Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Unione doganale - Applicazione della normativa doganale - Legittimazione a ricorrere - Sospensione dell'esecuzione - Autorità competenti a concedere la sospensione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 243 e 244)
Massima
$$L'art. 244 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, va interpretato nel senso che attribuisce la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata solo alle autorità doganali. Tuttavia, tale disposizione non limita il potere di cui dispongono le autorità giudiziarie adite con un ricorso ai sensi dell'art. 243 del medesimo regolamento di disporre una siffatta sospensione per conformarsi al loro obbligo di assicurare la piena efficacia del diritto comunitario.
( v. punto 20 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-226/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Siples Srl, società in liquidazione,
e
Ministero delle Finanze,
Servizio della Riscossione dei Tributi - Concessione Provincia di Genova - San Paolo Riscossioni Genova SpA,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Siples Srl, società in liquidazione, dall'avv. P. Massa;
- per il governo italiano, dal prof. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. I.M. Braguglia, avvocato dello Stato;
- per il governo svedese, dal sig. I. Simfors, in qualità di agente;
- per Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e R. Tricot, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo italiano, rappresentato dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, e della Commissione, rappresentata dal sig. P. Stancanelli, in qualità di agente, all'udienza del 22 giugno 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 maggio 1999, pervenuta in cancelleria l'11 giugno successivo, il Tribunale civile e penale di Genova ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Siples Srl, società in liquidazione (in prosieguo: la «Siples»), da un lato, e il Ministero delle Finanze e il Servizio della Riscossione dei Tributi - Concessione Provincia di Genova - San Paolo Riscossioni Genova SpA, dall'altro, a proposito del pagamento di diritti doganali e di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») all'importazione.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il titolo VIII del codice doganale, intitolato «Diritto di ricorso», comprende gli artt. 243-245.
4 L'art. 243 del codice doganale dispone:
«1. Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall'autorità doganale, concernenti l'applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.
E' parimenti legittimata a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la persona che ha chiesto all'autorità doganale una decisione sull'applicazione della normativa doganale.
Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata.
2. Il ricorso può essere esperito:
a) in una prima fase, dinanzi all'autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;
b) in una seconda fase, dinanzi ad un'istanza indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri».
5 L'art. 244 del codice doganale prevede:
«La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata.
Tuttavia, l'autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.
Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione, la sospensione dell'esecuzione è subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia, non si può esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare grave difficoltà di carattere economico o sociale».
6 L'art. 245 del codice doganale così dispone:
«Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri».
La normativa nazionale
7 L'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (GURI n. 292, dell'11 novembre 1972, Supplemento ordinario n. 1; in prosieguo: il «decreto del 1972»), così dispone:
«L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano, anche per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine».
8 La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate dello Stato è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (GURI n. 49, del 29 febbraio 1988, Supplemento ordinario n. 2). Per quanto riguarda la riscossione dei diritti doganali, la competenza per disporre la sospensione della procedura esecutiva è stata attribuita dagli artt. 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 (GURI n. 106, del 9 maggio 1990, Supplemento ordinario), e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1992, n. 287 (GURI n. 116, del 20 maggio 1992, Supplemento ordinario), al Direttore compartimentale delle dogane.
9 La normativa nazionale vigente all'epoca dei fatti non conferiva ai giudici ordinari competenza per conoscere delle domande di sospensione dell'esecuzione ai fini della riscossione.
La controversia oggetto della causa principale e la questione pregiudiziale
10 Il 16 settembre 1998 il concessionario del servizio della riscossione dei tributi della Provincia di Genova notificava alla Siples una cartella esattoriale per la riscossione di ITL 2 372 083 870, per diritti doganali, IVA all'importazione ed interessi, in relazione a operazioni d'importazione di funghi provenienti dalla Corea, avvenute nel 1993.
