Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Concorrenza - Intese - Pregiudizio per la concorrenza - Contratti relativi a stazioni di servizio - Criteri di valutazione - Effetto rilevante dei contratti, considerati congiuntamente, sulla chiusura del mercato - Limitazione della nullità dei contratti del fornitore mediante frazionamento della sua rete commerciale - Ammissibilità - Validità di contratti relativi a stazioni di servizio risolvibili in qualsiasi momento con un preavviso di un anno e che rappresentano solo una minima parte degli accordi di acquisto esclusivo conclusi dal fornitore
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
Massima
$$Il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) non si applica all'accordo di acquisto esclusivo concluso da un fornitore di carburanti, accordo che il rivenditore può disdire in qualsiasi momento con un preavviso di un anno, qualora tutti gli accordi di acquisto esclusivo conclusi da detto fornitore, considerati singolarmente o congiuntamente all'insieme degli accordi analoghi conclusi da tutti i fornitori, abbiano un effetto sensibile sulla chiusura del mercato, ma laddove gli accordi di durata simile a quella dell'accordo di cui alla causa principale rappresentino solo una minima parte di tutti gli accordi di acquisto esclusivo del medesimo fornitore, stipulati per la maggior parte a tempo determinato per un periodo di oltre un anno.
Al riguardo, il frazionamento, in via eccezionale, dell'insieme di contratti di un medesimo fornitore non è arbitrario e non pregiudica il principio della certezza del diritto. Siffatto frazionamento risulta infatti da una valutazione in concreto della posizione dell'operatore considerato sul mercato di riferimento, dal momento che tale valutazione mira, sulla base di un criterio oggettivo, particolarmente pertinente in quanto tiene conto delle peculiarità di detto mercato, a limitare l'intervenuta nullità ai soli contratti di un fornitore che hanno, congiuntamente, un'incidenza significativa sull'effetto cumulativo di chiusura del mercato.
Tale criterio non è in contrasto con la sentenza 28 febbraio 1991, causa C-234/89 Delimitis, che, se ha precisato i criteri di valutazione dell'importanza del contributo all'effetto cumulativo di chiusura del mercato di riferimento da parte «dei contratti», senza altra precisazione, di un medesimo fornitore, non ha escluso la possibilità di una valutazione distributiva di tale contributo in funzione delle varie categorie di contratti che un determinato fornitore potrebbe avere stipulato.
( v. punti 37-39 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-214/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tampereen käräjäoikeus (Finlandia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Neste Markkinointi Oy
e
Yötuuli Ky e altri,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e dalla signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Neste Markkinointi Oy, dai signori T. Huopalainen e V. Ollikainen, varatuomareita;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la medesima direzione, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora K. Leivo, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Neste Markkinointi Oy, rappresentata dai signori T. Huopalainen e V. Ollikainen, del governo francese, rappresentato dalla signora R. Loosli-Surrans, e della Commissione, rappresentata dai signori E. Paasivirta e M. Erhart, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, all'udienza del 18 maggio 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 luglio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisione 1° giugno 1999, pervenuta in cancelleria il 7 giugno successivo, il Tampereen käräjäoikeus ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone la Neste Markkinointi Oy (in prosieguo: la «Neste») alla Yötuuli Ky (in prosieguo: la «Yötuuli») e ai suoi soci accomandatari responsabili, in merito ad un accordo relativo a stazioni di servizio.
La causa principale
3 Nel 1986 le società di diritto finlandese Yötuuli e Kesoil Oy concludevano, con effetto dal 7 ottobre 1986, un contratto di cooperazione e di distribuzione (in prosieguo: il «contratto») in base al quale la prima aderiva alla catena di distribuzione della seconda comprando e vendendo, nelle sue stazioni di servizio, esclusivamente i prodotti petroliferi e i prodotti specializzati commercializzati da quest'ultima.
4 Il contratto veniva concluso per una durata di dieci anni. Prevedeva che, oltre tale durata, la società aderente potesse disdire il contratto dietro preavviso di un anno.
5 Il 31 dicembre 1995 la Kesoil Oy veniva assorbita da una società che a sua volta si è fusa con altre due società dando vita alla Neste, che è divenuta così l'altra parte contrattuale.
