Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto
(Art. 32 quinto, n. 1, CA; Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 51)
2. Procedura - Mezzi istruttori - Domanda di produzione di un documento - Potere discrezionale del Tribunale
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 49 e 65, lett. b)]
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Mezzi istruttori - Esclusione
(Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 54, primo comma)
4. CECA - Intese - Pregiudizio per la concorrenza - Oggetto anticoncorrenziale - Constatazione sufficiente
(Trattato CECA, art. 65, n. 1)
5. CECA - Intese - Ammende - Importo - Metodo di calcolo - Fissazione, per tutte le imprese che hanno partecipato all'infrazione, in ECU sulla base del fatturato, espresso in ECU, dell'ultimo anno completo del periodo dell'infrazione - Ammissibilità
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
Massima
$$1. Come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi.
( v. punto 25 )
2. Spetta al giudice comunitario decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un documento, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura risulta che la richiesta di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può adottare in qualsiasi fase del procedimento, ove li ritenga necessari all'accertamento della verità.
( v. punti 28-29 )
3. Esula dai limiti di un giudizio di impugnazione, il quale è rivolto a controllare la legittimità di una decisione adottata dal Tribunale ed è limitato alle questioni di diritto, la domanda di una parte intesa a che la Corte provveda essa stessa a ordinare provvedimenti istruttori, quali la produzione di documenti.
Infatti, da un lato, eventuali provvedimenti istruttori condurrebbero necessariamente la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto.
Dall'altro, l'impugnazione ha ad oggetto solo la sentenza impugnata ed è unicamente nel caso in cui questa venisse annullata che, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, quest'ultima potrebbe pronunciarsi essa stessa sulla controversia.
( v. punti 30-32 )
4. Atteso che l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA vieta ogni accordo che tenda a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza, ne consegue che è vietato, ai sensi della detta disposizione, un accordo che abbia lo scopo di restringere la concorrenza, ma i cui effetti anticoncorrenziali non siano stati dimostrati; pertanto la Commissione non è tenuta a provare l'esistenza di un effetto pregiudizievole sulla concorrenza per dimostrarne la violazione.
( v. punti 59-60 )
5. Quando la Commissione infligge ammende a diverse imprese per infrazioni alle regole di concorrenza nell'ambito del Trattato CECA, la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del periodo accertato di commissione della violazione, è pertinente ai fini della valutazione della gravità dell'illecito commesso da ciascuna impresa. Infatti, da un lato, quando si tratta di valutare le dimensioni e la potenza economica di un'impresa al momento di una violazione, occorre necessariamente far riferimento al fatturato realizzato a tale data e non a quello conseguito al momento dell'adozione della decisione che infligge l'ammenda. D'altro lato, l'utilizzazione di un anno di riferimento comune per tutte le imprese partecipanti alla medesima violazione garantisce a ciascuna di esse che sarà trattata allo stesso modo delle altre, posto che le sanzioni vengono fissate in maniera uniforme e senza tenere conto di elementi estrinseci e aleatori che avrebbero potuto influire sul fatturato tra l'ultimo anno di commissione della violazione e il momento dell'adozione della decisione che infligge le ammende. Peraltro, il fatto che l'anno di riferimento faccia parte del periodo di commissione della violazione consente di valutare l'ampiezza dell'illecito commesso in rapporto alla realtà economica quale risultava nel corso di tale periodo.
Quanto all'ammenda stessa, da una parte, la fissazione del suo importo in ECU, sulla base del fatturato dell'anno di riferimento al tasso di cambio dell'epoca consente di evitare che venga falsata la valutazione delle dimensioni rispettive delle imprese che hanno partecipato alla violazione mediante la presa in considerazione di fatti estrinseci e aleatori, come la fluttuazione delle valute nazionali nel corso del periodo successivo. D'altra parte, l'utilizzazione di una valuta comune, come l'ECU, per fissare le ammende inflitte ad imprese che abbiano partecipato ad una medesima violazione non è vietata dall'art. 65, n. 5, del Trattato CECA ed è, anzi, giustificata dall'esigenza di sanzionare tali imprese in maniera uniforme.
Infine, le fluttuazioni monetarie sono un'alea che può generare vantaggi oppure svantaggi, alla quale le imprese devono abitualmente far fronte nell'ambito delle loro attività commerciali e la cui esistenza, in quanto tale, non è idonea a rendere incongruo l'importo di un'ammenda legittimamente fissato in funzione della gravità dell'infrazione e del fatturato realizzato nel corso dell'ultimo anno del periodo in cui questa è stata commessa.
( v. punti 101-106 )
Parti
Nel procedimento C-198/99 P,
Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa), con sede in Avilés (Spagna), rappresentata dai sigg. S. Martínez Lage e J. Pérez-Bustamante Köster, abogados, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-157/94, Ensidesa/Commissione (Racc. pag. II-707),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e W. Wils, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Rivas de Andrés, abogado, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 31 gennaio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1999, la Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-157/94, Ensidesa/Commissione (Racc. pag. II-707; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha in parte respinto il ricorso della detta società diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di putrelle [così, in luogo di: travi] (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). Con tale decisione, la Commissione aveva inflitto un'ammenda alla ricorrente a norma del detto art. 65.
Fatti di causa e decisione controversa
2 Risulta dalla sentenza impugnata che, a partire dal 1974, l'industria siderurgica europea ha attraversato una crisi caratterizzata da un crollo della domanda, ciò che ha originato problemi di eccedenza dell'offerta e di sovraccapacità, nonché un basso livello dei prezzi.
3 Dopo aver tentato di gestire la crisi mediante impegni volontari unilaterali delle imprese relativi ai volumi di acciaio proposti sul mercato e a taluni prezzi minimi («piano Simonet») ovvero mediante la fissazione di prezzi indicativi e di prezzi minimi («piano Davignon», accordo «Eurofer I»), la Commissione, nel 1980, ha dichiarato lo stato di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA e ha imposto quote di produzione obbligatorie, in particolare per le putrelle. Il detto regime comunitario ha avuto termine il 30 giugno 1988.
4 Molto prima di questa data, la Commissione aveva annunciato l'abbandono del regime di quote in diverse comunicazioni e decisioni, ricordando che la fine di tale regime avrebbe significato il ritorno ad un mercato di libera concorrenza tra le imprese. Tuttavia, il settore rimaneva caratterizzato da capacità produttive eccedentarie, che gli esperti ritenevano dovessero essere oggetto di una riduzione sufficiente e rapida al fine di consentire alle imprese di far fronte alla concorrenza mondiale.
5 A partire dalla fine del regime di quote, la Commissione ha introdotto un regime di sorveglianza, che comportava la raccolta di statistiche sulla produzione e sulle forniture, la vigilanza sull'evoluzione dei mercati, nonché la regolare consultazione delle imprese in merito alla situazione e alle tendenze del mercato. Le imprese del settore, alcune delle quali erano membri dell'associazione professionale Eurofer, hanno così mantenuto regolari contatti con la DG III (direzione generale «Mercato interno e affari industriali») della Commissione (in prosieguo: la «DG III») nell'ambito di riunioni di consultazione. Il regime di sorveglianza ha avuto termine il 30 giugno 1990 ed è stato sostituito da un regime di informazione individuale e volontario.
