Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Dipendenti Regime disciplinare Procedimento dinanzi al consiglio di disciplina Termini fissati dall'art. 7 dell'allegato IX Inosservanza Termini non perentori
(Statuto del personale, allegato IX, art. 7)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado Motivi Erronea valutazione dei fatti Irricevibilità Rigetto Qualificazione giuridica dei fatti Ricevibilità
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma)
3. Dipendenti Regime disciplinare Procedimento dinanzi al consiglio di disciplina Termini fissati dall'art. 7 dell'allegato IX Superamento notevole Violazione dei principi generali del diritto comunitario Presupposti
(Statuto del personale, allegato IX, art. 7)
Massima
1. I termini previsti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto non sono perentori, ma costituiscono norme di buona amministrazione la cui inosservanza può comportare la responsabilità dell'istituzione interessata per il danno eventualmente causato agli interessati, senza pregiudicare, di per sé, la validità della sanzione disciplinare irrogata dopo la loro scadenza.
( v. punto 21 )
2. Il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.
( v. punto 37 )
3. Non si può escludere che un considerevole superamento dei termini previsti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto possa, in taluni casi, equivalere alla violazione di un principio generale del diritto comunitario applicabile in materia. Più concretamente, può accadere che un tale ritardo comprometta la possibilità per l'interessato di difendersi efficacemente, o crei in capo ad esso la legittima aspettativa di non vedersi infliggere alcuna sanzione disciplinare.
Orbene, in simili circostanze di carattere eccezionale, il ritardo accumulato nell'adozione di una decisione disciplinare costituirebbe una violazione dei diritti della difesa o del principio della tutela del legittimo affidamento, il che giustificherebbe l'annullamento della detta decisione da parte dei giudici comunitari.
( v. punti 43-44 )
Parti
Nel procedimento C-270/99 P,
Z, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. J.-N. Louis, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 4 maggio 1999, nella causa T-242/97, Z/Parlamento (Racc. PI, pagg. I-A-77 e II-401),
procedimento in cui l'altra parte è:
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. H. Krück, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e V. Skouris (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 1° febbraio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 marzo 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 luglio 1999, il sig. Z ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle disposizioni corrispondenti degli statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avente ad oggetto, in primo luogo, l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 4 maggio 1999, causa T-242/97, Z/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-77 e II-401; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in quanto aveva respinto il ricorso del sig. Z avverso la decisione del segretario generale del Parlamento europeo 28 ottobre 1996, che irrogava al medesimo la sanzione disciplinare della retrocessione di grado (in prosieguo: «la decisione controversa»), e, in secondo luogo, l'annullamento della detta decisione.
Ambito normativo
2 L'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: «lo Statuto») così dispone:
«Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali dell'interessato e dei testi, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato sulla sanzione che a suo giudizio i fatti addebitati dovrebbero comportare e trasmette il parere all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato, entro un mese a decorrere dal giorno in cui le è stato sottoposto il rapporto. Il termine è prorogato a tre mesi, qualora la commissione abbia ordinato un'inchiesta.
Qualora il fatto addebitato abbia dato luogo a procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, la commissione può stabilire di soprassedere a formulare il proprio parere fino a quando non sia intervenuta la decisione dell'autorità giudiziaria.
L'autorità che ha il potere di nomina prende la sua decisione nel termine massimo di un mese, sentito l'interessato».
Gli antefatti della causa dinanzi al Tribunale
3 Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente è entrato in servizio presso il Parlamento europeo nel 1977. Nel periodo in cui sono avvenuti i fatti di cui è causa, ossia tra il 1988 ed il 1995, il ricorrente era responsabile del servizio «Posta dei parlamentari», alle dipendenze della direzione generale della cancelleria (DG 1) a Bruxelles. Egli veniva nominato commesso principale di grado C 1 con effetto dal 1° maggio 1989.
