Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma]
Massima
$$Dagli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.
Pertanto, deve essere respinto il ricorso il cui motivo unico equivale a rimettere in discussione la valutazione da parte del Tribunale di indizi di fatto che esso ha ritenuto obiettivi, pertinenti e concordanti e che lo hanno condotto ad annullanre gli atti controversi per violazione dell'art. 176 del Trattato (divenuto art. 233 CE) e per sviamento di potere.
(v. punti 15-16)
Parti
Nel procedimento C-153/99 P,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori G. Valsesia, consigliere giuridico principale, e J. Currall, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 25 febbraio 1999 nelle cause riunite T-282/97 e T-57/98, Giannini/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-33 e II-151), nella parte in cui essa contiene un errore di diritto sullo sviamento di potere e sulla violazione dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) che sarebbero stati commessi dalla Commissione,
procedimento in cui l'altra parte è:
Antonio Giannini, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti M. Dallemagne e C. Locchi, del foro di Bruxelles, 85, rue du Prince royal, B-1050 Bruxelles,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 novembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 23 aprile 1999 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 25 febbraio 1999, cause riunite T-282/97 e T-57/98, Giannini/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-33 e II-151; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui essa contiene un errore di diritto sullo sviamento di potere e sulla violazione dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) che sarebbero stati commessi dalla Commissione.
2 Il contesto giuridico e i fatti all'origine del ricorso sono esposti nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
«1 Il 15 dicembre 1994 la Commissione pubblicava un avviso di posto vacante COM/151/94 (in prosieguo: l'"avviso COM/151/94" o l'"avviso iniziale"), in relazione al posto di capo dell'unità 1 "negoziati e gestione degli accordi sui tessili; calzature; varie" della direzione D "questioni commerciali settoriali" della direzione generale Relazioni economiche esterne (DG I) (in prosieguo: il "posto controverso"). L'avviso era classificato come:
"COM/151/94 A 3/A 4/A 5 I/D/I Capo unità responsabile dei negoziati e della gestione degli accordi sui tessili, calzature".
2 Le qualifiche minime richieste per postulare al fine di un trasferimento interno/promozione erano le seguenti:
"- appartenenza alla stessa categoria/quadro/carriera del COM (trasferimento interno);
- appartenenza alla carriera inferiore a quella del COM (promozione, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto);
- conoscenze ed esperienza/competenze adeguate alle mansioni da svolgere;
- per posti che richiedono qualifiche particolari: conoscenze ed esperienza approfondite nel settore considerato o in settori connessi".
3 Il ricorrente, dipendente di grado A4, ha presentato la sua candidatura, con altre sei persone, al posto di cui trattasi. L'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN") ha nominato al detto posto il signor X. Con nota 28 aprile 1995 il ricorrente è stato informato che la sua candidatura non era stata accolta. A seguito di rigetto del suo reclamo proposto il 25 luglio 1995, il 21 febbraio 1996 il ricorrente ha proposto un ricorso diretto, da una parte, all'annullamento delle decisioni recanti rigetto della sua candidatura e nomina del signor X al posto controverso e, d'altra parte, al risarcimento del danno morale e materiale che tali decisioni gli avrebbero cagionato. Con sentenza 19 marzo 1997, causa T-21/96, Giannini/Commissione (Racc. PI pag. I-A-69 e II-211; in prosieguo: la "sentenza 19 marzo 1997"), il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento e respinto la domanda di risarcimento.
4 In tale sentenza il Tribunale ha ricordato anzitutto la giurisprudenza della Corte secondo la quale l'esercizio del potere discrezionale di cui l'APN dispone in materia di nomina presuppone un esame scrupoloso del fascicolo di candidatura e un'osservanza coscienziosa dei requisiti enunciati nell'avviso di posto vacante, di modo che l'APN è tenuta ad escludere ogni candidato che non soddisfi questi requisiti. Nel caso di specie, uno di tali requisiti era quello di possedere "conoscenze ed esperienza/competenze adeguate alle mansioni da svolgere" (terzo trattino delle condizioni generali), condizione da valutare alla luce della descrizione del posto, nella fattispecie "capo unità responsabile dei negoziati e della gestione degli accordi sui tessili, calzature".
5 Il Tribunale ha poi rilevato che il signor X non rispondeva manifestamente al suddetto requisito, non possedendo, al momento della candidatura, alcuna esperienza né nel settore dei tessili o calzature, né nel settore generale del posto di cui trattasi, vale a dire quello della politica commerciale comune. Il Tribunale ha inoltre preso atto del fatto che la Commissione ha confermato come il ricorrente, che era stato negoziatore e responsabile di accordi tessili bilaterali e multilaterali della Comunità per una decina di anni e negoziatore principale di tali accordi per un altro periodo di cinque anni, disponesse di buone qualifiche per tale posto.
