Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
(Art. 32 quinto, n. 1, CA; Stauto CECA della Corte di giustizia, art. 51)
2. Concorrenza - Decisione di applicazione delle regole della concorrenza - Sindacato giurisdizionale - Portata - Limiti
(Trattato CECA, artt. 33 e 65; artt. 81 CE e 82 CE)
3. CECA - Intese - Pratica concordata - Nozione - Criteri di coordinamento e di cooperazione - Interpretazione - Accordo di scambio di informazioni
(Trattato CECA, art. 65, n. 1; art. 81, n. 1, CE)
4. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che infligge ammende per violazione delle regole di concorrenza - Semplice auspicabilità della comunicazione del metodo di calcolo dell'ammenda
(Trattato CECA, artt. 15, primo comma, e 65, n. 5)
5. Procedura - Durata del procedimento dinanzi al Tribunale - Termine ragionevole - Criteri di valutazione
Massima
$$1. Come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi.
( v. punto 19 )
2. Se certo il giudice comunitario svolge in via generale un controllo pieno sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, il controllo da esso esercitato sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell'osservanza delle regole di procedura e di motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti, nonché dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.
( v. punti 55-56 )
3. Un accordo di scambio di informazioni è contrario alle regole di concorrenza, anche qualora il mercato in questione non sia un mercato oligopolistico fortemente concentrato, qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento di tale mercato, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese.
Infatti, i criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato comune e le condizioni che intende riservare alla propria clientela.
La detta esigenza di autonomia, se certo non esclude il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese, nonché del volume di detto mercato.
( v. punti 58-61, 63 )
4. L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità.
Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione di una decisione che infligge ammende a svariate imprese per un'infrazione alle regole comunitarie della concorrenza, l'indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo di tali ammende, per quanto utili e auspicabili tali dati possano essere, non è indispensabile, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale.
( v. punti 110, 114 )
5. Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell'ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un'impresa per violazione della normativa sulla concorrenza.
Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l'interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.
A questo proposito, l'elencazione dei detti criteri non è esaustiva e la valutazione del carattere ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla luce di uno solo di essi. La funzione di questi criteri è quella di stabilire se il tempo impiegato per definire una pratica sia o no giustificato. Pertanto, la complessità del caso in esame ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente può essere considerato valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo. Per contro, un termine può ritenersi eccedere i limiti della ragionevolezza anche alla luce di un solo criterio, in particolare qualora la sua durata derivi dal comportamento delle autorità competenti. Eventualmente, la durata di una fase del procedimento può essere di primo acchito qualificata ragionevole qualora appaia conforme al tempo medio di definizione di un caso del tipo di quello in questione.
( v. punti 121-123 )
Parti
Nel procedimento C-195/99 P,
Krupp Hoesch Stahl AG, con sede in Dortmund (Germania), rappresentata dal sig. F. Montag, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-147/94, Krupp Hoesch/Commissione (Racc. pag. II-603),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e W. Wils, in qualità di agenti, assistiti dal sig. H.-J. Freund, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 31 gennaio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1999, la Krupp Hoesch Stahl AG ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-147/94, Krupp Hoesch/Commissione (Racc. pag. II-603; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha in parte respinto il ricorso della detta società diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di putrelle [così, in luogo di: travi; conforme rettifica in tutti i passi citati] (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). Con tale decisione, la Commissione aveva inflitto un'ammenda alla ricorrente a norma del detto art. 65.
Fatti di causa e decisione controversa
2 Risulta dalla sentenza impugnata che, a partire dal 1974, l'industria siderurgica europea ha attraversato una crisi caratterizzata da un crollo della domanda, ciò che ha originato problemi di eccedenza dell'offerta e di sovraccapacità, nonché un basso livello dei prezzi.
3 Dopo aver tentato di gestire la crisi mediante impegni volontari unilaterali delle imprese relativi ai volumi di acciaio proposti sul mercato e a taluni prezzi minimi («piano Simonet») ovvero mediante la fissazione di prezzi indicativi e di prezzi minimi («piano Davignon», accordo «Eurofer I»), la Commissione, nel 1980, ha dichiarato lo stato di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA e ha imposto quote di produzione obbligatorie, in particolare per le putrelle. Il detto regime comunitario ha avuto termine il 30 giugno 1988.
4 Molto prima di questa data, la Commissione aveva annunciato l'abbandono del regime di quote in diverse comunicazioni e decisioni, ricordando che la fine di tale regime avrebbe significato il ritorno ad un mercato di libera concorrenza tra le imprese. Tuttavia, il settore rimaneva caratterizzato da capacità produttive eccedentarie, che gli esperti ritenevano dovessero essere oggetto di una riduzione sufficiente e rapida al fine di consentire alle imprese di far fronte alla concorrenza mondiale.
5 A partire dalla fine del regime di quote, la Commissione ha introdotto un regime di sorveglianza, che comportava la raccolta di statistiche sulla produzione e sulle forniture, la vigilanza sull'evoluzione dei mercati, nonché la regolare consultazione delle imprese in merito alla situazione e alle tendenze del mercato. Le imprese del settore, alcune delle quali erano membri dell'associazione professionale Eurofer, hanno così mantenuto regolari contatti con la DG III (direzione generale «Mercato interno e affari industriali») della Commissione (in prosieguo: la «DG III») nell'ambito di riunioni di consultazione. Il regime di sorveglianza ha avuto termine il 30 giugno 1990 ed è stato sostituito da un regime di informazione individuale e volontario.
6 All'inizio del 1991 la Commissione ha effettuato diverse verifiche presso un certo numero di imprese siderurgiche e di associazioni di imprese di tale settore. Una comunicazione degli addebiti è stata ad esse inviata in data 6 maggio 1992. All'inizio del 1993 hanno avuto luogo alcune audizioni.
7 Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha accertato la partecipazione di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni professionali ad una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle putrelle, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Con la detta decisione, la Commissione ha inflitto ammende a quattordici imprese per violazioni commesse tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
8 L'11 aprile 1994 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione controversa.
9 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della ricorrente e ha ridotto l'ammenda che le era stata inflitta.
Conclusioni delle parti
10 La ricorrente conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui questa, rispettivamente ai punti 1, 2 e 3 del dispositivo, ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 9 000, ha respinto il ricorso della ricorrente medesima e l'ha condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese della Commissione;
- annullare gli artt. 1, 3 e 4 della decisione controversa;
- condannare la Commissione alle spese di procedimento relative al primo grado di giudizio e al giudizio di impugnazione.
11 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- respingere l'impugnazione;
- condannare la ricorrente alle spese.
Motivi di impugnazione
12 La ricorrente deduce sette motivi a sostegno della sua impugnazione:
1) violazione del regolamento interno della Commissione, nella versione risultante dalla decisione della Commissione 17 febbraio 1993, 93/492/Euratom, CECA, CEE (GU L 230, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento interno del 1993»);
2) violazione dell'art. 33 del Trattato CECA;
3) violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'interpretazione della nozione di «giuoco normale della concorrenza» e la partecipazione della ricorrente ai fatti addebitati;
4) errore di diritto per quanto riguarda i contestati comportamenti di fissazione dei prezzi sul mercato tedesco;
5) violazione dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA per quanto riguarda la valutazione della colpa della ricorrente;
6) violazione dell'obbligo di motivazione imposto dall'art. 15 del Trattato CECA;
7) violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), a motivo della durata asseritamente eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale.