6 All'inizio del 1991 la Commissione ha effettuato diverse verifiche presso un certo numero di imprese siderurgiche e di associazioni di imprese di tale settore. Una comunicazione degli addebiti è stata ad esse inviata in data 6 maggio 1992. All'inizio del 1993 hanno avuto luogo alcune audizioni.
7 Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha accertato la partecipazione di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni professionali ad una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle putrelle, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Con la detta decisione, la Commissione ha inflitto ammende a quattordici imprese per violazioni commesse tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
8 Il 18 aprile 1994 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto, segnatamente, al parziale annullamento della decisione controversa.
9 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della ricorrente e ha ridotto l'ammenda che le era stata inflitta.
Conclusioni delle parti
10 La ricorrente conclude che la Corte voglia:
- in via principale, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 3 350 000, respinto il ricorso per il resto e condannato la detta impresa a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della Commissione;
- in via subordinata, annullare parzialmente la sentenza impugnata per i motivi esposti nell'atto di impugnazione e ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;
- in entrambi i casi, condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute in primo grado e in sede di impugnazione.
11 La Commissione conclude che la Corte voglia:
- respingere integralmente l'impugnazione;
- condannare la ricorrente alle spese.
Motivi di impugnazione
12 La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione:
1) violazione del diritto comunitario a motivo del fatto che il Tribunale avrebbe omesso di sanzionare il mancato rispetto di forme prescritte ad substantiam in sede di adozione della decisione controversa;
2) violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA;
3) violazione del diritto comunitario a motivo del fatto che il Tribunale avrebbe omesso di annullare l'art. 1 della decisione controversa malgrado tale disposizione non indichi la durata dell'infrazione in materia di fissazione dei prezzi;
4) erronea valutazione giuridica dell'accordo di ripartizione del mercato francese;
5) esercizio irregolare, da parte del Tribunale, del proprio potere di controllo e lesione dei diritti della difesa della ricorrente;
6) violazione del diritto comunitario quanto alla scelta del fatturato utilizzato ai fini del calcolo dell'ammenda e alla conversione di tale fatturato in ECU.
13 I punti della sentenza impugnata censurati nell'ambito di ciascun motivo verranno indicati in sede di esposizione del motivo medesimo.
Sull'impugnazione
Quanto al primo motivo
14 Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario omettendo di sanzionare il mancato rispetto di forme prescritte ad substantiam in sede di adozione della decisione controversa.
15 Tale motivo è suddiviso in tre parti, delle quali la prima riguarda l'insussistenza del quorum di presenze richiesto al momento dell'adozione della decisione controversa, la seconda l'assenza di corrispondenza formale tra la decisione adottata e quella notificata, e la terza la mancanza di autenticazione di quest'ultima.
Quanto alla prima parte del primo motivo
16 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel valutare il processo verbale della seduta della Commissione nel corso della quale è stata adottata la decisione controversa (in prosieguo: il «processo verbale»). Infatti, il Tribunale avrebbe ritenuto che tale adozione avesse avuto luogo nel rispetto del quorum di presenze applicabile, omettendo di valutare la totalità delle prove presentate dalla ricorrente e procedendo ad un'interpretazione chiaramente incoerente del processo verbale.
17 La sentenza impugnata indicherebbe che «risulta» dalla pagina 2 del processo verbale che nove commissari erano presenti al momento della deliberazione della Commissione, mentre, secondo la pagina 40 del detto processo verbale, i sigg. Budd e Santopinto, rispettivamente capi di gabinetto di Sir Leon Brittan e del sig. Ruberti, nonché la sig.ra Evans, membro del gabinetto del sig. Flynn, hanno assistito alla seduta in assenza dei membri della Commissione, ciò che indicherebbe che Sir Leon Brittan nonché i sigg. Ruberti e Flynn non erano presenti al momento dell'adozione, nel pomeriggio, della decisione controversa, contemplata al punto XXV del processo verbale.
18 Tale parte del motivo ha ad oggetto i punti 122-124 della sentenza impugnata, che sono così formulati:
«122 Dall'elenco delle presenze che compare alla pagina 2 del processo verbale risulta, peraltro, che nove membri della Commissione erano presenti al momento della deliberazione di quest'ultima sul punto XXV, vale a dire: il sig. Delors, Sir Leon Brittan, i sigg. Van Miert, Ruberti, Millan, Van den Broek, Flynn, Steichen e Paleokrassas. Il quorum di presenze prescritto dall'art. 5 del regolamento interno [della Commissione, nella versione risultante dalla decisione della Commissione 17 febbraio 1993, 93/492/Euratom, CECA, CEE (GU L 230, pag. 15; in prosieguo: il "regolamento interno del 1993"),] era quindi raggiunto. Allo stesso modo, la [decisione controversa] poteva essere adottata con il voto favorevole dei nove membri presenti, ai sensi dell'art. 6 del detto regolamento interno.
123 L'argomento delle ricorrenti si basa tuttavia su un elenco di presenti che compare alla pagina 40 del processo verbale, da cui emerge che i sigg. Budd e Santopinto, rispettivamente capi di gabinetto di Sir Leon Brittan e del sig. Ruberti, nonché la sig.ra Evans, membro del gabinetto del sig. Flynn, hanno "[a]ssist[ito] alla seduta in assenza dei membri della Commissione". Le ricorrenti ne deducono che, contrariamente a quanto indicato alla pagina 2 del processo verbale, Sir Leon Brittan, il sig. Ruberti e il sig. Flynn non erano presenti al momento dell'adozione della [decisione controversa] contemplata al punto XXV.
124 Tale argomento non può essere accolto. Infatti, dalla formulazione stessa dell'elenco figurante alla pagina 2 del processo verbale risulta che esso ha lo scopo di effettuare una rilevazione precisa della presenza o meno dei membri della Commissione nel corso della riunione di cui trattasi. Tale rilevazione riguarda sia la seduta mattutina sia quella pomeridiana e costituisce quindi la prova della presenza dei membri della Commissione interessati durante entrambe tali sedute, salvo che venga espressamente indicato che un membro era assente al momento della discussione su un punto specifico. Per contro, l'elenco che compare alla pagina 40 del processo verbale non ha lo scopo di rilevare la presenza dei membri della Commissione, ma si riferisce soltanto alle altre persone eventualmente presenti, quali i capi di gabinetto. Ciò posto, le deduzioni indirette che le ricorrenti pretendono di trarre da tale elenco non possono prevalere sulla menzione espressa, alla pagina 2 del processo verbale, della presenza o dell'assenza dei membri della Commissione».
19 Secondo la ricorrente, l'interpretazione formulata dal Tribunale ai punti suddetti della sentenza impugnata è sprovvista di qualsiasi fondamento e incoerente.
20 La ricorrente rileva inoltre che il Tribunale ha rifiutato di accogliere la sua domanda di provvedimenti istruttori, diretta a stabilire, mediante l'esame delle agende dei commissari, quali tra questi fossero effettivamente presenti al momento della seduta nel corso della quale è stata adottata la decisione controversa. Così facendo, il Tribunale avrebbe leso il diritto della ricorrente alla verifica della legittimità della procedura seguita nell'adozione della detta decisione, diritto che la Corte avrebbe riconosciuto espressamente al punto 64 della sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555).
