Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Procedura - Ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale di primo grado - Rinvio alla Corte - Scadenza del termine di ricorso - Irrilevanza ai fini della ricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 47, secondo comma)
Massima
$$Allorché la Corte è adita entro i termini previsti e, in applicazione dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, essa rinvia una causa al Tribunale, quest'ultimo viene in tal modo regolarmente adito, anche se il termine di ricorso è scaduto. Lo stesso principio si applica quando il Tribunale rinvia una causa alla Corte.
( v. punto 53 )
Parti
Nella causa C-167/99,
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. T. Millett e O. Caisou-Rousseau, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Société d'aménagement et d'équipement de la Région de Strasbourg (SERS), con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dal sig. G. Alexandre, avocat,
e
Comune di Strasburgo, rappresentato dal sig. B. Alexandre, avocat,
convenuti,
avente ad oggetto, da una parte, il ricorso proposto dal Parlamento europeo ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) diretto ad ottenere l'annullamento del parere del Collegio dei conciliatori al quale si erano rivolte le parti, nonché il pagamento di penalità di mora e, dall'altra, la domanda riconvenzionale formulata dalla Société d'aménagement et d'équipement de la Région de Strasbourg (SERS) e il Comune di Strasburgo diretta ad ottenere l'annullamento parziale del detto parere,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 24 gennaio 2002, durante la quale il Parlamento europeo è stato rappresentato dal sig. O. Caisou-Rousseau e dal sig. D. Petersheim, in qualità di agenti, la Société d'aménagement et d'équipement de la Région de Strasbourg (SERS) dall'avv. G. Alexander e dall'avv. A. Friedrich, e il Comune di Strasburgo dall'avv. B. Alexandre,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 20 aprile 1999 e pervenuto alla cancelleria della Corte il 4 maggio seguente, il Parlamento europeo ha proposto, ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), un ricorso diretto a ottenere l'annullamento del parere del Collegio dei conciliatori al quale si erano rivolte le parti e il pagamento di penalità di mora per esecuzione tardiva del contratto che lo vincolava alla Société d'aménagement et d'équipement de la Région de Strasbourg (in prosieguo: la «SERS») e al Comune di Strasburgo (in prosieguo: il «Comune»). Nelle loro difese questi ultimi hanno chiesto, in via riconvenzionale, l'annullamento parziale del detto parere.
Fatti e contesto normativo
2 Come emerge dal fascicolo, il 31 marzo 1994 il Parlamento, il Comune e la SERS hanno stipulato un contratto (in prosieguo: il «contratto quadro») che riguarda la definizione delle condizioni dell'enfiteusi e dell'opzione d'acquisto relative ad un complesso di edifici (in prosieguo: l'«edificio») che la SERS si impegnava a costruire per il Parlamento su un terreno ceduto a tale scopo dal Comune, nonché i rapporti tra le parti durante la costruzione dell'edificio.
3 Ai sensi dell'art. 3.1 del contratto quadro, l'enfiteusi conclusa tra la SERS ed il Parlamento doveva diventare efficace solo al momento della constatazione del completamento dell'edificio.
4 L'art. 3.2 del contratto quadro prevede che il completamento dell'edificio «è previsto al più tardi il 31 dicembre 1997».
5 Ai termini dell'art. 3.3 di tale contratto:
«L'inizio dei lavori per le parti in superficie dell'edificio è previsto per il 1° ottobre 1994. A partire da tale data, la SERS disporrà per il completamento dell'edificio di un termine previsionale di 36 mesi.
Il termine per il completamento ai sensi del presente comma verrà tuttavia prorogato di un congruo periodo nel caso di un ritardo debitamente giustificato dalla SERS. Ciò vale in particolare in caso di:
- lavori integrativi o modifiche richieste dal Parlamento europeo;
- ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative imputabili alle autorità incaricate della predisposizione o del rilascio delle medesime, o imputabili a terzi;
- conseguenze di amministrazione controllata o fallimento di una o più controparti contrattuali della ditta incaricata;
- forza maggiore o caso fortuito, nell'interpretazione data a tali nozioni dalla giurisprudenza e dalla dottrina;
- scioperi che colpiscono il cantiere;
- provvedimenti amministrativi o giudiziari o ingiunzioni di sospensione dei lavori;
- vandalismo, condizioni meteorologiche avverse, calamità naturali, guerra, terrorismo, scavi archeologici;
- omissione o ritardo superiore alle tre settimane nelle risposte del Parlamento europeo a comunicazioni ad esso rivolte».
6 L'art. 4 del contratto quadro prevede quanto segue:
«L'edificio sarà considerato completato alla data dell'accettazione, se è unica, o alla data dell'ultima accettazione se si tratta di consegne successive o parziali, salvo il caso di opposizione del Parlamento europeo debitamente motivata per il mancato rispetto del fascicolo del programma in tutti i suoi elementi. In tal caso, la data di completamento sarà oggetto di un accordo tra le parti o, in mancanza, di una decisione del giudice francese competente. La nozione di accettazione va intesa ai sensi dell'art. 1792-6 del codice civile francese.
(...)
La SERS, mediante lettera raccomandata inviata almeno dieci giorni di calendario prima della data prevista, inviterà il Parlamento europeo ad una visita preliminare a qualsiasi accettazione e alla(e) accettazione stessa(e). La SERS si impegna a non pronunciare alcuna di tali accettazioni senza prendere in considerazione le osservazioni e i rilievi eventuali del Parlamento europeo debitamente motivati dal rispetto della documentazione del programma in tutti i suoi elementi.
In mancanza di accordo tra la SERS e gli imprenditori per quanto riguarda la determinazione della data di una qualunque di tali accettazioni, la data sarà stabilita giudizialmente in applicazione dell'art. 1792-6 del codice civile francese, come espressamente accettato dalle parti. In caso di domanda diretta a far pronunciare un'accettazione giudiziale, la SERS si impegna a informarne immediatamente il Parlamento europeo.
(...)».
7 L'art. 5 del contratto quadro, intitolato «Termini e penalità di mora», dispone che:
«5.1 Anche nel caso in cui i 36 mesi di cui all'art. 3.3 scadano dopo la data di cui all'art. 3.2, eventualmente prorogata in virtù dell'art. 5.2, la SERS a partire dalla data di cui all'art. 3.2, se del caso prorogata in virtù dell'art. 5.2, sarà debitrice ipso iure e senza formalità, per il solo fatto di aver superato il termine, di una penale pari a 28 000 ECU per giorno lavorativo, fino ad un ammontare massimo del 3% delle spese di costruzione accertate (l'ammontare delle spese effettive di costruzione, più gli onorari dovuti per gli studi).
(...)
La penale giornaliera - o la penale ridotta di cui sopra - cessa di decorrere il giorno in cui viene constatato il completamento, ai sensi dell'art. 4, e in ogni caso quando è raggiunto il limite massimo.
5.2 Il termine previsto all'art. 3.2 è prorogato nel caso di:
- forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati;
- provvedimenti di un giudice amministrativo od ordinario che impongano la sospensione dei lavori;
- calamità naturali, guerra, terrorismo, scavi archeologici;
- condizioni meteorologiche avverse, riconosciute dalla Caisse des congés payés du bâtiment de Strasbourg;
- ritardo nell'ottenimento di autorizzazioni amministrative imputabile alle autorità incaricate della predisposizione o del rilascio delle medesime, ad eccezione di quelle di competenza del Comune di Strasburgo.
In questi casi un termine supplementare verrà fissato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal giudice di cui all'art. 29.
La SERS comunicherà al Parlamento europeo ogni possibile causa di ritardo che si presenti, non appena ne venga a conoscenza. In mancanza di comunicazione, essa non potrà invocare la relativa causa per ottenere un termine supplementare.
5.3 La data fissata all'art. 3.2 non tiene conto dei lavori integrativi o delle modifiche eventualmente proposti o accettati dal Parlamento europeo.
Per ognuno di questi, i termini supplementari dovranno essere fissati secondo le procedure stabilite nel protocollo».
8 L'art. 6.3 del contratto quadro recita come segue:
«Gli interessi intercalari sono applicabili a tutte le voci di spesa che compaiono sulla scheda finanziaria a partire dalla data di pagamento da parte della SERS sino alla data in cui viene approvata la prima spesa intermedia d'investimento o la spesa d'investimento accertata per le somme non prese in considerazione nella spesa o spese intermedie d'investimento.
A questo titolo, gli interessi intercalari si applicano segnatamente tra la data della prima scadenza e la data del pagamento effettivo.
Essi saranno calcolati ai tassi e alle condizioni apparsi come i migliori sui mercati finanziari che la SERS esaminerà in continuazione a tale scopo, conformemente al procedimento previsto all'art. 6.4.
Il calcolo in materia di conteggio dei giorni e di capitalizzazione degli interessi verrà effettuato secondo i metodi bancari la cui descrizione costituirà parte integrante del contratto di finanziamento menzionato all'art. 6.4.
Per la determinazione delle spese d'investimento provvisorie, il tasso degli interessi intercalari è stato fissato a titolo indicativo al 7,3%.
Il Parlamento europeo non deve alcun interesse intercalare per il periodo compreso tra la data di completamento di cui all'art. 3.2, se del caso prorogata in virtù dell'art. 5.2, e la data del completamento effettivo, qualora il completamento successivo alla data prevista sia conseguenza di un atto imputabile alla SERS o di un ritardo non riconosciuto come giustificato dal giudice di cui all'art. 29».
9 L'art. 21.1 del contratto quadro dispone che la comunicazione di documenti o informazioni viene ufficialmente dimostrata da uno scambio di corrispondenza tra il direttore generale della SERS e il direttore generale dell'amministrazione del Parlamento o, in caso d'impedimento, da una persona debitamente autorizzata, in quanto nessuna delle parti può avvalersi di una decisione verbale o di un accordo verbale dell'altra parte o di un documento non firmato da una di queste due persone o dai loro mandatari espressamente designati.
10 Conformemente all'art. 22.1 del contratto quadro, la SERS deve redigere ogni mese una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento del progetto.
11 Ai sensi dell'art. 25 del contratto quadro, deve essere rispettato il calendario generale allegato allo stesso e la SERS, unitamente alla relazione mensile citata, deve presentare i calendari dei lavori di costruzione e individuare e spiegare gli eventuali ritardi. In caso di ritardo, il Parlamento deve essere informato in merito agli adeguati provvedimenti correttivi che la SERS intende adottare, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del contratto quadro.
12 L'art. 28 del contratto quadro prevede che la legge applicabile a tale contratto è la legge francese.
13 Ai sensi dell'art. 29 del contratto quadro:
«In mancanza di un previo accordo amichevole, tutte le controversie relative al presente contratto verranno sottoposte al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 181 del trattato CEE, dell'art. 153 del trattato CEEA e dell'art. 42 del trattato CECA».