13 I punti della sentenza impugnata censurati nell'ambito di ciascun motivo verranno indicati in sede di esposizione del motivo medesimo.
Sull'impugnazione
Quanto al primo motivo
14 Il primo motivo si suddivide in due parti. La prima parte riguarda la violazione degli artt. 5 e 6 del regolamento interno del 1993, mentre la seconda parte concerne la violazione dell'art. 16 del medesimo regolamento.
Quanto alla prima parte del primo motivo
15 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato gli artt. 5 e 6 del regolamento interno del 1993, i quali stabiliscono, rispettivamente, il quorum di presenze e il numero di voti necessari perché una decisione possa essere validamente adottata dalla Commissione. Infatti, al punto 63 della sentenza impugnata, il detto giudice avrebbe erroneamente interpretato il processo verbale della seduta della Commissione nel corso della quale era stata adottata la decisione controversa (in prosieguo: il «processo verbale») e sarebbe di conseguenza giunto all'erronea conclusione che tale decisione era stata adottata nel rispetto delle disposizioni sopra citate.
16 Inoltre, tale interpretazione non corrisponderebbe alla nozione di principio di collegialità come formulata dalla Corte nella sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555, punto 64), la quale presuppone la presenza dei membri del collegio al momento dell'adozione delle decisioni.
17 La Commissione sostiene che la ricorrente mette in discussione la constatazione di fatti e la valutazione di elementi di prova e che, pertanto, tale censura è irricevibile.
18 In subordine, la Commissione sostiene che tale parte del motivo è infondata. Infatti, la circostanza che alla pagina 40 del processo verbale sia indicato che i capi di gabinetto e un membro di gabinetto di due commissari hanno assistito alla seduta in questione «in assenza dei membri della Commissione» non pregiudicherebbe l'efficacia probatoria e la validità dell'elenco dei membri della Commissione presenti o assenti al momento della deliberazione relativa alla decisione controversa, contenuto nella pagina 2 del processo verbale.
Giudizio della Corte
19 In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 49 e 66; 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 194, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 69).
20 Occorre rilevare come la ricorrente non deduca uno snaturamento, da parte del Tribunale, del contenuto del processo verbale, bensì si limiti a contestare la valutazione compiuta in proposito dal detto giudice al punto 63 della sentenza impugnata.
21 Occorre dunque constatare che la prima parte del primo motivo è irricevibile.
Quanto alla seconda parte del primo motivo
22 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha compiuto un'erronea applicazione dell'art. 16 del regolamento interno del 1993, riguardante l'autenticazione delle decisioni della Commissione nonché la loro veste formale di presentazione. Infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che la decisione controversa notificata dalla Commissione alla ricorrente era stata autenticata il 23 febbraio 1994. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe dimostrato né che la versione della decisione controversa notificata alla ricorrente fosse identica alle versioni C(94)321/2 e C(94)321/3 della medesima decisione, né che proprio la detta versione notificata fosse stata regolarmente allegata al processo verbale. In secondo luogo, la Commissione non sarebbe stata in grado di produrre il processo verbale provvisto delle sottoscrizioni originali del suo presidente e del suo segretario generale e, inoltre, nel processo verbale mancherebbe la data della sottoscrizione.
23 Il Tribunale avrebbe preso le mosse dall'ipotesi di un'autenticazione regolare e avrebbe richiamato, al punto 85 della sentenza impugnata, la presunzione di validità degli atti comunitari. Così facendo, il detto giudice avrebbe violato la finalità di tale presunzione, in quanto, in caso di inosservanza dei requisiti di forma in sede di adozione di una decisione, la presunzione di validità non sarebbe idonea ad impedire un annullamento.
24 La Commissione fa valere che la censura relativa alla non identità delle versioni della decisione controversa è irricevibile in quanto, da un lato, la ricorrente non motiverebbe in alcun modo le critiche da essa rivolte contro gli argomenti svolti dal Tribunale in proposito e, dall'altro, tale motivo riguarderebbe l'accertamento di fatti, il quale sarebbe rimesso in via esclusiva alla competenza del Tribunale. Quanto alla prova dell'autenticazione della decisione controversa, la Commissione ritiene altresì che tale censura sia irricevibile in quanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova, una questione di questo tipo rientrerebbe nella competenza esclusiva del Tribunale.
Giudizio della Corte
25 E' giocoforza constatare come, con tale parte del primo motivo, la ricorrente contesti nuovamente valutazioni di fatti e di elementi di prova compiute dal Tribunale nella sentenza impugnata, e precisamente quelle contenute:
- al punto 83, dove il Tribunale ha presunto che i documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 fossero allegati al processo verbale,
- al punto 84, dove il Tribunale ha ritenuto non dimostrato che esistesse una differenza materiale tra la versione della decisione controversa notificata e quella allegata al processo verbale,
- al punto 85, dove il Tribunale ha statuito che i documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 dovevano considerarsi autenticati in virtù delle sottoscrizioni del presidente e del segretario generale della Commissione apposte sulla prima pagina del processo verbale,
- al punto 86, dove il Tribunale ha deciso che la certificazione della conformità della copia da parte del segretario generale in carica della Commissione costituiva prova giuridicamente sufficiente del fatto che la versione originale del processo verbale reca le sottoscrizioni in originale del presidente e del segretario generale della Commissione, e
- al punto 88, dove il Tribunale ha constatato che il processo verbale era stato debitamente sottoscritto dal presidente e dal segretario generale della Commissione il 23 febbraio 1994.
26 Quanto al richiamo, contenuto al punto 85 della sentenza impugnata, alla presunzione di legittimità di cui beneficiano gli atti delle istituzioni comunitarie (v., in particolare, sentenza Commissione/BASF e a., cit., punto 48), è sufficiente constatare come il Tribunale non ne abbia tratto alcuna conseguenza in punto di fatto o di diritto, bensì si sia fondato unicamente sulle proprie valutazioni dei fatti e degli elementi di prova per concludere nel senso della regolarità dell'autenticazione della decisione controversa.
27 Ne consegue che la seconda parte del primo motivo, in quanto diretta contro il richiamo alla detta presunzione, è inoperante e, dunque, infondata.
28 Di conseguenza, occorre affermare che tale parte del motivo in questione è in parte irricevibile e in parte infondata.
29 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Quanto al secondo motivo
30 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 33 del Trattato CECA, in quanto il detto giudice avrebbe ecceduto i poteri di cui dispone ai fini del controllo della decisione controversa.
31 L'art. 33, primo e secondo comma, del Trattato CECA è formulato nei seguenti termini:
«La Corte di giustizia è competente a giudicare dei ricorsi d'annullamento per incompetenza, violazione delle forme essenziali, violazione del trattato o di ogni norma giuridica concernente la sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della Commissione da uno Stato membro o dal Consiglio. Tuttavia, l'esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione.
Le imprese o le associazioni di cui all'articolo 48 possono proporre, alle medesime condizioni, ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni [individuali] che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere in loro riguardo».
32 Il motivo in questione è diretto contro il punto 122 della sentenza impugnata, che è formulato come segue:
«Si deve quindi concludere che, ai punti 263-272 della [decisione controversa], i contestati sistemi di scambio di informazioni sono stati considerati come violazioni autonome dell'art. 65, n. 1, del Trattato. Occorre pertanto respingere gli argomenti addotti dalla Commissione nella sua risposta del 19 gennaio 1998 e all'udienza, nei limiti in cui essi mirano a modificare tale valutazione giuridica».
