Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. CECA - Intese - Divieto - Ambito di applicazione - Associazioni di imprese
(Trattato CECA, art. 65, n. 1)
2. CECA - Intese - Pratica concordata - Nozione - Criteri di coordinamento e di cooperazione - Interpretazione - Accordo di scambio di informazioni
(Trattato CECA, art. 65, n. 1; art. 81, n. 1 CE)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
(Art. 32 quinto, n. 1, CA; Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 51)
Massima
$$1. L'art. 65, n. 1, del Trattato CECA vieta specificamente ogni decisione di associazioni di imprese che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza. Pertanto, l'articolo suddetto si applica alle associazioni nella misura in cui l'attività loro propria ovvero quella delle imprese ad esse aderenti sia diretta a produrre gli effetti da esso contemplati.
( v. punti 22-23 )
2. Un accordo di scambio di informazioni è contrario alle regole di concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese.
Infatti, i criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato comune e le condizioni che intende riservare alla propria clientela.
La detta esigenza di autonomia, se certo non esclude il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese, nonché del volume di detto mercato.
( v. punti 41-43, 60 )
3. Come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi.
( v. punto 46 )
Parti
Nel procedimento C-179/99 P,
Eurofer ASBL, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata dal sig. N. Koch, Rechtsanwalt,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-136/94, Eurofer/Commissione (Racc. pag. II-263),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e W. Wils, in qualità di agenti, assistiti dal sig. H.-J. Freund, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 31 gennaio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1999, l'associazione Eurofer ABSL ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-136/94, Eurofer/Commissione (Racc. pag. II-263; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il ricorso della detta associazione diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di putrelle [così, in luogo di: travi] (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). Con tale decisione, la Commissione ha accertato che la ricorrente aveva violato l'art. 65, n. 1, del detto Trattato e le ha ingiunto l'immediata cessazione della violazione.
Fatti di causa e decisione controversa
2 Risulta dalla sentenza impugnata che, a partire dal 1974, l'industria siderurgica europea ha attraversato una crisi caratterizzata da un crollo della domanda, ciò che ha originato problemi di eccedenza dell'offerta e di sovraccapacità, nonché un basso livello dei prezzi.
3 Dopo aver tentato di gestire la crisi mediante impegni volontari unilaterali delle imprese relativi ai volumi di acciaio proposti sul mercato e a taluni prezzi minimi («piano Simonet») ovvero mediante la fissazione di prezzi indicativi e di prezzi minimi («piano Davignon», accordo «Eurofer I»), la Commissione, nel 1980, ha dichiarato lo stato di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA e ha imposto quote di produzione obbligatorie, in particolare per le putrelle. Il detto regime comunitario ha avuto termine il 30 giugno 1988.
4 Molto prima di questa data, la Commissione aveva annunciato l'abbandono del regime di quote in diverse comunicazioni e decisioni, ricordando che la fine di tale regime avrebbe significato il ritorno ad un mercato di libera concorrenza tra le imprese. Tuttavia, il settore rimaneva caratterizzato da capacità produttive eccedentarie, che gli esperti ritenevano dovessero essere oggetto di una riduzione sufficiente e rapida al fine di consentire alle imprese di far fronte alla concorrenza mondiale.
5 A partire dalla fine del regime di quote, la Commissione ha introdotto un regime di sorveglianza, che comportava la raccolta di statistiche sulla produzione e sulle forniture, la vigilanza sull'evoluzione dei mercati, nonché la regolare consultazione delle imprese in merito alla situazione e alle tendenze del mercato. Le imprese del settore, alcune delle quali erano membri dell'associazione professionale Eurofer, odierna ricorrente, hanno così mantenuto regolari contatti con la DG III (direzione generale «Mercato interno e affari industriali») della Commissione nell'ambito di riunioni di consultazione. Il regime di sorveglianza ha avuto termine il 30 giugno 1990 ed è stato sostituito da un regime di informazione individuale e volontario.
6 All'inizio del 1991, la Commissione ha effettuato diverse verifiche presso un certo numero di imprese siderurgiche e di associazioni di imprese di tale settore. Una comunicazione degli addebiti è stata ad esse inviata in data 6 maggio 1992. All'inizio del 1993 hanno avuto luogo alcune audizioni.
