Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Presentazione a posteriori del certificato di autenticità che ha consentito alla merce immessa in libera pratica di beneficiare di un trattamento tariffario favorevole - Mancato rimborso dei dazi
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 236, n. 1; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 890]
2. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Rimborso o sgravio escluso in forza dell'art. 236 del codice doganale comunitario - Rimborso o sgravio ai sensi degli artt. 239 del detto codice e 905 del regolamento n. 2454/93 - Ammissibilità - Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 236, n. 1, e 239, n. 1; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905, n. 1)
3. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Esistenza di una situazione particolare, ai sensi dell'art. 905 del regolamento n. 2454/93, che implica l'obbligo per le autorità doganali nazionali di trasmettere la pratica alla Commissione - Criteri - Valutazione da parte del giudice nazionale
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905, n. 1)
Massima
1. L'art. 236, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, non consente di procedere al rimborso di dazi all'importazione quando, dopo l'accettazione di una dichiarazione in dogana completa da parte dell'autorità doganale e l'immissione in libera pratica della merce cui tale dichiarazione si riferisce, il dichiarante presenti un certificato di autenticità in forza del quale tale merce avrebbe potuto beneficiare di un trattamento tariffario favorevole se il certificato fosse stato presentato contestualmente ad essa.
Infatti, anche se, a causa del fatto che il certificato di autenticità non è stato presentato contestualmente alla merce cui si riferisce, i dazi all'importazione sono riscossi senza che si sia potuto tener conto di un qualsiasi trattamento tariffario favorevole, questi dazi sono legittimamente dovuti ai sensi dell'art. 236, n. 1, del codice doganale e non possono quindi, in via di principio, essere rimborsati in applicazione di questa disposizione.
Inoltre, l'art. 890 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, il quale costituisce una disposizione di applicazione dell'art. 236, n. 1, del codice doganale e prevede che un rimborso od uno sgravio possa essere accordato qualora venga presentato un certificato di origine dopo l'accettazione della dichiarazione di immissione della merce in libera pratica, non può trovare applicazione allorché il trattamento tariffario richiesto è un trattamento tariffario favorevole ai sensi dell'art. 21 del codice doganale.
E' altresì esclusa un'applicazione analogica del detto art. 890 alle domande di rimborso di dazi all'importazione basate sulla circostanza che la merce importata avrebbe potuto beneficiare di un trattamento tariffario favorevole. Infatti, anche se non si può contestare che il certificato di autenticità ha caratteristiche analoghe a quelle di un certificato di origine, tuttavia il ruolo svolto da un certificato di origine e da un certificato di autenticità rispettivamente in una procedura per ottenere un trattamento tariffario preferenziale e in una procedura per ottenere un trattamento tariffario favorevole è molto diverso e il regime al quale i certificati di autenticità sono assoggettati è molto più restrittivo di quello applicato ai certificati di origine. Pertanto, contrariamente a quanto avviene per i certificati di autenticità, la presentazione di un certificato di origine prima dell'immissione in libera pratica della merce cui si riferisce non è una condizione preliminare per l'esistenza del diritto ad un trattamento tariffario preferenziale ed i dazi prelevati prima della presentazione di un tale certificato non possono essere considerati legittimamente dovuti, ai sensi dell'art. 236, n. 1, del codice doganale. In considerazione del fatto che gli effetti collegati al momento della presentazione dei detti certificati variano considerevolmente tra i due regimi considerati, il succitato art. 890 non può trovare applicazione analogica in una situazione di questo tipo.
( v. punti 38-39, 46-49, 51, dispositivo 1 )
2. Il fatto che un rimborso o uno sgravio di dazi ai sensi dell'art. 236, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, sia escluso perché non è soddisfatta una delle condizioni previste dalla legge per tale rimborso o per tale sgravio non si oppone di per sé ad un rimborso o ad uno sgravio degli stessi dazi sulla base dell'art. 239, n. 1, del detto regolamento - in forza del quale si può procedere ad un rimborso o ad uno sgravio in situazioni diverse da quelle di cui agli artt. 236, 237 e 238 - e dell'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, purché tuttavia le condizioni previste dalla legge per l'applicazione di questi ultimi articoli siano soddisfatte.
( v. punti 53, 61, dispositivo 2 )
3. Elementi «tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, sussistono allorché, alla luce della finalità di equità che è alla base dell'art. 239 del regolamento n. 2913/92, sono accertati elementi che possono collocare il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attività. Spetta al giudice nazionale valutare, sulla base di questo criterio, se sussistono elementi tali da costituire una situazione particolare come sopra descritta, che richiede l'esame del fascicolo da parte della Commissione.
