. Il restante quantitativo mancante sarebbe da attribuire a cali di peso naturali in corso di magazzinaggio.
23 La Commissione si è dichiarata disposta ad accettare tale argomento ed a rinunciare alla corrispondente rettifica qualora il governo italiano le fornisca prove concludenti in tal senso. Nondimeno, sulla scorta degli atti di causa, essa ritiene il detto argomento del governo italiano contraddittorio e incompleto.
24 A questo proposito, occorre rilevare che il governo italiano, pur facendo valere arrivi di merce proveniente da altri magazzini, non ha fornito prove in tal senso. Infatti, esso invoca, in particolare, un trasferimento di 997,244 t proveniente dal magazzino Raddusa, mentre, secondo il protocollo di controllo del 16 dicembre 1993 relativo a tale magazzino, erano ivi immagazzinate soltanto 888,44 t.
25 Il primo motivo del ricorso va quindi respinto.
Quanto alla rettifica relativa agli aiuti al consumo per l'olio d'oliva
26 L'art. 11 del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025), ha istituito un regime di aiuti destinato ad incoraggiare il consumo di olio d'oliva prodotto e commercializzato nella Comunità. La detta norma, nel testo introdotto dai regolamenti (CEE) del Consiglio 15 luglio 1980, n. 1917 (GU L 186, pag. 1), e 19 luglio 1988, n. 2210 (GU L 197, pag. 1), prevede che le imprese confezionatrici di olio d'oliva possano chiedere un aiuto al consumo qualora il prezzo indicativo alla produzione, diminuito dell'aiuto alla produzione, sia superiore al prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva. In tal caso, l'aiuto è pari alla differenza tra i due importi suddetti.
27 Le regole generali in materia di aiuti al consumo per l'olio d'oliva sono state dettate dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1978, n. 3089 (GU L 369, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 novembre 1987, n. 3461 (GU L 329, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 3089/78»).
28 L'art. 1 del regolamento n. 3089/78 prevede che l'aiuto venga accordato soltanto alle imprese di confezionamento di olio d'oliva riconosciute. Gli artt. 2 e 3 definiscono i presupposti per la concessione dell'aiuto e per il ritiro del riconoscimento. A norma degli art. 5 e 6, il diritto all'aiuto al consumo si perfeziona al momento in cui l'olio d'oliva esce dall'impresa di confezionamento, la quale deve presentare le proprie domande di aiuto su base periodica.
29 L'art. 7 del regolamento n. 3089/78 dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo atto a garantire che il prodotto per il quale è chiesto l'aiuto soddisfi i requisiti necessari per beneficiarne. In base all'art. 8, l'aiuto è corrisposto soltanto una volta che l'organismo di controllo designato dallo Stato membro abbia constatato il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto medesimo. L'aiuto può tuttavia essere corrisposto in via di anticipazione sin dalla presentazione della relativa domanda, sempreché sia costituita una garanzia sufficiente.
30 L'art. 9, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1985, n. 2677, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva (GU L 254, pag. 5), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1993, n. 643 (GU L 69, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento n. 2677/85»), dispone quanto segue:
«Entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda, lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi per i quali, sulla base dei sopralluoghi, è stato riconosciuto il diritto all'aiuto. (...)
Entro 45 giorni dal sopralluogo e almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, l'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto comunica all'organismo pagatore, per ciascuna impresa riconosciuta, l'esito del suo operato in merito al riconoscimento del diritto all'aiuto».
31 L'art. 12 del regolamento n. 2677/85 stabilisce le modalità dei controlli che le autorità nazionali debbono effettuare, prescrivendo, in particolare, che tali controlli vengano svolti almeno una volta ogni dodici mesi. Il n. 6 di tale articolo, che fissa i presupposti per il ritiro del riconoscimento, è formulato nei seguenti termini:
«Qualora venga stabilito, con decisione dell'autorità competente, che la domanda di aiuto al consumo riguarda un quantitativo superiore a quello per cui è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, lo Stato membro infligge all'impresa di condizionamento una sanzione pari a 3-8 volte l'importo dell'aiuto indebitamente richiesto, in base alla gravità dell'infrazione (...).