7 Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha accertato la partecipazione di diciassette imprese siderurgiche europee e della ricorrente ad una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle putrelle, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Con la detta decisione, la Commissione ha inflitto ammende a quattordici imprese per violazioni commesse tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
8 Quanto alla ricorrente, il punto 317 della motivazione della decisione controversa precisa quanto segue:
«Contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti coinvolte nel presente caso, le associazioni di imprese possono violare le regole della concorrenza contenute nel Trattato CECA (cfr. articolo 48, paragrafo 1). Il divieto sancito dall'articolo 65, paragrafo 1, si applica anche alle decisioni delle associazioni di imprese. Benché l'articolo 65, paragrafo 5, [preveda] esclusivamente l'imposizione di ammende alle imprese, un'infrazione commessa da un'associazione può esporre le imprese ad essa aderenti al rischio di un'ammenda. In assenza di circostanze speciali, le imprese devono assumersi la responsabilità delle azioni svolte da un'associazione [che esse controllano] in funzione dell'influenza [da esse] esercitata sull'associazione stessa.
Nel presente caso Eurofer ha contribuito a porre in essere l[e] infrazion[i] commess[e] nei confronti dell'articolo 65 del Trattato CECA da parte dei suoi membri, organizzando lo scambio di alcune [delle informazioni riservate necessarie]. Tuttavia, poiché detti membri sono già [puniti con un']ammenda in relazione [a tali infrazioni,] che comprendono lo scambio di informazioni riservate in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati, la Commissione non ritiene necessario imporre [loro] ammende aggiuntive per il comportamento della loro associazione».
9 Gli artt. 2 e 3 della decisione controversa sono così formulati:
«Articolo 2
Eurofer ha violato l'articolo 65 del trattato CECA organizzando [uno] scambio di informazioni riservate tra i propri membri in relazione alle infrazioni commesse da questi ultimi ed elencate all'articolo 1.
Articolo 3
Qualora non vi abbiano già provveduto, le imprese e le associazioni di imprese di cui agli articoli 1 e 2 sono tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni descritte in dett[i] articol[i]. A tal fine esse si astengono dal ripetere o dal continuare qualsiasi atto o comportamento specificato all'articolo 1 o all'articolo 2 e dall'adottare misure aventi effetto equivalente».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
10 Il 1° aprile 1994 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione controversa.
11 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente.
Conclusioni delle parti
12 La ricorrente conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- con riferimento alle conclusioni formulate dalla ricorrente in primo grado, annullare l'art. 2 della decisione controversa, nonché l'art. 3 di quest'ultima nella parte relativa alla detta ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.
13 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- respingere l'impugnazione;
- condannare la ricorrente alle spese.
Motivi di impugnazione
14 La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione:
1) violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, per errata interpretazione della nozione di «decisione d'associazioni d'imprese» contenuta in tale disposizione;
2) violazione dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA, per motivazione errata, contraddittoria ed eccedente i limiti di competenza materiale del Tribunale, relativamente alla constatazione, contenuta nell'art. 2 della decisione controversa, secondo cui la ricorrente avrebbe organizzato uno scambio di informazioni riservate in connessione con le infrazioni commesse dai suoi membri;
3) violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e dei limiti di competenza materiale del Tribunale, per errata interpretazione dell'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dall'espressione "tenda (...) a", di cui alla detta disposizione, nell'ambito dell'applicazione di tale elemento costitutivo a presunti effetti anticoncorrenziali dello scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente;
4) violazione degli artt. 15, primo comma, e 65, n. 1, del Trattato CECA, per errata interpretazione dell'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dall'espressione "limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza", di cui alla seconda delle disposizioni sopra citate, e per contraddittorietà della motivazione, nell'ambito dell'applicazione del detto elemento costitutivo allo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente.
15 I punti della sentenza impugnata censurati nell'ambito di ciascun motivo verranno indicati in sede di esposizione del motivo medesimo.
Sull'impugnazione
16 Occorre esaminare anzitutto il primo motivo, indi il secondo e il quarto motivo congiuntamente, e infine il terzo motivo.
Quanto al primo motivo
17 Con il primo motivo viene dedotta la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, a motivo di un'errata interpretazione della nozione di «decisione d'associazioni d'imprese» contenuta in tale disposizione.
