Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
2. Ricorso per inadempimento - Esame del merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-219/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. van Lier, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. D. Colas, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/16/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213, pag. 1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg.ri V. Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen e N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 novembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte l'8 giugno 1999 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/16/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213, pag. 1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.
2 La direttiva 95/16 mira ad armonizzare le norme di sicurezza relative agli ascensori. Essa fissa al riguardo i requisiti fondamentali cui gli ascensori devono rispondere per poter essere immessi sul mercato.
3 Ai sensi dell'art. 15, n. 1, della direttiva 95/16, gli Stati membri erano tenuti ad emanare ed a pubblicare, entro il 1° gennaio 1997, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima ed a darne immediata comunicazione alla Commissione. Tali disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 1997.
4 A seguito della mancata trasposizione della direttiva 95/16 nell'ordinamento francese entro il termine all'uopo prescritto, veniva avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver dato modo alla Repubblica francese di presentare proprie osservazioni, la Commissione emanava, il data 12 febbraio 1998, un parere motivato con cui invitava il governo francese ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere medesimo entro il termine di due mesi a decorrere dalla notificazione di tale parere. Non avendo la Repubblica francese dato seguito a quest'ultimo, la Commissione proponeva il presente ricorso.
5 Il governo francese non contesta la mancata trasposizione della direttiva entro il termine prescritto. Tuttavia, al fine di dimostrare la propria buona fede, fa presente che tale ritardo è stato causato da difficoltà sia di ordine interno sia derivanti, a suo parere, dall'ordinamento giuridico comunitario.
6 Successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento, il governo francese ha informato la Corte, con lettera 3 ottobre 2000, che la direttiva 95/16 era stata trasposta per mezzo del decreto 24 agosto 2000, n. 2000-810, relativo all'immissione sul mercato degli ascensori (Journal officiel de la République française 27 agosto 2000, pag. 13235).
7 Secondo costante giurisprudenza, le modifiche introdotte nella normativa nazionale sono irrilevanti ai fini della pronuncia sull'oggetto di un ricorso per inadempimento, allorché non sono state attuate prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato (v. sentenze 1° giugno 1995, causa C-123/94, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1457, punto 7, e 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5901, punto 86).
8 Nella specie, la trasposizione della direttiva 95/16 non è stata effettuata entro il termine dalla medesima fissato. Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere considerato fondato.
9 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/16, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, che è rimasta soccombente, quest'ultima deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/16/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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