Tuttavia, qualora il quantitativo per cui è stato indebitamente richiesto l'aiuto superi di almeno il 20% il quantitativo controllato per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, lo Stato membro, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria, ritira il riconoscimento per un periodo da uno a tre anni, in base alla gravità dell'infrazione.
In caso di recidiva e indipendentemente dalla percentuale del superamento, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, il riconoscimento è ritirato per un periodo da uno a cinque anni, in base alla gravità dell'infrazione.
Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo comma non pregiudicano l'applicazione di altre eventuali sanzioni».
32 Risulta dal punto 4.7.3.1 della relazione di sintesi che la rettifica finanziaria relativa agli aiuti al consumo per l'olio d'oliva corrisposti durante le campagne 1993/94 (con riferimento all'esercizio 1994) e 1994/95 (con riferimento all'esercizio 1995) ammonta complessivamente a ITL 2 751 722 888. Secondo la Commissione, le autorità italiane hanno versato aiuti ad imprese alle quali il riconoscimento avrebbe dovuto essere ritirato, posto che, durante le campagne precedenti, tali imprese avevano percepito aiuti indebitamente richiesti per quantitativi superiori al limite del 20% previsto dall'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85. La Commissione ha ritenuto che la data di inizio dell'efficacia del ritiro del riconoscimento fosse quella di ciascuna domanda di aiuto individuale eccedente i limiti, piuttosto che quella del verbale relativo al controllo svolto sulla domanda. Ad avviso della Commissione, non può essere posto a carico del FEAOG alcun aiuto qualora i sopralluoghi rivelino che il riconoscimento della qualità di impresa confezionatrice deve essere ritirato ai sensi dell'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85. A suo parere, è evidente che tale ritiro interverrà tanto più tardi quanto più tardivi saranno stati i controlli.
33 Il governo italiano contesta le rettifiche puntuali relative agli aiuti al consumo per l'olio d'oliva. Esso fa valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il ritiro del riconoscimento dovesse intervenire con effetto dal giorno della presentazione della domanda eccedente il limite previsto e non da quello della redazione del verbale di accertamento delle irregolarità. Secondo il detto governo, la tesi della Commissione porta ad attribuire un illegittimo effetto retroattivo alla decisione di ritiro adottata dallo Stato membro.
34 La Commissione mantiene ferma la propria interpretazione dell'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85. Essa osserva come siano insorte divergenze in seno all'amministrazione italiana in merito all'autorità competente in materia di ritiro dei riconoscimenti. In conseguenza di tale fatto, i controlli non sarebbero stati realizzati con la rapidità richiesta ed i relativi risultati sarebbero stati valutati soltanto con un considerevole ritardo. La Commissione reputa di dover vigilare affinché le conseguenze di tali ritardi non vengano fatte ricadere sul FEAOG.
35 La Commissione sostiene inoltre che, in ogni caso, le rettifiche puntuali adottate hanno, per lo Stato membro interessato, un impatto minore di quello di una rettifica forfettaria del 2%. Orbene, a suo avviso, considerata l'incertezza regnante a quel tempo in merito al riparto delle competenze nell'ambito dell'amministrazione italiana ed alla realizzazione dei controlli, una rettifica forfettaria di questo tipo sarebbe stata perfettamente giustificata.
36 Il governo italiano replica affermando che le divergenze relative al ritiro dei riconoscimenti menzionate dalla Commissione non hanno avuto alcuna incidenza negativa sulla realizzazione dei controlli necessari. Ad ogni modo, il ritiro senza previo controllo sarebbe impossibile.
37 Occorre ricordare che l'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85 stabilisce che, qualora il quantitativo per cui è stato indebitamente richiesto l'aiuto superi di almeno il 20% il quantitativo controllato per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, lo Stato membro ritira il riconoscimento in questione. Tuttavia, la detta disposizione non precisa il momento a partire dal quale il ritiro acquista efficacia. Infatti, anche se l'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85 subordina la sanzione del ritiro all'accertamento, da parte dell'autorità competente, del fatto che la domanda di aiuto al consumo si riferisce ad un quantitativo superiore a quello per il quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto, il tenore letterale di tale disposizione non specifica se il detto accertamento abbia carattere dichiarativo o costitutivo.