21 La ricorrente fa valere che la Corte, in conformità dell'art. 24 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, dovrebbe invitare la Commissione a produrre le agende e altri analoghi documenti dei membri di tale istituzione, al fine di stabilire una volta per tutte l'elenco di coloro che erano effettivamente presenti al momento dell'adozione della decisione controversa nel corso della seduta del pomeriggio del 16 febbraio 1994.
22 In via preliminare, la Commissione fa valere che il motivo è irricevibile, in quanto spetterebbe esclusivamente al Tribunale valutare i fatti e l'efficacia probatoria che occorre attribuire agli elementi di prova ad esso sottoposti.
23 Quanto alla domanda di produzione delle agende e degli altri analoghi documenti dei membri della Commissione, quest'ultima la ritiene del pari irricevibile, in quanto non si tratterebbe di una misura che può essere adottata nell'ambito di un giudizio d'impugnazione. Infatti, l'art. 118 del regolamento di procedura della Corte, il quale si applicherebbe specificamente al giudizio di impugnazione, farebbe rinvio agli artt. 43, 44, 55-90, 93, 95-100 e 102 del detto regolamento, ma ometterebbe chiaramente gli artt. 45-54 del medesimo, relativi ai provvedimenti istruttori.
24 Per il caso in cui la Corte giudicasse ricevibile tale parte del motivo, la Commissione ne sostiene l'infondatezza. Infatti, legittimamente il Tribunale avrebbe preso in considerazione l'elenco contenuto alla pagina 2 del processo verbale, la cui finalità sarebbe di effettuare una rilevazione precisa della presenza o meno dei membri della Commissione nel corso della riunione in questione. Inoltre, la Commissione fa valere che la ricorrente interpreta erroneamente la pagina 40 del processo verbale. Infatti, così come sarebbe stato rilevato dal Tribunale, dalla menzione contenuta nella pagina suddetta non sarebbe possibile dedurre che i tre membri della Commissione di cui si discute fossero assenti al momento della deliberazione sul punto XXV dell'ordine del giorno.
Giudizio della Corte
25 Occorre ricordare che, come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 49 e 66; 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 194, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 69).
26 Occorre rilevare come, nella fattispecie, gli argomenti dedotti dalla ricorrente non siano intesi a dimostrare uno snaturamento, da parte del Tribunale, del contenuto del processo verbale. Essi si limitano a contestare l'interpretazione compiuta in proposito dal Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata.
27 Occorre dunque constatare che tale doglianza, dedotta nell'ambito della prima parte del primo motivo, dev'essere dichiarata irricevibile in quanto censura una valutazione di fatti e di elementi di prova compiuta dal Tribunale.
28 Quanto alla domanda di produzione delle agende dei commissari, occorre ricordare che spetta al giudice comunitario decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un documento, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura risulta che la domanda di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può adottare in qualsiasi fase del procedimento (sentenza 6 aprile 2000, causa C-286/95 P, Commissione/ICI, Racc. pag. I-2341, punti 49 e 50).
29 Il Tribunale, disponendo di una copia del processo verbale, vale a dire del documento previsto dal regolamento interno del 1993 per attestare lo svolgimento delle riunioni della Commissione, la regolarità del quale era stata controllata dal detto giudice, come viene precisato al punto 147 della sentenza impugnata, non era in alcun modo tenuto ad adottare un provvedimento istruttorio integrativo per reclamare ulteriori documenti se riteneva che una misura di questo tipo non fosse necessaria all'accertamento della verità (v., in tal senso, sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 404).
30 Quanto alla domanda intesa a che la Corte provveda essa stessa a ordinare la produzione delle agende e di altri analoghi documenti dei commissari, è sufficiente rilevare come un provvedimento istruttorio siffatto esuli dai limiti di un giudizio d'impugnazione, il quale è rivolto a controllare la legittimità di una decisione adottata dal Tribunale ed è limitato alle questioni di diritto.
31 Infatti, da un lato, eventuali provvedimenti istruttori condurrebbero necessariamente la Corte a pronunciarsi su questioni di fatto (v., in tal senso, sentenza 8 luglio 1999, causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I-4287, punto 91).
32 Dall'altro, l'impugnazione ha ad oggetto solo la sentenza impugnata ed è unicamente nel caso in cui questa venisse annullata che, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, quest'ultima potrebbe pronunciarsi essa stessa sulla controversia (v., in tal senso, sentenza Hüls/Commissione, cit., punto 92).
33 Ne consegue che la prima parte del primo motivo è irricevibile.
Quanto alla seconda parte del primo motivo
34 La ricorrente censura il punto 135 della sentenza impugnata, che è così formulato:
«Ebbene, le ricorrenti non hanno dedotto né il Tribunale ha potuto individuare alcuna difformità sostanziale tra le versioni C(94)321/2 e C(94)321/3 della [decisione controversa] lette congiuntamente, così come depositate dalla Commissione nella cancelleria del Tribunale nelle quattro lingue facenti fede, e le versioni [di tale decisione] notificate alle ricorrenti. Pertanto, la circostanza che [la detta decisione] sia stata adottata sotto forma di due documenti, vale a dire C(94)321/2 e C(94)321/3, il secondo dei quali apportava al primo talune modifiche, alcune delle quali manoscritte, è ininfluente, tanto più che, in sostanza, tali modifiche riguardano solo il pagamento rateizzato delle ammende e la decisione di non irrogare ammende di importo inferiore a ECU 100. Del pari, la circostanza che in talune versioni linguistiche i documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 abbiano una numerazione delle pagine incoerente o caratteri di scrittura differenti è ininfluente, dal momento che l'elemento ideologico e l'elemento formale di tali documenti, congiuntamente letti, corrispondono alla versione della [decisione controversa] notificata alle ricorrenti (sentenza [Commissione/BASF e a., cit.], punto 70).»
35 La ricorrente afferma che il Tribunale, statuendo che la versione adottata e quella notificata di una decisione non debbono necessariamente coincidere, ha applicato in maniera erronea la giurisprudenza da esso citata. Da quest'ultima risulterebbe che l'assenza di corrispondenza formale tra la decisione adottata e la decisione notificata alle parti deve comportare la nullità di quest'ultima.
36 La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a constatare i fatti della controversia affermando di non aver rilevato alcuna differenza sostanziale tra le diverse versioni della decisione controversa.
37 La Commissione sostiene inoltre che il motivo è privo di fondamento in diritto, a tal fine deducendo l'erronea interpretazione del punto 135 della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale avrebbe affermato non già che la Commissione poteva notificare alle parti un testo che non corrispondeva al testo adottato, bensì che elementi quali una numerazione delle pagine incoerente ovvero caratteri di scrittura differenti non influivano sull'elemento ideologico e sull'elemento formale dei documenti.
Giudizio della Corte
38 E' giocoforza constatare che, con tale parte del primo motivo, la ricorrente censura la valutazione di elementi di prova compiuta dal Tribunale. Al punto 135 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito infatti, dopo aver esaminato i documenti sottopostigli, che non risultava provato che esistesse una differenza sostanziale tra la versione notificata della decisione controversa e le versioni C(94)321/2 e C(94)321/3 allegate al processo verbale.