33 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha ecceduto il potere riconosciutogli dall'art. 33 del Trattato CECA, in quanto, al punto 122 della sentenza impugnata, avrebbe corretto la decisione controversa interpretandola in un modo che non corrisponde al suo contenuto ove si faccia riferimento agli espliciti chiarimenti forniti dalla Commissione e al tenore letterale della decisione stessa. Il Tribunale avrebbe infatti affermato che la Commissione aveva qualificato lo scambio di informazioni come violazione autonoma, mentre la stessa Commissione avrebbe chiarito, rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale, che essa si era fondata sull'ipotesi che lo scambio di informazioni facesse parte di violazioni più ampie, consistenti, in particolare, in accordi di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati, e che, in tale contesto, lo scambio di informazioni avesse facilitato l'attuazione di questi accordi.
34 Secondo la Commissione, il presente motivo è irricevibile, in quanto la qualificazione dello scambio di informazioni operata dalla Commissione non costituirebbe una questione di diritto, bensì un fatto materiale sottratto al controllo della Corte. In subordine, la Commissione sostiene che il motivo è infondato. Infatti, secondo la detta istituzione, il ricorso riguardava la decisione controversa e non i chiarimenti forniti dai rappresentanti della Commissione nel corso del procedimento, dei quali il Tribunale non era d'altronde obbligato a tener conto.
Giudizio della Corte
35 Occorre rilevare come la ricorrente non dimostri, e d'altronde neppure tenti di dimostrare, sotto quale profilo il Tribunale avrebbe violato l'art. 33 del Trattato CECA ed ecceduto i propri poteri provvedendo esso stesso ad interpretare la decisione controversa, anziché riconoscere la validità dei chiarimenti forniti nella risposta del 19 gennaio 1998 e all'udienza dai rappresentanti della Commissione.
36 A questo proposito, è sufficiente rilevare come, allorché il Tribunale statuisce su un ricorso di annullamento proposto contro un atto comunitario, spetti al detto giudice interpretare tale atto.
37 Ne consegue che il Tribunale, interpretando la decisione controversa, non ha ecceduto i propri poteri e che il secondo motivo è infondato.
Quanto al terzo motivo
38 Con il terzo motivo viene dedotta la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Tale motivo è suddiviso in quattro parti. La prima parte del motivo riguarda l'erronea qualificazione dello scambio di informazioni come violazione autonoma, la seconda parte attiene ad un'erronea interpretazione della nozione di «giuoco normale della concorrenza», la terza parte concerne un errore di diritto per quanto riguarda la presa in considerazione dei profilati a U esclusivamente fabbricati dalla ricorrente, mentre la quarta parte riguarda un errore di diritto nella valutazione della partecipazione della ricorrente allo scambio di informazioni.
Quanto alla prima parte del terzo motivo
39 La prima parte del terzo motivo riguarda la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, in quanto - anche a supporre provata la natura di violazione autonoma dello scambio di informazioni, contestata nell'ambito del secondo motivo - il Tribunale non avrebbe né giustificato né dimostrato il preteso effetto sulla concorrenza di tale scambio di informazioni.
40 Tale parte del motivo prende in considerazione i punti 124-150 della sentenza impugnata e, più in particolare, i punti 135 e 142.
41 Al punto 126 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che «la concezione secondo cui ogni impresa deve stabilire autonomamente la politica che intende seguire sul mercato, senza collusioni con i propri concorrenti, è inerente al Trattato CECA e, in particolare, agli artt. 4, lett. d), e 65, n. 1, di tale Trattato».
42 Ai punti successivi della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato il carattere dettagliato dei dati diffusi (punto 128), la loro attualità e la loro frequenza (punti 129-131), il fatto che tali dati venivano comunicati soltanto a un certo numero di produttori, con esclusione dei consumatori e degli altri concorrenti (punto 132), il carattere omogeneo dei prodotti in questione (punto 133) e la struttura oligopolistica del mercato, di per sé idonea a ridurre la concorrenza (punto 134).
43 Il Tribunale ha dunque statuito, al punto 135 della sentenza impugnata, quanto segue:
«Gli elementi esposti ai punti 49-60 della [decisione controversa] confermano che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, in particolar modo dell'attualità e della ripartizione dei dati, destinati ai soli produttori, delle caratteristiche dei prodotti e del grado di concentrazione del mercato, i sistemi controversi pregiudicavano nettamente l'autonomia decisionale dei partecipanti».
44 Il Tribunale ha altresì rilevato, al punto 136 della sentenza impugnata, che le informazioni diffuse erano oggetto, nell'ambito della commissione di Eurofer denominata «commissione putrelle» (in prosieguo: la «commissione putrelle»), di regolari discussioni nell'ambito delle quali talune imprese venivano criticate. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 137 della detta sentenza, che le informazioni ricevute nell'ambito dei sistemi controversi erano atte ad influenzare il comportamento delle imprese in maniera rilevante.
45 Al punto 139 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il controllo reciproco inerente a tale scambio di informazioni veniva effettuato con riferimento ad una precedente politica della Commissione diretta al mantenimento dei «flussi tradizionali» degli scambi. Il punto 141 della detta sentenza riguardava lo scambio di informazioni nell'ambito della Walzstahl-Vereinigung, un'associazione di fabbricanti di prodotti laminati.
46 Al punto 142 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso come segue:
«Ne consegue che i controversi sistemi di scambio di informazioni hanno notevolmente ridotto l'autonomia decisionale dei produttori partecipanti, sostituendo una cooperazione pratica tra di loro ai normali rischi della concorrenza».
47 La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia erroneamente richiamato la giurisprudenza relativa al mercato dei trattori (sentenze del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, e causa T-35/92, Deere/Commissione, Racc. pag. II-957, nonché sentenze della Corte 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, e causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175), partendo dal presupposto che anche il mercato delle putrelle, così come il mercato dei trattori, presentasse la struttura di un oligopolio ristretto e giustificando in tal modo la valutazione secondo cui i sistemi di scambio di informazioni, anche isolatamente considerati, avrebbero rappresentato una violazione della normativa in materia di concorrenza. La ricorrente afferma che, come avrebbe constatato lo stesso Tribunale al punto 134 della sentenza impugnata, le dieci maggiori imprese coinvolte nel detto scambio di informazioni detenevano soltanto i due terzi delle quote del mercato delle putrelle, ciò che sarebbe indicativo di una forte concorrenza tra numerose imprese. Ad ogni modo, tale circostanza escluderebbe l'ipotesi di una struttura oligopolistica semplice, e ancor più quella di un mercato fortemente concentrato.
48 Secondo la Commissione, la prima parte del terzo motivo, che sarebbe formulata in termini assai generici, è irricevibile, in quanto non precisa i punti della sentenza impugnata oggetto di censura, né gli argomenti giuridici fatti valere.
49 Ad avviso della detta istituzione, le censure formulate dalla ricorrente nei confronti delle constatazioni del Tribunale in merito alla struttura del mercato delle putrelle sono irricevibili, in quanto rivolte contro valutazioni di fatto. Essa rileva inoltre come la stessa ricorrente nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale abbia qualificato il mercato delle putrelle come mercato oligopolistico.
50 La Commissione contesta altresì la critica mossa dalla ricorrente contro il riferimento alle cause relative al mercato dei trattori. Le sentenze pronunciate dal Tribunale nelle cause suddette, indicate al punto 47 della presente sentenza, avrebbero esplicitamente subordinato l'effetto positivo della trasparenza tra gli operatori economici sulla concorrenza al carattere frammentato dell'offerta sul mercato, situazione questa che non sarebbe sussistita nel caso del mercato delle putrelle.