14 Come emerge dal fascicolo, le parti si sono scambiate una grande quantità di lettere e di documenti. Dai documenti trasmessi alla Corte emerge, in particolare che il 22 novembre 1994 il Parlamento ha comunicato alla SERS il parere di uno studio di consulenze sulla relazione mensile n. 6 redatta dalla SERS. In una lettera del 20 dicembre seguente, questa ha risposto alle critiche contenute nel detto parere facendo valere in particolare che era pacifico, sin dall'agosto 1994, cioè da prima della gara relativa all'appalto relativo alla realizzazione del fabbricato a rustico, che la designazione delle relative imprese si sarebbe potuta fare sino all'inizio del mese di gennaio 1995 e che la ripresa delle consultazioni avrebbe comportato un rinvio che avrebbe consentito di restare ampiamente entro i termini previsti dal contratto quadro, poiché il margine di tempo a disposizione della SERS in relazione all'obiettivo in esso stabilito non era esaurito e restava in gran parte utilizzabile.
15 Mediante una scheda di modifica (PEU 008), datata 28 settembre 1995, il Parlamento ha chiesto che venissero apportate talune modifiche al tracciato dell'emiciclo. Quanto all'influenza di tali modifiche sul termine per il completamento, tale scheda prevede che il rinvio del termine per il completamento dei lavori sarà uguale al lasso di tempo intercorso tra il 31 agosto 1995 e la data di ricezione, da parte della SERS, dell'approvazione del Parlamento.
16 Con le sue lettere 1° marzo, 11 aprile e 9 luglio 1996 nonché 3 febbraio, 9 aprile e 13 agosto 1997, la SERS ha comunicato al Parlamento diverse note relative al maltempo che ha reso necessaria una proroga del termine di completamento dell'edificio, in applicazione dell'art. 3.3 o dell'art. 5.2 del contratto quadro. Le note si riferivano ad un totale di 152 giorni lavorativi.
17 Il Parlamento ha risposto nelle sue lettere 18 marzo, 21 giugno e 18 luglio 1996, da una parte, che, per poter validamente far valere l'art. 3.3 del contratto quadro, la SERS doveva addurre la prova che il maltempo aveva effettivamente causato un ritardo nell'avanzamento generale dei lavori. Dall'altra, esso ha indicato che il termine previsto all'art. 5.2 di tale contratto poteva essere prorogato solo sulla base di un accordo comune o tramite decisione giudiziaria e che non era prevista una deroga a tale procedura in caso di maltempo.
18 Con riferimento al ritardo imputabile alle operazioni di installazione di una rete informatica che sono state oggetto di un'altra scheda di modifica (PEU 055), il 29 luglio 1997 il Parlamento ha deciso di accordare alla SERS un termine supplementare di 5 giorni lavorativi per il completamento dell'edificio.
19 In una lettera 10 dicembre 1997 il Segretariato generale del Parlamento ha ricordato la posizione di quest'ultimo riguardo alla presa in considerazione del maltempo nel calcolo del termine per il completamento dell'edificio e ha invitato la SERS a comunicargli le spese d'investimento intermedie, come previsto dall'art. 6.2, lett. c), del contratto quadro, entro tre settimane dalla ricezione di tale lettera.
20 Nella sua risposta 16 gennaio 1998 la SERS ha fatto valere che la posizione sostenuta dal Parlamento era contraria agli artt. 3.3 e 5.2 del contratto quadro. Essa ha aggiunto che non poteva dare esito favorevole alla domanda del Parlamento poiché, visto che l'edificio non era completato, l'art. 6.2 del detto contratto non era ancora entrato in vigore. La posizione del Parlamento sarebbe stata peraltro totalmente contraddittoria in quanto esso avrebbe voluto, da una parte, addebitare penalità di mora per il mancato completamento e, dall'altra, considerare l'edificio come completato, ai sensi dell'art. 6.2, lett. c), dello stesso contratto.
21 Con lettera raccomandata 14 dicembre 1998 la SERS ha informato il Parlamento che essa aveva consegnato l'edificio il 18 novembre precedente e che quest'ultima data costituiva la data di completamento ai sensi dell'art. 4 del contratto quadro.
22 Il 16 dicembre 1998 il Parlamento ha risposto che si opponeva a che l'edificio venisse considerato completato alla data della consegna effettuata dalla SERS.
23 Il 14 gennaio 1999 il Comune e il Parlamento hanno stipulato tre contratti, sottoscritti il successivo 19 gennaio anche dalla SERS. Questi riguardavano in particolare:
- una clausola aggiuntiva che completava l'art. 29 del contratto quadro (in prosieguo: la «clausola aggiuntiva del contratto quadro»), volta all'istituzione di un Collegio di conciliatori (in prosieguo: il «Collegio») con il solo incarico di risolvere la controversia sorta tra le parti relativamente alle divergenze d'opinione sull'interpretazione e sull'applicazione in merito alla fissazione del termine contrattuale di completamento dell'edificio sulla base degli artt. 3, 5, 6 e 25 del contratto quadro;
- un protocollo di conciliazione con cui le parti hanno stabilito di sottoporre la controversia di cui alla clausola aggiuntiva del contratto quadro al parere del Collegio;
- un atto di accertamento del completamento dell'edificio, in cui le parti hanno convenuto in particolare che la data di completamento, prevista all'art. 4, primo comma, del contratto quadro, era fissata al 15 dicembre 1998 e che, di conseguenza, l'enfituesi conclusa tra la SERS e il Parlamento europeo sarebbe entrata in vigore da quella data, alle condizioni previste dal detto contratto.
24 Conformemente all'art. 1, n. 2, della clausola aggiuntiva del contratto quadro, il Collegio doveva emettere il suo parere limitato alle questioni di diritto, in base alle disposizioni del contratto quadro. Inoltre, ciascuna delle parti era tenuta a rispettare tale parere, ferma restando la facoltà per ognuna di esse di proporre impugnazione contro tale parere, entro un termine di 30 giorni dalla notifica del medesimo, dinanzi all'organo giurisdizionale di cui all'art. 29 del medesimo contratto.
25 Dinanzi al Collegio, la SERS ha dichiarato i seguenti ritardi:
- 25 giorni lavorativi causati dai lavori supplementari derivanti dalle modifiche chieste nelle schede di modifica PEU 008 e 055;
- 128 giorni lavorativi dovuti al fallimento della prima gara relativa all'appalto per la realizzazione dell'edificio a rustico;
- 180 giorni lavorativi a causa del maltempo;
- 106 giorni lavorativi dovuti a inadempimenti di talune imprese;
- 4 giorni lavorativi a causa di uno sciopero;
- 16 giorni lavorativi dovuti alla chiusura delle strade per il maltempo e all'introduzione di barriere di disgelo;
- 20 giorni lavorativi a causa di ingiunzioni amministrative;
- 81 giorni lavorativi dovuti all'abbandono del cantiere da parte del gruppo DRE-Lefort-Franchetau (in prosieguo: il «DRE») e dell'impresa incaricata dei lavori di intonacatura.
26 Il 22 marzo 1999 il Collegio ha emesso il parere richiesto (in prosieguo: il «parere del Collegio») e lo ha notificato alle parti.
27 Al punto V.3 del suo parere il Collegio ha dichiarato:
«(...)
(...) il contratto contiene due serie di clausole ben distinte, quelle di cui all'art. 3.3 relative al termine previsionale e quelle di cui agli artt. 3.2 e 5 relative alla data di completamento;
(...) il contratto prevede motivi di proroga anche essi diversi per il termine previsionale e per la data di completamento;
(...) il contratto collega costantemente la data di completamento di cui all'art. 3.2 ai motivi di proroga descritti all'art. 5.2 (v. artt. 5.1, 6.3 e 7.2);
(...) l'art. 5.1 recita così:
"même au cas où le délai de 36 mois visé a l'article 3.3 dépasserait la date prévue à l'article 3.2 éventuellement prorogé[e] en vertu de l'article 5.2, la SERS sera redevable, à partir de la date visée à l'article 3.2, éventuellement prorogé[e] en vertu de l'article 5.2 de plein droit et sans formalité, d'une pénalité (...)" [anche nel caso in cui il termine di 36 mesi di cui all'art. 3.3 oltrepassi la data prevista all'art. 3.2 eventualmente prorogato [prorogata] ai sensi dell'art. 5.2, la SERS, a partire dalla data indicata all'art. 3.2 eventualmente prorogato [prorogata] ai sensi dell'art. 5.2, sarà tenuta, di diritto e senza formalità, a pagare una penale (...)].
Quest'ultima clausola, nonostante la mancata concordanza riguardante la parola "prorogé", che ne complica l'interpretazione, ma riguardo alla quale le parti concordano che si tratta di una svista, non potrebbe avere significato diverso dal seguente: ogni completamento dell'edificio che superi il termine di cui all'art. 3.2, prolungato per i soli motivi di proroga di cui all'art. 5.2, dà luogo al pagamento delle penalità di mora previste nel contratto, anche qualora il termine previsionale di cui all'art. 3.3 sia stato superato per motivi di proroga legittimi, che, pur essendo enunciati all'art. 3.3, non sono stati richiamati all'art. 5.2.
Di conseguenza, la formulazione stessa dell'art. 5.1, in combinato disposto con le clausole che collegano l'art. 3.2 (data di completamento) all'art. 5.2 (motivi di proroga della data di completamento), costringe a distinguere tra il termine previsionale di cui all'art. 3.3 e la data di completamento.
Ciò premesso, il Collegio (...) è del parere che la data contrattuale di completamento sia il 31 dicembre 1997, eventualmente rinviata, per effetto dei soli motivi di proroga menzionati all'art. 5.2. Le penalità di mora sono dunque dovute a partire da quella data».
28 Il punto VI del parere del Collegio, riguardante la questione a quali condizioni i motivi di proroga, cui si riferiscono rispettivamente gli artt. 3.3 e 5.2 del contratto quadro, possano essere applicati, recita:
«(...)
Tenuto conto dei termini dell'art. 3.3, i motivi di proroga in esso elencati possono applicarsi solo se intervenuti prima del 31 dicembre 1997 e possono essere presi in considerazione solo entro il limite di tre mesi risultante dal combinato disposto dagli artt. 3.2 e 3.3.
Al riguardo, emerge dalla memoria presentata dal Parlamento europeo durante la riunione del 5 marzo 1999 (punti 24 e 25) che quest'ultimo riconosce implicitamente ma necessariamente che tale limite di tre mesi è stato regolarmente utilizzato dalla SERS in applicazione dell'art. 3.3.