39 Ne consegue che la seconda parte del primo motivo dev'essere dichiarata irricevibile.
Quanto alla terza parte del primo motivo
40 La terza parte del primo motivo ha ad oggetto i punti 143-147 della sentenza impugnata, che sono formulati nei seguenti termini:
«143 Si deve anzitutto rilevare che l'art. 16, primo comma, del regolamento interno del 1993 non definiva in che modo gli atti adottati in riunione dovessero essere "allegati" al processo verbale, a differenza, ad esempio, dell'art. 16 del regolamento interno della Commissione, nel testo risultante dalla decisione 8 marzo 1995, 95/148/CE, CECA, Euratom (GU L 97, pag. 82), il quale prevede che gli atti di cui trattasi siano uniti "inscindibilmente" al processo verbale.
144 Nella fattispecie, il processo verbale è stato ricevuto dal Tribunale accompagnato dai documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 nelle diverse lingue facenti fede, in un medesimo ricettacolo che gli agenti della Commissione hanno affermato di aver ricevuto tale e quale dal segretario generale della Commissione, a seguito della richiesta del Tribunale in data 11 marzo 1998. Si deve quindi presumere che tali documenti siano stati "allegati" al processo verbale nel senso che sono stati collocati insieme a quest'ultimo, senza essere ad esso uniti fisicamente.
145 Lo scopo dell'art. 16, primo comma, del regolamento interno del 1993 è di garantire che la Commissione abbia debitamente adottato l'atto nella forma in cui esso è stato notificato al destinatario. Ebbene, nella fattispecie, la ricorrente non ha dimostrato alcuna difformità sostanziale tra la versione della [decisione controversa] notificatale e la versione che, a detta della Commissione, è stata "allegata" al processo verbale.
146 Ciò posto, e tenuto conto della presunzione di validità inerente agli atti comunitari (sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-35/92, Deere/Commissione, Racc. pag. II-957, punto 31), la ricorrente non ha dimostrato che i documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 non sono stati "allegati" al processo verbale ai sensi dell'art. 16 del regolamento interno del 1993. Tali documenti devono, pertanto, essere considerati autenticati in virtù delle firme del presidente e del segretario generale apposte sulla prima pagina del detto processo verbale.
147 Quanto al fatto che il processo verbale prodotto dinanzi al Tribunale è esso stesso una fotocopia che non reca le firme in originale del presidente e del segretario generale, va osservato che la prima pagina di questo documento è munita del timbro "per copia certificata conforme, il segretario generale Carlo Trojan", e che tale timbro reca la firma in originale del sig. Trojan, segretario generale in carica della Commissione. Il Tribunale ritiene che tale certificazione della conformità della copia da parte del segretario generale in carica della Commissione costituisca prova giuridicamente sufficiente del fatto che la versione originale del processo verbale reca le firme in originale del presidente e del segretario generale della Commissione».
41 La ricorrente sostiene che il Tribunale, affermando, al punto 144 della sentenza impugnata, che le versioni C(94)321/2 e C(94)321/3 erano state debitamente allegate al processo verbale, ha violato l'art. 16, primo comma, del regolamento interno del 1993, il quale così dispone:
«Gli atti adottati in riunione o mediante procedimento scritto vengono allegati, nella o nelle lingue nelle quali fanno fede, al verbale della riunione della Commissione nel corso della quale sono stati adottati o [è] stato preso atto [della loro adozione]. Tali atti sono autenticati dalle firme del Presidente e del Segretario generale apposte sulla prima pagina del suddetto verbale».
42 Inoltre, la ricorrente fa valere che il Tribunale, al punto 147 della sentenza impugnata, non avrebbe correttamente valutato l'elemento di prova relativo all'autenticazione, da parte del presidente e del segretario generale della Commissione, della decisione controversa notificata.
43 La Commissione ritiene che tali due censure siano irricevibili, in quanto riguarderebbero la constatazione di fatti o la valutazione di elementi di prova, le quali sarebbero rimesse alla competenza esclusiva del Tribunale.
44 La Commissione sostiene inoltre che il motivo è infondato, per il fatto che occorrerebbe tener conto anche dei punti 145 e 146 della sentenza impugnata, e rileva come la ricorrente non abbia offerto alcun indizio dell'esistenza di una differenza sostanziale tra le varie versioni della decisione controversa.
45 Quanto al punto 147 della sentenza impugnata, la Commissione asserisce che l'art. 16 del regolamento interno del 1993 non impone l'autenticazione delle decisioni notificate, bensì unicamente l'autenticazione dei processi verbali delle riunioni.
Giudizio della Corte
46 E' giocoforza constatare che la ricorrente contesta nuovamente una valutazione di elementi di prova compiuta dal Tribunale. Infatti, al punto 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha presunto che i documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 fossero allegati al processo verbale, mentre il detto giudice, al punto 147 della medesima sentenza, ha affermato che la certificazione della conformità della copia da parte del segretario generale in carica della Commissione costituiva prova giuridicamente sufficiente del fatto che la versione originale del processo verbale reca le firme in originale del presidente e del segretario generale della Commissione.
47 Ne consegue che la terza parte del primo motivo dev'essere dichiarata irricevibile.
48 Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo dev'essere rigettato nella sua interezza perché irricevibile.
Quanto al secondo motivo
49 Il secondo motivo, con il quale viene dedotta la violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, è suddiviso in tre parti. La prima parte riguarda la violazione della nozione di «giuoco normale della concorrenza», ai sensi della detta disposizione, la seconda il mancato rispetto dell'obbligo di dimostrare l'effetto pregiudizievole sulla concorrenza dei comportamenti contestati nella decisione controversa, e la terza la mancata presa in considerazione del ruolo svolto dalla DG III.
Quanto alla prima parte del secondo motivo
50 Con la prima parte del secondo motivo, riguardante la violazione della nozione di «giuoco normale della concorrenza», ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha interpretato le nozioni di «accordo» e di «pratica concordata» di cui alla detta disposizione allo stesso modo delle equivalenti nozioni contenute nell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), mentre il detto giudice avrebbe dovuto valutare i fatti costituenti l'oggetto della decisione controversa conformemente alle regole di cui agli artt. 46-48, 60 e 65 del Trattato CECA, e non secondo le regole proprie del Trattato CE.
51 Ad avviso della ricorrente, la concorrenza prevista nel Trattato CECA non sarebbe quella tutelata dal Trattato CE, bensì sarebbe una concorrenza imperfetta, su un mercato oligopolistico. L'art. 60 del Trattato CECA introdurrebbe un elemento di concertazione tra le imprese provocando un allineamento quasi automatico dei loro prezzi con i prezzi pubblicati ai sensi della detta disposizione. Dunque, erroneamente il Tribunale avrebbe valutato i comportamenti addebitati alla ricorrente alla luce dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, senza tener conto del detto art. 60.
52 La Commissione fa valere, in primo luogo, che tale parte del motivo costituisce la mera ripetizione di argomenti sviluppati dinanzi al Tribunale ed è pertanto irricevibile.
53 La Commissione sostiene, in secondo luogo, che il ragionamento sviluppato dal Tribunale ai punti 238-242 e 245-253 della sentenza impugnata è corretto. Essa rileva, in particolare, come i comportamenti addebitati alla ricorrente consistessero in accordi e pratiche concordate diretti a fissare i prezzi e quote di mercato. Pratiche siffatte non sarebbero menzionate nell'art. 60 del Trattato CECA e ammetterne la legittimità priverebbe di ogni effetto l'art. 65 di tale Trattato.