51 Inoltre, la Commissione rileva come la ricorrente censuri un unico elemento, mentre il Tribunale ha motivato il carattere anticoncorrenziale dello scambio di informazioni sulla base di un gran numero di circostanze. Essa fa valere che il mercato delle putrelle si distingue dal mercato dei trattori per il fatto che i prodotti del primo sono più omogenei, ciò che limiterebbe la concorrenza in base alle caratteristiche dei prodotti.
52 Nella sua replica, la ricorrente fa valere che la sua critica riguarda le conseguenze giuridiche che sono state ricavate dalla struttura del mercato così come constatata. Si tratterebbe dunque di una questione di diritto soggetta al controllo della Corte.
53 La ricorrente rileva che il raffronto del mercato delle putrelle con il mercato dei trattori non è giustificato e che il criterio dell'omogeneità dei prodotti non è pertinente nel caso di specie. Infatti, nella decisione all'origine delle sentenze citate al punto 47 della presente sentenza, la Commissione avrebbe considerato i trattori come prodotti omogenei per il fatto che svolgevano le medesime funzioni ed erano compatibili con la gamma completa delle macchine agricole destinate al traino a mezzo trattori. La struttura del mercato esaminata nelle dette sentenze avrebbe avuto un carattere eccezionale, che non si ritroverebbe nella presente fattispecie.
Giudizio della Corte
54 Occorre anzitutto rilevare come la prima parte del terzo motivo non sia idonea ad infirmare, neppure indirettamente, la constatazione del Tribunale, esaminata nell'ambito del secondo motivo, secondo cui nella decisione controversa lo scambio di informazioni viene considerato come una violazione autonoma.
55 Occorre inoltre ricordare che, se certo il giudice comunitario svolge in via generale un controllo pieno sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, il controllo da esso esercitato sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell'osservanza delle regole di procedura e di motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti, nonché dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere [v., in tal senso, quanto all'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), sentenze 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag. 2545, punto 34, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, punto 62].
56 Una regola siffatta si trova formulata nel Trattato CECA, il cui art. 33, primo comma, prevede che «l'esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione».
57 E' alla luce di tali elementi che occorre esaminare la presente parte del motivo dedotto.
58 Secondo la giurisprudenza relativa al mercato dei trattori di cui al punto 47 della presente sentenza, nella quale il Tribunale e la Corte hanno esaminato per la prima volta un accordo di scambio di informazioni nell'ambito del Trattato CE, e le cui considerazioni di ordine generale sono trasponibili al Trattato CECA, un accordo del tipo suddetto è contrario alle regole di concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese (v., in particolar modo, sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 90).
59 Infatti, i criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato comune e le condizioni che intende riservare alla propria clientela (sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 86, e la giurisprudenza ivi citata).
60 La detta esigenza di autonomia, se certo non esclude il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese, nonché del volume di detto mercato (sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 87, e la giurisprudenza ivi citata).
61 Ai punti 88-90 della citata sentenza Deere/Commissione, la Corte ha confermato la premessa generale utilizzata dal Tribunale nel proprio ragionamento, vale a dire che:
- in linea di principio, in un mercato effettivamente concorrenziale la trasparenza fra gli operatori economici può contribuire a intensificare la concorrenza tra gli offerenti, dato che, in un caso del genere, il fatto che un operatore economico tenga conto delle informazioni sul funzionamento del mercato, delle quali dispone grazie al sistema di scambio di informazioni, per adeguare il suo comportamento sul mercato stesso, non è idoneo - considerato il frazionamento dell'offerta - a ridurre o annullare, quanto agli altri operatori economici, qualsiasi incertezza sulla prevedibilità del comportamento dei suoi concorrenti;
- tuttavia, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato, lo scambio di informazioni sul mercato può consentire alle imprese di conoscere le posizioni dei loro concorrenti sul mercato stesso e la loro strategia commerciale e, di conseguenza, può alterare sensibilmente la concorrenza esistente fra gli operatori economici.
62 Al punto 89 della citata sentenza Deere/Commissione, la Corte ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva tenuto conto della natura riservata e dettagliata delle informazioni oggetto di scambio, della loro periodicità, nonché del fatto che esse erano destinate soltanto alle imprese partecipanti allo scambio, con esclusione dei concorrenti di queste ultime e dei consumatori.
63 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, un sistema di scambio di informazioni può costituire una violazione delle regole di concorrenza anche nel caso in cui il mercato in questione non sia un mercato oligopolistico fortemente concentrato. Senza dubbio, la citata sentenza del Tribunale Deere/Commissione, confermata sul punto dalla citata sentenza della Corte Deere/Commissione, ha concluso che il mercato dei trattori presentava tale natura. Tuttavia, le dette sentenze prendono in considerazione a questo proposito un insieme di criteri, laddove il solo principio generale accolto in materia di struttura del mercato è quello che l'offerta non deve avere un carattere frammentato.
64 Ne consegue che, assumendo come criterio di valutazione, insieme ad altri, la struttura oligopolistica del mercato in questione, senza cercare di dimostrare che si trattava di un mercato fortemente concentrato, il Tribunale non ha violato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, così come dev'essere interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte in materia di scambio di informazioni.
65 Quanto alla constatazione secondo cui, nel caso di specie, il mercato delle putrelle aveva una struttura oligopolistica, occorre rilevare come si tratti di una valutazione di fatto, non soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione. Lo stesso vale per la constatazione relativa al carattere omogeneo dei prodotti.
66 Alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 58-62 della presente sentenza, e tenuto conto delle diverse constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 128-134 della sentenza impugnata, da cui risulta che i sistemi di scambio di informazioni controversi riducevano il grado d'incertezza in ordine al funzionamento del mercato, risulta corretta la statuizione del Tribunale, contenuta al punto 135 della medesima sentenza, secondo cui i detti sistemi pregiudicavano nettamente l'autonomia decisionale dei partecipanti. Allo stesso modo, alla luce delle constatazioni svolte ai punti 136-139 della sentenza impugnata, il Tribunale risulta avere da ciò correttamente inferito, al punto 142 della medesima sentenza, il grado rilevante di riduzione dell'autonomia decisionale delle imprese partecipanti ai sistemi di informazione in questione.
67 Da tali considerazioni risulta che la prima parte del terzo motivo è infondata.
Quanto alla seconda parte del terzo motivo
68 La ricorrente sostiene che il Tribunale, in particolare ai punti 147 e 149 della sentenza impugnata, ha violato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, avendo il detto giudice supposto, sulla base di una scorretta interpretazione del criterio degli effetti sul «giuoco normale della concorrenza», che quest'ultimo fosse stato alterato dai sistemi di scambio di informazioni sugli ordinativi e sulle forniture. Il Tribunale avrebbe così trascurato il fatto che il «giuoco normale della concorrenza» ai sensi della disposizione suddetta era determinato, tra il luglio 1988 e il giugno 1990, da un regime di sorveglianza introdotto dalla Commissione, nell'ambito del quale le imprese dovevano fornire a quest'ultima previsioni comuni in merito ai parametri di mercato e dunque dovevano, necessariamente, discutere tra loro dei loro dati individuali. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non tenendo conto del fatto che le imprese interessate erano obbligate ad assumere tale comportamento per le necessità della loro collaborazione con la Commissione.
