Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. CECA - Aiuti alla siderurgia - Divieto - Presupposti - Pregiudizio per la concorrenza - Esclusione
[Trattato CECA, art. 4, lett. c)]
2. CECA - Aiuti alla siderurgia - Autorizzazione da parte della Commissione - Aiuti alla chiusura - Presupposti di concessione - Interpretazione restrittiva - Produzione regolare
(Trattato CECA, art. 4; decisione generale n. 3855/91, art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione tranne che in caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
4. CECA - Aiuti alla siderurgia - Divieto - Regime derogatorio - Approvazione da parte della Commissione degli aiuti progettati alla luce delle condizioni previste dal regime
[Trattato CECA, art. 4, lett. c); decisione generale n. 3855/91]
Massima
1. L'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, a differenza dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), non richiede, perché gli aiuti siano considerati incompatibili con il mercato comune, la condizione che essi falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Infatti, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA vieta tutti gli aiuti senza alcuna limitazione, al fine di garantire l'instaurazione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza, di modo che gli aiuti sono considerati incompatibili con il mercato comune senza che occorra dimostrare e neanche verificare se, in realtà, sussiste o rischia di verificarsi una violazione delle condizioni della concorrenza.
( v. punti 32-33 )
2. Il quinto codice degli aiuti alla siderurgia, il quale costituisce una deroga all'art. 4 del Trattato CECA, deve essere interpretato restrittivamente. Tale necessità di un'interpretazione restrittiva discende dalla lettera stessa della motivazione del quinto codice, ove la Commissione ha chiaramente manifestato l'intenzione che detto codice sia interpretato restrittivamente e unicamente con riferimento al suo tenore letterale. Quindi è a ragione che il Tribunale ha considerato che la finalità del quinto codice consiste nell'autorizzare unicamente gli aiuti a favore di imprese presenti in modo significativo sul mercato e la cui chiusura comporterà conseguentemente una riduzione della produzione siderurgica. Va quindi approvata la valutazione del Tribunale, secondo la quale il requisito della produzione regolare previsto dall'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice è stato stabilito al fine di rafforzare l'effetto utile degli aiuti alla chiusura garantendo che essi abbiano effetti sufficientemente significativi, non solo in termini di smantellamento di impianti, ma anche di riduzione del livello attuale della produzione.
( v. punti 40-41, 45 )
3. Dagli artt. 225 CE e 51 dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale.
( v. punto 78 )
4. Nell'ambito di un regime derogatorio al rigido divieto degli aiuti previsto dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, quale il quinto codice degli aiuti alla siderurgia, gli aiuti progettati possono essere approvati soltanto se rispettano ciascuna delle condizioni dettate da detto regime. Nel corso della procedura di esame degli aiuti progettati, è compito pertanto della Commissione esaminare se la concessione di un aiuto rispetti tali condizioni. E' quindi escluso ogni obbligo di motivazione diversa dalla constatazione da parte sua che taluni criteri considerati da detto regime non sono soddisfatti.
