Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Voci doganali - Ricevitori satellitari per la telediffusione - Classificazione, tra il 1990 e il 1992, nella voce 8528 della nomenclatura combinata
Massima
$$La nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, che figura nell'allegato I del regolamento n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, come modificato dagli allegati dei regolamenti nn. 2886/89, 2472/90 e 2587/91, va interpretata nel senso che ricevitori satellitari per la telediffusione - che sono apparecchi destinati a convertire i segnali televisivi precedentemente trasmessi via satellite, ricevuti da antenne e trasformati da convertitori, per poterli elaborare in modo da essere visualizzati su uno schermo - appartenevano, tra il 1990 e il 1992, alla voce doganale 8528 (apparecchi riceventi per la televisione).
( v. punti 21, 25 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-201/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Deutsche Nichimen GmbH
e
Hauptzollamt Düsseldorf,
domanda vertente sull'interpretazione della Nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU 1987 L 256, pag. 1), come modificato dagli allegati del regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2472 (GU L 247, pag. 1), e del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. V. Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Deutsche Nichimen GmbH, dall'avv. H. Nehm, Rechtsanwalt;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente, assistito dall'avv. M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Deutsche Nichimen GmbH e della Commissione all'udienza del 19 settembre 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 novembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 maggio 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 maggio seguente, il Finanzgericht Düsseldorf ha presentato, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della Nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU 1987 L 256, pag. 1), come modificato dagli allegati del regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886 (GU L 282, pag. 1), del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2472 (GU L 247, pag. 1), e del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la Deutsche Nichimen GmbH (in prosieguo: la «Deutsche Nichimen») e lo Hauptzollamt Düsseldorf (ufficio doganale principale di Düsseldorf; in prosieguo: lo «Hauptzollamt») a proposito della classificazione nella NC di un prodotto definito ricevitore satellitare per la telediffusione.
3 Secondo quanto ha accertato il giudice remittente, i ricevitori di questo tipo sono apparecchi, montati in autonomi contenitori, che riducono i segnali ricevuti alle frequenze delle antenne terrestri, in modo che tali segnali possano essere elaborati da qualsiasi apparecchio televisivo o radiofonico attraverso l'entrata destinata all'antenna. Grazie a sintonizzatori videofonici incorporati, chiamati anche «tuner», tali apparecchi permettono agli utilizzatori di scegliere tra vari programmi o canali. All'uscita, i detti ricevitori non producono segnali video di colore rosso, verde e blu, bensì segnali PAL (PAL-G o PAL-I) ad una determinata frequenza, sicché, perché il ricevitore satellitare possa essere usato, basta che il tuner dell'apparecchio ricevente televisivo o radiofonico venga sintonizzato su tale frequenza una sola volta. Tuttavia, affinché i ricevitori satellitari televisivi siano in grado di ricevere i segnali dei programmi trasmessi via satellite, le cui frequenze sono comprese tra 4 e 20 GHz, tali segnali devono prima essere ricevuti da antenne, di solito paraboliche, e ridotti da convertitori. Tali convertitori, oltre ad amplificare i segnali ricevuti, riducono le frequenze di questi ultimi alle frequenze di entrata dei ricevitori satellitari, situate tra 950 e 1 750 MHz.
Contesto giuridico
4 Sostanzialmente, la formulazione delle voci doganali della NC di cui alle questioni pregiudiziali nonché della voce cui è stato fatto riferimento innanzi al giudice remittente non differisce, ai fini della soluzione di tali questioni, nelle versioni che risultano dai regolamenti nn. 2886/89, 2472/90 e 2587/91. Nella versione risultante dal detto regolamento n. 2587/91, la formulazione è la seguente:
«8528 Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:
8528 10 - a colori:
(...)
- - altri:
- - - con tubo immagini incorporato, con la diagonale dello schermo:
(...)
- - - altri:
8528 10 80 - - - - con schermo
- - - - senza schermo:
8528 10 91 - - - - - Videotuner
8528 10 98 - - - - - altri
(...)
8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
8529 10 - Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:
(...)
- - altri:
- - - Antenne:
8529 10 20 (...)
- - - - Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione:
8529 10 31 - - - - - per ricezione via satellite
(...)
8543 Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:
(...)
8543 80 - altre macchine ed apparecchi:
(...)
8543 80 20 - - Amplificatori d'antenne
8543 80 80 - - altri».