Tuttavia, il Parlamento europeo non spiega quali sono i motivi fatti valere dalla SERS che esso prende in considerazione per accettare tale prolungamento del termine previsionale. Orbene, non è possibile che uno stesso motivo di proroga possa essere utilizzato due volte: una prima volta per prorogare il termine previsionale di 36 mesi; una seconda volta per prorogare la data contrattuale di completamento.
Il Collegio (...) raccomanda quindi alle parti di consultarsi per determinare i motivi di proroga del termine di 36 mesi, prendendo in considerazione ovviamente in via prioritaria i motivi di proroga ammessi ai sensi dell'art. 3.3, ma non ammessi ai sensi dell'art. 5.2.
Risulta da quanto precede quindi che l'unico punto controverso che sussiste tra le parti riguarda i motivi di rinvio della data di completamento oltre il 31 dicembre 1997, ai sensi dell'art. 5.2.
Il Collegio (...) considera che i motivi di proroga di cui all'art. 5.2 comportano, di per sé, un rinvio della data di completamento prevista dall'art. 3.2 (31 dicembre 1997) in misura corrispondente, indipendentemente dalla loro data di sopravvenienza e anche qualora essi sopravvengano dopo il 31 dicembre 1997, a condizione che intervengano in un periodo di proroga legittima tenuto conto dell'art. 5.2.».
29 Al punto VII del suo parere, il Collegio si è pronunciato sulle diverse cause di ritardo che possono essere prese in considerazione per determinare la data contrattuale di completamento dell'edificio. Quanto agli avvenimenti fatti valere dalla SERS e idonei ad essere considerati come costituenti forza maggiore, al punto VII.1, capitolo A, sezione 2, lett. a), del parere del Collegio, si può leggere:
«Il primo avvenimento idoneo a costituire forza maggiore è dato dal ritardo risultante dal carattere infruttuoso della gara relativa all'appalto per la realizzazione dell'edificio a rustico, basato sulla presunzione di intesa tra le imprese concorrenti e sulla necessità di procedere ad una nuova gara per aggiudicare il detto appalto.
(...)
Tuttavia, occorre rilevare che la lettera datata 20 dicembre 1994 inviata da[l] direttore generale della SERS [al] direttore generale dell'amministrazione del Parlamento europeo fa capire che la SERS avrebbe rispettato i termini previsti dal contratto quadro nonostante la ripresa delle trattative e il tempo perso a causa di tale grave incidente.
Nondimeno, il Collegio (...) considera che gli elementi costitutivi di un caso di forza maggiore sono di natura oggettiva: essi devono quindi essere valutati per se stessi, indipendentemente dalla valutazione, eventualmente erronea, che ha potuto darne una parte in un momento in cui tutte le conseguenze di tale avvenimento non erano peraltro ancora emerse.
Alla luce di ciò, la posizione del Collegio (...) è di invitare le due parti a consultarsi per esaminare insieme a posteriori l'impatto effettivo dell'avvenimento considerato sull'andamento dei lavori rispetto all'obbligo di diligenza che incombe alla SERS.
E' in funzione di questo esame che esse dovranno decidere di respingere ovvero di ammettere totalmente o parzialmente tale avvenimento come causa di proroga della data di completamento».
30 Ai sensi del punto VII.1, capitolo A, sezione 2, lett. d), del suo parere, il Collegio esamina nei seguenti termini gli inadempimenti delle imprese che la SERS adduce per giustificare una proroga della data di completamento dell'edificio.
«(...)
* In generale, fatti di questo tipo non sono considerati come costituenti forza maggiore, in quanto non possono, in via di principio, essere considerati imprevedibili. Gli inadempimenti delle imprese sono, infatti, relativamente frequenti durante la realizzazione di un'opera e sono considerati dalla giurisprudenza come rischi normali del cantiere.
** Tuttavia, l'inadempimento del gruppo [DRE] si presenta in modo particolare a causa delle condizioni in cui è avvenuto. Infatti, il detto gruppo, dopo aver presentato un'offerta per la gara d'appalto ed essersi visto accettare la sua offerta, si è rifiutato di sottoscrivere l'appalto.
Questa situazione, considerata in sé, sarebbe idonea a costituire forza maggiore a condizione che il rilevante ritardo che essa ha comportato fosse riconosciuto come insormontabile dalle parti alle quali spetta esaminare tale questione.
Anche se esse dovessero risolverla nel senso di ammettere la forza maggiore, il Collegio (...) sarebbe, tuttavia, del parere che, in questo caso molto particolare, il pagamento delle penalità di mora non potrebbe essere evitato. Infatti, l'esonero di tale pagamento equivarrebbe all'esonero del gruppo di imprese inadempienti dalle conseguenze della loro colpa e a far sopportare al Parlamento europeo un danno, probabilmente subito dalla SERS, ma di cui quest'ultima può ottenere il risarcimento dal detto gruppo.
Tale parere del Collegio è tuttavia basato sulla presunzione di una colpa commessa dal gruppo DRE che si è rifiutato di onorare i suoi impegni. Se il giudice competente adito dalla SERS giungesse ad una conclusione contraria, la questione del caso di forza maggiore dovrebbe essere allora riesaminata dalle parti alla luce di tale decisione giurisdizionale.
(...)».
31 Ai sensi del punto VII.1, capitolo D, del parere del Collegio, relativo alle modifiche e lavori integrativi:
«(...)
Il protocollo di funzionamento che costituisce l'allegato n. 5 al contratto quadro stipula che:
"per l'applicazione dell'art. 5.3 del contratto quadro e per le modifiche che influiscono sulla pianificazione, la SERS informerà il Parlamento europeo delle conseguenze che le modifiche in progetto avranno per il termine globale.
La sottoscrizione delle modifiche da parte del Parlamento europeo comporterà di diritto una proroga equivalente del termine di completamento di cui all'art. 3 del contratto quadro".
Il Collegio (...) è del parere che, in applicazione di tale testo, i termini risultanti dai lavori supplementari o dalle modifiche chiesti o accettati dal Parlamento devono essere interamente presi in considerazione a titolo di proroga della data di completamento laddove risultino soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 3.2 del protocollo di funzionamento.
Ciò si impone tanto più per il fatto che dai documenti del fascicolo emerge che i termini risultanti dalla [scheda di modifica] PEU 055 - Rete conferenza - sono stati presi in considerazione dal Parlamento europeo e che quelli risultanti dalla [scheda di modifica] PEU 008 - Modifica dell'emiciclo - sono stati espressamente accettati dallo stesso, come risulta dalla detta scheda di modifica».
32 Per quanto riguarda le condizioni per prendere in considerazione i motivi di proroga della data contrattuale di completamento dell'edificio, il Collegio ha valutato, al punto VII.2 del suo parere, che l'art. 5.2 del contratto quadro, che prevede che i motivi di proroga ivi contenuti possano comportare un rinvio di questa data solo qualora la SERS ne abbia informato il Parlamento dal momento in cui essa è venuta a conoscenza della loro sopravvenienza, deve essere applicato in buona fede ed «escludendo qualsiasi inutile formalismo laddove l'informazione sia stata portata a conoscenza del Parlamento in modo sufficientemente esplicito».
33 Quanto agli interessi intercalari, il punto VIII del parere del Collegio enuncia quanto segue.
«(...)
Emerge [dalle clausole dell'art. 6.3, ultimo comma, del contratto quadro] che il regime degli interessi intercalari è autonomo rispetto a quello delle penalità di mora, circostanza che si spiega con la differenza delle loro rispettive finalità.
Ne risulta che il Parlamento europeo può beneficiare dell'esonero dall'obbligo riguardante il versamento degli interessi intercalari solo alla duplice condizione che:
- da una parte, la data di completamento effettivo dell'edificio sia successiva alla sua data di completamento contrattuale;
- dall'altra, che tale divario fra date sia imputabile ad una colpa della SERS ovvero risulti da un ritardo non riconosciuto come giustificato dal giudice di cui all'art. 29.
Il Collegio (...) è del parere che, per colpa della SERS, si debba intendere una colpa personale del concessionario, ad esclusione, in particolare, di quelle imputabili alle sue controparti contrattuali o ai loro sub-appaltatori.
Per quanto riguarda i "ritardi non riconosciuti come giustificati dal giudice di cui all'art. 29", il contratto non dà alcun criterio di valutazione e rinvia al Tribunale di primo grado.
Il Collegio (...), di conseguenza, si è posto la questione su quali criteri quest'ultimo o le parti potrebbero basarsi, prima che venga adito questo giudice, per determinare la giustificazione o meno di un ritardo dedotto dalla SERS.
E' del parere che, essendo già stati presi in considerazione, per il fatto stesso della formulazione dell'art. 6.3, ultimo comma, i motivi di proroga elencati all'art. 5.2, sarebbero quelli elencati all'art. 3.3, che, occorre ricordare, non sono limitativi, a poter dare indicazioni utili in materia».
Procedimento
34 Il ricorso del Parlamento è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 aprile 1999.
35 Il cancelliere del Tribunale ha confermato il ricevimento del ricorso con lettera 21 aprile seguente e, dopo aver ricordato che il Tribunale non era competente a pronunciarsi, in virtù di una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 181 del Trattato, su un ricorso presentato da un'istituzione, ha informato il Parlamento del suo proposito di trasmettere il ricorso al cancelliere della Corte, ai sensi dell'art. 47, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, a meno che il Parlamento, entro il 3 maggio seguente, non lo informi di avere effettivamente l'intenzione di investire della causa il Tribunale.
36 Il 28 aprile seguente il Parlamento ha risposto di non avere alcuna obiezione contro la trasmissione del suo ricorso al cancelliere della Corte.
37 Il detto ricorso è stato depositato dal cancelliere del Tribunale presso la cancelleria della Corte il 4 maggio 1999, ed è stato iscritto il giorno successivo.
38 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 23 luglio 1999, il Comune e la SERS hanno sollevato, ai sensi dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, un'eccezione di irricevibilità del ricorso, deducendo che lo stesso era stato proposto tardivamente e che la sua trasmissione alla Corte era irregolare.
39 Con decisione 7 dicembre 1999 la Corte, dopo aver sentito l'avvocato generale, applicando l'art. 91, n. 4, del suo regolamento di procedura, ha riunito l'eccezione di irricevibilità al merito della causa.
40 Il 7 aprile 2000 il Parlamento ha depositato una domanda diretta alla sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 82 bis, n. 1, primo comma, lett. b), del regolamento di procedura della Corte, in quanto sarebbero state in corso trattative tra le parti.
41 La SERS e il Comune di Strasburgo si sono opposti a questa richiesta, con lettera 17 aprile 2000, in quanto la SERS non avrebbe partecipato alle trattative cui si riferiva il Parlamento.
