Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Indennità supplementare di prepensionamento belga - Qualificazione come regime professionale di sicurezza sociale ai sensi della direttiva 86/378 - Applicabilità del protocollo n. 2 relativo all'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) allegato al Trattato sull'Unione europea - Inapplicabilità della direttiva 76/207
[Trattato CE, protocollo n. 2 relativo all'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE); direttive del Consiglio 76/206/CEE, art. 5, e 86/378/CEE, artt. 2 e 4]
Massima
$$Un regime professionale quale il regime belga relativo all'indennità supplementare di prepensionamento prevista dal contratto collettivo di lavoro n. 17, reso vincolante con il regio decreto 16 gennaio 1975, e prevista dal contratto collettivo di lavoro 23 maggio 1984, stipulato in seno alla sottocommissione paritetica n. 315.1, il quale garantisce una protezione contro il rischio di disoccupazione fornendo ai lavoratori riuniti nell'ambito di un'impresa prestazioni dirette a completare le prestazioni del regime legale di sicurezza sociale della disoccupazione, dev'essere qualificato come un regime professionale di sicurezza sociale ai sensi degli artt. 2 e 4 della direttiva 86/378, come modificata dalla direttiva 96/97. Pertanto, l'indennità supplementare di cui trattasi costituisce una prestazione in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale ai sensi del Protocollo n. 2 relativo all'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE), allegato al Trattato sull'Unione europea, di modo che tale protocollo può applicarsi qualora le condizioni da esso previste siano soddisfatte.
Un'indennità supplementare che, come nella specie, costituisce una retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della direttiva 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
(v. punti 29-30, 33, 36 dispositivo 1-2)
Parti
Nel procedimento C-166/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour du Travail di Bruxelles (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Marthe Defreyn
e
Sabena SA,
domanda vertente sull'interpretazione del protocollo n. 2 relativo all'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato CE, e dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P.J.G. Kapteyn (relatore), P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Sabena SA, dall'avv. L. de Schrijver, del foro di Gand;
- per il governo belga, dal signor P. Rietjens, direttore generale presso il servizio giuridico del Ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor A. Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Defreyn, rappresentata dall'avv. G. Faveers, del foro di Bruxelles, della Sabena SA, rappresentata dagli avv.ti L. de Schrijver e F. Lagasse, del foro di Bruxelles, del governo belga, rappresentato dal signor P. Rietjens, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor C. Lewis, barrister, e della Commissione, rappresentata dalla signora H. Michard, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 24 febbraio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 28 aprile 1999, pervenuta in cancelleria il 4 maggio seguente, la Cour du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del protocollo n. 2 relativo all'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato CE (in prosieguo: il «protocollo»), e dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la signora Defreyn e la Sabena SA (in prosieguo: la «Sabena»).
Normativa comunitaria
3 L'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) dispone:
«Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».
4 Il protocollo stabilisce:
«Ai fini dell'applicazione dell'art. 119 del Trattato, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile».
5 Ai termini dell'art. 5, n. 1, della direttiva:
«L'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso».
Normativa nazionale
6 Il contratto collettivo di lavoro 19 dicembre 1974, n. 17, stipulato in seno al Conseil national du travail e reso vincolante per effetto del regio decreto 16 gennaio 1975 (Moniteur belge 31 gennaio 1975, pag. 1055), istituisce un regime di indennità supplementari in caso di licenziamento dei lavoratori aventi almeno 60 anni, purché essi fruiscano di indennità di disoccupazione (artt. 3 e 4). Le indennità supplementari sono a carico dell'ultimo datore di lavoro ed ammontano alla metà della differenza tra la retribuzione netta di riferimento e l'indennità di disoccupazione.
7 Ai sensi dell'art. 144 del regio decreto 28 dicembre 1963, in materia di lavoro e disoccupazione (modificato, in particolare, con il regio decreto 25 novembre 1991), i disoccupati non hanno più diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini ovvero del sessantesimo anno di età per le donne. Questa normativa non è stata adattata alla legge 20 luglio 1990 che istituisce una flessibilità dell'età pensionabile fra il sessantesimo e il sessantacinquesimo anno per i lavoratori di ambedue i sessi.
8 Il contratto collettivo n. 17 prevede la possibilità di stipulare, a livello del settore di attività, contratti collettivi di lavoro che estendano il regime previsto ai lavoratori aventi 55 anni ed oltre. Il 23 maggio 1984 siffatto contratto collettivo è stato stipulato in seno alla sottocommissione paritaria n. 315.1 (Sabena), per far fronte a situazioni di sottoccupazione dovute in particolare allo sviluppo delle tecniche di lavoro proprie del settore dell'aviazione commerciale e per favorire l'occupazione dei lavoratori più giovani.