69 Secondo la Commissione, il quesito se lo scambio di dati in merito agli ordinativi e alle forniture fosse necessario a tale collaborazione configura una questione di fatto e non di diritto. Tale parte del motivo sarebbe pertanto irricevibile.
70 In subordine, la Commissione sostiene che non risulta in alcun modo dalla sentenza impugnata che uno scambio di dati individuali relativi agli ordinativi e alle forniture fosse necessario nell'ambito della detta collaborazione.
71 La Commissione fa valere inoltre che, ai punti 168 e 175 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che le imprese avevano dissimulato alla detta istituzione l'esistenza dei sistemi di scambio di informazioni controversi.
Giudizio della Corte
72 Occorre rilevare che la ricorrente non adduce alcun argomento che rimetta in discussione la valutazione espressa dal Tribunale ai punti 168-177 della sentenza impugnata. In tali punti, il Tribunale ha dimostrato che le imprese in questione avevano occultato alla Commissione l'esistenza e il contenuto delle discussioni pregiudizievoli per la concorrenza da esse tenute e degli accordi da esse conclusi.
73 Ne consegue che non ha pregio l'affermazione della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'interpretare la nozione di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, non tenendo conto dell'asserita necessità, per le imprese, di scambiarsi informazioni nell'ambito della loro collaborazione con la Commissione.
74 Di conseguenza, la seconda parte del terzo motivo è infondata.
Quanto alla terza parte del terzo motivo
75 Tale parte del motivo riguarda il punto 143 della sentenza impugnata, il quale è formulato come segue:
«Occorre inoltre respingere l'argomento secondo cui la partecipazione della ricorrente ai sistemi di cui trattasi non ha avuto effetti anticoncorrenziali a motivo, da un lato, della modesta quota di mercato che essa deteneva e, dall'altro, del fatto che le statistiche in questione non specificavano le vendite di profilati a U, il solo prodotto riguardante la detta ricorrente. Infatti, anche ammettendo che la ricorrente detenesse soltanto una modesta quota di mercato, ciò non toglie che la sua partecipazione ai detti sistemi ha consentito alle altre imprese partecipanti di avere un quadro d'insieme completo e aggiornato del complesso degli ordinativi e delle forniture di putrelle sui diversi mercati nazionali, aumentando in tal modo il valore e l'affidabilità dei sistemi di informazione in questione. Più in particolare, per la loro stessa natura, i dati forniti dalla ricorrente hanno permesso alle altre imprese produttrici di profilati a U di conoscere in modo assai preciso l'evoluzione delle sue vendite di tali prodotti sui diversi mercati geografici e, in particolare, di verificare in quale misura essa rispettasse i flussi tradizionali degli scambi. Infine, se, come afferma la ricorrente, i dati che riceveva erano per lei inutili, la sua partecipazione ai sistemi in questione risulterebbe difficilmente spiegabile».
76 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel giudicare anticoncorrenziale la sua partecipazione al sistema di scambio di informazioni, quando invece essa non avrebbe potuto trarre dalle informazioni scambiate, in considerazione del loro carattere aggregato, alcuna conclusione relativa ai prodotti da essa fabbricati, vale a dire i profilati a U. Inoltre, il Tribunale non avrebbe potuto addebitare alla ricorrente il fatto che i dati da essa forniti avevano permesso alle altre imprese di ottenere un quadro d'insieme della situazione del mercato.
77 La Commissione fa valere che tale argomento è irricevibile, in quanto sarebbe diretto contro la constatazione e la valutazione, da parte del Tribunale, di circostanze di fatto. In subordine, la Commissione ritiene che l'argomento sia infondato. Anzitutto, partecipando ai sistemi di scambio di informazioni, la ricorrente avrebbe permesso alle altre imprese di verificare in quale misura essa rispettava i flussi tradizionali degli scambi. Inoltre, il fatto di comunicare informazioni di regola a carattere riservato e di ridurre l'incertezza che generalmente esiste per le altre imprese costituirebbe una violazione autonoma delle regole di concorrenza. Infine, la ricorrente non spiegherebbe per quale motivo essa ha partecipato ai sistemi in questione se le informazioni in tal modo ottenute erano per lei così inutili come afferma.
Giudizio della Corte
78 Occorre rilevare come, al punto 143 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia constatato che le informazioni fornite dalla ricorrente aumentavano il valore e l'attendibilità dei controversi sistemi di scambio di informazioni e permettevano di verificare in quale misura essa rispettava i flussi tradizionali degli scambi. Alla luce di tali constatazioni di fatto, non soggette al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione, risulta corretta la statuizione del Tribunale che, al detto punto della sentenza impugnata, ha concluso affermando che la partecipazione della ricorrente ai detti sistemi aveva effetti anticoncorrenziali.
79 Ne consegue che la terza parte del terzo motivo è infondata.
Quanto alla quarta parte del terzo motivo
80 Tale parte del motivo riguarda un errore di diritto nella valutazione della partecipazione della ricorrente ai sistemi di scambio di informazioni.
81 Tale censura ha ad oggetto i punti 143 e 149 della sentenza impugnata. Il primo punto è stato riportato in sede di esame della terza parte del presente motivo. Il secondo punto è formulato come segue:
«Infine, il Tribunale sottolinea che, tenuto conto, da un lato, della natura delle discussioni che si sono svolte nell'ambito della commissione putrelle, sulle quali la ricorrente veniva costantemente tenuta informata con l'ausilio dei processi verbali messi a sua disposizione dalla Walzstahl-Vereinigung, e tenuto conto altresì, dall'altro lato, del tenore della comunicazione del 1968, le imprese in questione non potevano nutrire dubbi ragionevoli sul fatto che gli scambi di informazioni in questione erano diretti a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza, né, di conseguenza, sul carattere vietato di tali scambi in rapporto all'art. 65, n. 1, del Trattato. La medesima conclusione si ricava inoltre dalle considerazioni svolte dal Tribunale nella parte C qui di seguito. Ad ogni modo, le asserite difficoltà che possono incontrarsi nel valutare il carattere vietato di un determinato comportamento non incidono sul divieto stesso, il quale ha carattere oggettivo. Il Tribunale giudica peraltro che, ai punti 266-271 della [decisione controversa], la Commissione ha motivato in forma giuridicamente sufficiente il proprio punto di vista secondo cui i sistemi informativi in questione erano contrari al gioco normale della concorrenza».
82 La ricorrente censura i punti 143 e 149 della sentenza impugnata, facendo valere che il semplice fatto che essa abbia avuto conoscenza del comportamento anticoncorrenziale di altre imprese, o eventualmente che essa abbia fornito a queste ultime un semplice sostegno, non vale a supportare l'addebito mosso nei suoi confronti di aver commesso una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Considerata l'assenza di una normativa comunitaria che estenda agli istigatori o ai complici la responsabilità di fatti contemplati e sanzionati dalla detta disposizione, il Tribunale avrebbe violato il principio «nullum crimen, nulla poena sine lege».
83 La Commissione sostiene che il fatto che la ricorrente non abbia preso parte a talune riunioni e discussioni non fa venir meno la sua partecipazione ai sistemi di scambio di informazioni di cui trattasi, ciò che il Tribunale avrebbe dimostrato ai punti 101-103 della sentenza impugnata.
