Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Regolamentazioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE - Nozione - Normativa nazionale che vieta la pubblicità commerciale per impianti emittenti di un tipo non autorizzato - Esclusione
(Direttiva del Consiglio 83/189/CEE, art. 1, punto 1)
Massima
$$Una disposizione nazionale che vieta la pubblicità commerciale per impianti emittenti di tipo non autorizzato non costituisce, ai sensi della direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, una regola tecnica che avrebbe dovuto essere comunicata alla Commissione prima di essere adottata.
Le specificazioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189 devono quindi riferirsi al prodotto in sé e per sé. Orbene, una regolamentazione che si limiti a vietare un modo di commercializzazione non stabilisce le caratteristiche richieste di un prodotto.
( v. punti 20, 22 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-278/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Georgius van der Burg,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo olandese, dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente;
- per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalle K. Rispal-Bellanger e R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Green, QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. C. van der Hauwaert e M. Shotter, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 luglio 1999, pervenuta in cancelleria il 26 luglio successivo, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8).
2 Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del sig. Van der Burg, cui viene fatto carico di aver fatto pubblicare in una rivista mensile un annuncio pubblicitario relativo ad amplificatori di potenza della frequenza radio per i quali non erano state rilasciate dichiarazioni di autorizzazione.
Normativa comunitaria
3 A tenore dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189, una «specificazione tecnica» è la «specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura».
4 A norma dell'art. 1, punto 5, della stessa direttiva, per «regola tecnica» devono intendersi «le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali».
5 Gli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 fanno obbligo agli Stati membri, da un lato, di comunicare alla Commissione i progetti di regole tecniche rientranti nell'ambito di applicazione di detta direttiva e, dall'altro, di rinviare di vari mesi l'adozione di tali progetti per consentire alla Commissione di verificare se essi siano compatibili con il diritto comunitario o di proporre o adottare una direttiva in materia.
Normativa olandese
6 La normativa olandese di cui trattasi nella causa principale è esposta dallo Hoge Raad, nell'ordinanza di rinvio, come segue.
7 Ai sensi dell'art. 17, n. 1, della Wet op de Telecommunicatievoorzieningen (legge sulle telecomunicazioni; in prosieguo: la «WTV»), vigente all'epoca in cui sono stati commessi i fatti addebitati al sig. Van der Burg, sono vietati l'installazione, il possesso o l'uso di impianti radioelettrici non coperti da concessione, salva autorizzazione ministeriale.
8 L'art. C.11.1, n. 1, del Besluit radio-elektrische inrichtingen del 5 dicembre 1988 (decreto sugli impianti radioelettrici, Stb. 1988, pag. 552; in prosieguo: il «decreto») così dispone:
«E' vietato pubblicizzare o far pubblicizzare a fini commerciali impianti emittenti di tipo non autorizzato».
9 L'art. C.2.1, n. 2, del decreto precisa:
«Gli impianti emittenti sono di tipo autorizzato se il ministro ha rilasciato una dichiarazione di autorizzazione al riguardo».
10 In base agli artt. 16, parte iniziale e punto b), della WTV e A.3.1 del decreto, gli amplificatori di potenza radioelettrica che possono essere utilizzati con gli impianti emittenti sono equiparati a questi ultimi, in particolare ai fini dell'applicazione delle norme del decreto, o delle norme emanate in base al decreto, riguardanti gli impianti emittenti.
11 La Regeling toelating radio-elektrische inrichtingen (regolamento relativo all'autorizzazione degli impianti radioelettrici, Stcrt. 1992, pag. 64) disciplina le condizioni per l'ottenimento della dichiarazione di autorizzazione. L'art. 8 di detto regolamento dispone che le norme tecniche che si applicano agli impianti radioelettrici figurano negli elenchi di norme menzionati nell'allegato 2 del medesimo regolamento. Gli amplificatori di potenza della radiofrequenza non sono contemplati da detto allegato.
12 A termini dell'art. H, parte iniziale e punto a), del decreto, le infrazioni del divieto sancito dall'art. C.11.1 sono punite con sanzioni penali.
Causa principale e questioni pregiudiziali
13 Nel gennaio 1994 il sig. Van der Burg faceva pubblicare nella rivista mensile per radioamatori Elektron un annuncio pubblicitario per la vendita di amplificatori di potenza della radiofrequenza aventi una potenza di 1 000 e/o 1 500 watts. Gli amplificatori di potenza della radiofrequenza sono apparecchi elettronici che consentono di amplificare la potenza di un segnale emesso. Gli amplificatori messi in vendita dal sig. Van der Burg erano impianti emittenti rientranti nella sfera di applicazione della WTV per i quali non erano state rilasciate dichiarazioni di autorizzazione.
14 Nei confronti del sig. Van der Burg veniva promosso un procedimento penale per violazione degli artt. 17 della WTV e C.11.1 del decreto ed egli veniva condannato in sede di appello dall'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam (Paesi Bassi) a un'ammenda di NLG 600.