Giudizio della Corte
54 Occorre rilevare come il Tribunale abbia esaminato, ai punti 237-242 della sentenza impugnata, il contesto nel quale si inserisce l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Il Tribunale ha altresì verificato, ai punti 243-253 di tale sentenza, se l'art. 60 del detto Trattato fosse pertinente ai fini della valutazione, alla luce del medesimo art. 65, n. 1, dei comportamenti contestati alla ricorrente. Al punto 254 della medesima sentenza, il Tribunale ha esaminato gli artt. 46-48 del Trattato CECA, per concludere, al punto successivo, che nessuna delle disposizioni sopra citate consente alle imprese di violare il divieto stabilito dal detto art. 65, n. 1, mediante la conclusione di accordi o l'attuazione di pratiche concordate di fissazione dei prezzi del tipo di quelle in discussione nel caso di specie.
55 Va pertanto riconosciuta la correttezza delle motivazioni elaborate dal Tribunale a questo proposito.
56 Ne consegue che la prima parte del secondo motivo è infondata.
Quanto alla seconda parte del secondo motivo
57 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto al punto 230 della sentenza impugnata, laddove ha statuito che la Commissione non era tenuta a dimostrare l'effetto pregiudizievole sulla concorrenza dei comportamenti contestati nella decisione controversa, malgrado che la Commissione avesse ritenuto utile precisare, al punto 222 della motivazione della detta decisione, che i summenzionati comportamenti avevano avuto a questo proposito un effetto non trascurabile. Il ragionamento del Tribunale sarebbe, inoltre, contraddittorio per il fatto che il detto giudice avrebbe altresì giudicato, al punto 517 della stessa sentenza, che «la Commissione ha esagerato l'incidenza economica degli accordi di fissazione dei prezzi accertati nella fattispecie rispetto al gioco della concorrenza che sarebbe esistito in assenza di tali infrazioni, tenuto conto della congiuntura economica favorevole e della libertà lasciata alle imprese di portare avanti discussioni a carattere generale in materia di previsioni di prezzi, tra di loro e con la DG III».
58 La Commissione afferma che, secondo i termini stessi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, eventuali accordi e pratiche concordate sono contrari alla detta disposizione anche solo se essi «tenda[no]» a restringere la concorrenza. Di conseguenza, giustamente il Tribunale avrebbe statuito che non era necessario dimostrare che l'intesa contestata aveva effettivamente avuto un tale effetto pregiudizievole sulla concorrenza.
Giudizio della Corte
59 E' sufficiente constatare che l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA vieta ogni accordo che «tenda» a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza.
60 Ne consegue che è vietato, ai sensi della detta disposizione, un accordo che abbia lo scopo di restringere la concorrenza, ma i cui effetti anticoncorrenziali non siano stati dimostrati. Pertanto, il Tribunale, al punto 230 della sentenza impugnata, ha giustamente confermato che la Commissione non era tenuta a provare l'esistenza di un effetto pregiudizievole sulla concorrenza per dimostrare che si era verificata una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
61 Quanto al punto 517 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva esagerato l'incidenza economica degli accordi di fissazione dei prezzi constatati nel caso di specie, la ricorrente ne ricava un argomento per individuare nella detta pronuncia una contraddizione della motivazione e sostenere che la prova degli effetti dei detti accordi era necessaria per affermare il loro carattere illecito. Orbene, occorre rilevare come tale punto si inserisca nella parte della sentenza impugnata dedicata dal Tribunale all'esame dell'incidenza economica delle violazioni al fine di stabilire se l'ammenda fosse stata fissata in un importo sproporzionato (punti 505-518).
62 In tale parte della sentenza impugnata, il Tribunale ha dunque esaminato uno dei criteri abitualmente utilizzati per valutare la gravità di una violazione, sottolineando però, al punto 507 della medesima sentenza, che l'esistenza di una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA può essere dimostrata e un'ammenda può essere inflitta ai sensi del n. 5 di tale norma anche in assenza di effetti anticoncorrenziali.
63 Ne consegue che il Tribunale non si è contraddetto allorché ha preso in considerazione gli effetti economici degli accordi suddetti per stabilire l'importo della sanzione, anche se tali effetti non sono necessari per la constatazione di una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
64 Pertanto, la seconda parte del secondo motivo è infondata.
Quanto alla terza parte del secondo motivo
65 La terza parte del secondo motivo riguarda i punti 395 e 404-439 della sentenza impugnata. Dopo aver esaminato diversi elementi di prova, il Tribunale ha concluso, al punto 436 della detta sentenza, che le imprese interessate avevano scientemente fatto in modo che i funzionari della DG III non avessero conoscenza dei loro accordi restrittivi della concorrenza nonché delle loro discussioni incentrate su informazioni precise, dettagliate e individualizzate a livello delle imprese.
66 La ricorrente sostiene che il ragionamento del Tribunale è inaccettabile, in quanto esso implicherebbe uno snaturamento evidente di prove scritte e delle dichiarazioni di testimoni in merito alla conoscenza, in capo alla DG III, dello scambio di previsioni sui prezzi futuri. Sarebbe tuttavia tale ragionamento che avrebbe consentito al Tribunale di concludere che la ricorrente non aveva dimostrato il coinvolgimento della DG III nelle violazioni constatate o, quanto meno, la conoscenza da parte di quest'ultima del contenuto delle riunioni organizzate tra le imprese in questione. La ricorrente considera più in particolare i punti 395, 409 e 414-416 della sentenza impugnata.
67 Tali punti sono così formulati:
«395 Il Tribunale rileva anzitutto che, anche ammettendo che abbia potuto sussistere, dopo la fine del periodo di crisi manifesta, un margine di dubbio riguardo alla reale portata dell'art. 65, n. 1, del Trattato od alla posizione della Commissione in merito, visto l'atteggiamento ambiguo da essa tenuto fino al 30 giugno 1988 (v., a questo proposito, i punti 491-502 della sentenza pronunciata in data odierna nella causa T-141/94, Thyssen [Stahl]/Commissione), tale circostanza non è idonea a incidere sul carattere illecito dei comportamenti contestati alla ricorrente per il periodo successivo alla data suddetta, e più specificamente a partire dal 1° gennaio 1989. A questo proposito, il Tribunale ha già ricordato la giurisprudenza della Corte secondo la quale il divieto di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato è tassativo e caratterizza il sistema da quest'ultimo instaurato (parere [13 dicembre 1961], 1/61, [Racc. pagg. 491,] 504).
(...)
409 E' pur vero che, in tale contesto, la Commissione perseguiva un obiettivo generale di conservazione dell'equilibrio tra l'offerta e la domanda e, di conseguenza, di stabilità del livello generale dei prezzi, destinato a consentire alle imprese siderurgiche di riavvicinarsi ai profitti (v., ad esempio, la nota interna della DG III del 24 ottobre 1988 relativa alla riunione del 27 ottobre 1988 con l'industria, il promemoria della DG III del 10 maggio 1989 relativo alla riunione consultiva del 27 aprile 1989, il promemoria della DG III del 28 ottobre 1989 relativo alla riunione consultiva del 26 ottobre 1989 e la nota interna della DG III dell'8 novembre 1989 relativa ad una riunione del 7 novembre 1989 con i produttori).