Giudizio della Corte
84 In via preliminare, occorre citare i punti 101-106 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha concluso affermando la partecipazione della ricorrente all'accordo sui sistemi di scambio di informazioni di cui trattasi:
«101 Il Tribunale rileva, in primo luogo, che i profilati a U fabbricati dalla ricorrente erano oggetto del sistema di monitoraggio degli ordinativi e delle forniture organizzato dalla commissione putrelle. E' altresì pacifico che i profilati a U rientrano nella definizione di "putrelle" utilizzata dalla Commissione ai fini della [decisione controversa] (v. punto 3).
102 In secondo luogo, è pacifico che, nel caso di specie, durante il periodo in cui si è verificata la violazione, la ricorrente ha regolarmente trasmesso dati relativi ai propri ordinativi e alle proprie forniture di profilati a U alla Walzstahl-Vereinigung e che questa associazione ha ritrasmesso questi stessi dati, insieme con i dati individuali relativi agli ordinativi e alle forniture degli altri produttori tedeschi di putrelle, al segretariato della commissione putrelle, le cui funzioni erano svolte a quell'epoca dalla Usinor Sacilor.
103 In terzo luogo, è pacifico altresì che la ricorrente riceveva, per il tramite della Walzstahl-Vereinigung, le tabelle preparate dal segretariato della commissione putrelle sulla base dei dati comunicati dalla ricorrente medesima e degli analoghi dati dei suoi concorrenti. Tali tabelle contenevano i dati numerici relativi agli ordinativi e alle forniture di putrelle, ripartiti per impresa e per paese, di tutte le imprese partecipanti al sistema, tra le quali la ricorrente. Pertanto, l'invio continuo dei dati della ricorrente può spiegarsi soltanto con il fatto che essa ha acconsentito alla trasmissione dei dati medesimi ai propri concorrenti e, più in generale, ad uno scambio reciproco con le altre imprese partecipanti.
104 E' certo vero che, secondo la [decisione controversa] (punto 38), la ricorrente non ha preso parte alle riunioni della commissione putrelle, cosicché, in mancanza di indicazioni in senso contrario, le discussioni condotte in tale sede sulla base dei dati risultanti dal sistema di monitoraggio (v. i punti 268 e 49-60 della [decisione controversa]) non rientrano nell'addebito mosso alla ricorrente. Tuttavia, il fatto che la ricorrente non sia stata membro attivo della commissione putrelle non dimostra che essa non abbia aderito al contestato accordo. Da un lato, infatti, la sua effettiva partecipazione a un sistema di scambi reciproci del quale conosceva il funzionamento è sufficiente per dimostrare che essa ha aderito all'accordo relativo a tale sistema. Dall'altro lato, la ricorrente non ha negato che veniva tenuta al corrente, grazie alla Walzstahl-Vereinigung, di tutti i lavori della commissione putrelle (v. il punto 33 della [decisione controversa]).
105 Infine, la ricorrente non ha negato la propria partecipazione allo scambio di informazioni per il tramite della Walzstahl-Vereinigung, considerato al punto 272 della [decisione controversa].
106 Alla luce di tali circostanze, gli argomenti della ricorrente diretti a negare la sua partecipazione allo scambio di informazioni di cui trattasi debbono essere respinti».
85 Occorre constatare che il Tribunale, statuendo al punto 104 della sentenza impugnata che l'effettiva partecipazione della ricorrente a un sistema di scambi reciproci di informazioni, del quale essa conosceva il funzionamento, era sufficiente per dimostrare che la ricorrente medesima aveva aderito all'accordo relativo a tale sistema, ha compiuto un'esatta applicazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
86 Infatti, tale disposizione, la quale prevede in via generale che «[è] proibito ogni accordo (...) che tenda (...) a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza», risulta applicabile anche nel caso in cui il soggetto partecipante a un accordo non ne abbia tratto profitto.
87 Ne consegue che la quarta parte del terzo motivo è infondata.
88 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il terzo motivo in quanto infondato.
Quanto al quarto motivo
89 Con il quarto motivo viene dedotto un errore di diritto quanto ai censurati comportamenti di fissazione dei prezzi sul mercato tedesco.
90 Tale motivo è rivolto contro la conclusione, formulata al punto 163 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione avrebbe debitamente provato la partecipazione della ricorrente agli accordi di fissazione dei prezzi sul mercato tedesco a quest'ultima addebitati nella decisione controversa.
91 Il Tribunale è giunto a tale conclusione all'esito dell'esame condotto ai punti 156-162 della sentenza impugnata, i quali sono formulati come segue:
«156 Ai punti 152 (parte in fatto) e 273, quarto trattino, (parte in diritto) della [decisione controversa], la Commissione addebita alla ricorrente di aver concluso con la TradeARBED un accordo di fissazione dei prezzi sul mercato tedesco. La Commissione si basa su una nota manoscritta relativa alla riunione del gruppo VA Profilstahl del 18 aprile 1989, redatta dalla Walzstahl-Vereinigung.
157 La ricorrente fa valere, in primo luogo, che essa non è stata rappresentata in occasione della riunione in questione. In secondo luogo, la nota manoscritta relativa a tale riunione, redatta dalla Walzstahl-Vereinigung (punto 152 della [decisione controversa]), non consentirebbe di ritenere che la ricorrente abbia partecipato a un'intesa sui prezzi antecedente alla riunione stessa. Tenuto conto della struttura oligopolistica del mercato, il fatto che la TradeARBED si attendesse dalla ricorrente che questa applicasse taluni prezzi concordati non significherebbe necessariamente che la ricorrente medesima fosse vincolata da un eventuale accordo relativo a tali prezzi. D'altra parte, ai termini della nota suddetta, si reputava che la ricorrente dovesse "osservare" ("respektieren") i prezzi in questione (espressione che può essere riferita a un soggetto terzo), e non "adempiere" ("einhalten") obblighi "contrattuali" (espressione generalmente utilizzata per i partecipanti a un'intesa). Il collegamento tra la suddetta riunione e quella del 20 gennaio 1988 a Düsseldorf, invocato dalla Commissione per contestare tale ragionamento, sarebbe stato inventato dalla convenuta.
158 Per di più, nella detta nota della Walzstahl-Vereinigung, il preteso accordo sui prezzi non sarebbe stato identificato in modo sufficientemente concreto quanto al momento della sua conclusione, al suo oggetto preciso e alle imprese partecipanti. La mancata specificazione di tali elementi pregiudicherebbe i diritti della difesa della ricorrente e impedirebbe di escludere l'ipotesi di una prescrizione della supposta violazione.
159 Ad ogni modo, risulterebbe dalla nota sopra citata che la ricorrente non ha rispettato i prezzi eventualmente convenuti, ciò che indicherebbe che essa non è stata parte del preteso accordo.
160 Il Tribunale rileva come il pertinente passaggio della nota relativa alla riunione del 18 aprile 1989 (documento n. 56) sia formulato nei seguenti termini:
"La Arbed ha bloccato supplementi più elevati per le UPN 320 e oltre (gli altri produttori - soprattutto la Hoesch [Stahl AG, società fusasi con la Krupp Stahl per formare la società ricorrente] - devono anzitutto osservare i prezzi concordati)."
161 Risulta dal punto 273, quarto trattino, della [decisione controversa] che la Commissione addebita alla ricorrente non di avere partecipato ad un accordo sui prezzi concluso in occasione della riunione del 18 aprile 1989, bensì di essere stata parte di un accordo antecedente concluso con la TradeARBED. E' altresì pacifico che la ricorrente produceva i profilati denominati UPN 320, ai quali fa riferimento la nota relativa alla riunione del 18 aprile 1989.