15 Il sig. Van der Burg proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna deducendo che la normativa nazionale in base alla quale era perseguito penalmente contrastava con il diritto comunitario poiché non era stata comunicata ai sensi della direttiva 83/189.
16 Nel punto 6.11.1 dell'ordinanza di rinvio lo Hoge Raad ha considerato quanto segue a proposito della questione se l'art. C.11.1, n. 1, del decreto costituisca una regola tecnica:
«Nella sentenza [30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International (Racc. pag. I-2201)], la Corte di giustizia delle Comunità europee (...) ha dichiarato che le regole tecniche ai sensi della direttiva [83/189] "sono specificazioni che definiscono le caratteristiche dei prodotti". Per il momento questa affermazione, unitamente alle definizioni della nozione che figurano nella direttiva [83/189], sembra indicare che una disposizione quale quella di cui è causa non può essere considerata come una regola tecnica ai sensi della direttiva [83/189]. D'altra parte va rilevato che vi è un rapporto diretto tra le norme che gli impianti emittenti devono soddisfare e il divieto di cui è causa. La portata del divieto di fare pubblicità viene completamente definita dalle norme che gli impianti emittenti devono soddisfare per poter essere considerati del tipo autorizzato. In altri termini: quando un impianto emittente non soddisfa le norme tecniche vigenti, ne consegue che l'impianto emittente deve essere considerato di tipo non autorizzato, il che comporta che, ai sensi dell'art. C.11.1, n. 1, del decreto sugli impianti radioelettrici, non può essere effettuata alcuna pubblicità per impianti emittenti di tale tipo».
17 Di conseguenza, lo Hoge Raad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 1 della direttiva 83/189 vada interpretato nel senso che l'art. C.11.1, n. 1, del Besluit radio-elektrische inrichtingen, che recita: "E' vietato pubblicizzare o far pubblicizzare a fini commerciali impianti emittenti di tipo non autorizzato", nel contesto normativo sopra descritto (...) e alla luce di quanto considerato al riguardo nel punto 6.11.1 [dell'ordinanza di rinvio], debba essere considerato una regola tecnica ai sensi della menzionata direttiva.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se questo comporti che una tale disposizione debba essere disapplicata solo qualora nel caso concreto costituisca un ostacolo per gli scambi commerciali o per la libera circolazione delle merci, oppure si debba stabilire che una tale disposizione debba essere disapplicata già quando la regola in generale, quindi indipendentemente dal caso concreto, costituisca o possa costituire un ostacolo per gli scambi».
Sulla prima questione
18 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se una disposizione nazionale come l'art. C.11.1, n. 1, del decreto, che vieta la pubblicità commerciale per impianti emittenti di tipo non autorizzato, costituisca, ai sensi della direttiva 83/189, una regola tecnica che avrebbe dovuto essere comunicata alla Commissione prima di essere adottata.
19 Si deve rilevare che, come hanno osservato i governi olandese, belga, francese e del Regno Unito, nonché, in sostanza, la Commissione, una norma del genere non costituisce una specificazione tecnica come intesa dalla direttiva 83/189 e, pertanto, non può essere qualificata regola tecnica rientrante nella sfera d'applicazione della stessa direttiva.
20 Infatti, secondo l'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189, costituisce specificazione tecnica ai sensi di questa direttiva «la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto». Le specificazioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189 devono quindi riferirsi al prodotto in sé e per sé (v. sentenza 12 ottobre 2000, causa C-314/98, Snellers, Racc. pag. I-8633, punto 38). Orbene, una norma come l'art. C.11.1, n. 1, del decreto, che si limita a vietare un modo di commercializzazione, non stabilisce le caratteristiche richieste di un prodotto.
21 A questo proposito si deve sottolineare che il fatto che, come ha rilevato il giudice di rinvio, sussista un rapporto diretto tra un divieto di pubblicità come quello di cui trattasi nella causa principale e le norme tecniche cui devono essere conformi gli impianti emittenti non è sufficiente per qualificare detto divieto «specificazione tecnica» ai sensi della direttiva 83/189.
22 Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che una disposizione nazionale, come l'art. C.11.1, n. 1, del decreto, che vieta la pubblicità commerciale per impianti emittenti di tipo non autorizzato, non costituisce, ai sensi della direttiva 83/189, una regola tecnica che avrebbe dovuto essere comunicata alla Commissione prima di essere adottata.
Sulla seconda questione
23 Data la soluzione fornita alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dai governi olandese, belga, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 6 luglio 1999, dichiara:
Una disposizione nazionale, come l'art. C.11.1, n. 1, del Besluit radio-elektrische inrichtingen, che vieta la pubblicità commerciale per impianti emittenti di tipo non autorizzato, non costituisce, ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, una regola tecnica che avrebbe dovuto essere comunicata alla Commissione prima di essere adottata.
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