4 Nel dicembre 1994, i sigg. XB, C e D, tre dipendenti del servizio del ricorrente, posti sotto la direzione di quest'ultimo, presentavano un reclamo nei confronti del ricorrente al presidente del comitato del personale del Parlamento. Nel reclamo venivano formulate una serie di accuse in merito alla condotta del ricorrente nelle proprie relazioni professionali. A seguito di tale ricorso, il segretario generale del Parlamento, con nota 27 gennaio 1995, incaricava il direttore del personale di procedere ad un'inchiesta amministrativa.
5 Il rapporto d'inchiesta 2 giugno 1995 addebitava al ricorrente le seguenti mancanze:
comportamento vessatorio nei confronti di taluni dipendenti posti sotto la sua direzione;
molestie sessuali;
commercio di autoveicoli usati senza previa autorizzazione ed utilizzo a tal fine di attrezzature dell'istituzione, quali telefono e autorimessa;
organizzazione inadeguata del servizio di «Posta dei parlamentari» e
sottrazione di corrispondenza.
Il rapporto raccomandava al segretario generale del Parlamento, nelle sue qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), di avviare un procedimento disciplinare.
6 Il 7 luglio 1995 il ricorrente, che era stato informato delle censure contestategli nel rapporto d'inchiesta 2 giugno 1995, veniva sentito dall'APN in conformità dell'art. 87, secondo comma, dello Statuto. Il verbale dell'audizione veniva trasmesso al ricorrente, che presentava osservazioni scritte con lettera 20 luglio 1995.
7 Il 31 agosto 1995 l'APN decideva di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente e di deferire il caso alla commissione di disciplina. Contemporaneamente, il ricorrente veniva sospeso dalle sue funzioni, in forza dell'art. 88, primo e secondo comma, dello Statuto, senza riduzione della retribuzione.
8 Lo stesso giorno l'APN trasmetteva il fascicolo amministrativo alla commissione di disciplina. Con lettera indirizzata alla detta commissione, l'11 dicembre 1995 il ricorrente contestava il rapporto d'inchiesta 2 giugno 1995. Tra il 18 dicembre 1995 ed il 23 aprile 1996 la commissione di disciplina procedeva all'ascolto di testimoni in presenza del ricorrente e del suo rappresentante legale; questi ultimi venivano sentiti il 25 luglio 1996.
9 La commissione di disciplina emetteva il suo parere motivato il 3 settembre 1996. Nel parere si riscontrava l'esistenza di prove sufficienti riguardo alcune accuse rivolte al ricorrente, tra le quali, quelle di comportamento vessatorio, molestie sessuali, utilizzo di attrezzature del Parlamento per il commercio di autoveicoli usati e organizzazione inadeguata del servizio di «Posta dei parlamentari». Per tali motivi, la commissione di disciplina proponeva la destituzione del ricorrente, in conformità dell'art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto, senza tuttavia proporre la riduzione del suoi diritti alla pensione di anzianità.
10 Dopo aver sentito il ricorrente, il 3 ottobre 1996, in conformità dell'art. 7, terzo comma, dell'allegato IX dello Statuto, il 28 ottobre successivo l'APN adottava la decisione controversa, con la quale il ricorrente veniva retrocesso al grado C 5, primo scatto.
Il ricorso d'annullamento e la sentenza impugnata
11 Il ricorrente impugnava la decisione controversa con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 agosto 1997. A sostegno del ricorso egli faceva valere, in particolare, vari motivi legati a presunte irregolarità nello svolgimento delle fasi predisciplinare, disciplinare ed amministrativa del procedimento. Tra questi motivi figurava la violazione dell'art. 7, primo e terzo comma, dell'allegato IX dello Statuto, dovuta all'inosservanza di un termine ragionevole tra i vari atti del procedimento.