38 Ciò premesso, occorre stabilire la finalità della sanzione consistente nel ritiro del riconoscimento.
39 A questo proposito, occorre sottolineare come l'inasprimento delle sanzioni in caso di domanda di aiuto al consumo per l'olio d'oliva eccedente il limite previsto si inserisca nel contesto della lotta contro le frodi. Infatti, nel preambolo del regolamento n. 643/93, che ha riformulato il testo dell'art. 12, n. 6, del regolamento n. 2677/85, si istituisce una relazione tra «il buon funzionamento [del] regime [di aiuto al consumo per l'olio d'oliva]» e la necessità di completare il sistema delle sanzioni contro le imprese confezionatrici che domandano aiuti per quantitativi eccessivi. Pertanto, l'efficacia ed il carattere dissausivo di tali sanzioni non possono essere trascurati in sede di valutazione degli effetti e della portata nel corso del tempo della sanzione consistente nel ritiro del riconoscimento.
40 Tenuto conto di tali circostanze, non può accettarsi il finanziamento di aiuti al consumo da parte del FEAOG qualora tali aiuti si riferiscano ad un periodo successivo alla data in cui sono si sono verificati i presupposti per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 12, n. 6, secondo comma, del regolamento n. 2677/85.
41 Infatti, l'impatto della sanzione consistente nel ritiro risulterebbe diminuito qualora un'impresa confezionatrice che avesse presentato nel corso di una determinata campagna domande per quantitativi eccessivi ai sensi delle dette disposizioni potesse presentare nuove domande nel corso degli anni successivi, senza dover temere alcunché fino all'eventuale formazione di un verbale di accertamento. Pertanto, l'applicazione della sanzione del ritiro, a norma dell'art. 12, n. 6, secondo comma, del regolamento n. 2677/85, con effetto dal giorno in cui si verificano i presupposti di applicazione della sanzione medesima sembra necessaria per garantire l'efficacia del regime di aiuti in questione.
42 Contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, la decisione di ritiro non comporta per questo un illegittimo effetto retroattivo, in quanto, nell'ambito dell'interpretazione di cui sopra, la sanzione si applica semplicemente a partire dal momento in cui sono soddisfatti i relativi presupposti applicativi, e non dalla data del controllo relativo al verificarsi di tali presupposti.
43 Occorre pertanto dichiarare che, nel caso in cui un'impresa confezionatrice abbia domandato aiuti per quantitativi superiori del 20% almeno al quantitativo controllato per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, il riconoscimento deve essere ritirato con effetto dal giorno del superamento, vale a dire dalla data della presentazione delle corrispondenti domande.
44 Pertanto, sulla scorta di tali circostanze, il secondo motivo del ricorso va respinto.
Quanto alla rettifica relativa ai premi per pecora/capra
45 L'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 settembre 1989, n. 3013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 289, pag. 1, e, rettifica, GU L 296, pag. 40), prevede la concessione di un premio ai produttori di carni ovine e caprine nella Comunità nella misura necessaria per compensare la perdita di reddito nel corso di una campagna di commercializzazione.
46 A seguito di ispezioni effettuate nel 1995 e nel 1996, in particolare in Calabria e in Sicilia, la Commissione ha proceduto ad una rettifica forfettaria del 25% dei premi per pecora/capra corrisposti ai produttori della Calabria e della Sicilia per le campagne di commercializzazione 1993 e 1994.