18 La ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha concluso, ai punti 109-120 della sentenza impugnata, nel senso dell'esistenza di una decisione di un'associazione di imprese, quando invece nessuna decisione formale sarebbe stata adottata dagli organi della ricorrente. Così facendo, il detto giudice avrebbe travisato la nozione di «decisione d'associazioni d'imprese» di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, la quale contemplerebbe soltanto gli atti che abbiano efficacia vincolante anche nei confronti dei membri dell'associazione che hanno votato contro l'adozione degli atti stessi, che non hanno espresso alcuna posizione in merito o che non hanno partecipato alla detta adozione. La nozione di cui sopra sarebbe soltanto sussidiaria rispetto a quella di accordo tra imprese, nel senso che, quando esiste un tale accordo, non occorrerebbe esaminare se esista anche una decisione di un'associazione.
19 Inoltre, il Tribunale avrebbe errato anche nell'applicare, al punto 130 della sentenza impugnata, l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA alle attività svolte nell'ambito di un'associazione di imprese, e nel confermare, ai punti 137-139 di tale sentenza, che la Commissione aveva il potere di adottare l'art. 2 della decisione controversa, quando invece un'associazione potrebbe violare il divieto di intese soltanto nel caso in cui si comportasse come un'impresa.
20 La Commissione ritiene che la prima censura sia priva di fondamento, in quanto sarebbe sulla base di una serie di indizi oggettivi, non contestati dalla ricorrente, che il Tribunale avrebbe concluso, ai punti 110-118 della sentenza impugnata, nel senso dell'esistenza di una decisione della ricorrente. Inoltre, ai punti 112 e 204 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe constatato l'esistenza di uno scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente, che veniva realizzato parallelamente allo scambio di informazioni attuato tra imprese nell'ambito della commissione denominata «commissione putrelle». Giustamente pertanto il Tribunale avrebbe concluso nel senso che esisteva sia una decisione di un'associazione sia un accordo tra imprese. Ad avviso della Commissione, l'art. 65 del Trattato CECA non può essere interpretato nel senso che vieti una decisione di un'associazione unicamente nel caso in cui non esista in materia alcun accordo tra imprese, laddove, in caso contrario, soltanto le decisioni che non fossero state adottate all'unanimità dalle imprese che compongono l'associazione potrebbero costituire decisioni di associazioni ai sensi della disposizione suddetta.
21 Allo stesso modo, così come il Tribunale avrebbe statuito al punto 131 della sentenza impugnata, l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA si applicherebbe alle attività peculiari delle associazioni di imprese, e non soltanto alle attività di tali associazioni aventi carattere imprenditoriale, posto che, se così non fosse, risulterebbe superfluo il riferimento alle associazioni medesime contenuto nella detta disposizione.
Giudizio della Corte
22 L'art. 65, n. 1, del Trattato CECA vieta specificamente ogni decisione di associazioni di imprese che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza.
23 Pertanto, l'articolo suddetto si applica alle associazioni nella misura in cui l'attività loro propria ovvero quella delle imprese ad esse aderenti sia diretta a produrre gli effetti da esso contemplati (sentenza 19 marzo 1964, causa 67/63, Sorema/Alta Autorità, Racc. pagg. 293, 317).
24 La norma in questione non prevede assolutamente che il divieto da essa previsto nei confronti delle associazioni di imprese sia applicabile soltanto in via sussidiaria, vale a dire nel caso in cui non sia stato possibile individuare un accordo tra imprese.
25 Allo stesso modo, l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA non precisa che esso contempla l'attività di un'associazione di imprese soltanto nei limiti in cui quest'ultima si comporti come un'impresa. Ad ogni modo, un'associazione di imprese che si comportasse come un'impresa sarebbe considerata tale in sede di applicazione della norma suddetta, ciò che renderebbe inutile un divieto specificamente destinato alle dette associazioni.
26 Ne consegue che giustamente il Tribunale ha ritenuto, ai punti 130-133 della sentenza impugnata, che un'associazione di imprese potesse essere contemplata dal divieto enunciato all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e ha respinto, ai punti 137 e 139 della medesima sentenza, l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe avuto il potere di adottare l'art. 2 della decisione controversa.
27 Quanto all'esistenza di una decisione di un'associazione di imprese imputabile alla ricorrente, occorre rilevare come il Tribunale sia giunto a tale conclusione dopo aver esaminato nella sentenza impugnata gli obiettivi statutari della ricorrente (punto 111) nonché la sua attività di raccolta, compilazione e diffusione dei dati di cui trattasi (punto 112), dopo aver dedotto dall'attività del personale l'autorizzazione degli organi competenti in materia o, quanto meno, l'accordo espresso o tacito dei suoi membri (punto 113), e dopo aver rilevato l'affiliazione alla ricorrente delle imprese che avevano partecipato allo scambio di informazioni controverso (punto 114).