12 In merito a questo motivo, ai punti 39-42 della sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
«39 Si deve ricordare che, in base alla giurisprudenza della Corte (sentenze 4 febbraio 1970, causa 13/69, Van Eick/Commissione, Racc. pag. 3, punto 3 e segg.; 29 gennaio 1985, causa 228/83, F./Commissione, Racc. pag. 275, punto 30 e 19 aprile 1988, cause riunite 175/86 e 209/86, M./Consiglio, Racc. pag. 1891, punto 16), i termini previsti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto non sono perentori, ma costituiscono norme di corretta amministrazione la cui inosservanza può comportare la responsabilità dell'istituzione interessata per il danno eventualmente causato agli interessati, senza pregiudicare, di per se stessa, la validità della sanzione disciplinare irrogata dopo la loro scadenza.
40 Se è vero che, nelle due sentenze De Compte/Parlamento e D/Commissione, citate, il Tribunale ha dichiarato che l'inosservanza dei termini "può altresì comportare la nullità dell'atto adottato fuori termine", tale giurisprudenza non va interpretata nel senso che qualunque inosservanza dei termini debba essere automaticamente sanzionata con l'annullamento. Del resto, in ambedue le cause, il Tribunale si è astenuto precisamente dal pronunciare l'annullamento (v., in tal senso, inoltre, sentenza del Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-12/94, Daffix/Commissione, Racc. PI pag. II-1197, punti 130-133).
41 Da quanto precede discende che solo la presenza di condizioni particolari può avere l'effetto di pregiudicare, in casi specifici, la validità di una sanzione disciplinare irrogata oltre i termini. Orbene, il ricorrente si limita a dimostrare che è effettivamente occorso un superamento dei termini. Viceversa, il Parlamento fa valere, senza venire contraddetto dal ricorrente, la complessità del procedimento disciplinare svoltosi nel caso di specie, l'audizione di un elevato numero di testimoni d'altronde convenuto con il difensore del ricorrente nonché le difficoltà e i vincoli ai quali la commissione di disciplina ha dovuto far fronte (...).
42 Occorre aggiungere che, nel momento in cui l'APN ha deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, quest'ultimo è stato sospeso dalle sue funzioni senza riduzione della retribuzione. In seguito all'adozione della decisione impugnata, egli è stato trasferito presso un'altra direzione generale. Per l'intera durata del procedimento disciplinare il ricorrente ha quindi conservato i diritti pecuniari corrispondenti al suo grado C1 senza doversi recare presso il precedente servizio, il che gli ha consentito di sottrarsi, senza alcuna perdita finanziaria, ad un'atmosfera che avrebbe potuto essere difficile per lui. Al termine del procedimento, per merito del trasferimento, egli non è stato costretto a riprendere il proprio servizio, ma gli è stata data l'opportunità di entrare in un nuovo ambiente professionale e di rifarsi una reputazione».
13 Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha concluso, al punto 43 della sentenza impugnata, che il superamento dei termini di cui all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto non giustificava, nella fattispecie, l'annullamento della decisione impugnata. Il Tribunale ha pertanto respinto il motivo dedotto dal ricorrente dal superamento dei termini di cui al suddetto art. 7.
Il ricorso d'impugnazione
14 A sostegno dell'impugnazione, il sig. Z fa valere che, non avendo sanzionato, nel caso di specie, l'illegittimità del superamento dei termini di cui all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.
15 Il motivo dedotto dal ricorrente si suddivide in due parti che occorre prendere in esame separatamente. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha violato, da un lato, il tenore dell'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto e, dall'altro, le norme di buona condotta e di buona amministrazione il cui rispetto si impone alle autorità disciplinari.
Giudizio della Corte
Sulla prima parte del motivo
16 A sostegno della prima parte del motivo, il ricorrente fa valere sostanzialmente che, non avendo considerato i termini di cui all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto come imperativi e di rigida applicazione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
17 Il ricorrente deduce due argomenti a sostegno della propria tesi.
18 Egli richiama innanzitutto l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») che, a suo avviso, si applica all'ordinamento comunitario in forza dell'art. F, nn. 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6, nn. 1 e 2, UE). Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della CEDU ogni persona ha diritto ad un processo giusto, equo e che si concluda entro un termine ragionevole. A parere del ricorrente, un processo può soddisfare tali requisiti unicamente se si inserisce in un sistema in cui i termini processuali sono fissi e di rigida applicazione.