47 Al punto 4.9.4.6 della relazione di sintesi, si constata quanto segue:
« il raffronto in Sicilia tra le statistiche veterinarie e quelle relative ai premi ha messo in luce discrepanze significative;
le ispezioni sul posto effettuate in Calabria e in Sicilia, richieste dall'unità A.I.3, hanno evidenziato un tasso elevato di irregolarità e in un numero rilevante di casi hanno condotto a respingere totalmente o parzialmente le domande di premio;
i registri delle greggi non hanno fornito alcun elemento utile e non hanno pertanto consentito di organizzare controlli significativi al di fuori del periodo di detenzione;
il luogo di detenzione non era stato notificato in maniera precisa;
la marcatura delle greggi non era stata effettuata, rendendo pertanto impossibile il controllo nei casi in cui più greggi erano raggruppate insieme;
sono sorti dubbi sull'ammissibilità in quanto gli ispettori avevano erroneamente incluso nei calcoli animali maschi e giovani femmine non ammissibili;
i controlli svolti dalle autorità italiane stesse in Sicilia nel 1996.
Nel 1996, le autorità italiane hanno deciso di effettuare un controllo completo delle aziende siciliane che avevano presentato una domanda di premio per pecora/capra. I risultati ottenuti per l'insieme della Sicilia, sulla base di un 79% di allevatori controllati, rivelavano che il 33,66% delle domande avrebbe dovuto essere parzialmente respinto ed il 19,8% avrebbe dovuto essere totalmente respinto».
48 Nella propria relazione finale n. 98/IT/92 del 10 settembre 1998, riguardante i controlli sui premi per pecora/capra nelle campagne 1993 e 1994, l'organo di conciliazione è arrivato alla conclusione che era necessario un esame ulteriore di statistiche dettagliate per la campagna 1993 e che le rettifiche forfettarie del 25% per la Calabria e la Sicilia erano insufficientemente motivate.
49 Successivamente, la Commissione ha ridotto o addirittura integralmente soppresso le rettifiche proposte per talune regioni, aumentandole invece per altre regioni. La rettifica del 25% per la Calabria per la campagna 1993 è stata ridotta al 10%. Le rettifiche del 25% per la Sicilia per la campagna 1993 e per la Calabria e la Sicilia per la campagna 1994 sono rimaste invariate.
50 Il governo italiano contesta l'applicazione di tali rettifiche forfettarie. Esso sostiene, innanzitutto, che l'aliquota di correzione forfettaria del 25% è stata applicata illegittimamente, essendosi ad essa attribuito effetto retroattivo. Infatti, la detta aliquota sarebbe stata introdotta dalle linee guida fissate dalla Commissione nel 1997 ai fini dell'applicazione delle rettifiche forfettarie (documento n. VI/5330/97, del 23 dicembre 1997). Secondo il governo italiano, posto che le campagne 1993 e 1994 erano antecedenti all'entrata in vigore di tali linee guida, eventuali rettifiche forfettarie relative a tali campagne avrebbero potuto essere applicate soltanto rispettando gli orientamenti fissati nel cosiddetto rapporto «Belle» (documento n. VI/216/93, del 1° giugno 1993), il quale non prevede un'aliquota del 25%.
51 Inoltre, in subordine, il governo italiano osserva come, secondo le linee guida del 1997, una rettifica del 25% sia legittima soltanto «in caso di totale inadempienza o di gravi carenze di uno Stato membro nell'applicazione di un sistema di controllo nonché di comprovate e diffuse irregolarità e di negligenza nella lotta alle prassi fraudolente o irregolari». Pertanto, il detto governo ritiene che la rettifica del 25% sia manifestamente sproporzionata alla luce delle circostanze del caso di specie.
52 Infine, il governo italiano sostiene che la Commissione malgrado la relazione dell'organo di conciliazione concludesse che essa aveva motivato in maniera insufficiente l'applicazione dell'aliquota in questione si è limitata a ridurre dal 25% al 10% l'aliquota della rettifica applicabile alla Calabria, e ciò soltanto in relazione alla campagna 1993, senza esporre i motivi per i quali essa non ha provveduto ad una corrispondente rettifica per la campagna 1993 relativamente alla Sicilia e per la campagna 1994 relativamente alla Calabria e alla Sicilia.