162 Il Tribunale giudica che, nel contesto della fattispecie, la nota suddetta è sufficiente dal punto di vista giuridico per dimostrare l'esistenza di un accordo sui prezzi tra la TradeARBED e la Hoesch, concluso in una data antecedente al 18 aprile 1989. Il fatto che la Commissione non sia stata (...) in grado di dimostrare né la data di tale accordo né il suo oggetto preciso (tranne che si trattava di prodotti fabbricati dalla Hoesch) non modifica la conclusione che un tale accordo esisteva a quell'epoca».
92 La ricorrente sostiene che il Tribunale, dichiarando, al punto 162 della sentenza impugnata, che essa ha concluso un accordo sui prezzi prima del 18 aprile 1989, senza determinare il contenuto di tale accordo o il momento in cui questo sarebbe stato concluso, ha violato i suoi diritti della difesa, l'art. 15 del Trattato CECA nonché il suo diritto a beneficiare di una tutela giuridica adeguata. La ricorrente nega che una nota quale quella considerata ai punti 156-160 della sentenza impugnata possa provare che essa abbia concluso un accordo.
93 La Commissione afferma che l'argomento in questione è irricevibile, in quanto sarebbe rivolto contro una valutazione di circostanze di fatto, senza tuttavia che venga fornita la prova dell'inesattezza materiale delle constatazioni del Tribunale o dello snaturamento di elementi di prova da parte di quest'ultimo. Inoltre, la ricorrente non farebbe valere alcun argomento idoneo a rimettere in discussione l'efficacia probatoria della nota suddetta.
Giudizio della Corte
94 E' sufficiente constatare come, con il quarto motivo, la ricorrente censuri la valutazione di elementi di prova compiuta dal Tribunale, senza neppure dedurre lo snaturamento di tali elementi.
95 Pertanto, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 19 della presente sentenza, il quarto motivo è irricevibile.
Quanto al quinto motivo
96 Con il quinto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA per quanto riguarda la valutazione della colpa della ricorrente.
97 Tale motivo è diretto contro il punto 149 della sentenza impugnata, già citato al punto 81 della presente sentenza.
98 Con tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, che autorizza la Commissione a infliggere ammende alle imprese, e il principio di colpevolezza, in quanto il detto giudice avrebbe esagerato la portata della colpa della ricorrente. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'ambiguità creata dal comportamento della Commissione intorno alla nozione di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi del paragrafo 1 del detto art. 65. Il Tribunale avrebbe erroneamente supposto, al punto 149 della sentenza impugnata, che la ricorrente fosse interamente consapevole dell'illegittimità del proprio comportamento. Erroneamente il Tribunale non avrebbe considerato come circostanza attenuante, in sede di fissazione dell'ammenda, il fatto che la ricorrente era in realtà soltanto scarsamente consapevole del carattere illecito del proprio comportamento.
99 La Commissione sostiene che il Tribunale, ai punti 101-103 della sentenza impugnata, ha dimostrato la personale partecipazione della ricorrente ai controversi sistemi di scambio di informazioni. Inoltre, le informazioni scambiate tra i produttori non sarebbero state le statistiche aggregate comunicate alla Commissione, bensì dati individualizzati riguardanti gli ordinativi e le forniture delle imprese, dati dei quali la Commissione non avrebbe avuto conoscenza, così come sarebbe precisato al punto 168 della sentenza impugnata, e rispetto ai quali il comportamento della detta istituzione non avrebbe dunque potuto ingenerare alcuna ambiguità.
Giudizio della Corte
100 Occorre ricordare come la ricorrente abbia inutilmente negato, nell'ambito della prima parte del suo terzo motivo, il carattere anticoncorrenziale dello scambio di informazioni di cui trattasi.
101 Inoltre, la ricorrente non contesta la parte C della sentenza impugnata, riguardante il coinvolgimento della Commissione nella violazione addebitata alla detta ricorrente relativamente allo scambio di informazioni sugli ordinativi e sulle forniture in seno alla commissione putrelle, e più in particolare non contesta i punti 167-177 della detta sentenza, nei quali il Tribunale dimostra, da un lato, che gli scambi di informazioni censurati riguardavano dati individualizzati suddivisi per impresa e per mercato nazionale e non i dati mensili aggregati forniti alla Commissione e, dall'altro, che quest'ultima ignorava gli scambi di informazioni cui le imprese erano dedite tra loro.
102 Ne consegue che risulta priva di pregio la censura mossa dalla ricorrente contro il punto 149 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale, dalla natura delle discussioni nell'ambito della commissione putrelle, sulle quali la ricorrente veniva costantemente tenuta informata, e dalle considerazioni relative all'estraneità della Commissione agli scambi di informazioni di cui trattasi, ha tratto la conclusione che le imprese in questione non potevano ragionevolmente dubitare del fatto che tali scambi erano diretti a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza.
103 Risulta invece dall'insieme di tali considerazioni che il Tribunale è legittimamente arrivato a tale conclusione e che, così facendo, non ha violato l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA e il principio di colpevolezza.
104 Ne consegue che il quinto motivo dev'essere respinto.
Quanto al sesto motivo
105 Con il sesto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 15 del Trattato CECA.
106 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'obbligo di fornire una motivazione sufficiente del calcolo dell'ammenda, affermando, al punto 196 della sentenza impugnata, che la decisione controversa era sufficientemente motivata in proposito.
107 Il Tribunale sarebbe altresì incorso in una contraddizione, affermando, ai punti 198 e 199 della detta sentenza, che le imprese dovrebbero poter conoscere in dettaglio le modalità di calcolo dell'ammenda senza essere obbligate, a tale scopo, a proporre un ricorso, e tuttavia statuendo, ai punti 200 e 201 della medesima sentenza, che i dati relativi a tale calcolo non fanno parte della motivazione.
108 La Commissione osserva che il Tribunale ha esaminato la motivazione dell'importo dell'ammenda, in particolare al punto 197 della sentenza impugnata. La Commissione ritiene che il Tribunale non sia incorso in contraddizione. Infatti, al punto 198 di tale sentenza, il detto giudice avrebbe giudicato «auspicabile» che le modalità di calcolo vengano indicate nella decisione che infligge un'ammenda, senza però affermare che sussistesse un obbligo in tal senso. Secondo la Commissione, il Tribunale poteva dunque ben ritenere che essa avesse adempiuto all'obbligo di motivazione spettantele, posto che tutti i criteri di valutazione dell'ammontare della sanzione risultavano enunciati nella decisione controversa.
Giudizio della Corte
109 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA, «[l]e decisioni, le raccomandazioni e i pareri della Commissione sono motivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti».
110 Risulta da una costante giurisprudenza che l'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione stessa e di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per giudicare se la decisione è fondata oppure se è eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità (sentenza 7 aprile 1987, causa 32/86, Sisma/Commissione, Racc. pag. 1645, punto 8).
111 Nella fattispecie, il Tribunale ha correttamente giudicato, al punto 196 della sentenza impugnata, che la decisione controversa conteneva, ai punti 300-312, 314 e 315 della motivazione, un'esposizione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per stabilire la gravità, in generale, delle diverse violazioni addebitate.