19 Inoltre, i termini specifici previsti dall'allegato IX dello Statuto costituirebbero un quadro regolamentare completo che le autorità disciplinari sarebbero tenute a osservare in virtù del principio della certezza del diritto, nonché al fine di evitare ogni forma di discriminazione o di trattamento arbitrario.
20 In secondo luogo, il ricorrente asserisce che la sua tesi è suffragata da una giurisprudenza costante, secondo la quale l'applicazione restrittiva delle norme comunitarie sui termini processuali risponde all'esigenza di certezza del diritto ed alla necessità d'evitare ogni forma di discriminazione o di trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia (v., in particolare, sentenze 12 luglio 1984, causa 209/83, Ferriera Valsabbia/Commissione, Racc. pag. 3089, e 26 novembre 1985, causa 42/85, Cockerill-Sambre/Commissione, Racc. pag. 3749).
21 A tale proposito, occorre in primo luogo ricordare che, in base ad una giurisprudenza costante, i termini previsti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto non sono perentori, ma costituiscono norme di buona amministrazione la cui inosservanza può comportare la responsabilità dell'istituzione interessata per il danno eventualmente causato agli interessati, senza pregiudicare, di per sé, la validità della sanzione disciplinare irrogata dopo la loro scadenza (v., in tal senso, sentenze citate Van Eick/Commissione, punti 3-7, F./Commissione, punto 30, e M./Consiglio, punto 16).
22 In secondo luogo, occorre dichiarare che tale giurisprudenza non può essere rimessa in questione dall'argomentazione avanzata dal ricorrente.
23 Per quanto riguarda, da un lato, l'argomento relativo all'art. 6, n. 1, della CEDU, e senza che sia necessario pronunciarsi sull'applicabilità di questa disposizione ai procedimenti disciplinari previsti dallo Statuto, si deve ricordare che, ai sensi del detto art. 6, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. Come emerge chiaramente dal suo disposto, l'art. 6, n. 1, della CEDH, non prescrive termini precisi, né dispone che i termini fissati da un testo normativo, come quelli previsti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto, debbano necessariamente essere considerati perentori.
24 In merito all'applicazione del principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 21), dalla giurisprudenza di questa Corte, come da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, emerge che la ragionevolezza della durata di un procedimento dev'essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l'interessato, della complessità della causa nonché del comportamento dell'interessato e di quello delle autorità competenti (v., in tal senso, sentenza Baustahlgewebe/Commissione, citata, punto 29, come anche Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze Erkner e Hofauer del 23 aprile 1987, serie A n. 117, paragrafo 66; Kemmache del 27 novembre 1991, serie A n. 218, paragrafo 60; X/Francia del 31 marzo 1992, serie A, n. 234-C, paragrafo 32; Phocas/Francia del 23 aprile 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pag. 546, paragrafo 71, e Garyfallou AEBE/Grecia del 27 settembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 V, pag. 1821, paragrafo 39).
25 D'altra parte, in merito all'argomento avanzato dal ricorrente riguardo alla giurisprudenza della Corte richiamata supra, al punto 20 (sentenze citate Ferriera Valsabbia/Commissione, punto 14, e Cockerill-Sambre/Commissione, punto 10), occorre dichiarare che questa giurisprudenza non è pertinente al caso di specie, poiché riguarda i termini previsti per l'avvio di procedimenti giudiziari dinanzi alla Corte e al Tribunale. Orbene, i detti termini hanno natura diversa dai termini previsti all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto, e non sono pertanto assimilabili a questi ultimi.