6 Con lettera raccomandata 23 giugno 1998 la Yötuuli notificava alla Neste la propria decisione di porre fine ai suoi acquisti di carburante presso quest'ultima a partire dal 1° luglio 1998.
7 La Neste riprendeva possesso dei beni di sua proprietà; presentava poi dinanzi al Tampereen käräjäoikeus un ricorso contro la Yötuuli e i suoi soci accomandatari responsabili per il risarcimento del danno che riteneva di avere subìto in quanto il contratto era stato disdetto senza che il preavviso di un anno fosse stato rispettato.
8 Dinanzi al giudice nazionale i convenuti chiedono il rigetto del ricorso in quanto il contratto che stabilisce un accordo di acquisto esclusivo è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, ed è quindi nullo ipso iure in forza del n. 2 del medesimo articolo.
9 La Neste sostiene per contro che il contratto non è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
10 Il giudice di rinvio rileva che la controversia pone la questione dell'interpretazione e dell'applicazione dell'art. 85, nn. 1 e 2, del Trattato. A suo parere, la causa solleva altresì la questione dell'interpretazione e dell'applicazione degli artt. 10 e 12 del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5). La ricorrente sostiene infatti dinanzi a detto giudice che l'art. 85, n. 1, del Trattato è inapplicabile al contratto in forza dell'art. 10 di tale regolamento, in quanto il suddetto contratto non è stato concluso per una durata indeterminata ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento, mentre i convenuti sostengono il contrario, facendo valere che il contratto, rinnovato automaticamente dopo dieci anni, deve essere qualificato come contratto a durata indeterminata.
11 Lo stesso giudice precisa tuttavia che il rinvio pregiudiziale riguarda soltanto l'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
12 Esso si richiama alle sentenze della Corte 12 dicembre 1967, causa 23/67, Brasserie de Haecht (Racc. pag. 479), e 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis (Racc. pag. I-935), pronunciate in relazione a contratti di acquisto esclusivo di birra.
13 Tale giudice deduce in particolare dai punti 19-27 della citata sentenza Delimitis che l'applicazione del divieto enunciato dall'art. 85, n. 1, del Trattato richiede anzitutto che il contratto, tenuto conto del suo contesto economico e giuridico, renda più difficile l'accesso al mercato o l'incremento di una quota di mercato. A tal fine si dovrebbe tenere conto del fatto che il contratto rientra in un insieme di accordi analoghi avente un effetto cumulativo sulla concorrenza. Tuttavia, l'applicazione del divieto presupporrebbe anche che il contratto abbia un effetto rilevante sulla chiusura del mercato causata da detto insieme. A tale riguardo la portata dell'effetto di un singolo contratto dipenderebbe dalla posizione delle parti contrattuali sui mercati considerati e dalla durata del contratto.
14 Il giudice nazionale constata che un contratto come quello di cui è causa dinanzi ad esso, considerato in collegamento con altri contratti di durata analoga, non sembra produrre effetti sensibili sulla scompartimentazione del mercato dei carburanti. A suo avviso, contratti a durata determinata conclusi per un periodo di diversi anni restringono l'accesso al mercato ben più di quelli ai quali può porsi fine in qualsiasi momento, rispettando un breve preavviso. Non sarebbe quindi arbitrario trattarli separatamente, sottoponendo soltanto i primi, e non i secondi, al divieto fondato sull'effetto cumulativo dell'insieme di accordi, qualora i secondi rappresentino soltanto una minima parte dei contratti di un solo fornitore che contribuiscono in modo rilevante all'effetto cumulativo.
15 Il giudice di rinvio ritiene pertanto che i convenuti avrebbero dovuto rispettare la clausola relativa alla disdetta.
16 Tuttavia, esso considera che il diritto comunitario non è privo di ambiguità nella materia considerata e si domanda se la soluzione cui perviene a seguito della sua analisi della sentenza Delimitis non possa essere in contrasto con il principio della certezza del diritto.
17 Rileva che, nella sentenza 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione (Racc. pag. II-1533), il Tribunale ha statuito, in relazione a contratti di acquisto esclusivo di gelati, che, nel valutare il contributo di accordi controversi all'effetto cumulativo eventualmente accertato, non è possibile procedere al frazionamento del complesso di contratti di un singolo ed unico produttore per limitare il divieto a quei contratti che hanno un effetto rilevante, in quanto la valutazione deve applicarsi, per ciascun produttore, all'insieme dei singoli contratti che costituiscono detto complesso.