( v. punto 61, dispositivo 2 )
Parti
Nel procedimento C-253/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE dal Finanzgericht Bremen (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Bacardi GmbH
e
Hauptzollamt Bremerhaven,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 236 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nonché dell'art. 905, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1996, n. 1676 (GU L 218, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore), F. Macken e N. Colneric, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Bacardi GmbH, dal sig. H. Wrobel, Diplom-Finanzwirt, e dall'avv. F. Boulanger, Rechtsanwältin;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Bacardi GmbH, rappresentata dal sig. H. Wrobel e dagli avv.ti F. Boulanger e J. Lüdicke, Rechtsanwalt, e della Commissione, rappresentata dal sig. J.C. Schieferer, all'udienza del 23 novembre 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 gennaio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 1° giugno 1999, pervenuta alla Corte il 7 luglio seguente, il Finanzgericht Bremen ha sottoposto, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 236 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), nonché dell'art. 905, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1996, n. 1676 (GU L 218, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Bacardi GmbH (in prosieguo: la «Bacardi»), importatore di bevande alcoliche, e lo Hauptzollamt Bremerhaven (in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), relativamente al rimborso di dazi all'importazione.
L'ambito normativo comunitario
3 L'art. 20, nn. 1 e 3, del codice doganale stabilisce:
«1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un'obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.
(...)
3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
a) la nomenclatura combinata delle merci;
b) (...)
c) le aliquote (...) applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata (...);
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
f) (...)
g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie».
Trattamento tariffario favorevole
4 Ai sensi dell'art. 21 del codice doganale:
«1. Il trattamento tariffario favorevole di cui talune merci possono beneficiare a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare è subordinato a condizioni stabilite secondo la procedura del comitato. Quando è richiesta l'autorizzazione, si applicano gli articoli 86 e 87.
2. Ai sensi del paragrafo 1, per "trattamento tariffario favorevole" si intende qualsiasi riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente tariffario, di un dazio all'importazione ai sensi dell'articolo 4, punto 10».
5 L'art. 26, n. 1, del regolamento di applicazione stabilisce:
«La classificazione tariffaria nelle sottovoci figuranti nella colonna 2 della tavola che segue delle merci indicate nella colonna 3 a fronte delle predette sottovoci e importate dai paesi figuranti nella colonna 5 è subordinata alla presentazione di certificati rispondenti alle esigenze di cui agli artt. da 27 a 34.
(...)
[Tali certificati] sono detti "certificati di autenticità" per le uve, il whisky, la vodka e i tabacchi, "certificati di denominazione d'origine" per i vini e "certificati di qualità" per il nitrato di sodio».
6 Dalla tavola allegata all'art. 26 del regolamento di applicazione risulta che il whisky «bourbon», presentato in recipienti di capacità «inferiore o uguale a due litri» può essere classificato nella sottovoce 2208 30 11 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») a condizione che il dichiarante presenti un certificato di autenticità valido.
7 L'art. 29, n. 1, del regolamento di applicazione prevede in particolare che, per taluni prodotti, quali il whisky «bourbon», il certificato deve essere presentato all'autorità doganale dello Stato membro di importazione, contestualmente alla merce cui si riferisce, entro tre mesi dalla data del suo rilascio.
Trattamento tariffario preferenziale
8 L'art. 27 del codice doganale stabilisce:
«Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e).
Tali regole sono stabilite:
a) per le merci figuranti negli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), nell'ambito di tali accordi;
b) per le merci che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), secondo la procedura del comitato».
9 Le disposizioni dell'art. 27, secondo comma, lett. b), del codice doganale, figurano al capitolo 2, intitolato «Origine preferenziale» del titolo IV, intitolato «Origine delle merci» della parte I, intitolata «Disposizioni di applicazione generale» del regolamento di applicazione. La sezione 1 di questo capitolo, che è intitolata «Sistema delle preferenze generalizzate» contiene nella sottosezione 2 (artt. 77-91), disposizioni specifiche per quanto riguarda la prova dell'origine preferenziale ai fini dell'applicazione del «sistema delle preferenze generalizzate».
10 L'art. 77, n. 1, del regolamento di applicazione è così formulato:
«I prodotti originari ai sensi della presente sezione sono ammessi, nell'ambito dell'importazione nella Comunità, al beneficio delle preferenze tariffarie (...) su presentazione di un certificato di origine, modulo A, (...) rilasciato o dalle autorità doganali o da altre pubbliche autorità competenti del paese beneficiario d'esportazione (...)».