42 Pertanto, il 10 maggio 2000 la Corte, dopo aver sentito l'avvocato generale, ha deciso di non sospendere il procedimento.
43 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte l'11 ottobre 2002, la SERS e il Comune hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento, che era stata chiusa il 26 settembre 2002 in seguito alla lettura delle conclusioni dell'avvocato generale. Tale domanda è stata respinta con ordinanza della Corte 3 febbraio 2003.
Conclusioni delle parti
44 Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità, il Comune e la SERS concludono che la Corte voglia:
- dichiarare ricevibile e fondata tale eccezione, in applicazione degli artt. 91 e seguenti del regolamento di procedura della Corte;
- dichiarare, statuire e constatare che il termine prefissato di 30 giorni previsto per investire il giudice competente di un ricorso contro il parere del Collegio era scaduto alla data in cui è stata adita la Corte, cioè il 5 maggio 1999;
- constatare che il parere del Collegio è diventato definitivo ed irrevocabile;
- condannare il Parlamento alle spese e al pagamento, a favore di ciascuno di essi, di un'indennità di procedura di euro 20 000;
- in subordine e nel caso in cui la Corte, per assurdo, dovesse decidere di riunire l'eccezione al merito della causa, o di respingere l'eccezione con decisione separata, accordare al Comune e alla SERS nuovi termini adeguati per concludere nel merito.
45 Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità, il Parlamento conclude che la Corte voglia:
- dichiarare infondata l'eccezione di irricevibilità;
- respingere la pretesa del Comune e della SERS relativa al pagamento di un'indennità di procedura di euro 20 000;
- condannare tali parti alle spese;
- proseguire il procedimento nel merito o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale.
46 Per quanto riguarda il merito, il Parlamento conclude che la Corte voglia:
- condannare la SERS al pagamento delle penalità di mora a decorrere dal 9 gennaio 1998, data contrattuale di completamento dell'edificio, sino al 14 dicembre 1998 incluso, giorno precedente a quello in cui è stato constatato il completamento dell'edificio, ovvero, in subordine, condannare la SERS al pagamento delle penalità di mora a decorrere dalla data contrattuale di completamento che sarà stata stabilita dalla Corte;
- dichiarare ingiustificati i ritardi constatati a partire dal 9 gennaio 1998, data contrattuale di completamento dell'edificio, e dichiarare pertanto che il Parlamento non è tenuto a versare gli interessi intercalari a partire dalla detta data sino al 14 dicembre 1998 incluso, giorno precedente a quello in cui è stato constatato il completamento del detto edificio, ovvero, in subordine, dichiarare che il Parlamento non deve versare gli interessi intercalari a partire dalla data contrattuale di completamento che sarà stata stabilita dalla Corte;
- annullare il parere del Collegio;
- condannare il Comune e la SERS alle spese;
- dichiarare irricevibile l'asserita domanda riconvenzionale proposta da tali parti conto il parere del Collegio;
- respingere la domanda di tali parti volta al pagamento di un'indennità di procedura pari a FRF 300 000;
- respingere integralmente ogni altra conclusione di tali parti.
47 Per quanto riguarda il merito, la SERS e il Comune concludono che la Corte voglia:
- dare loro atto che essi si difendono nel merito solo con riserva delle conclusioni di irricevibilità del ricorso del Parlamento, senza rinunciarvi, e, al contrario, confermandole;
con tale riserva:
- dare loro atto che essi propongono una domanda riconvenzionale contro il parere del Collegio, in quanto quest'ultimo ha ritenuto che il termine di completamento scadesse il 31 dicembre 1997 e che potesse essere prorogato esclusivamente per i motivi di cui all'art. 5.2 del contratto quadro;
- dichiarare e statuire che il termine del 31 dicembre 1997 è solo un termine previsionale, che può essere prorogato per tutti i motivi giustificati applicando tutte le disposizioni dell'art. 3 del contratto quadro, che forma un complesso inscindibile;
e, quanto al ricorso del Parlamento:
- respingere il detto ricorso;
- dichiarare e statuire che alla Corte non spetta un potere diverso o più ampio di quello spettante al Collegio;
- dichiarare e statuire che la Corte può pronunciarsi soltanto sui principi del diritto applicabili alla controversia, escludendo l'esame dei fatti, e, a fortiori, che la Corte non può condannare né stabilire la data di completamento, trattandosi di questioni di fatto che non rientrano nella competenza dell'organo di conciliazione e della Corte, la quale giudica in forza dell'effetto devolutivo del ricorso del Parlamento;
- confermare il parere del Collegio in tutte le parti che non formano oggetto della domanda riconvenzionale del Comune e della SERS;
- condannare il Parlamento al pagamento delle spese e a un'indennità di procedura pari a FRF 300 000.
Sulla ricevibilità del ricorso del Parlamento
Argomenti delle parti
48 L'eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune e dalla SERS contro il ricorso proposto dal Parlamento è basata su due motivi distinti.
49 A sostegno del loro primo motivo, relativo alla scadenza del termine per il ricorso, essi affermano che il Tribunale, nel momento in cui aveva ricevuto l'atto introduttivo del Parlamento entro il termine applicabile di 30 giorni, non è stato investito di un ricorso regolare e iscritto prima della scadenza del detto termine, poiché, dopo aver constatato che il Tribunale non era competente a statuire sul detto ricorso, il cancelliere del Tribunale non gli avrebbe dato seguito. Inoltre, il fatto di adire un giudice incompetente non è idoneo ad interrompere un termine di ricorso. Essi aggiungono che, alla data in cui il ricorso è stato iscritto nella cancelleria dell'organo giurisdizionale competente, questo termine era scaduto. Tale tardività sarebbe accentuata ancora dal fatto che il Parlamento ha dato il suo accordo per la trasmissione del ricorso alla Corte solo il 28 aprile 1999, cioè dopo la scadenza del termine di ricorso.
50 A sostegno del loro secondo motivo, relativo all'irregolarità del procedimento mediante il quale il ricorso è stato trasmesso alla Corte, il Comune e la SERS fanno valere, innanzi tutto, che la Corte non può essere adita mediante una semplice lettera. Il cancelliere del Tribunale, inoltre, non può investire la Corte di un ricorso al posto del ricorrente. Infine, sarebbe a torto, e senza efficacia giuridica, che il cancelliere del Tribunale, ai sensi dell'art. 47, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, ha trasmesso l'atto introduttivo al cancelliere della Corte. Infatti, questo articolo si riferirebbe esclusivamente al caso in cui «un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte» e viceversa. Orbene, nel caso di specie, non vi sarebbe errore, poiché l'atto introduttivo era indirizzato al Tribunale ed è stato depositato presso il cancelliere di questo. Ciò premesso, sarebbe spettato al Tribunale risolvere il problema della competenza adottando un'ordinanza in applicazione dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.
51 Per quanto riguarda il primo motivo, il Parlamento sostiene che la Corte e il Tribunale non appartengono a ordinamenti giurisdizionali distinti, ma costituiscono una stessa istituzione comunitaria prevista in quanto tale dal Trattato CE. Emergerebbe, peraltro, dalla formulazione dell'art. 47, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia che il termine di ricorso è sospeso quando l'atto introduttivo viene trasmesso da una cancelleria di tale istituzione all'altra. Un ricorso sarebbe proposto regolarmente quando l'atto introduttivo è stato depositato entro il termine applicabile presso una delle cancellerie dell'istituzione. Ciò avverrebbe nel caso di specie poiché l'atto introduttivo sarebbe stato depositato nella cancelleria del Tribunale prima della scadenza del termine di ricorso di 30 giorni.
52 Quanto al secondo motivo, il Parlamento argomenta che la tesi sostenuta dal Comune e dalla SERS si basa su un'interpretazione eccessivamente formalista dell'art. 47 dello Statuto CE della Corte di giustizia. Dato che il Tribunale e la Corte sono due organi giurisdizionali che si ripartiscono l'esercizio delle competenze di una stessa istituzione, non sarebbe utile, né proficua per la buona amministrazione della giustizia, che le procedure previste da questa disposizione vengano eseguite con un'eccessiva rigidità. In ogni caso, emergerebbe dalla lettera con la quale il Parlamento ha depositato l'atto introduttivo che quest'ultimo non aveva la ferma intenzione di adire il Tribunale piuttosto che la Corte. Il cancelliere del Tribunale avrebbe quindi potuto legittimamente ritenere che il deposito dell'atto introduttivo presso il Tribunale derivasse da un errore di cui il Parlamento aveva percepito la probabilità e accettato la necessaria conseguenza, cioè la trasmissione di tale atto alla cancelleria della Corte. In subordine, nel caso in cui ciononostante la Corte dovesse giudicare che tale trasmissione era irregolare, il Parlamento chiede il rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo possa dichiararsi formalmente incompetente e rinviare la causa alla Corte.
Giudizio della Corte
53 Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla data di deposito del ricorso da prendere in considerazione per verificare se il termine di ricorso sia stato rispettato, occorre ricordare che, quando, in applicazione dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Corte rinvia una causa al Tribunale, quest'ultimo viene in tal modo regolarmente adito, anche se il termine di ricorso è scaduto (v., in tal senso, ordinanza 23 maggio 1990, causa C-72/90, Asia Motor France/Commissione, Racc. pag. I-2181, punti 16-20). Lo stesso principio si applica quando il Tribunale rinvia una causa alla Corte.
54 Ne consegue che il primo motivo deve essere dichiarato infondato.
55 Quanto al secondo motivo, relativo all'irregolarità della procedura mediante la quale il ricorso è stato trasmesso dal Tribunale alla Corte, si deve rilevare che, in applicazione dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, il Tribunale avrebbe dovuto ad ogni modo constatare che esso non era competente a conoscere del ricorso del Parlamento, che rientra effettivamente nella competenza della Corte, e che esso avrebbe dovuto quindi rinviarlo alla Corte, senza che pertanto lo stesso diventasse irricevibile per superamento dei termini, come risulta dal punto 53 della presente sentenza. Di conseguenza, il fatto che sia stato il cancelliere del Tribunale stesso a trasmettere il ricorso al cancelliere della Corte non può avere alcuna incidenza sulla sua ricevibilità.
56 Di conseguenza, il secondo motivo va respinto come ininfluente.
57 Con riferimento a tali considerazioni, occorre respingere l'eccezione relativa all'irricevibilità del ricorso del Parlamento.
Sulla ricevibilità della domanda riconvenzionale del Comune e della SERS
Argomenti delle parti
58 Il Parlamento ha sollevato un'eccezione di irricevibilità contro la domanda riconvenzionale presentata dal Comune e dalla SERS nel loro controricorso. A questo riguardo, egli ha argomentato che l'8 marzo 2000, data del deposito dello stesso presso la cancelleria della Corte, il termine valido per proporre un ricorso avverso il parere del Collegio era scaduto. Dato che la domanda riconvenzionale non sarebbe diretta all'annullamento di un punto del parere del Collegio impugnato dal Parlamento, la stessa sarebbe irricevibile.