11 La Siples proponeva dinanzi al Tribunale di Genova una domanda di annullamento della cartella esattoriale. Con atto separato, la Siples chiedeva allo stesso giudice la sospensione del procedimento di riscossione coattiva della cartella esattoriale fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale di merito.
12 Nell'ambito di quest'ultimo procedimento, il Tribunale considera necessaria una interpretazione dell'art. 244 del codice doganale per dirimere la controversia. Esso rileva a questo proposito che l'art. 70 del decreto del 1972 rimanda, per le controversie e le sanzioni in materia di IVA all'importazione, alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
13 Il giudice nazionale ricorda che la Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 1997, causa C-130/95, Giloy (Racc. pag. I-4291), ha interpretato l'art. 244 del codice doganale nel senso che i presupposti necessari alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento contestato - vale a dire, secondo il Tribunale, l'esistenza di fondati motivi di dubbio circa la conformità dell'atto alla normativa comunitaria e il timore di un grave pregiudizio per l'interessato - sono alternativi. Orbene, nel caso di specie, sussisterebbe il rischio di un danno grave per la ricorrente.
14 Ritenendo illogico che il ricorso proposto dinanzi all'autorità giudiziaria non offra alla parte ricorrente la possibilità di ottenere un provvedimento provvisorio che invece l'autorità doganale può concedere, il Tribunale di Genova ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il potere di sospensione della decisione impugnata previsto dall'art. 244 del codice doganale comunitario sia attribuito in via esclusiva all'autorità doganale, oppure anche all'autorità giudiziaria dinanzi alla quale il ricorso è stato proposto».
Sulla questione pregiudiziale
15 In via preliminare, si deve disattendere la tesi del governo italiano secondo la quale la Corte non avrebbe competenza per pronunciarsi sulla questione dato che la controversia di cui alla causa principale si situa al di fuori della sfera di applicazione del diritto comunitario. Dall'ordinanza di rinvio emerge infatti che la cartella esattoriale controversa verte in parte su diritti doganali, di modo che il codice doganale è direttamente applicabile alla causa principale.
16 Per quanto riguarda il merito della questione pregiudiziale, dalla chiara formulazione dell'art. 244 del codice doganale risulta che tale disposizione conferisce la facoltà di sospendere l'esecuzione della decisione impugnata solo alle autorità doganali.
17 Tuttavia, tale disposizione non può limitare il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, l'esigenza di un sindacato giurisdizionale su qualsiasi decisione di un'autorità nazionale costituisce un principio generale di diritto comunitario, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 14, e 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borelli/Commissione, Racc. pag. I-6313, punto 14).
18 Nell'esercizio del loro sindacato, spetta ai giudici nazionali, secondo il principio di cooperazione enunciato dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), garantire la tutela giuridica spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto (sentenza 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 19).
19 Per quanto riguarda più precisamente la possibilità di disporre la sospensione dell'esecuzione di una decisione di un'autorità doganale, si deve ricordare che il giudice investito di una controversia disciplinata dal diritto comunitario deve essere in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull'esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario (sentenza Factortame e a., già citata, punto 21).
20 Si deve di conseguenza risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 244 del codice doganale va interpretato nel senso che attribuisce la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata solo alle autorità doganali. Tuttavia, tale disposizione non limita il potere di cui dispongono le autorità giudiziarie adite con un ricorso ai sensi dell'art. 243 del medesimo codice di disporre una siffatta sospensione per conformarsi al loro obbligo di assicurare la piena efficacia del diritto comunitario.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dai governi italiano, svedese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Genova con ordinanza 25 maggio 1999, dichiara:
L'art. 244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, va interpretato nel senso che attribuisce la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata solo alle autorità doganali. Tuttavia, tale disposizione non limita il potere di cui dispongono le autorità giudiziarie adite con un ricorso ai sensi dell'art. 243 del medesimo regolamento di disporre una siffatta sospensione per conformarsi al loro obbligo di assicurare la piena efficacia del diritto comunitario.
Full & Egal Universal Law Academy