( v. punto 90 )
Parti
Nei procedimenti riuniti da C-280/99 P a C-282/99 P,
Moccia Irme SpA, con sede in Napoli, rappresentata dagli avv.ti E. Cappelli, P. de Caterini e A. Bandini, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Ferriera Lamifer SpA, con sede in Travagliato, rappresentata dagli avv.ti C. Punzi, M. Siragusa e F. Satta, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Ferriera Acciaieria Casilina SpA, con sede in Montecomprati, rappresentata dagli avv.ti C. Punzi, M. Siragusa e F. Satta, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
aventi ad oggetto i ricorsi diretti all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 12 maggio 1999 nelle cause riunite da T-164/96 a T-167/96, T-122/97 e T-130/97, Moccia Irme e a./Commissione (Racc. pag. II-1477),
procedimenti in cui le altre parti sono:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro, in qualità di agente, assistita dall'avv. M. Moretto, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Prolafer Srl, con sede in Bergamo,
Dora Ferriera Acciaieria Srl, con sede in Bergamo,
e
Nuova Sidercamuna SpA, con sede in Berzo Inferiore,
ricorrenti in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e sig.ra F. Macken (relatrice), giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 16 novembre 2000, durante la quale la Moccia Irme SpA è stata rappresentata dall'avv. A. Bandini, la Ferriera Lamifer SpA e la Ferriera Acciaieria Casilina SpA dagli avv.ti M. Siragusa e P. Satta, nonché dall'avv. F.M. Moretti, e la Commissione dalla sig.ra L. Pignataro, assistita dall'avv. M. Moretto,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 febbraio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Cwon atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1999 la Moccia Irme SpA (in prosieguo: la «Moccia»), nella causa C-280/99 P, la Ferriera Lamifer SpA (in prosieguo: la «Lamifer»), nella causa C-281/99 P, e la Ferriera Acciaieria Casilina SpA (in prosieguo: la «Casilina»), nella causa C-282/99 P, hanno proposto ciascuna, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 12 maggio 1999 nelle cause riunite da T-164/96 a T-167/96, T-122/97 e T-130/97, Moccia Irme e a./Commissione (Racc. pag. II-1477; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 30 luglio 1996, 96/678/CECA, relativa a taluni aiuti progettati dall'Italia nell'ambito del programma di ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano (GU L 316, pag. 24), e della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 97/258/CECA, relativa a taluni aiuti per le chiusure progettati dall'Italia nell'ambito della ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano (GU 1997, L 102, pag. 42).
2 Con ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 1999, le cause C-280/99 P, C-281/99 P e C-282/99 P sono state riunite ai fini della fase scritta e orale, nonché della sentenza.
Normativa comunitaria
3 L'art. 4, lett. c), del Trattato CECA dispone che sono vietati, alle condizioni previste dal Trattato medesimo, «le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma».
4 Inoltre, l'art. 95, primo comma, del Trattato CECA stabilisce quanto segue:
«In tutti i casi non previsti dal presente Trattato, nei quali una decisione o una raccomandazione della Commissione appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del Comitato consultivo».
5 In base a tali disposizioni la Commissione ha adottato la decisione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57), detta «quinto codice degli aiuti alla siderurgia» (in prosieguo: il «quinto codice»).
6 L'art. 1, n. 1, del quinto codice così dispone:
«Tutti gli aiuti, specifici o non specifici, a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune, soltanto se conformi alle disposizioni degli articoli da 2 a 5».
7 Ai sensi degli artt. 2-5 del quinto codice, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti alla chiusura, nonché gli aiuti regionali previsti da regimi generali a favore di imprese stabilite in Grecia, in Portogallo e nei nuovi Länder tedeschi.
8 L'art. 4, n. 2, primo comma, primo-terzo trattino, del quinto codice recita:
«Gli aiuti a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione siderurgica CECA possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che tali imprese:
- abbiano acquistato la personalità giuridica prima del 1° gennaio 1991,
- abbiano fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notificazione di tali aiuti,
- non abbiano modificato la struttura della loro produzione e dei loro impianti dopo il 1° gennaio 1991».
9 L'art. 6, n. 1, del quinto codice prevede che siano comunicati in tempo utile alla Commissione, affinché possa pronunciarsi al riguardo, i progetti intesi a istituire o a modificare gli aiuti previsti dagli artt. 2-5 di detto codice. Ai sensi dell'art. 6, n. 6, del quinto codice, tutte le fattispecie concrete di applicazione degli aiuti di cui agli artt. 4 e 5 del detto codice devono essere previamente notificate alla Commissione secondo le modalità previste dall'art. 6, n. 1, dello stesso codice.
Ambito giuridico nazionale
10 Il decreto legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante misure urgenti per l'esecuzione del piano di ristrutturazione del settore siderurgico (in prosieguo: il «decreto legge n. 103»), veniva notificato nel febbraio 1994 dal governo italiano alla Commissione, in conformità dell'art. 6, n. 1, del quinto codice. Tale decreto legge veniva reiterato con il decreto legge 14 aprile 1994, n. 234, e, nuovamente, con il decreto legge 20 giugno 1994, n. 396, che veniva definitivamente convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, relativa alla ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano (GURI del 6 agosto 1994, n. 183, pag. 12; in prosieguo: la «legge n. 481/94»).