26 In base alle considerazioni che precedono, occorre respingere la prima parte del motivo di ricorso.
Sulla seconda parte del motivo
27 Con la seconda parte del motivo, il ricorrente fa valere che, in ogni caso, anche se i termini di cui all'art. 7 dell'allegato IX allo Statuto non sono perentori, essi stanno ad indicare che il legislatore comunitario ha voluto imporre alle autorità disciplinari una regola di buona amministrazione, che consiste nell'obbligo di condurre diligentemente il procedimento disciplinare e di fare in modo che ciascun atto del procedimento intervenga entro un termine ragionevole rispetto all'atto che lo precede.
28 A sostegno di tale argomentazione il ricorrente richiama la sentenza del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-26/89, De Compte/Parlamento, Racc. pag. II-781). Egli fa valere che, ai sensi di tale giurisprudenza, l'inosservanza dei termini in oggetto che può essere valutata solo alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa non soltanto può far sorgere la responsabilità dell'istituzione interessata, ma può inoltre comportare la nullità dell'atto adottato oltre i termini.
29 Orbene, il ricorrente è del parere che, nella sentenza impugnata, il Tribunale sia venuto meno all'obbligo di valutare le circostanze particolari della causa allorché ha deciso su un motivo che si fonda sul superamento dei termini previsti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto. Il Tribunale si sarebbe limitato a esaminare la regolarità dello svolgimento del procedimento disciplinare, nonché la sussistenza e la gravità delle censure formulate dall'APN. Invece di procedere ad un'analisi circostanziata del procedimento, il Tribunale avrebbe semplicemente fatto propria l'argomentazione del Parlamento, esposta ai punti 36-38 della sentenza impugnata, che tendeva a giustificare il superamento dei termini di cui all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto nel caso di specie.
30 Il ricorrente contesta tale argomentazione e conclude che il Parlamento non ha invocato alcuna circostanza eccezionale che giustifichi il superamento dei termini stabiliti. Il Tribunale avrebbe pertanto violato i principi enunciati dalla sua stessa giurisprudenza.
Sulla ricevibilità
31 Il Parlamento contesta la ricevibilità di questa seconda parte del motivo avanzando due argomenti.
32 In primo luogo, esso afferma che, se e in quanto il ricorrente sembra invocare come motivo autonomo ed a sé stante la presunta «violazione delle norme di buona condotta e di buona amministrazione il cui rispetto si impone alle autorità disciplinari», tale motivo deve dichiarato irricevibile, poiché non viene addotto alcun argomento specifico in suo appoggio.
33 A tale proposito, si deve ricordare che dagli artt. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura, emerge che un ricorso d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda (v., in particolare, ordinanze 6 marzo 1997, causa C-303/96 P, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. I-1239, punto 37, e 9 luglio 1998, causa C-317/97 P, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. I-4269, punto 20, nonché sentenza 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I-5251, punto 61).
34 Nella fattispecie, come esposto ai punti 27-30 della presente sentenza, il ricorrente accusa il Tribunale di non avere osservato i principi enunciati dalla sua stessa giurisprudenza. Dopo aver rilevato che, conformemente a detta giurisprudenza, l'inosservanza dei termini in questione che può essere valutata solo alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa non soltanto può far sorgere la responsabilità dell'istituzione interessata, ma può inoltre comportare la nullità dell'atto adottato oltre i termini, il ricorrente afferma che il Tribunale è venuto meno all'obbligo ad esso incombente di valutare le circostanze specifiche della causa e, di conseguenza, all'obbligo di annullare la decisione controversa.
35 Alla luce di tali elementi, occorre dichiarare che la seconda parte del motivo di ricorso indica con precisione gli elementi criticati della sentenza impugnata, oltre agli argomenti di diritto addotti a sostegno della domanda di annullamento della detta sentenza.