5 Le regole generali per l'interpretazione della NC, che figurano nella prima parte, titolo I, parte A, di quest'ultima, dispongono in particolare quanto segue:
«La classificazione delle merci nella Nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
(...)
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
(...)».
6 E' pacifico che, dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 20 aprile 1994, n. 884, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata (GU L 103, pag. 10), i ricevitori satellitari per la telediffusione come quelli di cui trattasi nella causa principale vanno classificati nella sottovoce doganale 8528 10 91.
Causa principale e questioni pregiudiziali
7 Nel 1991 e nel 1992 la Deutsche Nichimen ha in diverse occasioni immesso in libera pratica ricevitori satellitari per la telediffusione. A tal fine, i detti apparecchi erano stati classificati nella sottovoce doganale 8543 80 20 della NC. Il tasso dei dazi doganali all'importazione applicabile a tale sottovoce era del 7%.
8 Con decisione 19 giugno 1992 lo Hauptzollamt ha rettificato le comunicazioni (Feststellungsbescheide) con cui le merci immesse in libera pratica nel periodo interessato erano state poste in deposito doganale privato e ha riclassificato gli apparecchi di cui trattasi nella sottovoce doganale 8528 10 91. Il tasso dei dazi doganali all'importazione applicabile a tale sottovoce era del 14%. La Deutsche Nichimen ha proposto tempestiva opposizione avverso tale decisione.
9 Con una prima decisione di rettifica 24 giugno 1992 lo Hauptzollamt ha proceduto alla riscossione di dazi doganali per un importo di DEM 264 386. Con decisione 10 dicembre 1993 esso ha aumentato tale somma a DEM 264 836,75. La Deutsche Nichimen ha proposto opposizione anche contro tali decisioni.
10 Con decisione 13 dicembre 1993 lo Hauptzollamt ha dichiarato le opposizioni della Deutsche Nichimen infondate.
11 La Deutsche Nichimen ha allora presentato innanzi al Finanzgericht Düsseldorf un ricorso avverso quest'ultima decisione sostenendo che, tenuto conto delle note esplicative al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci pubblicate dal consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: le «note esplicative al sistema armonizzato») e delle note esplicative alla NC, gli apparecchi di cui trattasi nella causa principale appartenevano alla sottovoce doganale 8543 80 80 della NC o, in subordine, alla sottovoce 8529 10 31. Il tasso dei dazi applicabile sarebbe stato del 7% nella prima ipotesi e del 7,2% nella seconda.
12 Dinanzi a tale giudice lo Hauptzollamt ha invece sostenuto che gli apparecchi in questione appartenevano alla voce 8528 della NC in quanto la funzione di un ricevitore satellitare per la telediffusione sarebbe analoga a quella di un videotuner. La classificazione dei detti apparecchi nella voce 8529 della NC sarebbe esclusa perché essi non sarebbero destinati a essere incorporati in apparecchi riceventi per la televisione e non costituirebbero parti di un impianto di antenna, bensì riceverebbero essi stessi i segnali. Parimenti, la loro classificazione nella voce 8543 della NC dovrebbe essere esclusa a causa della loro funzione autonoma.
13 Nell'ordinanza di rinvio il Finanzgericht Düsseldorf precisa che non è necessario determinare in quale sottovoce della NC occorra classificare gli apparecchi di cui è causa, giacché l'indicazione della corretta voce doganale è sufficiente a definire la causa innanzi a esso pendente. Se una classificazione nella voce 8528 della NC gli sembra possibile, il giudice remittente afferma tuttavia che le note esplicative al sistema armonizzato e alla NC, da una parte, e il fatto che il regolamento n. 884/94 non sia applicabile alla causa principale, dall'altra, gli fanno sorgere dubbi quanto alla classificazione corretta di tali apparecchi nella NC.
14 Il Finanzgericht Düsseldorf ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se la nozione di apparecchi riceventi per la televisione, di cui alla voce 8528 della Nomenclatura combinata nella versione in vigore tra il 1990 e il 1992, sia da interpretare nel senso che essa comprende anche dispositivi come i ricevitori satellitari descritti nella motivazione della presente ordinanza, ancorché con tali dispositivi i programmi televisivi possano essere veduti e ascoltati soltanto con l'ausilio di apparecchi riceventi per la televisione del tipo comunemente usato.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se la nozione di "parti", di cui alla voce 8529 o alla nota 2, lett. b), della sezione XVI della Nomenclatura combinata nella versione in vigore tra il 1990 e il 1992, sia da interpretare nel senso che essa comprende anche apparecchi come i ricevitori satellitari descritti nella motivazione della presente ordinanza, e se tali apparecchi siano pertanto riconducibili, nonostante tale nota 2, lett. b), della sezione XVI della Nomenclatura combinata, alla voce 8529».