6 Il Tribunale ha concluso che, nominando il signor X al posto in oggetto, sebbene egli non rispondesse ad uno dei requisiti minimi previsti nell'avviso di posto vacante, e respingendo nel contempo la candidatura del ricorrente, la Commissione, alla luce delle considerazioni comparative che potevano averla indotta a tale giudizio, si era avvalsa del proprio potere in modo manifestamente erroneo, in spregio dell'interesse del servizio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. Di conseguenza, ha annullato le decisioni dell'APN impugnate.
7 Il 10 aprile 1997 la Commissione ha pubblicato un nuovo documento recante simultaneamente annullamento dell'avviso di posto vacante COM/151/94 e pubblicazione di un nuovo avviso di posto vacante per il posto controverso [in prosieguo: l'"avviso COM/062/97" (o "il nuovo avviso di posto vacante")], il cui tenore era il seguente:
"COM/062/97 A 3/I/D/I Capo unità responsabile dei negoziati e della gestione degli accordi sui tessili; calzature; varie. Nella scelta del candidato saranno privilegiate una comprovata esperienza nel settore nei negoziati internazionali nonché una comprovata esperienza nella gestione di un'unità".
8 L'avviso COM/062/97 prevedeva gli stessi requisiti minimi dell'avviso COM/151/94 (v. supra, punto 2).
9 Il 7 maggio 1997 il ricorrente ha proposto, da una parte, reclamo contro l'annullamento dell'avviso COM/151/94 e contro il nuovo avviso e, d'altra parte, una domanda di risarcimento.
10 Con decisione 30 maggio 1997 la convenuta ha nuovamente nominato il signor X al posto controverso.
11 Il reclamo proposto dal ricorrente il 7 maggio 1997 è stato oggetto di un'esplicita decisione di rigetto il 24 luglio 1997, notificatagli il 30 luglio 1997.
12 Il 21 agosto 1997 il ricorrente ha proposto reclamo contro la decisione della convenuta 30 maggio 1997 recante nomina del signor X al posto controverso. Tale reclamo è stato anch'esso esplicitamente respinto dalla convenuta con decisione 18 dicembre 1997, notificata al ricorrente il 6 gennaio 1998».
3 Alla luce di quanto sopra, il signor Giannini ha proposto dinanzi al Tribunale due ricorsi volti all'annullamento degli atti della Commissione adottati in esecuzione della sentenza 19 marzo 1997, recanti sostituzione dell'avviso iniziale con il nuovo avviso di posto vacante e nuova nomina del signor X al posto controverso (in prosieguo: gli «atti controversi»). A sostegno dei suoi ricorsi il signor Giannini deduceva due motivi vertenti, da un lato, sulla violazione dell'art. 176 del Trattato e sullo sviamento di potere e, dall'altro, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di vocazione dei dipendenti alla carriera, nonché una lesione dell'interesse del servizio.
La sentenza impugnata
4 Al punto 29 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che occorre esaminare se gli atti della Commissione che hanno sostituito l'avviso iniziale con il nuovo avviso e che hanno nominato, sulla base del secondo, lo stesso dipendente già nominato sulla base del primo - atti che si asseriscono adottati in esecuzione della sentenza 19 marzo 1997 - non costituiscano la manifestazione di una deliberata volontà dell'istituzione convenuta di favorire uno dei candidati al posto a scapito degli altri, in spregio dell'interesse del servizio.
5 Ai punti 30-33 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato tre indizi che, a suo parere, rivelano come la Commissione abbia violato l'art. 176 del Trattato e sia incorsa in uno sviamento di potere. Si tratta dei seguenti indizi:
- l'annullamento da parte della Commissione dell'avviso di posto vacante iniziale e quindi l'eliminazione delle candidature iniziali nonostante il fatto che il Tribunale, lungi dal criticare tale avviso, nella sentenza 19 marzo 1997 aveva concluso che il signor X non rispondeva ad uno dei requisiti minimi richiesti da tale avviso per essere nominato al posto controverso;
- il fatto che l'unica differenza essenziale tra il nuovo avviso di posto vacante e l'avviso iniziale risiedeva nell'aggiunta di due requisiti preferenziali relativi alla scelta del candidato, che corrispondevano precisamente alle qualifiche di cui il Tribunale aveva dichiarato essere in possesso il signor X;
- la nuova nomina del signor X, sebbene altri sette dipendenti si fossero candidati al posto controverso.
6 Al punto 30 della sentenza impugnata il Tribunale ha inoltre rilevato che la Commissione, interrogata in udienza sulle ragioni della sostituzione dell'avviso di posto vacante iniziale, si è essenzialmente limitata ad invocare il proprio ampio potere discrezionale in materia.
7 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che indizi oggettivi, pertinenti e concordanti dimostravano che gli atti controversi erano stati adottati al fine di conseguire uno scopo diverso dall'esecuzione in buona fede della sentenza 19 marzo 1997 e che, in ogni caso, essi, lungi dal perseguire l'obiettivo sancito dall'art. 176 del Trattato, avevano compromesso l'esecuzione di una sentenza del Tribunale. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione, avendo deciso di sostituire l'avviso iniziale con il nuovo avviso di posto vacante, contenente requisiti preferenziali favorevoli alla candidatura del signor X, ed avendo rinominato quest'ultimo al posto controverso, aveva infranto l'art. 176 del Trattato ed era incorsa in uno sviamento di potere.