28 Alla luce dell'insieme degli elementi accertati, risulta corretta la statuizione del Tribunale, contenuta al punto 115 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione era legittimata a concludere, nella decisione controversa, che lo scambio di informazioni in questione non poteva essere stato realizzato senza una «decisione» della ricorrente.
29 Ne consente che il primo motivo è infondato.
Quanto al secondo e al quarto motivo
30 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA, per motivazione errata, contraddittoria ed eccedente i limiti di competenza materiale del Tribunale, relativamente alla constatazione, contenuta nell'art. 2 della decisione controversa, secondo cui la ricorrente avrebbe organizzato uno scambio di informazioni riservate in connessione con le infrazioni commesse dai suoi membri.
31 Con il quarto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 15, primo comma, e 65, n. 1, del Trattato CECA, per errata interpretazione dell'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dall'espressione «limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza», di cui alla seconda delle disposizioni sopra citate, e per contraddittorietà della motivazione, nell'ambito dell'applicazione del detto elemento costitutivo allo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente.
32 Occorre esaminare tali motivi congiuntamente.
33 Il secondo motivo ha ad oggetto i punti 169-208 della sentenza impugnata e, più in particolare, il punto 191, che è così formulato:
«Infatti, la circostanza che il sistema in oggetto sia stato istituito, nell'ambito del sistema delle quote allora gestito dalla ricorrente, non più tardi del 1986 indica che inizialmente tale sistema aveva ad oggetto il controllo del rispetto delle quote assegnate a ciascuna delle imprese partecipanti, in un contesto in cui la Commissione perseguiva l'obiettivo della stabilità dei "flussi tradizionali" (...). Il fatto che lo scambio in oggetto sia proseguito dopo il 30 giugno 1988, data di cessazione del regime di quote (v. documenti nn. 3482 e 3483), consentiva alle imprese di controllare in quale misura ciascuna di esse continuava a rispettare i mercati tradizionali che sono stati alla base del sistema delle quote. Un siffatto scambio di informazioni tendeva, per sua stessa natura, a mantenere la compartimentazione dei mercati secondo i flussi tradizionali».
34 La ricorrente addebita al Tribunale di avere ecceduto, al detto punto 191 della sentenza impugnata, i limiti della propria competenza materiale, facendo riferimento a fatti nuovi e soprattutto constatando la prosecuzione del regime di quote, quando invece tale regime avrebbe avuto termine il 30 giugno 1998 e la detta constatazione non sarebbe suffragata dai fatti quali risultano dalla decisione controversa ovvero dalla stessa sentenza impugnata.
35 La ricorrente addebita altresì al Tribunale di essersi contraddetto constatando, ai punti 179 e 202 della sentenza impugnata, che lo scambio di informazioni organizzato da essa ricorrente costituiva una violazione autonoma e, al punto 191 della medesima sentenza, che tale scambio serviva a verificare il rispetto delle quote.
36 Con il quarto motivo, che ha ad oggetto i punti 185-196 della sentenza impugnata, la ricorrente si duole nuovamente che il Tribunale abbia qualificato, al punto 202 di tale sentenza, lo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente come violazione autonoma, e tuttavia abbia fatto leva, al punto 191 della medesima sentenza, per motivare l'esistenza di una restrizione della concorrenza, sull'utilizzo di tale scambio di informazioni a scopi di vigilanza di un'intesa riguardante il rispetto dei mercati nazionali, riconoscendo così il carattere accessorio, non autonomo, dello scambio suddetto.
37 La ricorrente nega inoltre che lo scambio di informazioni abbia potuto, in quanto tale, restringere la concorrenza. Infatti, i dati scambiati non sarebbero stati né sufficientemente recenti né sufficientemente dettagliati, in particolare in relazione ai prodotti e agli acquirenti considerati, per poter restringere la libertà d'azione delle imprese interessate.
38 La Commissione sostiene, in via preliminare, che la ricorrente compie un'erronea lettura del punto 191 della sentenza impugnata, nel quale non si affermerebbe che le imprese hanno prolungato il regime di quote oltre il 30 giugno 1988. Al punto suddetto, si constaterebbe semplicemente che lo scambio di informazioni controverso consentiva alle imprese di verificare in quale misura ciascuna di esse continuasse a rispettare i mercati tradizionali che avevano servito quale base del detto regime.