9 Detto contratto collettivo estende il regime delle indennità supplementari alle indennità di disoccupazione corrisposte ai lavoratori aventi 55 anni ed oltre, licenziati con il loro accordo. L'indennità è mantenuta fino al sessantacinquesimo anno di età se si tratta di un uomo, o del sessantesimo anno di età se si tratta di una donna. Per effetto di detto contratto collettivo la Sabena accorda al dipendente avente almeno 25 anni di anzianità un'indennità supplementare che garantisce l'82% della retribuzione netta dell'ultimo mese precedente la data a partire dalla quale il licenziamento prende effetto.
10 A seguito della sentenza 17 febbraio 1993, causa C-173/91, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-673), in cui la Corte ha censurato la differenziazione secondo cui i lavoratori di sesso femminile di età superiore ai 60 anni erano esclusi dal beneficio delle indennità supplementari in caso di licenziamento, previste dal contratto collettivo n. 17, l'art. 4 di detto contratto è stato adattato dal Conseil national du travail il 17 dicembre 1997 (contratto collettivo 17 vicies).
11 A partire da detto adattamento tutti i lavoratori fruiscono dell'indennità supplementare a carico del datore di lavoro fino all'ultimo giorno del mese civile nel corso del quale essi raggiungono il loro sessantacinquesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che essi abbiano superato l'età massima per l'assegnazione delle indennità di disoccupazione.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
12 La signora Defreyn entrava in servizio presso la Sabena il 27 giugno 1960, in qualità di impiegata. Il 14 novembre 1984 chiedeva di beneficiare del contratto collettivo di lavoro del 23 maggio 1984. Il 29 novembre 1984 veniva ammessa al beneficio del prepensionamento, con un preavviso di due anni (a decorrere dal 1_ dicembre 1984 al 31 dicembre 1986). Di conseguenza, la Sabena si impegnava a versarle l'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo a partire dal 1_ gennaio 1987 fino alla fine del mese in cui compiva il suo sessantesimo anno di età (30 novembre 1991). L'indennità supplementare rispetto alle indennità di disoccupazione veniva effettivamente versata alla signora Defreyn sino alla fine del mese del compimento del suo sessantesimo anno di età. In questo momento essa percepiva una pensione.
13 Il 17 febbraio 1993 la Corte emetteva la citata sentenza Commissione/Belgio, in cui dichiarava che, mantenendo in vigore una normativa che esclude i lavoratori di sesso femminile, di età superiore ai 60 anni, dal beneficio delle indennità supplementari in caso di licenziamento, previste dal contratto collettivo n. 17, reso vincolante con regio decreto 16 gennaio 1975, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 119 del Trattato.
14 A seguito di detta sentenza la signora Defreyn, con lettera 10 giugno 1993, chiedeva alla Sabena di versarle l'indennità supplementare cui essa riteneva di aver diritto fino al suo sessantacinquesimo anno di età, vale a dire fino al 30 novembre 1996.
15 Dinanzi al diniego della Sabena, la signora Defreyn, il 21 dicembre 1993, adiva il Tribunal du travail di Bruxelles, al fine di ottenere la condanna della Sabena a versarle l'indennità supplementare rispetto alle indennità di disoccupazione per il periodo 1_ dicembre 1991 - 30 novembre 1996. Con sentenza 28 giugno 1995 il Tribunal du Travail respingeva tale domanda.
16 Il Tribunal du travail considerava che le indennità controverse rientravano nell'ambito di applicazione del protocollo, il quale limitava nel tempo la portata dell'art. 119 del Trattato. Orbene, era pacifico, da un lato, che la signora Defreyn basava la sua domanda su un periodo lavorativo precedente il 17 maggio 1990 e, dall'altro, che essa aveva intentato un'azione giudiziaria solo dopo detta data.
17 Per quanto riguarda la questione se le indennità di cui trattasi rientrassero nell'ambito di applicazione dell'espressione «prestazione in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale» del protocollo, un'analisi comparativa dei testi olandese e francese del protocollo induceva il Tribunal du travail ad una soluzione in senso affermativo. A suo avviso, dal testo olandese risulterebbe che tale espressione riguardava le «norme adottate a livello dell'impresa e del settore in materia di sicurezza sociale», di modo che il protocollo si applicava alla controversia.
