Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Prescrizioni di ordine linguistico autorizzate dalla direttiva 76/768, riguardanti taluni prodotti cosmetici - Misure giustificate dalla tutela della sanità pubblica
[Trattato CE, art. 30 (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE); direttiva del Consiglio 76/768, art. 7, n. 2]
2. Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti cosmetici - Imballaggio ed etichettatura - Direttiva 76/768 - Indicazione obbligatoria sul recipiente e sull'imballaggio delle precauzioni particolari per l'uso - Eccezione - Impossibilità pratica - Nozione - Caso di specie
[Direttiva del Consiglio 76/768, art. 6, n. 1, lett. d)]
Massima
1. Prescrizioni nazionali di ordine linguistico come quelle autorizzate dall'art. 7, n. 2, della direttiva 76/768, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva 93/35, costituiscono un ostacolo al commercio intracomunitario nei limiti in cui i prodotti considerati devono essere muniti di un'etichetta diversa, a seconda della lingua o delle lingue prescritte nello Stato membro di messa in commercio, il che comporta costi aggiuntivi di confezionamento.
Tali ostacoli sono tuttavia giustificati dallo scopo di interesse generale rappresentato dalla tutela della sanità pubblica. Infatti, le informazioni che i produttori o i distributori dei prodotti cosmetici di cui alla direttiva 76/768 hanno l'obbligo di far comparire sul recipiente e sull'imballaggio del prodotto, salvo quando esse possano essere efficacemente trasmesse mediante pittogrammi o segni diversi dalle parole, rimangono prive di pratica utilità se espresse in una lingua che sia incomprensibile ai destinatari.
( v. punti 39-40 )
2. Non esiste, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva 76/768, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva 93/35, un'«impossibilità pratica» di indicare in modo completo le avvertenze obbligatorie sul recipiente e sull'imballaggio di un prodotto cosmetico nella lingua o nelle lingue prescritte nello Stato membro della messa in commercio, qualora la volontà del produttore o del distributore di etichettare tale prodotto in nove lingue, di cui otto sono lingue ufficiali della Comunità, in base a considerazioni di natura economica ed allo scopo di rendere più facile la circolazione del prodotto all'interno della Comunità, imponga di abbreviare tali avvertenze sul recipiente e sull'imballaggio.
( v. punto 42 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-169/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG
e
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32), in combinato disposto con gli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, dagli avv.ti O.C. Brändel e G. Jordan, Rechtsanwälte;
- per la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, dall'avv. C. von Gierke, Rechtsanwalt;
- per il governo francese, dalle K. Rispal-Bellanger e R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente;
- per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Schmidt e dal sig. H. Støvlbæk, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG e della Commissione all'udienza del 5 ottobre 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 novembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 marzo 1999, pervenuta in cancelleria il 5 maggio successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32), in combinato disposto con gli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia pendente tra la società Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Schwarzkopf») e la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (in prosieguo: la «ZBUW») a proposito dell'etichettatura di prodotti cosmetici fabbricati e distribuiti dalla Schwarzkopf.
Contesto normativo comunitario
3 Risulta dal quarto considerando della direttiva 76/768 che quest'ultima mira a determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici.
4 L'art. 6, n. 1, lett. d), della direttiva 76/768, nella versione che risulta dall'art. 1, punto 4, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 88/667/CEE, recante quarta modifica della direttiva 76/768 (GU L 382, pag. 46), dispone:
«Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e l'imballaggio portano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:
(...)
d) le precauzioni particolari per l'impiego e in particolare quelle indicate nella colonna "Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta" degli allegati III, IV, VI e VII che debbono figurare sul recipiente e sull'imballaggio, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, queste indicazioni debbono figurare su un foglio di istruzioni allegato, della cui presenza si farà breve menzione al consumatore sul recipiente e sull'imballaggio».
5 L'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva 76/768, come modificato dall'art. 1, punto 6, della direttiva 93/35, prevede:
«In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VIII, che devono comparire sul recipiente e sull'imballaggio».