59 Il Comune e la SERS sostengono che la loro domanda riconvenzionale è ricevibile poiché essi erano stati informati del ricorso del Parlamento solo dopo la decorrenza del termine previsto all'art. 1, n. 2, della clausola aggiuntiva del contratto quadro e che il diritto di proporre una domanda del genere è intimamente connesso alla nozione di processo equo nonché al principio di «parità delle armi».
Giudizio della Corte
60 Dall'art. 1, n. 2, della clausola aggiuntiva al contratto quadro emerge che il parere del Collegio doveva avere carattere vincolante per le parti, a meno che una di esse non avesse proposto un ricorso avverso lo stesso dinanzi al giudice competente. Un ricorso di questo tipo può quindi essere equiparato ad un appello contro una decisione di un organo giurisdizionale. Orbene, il regolamento di procedura della Corte non osta alla presentazione di una domanda riconvenzionale in un tale ambito qualora siano soddisfatte talune condizioni.
61 Infatti, l'art. 116, n. 1, di tale regolamento, applicabile per analogia alla fattispecie, prevede:
«Le conclusioni della comparsa di risposta devono avere per oggetto:
- il rigetto totale o parziale dell'impugnazione oppure l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale;
- l'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione».
62 Nel caso di specie, va constatato che le conclusioni contenute nel controricorso presentato dal Comune e dalla SERS rispondono a tali criteri poiché sono dirette, segnatamente, all'annullamento parziale del parere del Collegio e il loro scopo è che vengano accolte le conclusioni presentate dinanzi ad esso quanto alla determinazione della data contrattuale di completamento dell'edificio.
63 Per quanto riguarda il termine entro il quale una siffatta domanda riconvenzionale deve essere proposta, si deve rilevare che l'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura della Corte prevede che il termine per il deposito della comparsa di risposta è di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto d'impugnazione.
64 Poiché tale termine è stato rispettato nella fattispecie, la domanda riconvenzionale deve essere dichiarata ricevibile.
Sull'effetto devolutivo del ricorso proposto dal Parlamento
Argomenti delle parti
65 Il Comune e la SERS affermano che, contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento nel suo ricorso, la Corte non può condannarli al pagamento di penalità di mora, poiché il ricorso proposto dal Parlamento non avrebbe un effetto devolutivo e la Corte non disporrebbe di altri poteri rispetto a quelli di cui disponeva il Collegio. Dato che quest'ultimo doveva statuire in diritto solo sull'interpretazione di talune disposizioni del contratto quadro, la Corte non potrebbe né condannare una delle parti della controversia al pagamento di una qualsiasi somma di denaro né pronunciarsi sui fatti e sul calcolo delle proroghe del termine di completamento dell'edificio o sul rinvio della data contrattuale di completamento dello stesso. Il Comune e la SERS aggiungono che, poiché le parti hanno deciso di definire la loro controversia in via amichevole rivolgendosi a conciliatori, la Corte non può diventare il giudice del contratto quando viene investita di un ricorso che rimette in questione il parere del Collegio.
66 Il Parlamento sostiene al contrario che, in applicazione degli artt. 29 del contratto quadro e 4 del protocollo di conciliazione, non solo la Corte è competente a statuire sulla parte del ricorso diretta all'annullamento del parere del Collegio, ma può anche statuire, in quanto giudice del contratto, sui fatti e sull'applicazione effettiva del contratto quadro.
Giudizio della Corte
67 In proposito occorre rilevare che, da una parte, emerge dall'art. 29 del contratto quadro che il giudice cui si riferisce questa disposizione è competente a conoscere tutte le controversie relative al detto contratto. Di conseguenza, sono coperte da tale clausola di attribuzione di competenza tanto le controversie relative al pagamento di una somma di denaro quanto quelle che oppongono le parti riguardo alla qualificazione di taluni fatti o quelle relative alla determinazione della data di completamento dell'edificio che la SERS si era impegnata a costruire.
68 D'altra parte, né il fatto che la clausola aggiuntiva al contratto quadro prevede che le parti si rivolgano ad un Collegio la cui missione è quella di risolvere le controversie che oppongono le parti per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione degli artt. 3, 5, 6, e 25 di tale contratto, né la circostanza che, ai sensi dell'art. 1, n. 2, della detta clausola aggiuntiva, il parere del Collegio ha un effetto vincolante per le parti in mancanza di un ricorso avverso lo stesso sono idonei a impedire alla Corte di pronunciarsi anche nel merito, poiché nessuna disposizione convenuta tra le parti limita espressamente o implicitamente la portata delle competenze attribuite alla Corte dalla clausola compromissoria prevista all'art. 29 del contratto quadro.
69 Ne consegue che la Corte, nella fattispecie, è competente a statuire nel merito.
Sul parere del Collegio
Argomenti delle parti
70 Secondo il Parlamento, dalla lettura combinata degli artt. 3.2 e 3.3 del contratto quadro emerge che la data contrattuale di completamento dell'edificio è il 31 dicembre 1997. Questa data costituirebbe una delle modalità di un'obbligazione di risultato e, affinché sia rispettata, il contratto quadro avrebbe, nei suoi artt. 3.2, 5.1, 5.2 e 25, espressamente previsto disposizioni protettrici.
71 Per quanto riguarda le penalità di mora, il Parlamento sostiene che, tenuto conto della circostanza che le condizioni stabilite agli artt. 3.2 e 3.3 del contratto quadro non sono state soddisfatte nel caso di specie, per il solo fatto che il termine di completamento non è stato rispettato la SERS è debitrice, ipso iure e senza formalità, della penalità di mora prevista all'art. 5.1 del contratto quadro. Tuttavia, esso aggiunge che, in base alla scheda di modifica PEU 055, ha accordato 5 giorni lavorativi supplementari alla SERS per il completamento dell'edificio. Le penalità di mora sarebbero quindi dovute solo a partire dal 9 gennaio 1998. In subordine, nel caso i cui la data contrattuale di completamento presa in considerazione fosse successiva al 9 gennaio 1998, il Parlamento ritiene che la SERS debba essere condannata al pagamento delle penalità di mora a decorrere da questa data sino al 14 dicembre 1998, giorno precedente alla data di constatazione del completamento dell'edificio.
72 Quanto agli interessi intercalari, il Parlamento sostiene che, conformemente all'art. 6.3 del contratto quadro, esso è esentato dal pagamento di tali interessi tra la data contrattuale di completamento dell'edificio e la data di constatazione di tale completamento quando il rinvio della data di completamento risulti o da una colpa della SERS o da un ritardo non riconosciuto come giustificato dal giudice di cui all'art. 29 del contratto quadro. Il termine «rinvio» si riferirebbe, in tale contesto, al superamento della data contrattuale di completamento.
73 Per quanto riguarda la seconda possibilità alternativa, ossia l'ipotesi di un ritardo non riconosciuto come giustificato dal detto giudice, il Parlamento ricorda che l'art. 6 del contratto quadro non consente di riconoscere come giustificato un ritardo verificatosi autonomamente rispetto al resto del contratto quadro. Poiché l'art. 6.3, ultimo comma, di questo può essere applicato soltanto dopo la data contrattuale di completamento dell'edificio, la qualificazione di un ritardo come giustificato o ingiustificato potrebbe risultare solo dall'art. 5.2 del medesimo contratto, che determina il rinvio della detta data. Ne conseguirebbe che un ritardo sarebbe giustificato, ai sensi dell'art. 6.3 del contratto quadro, solo a condizione che:
- il Parlamento sia stato informato dalla SERS, nel momento in cui questa ne è venuta a conoscenza, della sopravvenienza di qualsiasi eventuale causa di ritardo di cui all'art. 5.2 del contratto quadro;
- una proroga della data contrattuale di completamento dell'edificio sia stata chiesta dalla SERS e poi convenuta tra le parti, e
- la SERS abbia indicato al Parlamento i provvedimenti correttivi adeguati previsti per rimediare al ritardo.
74 Orbene, nel caso di specie, le informazioni non sarebbero state fornite nella forma prescritta e l'accordo del Parlamento non sarebbe stato chiesto secondo il procedimento previsto, poiché le informazioni comunicate erano incomplete e mancavano quelle relative ai provvedimenti correttivi adeguati da adottare.
75 Ciò premesso, a parte il ritardo risultato dai lavori supplementari necessari per tenere conto della scheda di modifica PEU 055, qualsiasi ritardo oltre il 31 dicembre 1997 sarebbe ingiustificato.
76 Quanto alla prima possibilità dell'alternativa, vale a dire l'ipotesi in cui il ritardo derivi da colpa della SERS, il Parlamento rileva in via preliminare che la SERS, in quanto committente, doveva svolgere un ruolo essenziale nella realizzazione del progetto di costruzione dell'edificio. In tale funzione essa avrebbe dovuto assicurarsi, in particolare, del regolare avanzamento del progetto nonché adempiere rigorosamente ai pagamenti alle imprese e agli altri creditori secondo le scadenze convenute. Avrebbe anche dovuto dare le istruzioni utili alla direzione del progetto e assumerne la responsabilità, dato che tali obblighi costituiscono il motivo principale della retribuzione che essa doveva percepire da parte del Parlamento.
77 Orbene, secondo il Parlamento, la SERS non ha assunto tali obblighi in modo soddisfacente e non ha veramente diretto il cantiere. Così, l'assenza di provvedimenti correttivi idonei a rimediare ai ritardi e all'insufficienza degli effettivi presenti sul cantiere avrebbe causato frequenti rinvii della data di completamento dell'edificio. Le carenze osservate nella direzione del progetto emergerebbero tra l'altro chiaramente da diverse ispezioni effettuate per conto del Parlamento.
78 In tali condizioni, il Parlamento sostiene che la colpa della SERS, ai sensi dell'art. 6.3 del contratto quadro, è sufficientemente dimostrata e che quindi egli non è debitore degli interessi intercalari per il periodo dal 9 gennaio al 14 dicembre 1998 o, in via subordinata, per il periodo compreso tra la data contrattuale di completamento dell'edificio stabilita dalla Corte e il 14 dicembre 1998.
79 Per quanto riguarda il punto VII.1, capitolo A, del parere del Collegio, relativo alla forza maggiore, il Parlamento argomenta, in primo luogo, che il ritardo risultante dal carattere infruttuoso della gara d'appalto relativa alla realizzazione del fabbricato a rustico non può risultare da forza maggiore. Infatti, da una parte, poiché la SERS ha chiesto di poter beneficiare a questo titolo di 128 giorni di ritardo solo dopo la costituzione del Collegio, la detta domanda non sarebbe stata presentata entro il termine previsto dal contratto quadro e sarebbe quindi manifestamente irricevibile.
