Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Distillazione obbligatoria dei vini da tavola - Regolamenti nn. 822/87, art. 39, nn. 3, 4 e 11, e 343/94 - Giudizio sulla validità - Illegittimità della normativa comunitaria relativa all'obbligo incombente ai produttori italiani di distillare taluni quantitativi di vino da tavola nella campagna viticola 1993/1994 - Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87, art. 39, nn. 3, 4 e 11; regolamento (CE) della Commissione n. 343/94]
Massima
$$La validità dell'art. 39, nn. 3, 4 e 11, del regolamento n. 822/87, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, come modificato dal regolamento n. 1566/93, nonché del regolamento n. 343/94, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento n. 822/87 e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994, non è inficiata né dall'affermazione secondo cui la variazione sensibile del rapporto tra le disponibilità e le utilizzazioni normali per la campagna 1993/1994, paragonata alle campagne di riferimento, non sarebbe stata determinata in base all'art. 1 del regolamento n. 343/94 e vi sarebbe stata pertanto violazione dell'obbligo di motivazione, né dall'affermazione secondo cui la correzione della percentuale di riferimento calcolata dalla Commissione per la detta campagna sarebbe errata, né dall'affermazione secondo cui il metodo di calcolo della correzione della percentuale di riferimento, quale è stato istituito dal regolamento n. 1972/87, sarebbe illegittimo, né, infine, dall'affermazione secondo cui il regime di distillazione obbligatoria di vino da tavola, nel suo complesso, non sarebbe adeguato alle condizioni del mercato e non lo sarebbe mai stato.
( v. punti 11, 13 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-155/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore della Pretura circondariale di Treviso, Sezione distaccata di Oderzo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Giuseppe Busolin e altri
e
Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano - Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali,
domanda vertente sulla validità dell'art. 39, nn. 3, 4 e 11, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1566 (GU L 154, pag. 39), e del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (GU L 44, pag. 9),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori A. La Pergola, facente funzione di presidente della prima sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale,
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il solo signor Busolin dagli avv.ti I. Cacciavillani, del foro di Venezia, e A. Cimino, del foro di Padova;
- per il governo spagnolo dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agente;
- per il Consiglio dell'Unione europea dai signori John Carbery e Tito Gallas, consiglieri giuridici, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee dal signor F. Ruggeri Laderchi, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Busolin, del Consiglio e della Commissione, all'udienza del 18 maggio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 aprile 1999, pervenuta in cancelleria il 27 aprile successivo, il Pretore della Pretura circondariale di Treviso, Sezione distaccata di Oderzo, ha posto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), sei questioni pregiudiziali sulla validità dell'art. 39, nn. 3, 4 e 11, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1566 (GU L 154, pag. 39; in prosieguo: il «regolamento n. 822/87»), e del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (GU L 44, pag. 9).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia promossa dal signor Busolin e altri, tutti viticoltori, contro l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano - Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali (in prosieguo: il «Ministero»), riguardo a sanzioni pecuniarie loro irrogate ai sensi del diritto nazionale per la violazione della normativa comunitaria in materia di distillazione obbligatoria di vino da tavola.
3 Per l'esposizione della normativa comunitaria e di quella nazionale si rinvia alla sentenza della Corte 29 ottobre 1998, causa C-375/96, Zaninotto (Racc. pag. I-6629), che verteva sulle stesse normative.
La causa principale
4 Il signor Busolin è un produttore di vino del Veneto. Il 17 aprile 1996 il Ministero gli irrogava una sanzione pecuniaria per violazione del'art. 39 del regolamento n. 822/87, perché non aveva rispettato gli obblighi che gli incombevano in materia di distillazione obbligatoria di vino da tavola nella campagna 1993/1994, non avendo consegnato alla distillazione obbligatoria 379,47 hl di vino.
5 Il 31 maggio 1996 il signor Busolin proponeva opposizione contro tale provvedimento dinanzi al giudice a quo. Con ricorsi separati, altri viticoltori proponevano tempestiva opposizione contro i provvedimenti del Ministero che irrogavano loro sanzioni analoghe. Tali ricorsi sono stati riuniti a quello di cui alla causa principale.