6 L'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva 76/768 recita:
«1. Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.
2. Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e d), vengano redatte almeno nella lingua o nelle lingue nazionali o ufficiali».
7 L'art. 7 della direttiva 76/768 è stato modificato per la prima volta dalla direttiva 93/35. Nella sua versione risultante dall'art. 1, punto 10, della direttiva 93/35, l'art. 7, n. 2, della direttiva 76/768 dispone:
«Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) d) e f) vengano redatte almeno nella loro lingua o nelle loro lingue nazionali o ufficiali; inoltre possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori. A questo riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura comune degli ingredienti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10».
Normativa nazionale
8 La Kosmetik-Verordnung (regolamento tedesco relativo ai prodotti cosmetici) del 19 giugno 1985 (BGBl. 1985 I, pag. 1082), come modificata a partire dal 1° gennaio 1997 dalla Fünfundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Kosmetik-Verordnung (regolamento che modifica, per la venticinquesima volta, il regolamento relativo ai prodotti cosmetici) del 23 dicembre 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 2186), dispone al suo art. 4, n. 2, seconda frase:
«Se, per ragioni pratiche, l'intera formulazione delle indicazioni non può figurare sul recipiente e sull'imballaggio, tali indicazioni devono comparire su un foglio di istruzioni, un'etichetta, un foglio o un cartellino allegati, e a tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata sul recipiente e sull'imballaggio o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato 8».
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
9 Tra i prodotti per capelli fabbricati e distribuiti dalla Schwarzkopf figurano tinture denominate «Igora Royal». Tali tinture sono destinate ai parrucchieri ed agli altri utilizzatori professionali e non al singolo consumatore. Esse contengono sostanze chimiche quali i diamminotolueni e la resorcina.
10 Ai sensi della Kosmetik-Verordnung, si deve segnalare la presenza di questi due tipi di sostanze con le seguenti avvertenze:
- per i diamminotolueni: «Solo per uso professionale. Contiene diamminotolueni. Può provocare una reazione allergica. Calzare guanti adatti»,
- per la resorcina: «Solo per uso professionale. Contiene resorcina. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente».
11 La Schwarzkopf ha indicato tali avvertenze in modo completo solo sul foglio di istruzioni allegato ai prodotti interessati. Sulla scatola di imballaggio e sul tubetto che funge da recipiente si trova solamente la seguente breve avvertenza, in nove lingue (tedesco, francese, olandese, inglese, spagnolo, svedese, italiano, portoghese ed arabo): «Solo per uso professionale. Osservare attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze».
12 La ZBUW, un'organizzazione di tutela degli interessi economici delle imprese che ha lo scopo, in particolare, di combattere la concorrenza sleale, ritiene che la Schwarzkopf sia tenuta a far comparire il testo integrale delle avvertenze tanto sull'imballaggio quanto sul recipiente nella lingua ufficiale del paese di distribuzione interessato, il che, se ci si limita a tale lingua, potrebbe farsi senza alcun problema.
13 La ZBUW ha perciò chiesto giudizialmente che sia inibita alla Schwarzkopf la messa in commercio dei prodotti interessati fintantoché le avvertenze prescritte non saranno apposte sul loro imballaggio e sul loro recipiente. Essa ha anche presentato, in subordine, una domanda relativa alla redazione del foglio di istruzioni ed all'indicazione che compare sul recipiente. La Schwarzkopf si è opposta a tali domande facendo valere che la disciplina nazionale applicabile prevedeva la possibilità di rinunciare, «per ragioni pratiche», a far comparire il testo integrale delle avvertenze sull'imballaggio e sul recipiente.
14 La decisione pronunciata in primo grado ha accolto solo la subordinata della ZBUW. In compenso, la sua domanda principale è stata accolta dalla decisione pronunciata in appello. La Schwarzkopf ha allora proposto un ricorso per «Revision» dinanzi al Bundesgerichtshof contro quest'ultima decisione.