(...)
414 Vero è che in numerosi documenti relativi alle riunioni tra l'industria e la DG III si fa riferimento a previsioni in materia di prezzi.
415 E' del pari vero che, ex post, emerge dall'insieme dei documenti prodotti dinanzi al Tribunale che talune informazioni offerte alla DG III riguardo ai futuri prezzi delle putrelle erano il risultato degli accordi intervenuti all'interno della [commissione di Eurofer denominata "commissione putrelle" (in prosieguo: la "commissione putrelle")] (v., in particolare, i processi verbali delle riunioni della commissione putrelle in data 10 gennaio, 19 aprile, 6 giugno e 11 luglio 1989 in relazione ai resoconti e alle "speaking notes" riguardanti le riunioni consultive del 26 gennaio, 27 aprile e 27 luglio 1989).
416 Il Tribunale ritiene tuttavia che, all'epoca, i funzionari della DG III non fossero in grado di avvedersi del fatto che, tra le numerose informazioni ad essi fornite dalla Eurofer riguardo, in particolare, alla situazione generale del mercato, alle giacenze, alle importazioni ed esportazioni ed alle tendenze della domanda, le informazioni in materia di prezzi erano il risultato di accordi tra le imprese».
68 La Commissione sostiene che tale parte del motivo dev'essere dichiarata irricevibile in quanto riguarderebbe la valutazione di elementi di prova e non uno snaturamento di questi ultimi. La ricorrente non preciserebbe in alcun modo in che cosa consista concretamente il preteso snaturamento di tali elementi, mentre invece spetterebbe ad essa indicare l'origine e la natura dell'errore di interpretazione commesso in proposito dal Tribunale.
Giudizio della Corte
69 Nella fattispecie, la ricorrente deduce uno snaturamento, da parte del Tribunale, dei documenti e delle testimonianze ad esso sottoposti, ma non dimostra in alcun modo, né d'altronde cerca di dimostrare, sotto quale profilo il Tribunale, ai punti della sentenza impugnata contemplati da tale parte del motivo, avrebbe proceduto a constatazioni di fatto inesatte e alterato il senso chiaro e preciso dei documenti e delle testimonianze suddetti.
70 Inoltre, una semplice lettura di tali punti della sentenza impugnata consente di constatare che il Tribunale esprime in essi considerazioni in ordine agli elementi di prova forniti e al proprio convincimento circa il modo in cui si sono svolti i fatti.
71 Occorre pertanto constatare che, in realtà, la terza parte del secondo motivo ha ad oggetto valutazioni di elementi di prova compiute dal Tribunale. In considerazione della giurisprudenza ricordata al punto 25 della presente sentenza, tale parte del motivo deve dunque essere dichiarata irricevibile.
72 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il secondo motivo dev'essere dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato.
Quanto al terzo motivo
73 Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario, omettendo di annullare l'art. 1 della decisione controversa malgrado tale disposizione non indichi la durata della violazione in materia di fissazione dei prezzi.
74 La ricorrente rileva come, al punto 259 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia constatato che i punti 227-237 della motivazione della decisione controversa non contengono elementi tali da giustificare l'intera durata della violazione consistente nella fissazione dei prezzi. Essa contesta dunque l'affermazione del Tribunale, di cui al punto 263 della medesima sentenza, secondo cui gli accordi e le pratiche concordate di fissazione dei prezzi addebitati alla ricorrente configurano una condotta collusiva a carattere permanente, mentre risulterebbe dalla giurisprudenza del Tribunale che la Commissione era tenuta a dimostrare individualmente, nell'ambito della decisione controversa, l'esistenza di ciascuna delle violazioni e la relativa durata (sentenze 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 190, e 14 maggio 1998, causa T-295/94, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II-813, punti 82 e 119).
75 La Commissione sostiene che il motivo è infondato. La ricorrente avrebbe tentato di alterare il contenuto della sentenza impugnata, facendo allusione soltanto al punto 259 di quest'ultima. Infatti, se è vero che il Tribunale, al punto suddetto, ha ammesso che i punti 227-237 della motivazione della decisione controversa non consentono di stabilire la durata della violazione, la conclusione del detto giudice sarebbe fondata sull'esame, condotto ai punti 260-262 della sentenza impugnata, di altri passaggi della suddetta motivazione nonché dei documenti ivi citati.
Giudizio della Corte
76 E' opportuno riportare integralmente i punti 259-263 della sentenza impugnata, il cui tenore è il seguente:
«259 E' bensì vero che le considerazioni svolte ai punti 227-237 della [decisione controversa] non contengono, di per sé, gli elementi atti a giustificare l'intera durata della violazione consistente nella fissazione dei prezzi nell'ambito della commissione putrelle, addebitata alla ricorrente dall'art. 1 della [detta decisione], durata corrispondente a un periodo di 24 mesi, compreso tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990. Infatti, dalla summenzionata parte della [decisione controversa] non risulta che i partecipanti alle riunioni della commissione putrelle abbiano concluso o applicato un accordo, o che abbiano messo in atto una pratica concordata di fissazione dei prezzi, nel corso del quarto trimestre del 1990.
260 Tuttavia, risulta dai punti 118-121 della [decisione controversa] e dai documenti ivi citati che, dopo aver evocato, in occasione della riunione dell'11 settembre 1990, il principio e le modalità di un aumento moderato dei prezzi destinato ad essere "applicato probabilmente il 1° gennaio" 1991, i membri della commissione putrelle hanno proseguito le loro discussioni nel corso della riunione del 9 ottobre 1990, fino a giungere ad un consenso su un aumento dei prezzi dell'ordine di DEM 20/30 sui mercati continentali, nel corso del primo trimestre del 1991 (v. il processo verbale relativo a questa riunione, documenti nn. 346-354 del fascicolo). Inoltre, nel processo verbale della riunione si legge che "sul piano dei prezzi, malgrado alcune difficoltà per taluni paesi, i livelli T3/90 hanno potuto essere riportati nel quarto trimestre con applicazione integrale dei nuovi scarti".
261 Alla luce degli accordi regolarmente conclusi o riportati di trimestre in trimestre e delle prassi abitualmente seguite in seno alla commissione putrelle fino alle prime verifiche effettuate dalla Commissione nel gennaio 1991, il Tribunale reputa che tali documenti costituiscano la prova che la collusione in materia di prezzi, e in particolare la proroga degli accordi anteriormente stipulati, si è protratta nel corso del quarto trimestre del 1990.
262 Più in generale, il Tribunale considera che gli accordi e le pratiche concordate di fissazione dei prezzi addebitati alla ricorrente, sulla base delle constatazioni di fatto illustrate ai punti 95-121 e 227-237 della [decisione controversa], si inseriscono nel quadro di riunioni regolari e di contatti assidui tra produttori, che sono stati l'occasione di una cooperazione continua tra di essi in seno alla commissione putrelle.