Sulla prima questione
15 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se la NC debba essere interpretata nel senso che ricevitori satellitari per la telediffusione come quelli di cui trattasi nella causa principale appartenevano, tra il 1990 e il 1992, alla voce doganale 8528.
16 La Deutsche Nichimen propone di risolvere tale questione negativamente. A suo parere, è impossibile risolvere la questione posta senza esaminare le sottovoci della voce doganale 8528 della NC. Ora, all'interno di tale voce, solo le sottovoci 8528 10 91, «videotuner», e 8528 10 98, «altri», potrebbero eventualmente essere prese in considerazione per la classificazione degli apparecchi di cui trattasi.
17 Per quanto riguarda la prima di queste due sottovoci, risulterebbe in particolare dalla nota 3 delle note esplicative al sistema armonizzato, relativa alla sottovoce 8528 10 91, che, per poter essere considerato un videotuner, un apparecchio deve produrre «segnali utilizzabili da apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica o da videomonitor». Orbene, proprio gli apparecchi di cui è causa non produrrebbero segnali siffatti, sicché essi non possono appartenere alla detta sottovoce.
18 Per quanto riguarda la sottovoce «altri», la Deutsche Nichimen ritiene che, alla luce dell'attuale versione della nota 4 delle note esplicative al sistema armonizzato, ciò che è «simile ai videotuner» non può, per l'appunto, essere considerato un videotuner. Inoltre, gli apparecchi appartenenti alla sottovoce «altri» dovrebbero anch'essi produrre un segnale di uscita «visualizzabile su un videomonitor», condizione che gli apparecchi di cui è causa non soddisfarebbero. Per di più, tali apparecchi, dovendo essere classificati - ai sensi del regolamento n. 884/94, non applicabile all'epoca dei fatti - nella sottovoce «Videotuner», non possono appartenere alla sottovoce «altri».
19 Per risolvere la questione posta, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC (v., in particolare, sentenza 26 settembre 2000, causa C-42/99, Eru Portuguesa, Racc. pag. I-7691, punto 13).
20 Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v., in particolare, sentenza 28 marzo 2000, causa C-309/98, Holz Greenen, Racc. pag. I-1975, punto 15).
21 Si deve al riguardo osservare che, come indicato al punto 3 della presente sentenza, i ricevitori satellitari per la telediffusione sono apparecchi destinati a convertire i segnali televisivi precedentemente trasmessi via satellite, ricevuti da antenne e trasformati da convertitori, per poterli elaborare, solitamente da un ricevitore televisivo, in modo da essere visualizzati su uno schermo. Essi permettono inoltre agli utilizzatori di scegliere tra vari programmi o canali.
22 Ora, si deve rilevare che, vista tale destinazione, inerente agli apparecchi di cui trattasi e connessa alle loro caratteristiche e proprietà oggettive, i ricevitori satellitari per la telediffusione corrispondono agli apparecchi riceventi per la televisione di cui alla voce doganale 8528 della NC, i quali, come risulta dal testo delle sottovoci di tale voce, ricevono segnali destinati alla visualizzazione su uno schermo, anche se tali apparecchi non sono obbligatoriamente muniti di schermo.
23 Ne discende che gli apparecchi di cui trattasi nella causa principale devono essere classificati nella stessa voce doganale dei ricevitori per la televisione.
24 Questa soluzione non può essere infirmata dagli argomenti proposti dalla Deutsche Nichimen, i quali non possono essere accolti per i motivi esposti ai paragrafi 36-38 e 40 delle conclusioni dell'avvocato generale.
25 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che i ricevitori satellitari per la telediffusione appartenevano, tra il 1990 e il 1992, alla voce doganale 8528 della NC.
Sulla seconda questione
26 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non vi è motivo di risolvere la seconda questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht Düsseldorf con ordinanza 19 maggio 1999, dichiara:
La Nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, come modificato dagli allegati del regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2472, e del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, va interpretata nel senso che i ricevitori satellitari per la telediffusione appartenevano, tra il 1990 e il 1992, alla voce doganale 8528.
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