11 L'art. 82 del regolamento di applicazione stabilisce:
«1. Il certificato d'origine, modulo A, deve essere presentato entro il termine di 10 mesi dalla data del rilascio da parte della competente autorità pubblica del paese esportatore beneficiario all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione in cui i prodotti sono presentati.
2. I certificati d'origine, modulo A, che siano presentati alle autorità doganali nella Comunità dopo la scadenza del termine di validità di cui al n. 1, possono essere accettati (...) qualora l'inosservanza del termine sia dovuta a forza maggiore o a circostanze eccezionali.
3. In altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali dello Stato importatore della Comunità possono accettare tali certificati quando i prodotti siano stati presentati anteriormente alla scadenza del termine indicato al n. 1».
Dichiarazione in dogana
12 Ai sensi dell'art. 59, n. 1, del codice doganale, le merci destinate ad essere vincolate ad un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto. Per le dichiarazioni in dogana effettuate per iscritto, la procedura normale è definita agli artt. 62-75 del codice doganale, mentre le procedure semplificate sono definite all'art. 76 dello stesso codice.
13 L'art. 76, n. del codice doganale stabilisce:
«Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l'espletamento delle formalità e delle procedure, l'autorità doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato:
a) che nella dichiarazione di cui all'articolo 62 non figurino talune indicazioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo o che alla dichiarazione non siano allegati alcuni dei documenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
(...)
La dichiarazione semplificata, il documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture contabili devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci. L'iscrizione nelle scritture deve essere datata».
14 L'art. 253, n. 1, del regolamento di applicazione stabilisce:
«La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione».
15 L'art. 255 del regolamento di applicazione è così formulato:
«1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione, devono essere accompagnate almeno dai documenti richiesti per l'immissione in libera pratica.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, può essere accettata una dichiarazione priva dell'uno o dell'altro documento alla cui presentazione è subordinata l'immissione in libera pratica quando sia accertato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che:
a) il documento in causa esiste ed è valido;
b) detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante;
e che
c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste ultime ad un'aliquota di dazi più elevata.
I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque essere indicati nella dichiarazione».
Rimborso e sgravio dei dazi
16 Per quanto riguarda il rimborso e lo sgravio dei dazi all'importazione, l'art. 236 del codice doganale prevede:
«1. Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l'importo è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2.
(...)
Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risultano da una frode dell'interessato.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.
(...)».
17 L'art. 239 del codice doganale precisa:
«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
- da determinarsi secondo la procedura del comitato;
- dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.
(...)».
18 L'art. 890 del regolamento di applicazione, che contiene disposizioni di applicazione comuni agli artt. 236 e 239 del codice doganale, prevede:
«Se, a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio, è presentato un certificato di origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o un altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, l'autorità doganale di decisione dà seguito favorevole a tale domanda sempre che sia debitamente stabilito:
- che il documento così presentato si riferisce specificamente alle merci considerate e che sono soddisfatte tutte le condizioni relative all'accettazione di tale documento;
- che sono soddisfatte tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento tariffario preferenziale.
Il rimborso o lo sgravio è effettuato dietro presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate all'ufficio doganale di esecuzione, quest'ultimo accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispone risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si riferisce senza alcun dubbio alle merci in causa».
19 Gli artt. 900 e 905 del regolamento di applicazione contengono disposizioni di applicazione specifiche all'art. 239 del codice doganale.
20 L'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione stabilisce:
«Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando:
(...)
o) l'obbligazione doganale non sia sorta sulla base dell'articolo 201 del codice e l'interessato possa presentare un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato attestante che le merci importate avrebbero potuto, qualora fossero state dichiarate per l'immissione in libera pratica, beneficiarie del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, sempre che siano state soddisfatte le altre condizioni previste dall'articolo 890».
21 Ai sensi dell'art. 905, n. 1, primo comma, del regolamento di applicazione:
«Quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell'articolo 239, paragrafo 2 del codice, non sia in grado di decidere, sulla base dell'articolo 899, e la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909».
La causa principale
22 Il 10 settembre 1996, la Bacardi ha dichiarato presso lo Hauptzollamt l'importazione, in provenienza dagli Stati Uniti d'America, di 12 960 bottiglie di Whisky da 0,7 litri, della marca Jack Daniels, confezionate in scatole da 6 bottiglie, al fine della loro immissione in libera pratica nella Comunità. La merce è stata dichiarata nella voce NC 2208 30 82, che riguarda i whiskies «altri» rispetto al whisky detto «bourbon» o al whisky detto «scotch», presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri.