53 A questo proposito, occorre constatare, in primo luogo, che l'applicazione di un'aliquota di correzione del 25% per le campagne 1993 e 1994 non ha carattere retroattivo e non è illegittima. Posto che l'art. 5, n. 2, lett. c), penultimo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1), non contiene regole precise quanto agli importi da escludere, occorre prendere in considerazione gli orientamenti adottati dalla Commissione con il rapporto n. VI/216/93 riguardanti la valutazione delle conseguenze finanziarie in sede di predisposizione della decisione di liquidazione dei conti. Orbene, tali orientamenti prevedevano già che, in casi eccezionali, la Commissione potesse applicare una rettifica forfettaria in base ad un'aliquota superiore a quelle normalmente previste, ossia a quelle pari al 2%, al 5% od al 10% delle spese.
54 In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 permettono alla Commissione di porre a carico del FEAOG solamente gli importi corrisposti in conformità alle norme emanate per i vari settori dell'agricoltura, lasciando a carico degli Stati membri qualsiasi altro importo versato, in particolare quelli che le autorità nazionali hanno a torto ritenuto di poter pagare nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati. Anche se spetta, quindi, alla Commissione provare l'esistenza di una violazione delle norme comunitarie, tocca poi allo Stato membro dimostrare, se del caso, l'errore commesso dalla Commissione circa le conseguenze finanziarie da trarne (v., in particolare, sentenza 1° ottobre 1998, causa C-242/96, Italia/Commissione, Racc. pag. I-5863, punti 121-123).
55 Nella fattispecie, è giocoforza constatare come il governo italiano non abbia dimostrato in che modo una rettifica inferiore a quella applicata dalla Commissione sarebbe stata più appropriata. Infatti, conformemente all'esposizione dei fatti fornita dalla Commissione, non contestata dal governo italiano, da un lato, il sistema di controllo italiano presentava carenze notevoli e, dall'altro, gravi irregolarità sono state accertate nelle regioni in questione.
56 La rettifica operata dalla Commissione non appare dunque ingiustificata.
57 Infine, in base alla giurisprudenza della Corte sulla portata dell'obbligo di motivazione incombente alla Commissione ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), nel particolare contesto dell'elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione di una decisione dev'essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisione e conoscesse i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l'importo controverso (v. sentenza Germania/Commissione, citata, punto 21).
58 Nella fattispecie, risulta dal fascicolo di causa che il governo italiano è stato associato al procedimento di elaborazione della decisione impugnata. Invero, le notevoli carenze del sistema di controllo italiano e le irregolarità accertate nelle regioni in questione sono state portate all'attenzione delle autorità italiane sia mediante comunicazioni scritte sia per effetto dell'adizione dell'organo di conciliazione.
59 Difatti, in data 4 marzo 1998, la Commissione ha inviato alle autorità italiane una lettera contenente i medesimi dati che figuravano nella relazione di sintesi. Tale lettera portava a conoscenza delle autorità italiane sia le aliquote di rettifica forfettaria applicate per le diverse regioni italiane tra le quali la Calabria e la Sicilia per le campagne 1993 e 1994, sia le specifiche ragioni che avevano portato i servizi della Commissione a fissare tali aliquote. Dalla detta comunicazione risultava inoltre che l'aliquota del 25% era stata applicata per la Calabria e la Sicilia a motivo della gravità eccezionale della situazione regnante in tali regioni, nelle quali i controlli erano assai scarsi ed inefficaci e le irregolarità accertate assai numerose.
60 Occorre inoltre sottolineare che la Commissione nell'emanare la sua decisione non è obbligata ad attenersi alle conclusioni dell'organo di conciliazione (v. sentenza Germania/Commissione, citata, punto 18).
61 Sulla scorta di tali premesse, la decisione della Commissione di applicare un'aliquota di correzione forfettaria del 25% per la Sicilia relativamente alla campagna 1993 e per la Calabria e la Sicilia relativamente alla campagna 1994 deve essere ritenuta sufficientemente motivata.
62 Il terzo motivo del ricorso va pertanto respinto.
63 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, il ricorso della Repubblica italiana va respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
64 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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