15 Ritenendo che l'esito del ricorso per «Revision» dipendesse dall'interpretazione della direttiva 76/768, come modificata dalla direttiva 88/667, e degli artt. 30 e 36 del Trattato, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se il concetto di "impossibilità pratica", menzionato nell'art. 6, n. 1, lett. d), seconda frase, della direttiva [76/768, nella versione risultante dalla direttiva 88/667] sia da interpretare nel senso che esso consente di prendere in considerazione anche l'apposizione delle avvertenze prescritte in più lingue, ritenute opportune dall'impresa produttrice o distributrice di prodotti cosmetici in base a considerazioni di natura economica e allo scopo di rendere più facile l'immissione sul mercato all'interno della Comunità, qualora in tal modo il testo completo delle avvertenze sia indicato in caratteri visibili e leggibili solo sul foglio di istruzioni allegato, mentre sull'imballaggio e sul recipiente figura per motivi di spazio solo una breve avvertenza. In sostanza: se sia consentito omettere il testo completo delle avvertenze sull'imballaggio e sul recipiente e riportare sugli stessi solo una breve avvertenza, qualora l'impresa per le ragioni citate ritenga opportuno immettere sul mercato i suoi prodotti in una presentazione uniforme in nove lingue nei diversi Stati (tra i quali otto Stati membri della Comunità)».
Sulla versione pertinente della direttiva 76/768
16 La Commissione sostiene che la versione della direttiva 76/768 da interpretare non è quella che risulta dalla direttiva 88/667, alla quale si riferiscono le questioni pregiudiziali nell'ordinanza di rinvio, ma quella risultante dalla direttiva 93/35.
17 A tale riguardo si deve sottolineare che il Bundesgerichtshof ha accertato nella sua ordinanza di rinvio che alla causa principale si applica la Kosmetik-Verordnung nella sua versione in vigore a partire dal 1° gennaio 1997. Orbene, tale versione della Kosmetik-Verordnung è quella risultante dalla trasposizione della direttiva 93/35 nel diritto tedesco.
18 La versione della direttiva 76/768 che la Corte è chiamata ad interpretare non è quindi la versione risultante dalla direttiva 88/667, ma quella risultante dalla direttiva 93/35 (in prosieguo: la «direttiva 76/768 modificata»). Ad ogni modo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, l'espressione «impossibilità pratica», la cui interpretazione è essenziale per risolvere le questioni pregiudiziali, figura all'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva 76/768 in ciascuna di queste due versioni.
Sulle questioni pregiudiziali
19 Con le sue questioni, che riguardano lo stesso problema giuridico, il giudice a quo chiede in sostanza se, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva 76/768 modificata, esista una «impossibilità pratica» di indicare in modo completo le avvertenze obbligatorie sul recipiente e sull'imballaggio di un prodotto cosmetico nella lingua o nelle lingue prescritte nello Stato membro della messa in commercio, qualora la volontà del produttore o del distributore di etichettare tale prodotto in nove lingue, di cui otto lingue ufficiali della Comunità, in base a considerazioni di natura economica e allo scopo di rendere più facile la circolazione del prodotto all'interno della Comunità, imponga di abbreviare tali avvertenze sul recipiente e sull'imballaggio.
Osservazioni sottoposte alla Corte
20 La Schwarzkopf sostiene che i casi di «impossibilità pratica» che consentono di derogare all'obbligo di far comparire le avvertenze complete sul recipiente e sull'imballaggio non si limitano ai soli casi d'impossibilità oggettiva. Essa spiega di aver avuto l'intenzione di creare una presentazione uniforme della gamma di prodotti di cui trattasi nella causa principale allo scopo di consentire una distribuzione dei detti prodotti in tutta la Comunità e di tener conto della crescente internazionalizzazione del commercio nonché della sempre più ampia varietà linguistica negli Stati membri. Il suo obiettivo sarebbe stato in particolare quello di consentire ai cittadini europei di comprendere le avvertenze previste dalla direttiva 76/768 qualora essi lavorino in uno Stato membro in cui non si parla la loro madre lingua.