23 Dopo aver ricevuto la dichiarazione in dogana, lo Hauptzollamt, con decisione 11 settembre 1996, ha fissato i dazi all'importazione in DEM 2 786,92 a titolo di dazi doganali all'importazione nel territorio doganale della Comunità e in DEM 25 117,88 a titolo di imposte sulla cifra d'affari all'importazione.
24 Con lettera 2 ottobre 1996 la Bacardi ha presentato un certificato di autenticità relativo alla merce di cui trattasi ed ha chiesto la riclassificazione di tale merce nella voce NC 2208 30 11, che riguarda il whisky detto «bourbon», presentato in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri. La riclassificazione chiesta avrebbe comportato un rimborso di DEM 1 045,10. Come la Bacardi ha indicato all'udienza, il certificato di autenticità di cui trattasi era stato chiesto nel luglio o nell'agosto 1996, ma era stato rilasciato dalla autorità americane solo il 17 settembre seguente, ossia dopo l'accettazione della dichiarazione in dogana da parte dello Hauptzollamt.
25 Lo Hauptzollamt ha respinto questa domanda di rimborso con decisione 19 settembre 1997. Il reclamo presentato dalla Bacardi contro questa decisione è stato respinto dallo Hauptzollamt in quanto infondato con decisione 28 novembre 1997.
26 Il 23 dicembre 1997 la Bacardi ha presentato un ricorso dinanzi al Finanzgericht Bremen facendo valere in particolare che le disposizioni comunitarie in materia doganale non escludono la possibilità di presentare a posteriori un certificato di autenticità al fine di ottenere un trattamento tariffario preferenziale. L'art. 21 del codice doganale completerebbe le altre misure tariffarie favorevoli, quali quelle previste dall'art. 20, n. 3, lett. d) ed e), del codice doganale, e un certificato di autenticità svolgerebbe in definitiva lo stesso ruolo di un certificato presentato al fine dell'applicazione di un trattamento tariffario preferenziale.
27 A tale riguardo, la Bacardi ha sostenuto inoltre che vi era stato un errore nella formulazione dell'art. 29, n. 1, del regolamento di applicazione. Infatti, l'obbligo di «presentare» (nella versione tedesca, «vorzulegen») il certificato di autenticità alle autorità doganali dello Stato membro di importazione «contestualmente» (nella versione tedesca, «zusammen mit») alla merce sarebbe non solo incompatibile con la terminologia utilizzata nel codice doganale e in altri punti del regolamento di applicazione, ma anche irrealizzabile in pratica. L'art. 29, n. 1, del regolamento di applicazione dovrebbe in ogni caso essere interpretato alla luce dell'art. 82, nn. 1 e 3, dello stesso regolamento, in forza del quale non sarebbe necessario che il certificato di origine, modulo A, sia presentato contemporaneamente alla merce cui si riferisce per ottenere l'applicazione di un trattamento tariffario preferenziale.
28 La Bacardi ha aggiunto che la dichiarazione in dogana del 10 settembre 1996 era una dichiarazione incompleta, ai sensi dell'art. 254 del regolamento di applicazione, che era stata completata a sua volta entro il termine stabilito per questa procedura semplificata ed entro il termine di validità del certificato di autenticità. La merce di cui trattasi nella causa principale dovrebbe quindi beneficiare del trattamento tariffario favorevole richiesto.
29 Ritenendo pertanto che i dazi di cui trattasi non fossero legittimamente dovuti, la Bacardi ha sottolineato che essi dovevano essere rimborsati, in applicazione dell'art. 236, n. 1, del codice doganale e dell'art. 890 del regolamento di applicazione. Infatti, poiché il certificato di autenticità costituisce, a suo parere, un «altro documento appropriato», ai sensi dell'art. 890 del regolamento di applicazione, la sua presentazione nel termine di tre anni a decorrere dalla comunicazione dell'importo dei dazi all'importazione richiesti doveva consentire di ottenere il rimborso dei dazi indebitamente riscossi.
30 In subordine, la Bacardi ha chiesto il rimborso dei dazi all'importazione sulla base dell'art. 239, n. 1, secondo trattino, del codice doganale e dell'art. 905 del regolamento di applicazione, in quanto essa si trovava in una «situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta» da parte sua, ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento di applicazione.