36 In secondo luogo, il Parlamento sostiene che le critiche formulate dal ricorrente riguardo all'argomento esposto dal Parlamento dinanzi al Tribunale vertono sulla valutazione dei fatti effettuata da quest'ultimo e non sono pertanto ricevibili in sede di impugnazione. Allo stesso modo, nei limiti in cui le censure formulate dal ricorrente in merito alla valutazione, da parte del Tribunale, delle circostanze proprie della causa richiedono che la Corte proceda ad una nuova valutazione dei fatti, esse sarebbero necessariamente irricevibili nell'ambito di un procedimento d'impugnazione che, ai sensi dell'art. 51 dello statuto CE della Corte di giustizia, si limita alle questioni di diritto.
37 A tale proposito, occorre ricordare che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., segnatamente, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 48 e 49, e 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I-1527, punto 31).
38 Nella fattispecie, come si evince chiaramente dai punti 27-30 della presente sentenza, le critiche del ricorrente relative all'argomento esposto dal Parlamento dinanzi al Tribunale sono dirette a mettere in discussione la qualificazione giuridica, effettuata da quest'ultimo, degli elementi di fatto dedotti dal Parlamento per giustificare il superamento dei termini in oggetto. Infatti, è precisamente alla luce di tali elementi che il Tribunale ha giudicato che non ricorrevano i presupposti per l'annullamento, stabiliti dalla sua stessa giurisprudenza.
39 Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve concludere che la seconda parte del motivo è ricevibile.
Nel merito
40 Quanto al merito, si deve rilevare che la giurisprudenza richiamata supra, al punto 21, in base alla quale i termini previsti all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto non sono perentori, ha precisato soltanto che il superamento dei detti termini, da solo, non comporta necessariamente l'annullamento della decisione disciplinare adottata a termini scaduti.
41 Infatti, come emerge chiaramente dalla suddetta giurisprudenza (sentenze citate Van Eick/Commissione, punto 1; F./Commissione, punto 29 e M./Consiglio, punto 15), in tale sede la Corte ha statuito unicamente sul motivo in base al quale un provvedimento disciplinare adottato oltre i termini fissati all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto deve essere annullato.
42 Ne consegue che, nelle cause richiamate, la Corte non si è pronunciata sulla questione se un considerevole superamento dei termini di cui all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto, integrante una violazione delle norme di buona amministrazione, possa, in taluni casi, condurre all'annullamento della decisione disciplinare adottata a termini scaduti.
43 In proposito, non si può escludere che un considerevole superamento dei termini possa, in taluni casi, equivalere alla violazione di un principio generale del diritto comunitario applicabile in materia. Più concretamente, può accadere che un tale ritardo comprometta la possibilità per l'interessato di difendersi efficacemente, o crei in capo ad esso la legittima aspettativa di non vedersi infliggere alcuna sanzione disciplinare.
44 Orbene, in simili circostanze di carattere eccezionale, il ritardo accumulato nell'adozione di una decisione disciplinare costituirebbe una violazione dei diritti della difesa o del principio della tutela del legittimo affidamento, il che giustificherebbe l'annullamento della detta decisione da parte dei giudici comunitari.
45 Tuttavia, così non è nel caso di specie. Infatti, sebbene sia notevole il ritardo di circa nove mesi rispetto al termine di tre mesi fissato all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto per la formulazione del parere della commissione di disciplina nel caso di un'inchiesta, resta il fatto che il ricorrente non ha dedotto alcun argomento giuridico o elemento di fatto in base al quale si possa stabilire che tale ritardo gli abbia impedito di difendersi efficacemente o abbia creato in lui la legittima aspettativa che non gli sarebbe stata inflitta alcuna sanzione disciplinare. Analogamente, nessun argomento di tale indole è stato dedotto dal ricorrente in merito al superamento del termine di un mese concesso all'APN per emettere la sua decisione.
46 Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del motivo.
47 Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
48 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 70 di tale regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, in forza dell'art. 122, secondo comma, del detto regolamento, l'art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte da un qualsiasi dipendente di un'istituzione contro quest'ultima. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Z è condannato alle spese.
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