263 Giustamente dunque la Commissione ha constatato, al punto 221 della [decisione controversa], che gli interessati hanno messo in atto una collusione a carattere permanente allo scopo, in particolare, di aumentare e di armonizzare i prezzi nei diversi Stati membri della CECA e, al punto 242 della [medesima decisione], che la responsabilità degli accordi e delle pratiche concordate di fissazione dei prezzi in seno alla commissione putrelle descritti nella [detta decisione] dev'essere sopportata dalle imprese per tutto il periodo nel corso del quale esse hanno partecipato alle riunioni e alla cooperazione che vi era connessa, vale a dire, per quanto riguarda la ricorrente, tenuto conto della particolare situazione dei produttori spagnoli (v. punto 313 della [decisione controversa]), un periodo di 24 mesi, compreso tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990».
77 Dai passi citati al punto precedente risulta che il Tribunale ha esaminato i diversi elementi della decisione controversa per concludere, al punto 263 della sentenza impugnata, che la durata della violazione era proprio di 24 mesi. Il detto giudice ha sì constatato, al punto 259 della detta sentenza, che la partecipazione alla violazione nel corso del quarto trimestre del 1990 non risultava dai punti 227-237 della motivazione della decisione controversa, ma ha fondato la propria conclusione su diversi elementi di tale decisione descritti ai punti 260-262 della sentenza impugnata.
78 La ricorrente non può opporre la constatazione di cui al punto 259 della sentenza impugnata alla conclusione formulata al punto 263 della medesima sentenza senza tener conto dei punti 260-262 di quest'ultima, nei quali il Tribunale ha illustrato gli elementi che ha preso in considerazione.
79 Ne consegue che il terzo motivo è infondato.
Quanto al quarto motivo
80 Con il quarto motivo viene dedotta una violazione del diritto comunitario a motivo dell'erronea valutazione giuridica dell'accordo di ripartizione del mercato francese.
81 Tale motivo riguarda i punti 296 e 297 della sentenza impugnata, che sono così formulati:
«296 Visti tali elementi concordanti, che si inseriscono nell'ambito delle riunioni della commissione putrelle, uno dei cui obiettivi principali era quello di stabilizzare i tassi di penetrazione delle importazioni con riferimento ai flussi tradizionali (v. qui di seguito), il Tribunale ritiene che la Commissione fosse legittimata a concludere, al punto 260 della [decisione controversa], che la ricorrente, pur senza partecipare attivamente all'"elaborazione del sistema", si era conformata a quest'ultimo, e che la sua partecipazione alla violazione in questione poteva dunque legittimamente ritenersi sussistente.
297 Posto che è provato che la finalità dell'accordo in questione era di stabilizzare le forniture dei partecipanti al livello dei loro flussi tradizionali, il fatto che i quantitativi esportati dalla ricorrente sul mercato francese nel quarto trimestre siano stati del tutto comparabili ai quantitativi che essa aveva esportato nel primo e secondo trimestre non può essere interpretato come un indizio della sua non partecipazione all'accordo suddetto, né come una circostanza idonea a giustificare l'applicazione ai fatti in questione dei principi enunciati dalla Corte nella sentenza [28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83,] CRAM e Rheinzink/Commissione [Racc. pag. 1679]».
82 Il Tribunale ha statuito, al punto 298 della sentenza impugnata, che la partecipazione della ricorrente a un accordo di ripartizione di mercati vietato dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA era sufficientemente provata.
83 La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata abbia ingiustamente rifiutato l'applicazione al caso di specie dei principi enunciati dalla Corte nella citata sentenza CRAM e Rheinzink/Commissione, secondo i quali la decisione che accerta una violazione dovrebbe essere annullata nel caso in cui i fatti addebitati possano essere spiegati in modo diverso da quello illustrato in tale decisione. La ricorrente avrebbe fatto valere in primo grado che il quantitativo esportato nel corso del quarto trimestre del 1989, lungi dall'essere insolito, si spiegava con il fatto che esso corrispondeva alle sue esportazioni abituali. Ingiustamente il Tribunale avrebbe respinto tale spiegazione ritenendo che il detto quantitativo non potesse costituire l'indizio della non partecipazione a un accordo il cui obiettivo era di stabilizzare le forniture dei partecipanti al livello dei loro flussi tradizionali.
84 La Commissione ritiene che tale motivo debba essere dichiarato irricevibile, in quanto esso costituirebbe, allo stesso tempo, una semplice ripetizione di argomenti già presentati in primo grado e una questione relativa alla valutazione di circostanze di fatto.
Giudizio della Corte
85 E' sufficiente rilevare come, ai punti 296-298 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia proceduto alla valutazione di elementi di prova. Ai punti suddetti, il detto giudice ha espresso, in particolare, il proprio convincimento che i fatti constatati non potevano spiegarsi se non con la partecipazione della ricorrente all'accordo contestato.
86 Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 25 della presente sentenza, il quarto motivo deve dunque essere dichiarato irricevibile.
Quanto al quinto motivo
87 Con il quinto motivo viene dedotto l'irregolare esercizio, da parte del Tribunale, del suo potere di controllo, nonché una lesione dei diritti della difesa della ricorrente.
88 Tale motivo riguarda i punti 332-339 della sentenza impugnata. Nella sua risposta del 19 gennaio 1998 a un quesito scritto del Tribunale e in occasione dell'udienza dinanzi a quest'ultimo, la Commissione aveva fatto valere che i sistemi di scambio di informazioni controversi non costituivano una violazione autonoma dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, bensì facevano parte di violazioni più ampie. Dopo aver analizzato la decisione controversa ai punti 333-338 della detta sentenza, il Tribunale ha tuttavia concluso, al punto 339 della medesima sentenza, che i sistemi in questione erano stati considerati nella decisione suddetta come costituenti una violazione autonoma e che occorreva dunque respingere gli argomenti invocati dalla Commissione nella sua risposta e all'udienza, nella misura in cui essi miravano a modificare tale valutazione giuridica.
89 La ricorrente asserisce che la sentenza impugnata ha interpretato la decisione controversa in maniera errata, riformulandola, riformando il suo contenuto e attribuendo alla medesima una conclusione che in essa non appare. Pertanto, il Tribunale avrebbe esercitato in modo irregolare il proprio potere di controllo della legittimità di un atto comportante sanzioni. Ad avviso della ricorrente, il detto giudice avrebbe dovuto annullare l'ammenda ingiustamente inflitta per una violazione che, a dire della stessa Commissione, non presentava carattere autonomo.
90 La Commissione sostiene che il motivo è irricevibile, in quanto esso verrebbe dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte e sarebbe diverso da quello sollevato in primo grado, così come risulterebbe dal punto 324 della sentenza impugnata. Il detto motivo sarebbe inoltre privo di fondamento. Il Tribunale non avrebbe in alcun modo riformulato e riformato il contenuto della decisione controversa, bensì avrebbe semplicemente respinto le spiegazioni fornite dalla Commissione nelle proprie osservazioni e all'udienza.
Giudizio della Corte
91 Occorre rilevare come la ricorrente non dimostri, e d'altronde neppure tenti di dimostrare, sotto quale profilo il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario provvedendo esso stesso ad interpretare la decisione controversa, anziché riconoscere la validità dei chiarimenti forniti nella risposta del 19 gennaio 1998 e all'udienza dai rappresentanti della Commissione.