18 Aggiunge che, nella sentenza 8 giugno 1995, causa T-9/93, Schöller/Commissione (Racc. pag. II-1611), anch'essa relativa a contratti di acquisto esclusivo di gelati, il Tribunale non si è pronunciato espressamente sull'affermazione della società ricorrente secondo cui la Commissione non aveva sufficientemente tenuto conto della durata relativamente breve degli accordi, che potevano essere disdetti al termine di ciascun anno civile dopo la scadenza di un periodo di due anni dalla loro entrata in vigore.
19 In tali circostanze, il Tampereen käräjäoikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE sia applicabile all'accordo di acquisto esclusivo concluso da un fornitore, accordo che il rivenditore può disdire in qualsiasi momento con un preavviso di un anno, qualora tutti gli accordi di acquisto esclusivo conclusi da detto fornitore, considerati singolarmente, o congiuntamente all'insieme degli accordi analoghi conclusi da tutti i fornitori, abbiano un effetto sensibile sulla chiusura del mercato, ma laddove gli accordi di durata simile a quella dell'accordo in questione rappresentino solo una minima parte di tutti gli accordi di acquisto esclusivo del medesimo fornitore, stipulati per la maggior parte a tempo determinato per un periodo di oltre un anno».
Sulla questione pregiudiziale
20 La Neste sostiene che, in relazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, il contratto, che poteva essere disdetto in qualsiasi momento dietro preavviso di un anno, va distinto dai suoi altri contratti conclusi per una durata di diversi anni. Infatti, la durata di un contratto rivestirebbe fondamentale importanza nel valutare la libertà di azione accordata al contraente vincolato da un'obbligazione di acquisto esclusivo, come confermerebbe il punto 26 della sentenza Delimitis. Al riguardo un termine di disdetta di un anno darebbe ad entrambe le parti, in condizioni ragionevoli, la possibilità di prepararsi ad un cambiamento di insegna e consentirebbe in particolare al dettagliante di procedere alle modifiche necessarie dopo aver deciso di cambiare compagnia petrolifera. Il contratto non costituirebbe così alcuna difficoltà commerciale per la controparte del fornitore.
21 Si dovrebbero pertanto valutare diversamente, in relazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, contratti stipulati da un medesimo fornitore per uno stesso prodotto, ma contenenti clausole differenti.
22 La Neste sostiene peraltro che, anche considerati cumulativamente, i contratti da essa conclusi, come quello in questione nella causa principale, hanno avuto soltanto un'influenza del tutto marginale sulle condizioni concorrenziali del pertinente mercato dei carburanti, dal momento che nel luglio 1998 tali contratti erano in tutto e per tutto ventisette. Essi non sarebbero quindi ricaduti sotto il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato.
23 Il governo francese fa valere che è difficile giustificare un frazionamento degli insiemi dei contratti di uno stesso operatore in funzione della durata di un gruppo di contratti, allo scopo di effettuare una modulazione in base al numero di tali contratti. Siffatta distinzione sarebbe complessa, e persino difficilmente applicabile, in taluni casi.
24 La Commissione sostiene che, quando un fornitore crea un insieme di contratti analoghi, l'incidenza di tale complesso sul gioco della concorrenza deve essere valutata globalmente. Tali contratti, se, considerati nel loro insieme, restringono in maniera significativa il gioco della concorrenza, sono tutti, a suo avviso, in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Un frazionamento di contratti o di gruppi di contratti di acquisto esclusivo, a seconda che siano «insignificanti» o meno, sarebbe inevitabilmente arbitrario. E' quanto avrebbe esplicitamente considerato il Tribunale, rispettivamente nei punti 129 e 95 delle citate sentenze Langnese-Iglo/Commissione e Schöller/Commissione.
25 Occorre ricordare che, se è vero che accordi di acquisto esclusivo non hanno lo scopo di restringere la concorrenza, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, si deve tuttavia verificare se essi non producano l'effetto di frapporvi ostacoli, di restringerla o di falsarne il gioco. La valutazione degli effetti di siffatto accordo implica la necessità di tener conto del contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce e nel quale può concorrere, con altri, a produrre un effetto cumulativo sul gioco della concorrenza. Di conseguenza, occorre analizzare gli effetti prodotti da un simile contratto, in combinazione con altri contratti dello stesso tipo, sulle possibilità per i concorrenti nazionali od originari di altri Stati membri di inserirsi nel mercato di riferimento o di espandervi la loro quota di mercato (sentenza Delimitis, punti 13-15).