80 D'altra parte, il Parlamento sostiene che - avendo la SERS ammesso in una lettera del 20 dicembre 1994 che, nonostante il risultato infruttuoso della gara d'appalto considerata, il margine adottato per il completamento dell'edificio le consentiva di rimanere ampiamente entro i termini previsti nel contratto quadro e che il ritardo fatto valere a questo titolo non è stato menzionato nelle relazioni sull'avanzamento dei lavori regolarmente sottoposte al Parlamento - la posizione adottata dalla SERS nella detta lettera non può derivare, contrariamente a quanto considerato dal Collegio, da una valutazione erronea della situazione.
81 Ne consegue, secondo il Parlamento, che il ritardo risultato dal fallimento della gara relativa all'appalto della realizzazione del fabbricato a rustico non era né insuperabile né irrimediabile. Qualificando il detto ritardo come caso di forza maggiore, il Collegio avrebbe proceduto a un'erronea qualificazione giuridica dei fatti.
82 Il Parlamento sostiene, in secondo luogo, che il Collegio, qualificando, al punto VII.1, capitolo A, sezione 2, lett. d), del suo parere, l'inadempimento del gruppo DRE come forza maggiore, ha commesso un altro errore. Infatti, poiché gli appalti conclusi dalla SERS dovevano, in via di principio, risultare da bandi di gara, il rifiuto di una società di cui è stata scelta l'offerta di firmare il contratto relativo all'appalto non può costituire, contrariamente a quanto considerato dal Collegio nel suo parere, un inadempimento di natura particolare, poiché qualsiasi inadempimento di un'impresa comportante il suo ritiro dal cantiere avrebbe imposto alla SERS di garantire la sostituzione di tale società nel rispetto delle condizioni stabilite dal contratto quadro.
83 Al riguardo, il Parlamento aggiunge che la SERS ha citato il gruppo DRE per il risarcimento del danno causato dal suo comportamento, circostanza che costituirebbe un indizio ulteriore del fatto che il ritardo addotto dalla SERS non risulta da un caso di forza maggiore, ma da colpa di un terzo. Di conseguenza, sarebbe compito della SERS chiedere il rimborso integrale delle spese da essa sopportate per colpa del gruppo DRE, ivi compresa la parte delle penalità di mora alle quali l'inadempimento di tale gruppo l'avrà esposta e la parte degli interessi intercalari che la SERS sarà obbligata a prendere a suo carico a causa del detto inadempimento.
84 Per quanto riguarda il punto VII.1, capitolo D, del parere del Collegio, il Parlamento sostiene che la scheda di modifica PEU 008 ivi esaminata non contiene alcuna indicazione relativa al ritardo connesso con i lavori aggiuntivi descritti in tale scheda. Contrariamente a quanto sarebbe indicato nel parere del Collegio, questa non può valere dunque come accettazione espressa del Parlamento di un ritardo di 20 giorni ai sensi dell'art. 5.3 del contratto quadro. Inoltre, il Parlamento contesta che il lavori effettuati per tener conto delle modifiche chieste nella detta scheda abbiano comportato il minimo ritardo. Infatti, i calendari notificati prima della redazione della scheda di modifica alla società incaricata di effettuare i lavori interessati non sarebbero diversi da quelli notificati successivamente. Su tale punto anche il parere del Collegio dovrebbe essere annullato.
85 Quanto al ricorso proposto dal Parlamento, il Comune e la SERS sostengono, in primo luogo, che il Parlamento, pur chiedendo che la data contrattuale di completamento venga fissata al 9 gennaio 1998, non contesta il punto V.3 del parere del Collegio relativo alla determinazione della data contrattuale di completamento dell'edificio. Il ricorso del Parlamento dovrebbe di conseguenza essere respinto in mancanza di un'adeguata contestazione di tale parere.
86 Essi considerano, in secondo luogo, che, per quanto riguarda le cause di ritardo idonee a prorogare il termine contrattuale di completamento dell'edificio, il Parlamento non ha contestato la parte del parere del Collegio relativa alle cause di ritardo addotte dalla SERS. Si sarebbe limitato ad affermare che cause di tale tipo possono essere validamente addotte solo a condizione che esso sia stato informato della loro sopravvenienza, che il termine integrativo sia stato deciso di comune accordo e che la SERS abbia adottato provvedimenti correttivi adeguati.
87 Orbene, innanzi tutto, il Parlamento sarebbe stato informato mediante relazioni mensili della sopravvenienza di tutte le cause di ritardo addotte e la presenza sul cantiere di diversi suoi dipendenti gli avrebbe permesso di essere sufficientemente informato dell'avanzamento dei lavori. Inoltre, l'accordo delle parti per quanto riguarda un termine supplementare non sarebbe indispensabile poiché, conformemente al contratto quadro, il giudice di cui all'art. 29 dello stesso sarebbe competente anche a statuire su tale punto, dato che il Parlamento non dispone di un potere discrezionale che gli consenta di rifiutare proroghe giustificate. Infine, non sarebbe dimostrato che la SERS non ha adottato i provvedimenti correttivi adeguati per recuperare i ritardi. Di conseguenza, su tale punto, il parere del Collegio sarebbe interamente fondato.
88 Il Comune e la SERS sostengono, in terzo luogo, che dall'art. 6.3 del contratto quadro emerge che non esiste alcun nesso automatico tra la sanzione consistente nell'obbligo di pagare penalità di mora e quella consistente nella sospensione dell'obbligo di pagare interessi intercalari. Quest'ultimo si potrebbe applicare solo nel caso in cui fosse provato l'illecito della SERS e in cui il giudice di cui all'art. 29 del contratto quadro giudicasse il ritardo ingiustificato.
89 Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, il Collegio avrebbe correttamente ritenuto che spettava al Parlamento dimostrare l'esistenza di un illecito della SERS e che tale illecito doveva costituire una responsabilità personale della SERS, e non un illecito commesso dalle imprese incaricate della realizzazione dei lavori. Tale impostazione sarebbe conforme ai principi che disciplinano la responsabilità del committente nel diritto francese. Peraltro, sussisterebbe un illecito da prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 6.3 del contratto quadro, solo se sono riuniti l'elemento materiale e l'elemento intenzionale e se esiste un nesso di causalità tra l'illecito e il ritardo fatto valere.
90 Quanto alla seconda condizione, il Comune a la SERS considerano che, anche in caso di responsabilità personale della SERS, il giudice di cui all'art. 29 del contratto quadro può, come l'avrebbe giustamente indicato il Collegio nel suo parere, giudicare che tale illecito è scusabile e non deve avere alcun effetto sul pagamento degli interessi intercalari.
91 A sostegno della loro domanda riconvenzionale, il Comune e la SERS sostengono, in primo luogo, che risulta dall'uso del termine «previsto» agli artt. 3.2 e 3.3 del contratto quadro, nonché dalle disposizioni di questo relative alle cause legittime di ritardo, che la data del 31 dicembre 1997 è solo una data previsionale e che il termine di completamento dell'edificio non è perentorio e fissato in modo irrevocabile. Il detto termine potrebbe essere prorogato per diversi motivi come sarebbe dimostrato dall'uso del termine «in particolare» all'art. 3.3 del contratto quadro. La tesi secondo cui la data prevista all'art. 3.2 dello stesso è solo una data previsionale sarebbe suffragata dalla formulazione dell'art. 5.3 del detto contratto, da cui emergerebbe che tale data non tiene conto né dei lavori supplementari né delle modifiche chieste o accettate dal Parlamento.
92 Il Comune e la SERS sostengono, in secondo luogo, che non è logico che le penalità di mora possano avere un dies a quo precedente al termine contrattuale di completamento dell'edificio o che tali penalità possano cominciare a decorrere in mancanza di violazione di tale termine. Tenuto conto di tali considerazioni, bisognerebbe interpretare l'art. 5.1 del contratto quadro nel senso che le penalità di mora sono dovute solo nel caso in cui il superamento della data previsionale del 31 dicembre 1997 non è giustificato o non esiste alcuna causa legittima di proroga del termine previsionale che scade in tale data. L'analisi formulata dal Collegio nel suo parere sfocerebbe «nel paradosso dell'affermazione di un termine contrattuale del 31 dicembre 1997, non prorogabile per i motivi di cui all'art. 3, ma sanzionabile benché non superato (...) salvo le cause limitative di cui all'art. 5».
93 Il Comune e la SERS aggiungono che l'interpretazione dell'art. 5.2 del contratto quadro data dal Collegio è «illegittima, incerta e contraria alla logica» in quanto permetterebbe di determinare la data contrattuale di completamento senza tener conto del termine previsionale di completamento e dei motivi che possono comportare la proroga di questo termine. Sarebbe, inoltre, contraddittorio che la SERS, sulla base del detto contratto, possa completare l'edificio dopo il 31 dicembre 1997 pur essendo tenuta al pagamento delle penalità di mora.
Giudizio della Corte
94 In via preliminare, si deve rilevare che emerge sia dal procedimento dinanzi alla Corte sia da quello dinanzi al Collegio, da un lato, che il Parlamento non contesta il fatto che la proroga massima di 3 mesi del termine di completamento dell'edificio previsto all'art. 3.3 del contratto quadro è stata regolarmente utilizzata dalla SERS e, dall'altro, che la controversia non è diretta alla determinazione del detto termine, ma alla determinazione della data contrattuale di completamento di cui all'art. 3.2 di tale contratto e del periodo per il quale il Parlamento è eventualmente esonerato dal pagamento degli interessi intercalari.
Sulla domanda riconvenzionale del Comune e della SERS
95 Per quanto riguarda la determinazione della data contrattuale di completamento dell'edificio di cui all'art. 3.2 del contratto quadro, si deve constatare che, quando si tratta di interpretare una disposizione di un contratto come quello di cui trattasi nel caso di specie, tale disposizione non deve essere considerata isolatamente, ma deve essere interpretata in relazione all'economia generale del contratto di cui fa parte. Ne consegue che la sua interpretazione, nella misura del possibile, deve essere compatibile con le altre disposizioni del detto contratto e non privare queste ultime del loro effetto utile.
96 Orbene, nel caso di specie, occorre constatare che l'interpretazione dell'art. 3.2 del contratto quadro consigliata dalla SERS e dal Comune priverebbe l'art. 5.1 di tale contratto del suo effetto utile, in quanto avrebbe come conseguenza che la data a partire dalla quale deve essere applicata la clausola penale ivi prevista non sarebbe più una data certa, circostanza che farebbe venir meno l'applicazione ipso iure e senza formalità delle penalità previste da questa disposizione. Al contrario, l'interpretazione sostenuta dal Parlamento è perfettamente compatibile con le altre disposizioni del detto contratto.