21 Secondo la Schwarzkopf è importante tener presente che i prodotti di cui trattasi nella causa principale sono destinati solo a utilizzatori professionali, che li impiegano quotidianamente, di modo che per tali persone, diversamente da quanto si verificherebbe nel caso dei consumatori finali, le avvertenze che compaiono sul foglio di istruzioni sono sufficienti. La Schwarzkopf aggiunge che un'interpretazione restrittiva del concetto di «impossibilità pratica» dev'essere respinta, per l'ostacolo alla libera circolazione delle merci che ne deriverebbe.
22 La ZBUW sostiene che una valutazione degli interessi in causa nonché l'obiettivo, perseguito dalla direttiva 76/768, di tutela della sanità pubblica militano a favore di un'interpretazione restrittiva del concetto di «impossibilità pratica». A suo parere tale concetto corrisponde alle difficoltà di natura tecnica che rendono impossibile l'adeguata apposizione di determinate indicazioni sul recipiente. Se è vero che ragioni pratiche non possono essere equiparate ad una totale impossibilità di riportare le indicazioni di cui trattasi sul recipiente stesso, non possono tuttavia essere sufficienti considerazioni di natura puramente economica.
23 I governi che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, ossia i governi francese, olandese e finlandese, ritengono che occorra interpretare il concetto di «impossibilità pratica» in maniera restrittiva, compatibile con gli obiettivi di tutela della sanità pubblica e di informazione del consumatore.
24 Il governo finlandese aggiunge che la direttiva 76/768 mira a tutelare non solo la salute dei consumatori, ma anche quella degli utilizzatori professionali. Il rischio sanitario sarebbe infatti spesso maggiore per questi ultimi a seguito di un utilizzo ripetuto dei prodotti. Il governo francese precisa da parte sua che i clienti hanno tutto l'interesse a che gli utilizzatori professionali, quali prestatori di servizi, rispettino nei loro confronti tutte le norme di sicurezza.
25 Il governo olandese fa valere che una «impossibilità pratica» potrebbe segnatamente dipendere vuoi dal volume vuoi dalla forma particolari del prodotto considerato (per esempio, un tubetto di rossetto di formato molto ridotto o una matita per gli occhi), vuoi da una particolare presentazione, usuale per il prodotto considerato (per esempio, saponette non confezionate o perle da bagno). Solo in tali casi l'obbligo di ottimizzare l'informazione del consumatore per un utilizzo in assoluta sicurezza del prodotto potrebbe essere soddisfatto con un foglio di istruzioni separato.
26 La Commissione ritiene estremamente dubbio che ragioni puramente economiche possano condurre ad una «impossibilità pratica» ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. d), della direttiva 76/768 modificata e, pertanto, essa propone di risolvere le questioni pregiudiziali in senso negativo.
Giudizio della Corte
27 Si deve anzitutto rilevare che il legislatore comunitario, adottando la direttiva 76/768, intendeva conciliare l'obiettivo della libera circolazione dei prodotti cosmetici e quello della salvaguardia della sanità pubblica.
28 Infatti, come risulta dal secondo e dal terzo considerando della direttiva 76/768, il legislatore comunitario, ritenendo che le differenze tra le disposizioni nazionali relative ai prodotti cosmetici costringessero i produttori a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione e che tali differenze ostacolassero la libera circolazione di detti prodotti ha tuttavia constatato che tali disposizioni nazionali perseguivano un obiettivo di salvaguardia della sanità pubblica e che, di conseguenza, l'armonizzazione comunitaria nella materia doveva ispirarsi allo stesso obiettivo. Le modifiche successivamente apportate alla direttiva 76/768 sono state informate alle stesse considerazioni.