112 Infatti, la motivazione della decisione controversa ricorda, al punto 300, la gravità delle violazioni ed espone gli elementi presi in considerazione ai fini della fissazione dell'ammenda. Nella detta motivazione si è così tenuto conto, al punto 301, della situazione economica dell'industria siderurgica, ai punti 302-304, dell'incidenza economica delle violazioni, ai punti 305-307, del fatto che almeno alcune delle imprese sapevano che il loro comportamento era o avrebbe potuto essere contrario all'art. 65 del Trattato CECA, ai punti 308-312, dei malintesi che avrebbero potuto determinarsi durante il regime di crisi e, al punto 316, della durata delle violazioni. Per giunta, la decisione controversa chiarisce in dettaglio la partecipazione di ciascuna impresa a ogni singola violazione.
113 E' giocoforza constatare come le indicazioni contenute nella decisione controversa consentissero all'impresa interessata di conoscere le giustificazioni della misura adottata, al fine di far valere i propri diritti, e pongano il giudice comunitario in condizione di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione stessa. Ne consegue che il Tribunale non ha violato l'art. 15 del Trattato CECA affermando che tale decisione era motivata in forma sufficiente per quanto riguarda la determinazione dell'importo delle ammende.
114 Quanto all'indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende, occorre ricordare che tali dati, per quanto utili e auspicabili, non sono indispensabili ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione di una decisione che infligge ammende, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale (sentenze 16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I-9991, punti 75-77, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 464).
115 Ne consegue che il sesto motivo è infondato.
Quanto al settimo motivo
116 Con il settimo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 6 della CEDU a motivo della durata asseritamente eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale.
117 La ricorrente sostiene che, a causa di un procedimento eccessivamente lungo, durato quasi cinque anni, il Tribunale ha violato il suo diritto a una tutela giuridica entro un termine congruo. La ricorrente fa valere che, nella sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I-8417), la Corte è giunta alla conclusione che una durata del procedimento di cinque anni e sei mesi non era giustificata.
118 La ricorrente fa valere che occorre prendere in considerazione la durata complessiva del procedimento. Nella presente causa, la Corte sarebbe chiamata ad esaminare atti intervenuti quasi quindici anni prima della pronuncia della sua sentenza. Una decisione adottata dopo un tale lasso di tempo non colpirebbe più l'impresa nella forma in cui questa era stata implicata nei fatti contestati, né le persone che la gestivano effettivamente, bensì sarebbe assimilabile a un diniego di giustizia.
119 La Commissione ritiene che, paragonata al procedimento relativo al caso deciso dalla citata sentenza Baustahlgewebe/Commissione, la durata della presente causa non sia stata esageratamente lunga. La durata di un procedimento dovrebbe essere valutata tenendo conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della posta in gioco nella controversia per l'interessato, della complessità del fascicolo, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.
120 La Commissione rileva che, nella fattispecie, l'ammenda inflitta alla ricorrente era di ECU 13 000, che la questione era complessa, circostanza questa testimoniata dalla lunghezza della decisione controversa, che sono stati presentati 11 ricorsi in 4 lingue, che sono stati depositati 65 faldoni contenenti 10 563 documenti numerati. Il trattamento delle domande della ricorrente volte a poter consultare i documenti interni della Commissione avrebbe richiesto misure di organizzazione del procedimento, illustrate ai punti 20-25 della sentenza impugnata.
Giudizio della Corte
121 Occorre ricordare che il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell'ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un'impresa per violazione della normativa sulla concorrenza (sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 21, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 179).
122 Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l'interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti (sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 29, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 187).
123 La Corte ha precisato a questo proposito che l'elencazione dei detti criteri non è esaustiva e che la valutazione del carattere ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla luce di uno solo di essi. La funzione di questi criteri è quella di stabilire se il tempo impiegato per definire una pratica sia o no giustificato. Pertanto, la complessità del caso in esame ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente può essere considerato valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo. Per contro, un termine può ritenersi eccedere i limiti della ragionevolezza anche alla luce di un solo criterio, in particolare qualora la sua durata derivi dal comportamento delle autorità competenti. Eventualmente, la durata di una fase del procedimento può essere di primo acchito qualificata ragionevole qualora appaia conforme al tempo medio di definizione di un caso del tipo di quello in questione (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 188).
124 Nella fattispecie, occorre ricordare che il procedimento dinanzi al Tribunale ha avuto come termine iniziale il deposito, in data 11 aprile 1994, dell'atto introduttivo del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro la decisione controversa e si è concluso l'11 marzo 1999, data della pronuncia della sentenza impugnata. Pertanto, il detto procedimento è durato quasi cinque anni.
125 Una tale durata appare, a prima vista, notevole. Tuttavia, occorre ricordare che undici imprese hanno proposto un ricorso di annullamento contro la medesima decisione, in quattro lingue processuali.
126 Come ricordato dai punti 19-25 della sentenza impugnata, il Tribunale è stato chiamato a esaminare diverse contestazioni relative all'accesso ai documenti del procedimento amministrativo. Poiché la Commissione, in data 24 novembre 1994, ha depositato un fascicolo composto di 11 000 documenti relativi alla decisione controversa, facendo però valere che i documenti contenenti segreti commerciali nonché i suoi documenti interni non dovevano essere resi accessibili alle imprese interessate, il Tribunale ha dovuto sentire le parti in proposito, esaminare l'insieme dei documenti e stabilire a quali di questi ultimi ciascuna ricorrente potesse avere accesso.
127 Con ordinanza 19 giugno 1996, cause riunite T-134/94, da T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione (Racc. pag. II-537), il Tribunale ha statuito sul diritto di accesso delle ricorrenti ai documenti del fascicolo della Commissione promananti, da un lato, dalle ricorrenti stesse e, dall'altro, da terzi estranei ai procedimenti, classificati dalla Commissione come riservati nell'interesse di tali terzi.
128 Con ordinanza 10 dicembre 1997, cause riunite T-134/94, da T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione (Racc. pag. II-2293), il Tribunale si è pronunciato sulle domande di accesso delle ricorrenti ai documenti qualificati dalla Commissione come «interni».
129 Le varie cause proposte da altre imprese interessate dalla decisione controversa sono state riunite ai fini dell'istruttoria e della fase orale. Come precisato ai punti 26-35 della sentenza impugnata, numerose misure istruttorie sono state disposte dal Tribunale nell'ambito della preparazione di tale procedimento. A questo proposito, il Tribunale ha sottoposto diversi quesiti scritti alle parti e ha altresì ordinato la produzione di documenti e l'audizione di testimoni.
130 La fase orale è stata conclusa al termine dell'udienza del 27 marzo 1998.
131 La sentenza impugnata è stata pronunciata l'11 marzo 1999, vale a dire lo stesso giorno delle altre dieci sentenze che hanno deciso sui ricorsi proposti contro la decisione controversa.
132 Dalle constatazioni che precedono risulta che la durata del procedimento conclusosi con la sentenza impugnata si spiega, in particolare, tenendo presente il numero di imprese che hanno partecipato all'intesa incriminata e che hanno proposto un ricorso contro la decisione controversa, ciò che ha imposto un esame parallelo di tali diversi ricorsi, nonché considerando le questioni giuridiche connesse all'accesso al voluminoso fascicolo della Commissione, l'istruzione approfondita del fascicolo compiuta dal Tribunale e i vincoli linguistici imposti dalle regole di procedura di quest'ultimo.
133 Ne consegue che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è giustificata alla luce della particolare complessità del caso in esame.
134 Pertanto, il settimo motivo è infondato.
135 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che l'impugnazione dev'essere respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
136 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la cui applicabilità è estesa al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta interamente soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'impugnazione è respinta.
2) La Krupp Hoesch Stahl AG è condannata alle spese.
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