92 A questo proposito è sufficiente rilevare come, allorché il Tribunale statuisce su un ricorso di annullamento proposto contro un atto comunitario, spetti al detto giudice interpretare tale atto.
93 Nei limiti in cui il motivo può essere interpretato come una censura al Tribunale per uno snaturamento della decisione controversa, occorre rilevare come, ai punti 333-337 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia proceduto ad un'analisi dettagliata dei punti 263-271 della motivazione della detta decisione. Una comparazione di tali punti della sentenza impugnata e della decisione controversa non consente tuttavia di individuare uno snaturamento, da parte del Tribunale, del contenuto di quest'ultima.
94 Ne consegue che il quinto motivo è infondato.
Quanto al sesto motivo
95 Con il sesto motivo viene dedotta una violazione del diritto comunitario quanto alla scelta del fatturato utilizzato per il calcolo dell'ammenda ed alla conversione di tale fatturato in ECU.
96 La ricorrente ritiene che erroneamente il Tribunale, al punto 474 della sentenza impugnata, abbia avallato la presa in considerazione, ai fini del calcolo dell'ammenda, del fatturato realizzato nel corso dell'ultimo anno del periodo di commissione della violazione, vale a dire nel 1990, mentre la Commissione avrebbe dovuto a tal fine fare riferimento al fatturato dell'anno precedente la data di adozione della decisione controversa per il quale essa disponeva di conti consolidati, vale a dire, per quanto riguarda la ricorrente, l'anno 1992. Assumere a criterio l'anno 1990 sarebbe contrario al principio di certezza del diritto e al principio di equità.
97 La ricorrente rileva inoltre come la Commissione, anziché fissare l'ammenda in pesetas spagnole e convertirla in ECU al tasso di cambio ufficiale in vigore alla vigilia della decisione controversa, abbia convertito il fatturato della ricorrente in ECU al tasso di cambio applicabile nel 1990. Tenuto conto della differenza esistente tra i tassi di cambio peseta spagnola/ECU nel 1990 e alla vigilia della detta decisione, tale modo di procedere avrebbe aumentato di ECU 800 000 l'onere finanziario imposto alla ricorrente per effetto dell'ammenda.
98 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente confermato la legittimità del metodo di conversione utilizzato dalla Commissione fondandosi, al punto 471 della sentenza impugnata, sulla sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-334/94, Sarrió/Commissione (Racc. pag. II-1439, punti 394 e segg.). Il principio di equità imporrebbe che venisse applicato il tasso di cambio meno oneroso per il soggetto obbligato (sentenza 1° febbraio 1978, causa 78/77, Lührs, Racc. pag. 169, punto 13).
99 La Commissione ritiene che il motivo sia irricevibile nella sua integralità, in quanto esso consisterebbe nella semplice riproduzione di un motivo dedotto dinanzi al Tribunale.
100 La Commissione fa valere inoltre che il motivo è infondato. Infatti, l'applicazione del principio di equità, così come inteso dalla ricorrente, comporterebbe una determinazione arbitraria delle ammende, caso per caso. Ciò violerebbe il principio della certezza del diritto, in forza del quale dev'essere possibile determinare con un certo grado di sicurezza l'importo dell'ammenda destinata a sanzionare un determinato comportamento. Prendere in considerazione il tasso di cambio e il fatturato dell'ultimo anno nel corso del quale la violazione è stata commessa garantirebbe l'applicazione di una procedura uniforme per tutti i soggetti incriminati. Inoltre, tale metodo sarebbe quello che meglio tiene conto dei benefici ottenuti dagli autori delle violazioni. Applicare una soluzione diversa non consentirebbe di sanzionare in modo proporzionato il comportamento oggetto di contestazione, in rapporto al momento in cui quest'ultimo si è verificato e agli effetti che esso ha prodotto.
Giudizio della Corte
101 Occorre rilevare come il Tribunale, al punto 474 della sentenza impugnata, abbia statuito che «la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del periodo di infrazione stabilito, ha consentito alla Commissione di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi questi di cui si deve tener conto per valutare la gravità dell'infrazione commessa da ciascuna impresa (v. sentenza [7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825], punti 120 e 121)».
102 Così facendo, il Tribunale ha sufficientemente motivato in punto di diritto la presa in considerazione, ai fini del calcolo dell'ammenda, del fatturato dell'ultimo anno del periodo di commissione della violazione. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che, quando si tratta di valutare le dimensioni e la potenza economica di un'impresa al momento della violazione, occorre necessariamente far riferimento al fatturato realizzato a tale data e non a quello realizzato al momento dell'adozione della decisione che infligge l'ammenda (v., in tal senso, sentenza 16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I-9991, punto 86).
103 Inoltre, la ricorrente non dimostra in che modo l'utilizzazione di tale anno di riferimento violerebbe i principi di certezza del diritto e di equità. Al contrario, l'utilizzazione di un anno di riferimento comune per tutte le imprese che hanno partecipato alla medesima violazione garantisce a ciascuna di esse che sarà trattata allo stesso modo delle altre, posto che le sanzioni vengono fissate in maniera uniforme e senza tener conto di elementi estrinseci e aleatori che avrebbero potuto influire sul fatturato tra l'ultimo anno di commissione della violazione e il momento dell'adozione della decisione che infligge le ammende. Peraltro, il fatto che l'anno di riferimento facesse parte del periodo di commissione della violazione ha consentito di valutare l'ampiezza dell'illecito commesso in rapporto alla realtà economica quale risultava nel corso di tale periodo.
104 Quanto alla fissazione dell'ammenda in ECU, sulla base di un fatturato convertito al tasso di cambio applicabile nel 1990, occorre anzitutto sottolineare come la conversione del fatturato dell'anno di riferimento al tasso di cambio dell'epoca consenta di evitare che venga falsata la valutazione delle rispettive dimensioni delle imprese che hanno partecipato alla violazione mediante la presa in considerazione di fatti estrinseci e aleatori, come la fluttuazione delle valute nazionali nel corso del periodo successivo (sentenza della Corte Sarrió/Commissione, cit., punto 86).
105 Occorre poi rilevare come l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA non vieti di fissare un'ammenda in ECU. Al contrario, l'utilizzazione di una valuta comune ai fini della determinazione delle ammende inflitte ad imprese che hanno partecipato ad una medesima violazione è giustificata dall'esigenza di sanzionare queste ultime in modo uniforme.
106 Infine, riguardo alle fluttuazioni monetarie, si tratta di un'alea che può generare vantaggi oppure svantaggi, alla quale le imprese devono abitualmente far fronte nell'ambito delle loro attività commerciali e la cui esistenza, in quanto tale, non è idonea a rendere incongruo l'importo di un'ammenda legittimamente fissato in funzione della gravità dell'infrazione e del fatturato realizzato nel corso dell'ultimo anno del periodo in cui questa è stata commessa (v. sentenza Sarrió/Commissione, cit., punto 89).
107 Ne consegue che legittimamente il Tribunale, ai punti 470-477 della sentenza impugnata, ha convalidato il metodo di calcolo dell'ammenda utilizzato dalla Commissione.
108 Il sesto motivo è dunque infondato.
109 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che l'impugnazione dev'essere respinta.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
110 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la cui applicabilità è estesa al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta interamente soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'impugnazione è respinta.
2) La Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) è condannata alle spese.
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