29 Si deve poi rilevare che l'art. 6, n. 1, lett. d), della direttiva 76/768 modificata non fa distinzioni, per quanto riguarda il livello di tutela della sanità pubblica, tra diversi gruppi di utilizzatori. Se è vero che tale disposizione si riferisce alle particolari precauzioni da osservare per i prodotti cosmetici ad uso professionale, ciò avviene allo scopo non di prevedere un regime speciale per gli utilizzatori professionali, ma solo di determinare le indicazioni che devono essere riportate sul recipiente e sull'imballaggio dei detti prodotti.
30 Risulta dal fascicolo che è importante che le precauzioni da osservare per l'impiego siano portate a conoscenza dei parrucchieri e degli altri utilizzatori professionali al fine di assicurare la tutela tanto della loro stessa salute quanto di quella dei loro clienti. I diamminotolueni possono infatti provocare reazioni allergiche, cosicché si consiglia di calzare guanti adatti in occasione dell'uso. Quanto alla resorcina, se essa viene a contatto con gli occhi, occorre sciacquare immediatamente questi ultimi.
31 Si deve infine rilevare che l'ultima frase dell'art. 6, n. 1, lett. d), della direttiva 76/768 modificata costituisce un'eccezione alla regola enunciata dal resto della disposizione stessa e va, di conseguenza, interpretata in senso restrittivo.
32 E' peraltro pacifico che i casi di «impossibilità pratica» non coincidono necessariamente con i casi d'impossibilità oggettiva o assoluta. Non sarebbe infatti necessario far valere l'obiettivo di tutela della sanità pubblica o un altro scopo d'interesse generale per giustificare la violazione di un obbligo di diritto comunitario se il rispetto di tale obbligo fosse oggettivamente impossibile.
33 Ne consegue che la nozione di «impossibilità pratica» deve avere un significato più ampio, tale da comprendere segnatamente i casi in cui la menzione completa delle avvertenze prescritte sia sì oggettivamente possibile, ma solo a condizione di utilizzare caratteri di formato così piccolo da farli risultare pressoché illeggibili, nonché i casi in cui le avvertenze integrali, stampate usando caratteri leggibili, coprirebbero quasi l'intero prodotto cosicché il produttore non sarebbe più in grado di ben indicare sul prodotto la sua denominazione e altre informazioni relative allo stesso.
34 A meno che le dimensioni del recipiente e dell'imballaggio del prodotto interessato non siano disciplinate da particolari disposizioni di legge, per stabilire se sia possibile o meno indicarvi in modo completo le avvertenze obbligatorie ci si deve basare sulle dimensioni del recipiente e dell'imballaggio del prodotto previste dal produttore. Il fatto che sia possibile aumentare tali dimensioni per farvi comparire le dette avvertenze in modo completo e leggibile senza privare il produttore della possibilità di apporvi altre informazioni relative al prodotto non può impedire al produttore stesso di far valere un caso di «impossibilità pratica».
35 Per contro, la volontà del produttore o del distributore del prodotto interessato di facilitare la circolazione di quest'ultimo all'interno della Comunità non basta di per sé a giustificare una menzione incompleta delle avvertenze obbligatorie. Poiché il concetto di «impossibilità», in genere, fa riferimento ad un dato di fatto su cui colui che l'invoca non può influire, esso non può essere inteso nel senso di dare al produttore o al distributore del prodotto la facoltà di far valere, a suo piacimento, a causa del numero di lingue, comunitarie o meno, che esso sceglie di impiegare, un caso di «impossibilità pratica» ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva 76/768 modificata.
36 Tale interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva 76/768 modificata è conforme alle prescrizioni del Trattato e, in particolare, a quelle dei suoi artt. 30 e 36.
37 Si deve ricordare in proposito che, secondo una giurisprudenza costante, il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente vale non solo per i provvedimenti nazionali, ma del pari per quelli adottati dalle istituzioni comunitarie (v., in tal senso, in particolare, sentenza 9 agosto 1994, causa C-51/93, Meyhui, Racc. pag. I-3879, punto 11).