31 Lo Hauptzollamt ha replicato che, ai sensi dell'art. 29, n. 1, secondo trattino, del regolamento di applicazione, il certificato di autenticità dev'essere presentato «contestualmente alla merce cui si riferisce». Poiché tale non era il caso nella causa principale, la merce di cui trattasi non poteva beneficiare, a suo parere, del trattamento tariffario favorevole richiesto e i dazi all'importazione versati dalla Bacardi erano legittimamente dovuti al momento della fissazione. Pertanto la Bacardi non si trovava in una delle situazioni di cui agli artt. 236-239 del codice doganale.
32 Lo Hauptzollamt ha sostenuto che solo se la merce di cui trattasi nella causa principale fosse stata dichiarata come whisky «bourbon», senza presentazione del certificato di autenticità, la dichiarazione in dogana avrebbe potuto essere considerata incompleta, ma questo non era avvenuto. Inoltre, esso si sarebbe trovato nell'impossibilità di accettare una tale dichiarazione incompleta dato che il certificato di autenticità non esisteva al momento dell'ammissione della merce in libera pratica.
33 Infine, nella fattispecie, un rimborso ai sensi dell'art. 239 del codice doganale sarebbe stato anch'esso escluso e non sarebbe stato necessario sottoporre, ai sensi dell'art. 905 del regolamento di applicazione, la questione alla Commissione, poiché gli elementi di giustificazione fatti valere non potevano, secondo lo Hauptzollamt, costituire una situazione particolare ai sensi di quest'ultima disposizione.
34 Ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse un'interpretazione degli artt. 236 e 239 del codice doganale nonché dell'art. 905, n. 1, del regolamento di applicazione, il Finanzgericht Bremen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se si possa concedere il rimborso di dazi all'importazione previsto dall'art. 236 del codice doganale comunitario ad un importatore di whisky "bourbon" proveniente dagli USA che, nella dichiarazione doganale 10 settembre 1996, abbia indicato il codice 2208 30 82 e che solo il 2 ottobre 1996, presentando un certificato d'autenticità conformemente all'allegato 5 del regolamento di applicazione del codice doganale, abbia chiesto la classificazione del prodotto nella sottovoce 2208 30 11 della nomenclatura combinata, che comporta l'applicazione d'un dazio doganale inferiore.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione,
Se, in tali circostanze, si possa ritenere che ricorra "una situazione particolare" che - in presenza degli altri requisiti di legge - può portare ad un rimborso dei dazi all'importazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 239 del codice doganale e dell'art. 905, n. 1, del regolamento di applicazione».
Sulla prima questione
35 In via preliminare si deve constatare, come ha fatto il giudice nazionale, che, in quanto nella causa principale la Bacardi nella dichiarazione in dogana non ha dichiarato la merce importata come whisky «bourbon» che può beneficiare di un trattamento tariffario favorevole né ha indicato che mancasse inoltre un certificato di autenticità che si riferisse a tale merce, non vi è stata presentazione di una dichiarazione in dogana incompleta. Al fine di risolvere la prima questione non è necessario, alla luce di queste considerazioni, tener conto della normativa comunitaria relativa alle dichiarazioni in dogana incomplete.
36 Pertanto, con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 236, n. 1, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che consente di procedere al rimborso di dazi all'importazione allorché, dopo l'accettazione di una dichiarazione in dogana completa da parte dell'autorità e l'immissione in libera pratica della merce cui tale dichiarazione si riferisce, il dichiarante presenta un certificato di autenticità in forza del quale la detta merce, se il certificato fosse stato presentato contestualmente ad essa, avrebbe potuto beneficiare di un trattamento tariffario favorevole.
37 A tal riguardo si deve constatare innanzi tutto che, come ha rilevato il giudice nazionale, un'applicazione letterale dell'art. 236, n. 1, del codice doganale non consente di procedere al rimborso dei dazi all'importazione in una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 26, n. 1, e 29, n. 1, del regolamento di applicazione risulta che un certificato di autenticità non serve solo a provare che la merce alla quale esso si riferisce soddisfa le condizioni necessarie per poter beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, ma che la sua presentazione «contestualmente» a tale merce è una condizione preliminare per l'esistenza del diritto ad un trattamento tariffario favorevole.
38 Pertanto, anche se, a causa del fatto che il certificato di autenticità non è stato presentato contestualmente alla merce cui si riferisce, i dazi all'importazione sono riscossi senza che si sia potuto tener conto di un qualsiasi trattamento tariffario favorevole, questi dazi sono legittimamente dovuti ai sensi dell'art. 236, n. 1, del codice doganale e non possono quindi, in via di principio, essere rimborsati in applicazione di questa disposizione.