26 A tal fine occorre esaminare la natura e l'importanza del complesso dei contratti analoghi che vincolano un numero significativo di punti vendita a diversi fornitori e di prendere in considerazione, tra gli altri elementi del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono i contratti, quelli che determinano le possibilità di accesso al mercato di riferimento. A questo proposito si deve esaminare se esistono possibilità reali e concrete per un nuovo concorrente di inserirsi nel complesso di contratti. Occorre altresì tener conto delle condizioni nelle quali si sviluppa il gioco della concorrenza sul mercato di riferimento (sentenza Delimitis, punti 21 e 22).
27 Se l'esame dell'insieme dei contratti analoghi mette in evidenza che il mercato considerato è di difficile accesso, si deve valutare in quale misura i contratti stipulati dal fornitore interessato contribuiscono all'effetto cumulativo prodotto da tale complesso di contratti. La responsabilità di questo effetto di chiusura del mercato deve essere imputata, secondo le regole di concorrenza comunitarie, ai fornitori che vi contribuiscono in modo significativo. I contratti conclusi da fornitori il cui contributo all'effetto cumulativo è insignificante non ricadono pertanto nel divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato. Al fine di valutare l'importanza del contributo dei contratti conclusi da un fornitore all'effetto cumulativo di blocco, occorre prendere in considerazione la posizione delle parti contraenti sul mercato. Tale contributo dipende, inoltre, dalla durata di detti contratti. Se questa durata è manifestamente eccessiva rispetto alla durata media dei contratti di norma conclusi sul mercato considerato, il contratto individuale ricade sotto il divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato (sentenza Delimitis, punti 24-26).
28 Nella decisione di rinvio il giudice nazionale ha constatato come il contratto faccia parte di un complesso di accordi di acquisto esclusivo che impediscono l'accesso alla maggior parte del mercato dei carburanti.
29 Inoltre, secondo gli elementi fornitigli e non contestati nella causa principale:
- il numero delle stazioni di servizio vincolate alla Neste da un contratto come quello di cui è causa ammontava il 1° luglio 1998 a 27, su un totale di 573 stazioni di servizio che compongono la rete di tale fornitore, corrispondente a meno del 5% del totale, ossia all'1,5% delle 1 799 stazioni di servizio presenti in Finlandia;
- le 27 stazioni di servizio summenzionate fornivano l'8% delle vendite di benzina e il 10,48% delle vendite di gasolio della rete della Neste, ossia il 2,48% delle vendite di benzina e l'1,07% delle vendite di gasolio realizzate sull'intero territorio finlandese;
- una parte rilevante dei contratti conclusi dalla Neste con altri rivenditori era stata modificata perché ricadesse sotto il regolamento n. 1984/83, oppure era già esente ai sensi dell'art. 12, n. 2, del medesimo.
30 Con la sua questione pregiudiziale il giudice di rinvio intende essenzialmente appurare se, nelle circostanze di fatto che contraddistinguono il mercato della distribuzione dei carburanti in Finlandia, si possa ritenere che contratti di fornitura di carburanti risolvibili in qualsiasi momento dietro preavviso di un anno contribuiscano in modo insignificante all'effetto cumulativo di chiusura del suddetto mercato, e non ricadano quindi sotto il divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato, laddove essi facciano parte di un insieme di contratti, conclusi da un medesimo fornitore, che, complessivamente, contribuiscono in maniera significativa a tale chiusura.
31 La Neste e il governo francese sottolineano a giusto titolo che un contratto di acquisto esclusivo di carburanti sotto un aspetto differisce significativamente da un contratto di acquisto esclusivo di altri prodotti, quali la birra o i gelati, in quanto, da un punto di vista strettamente materiale, in una determinata stazione di servizio viene venduta un'unica marca di carburanti.