38 Parimenti, per giurisprudenza costante, l'art. 30 del Trattato vieta ogni ostacolo alla libera circolazione delle merci derivante da norme relative ai requisiti di cui dette merci debbono essere in possesso (come quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura, il condizionamento), anche se dette norme sono indistintamente applicabili a tutti i prodotti nazionali e importati, qualora detta applicazione non possa giustificarsi con un obiettivo di interesse generale tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci (v., in particolare, sentenza 3 giugno 1999, causa C-33/97, Colim, Racc. pag. I-3175, punto 38).
39 E' vero che prescrizioni nazionali di ordine linguistico come quelle autorizzate dall'art. 7, n. 2, della direttiva 76/768 modificata costituiscono un ostacolo al commercio intracomunitario nei limiti in cui i prodotti considerati devono essere muniti di un'etichetta diversa, a seconda della lingua o delle lingue prescritte nello Stato membro di messa in commercio, il che comporta costi aggiuntivi di confezionamento. La necessità di modificare il recipiente o l'imballaggio esclude inoltre che si tratti di modalità di vendita ai sensi della sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I-6097, punto 16).
40 Tali ostacoli sono tuttavia giustificati dallo scopo di interesse generale rappresentato dalla tutela della sanità pubblica. Infatti, le informazioni che i produttori o i distributori dei prodotti cosmetici di cui alla direttiva 76/768 modificata hanno l'obbligo di far comparire sul recipiente e sull'imballaggio del prodotto, salvo quando esse possono essere efficacemente trasmesse mediante pittogrammi o segni diversi dalle parole, rimangono prive di pratica utilità se espresse in una lingua che sia incomprensibile ai destinatari (v., per quanto riguarda le derrate alimentari, la sentenza Colim, già citata, punto 29).
41 Si deve aggiungere che l'obbligo di indicare le avvertenze obbligatorie in modo completo non deve rendere eccessivamente difficile la messa in commercio dei prodotti cosmetici con la stessa presentazione in più Stati membri. Non si può tuttavia ritenere che la messa in commercio sia resa eccessivamente difficile qualora il diritto derivato sia interpretato nel senso che impedisce ad un produttore o ad un distributore di prodotti cosmetici che voglia mettere in commercio i suoi prodotti in nove lingue, di cui otto lingue ufficiali della Comunità, di eccepire un caso di «impossibilità pratica» per sottrarsi all'obbligo di far comparire le avvertenze obbligatorie in modo completo sul recipiente e sull'imballaggio.
42 Si devono perciò risolvere le questioni pregiudiziali nel senso che non esiste, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva 76/768 modificata, una «impossibilità pratica» di indicare in modo completo le avvertenze obbligatorie sul recipiente e sull'imballaggio di un prodotto cosmetico nella lingua o nelle lingue prescritte nello Stato membro della messa in commercio, qualora la volontà del produttore o del distributore di etichettare tale prodotto in nove lingue, di cui otto sono lingue ufficiali della Comunità, in base a considerazioni di natura economica e allo scopo di rendere più facile la circolazione del prodotto all'interno della Comunità, imponga di abbreviare tali avvertenze sul recipiente e sull'imballaggio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
43 Le spese sostenute dai governi francese, olandese e finlandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 25 marzo 1999, dichiara:
Non esiste, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. d), ultima frase, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, un'«impossibilità pratica» di indicare in modo completo le avvertenze obbligatorie sul recipiente e sull'imballaggio di un prodotto cosmetico nella lingua o nelle lingue prescritte nello Stato membro della messa in commercio, qualora la volontà del produttore o del distributore di etichettare tale prodotto in nove lingue, di cui otto sono lingue ufficiali della Comunità, in base a considerazioni di natura economica ed allo scopo di rendere più facile la circolazione del prodotto all'interno della Comunità, imponga di abbreviare tali avvertenze sul recipiente e sull'imballaggio.
Full & Egal Universal Law Academy