18 Il 12 febbraio 1996 la signora Defreyn interponeva appello avverso detta pronuncia dinanzi alla Cour du travail di Bruxelles e ribadiva la sua domanda diretta ad ottenere la condanna della Sabena a versarle l'indennità supplementare di disoccupazione per il periodo 1_ dicembre 1991 - 30 novembre 1996. In subordine, chiedeva che la Cour du travail sottoponesse alla Corte questioni pregiudiziali, al fine di appurare se l'indennità supplementare controversa potesse essere considerata un'indennità dovuta in attuazione del regime professionale di sicurezza sociale ai sensi del protocollo e se si dovesse tener conto dell'art. 5, n. 1, della direttiva per risolvere la controversia.
19 La signora Defreyn sostiene come dalla citata sentenza Commissione/Belgio emerga che l'indennità di cui trattasi nella causa principale costituisca una retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato. Si dovrebbe quindi escludere l'applicazione del protocollo a favore dell'applicazione del disposto di detto articolo, il quale osterebbe a che il beneficio della detta indennità sia limitato ai soli lavoratori di sesso maschile licenziati, di età compresa fra i 60 e i 65 anni, mentre i lavoratori di sesso femminile licenziati nello stesso periodo di età ne sono esclusi.
20 Per contro, la Sabena chiedeva che l'appello fosse dichiarato infondato e che la domanda della signora Defreyn fosse respinta. Secondo la Sabena, il Tribunal du travail ha applicato correttamente i principi giuridici in materia. Dal protocollo risulterebbe che l'indennità supplementare di cui trattasi nella causa principale, che, secondo la Sabena, costituisce un regime professionale di sicurezza sociale, può servire da base per un'azione fondata sull'art. 119 del Trattato solo se l'azione riguardasse prestazioni lavorative successive al 17 maggio 1990, o se concernesse prestazioni precedenti purché il richiedente avesse proposto un procedimento giudiziario al riguardo prima di detta data. Non essendo soddisfatte tali condizioni, la signora Defreyn non potrebbe avvalersi dell'art. 119 del Trattato al fine di ottenere un'indennità supplementare di disoccupazione per il periodo 1_ dicembre 1991 - 30 novembre 1996.
21 Ciò premesso, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se l'indennità supplementare di prepensionamento prevista dal contratto collettivo di lavoro n. 17, reso obbligatorio con regio decreto 16 gennaio 1975, e prevista nel contratto collettivo di lavoro 23 maggio 1984, stipulato in seno alla sottocommissione paritaria n. 315.1, possa essere considerata come un'indennità dovuta in attuazione di un regime professionale di sicurezza sociale cui è applicabile il protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Se le disposizioni del contratto collettivo di lavoro n. 17 e del contratto collettivo di lavoro 23 maggio 1984, stipulato in seno alla sottocommissione paritaria n. 315.1, siano compatibili con l'art. 5 della direttiva 76/207/CEE in quanto escludono i lavoratori di sesso femminile di età superiore ai 60 anni dal beneficio delle indennità di prepensionamento, poiché costituiscono indennità supplementari per il licenziamento concesse a titolo di complemento alle indennità di disoccupazione, mentre tali indennità sono garantite ai lavoratori di sesso maschile fino all'età di 65 anni.
3. In caso di soluzione affermativa delle due questioni di cui sopra, se l'applicazione del protocollo sull'art. 119 del Trattato CE sia di ostacolo a che sia accolta la domanda della signora Defreyn, nella misura in cui essa è basata sulla violazione dell'art. 5 della direttiva 76/207».
Sulla prima questione
22 Al fine di fornire una risposta utile al giudice a quo, si deve stabilire anzitutto se l'indennità di cui trattasi nella causa principale costituisca una prestazione in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale ai sensi del protocollo.
23 E' pacifico che la prestazione in esame nella causa principale è un'indennità prevista da un contratto collettivo che completa uno dei regimi di sicurezza sociale contemplati dalla legge, vale a dire quello della disoccupazione.
24 Secondo la signora Defreyn nonché la Commissione, dalla citata sentenza Commissione/Belgio emerge che l'indennità supplementare rispetto alle indennità di disoccupazione dev'essere considerata una retribuzione e non una prestazione di sicurezza sociale. Di conseguenza, siffatta prestazione non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del protocollo, di modo che si applicherebbe il principio della parità di trattamento previsto dall'art. 119 del Trattato.