39 Si deve rilevare poi che, contrariamente a quanto sostiene la Bacardi, l'art. 890 del regolamento di applicazione, che costituisce una disposizione di applicazione dell'art. 236, n. 1, del codice doganale, non può trovare applicazione allorché il trattamento tariffario richiesto è un trattamento tariffario favorevole (nella versione tedesca, «zolltarifliche Abgabenbegünstigung») ai sensi dell'art. 21 del codice doganale.
40 Infatti, risulta che, a differenza della versione tedesca dell'art. 890 del regolamento di applicazione, che utilizza, oltre all'espressione «Gemeinschaftsbehandlung» (trattamento comunitario), le espressioni «Anwendung eines ermässigten Zollsatzes oder der Zollfreiheit» (letteralmente, «applicazione di un dazio doganale ridotto o di una franchigia») che non si ritrovano né all'art. 20 né all'art. 21 del codice doganale, tutte le altre versioni linguistiche utilizzano, accanto alle espressioni «trattamento comunitario», le espressioni «trattamento tariffario preferenziale» (in tedesco, «Zollpräferenzbehandlung») sinonimi delle espressioni «misure tariffarie preferenziali» (nella versione tedesca, «Zollpräferenzmassnahmen») utilizzate all'art. 20, n. 3, lett. d) ed e), del codice doganale.
41 Ora, secondo una giurisprudenza costante, la necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme, esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente, ma richiede invece che esso sia interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., in tal senso, sentenza 11 novembre 1999, causa C-48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I-7877, punto 46).
42 Alla luce di queste considerazioni, l'art. 890 del regolamento di applicazione dev'essere inteso nel senso che può trovare applicazione solo nel caso in cui una merce abbia potuto beneficiare del trattamento comunitario (in tedesco, «Gemeinschaftsbehandlung») o di un trattamento tariffario preferenziale (in tedesco, «Zollpräferenzbehandlung») ai sensi dell'art. 20, n. 3, lett. d) ed e), del codice doganale, e un'applicazione diretta combinata dell'art. 236 del codice doganale e dell'art. 890 del regolamento di applicazione non può quindi comportare il rimborso dei dazi all'importazione in un caso in cui la merce importata avrebbe potuto beneficiare di una trattamento tariffario favorevole (in tedesco, «zolltarifliche Abgabenbegünstigung») ai sensi dell'art. 21 del codice doganale.
43 Questa interpretazione è corroborata dal fatto che i documenti elencati a titolo di esempio nell'art. 890 del regolamento di applicazione, ossia il certificato di origine, il certificato di circolazione e il documento di transito comunitario interno, hanno in comune il fatto di essere destinati a dimostrare l'origine preferenziale o il carattere comunitario delle merci cui essi si riferiscono. Per contro, nessuno dei documenti necessari a provare che una merce importata potesse beneficiare di un trattamento tariffario favorevole ai sensi dell'art. 21 del codice doganale figura in tale elencazione.
44 Tale interpretazione è anch'essa conforme a quella dell'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione accolta dalla Corte nella sentenza Söhl & Söhlke, sopramenzionata. Infatti, in questa sentenza la Corte ha dichiarato in sostanza che tale disposizione, la quale, in tutte le sue versioni linguistiche, ad eccezione della versione tedesca, si riferisce esattamente agli stessi trattamenti tariffari dell'art. 890 del regolamento di applicazione, ossia il trattamento comunitario e il trattamento tariffario preferenziale, si applica solo ai casi in cui le merci avrebbero potuto beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento doganale preferenziale, ma non ai casi in cui le merci avrebbero potuto fruire di altre agevolazioni tariffarie.
45 A tale riguardo si deve rilevare, come ha fatto l'avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, che l'espressione «Zollbehandlung mit Abgabengünstigung» (letteralmente, «trattamento tariffario favorevole dal punto di vista dei dazi») utilizzata nella versione tedesca della sentenza Söhl & Söhlke, sopra menzionata, corrisponde certo all'espressione usata nella versione tedesca dell'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione, ma differisce, da un lato, dalle espressioni utilizzate in tutte le altre versioni linguistiche di tale disposizione, le quali si riferiscono chiaramente ad un «trattamento tariffario preferenziale», ai sensi dell'art. 20, n. 3, lett. d) ed e), del codice doganale, e, dall'altro, dalle espressioni utilizzate nella versione tedesca dell'art. 890 del regolamento di applicazione. Ne deriva che, per i motivi indicati al punto 41 della presente sentenza, l'espressione «Zollbehandlung mit Abgabenbegünstigung» utilizzata nella versione tedesca dell'art. 900, n. 1, lett. o), del regolamento di applicazione e nella versione tedesca della sentenza Söhl & Söhlk, sopra menzionata al punto 86, devono essere intese nel senso che riguardano un «trattamento tariffario preferenziale» ai sensi dell'art. 20, n. 3, lett. d) ed e), del codice doganale.