97 Di conseguenza, va accolta quest'ultima interpretazione.
98 Questa conclusione non è inficiata dall'uso del verbo «prevedere» all'art. 3.2 del contratto quadro, poiché tale verbo costituisce anche un sinonimo del verbo «fissare», con la conseguenza che la data che figura in tale disposizione deve quindi essere considerata come una data prefissata. Con riferimento all'economia del contratto quadro e allo scopo, in particolare, dell'art. 5.1 di tale contratto, occorre constatare che è manifestamente in questo senso che va inteso il verbo utilizzato.
99 Ne consegue che la data di cui all'art. 3.2 del contratto quadro deve essere considerata come costituente una data prefissata che può essere prorogata solo a determinate condizioni.
100 A tale riguardo, occorre rilevare che i soli motivi idonei ad avere un'influenza sulla data prevista all'art. 3.2 del contratto quadro sono quelli elencati agli artt. 5.2 e 5.3 dello stesso.
101 Infatti, da una parte, emerge dalla formulazione dell'art. 3.3 del contratto quadro che l'elenco non tassativo dei motivi di proroga ivi previsto può applicarsi solo al termine di completamento di 36 mesi che viene menzionato in questa disposizione.
102 D'altra parte, risulta dagli artt. 5.2 e 5.3 del contratto quadro che i motivi di proroga che vi sono elencati tassativamente sono quelli che possono influenzare la data contrattuale di completamento dell'edificio stabilita all'art. 3.2 del detto contratto.
103 Ne consegue che la data contrattuale di completamento dell'edificio è il 31 dicembre 1997 e che essa è prorogabile per i motivi previsti agli artt. 5.2 e 5.3 del contratto quadro.
104 Deve pertanto essere dichiarata infondata la domanda riconvenzionale del Comune e della SERS.
Sul ricorso del Parlamento
105 Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 6.3 del contratto quadro e le condizioni in cui il Parlamento è liberato dal suo obbligo di pagare gli interessi intercalari, occorre rilevare che questa disposizione non comporta alcuna indicazione per quanto riguarda i motivi idonei ad essere addotti per giustificare il rinvio della data di completamento effettivo dell'edificio.
106 Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento, tali motivi non si limitano alle ipotesi previste all'art. 5.2 del contratto quadro. Infatti, da una parte, come emerge dalla formulazione di tale disposizione, esse possono essere applicate solo alla data contrattuale di completamento. Dall'altra, l'esonero dall'obbligo di pagare interessi intercalari previsto all'art. 6.3, ultimo comma, del contratto quadro costituisce un'eccezione al regime disposto da tale articolo e l'interpretazione restrittiva che deve darsi di una simile eccezione osta, tenuto conto del silenzio del testo, a che i motivi che possono essere addotti per impedire l'applicazione dell'eccezione siano essi stessi interpretati in modo restrittivo.
107 Di conseguenza, il Collegio non ha commesso un errore ritenendo, al punto VIII del suo parere, che i motivi di proroga che possono essere validamente addotti per ridurre il periodo per il quale il Parlamento è esonerato dal pagamento degli interessi intercalari non sono quelli previsti all'art. 5.2 del contratto quadro, ma devono piuttosto essere ricercati tra quelli previsti, in modo non tassativo, all'art. 3.3 di questo stesso contratto.
108 Ne consegue che il motivo del Parlamento relativo a questa parte del parere del Collegio deve essere respinto.
109 Quanto all'applicazione concreta del contratto quadro e alla valutazione dei diversi motivi addotti dalla SERS, ai sensi dell'art. 5.2 di questo, per giustificare il ritardo accumulato nel completamento dell'edificio, occorre esaminare, in primo luogo, la giustificazione relativa all'impatto del maltempo sull'avanzamento del progetto. A questo riguardo, occorre ricordare che incombe alla SERS non solo di provare l'esistenza di cause di ritardo che essa fa valere, ma anche di addurre la prova che esse hanno avuto un effetto sulla data di completamento del cantiere.
110 Orbene, è giocoforza constatare che la SERS non ha dimostrato in che misura il maltempo di cui trattasi ha effettivamente causato ritardi. Inoltre, la SERS non ha né provato di aver adottato, come ne aveva l'obbligo ai sensi dell'art. 25 del contatto quadro, provvedimenti correttivi adeguati per rimediare a tali ritardi né dimostrato che il Parlamento è stato informato della sopravvenienza di tale maltempo nelle forme ed entro il termine previsti agli artt. 5.2 e 21.1 del detto contratto.
111 Ne consegue che non si può considerare che il detto maltempo costituisca un motivo di proroga ai sensi dell'art. 5.2 del contratto quadro.
112 Per quanto riguarda, in secondo luogo, i casi di forza maggiore addotti dal Comune e dalla SERS, cioè il fallimento della prima gara d'appalto relativa alla realizzazione del fabbricato a rustico, gli inadempimenti di talune imprese, la chiusura delle strade a causa del maltempo e l'introduzione di barriere di disgelo nonché lo sciopero che ha interessato il cantiere, occorre ricordare, da una parte, che secondo la legge francese, applicabile al contratto quadro, la nozione di forza maggiore è caratterizzata da tre elementi costitutivi, cioè l'azione di una forza esterna, la sua imprevedibilità e l'impossibilità di farvi fronte. E' quindi in relazione a questi tre criteri che occorre determinare se i fatti invocati costituiscano o meno forza maggiore.
113 Si deve rilevare, d'altra parte, che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Francia), le clausole contrattuali riguardanti la forza maggiore devono essere applicate restrittivamente in materia amministrativa. Così, ad esempio, non avendo addotto una giustificazione entro i termini previsti da un contratto, una controparte contrattuale non può avvalersi della forza maggiore. Tuttavia, emerge anche dalla detta giurisprudenza che, se l'amministrazione ha necessariamente avuto conoscenza dei fatti in questione, l'inadempimento delle formalità previste dal contratto non può essere da essa eccepito per esonerarsi dal trarne le conseguenze.
114 Dato che l'art. 5.2 del contratto quadro dispone che, a meno di non aver immediatamente informato il Parlamento, la SERS non può avvalersi di eventuali casi di forza maggiore e l'art. 25 di tale contratto stipula che il Parlamento deve essere informato mensilmente sull'avanzamento dei lavori e che i ritardi accumulatisi devono essere chiaramente individuati, è con riferimento a tali clausole che occorre valutare, in particolare, se il fallimento della prima gara relativa all'appalto per la realizzazione del fabbricato a rustico, che si asserisce aver causato un ritardo di 128 giorni lavorativi, possa validamente essere invocata come forza maggiore.
115 Al riguardo, è giocoforza constatare che, pur se il Parlamento è stato informato, al più tardi con una lettera datata 20 dicembre 1994, del fatto che la gara d'appalto di cui trattasi era fallita, nondimeno è solo nella sua nota al Collegio datata 2 marzo 1999, cioè più di quattro anni dopo tale fallimento e fuori dal termine previsto, che la SERS se ne è avvalsa per la prima volta a titolo di forza maggiore. Inoltre, la SERS ha affermato nella sua lettera 20 dicembre 1994 che la ripresa delle consultazioni in seguito al fallimento della gara d'appalto non le impediva di rimanere ampiamente entro i termini previsti dal contratto quadro. Il fatto che essa abbia ritenuto che il detto fallimento non avesse effetto sull'andamento dei lavori è confermato dai calendari generali sottoposti alla Corte, che non mostrano un ritardo causato dal fallimento della gara d'appalto.
116 Ciò premesso, tenuto conto del principio secondo il quale i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede, si deve considerare che il comportamento della SERS osta a che essa possa ancora validamente addurre a titolo di forza maggiore il fallimento della prima gara relativa all'appalto per la realizzazione del fabbricato a rustico.
117 Si deve dunque accogliere la domanda del Parlamento per la parte relativa all'annullamento del punto VII.1, capitolo A, sezione 2, lett. a), del parere del Collegio.
118 Per quanto riguarda la seconda serie di casi di forza maggiore menzionati dalla SERS, cioè l'inadempimento di talune imprese e, in particolare, l'abbandono del cantiere sia da parte del gruppo DRE che dell'impresa incaricata dei lavori d'intonacatura, che avrebbero provocato un ritardo totale di 187 giorni lavorativi, occorre constatare che le condizioni in cui tali inadempimenti si sono verificati non sono atte a conferir loro carattere imprevedibile poiché, già prima dell'inizio dei lavori, il committente deve sapere che si possono verificare alcuni inadempimenti da parte di imprese e che egli ne deve tener conto nel determinare il tempo necessario e la data di completamento dei lavori in questione.
119 Ciò premesso, e senza che vi sia bisogno di stabilire se la domanda diretta a far riconoscere l'inadempimento del DRE come caso di forza maggiore è stata presentata entro il termine previsto dal contratto quadro, si deve concludere che gli inadempimenti delle imprese addotti dalla SERS non costituiscono casi di forza maggiore e non giustificano quindi una proroga della data prevista all'art. 3.2 di tale contratto.
120 Va quindi annullato anche il punto VII.1, capitolo A, sezione 2, lett. d), del parere del Collegio.
121 Quanto alla chiusura delle strade a causa del maltempo e dell'introduzione di barriere di disgelo per farvi fronte, è giocoforza constatare che, pur se tali avvenimenti sono eventualmente idonei a costituire un caso di forza maggiore, la SERS non ha comunque provato, da un lato, che la durata della chiusura delle strade fosse eccezionale per la Regione di Strasburgo e, dall'altro, che non si potesse rimediare alle conseguenze che ne derivavano per il cantiere. Poiché non è stato pertanto dimostrato il carattere imprevedibile ed insuperabile dei fatti invocati, non si può considerare che essi costituiscano casi di forza maggiore.
122 Quanto all'ultima causa di forza maggiore fatta valere dalla SERS, cioè uno sciopero che si asserisce aver causato un ritardo di 4 giorni lavorativi, è giocoforza constatare che la SERS non ha sottoposto alla Corte alcun elemento idoneo a dimostrare che tale sciopero aveva le caratteristiche di un caso di forza maggiore. Ne consegue che non se ne può tenere conto ai sensi dell'art. 5.2 del contratto quadro.
123 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il ritardo di 20 giorni lavorativi che si asserisce essere causato da ingiunzioni amministrative, è sufficiente constatare che la SERS non ha addotto alcun elemento atto a provare l'esistenza stessa di tali ingiunzioni.