L'impugnazione
8 La Commissione chiede alla Corte di dichiarare il ricorso ricevibile e di accoglierlo, di annullare la sentenza impugnata e di condannare il signor Giannini alle spese.
9 A sostegno del ricorso la Commissione deduce un solo motivo, vertente sull'errore di diritto nel quale il Tribunale sarebbe incorso allorché ha dichiarato che l'annullamento dell'avviso di posto vacante iniziale e l'avvio di un nuovo procedimento di assunzione, a seguito della sentenza 19 marzo 1997, erano in contrasto con gli obblighi impostile dall'art. 176 del Trattato e, pertanto, sostiene che il Tribunale non poteva constatare uno sviamento di potere.
10 A parere della Commissione, essa era autorizzata ad adottare tali misure a seguito del parziale annullamento del procedimento iniziale di assunzione, e la decisione di agire in tal modo costituisce corretto esercizio del suo potere discrezionale, come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale e in particolare dalla sentenza 16 ottobre 1996, causa T-56/94, De Santis/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-473 e II-1325). Spetterebbe all'APN precisare, nell'avviso di un posto vacante da coprire, i requisiti che, tenuto conto delle esigenze del servizio, le paiono necessari per la nomina ad un posto. Considerato il ruolo essenziale di un avviso di posto vacante, spetterebbe quindi soltanto all'APN - ove più tardi si renda conto che tali specifici requisiti devono essere corretti nell'interesse del servizio - decidere di ricominciare il procedimento di nomina revocando l'avviso di posto vacante iniziale e sostituendolo con un avviso modificato.
11 Il fatto che i requisiti preferenziali aggiunti nel nuovo avviso di posto vacante corrispondessero alle qualità riconosciute al signor X dalla sentenza 19 marzo 1997 non costituisce, a parere della Commissione, una prova decisiva di uno sviamento di potere diretto ad eludere gli effetti di tale sentenza. Perché così fosse, sarebbe stato necessario dimostrare che tali requisiti erano privi di interesse rispetto al posto da coprire. La Commissione ritiene inoltre che la detta sentenza non potesse comportare alcuna ingiunzione nei suoi confronti quanto al comportamento da adottare a seguito dell'annullamento, da parte della stessa sentenza, delle decisioni impugnate dinanzi al Tribunale. Qualunque ingiunzione di tale tipo, infatti, avrebbe infranto la ripartizione delle competenze derivante dall'art. 176 del Trattato, impedendo alla Commissione di agire nell'interesse del servizio.
12 Pertanto, secondo la Commissione, la sentenza impugnata è censurabile segnatamente in quanto il Tribunale sembra essersi fondato sulla premessa secondo la quale, per eseguire correttamente la sentenza 19 marzo 1997, la Commissione non aveva in realtà altra scelta che riprendere il procedimento di nomina iniziale allo stadio in cui erano state adottate le decisioni annullate dalla detta sentenza, in modo che il procedimento continuasse sulla base dell'avviso di posto vacante iniziale e che la Commissione non potesse avviare un nuovo procedimento di assunzione fondato su un nuovo avviso.
13 Questa allegazione di un errore di diritto si fonda, tuttavia, su un'erronea analisi della sentenza impugnata.
14 Vero è che, nell'ambito del sindacato di legittimità basato sull'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), il giudice comunitario non è competente a pronunciare ingiunzioni, anche se queste riguardano le modalità di esecuzione delle sue sentenze (v., in particolare, ordinanza 26 ottobre 1995, cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P, Pevasa e Inpesca/Commissione, Racc. pag. I-3709, punto 24), e che, in un caso come il presente, spetta alla Commissione, dopo aver valutato l'interesse del servizio con riferimento a ciascun posto da coprire, adottare i provvedimenti adeguati, tra i quali può essere annoverata l'apertura di un nuovo procedimento di assunzione fondato su un avviso di posto vacante eventualmente modificato (v. paragrafi 30-45 delle conclusioni dell'avvocato generale), e tuttavia occorre rilevare che il Tribunale non ha infranto tali principi.
15 Il Tribunale, infatti, annullando gli atti controversi per violazione dell'art. 176 del Trattato e per sviamento di potere, si è fondato su una serie di indizi di fatto, ricordati al punto 5 della presente sentenza, che ha ritenuto obiettivi, pertinenti e concordanti, cosicché tali atti risultano essere stati adottati per conseguire un fine diverso dall'esecuzione in buona fede della sentenza 19 marzo 1997.
16 Orbene, poiché l'argomento dedotto dalla Commissione a sostegno del suo unico motivo equivale a rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dagli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia emerge che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi vertenti sulla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti (v., in particolare, sentenza 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 25).
17 Risulta da quanto precede che il ricorso dev'essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile alla procedura di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il signor Giannini ha chiesto la condanna della Commissione, la quale è rimasta soccombente con riferimento all'unico motivo dedotto, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
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