6 Il signor Busolin e gli altri interessati hanno dedotto l'illegittimità della normativa comunitaria relativa all'obbligo incombente ai produttori italiani di distillare taluni quantitativi di vino da tavola nella campagna viticola 1993/1994.
7 Nutrendo dubbi sulla validità di talune disposizioni comunitarie in materia di distillazione obbligatoria di vino da tavola, il Pretore della Pretura circondariale di Treviso, Sezione distaccata di Oderzo, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la determinazione della Commissione di ripartire il quantitativo d'obbligo tra le varie regioni di produzione per la campagna 1993/1994 di cui al regolamento (CE) n. 343/94 non sia invalida per violazione dell'art. 39, n. 11, lett. b), del regolamento (CEE) n. 822/87 [come modificato dal regolamento (CEE) n. 1972/87] mancando l'accertamento dell'esistenza del presupposto legale - dalla stessa norma indicato - della "variazione sensibile" del rapporto tra le "disponibilità" e le "utilizzazioni normali" della campagna 1993/1994 rispetto al rapporto tra le "disponibilità" e le "utilizzazioni normali" delle campagne di riferimento 1981/1982 - 1982/1983 - 1983/1984;
2) in via subordinata rispetto alla prima questione:
se non sia invalida la determinazione della Commissione [di cui al punto 1] in quanto questa appare viziata per violazione dell'art. 190 (ovvero per "difetto di motivazione") del Trattato CE mancando nel regolamento (CE) n. 343/1994, e negli atti e documenti presupposti allo stesso, ogni riferimento alla valutazione circa la sussistenza del presupposto legale della "variazione sensibile" del rapporto tra le "disponibilità" e le "utilizzazioni normali" della campagna 1993/1994 rispetto al rapporto tra le "disponibilità" e le "utilizzazioni normali" delle campagne di riferimento 1981/1982 - 1982/1983 - 1983/1984;
3) se il regolamento (CE) n. 343/94 che impone all'Italia l'obbligo di distillazione di 12 150 000 hl sia illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza, per errore manifesto e per contraddittorietà rispetto all'obiettivo, alla luce del "sistema di calcolo" seguito dalla Commissione CE come descritto nella relazione del 13 marzo 1998. Ciò a causa della irragionevolezza e dell'illogicità dell'attualizzazione della percentuale di 85% mettendo a rapporto parametri del tutto avulsi dalla realtà del mercato vinicolo del 1993/1994;
4) se il regolamento (CE) n. 343/94 che impone all'Italia l'obbligo di distillazione di 12 150 000 hl sia illegittimo per violazione dell'art. 39, n. 11, lett. b), del regolamento (CEE) n. 822/87 [come modificato dal regolamento (CEE) n. 1972/87], in quanto la modifica della percentuale da parte della Commissione è stata determinata nella "misura" in cui il rapporto tra la "produzione" 1981/1982 - 1982/1983 - 1983/1984 (di 145 milioni di hl) e le utilizzazioni normali del 1984/1985 era variato rispetto al rapporto tra la "produzione" 1981/1982 - 1982/1983 - 1983/1984 (di 145 milioni di hl) e gli utilizzi normali 1993/1994, il che non pare conforme con la norma in applicazione;
5) in via subordinata rispetto alla terza e alla quarta questione:
se, nell'ipotesi in cui si interpreti l'art. 39, n. 11, lett. b), del regolamento (CEE) n. 822/87, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1972/87, come norma autorizzativa di tale modo di calcolo, si ritiene l'art. 39, n. 11, lett. b) illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza, per errore manifesto e per contraddittorietà rispetto all'obiettivo e per violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 40 del Trattato CE, per le ragioni ed alla luce dei calcoli illustrati [nell'ordinanza di rinvio];
6) se l'art. 39, nn. 3 e 4 ed 11 del regolamento (CEE) n. 822/87, come modificati dal regolamento (CE) n. 1566/1993, nonché il regolamento (CEE) n. 343/94 che dei primi costituisce l'atto applicativo, siano illegittimi per violazione del principio di ragionevolezza, per errore manifesto, per sviamento e per violazione del principio di proporzionalità tenuto conto di quanto sopra illustrato [nell'ordinanza di rinvio]».