46 Occorre constatare infine che un'applicazione analogica dell'art. 890 del regolamento di applicazione alle domande di rimborso di dazi all'importazione basate sulla circostanza che la merce importata avrebbe potuto beneficiare di un trattamento tariffario favorevole è altresì esclusa.
47 Infatti, si deve constatare che, anche se non si può contestare che un certificato di autenticità, quale quello di cui trattasi nella causa principale, ha caratteristiche analoghe a quelle di un certificato di origine modulo A e che il conseguente cambiamento di classificazione doganale della merce nella nomenclatura combinata non si oppone ad un'applicazione analogica dell'art. 890 del regolamento di applicazione, tuttavia il ruolo svolto da un certificato di origine e da un certificato di autenticità rispettivamente in una procedura per ottenere un trattamento tariffario preferenziale e in una procedura per ottenere un trattamento tariffario favorevole è, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 84-86 delle sue conclusioni, molto diverso e il regime al quale i certificati di autenticità sono assoggettati è molto più restrittivo di quello applicato ai certificati di origine.
48 Pertanto, contrariamente a quanto avviene per i certificati di autenticità, la presentazione di un certificato di origine prima dell'immissione in libera pratica della merce cui si riferisce non è una condizione preliminare per l'esistenza del diritto ad un trattamento tariffario preferenziale ed i dazi prelevati prima della presentazione di un tale certificato non possono essere considerati legittimamente dovuti, ai sensi dell'art. 236, n. 1, del codice doganale. L'art. 890 del regolamento di applicazione ha quindi potuto validamente prevedere che un rimborso o uno sgravio può essere concesso quando un certificato di origine è presentato dopo l'accettazione della dichiarazione in dogana e dell'immissione in libera pratica.
49 In considerazione del fatto che gli effetti collegati al momento della presentazione dei certificati di cui trattasi variano considerevolmente tra i due regimi considerati, l'art. 890 del regolamento di applicazione non può trovare applicazione analogica in una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale.
50 Tale interpretazione è corroborata in particolare dal terzo considerando del regolamento (CEE) della Commissione 28 ottobre 1983, n. 3040, che fissa talune disposizioni di applicazione degli artt. 2 e 14 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (GU L 297, pag. 13), il cui art. 1, n. 3, è stato ripreso in sostanza all'art. 890 del regolamento di applicazione. Infatti, in base a questo considerando, le disposizioni in materia di rimborso «non possono consentire, in particolare, la presentazione a posteriori di documenti di cui la normativa (...) esige, affinché siano presi in considerazione, la presentazione all'atto stesso dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica».
51 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono si deve risolvere la prima questione nel senso che l'art. 236, n. 1, del codice doganale non consente di procedere al rimborso dei dazi all'importazione quando, dopo l'accettazione di una dichiarazione in dogana completa da parte dell'autorità doganale e l'immissione in libera pratica della merce cui essa si riferisce, il dichiarante presenti un certificato di autenticità in forza del quale tale merce avrebbe potuto beneficiare di un trattamento tariffario favorevole se il certificato fosse stato presentato contestualmente ad essa.
Sulla seconda questione
52 Per risolvere utilmente tale questione occorre innanzi tutto esaminare se un rimborso di dazi all'importazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 239, n. 1, del codice doganale e dell'art. 905, n. 1, del regolamento di applicazione sia possibile allorché è escluso un rimborso di questi dazi ai sensi dell'art. 236 del codice doganale.
53 A tal riguardo occorre rilevare che, in forza dell'art. 239, n. 1, del codice doganale, «si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli artt. 236, 237 e 238 (...)».
54 Ne deriva che il fatto che un rimborso o uno sgravio di dazi ai sensi, ad esempio, dell'art. 236, n. 1, del codice doganale sia escluso perché una delle condizioni legali previste per questo rimborso o per questo sgravio non è soddisfatta non si oppone di per sé ad un rimborso o ad uno sgravio degli stessi dazi sulla base dell'art. 239, n. 1, del codice doganale e dell'art. 905, n. 1, del regolamento di applicazione, purché siano soddisfatte le condizioni poste dalla legge per l'applicazione di questi ultimi articoli.
55 Occorre poi determinare gli elementi che possono costituire una «situazione particolare» ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento di applicazione per un operatore economico.
