Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Trasporti - Trasporti su strada - Disposizioni sociali - Riposo settimanale - Rinvio - Presupposti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, art. 8, n. 5]
Massima
$$L'art. 8, n. 5, del regolamento n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che un conducente che sceglie di rinviare il suo periodo di riposo settimanale alla settimana successiva a quella in cui il riposo è dovuto deve prendere, nel corso di tale seconda settimana, due periodi di riposo settimanali consecutivi e senza interruzione tra di essi.
( v. punto 20 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-193/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Sedgefield Magistrates' Court (Regno Unito) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Graeme Edgar Hume,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1)
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo del Regno Unito, dalla signora M. Ewing, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dall'avv. R. Stanley, barrister;
- per il governo francese, dai signori R. Abraham, direttore della direzione «Affari giuridici» presso il Ministero degli Affari esteri, e S. Seam, segretario agli Affari esteri presso la direzione «Affari giuridici» del medesimo Ministero, in qualità di agenti,
- per il governo portoghese, dai signori L. Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «Comunità europee» del Ministero degli Affari esteri, e Paulo Borges, giurista presso lo stesso servizio, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor F. Benyon e dalla signora M. Wolfcarius, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 marzo 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 maggio 1999, pervenuta in cancellieria il 25 maggio successivo, la Sedgefield Magistrates' Court ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»)
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del signor Hume, accusato di aver violato le disposizioni in materia di riposo settimanale dei conducenti di autoveicoli.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento dispone nell'art. 6, n. 1:
«Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso "periodo di guida giornalieroy", non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore.
Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale come stabilito all'articolo 8, n. 3.
Il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla fine del sesto giorno se la durata massima di guida nel corso dei sei giorni non supera il massimo corrispondente a sei periodi di guida giornalieri.
Nel caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, i termini sei e sesto del secondo e terzo comma sono sostituiti rispettivamente da dodici e dodicesimo.
Gli Stati membri possono estendere l'applicazione del comma precedente ai trasporti nazionali di viaggiatori nel loro territorio, esclusi i servizi regolari».
4 L'art. 8 stabilisce in particolare:
«(...)
3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata.
(...)
5. In caso di trasporto di viaggiatori a cui si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, un periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successiva a quella per cui il riposo settimanale è dovuto e collegato al riposo settimanale di questa seconda settimana.
6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell'interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente.
(...)».
La normativa nazionale
5 L'art. 96, n. 11 A, del Trasport Act 1968 (legge del 1968 in materia di trasporti) prevede sanzioni in caso di violazione delle disposizioni della normativa comunitaria in materia di periodi di guida e in materia di periodi di servizio e d'interruzione di servizio.
Fatti e causa principale
6 Il 5 gennaio 1996 è stata aperta nei confronti del signor Hume un'inchiesta, in seguito alla quale egli è stato citato a comparire dinanzi al giudice a quo. Gli viene addebitato di aver guidato un veicolo al quale il regolamento si applicava astenendosi, dopo un massimo di dodici periodi di guida giornalieri, dal prendere due riposi settimanali consecutivi come prescritto dall'art. 6, n. 1, e secondo la definizione datane dall'art. 8, n. 3, del regolamento. Egli avrebbe in tal modo violato l'art. 96, n. 11 A, del Transport Act.
7 Il signor Hume era conducente di autocorriere e la natura delle mansioni che esercitava gli permetteva di beneficiare dell'applicazione dell'art. 6, n. 1, quarto e quinto comma, del regolamento. Egli non ha preso alcun riposo settimanale durante il periodo dal 16 al 24 luglio 1995. In seguito ha preso un riposo di 38 ore e 30 minuti tra il lunedì 24 e il mercoledì 26 luglio 1995. Successivamente ha iniziato un periodo di riposo di 36 ore e 30 minuti il giovedì 3 agosto 1995.
8 Il signor Hume afferma di aver preso il riposo settimanale della settimana che è iniziata il 17 luglio 1995, il 24 e 25 luglio 1995, rinviandolo conformemente all'art. 8, n. 5, del regolamento, e il riposo settimanale che occorreva per la settimana che iniziava il 24 luglio 1995, il 4 e 5 agosto, rinviandolo parimenti ai sensi di tale disposizione.
9 Il signor Hume contesta in tal modo l'argomentazione del Vehicle Inspectorate, autorità che persegue l'infrazione a nome del Segretario di Stato ai trasporti, secondo la quale, per essere collegato al riposo settimanale della seconda settimana, il riposo non soltanto deve essere preso nel corso di tale seconda settimana, ma parimenti con il riposo settimanale accordato in questa seconda settimana, vale a dire consecutivamente.