39 Quanto agli argomenti della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore qualificando come violazione autonoma lo scambio di informazioni controverso, la Commissione asserisce che essi sono irricevibili, in quanto rimetterebbero in discussione la constatazione e la valutazione dei fatti, in particolare quanto all'omogeneità dei prodotti, fatti dai quali il Tribunale ha preso le mosse, ai punti 185-194 della sentenza impugnata, per affermare che le informazioni scambiate erano idonee a influenzare sensibilmente il comportamento dei partecipanti.
40 La Commissione fa valere altresì che la ricorrente rileva una contraddizione della motivazione soltanto in relazione al punto 191 della sentenza impugnata, del quale essa effettuerebbe un'erronea lettura. Indipendentemente dall'esistenza di un'intesa sui prezzi e sulla ripartizione dei mercati, lo scambio di informazioni controverso sarebbe stato di per sé idoneo a influenzare sensibilmente il comportamento delle imprese sul mercato.
Giudizio della Corte
41 Secondo la giurisprudenza relativa al mercato dei trattori (sentenze del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, e causa T-35/92, Deere/Commissione, Racc. pag. II-957, nonché sentenze della Corte 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, e causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175), nella quale il Tribunale e la Corte hanno esaminato per la prima volta un accordo di scambio di informazioni nell'ambito del Trattato CE, e le cui considerazioni di ordine generale sono trasponibili al Trattato CECA, un accordo di questo tipo è contrario alle regole di concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese (v., in particolar modo, sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 90).
42 Infatti, i criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato comune e le condizioni che intende riservare alla propria clientela (sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 86, e la giurisprudenza ivi citata).
43 La detta esigenza di autonomia, se certo non esclude il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese, nonché del volume di detto mercato (sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 87, e la giurisprudenza ivi citata).
44 Al fine di verificare se il sistema di scambio di informazioni organizzato nella fattispecie dalla ricorrente avesse come effetto una restrizione della concorrenza, il Tribunale ha esaminato diversi elementi. Esso ha così constatato nella sentenza impugnata la natura riservata dei dati forniti (punto 186), il fatto che tali dati venivano comunicati soltanto a un certo numero di produttori (punto 187), il carattere omogeneo dei prodotti in questione (punto 188), la struttura oligopolistica del mercato (punto 189), il fatto che le informazioni controverse consentivano una conoscenza precisa delle quote di mercato di tutti i concorrenti (punto 190) e, dunque, permettevano una sorveglianza delle attività dei medesimi (punto 191), il fatto che tali dati davano luogo a discussioni e critiche (punto 192), nonché il carattere attuale dei dati (punto 194).
45 Da tali elementi il Tribunale ha dedotto, al punto 195 della sentenza impugnata, che le informazioni che le imprese ricevevano nell'ambito del sistema di scambio di informazioni controverso erano atte ad influenzare il loro comportamento in maniera rilevante.
46 Occorre rilevare come le valutazioni effettuate ai punti 186-195 della sentenza impugnata siano valutazioni di fatto, non soggette al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione. Infatti, è importante ricordare che, come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 49 e 66; 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 194, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 69).
47 Alla luce di tali valutazioni di fatto, giustamente il Tribunale ha concluso, al punto 196 della sentenza impugnata, che il sistema di scambio di informazioni controverso tendeva a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, in quanto consentiva ai produttori partecipanti di sostituire una cooperazione pratica tra loro ai normali rischi della concorrenza.
48 Per quanto riguarda più in particolare il punto 191 della sentenza impugnata, da esso non si può dedurre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, che il Tribunale abbia ivi constatato la prosecuzione del regime di quote oltre il 30 giugno 1988. In tale punto il Tribunale si limita infatti ad affermare che lo scambio di informazioni controverso consentiva alle imprese di sorvegliarsi l'una con l'altra e che tale scambio tendeva di per sé, per sua stessa natura, a mantenere la compartimentazione dei mercati secondo i flussi tradizionali.
49 Posto che il punto suddetto non fa assolutamente menzione di un accordo in materia di quote e tratta soltanto degli effetti dello scambio di informazioni in quanto tale, risulta immune da contraddizioni la conclusione, formulata dal Tribunale al punto 202 della sentenza impugnata, secondo cui lo scambio di informazioni controverso costituiva una violazione autonoma.