56 A tale riguardo occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che elementi «tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato» ai sensi della disposizione sopra menzionata sussistono allorché, alla luce della finalità equitativa posta alla base dell'art. 239 del codice doganale, sono accertati elementi tali da porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività (sentenza 25 febbraio 1999, causa C-86/97, Trans-Ex-Import, Racc. pag. I-1041, punto 22).
57 E' importante tuttavia sottolineare che, anche se un'autorità doganale nazionale è tenuta, in talune circostanze, a verificare se esistano elementi di giustificazione che possano costituire una situazione particolare ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento di applicazione, non compete ad essa accertare se la situazione in questione costituisca una situazione particolare che giustifichi un rimborso o uno sgravio dei dazi da parte della Commissione, la quale ultima è la sola autorizzata a prendere questa decisione (v., in tal senso, sentenza Trans-Ex-Import, sopra menzionata, punti 19 e 20).
58 Occorre infine ricordare la giurisprudenza costante relativa alla ripartizione dei compiti stabilita dall'art. 234 CE, in forza della quale il ruolo della Corte si limita a fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione necessari alla soluzione della causa di cui è adito, mentre spetta a quest'ultimo applicare queste norme, come interpretate dalla Corte, al caso concreto (v. sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 11).
59 Ne deriva che, nella causa principale, spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulla questione se i fatti all'origine della controversia, in considerazione del criterio richiamato al punto 56 della presente sentenza, possano costituire una «situazione particolare» ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento di applicazione, che richiede l'esame del fascicolo da parte della Commissione.
60 A tal riguardo spetterà al giudice nazionale verificare più in particolare in quale misura il fatto che le autorità americane abbiano rilasciato il certificato di autenticità relativo alla merce importata solo il 17 dicembre 1996 sia tale da collocare la Bacardi in una situazione eccezionale rispetto ad altri importatori e di esaminare la pertinenza dei motivi che hanno indotto la Bacardi a non presentare una dichiarazione in dogana incompleta conformemente all'art. 76, n. 1, del codice doganale e agli artt. 253, n. 1, e 255 del regolamento di applicazione.
61 Sulla base delle considerazioni che precedono si deve risolvere la seconda questione nel senso che il fatto che un rimborso o uno sgravio di dazi ai sensi dell'art. 236, n. 1, del codice doganale sia escluso perché una delle condizioni previste dalla legge al riguardo per tale rimborso o per tale sgravio non sia soddisfatta non si oppone di per sé ad un rimborso o ad uno sgravio degli stessi dazi sulla base dell'art. 239, n. 1, del codice doganale e dell'art. 905, n. 1, del regolamento di applicazione, purché tuttavia le condizioni previste dalla legge per l'applicazione di questi ultimi articoli siano soddisfatte.
Elementi «tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento di applicazione, esistono allorché, alla luce della finalità di equità che è alla base dell'art. 239 del codice doganale, sono accertati elementi tali da collocare il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attività. Spetta al giudice nazionale valutare, in base a questo criterio, se esistano elementi che possono costituire una tale situazione particolare, che richiede l'esame del fascicolo da parte della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
62 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Finanzgericht Bremen con ordinanza 1° giugno 1999, dichiara:
1) L'art. 236, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario non consente di procedere al rimborso dei dazi all'importazione quando, dopo l'accettazione di una dichiarazione in dogana completa da parte dell'autorità doganale e l'immissione in libera pratica della merce cui tale dichiarazione si riferisce, il dichiarante presenti un certificato di autenticità in forza del quale tale merce avrebbe potuto beneficiare di un trattamento tariffario favorevole se il certificato fosse stato presentato contestualmente ad essa.
2) Il fatto che un rimborso o uno sgravio di dazi ai sensi dell'art. 236, n. 1, del regolamento n. 2913/92 sia escluso perché non è soddisfatta una delle condizioni previste dalla legge per tale rimborso o per tale sgravio non si oppone di per sé ad un rimborso o ad uno sgravio degli stessi dazi sulla base dell'art. 239, n. 1, del regolamento n. 2913/92 e dell'art. 905, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1996, n. 1676, purché tuttavia le condizioni previste dalla legge per l'applicazione di questi ultimi articoli siano soddisfatte.
Elementi «tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1676/96, sussistono allorché, alla luce della finalità di equità che è alla base dell'art. 239 del regolamento n. 2913/92, sono accertati elementi che possono collocare il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attività. Spetta al giudice nazionale valutare, sulla base di questo criterio, se sussistano elementi che possano costituire una tale situazione particolare, che richiede l'esame del fascicolo da parte della Commissione.
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