32 Da tale considerazione risulta che, per il tipo di contratto di cui alla causa principale, l'elemento fondamentale per il fornitore è rappresentato non tanto dalla clausola di esclusiva di per sé, quanto piuttosto dalla durata dell'obbligazione di approvvigionamento contratta dal rivenditore, e che tale durata costituisce l'elemento decisivo dell'effetto di chiusura del mercato.
33 A tale riguardo si deve ammettere, come rileva il giudice di rinvio, che contratti a durata determinata conclusi per diversi anni possono restringere l'accesso al mercato più di quelli ai quali può porsi fine in qualsiasi momento, rispettando un breve preavviso.
34 Nel settore degli accordi relativi a stazioni di servizio, le obbligazioni contratte dal fornitore di regola rilevano per gli investimenti, diretti ad adattare il punto vendita all'immagine della marca distribuita. Pertanto, un cambiamento di fornitore implica il più delle volte, da un punto di vista tecnico, il trascorrere di un determinato lasso di tempo.
35 Alla luce di tali elementi specifici, un termine di risoluzione di un anno è atto a preservare ragionevolmente gli interessi economici e giuridici di ciascuna delle parti contrattuali e a limitare la restrizione causata dal contratto al gioco della concorrenza sul mercato della distribuzione dei carburanti.
36 In tali circostanze, quando, come nella causa principale, i contratti risolvibili in qualsiasi momento dietro preavviso di un anno rappresentano solo una minima parte di tutti gli accordi di acquisto esclusivo stipulati da un medesimo fornitore, si deve considerare che essi contribuiscono in modo insignificante all'effetto cumulativo ai sensi della citata sentenza Delimitis e non ricadono quindi nel divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato.
37 Il frazionamento, in via eccezionale, dell'insieme di contratti di un medesimo fornitore non è arbitrario e non pregiudica il principio della certezza del diritto. Siffatto frazionamento risulta infatti da una valutazione in concreto della posizione dell'operatore considerato sul mercato di riferimento, dal momento che tale valutazione mira, sulla base di un criterio oggettivo, particolarmente pertinente in quanto tiene conto delle peculiarità di detto mercato, a limitare l'intervenuta nullità ai soli contratti di un fornitore che hanno, congiuntamente, un'incidenza significativa sull'effetto cumulativo di chiusura del mercato.
38 Contrariamente a quanto sostiene la Commissione nelle sue osservazioni, tale criterio non è in contrasto con la sentenza Delimitis. Anche se, nel contesto della causa allora esaminata, nei punti 25 e 26 della sentenza sono stati precisati i criteri di valutazione dell'importanza del contributo all'effetto cumulativo di chiusura del mercato di riferimento da parte «dei contratti», senza altra precisazione, di un medesimo fornitore, detta sentenza non ha escluso la possibilità di una valutazione distributiva di tale contributo in funzione delle varie categorie di contratti che un determinato fornitore potrebbe avere stipulato.
39 La questione proposta va pertanto risolta nel senso che il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato non si applica all'accordo di acquisto esclusivo concluso da un fornitore di carburanti, accordo che il rivenditore può disdire in qualsiasi momento con un preavviso di un anno, qualora tutti gli accordi di acquisto esclusivo conclusi da detto fornitore, considerati singolarmente, o congiuntamente all'insieme degli accordi analoghi conclusi da tutti i fornitori, abbiano un effetto sensibile sulla chiusura del mercato, ma laddove gli accordi di durata simile a quella dell'accordo di cui alla causa principale rappresentino solo una minima parte di tutti gli accordi di acquisto esclusivo del medesimo fornitore, stipulati per la maggior parte a tempo determinato per un periodo di oltre un anno.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tampereen käräjäoikeus con decisione 1 giugno 1999, dichiara:
Il divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) non si applica all'accordo di acquisto esclusivo concluso da un fornitore di carburanti, accordo che il rivenditore può disdire in qualsiasi momento con un preavviso di un anno, qualora tutti gli accordi di acquisto esclusivo conclusi da detto fornitore, considerati singolarmente, o congiuntamente all'insieme degli accordi analoghi conclusi da tutti i fornitori, abbiano un effetto sensibile sulla chiusura del mercato, ma laddove gli accordi di durata simile a quella dell'accordo di cui alla causa principale rappresentino solo una minima parte di tutti gli accordi di acquisto esclusivo del medesimo fornitore, stipulati per la maggior parte a tempo determinato per un periodo di oltre un anno.
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