50 Risulta da tale considerazioni che il secondo e il quarto motivo sono in parte irricevibili e in parte infondati.
Quanto al terzo motivo
51 Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e dei limiti di competenza materiale del Tribunale, per errata interpretazione dell'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dall'espressione «tenda (...) a», di cui alla detta disposizione, nell'ambito dell'applicazione di tale elemento costitutivo a presunti effetti anticoncorrenziali dello scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente.
52 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto prendendo in considerazione gli effetti dello scambio di informazioni sulla concorrenza (punti 191, 195 e 196 della sentenza impugnata), malgrado che l'art. 65 del Trattato CECA contempli soltanto gli accordi che «tenda[no] (...) a» restringere il gioco della concorrenza, ciò che, sia nella versione tedesca di tale Trattato («abzielen») sia nella versione francese («tendraient»), presupporrebbe il perseguimento di un obiettivo. Così facendo, il Tribunale avrebbe violato l'art. 65, n. 1, del detto Trattato.
53 La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale ha ecceduto i limiti della propria competenza materiale sostituendo il termine «effetti» dello scambio di informazioni, di cui al punto 283 della motivazione della decisione controversa, con una terminologia secondo la quale lo scambio di informazioni «tendeva a» incidere sul gioco normale della concorrenza e rettificando così una qualificazione giuridica.
54 La Commissione fa valere che i punti 191 e 196 della sentenza impugnata contengono una valutazione, da parte del Tribunale, di fatti precedentemente constatati.
55 La Commissione nega che il Tribunale abbia violato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, nel quale l'espressione «tenda (...) a» corrisponderebbe ai termini «abbiano per oggetto o per effetto» di cui all'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE). Per di più, l'espressione «tendere a» significherebbe anche «inclinare a» ovvero «evolvere in modo da». Pertanto, secondo la detta istituzione, è sufficiente che un comportamento tenda oggettivamente a restringere la concorrenza perché la menzionata disposizione del Trattato CECA sia applicabile.
56 Secondo la Commissione, non si può addebitare al Tribunale di non essersi limitato a constatare che lo scambio di informazioni controverso era semplicemente idoneo ad influenzare sensibilmente il comportamento delle imprese, ma di essersi spinto più oltre nell'analisi e di aver inferito dalle circostanze accertate che il detto scambio tendeva specificamente a una compartimentazione dei mercati (punto 191 della sentenza impugnata) nonché, in generale, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza (punto 196 della detta sentenza).
Giudizio della Corte
57 Come risulta dal punto 145 della sentenza impugnata, la ricorrente ha sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la contestata decisione di un'associazione di imprese aveva l'obiettivo di giungere, mediante uno scambio di informazioni, ad una maggiore trasparenza del mercato e che tale obiettivo non poteva essere qualificato come anticoncorrenziale.
58 Occorre tuttavia constatare che la definizione suggerita dalla ricorrente dell'espressione «tenda (...) a» di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA è troppo restrittiva. Difatti, sia l'espressione francese «tendraient» sia l'equivalente espressione utilizzata nella versione tedesca della detta disposizione possono essere impiegate per esprimere la ricerca di un determinato scopo, ma anche per descrivere la situazione oggettiva di un elemento che va in una certa direzione, ricercata o no.
59 Come risulta dalla giurisprudenza ricordata ai punti 41 e 42 della presente sentenza, il preteso obiettivo di giungere ad una maggiore trasparenza del mercato non può non essere qualificato come obiettivo anticoncorrenziale nel caso in cui il comportamento incriminato riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi e crei condizioni nelle quali l'operatore economico non determina in maniera autonoma la politica che intende seguire su tale mercato.
60 Ne consegue che legittimamente e senza eccedere i propri poteri il Tribunale ha esaminato, ai punti 191 e 195 della sentenza impugnata, le conseguenze dello scambio di informazioni in questione sul comportamento degli operatori economici che vi avrebbero partecipato e ha concluso, al punto 196 della medesima sentenza, che il sistema di scambio di informazioni tendeva a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
61 Di conseguenza, il terzo motivo è infondato.
62 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che l'impugnazione dev'essere respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
63 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la cui applicabilità è estesa al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta interamente soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'impugnazione è respinta.
2) La Eurofer ASBL è condannata alle spese.
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