Sulle questioni pregiudiziali
8 Preliminarmente occorre ricordare che, nella citata sentenza Zaninotto, pronunciata su rinvio pregiudiziale della Pretura circondariale di Treviso e relativa a fatti identici, la Corte ha affermato che dall'esame delle numerose questioni sollevate non erano emersi elementi atti ad inficiare la validità della normativa di cui trattasi, che ripartiva, per la campagna viticola 1993/1994, i quantitativi da distillare nell'ambito della distillazione obbligatoria di vino da tavola e fissava il quantitativo totale da distillare da parte dell'Italia in 12.500.000 hl. La Corte ha considerato, in particolare, che la percentuale di riferimento dell'85%, prevista inizialmente dall'art. 39, n. 3, terzo comma, primo trattino, del regolamento n. 822/87, ha potuto legittimamente essere corretta dalla Commissione nell'ambito delle sue competenze, per la campagna viticola 1993/1994, al 55,01%, per tener conto dell'andamento del consumo che era diminuito in maniera rilevante nel corso del tempo (sentenza Zaninotto, punti 25 e ss.). Inoltre, riguardo all'applicazione di tale percentuale, nessun trattamento differenziato sarebbe stato applicato a discapito della Repubblica italiana rispetto agli altri Stati membri (sentenza Zaninotto, punto 31).
9 La causa in esame riguarda nuovamente la legittimità della correzione della percentuale di riferimento dell'85% effettuata dalla Commissione per la campagna 1993/1994, in applicazione della quale essa ha fissato il quantitativo da distillare per ciascuno Stato membro. Dinanzi al giudice a quo il signor Busolin e gli altri interessati hanno sollevato altre questioni simili relative alla legittimità dell'obbligo di distillazione imposto all'Italia. Il giudice a quo ha considerato che tali questioni fossero nuove rispetto alla citata causa Zaninotto e che non fossero manifestamente infondate. Ha ritenuto necessario pertanto sottoporle alla Corte.
10 Se è vero che le questioni della causa di cui trattasi sono proposte sotto una prospettiva diversa rispetto a quelle sollevate nella citata causa Zaninotto, esse riguardano nondimeno gli stessi aspetti della normativa comunitaria in oggetto e delle sue conseguenze per i viticoltori italiani, come ammesso dal giudice a quo.
11 Ora, gli aspetti dedotti nella causa in oggetto, e precisamente:
- la variazione sensibile del rapporto tra le disponibilità e le utilizzazioni normali per la campagna 1993/1994, paragonata alle campagne di riferimento, non sarebbe stata determinata in base all'art. 1° del regolamento n. 343/94 (prima e quarta questione) e vi sarebbe stata pertanto violazione dell'obbligo di motivazione (seconda questione),
- la correzione della percentuale di riferimento calcolata dalla Commissione per la campagna 1993/1994 sarebbe errata (terza questione),
- il metodo di calcolo della correzione della percentuale di riferimento, quale è stato istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1972, recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 (GU L 184, pag. 26), sarebbe illegittimo (quinta questione), e
- la critica generale per cui il regime di distillazione obbligatoria di vino da tavola, nel suo complesso, non sarebbe adeguato alle condizioni del mercato e non lo sarebbe mai stato (sesta questione),
non sono tali da inficiare la conclusione cui è giunta la Corte nella causa Zaninotto, ricordata al punto 8 della presente sentenza, vale a dire la validità di tale regime di distillazione obbligatoria.
12 Tale risultato è corroborato dalle argomentazioni dell'avvocato generale esposte, per la prima e la quarta questione, nei paragrafi 42 - 54 delle sue conclusioni, per la seconda questione nei paragrafi 58 - 62, per la terza questione nei paragrafi 66 - 71, per la quinta questione nei paragrafi 79 -82, e per la sesta questione nei paragrafi 88 - 100.
13 Da quanto precede risulta che dall'esame delle questioni sollevate non sono emersi elementi atti a inficiare la validità dell'art. 39, nn. 3, 4 e 11, del regolamento n. 822/87, nonché del regolamento n. 343/94.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Le spese sostenute dal governo spagnolo, dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Pretore della Pretura circondariale di Treviso, Sezione distaccata di Oderzo con ordinanza 7 aprile 1999, dichiara:
Dall'esame delle questioni sollevate non sono emersi elementi atti a inficiare la validità dell'art. 39, nn. 3, 4 e 11, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1993, n. 1566, nonché del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 1994, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994.
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