25 Per contro, la Sabena, nonché i governi belga e del Regno Unito, fanno valere che l'indennità considerata nella causa principale, pur costituendo una retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato, rientra nell'ambito di applicazione del protocollo, in quanto fa parte di un regime di sicurezza sociale organizzato su una base professionale.
26 Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che, in effetti, la Corte ha affermato, nella citata sentenza Commissione/Belgio, che l'indennità supplementare di prepensionamento non era una prestazione di sicurezza sociale, ma, al contrario, era indipendente dal regime generale di sicurezza sociale e costituiva quindi una retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato. L'argomento del governo belga, menzionato al punto 18 di quest'ultima sentenza, secondo cui l'indennità supplementare doveva essere considerata una prestazione previdenziale a causa dell'indissociabile collegamento con l'indennità di disoccupazione, è stato quindi disatteso.
27 Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono la signora Defreyn e la Commissione, la qualificazione da parte della Corte dell'indennità considerata nella causa principale come retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato non può pregiudicare la soluzione della questione se siffatta retribuzione costituisca un'indennità in forza di un regime professionale di sicurezza sociale ai sensi del protocollo.
28 Al riguardo, è sufficiente constatare che, prima dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea e, pertanto, del protocollo, la questione non poteva porsi, di modo che la Corte non doveva statuire su tale punto.
29 Inoltre, va rilevato che un regime professionale come quello di cui trattasi nella causa principale, che garantisce una protezione contro il rischio di disoccupazione fornendo ai lavoratori riuniti nell'ambito di un'impresa, nella specie la Sabena, prestazioni dirette a completare le prestazioni del regime legale di sicurezza sociale della disoccupazione, dev'essere qualificato come un regime professionale di sicurezza sociale ai sensi degli artt. 2 e 4 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE (GU 1997, L 46, pag. 20).
30 Ne consegue che l'indennità supplementare di cui trattasi nella causa principale costituisce una prestazione in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale ai sensi del protocollo, di modo che quest'ultimo può applicarsi qualora le condizioni da esso previste siano soddisfatte.
31 Al riguardo, occorre ricordare che il protocollo esclude l'applicazione dell'art. 119 del Trattato per prestazioni in virtù del regime professionale di sicurezza sociale che possano essere attribuite ai periodi lavorativi precedenti il 17 maggio 1990, salvo per quanto riguarda i lavoratori che abbiano intentato un'azione giudiziaria o presentato un reclamo equivalente prima di detta data.
32 Come emerge dal fascicolo nella causa principale, la signora Defreyn ha lavorato per la Sabena tra giugno 1960 e dicembre 1986. E' del pari pacifico che la Sabena le ha versato l'indennità supplementare controversa in quanto ultimo datore di lavoro. Pertanto è innegabile che l'indennità è stata versata a causa del rapporto di lavoro che è terminato prima del 17 maggio 1990. Infine, non è contestato che in tale data la signora Defreyn non aveva intentato un'azione giudiziaria o un reclamo equivalente.
33 Di conseguenza, la prima questione va risolta nel senso che il protocollo si applica ad un'indennità quale l'indennità supplementare di prepensionamento prevista dal contratto collettivo di lavoro n. 17, reso vincolante con il regio decreto 16 gennaio 1975, e prevista dal contratto collettivo di lavoro 23 maggio 1984, stipulato in seno alla sottocommissione paritaria n. 315.1.
Sulla seconda e sulla terza questione
34 Con la seconda e con la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 5 della direttiva si applichi nella causa principale.
35 Al riguardo, va ricordato che una prestazione che costituisca, come nella specie, una retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato non può rientrare anche nella sfera di applicazione della direttiva (sentenza 13 febbraio 1996, causa C-342/93, Gillespie e a., Racc. pag. I-475, punto 24).
36 Occorre quindi risolvere la seconda e la terza questione nel senso che un'indennità supplementare la quale, come nella specie, costituisca una retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Le spese sostenute dal governo belga e dal Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour du Travail di Bruxelles con sentenza 28 aprile 1999, dichiara:
1) Il protocollo n. 2 relativo all'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea, allegato al Trattato CE, si applica ad un'indennità quale l'indennità supplementare di prepensionamento prevista dal contratto collettivo di lavoro n. 17, reso vincolante con il regio decreto 16 gennaio 1975, e prevista dal contratto collettivo di lavoro 23 maggio 1984, stipulato in seno alla sottocommissione paritaria n. 315.1.
2) Un'indennità supplementare la quale, come nella specie, costituisca una retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato (gli artt. 117 - 120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
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