Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato
(Art. 226 CE)
Massima
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Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.
(v. punto 11)
Parti
Nella causa C-190/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor P. Oliver, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor M.A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1, e rettifica GU 1997, L 8, pag. 32), e/o non avendo notificato alla Commissione dette disposizioni, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente di Sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 marzo 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 maggio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1, e rettifica GU 1997, L 8, pag. 32), e/o non avendole notificato dette disposizioni, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 96/43, il titolo, gli articoli e gli allegati della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), sono sostituiti dal testo che figura all'allegato della direttiva 96/43. La nuova denominazione della direttiva 85/73 è ormai la seguente: direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.
3 L'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43 prevede, per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
i) alle disposizioni dell'articolo 7 e del capitolo I, punto 1, lettera e) dell'allegato A il 1_ luglio 1996;
ii) alle disposizioni del capitolo II e del capitolo III, sezione II dell'allegato A e del capitolo II dell'allegato C il 1_ luglio 1997;
iii) alle altre modifiche il 1_ luglio 1997».
4 L'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 96/43 tuttavia precisa:
«Gli Stati membri dispongono di un termine supplementare che può giungere sino al 1_ luglio 1999 per conformarsi alle disposizioni del capitolo III, sezione I dell'allegato A».
5 L'art. 4, n. 2, della direttiva 96/43 dispone:
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
6 Non avendo ricevuto comunicazione di alcuna disposizione intesa a trasporre la direttiva 96/43 nell'ordinamento giuridico irlandese e non disponendo di alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che l'Irlanda si era conformata all'obbligo cui era tenuta, la Commissione, con lettera 5 novembre 1997, ha invitato detto Stato membro a presentarle le sue osservazioni entro un termine di due mesi, conformemente al procedimento previsto dall'art. 226 CE.
7 Le autorità irlandesi non hanno risposto a tale lettera di diffida.
8 La Commissione ha pertanto ritenuto che l'Irlanda non avesse ancora trasposto la direttiva 96/43 ed ha inviato, il 10 agosto 1998, un parere motivato all'Irlanda, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti da detta direttiva entro un termine di due mesi dalla notifica del medesimo parere.
9 Non avendo ricevuto nessun'altra informazione relativa alla trasposizione della direttiva 96/43 nel diritto interno irlandese, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame. Al punto 8 dell'atto introduttivo essa precisa che il ricorso ha ad oggetto le disposizioni di cui ai tre sottoparagrafi dell'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43.
10 Nel suo controricorso il governo irlandese non nega la mancata trasposizione della direttiva 96/43, ma fa valere che le disposizioni necessarie ad assicurare tale trasposizione dovrebbero essere adottate prossimamente e chiede pertanto alla Corte di sospendere il procedimento per un periodo di tre mesi nel corso del quale i detti provvedimenti dovrebbe essere adottati.
11 A questo proposito occorre ricordare che, nell'ambito di un ricorso ex art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 23 marzo 2000, causa C-327/98, Commissione/Francia, Racc. I-1851, punto 28).
12 Dalle spiegazioni fornite dal governo irlandese risulta che la trasposizione delle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43 non è stata effettuata entro i termini fissati da detto articolo. Si deve quindi considerare fondato il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione.
13 Di conseguenza, si deve dichiarare che, avendo omesso di adottare, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detto comma.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell'Irlanda, quest'ultima, essendo risultata soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo omesso di adottare, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detto comma.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
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