124 Per quanto riguarda, in quarto luogo, le modifiche chieste o accettate dal Parlamento che, ai sensi all'art. 5.3 del contratto quadro, possono essere validamente addotte, a certe condizioni, per ottenere il rinvio della data di completamento stabilita all'art. 3.2 di tale contratto, si deve rilevare, da una parte, che il Parlamento riconosce di aver accordato alla SERS, ai sensi della scheda di modifica PEU 055, un termine supplementare di 5 giorni lavorativi per il completamento dell'edificio e chiede che la data contrattuale di completamento sia fissata al 9 gennaio 1998.
125 E' giocoforza constatare, d'altra parte, che emerge dalla scheda di modifica PEU 008 che il rinvio della data di completamento dei lavori causato dalle modifiche in essa richieste è uguale al termine trascorso tra il 31 agosto 1995 e la data di ricevimento, da parte della SERS, dell'approvazione della detta scheda di modifica. Dato che emerge dal fascicolo che la SERS ha ricevuto la scheda di modifica di cui trattasi al più presto il 28 settembre 1995, si deve concludere che essa può avvalersi di un rinvio della data di completamento dell'edificio di 20 giorni lavorativi.
126 Contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento, non incombe alla SERS addurre la prova che i lavori collegati alle modifiche chieste hanno effettivamente causato un ritardo, poiché emerge dal punto 3.2 del protocollo di funzionamento allegato al contratto quadro che la controfirma delle modifiche da parte del Parlamento comporta, ipso iure e per il numero di giorni previsti nella scheda di modifica, la proroga della data di completamento menzionata all'art. 3.2 del detto contratto.
127 Ciò premesso, si deve:
- fissare la data contrattuale di completamento dell'edificio al 6 febbraio 1998;
- condannare la SERS a pagare la penalità prevista all'art. 5.1 del contratto quadro a partire da tale data e secondo le modalità definite da tale disposizione.
128 Per quanto riguarda la determinazione del periodo per il quale il Parlamento è esonerato dal pagamento di interessi intercalari, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 6.3, ultimo comma, del contratto quadro, tale esenzione si applica solo se il rinvio della data di completamento effettivo risulta da un illecito imputabile alla SERS o da un ritardo non riconosciuto come giustificato dalla Corte.
129 Al riguardo, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostiene la SERS, le due condizioni non sono cumulative, come indicato dall'uso della parola «o» in tale disposizione. Di conseguenza, per essere liberato dal suo obbligo di pagare interessi intercalari, il Parlamento non è tenuto ad addurre la prova che ad aver causato il completamento tardivo dell'edificio è un illecito imputabile alla SERS. E' sufficiente che il ritardo di cui trattasi non sia considerato giustificato dalla Corte. Al riguardo, va ricordato che, come emerge dai punti 106 e 107 della presente sentenza, i motivi che possono essere addotti dalla SERS per giustificare il rinvio della data di completamento effettivo dell'edificio non sono solo quelli elencati all'art. 5.2 del contratto quadro.
130 Il periodo durante il quale il Parlamento è esonerato dal pagamento degli interessi intercalari previsti all'art. 6.3 del contratto quadro va stabilito con riferimento a queste considerazioni.
131 Per quanto riguarda la prima condizione, cioè un illecito della SERS, si deve constatare che, se è vero che il comportamento contestato alla SERS, del quale i documenti sottoposti alla Corte non mettono in dubbio la veridicità, può costituire un illecito e ha senza dubbio contribuito a che l'edificio non fosse completato alla data prevista, ciò non toglie che il Parlamento non ha dimostrato che il ritardo di cui trattasi è esclusivamente occasionato da tale illecito. Orbene, in assenza di un nesso di causalità diretto tra l'illecito dedotto e il ritardo che si asserisce derivato, la SERS non può essere ritenuta interamente responsabile di tale ritardo.
132 Quanto alla condizione relativa al carattere giustificato o meno del rinvio della data di completamento effettivo, occorre ricordare che la SERS ha il diritto di addurre qualsiasi causa di cui non si sia già tenuto conto ai sensi dell'art. 5.2 del contratto quadro. Dato che solo le modifiche chieste o accettate dal Parlamento hanno rinviato la data contrattuale di completamento, si deve esaminare se e in che misura gli altri motivi invocati dalla SERS possano giustificare, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 6.3 del detto contratto, il ritardo accumulato nel completamento dell'edificio.
133 Per quanto riguarda innanzi tutto i ritardi che si presumono dovuti ad uno sciopero e ad ingiunzioni amministrative, è sufficiente constatare che la SERS non ha apportato alcun elemento idoneo a provare l'esistenza stessa di tali fatti. Pertanto, tali ritardi non possono essere considerati giustificati.
134 Per quanto riguarda, poi, i ritardi invocati relativi al maltempo e alle sue conseguenze nonché agli inadempimenti delle imprese, si deve rilevare che la SERS non ha dimostrato né che questi fatti, che rientrano nei normali rischi che possono colpire qualsiasi cantiere e di cui si deve quindi tenere conto al momento della compilazione del calendario dei lavori, erano eccezionali, soprattutto per il loro numero e per i loro effetti, né che i ritardi che ne sono derivati non potevano essere recuperati. Ne consegue che nemmeno tali ritardi possono essere riconosciuti come giustificati.
135 Per quanto riguarda, infine, il ritardo dovuto al fallimento della gara relativa all'appalto per la realizzazione del fabbricato a rustico, si deve constatare che un evento simile, con il quale un imprenditore si confronta solo eccezionalmente, può causare un ritardo rilevante nel completamento di un cantiere. Come emerge dal fascicolo, questa conclusione non è d'altra parte contestata dal Parlamento, il quale, sin dall'ottobre 1994, era cosciente del fatto che il detto fallimento molto probabilmente avrebbe potuto avere un'influenza negativa sull'andamento dei lavori e, a partire da questo periodo, ha ricordato alla SERS che era importante rispettare i termini previsti dal contratto quadro.
136 Quanto alle formalità che devono essere rispettate affinché un ritardo possa essere considerato giustificato ai sensi dell'art. 6.3 del contratto quadro, si deve constatare che, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, tale contratto non prevede che un ritardo del genere debba essere comunicato nei termini e nella forma previsti agli artt. 5.2 o 25 dello stesso contratto. Ne consegue che il fatto che un evento all'origine di un ritardo non sia stato comunicato immediatamente al Parlamento o che la SERS abbia ritenuto, all'epoca in cui tale evento si è verificato, che il calendario del cantiere non sarebbe stato influenzato non è tale da ostare a che il ritardo che ne è derivato possa essere considerato giustificato ai sensi dell'art. 6.3 del medesimo contratto.
137 Per quanto riguarda il ritardo che si asserisce dovuto al fallimento della prima gara d'appalto, cioè 128 giorni lavorativi, si deve rilevare che, pur se è vero che un ritardo di circa 6 mesi su lavori previsti su una durata di 36 mesi può, a prima vista, sembrare impossibile da recuperare, resta pur sempre il fatto che, dal momento che nel caso di specie il detto ritardo era precedente all'inizio dei lavori, la SERS disponeva di tutto il periodo previsto per gli stessi per tentare di recuperarne una parte.
138 Poiché il fascicolo non contiene né un'indicazione quanto ai provvedimenti che sono stati adottati o che avrebbero potuto essere adottati per ridurre il ritardo, né una valutazione della parte di tale ritardo che avrebbe potuto essere recuperata, tenuto conto dell'epoca in cui la causa del ritardo si è verificata e del periodo relativamente lungo di cui disponeva la SERS per adottare provvedimenti atti ad attenuare gli effetti del fallimento della gara d'appalto sul calendario dei lavori, si deve valutare il ritardo che la SERS avrebbe potuto ragionevolmente recuperare nella metà del ritardo addotto, cioè 64 giorni lavorativi.
139 In proposito, si deve aggiungere che sembra tanto più equo non accogliere la domanda del Parlamento, diretta a che venga integralmente respinto il ritardo di cui trattasi, in quanto emerge dal fascicolo che della nuova gara relativa all'appalto per la realizzazione del fabbricato a rustico ha beneficiato soprattutto il Parlamento, poiché essa ha consentito di ridurre in modo sostanziale il costo della realizzazione del fabbricato a rustico e di rispettare i limiti finanziari entro i quali doveva rientrare il progetto.
140 Ciò premesso, si deve accogliere parzialmente la domanda della SERS e ammettere che essa adduca, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 6.3 del contratto quadro, un ritardo di 64 giorni lavorativi riguardo al fallimento della gara d'appalto per la realizzazione del fabbricato a rustico.
141 Di conseguenza, si deve constatare che il Parlamento è esentato dal pagamento degli interessi intercalari previsti all'art. 6.3 del contratto quadro per il periodo che va dal 10 maggio al 14 dicembre 1998.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
142 Ai sensi dell'art. 69, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie. Nella fattispecie, il Comune e la SERS hanno chiesto alla Corte di condannare il Parlamento al pagamento delle spese e al pagamento delle indennità di procedura per un importo di euro 20 000 e FRF 300 000. A prescindere dal fatto che essi non hanno motivato questa domanda, si deve constatare che il ricorso proposto dal Parlamento non è né superfluo, né defatigatorio e che è stato parzialmente accolto. Non si deve dunque condannare il Parlamento al pagamento di un'indennità a titolo di questa disposizione.
143 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia secondo il n. 3, primo comma, del medesimo articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché tutte le parti sono rimaste parzialmente soccombenti nei loro motivi, si deve decidere che ogni parte sopporti le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso del Parlamento europeo e la domanda riconvenzionale del Comune di Strasburgo (Francia) e della Société d'équipement et d'aménagement de la Région de Strasbourg (SERS) sono ricevibili.
2) La Corte è competente a statuire anche nel merito.
3) La domanda riconvenzionale è respinta.
4) Il punto VII.1, capitolo A, sezione 2, lett. a) e d), del parere del Collegio dei conciliatori del 22 marzo 1999 è annullato.
5) La data contrattuale di completamento dell'edificio indicata nel contratto del 31 marzo 1994 tra il Parlamento europeo, il Comune di Strasburgo e la Société d'équipement et d'aménagement de la Région de Strasbourg (SERS) è fissata al 6 febbraio 1998.
6) La Société d'équipement et d'aménagement de la Région de Strasbourg (SERS) è condannata a pagare la penalità prevista all'art. 5.1 del detto contratto a partire dal 6 febbraio 1998 e secondo le modalità definite da questa disposizione.
7) Il Parlamento europeo è esonerato dal pagamento degli interessi intercalari previsti all'art. 6.3 del detto contratto per il periodo che va dal 10 maggio al 14 dicembre 1998.
8) Il ricorso è respinto quanto al resto.
9) Ogni parte sopporterà le proprie spese.
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