10 Avendo dubbi sull'interpretazione da dare alle disposizioni del regolamento, la Sedgefield Magistrates' Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Qualora, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, un conducente che ne abbia diritto scelga di rinviare il suo periodo di riposo settimanale alla settimana successiva a quella nella quale il riposo è dovuto, se il conducente debba prendere due periodi di riposo settimanali, consecutivi e senza interruzione tra di essi, nella detta settimana successiva.
2) Nel caso in cui la soluzione della prima questione sia negativa, se il detto conducente debba comunque prendere due periodi di riposo nella settimana seguente o possa rinviare nuovamente alla settimana ancora successiva il periodo di riposo corrispondente a tale seconda settimana».
Sulla prima questione
11 Al fine di precisare il rapporto tra il riposo settimanale rinviato alla settimana successiva a quella per la quale è dovuto e il riposo settimanale della seconda settimana, occorre rammentare che l'art. 8, n. 5, del regolamento prescrive che il primo sia «collegato» al secondo.
12 Le diverse versioni linguistiche di quest'ultima espressione impiegano i termini «adscribirse» (versione spagnola), «tages sammen» (versione danese), «angehängt» (versione tedesca), «v » (versione greca), «added on» (versione inglese), «rattachée» (versione francese), «collegato» (versione italiana), «gevoegd bij» (versione olandese), «ligado» (versione portoghese), «yhteydessä» (versione finlandese) e «läggas samman» (versione svedese).
13 Orbene, emerge da un raffronto tra tali termini che essi hanno tutti il medesimo significato, vale a dire che il riposo settimanale rinviato deve essere preso congiuntamente con il riposo settimanale della settimana successiva.
14 Tale interpretazione letterale è conforme alla finalità del regolamento, che persegue, conformemente al suo primo considerando, tre obiettivi, vale a dire l'armonizzazione delle condizioni della concorrenza, il miglioramento delle condizioni di lavoro e il miglioramento della sicurezza stradale. Ai sensi del diciannovesimo considerando, «è benefico per il progresso sociale e per la sicurezza stradale aumentare la durata del riposo settimanale, prevedendo al tempo stesso la possibilità di riduzioni dei periodi di riposo, purché il conducente possa recuperare, in un luogo di sua scelta ed entro un termine stabilito, le ore di riposo di cui non ha beneficiato»
15 A tal fine l'art. 8, n. 3, del regolamento prevede come regola generale un periodo di riposo settimanale di 45 ore consecutive, che deve essere preso nel corso di ogni settimana e può essere ridotto a determinate condizioni; ogni riduzione è compensata da un tempo di riposo equivalente preso una sola volta prima della fine della terza settimana successiva alla settimana di cui trattasi.
16 Poiché l'art. 8, n. 5, del regolamento permette il rinvio di un periodo di riposo settimanale e costituisce quindi una deroga al regime generale, esso non può essere interpretato estensivamente. Inoltre, la sua portata dev'essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento (v., in tal senso, sentenza 17 marzo 1998, causa C-387/96, Racc. pag. I-1225, punto 14).
17 E' pacifico che un'interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento nel senso che esso prescrive che il riposo settimanale rinviato sia preso insieme al riposo settimanale della seconda settimana è la più idonea a conseguire l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti e la sicurezza stradale.
18 Infatti tale interpretazione garantisce ai conducenti, a compensazione di un riposo di cui non hanno fruito, un periodo di riposo più lungo e ininterrotto, che quindi permetta loro un riposo effettivo.
19 Inoltre, emerge dal contesto dell'art. 8, n. 5, del regolamento, ed in particolare dal n. 6 dello stesso articolo, che il legislatore ha voluto fare in modo , in generale, che la riduzione di un periodo di riposo venisse compensata dal prolungamento di un altro periodo di riposo.
20 Pertanto occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 8, n. 5, del regolamento dev'essere interpretato nel senso che un conducente che sceglie di rinviare il suo periodo di riposo settimanale alla settimana successiva a quella in cui il riposo è dovuto deve prendere, nel corso di tale seconda settimana, due periodi di riposo settimanali consecutivi e senza interruzione tra di essi.
Sulla seconda questione
21 Poiché la seconda questione è stata sollevata solo in caso di soluzione negativa della prima questione, non occorre risolverla.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, francese e portoghese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Sedgefield Magistrates' Court con ordinanza 21 maggio 1999, dichiara:
L'art. 8, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che un conducente che sceglie di rinviare il suo periodo di riposo settimanale alla settimana successiva a quella in cui il riposo è dovuto deve prendere, nel corso di tale seconda settimana, due periodi di riposo settimanali consecutivi e senza interruzione tra di essi.
Full & Egal Universal Law Academy