11 L'art. 1, n. 1, della legge n. 481/94 autorizza la concessione di aiuti alla chiusura di impianti siderurgici a condizione che, entro un certo lasso di tempo, questi vengano demoliti. Ai sensi dell'art. 1, n. 4, di detta legge, le modalità di esame nonché i criteri di controllo e di verifica della realizzazione dei programmi dovevano essere fissati con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.
12 Il regolamento di attuazione della legge n. 481/94, vale a dire il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 12 ottobre 1994, n. 683 (in prosieguo: il «regolamento di attuazione»), veniva notificato alla Commissione nell'agosto 1994. L'art. 1, n. 1, di tale regolamento dispone che, per poter usufruire dei contributi di cui all'art. 1 della legge n. 481/94, le imprese interessate devono rispettare, fra l'altro, le seguenti condizioni:
«a) essere iscritte nel registro delle imprese prima del 1° gennaio 1991 (...);
b) non aver modificato l'oggetto della loro produzione e la struttura dei loro impianti dopo il 1° gennaio 1991;
c) procedere alla distruzione degli impianti oggetto di incentivazione entro il 31 marzo 1995;
(...)
d) aver realizzato regolarmente fino alla data di adozione del decreto legge n. 103 del 14 febbraio 1994, (...) una produzione certificata con perizia giurata di un tecnico esperto del settore iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società».
13 Ai sensi dell'art. 2, n. 4, del regolamento di attuazione, il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato procederà «alla notifica alla Commissione U.E. dei singoli interventi per la preventiva approvazione».
Decisione di autorizzazione
14 Con lettera 12 dicembre 1994 la Commissione comunicava la sua decisione di autorizzare in via di principio il regime di aiuti di cui ai punti 11 e 12 della presente sentenza (GU C 390, pag. 20; in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»). Essa ha tuttavia richiesto che tutte le fattispecie concrete di applicazione degli aiuti le fossero previamente notificate. Con riguardo al presupposto relativo alla fabbricazione regolare, ai sensi dell'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice, la Commissione precisava che, per poter beneficiare dell'aiuto, l'impresa doveva, tra l'altro, aver mantenuto, durante tutto il 1993 e sino al febbraio 1994, un'attività di produzione media di almeno un turno al giorno, ossia otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Essa aggiungeva che le autorità italiane potevano comunque dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che un'impresa, pur non soddisfacendo pienamente tale criterio, aveva fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA durante il periodo di cui trattasi.
Ambito fattuale
15 L'8 settembre 1995 e l'11 marzo 1996 il governo italiano notificava alla Commissione vari casi di applicazione della legge n. 481/94, fra i quali figuravano aiuti per la chiusura definitiva a favore della Moccia, della Lamifer e della Casilina. Queste tre imprese siderurgiche specializzate nella produzione di acciaio e/o alla laminazione a caldo avevano dichiarato per il 1993 i seguenti dati:
- per la Moccia, una capacità produttiva di 288 000 tonnellate annue di acciaio grezzo e di 165 000 tonnellate annue di laminati a caldo, nonché una produzione effettiva pari a 0;
- per la Lamifer, una capacità produttiva di 154 560 tonnellate annue, nonché una produzione effettiva di 23 542 tonnellate annue, cioè il 15,2% della capacità dichiarata;
- per la Casilina, una capacità produttiva di 80 000 tonnellate annue, nonché una produzione effettiva di 11 356 tonnellate annue, cioè il 14,2% della capacità dichiarata.
16 Con lettere 15 dicembre 1995 e 12 giugno 1996 la Commissione comunicava alle autorità italiane la sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'art. 6, n. 4, del quinto codice nei confronti di talune fattispecie concrete di aiuto notificate, fra cui quelle delle imprese ricorrenti. In dette lettere la Commissione rilevava che le imprese considerate, in particolare le ricorrenti, non avevano mantenuto durante tutto il 1993 e sino al 28 febbraio 1994 un'attività produttiva media di un turno al giorno, ossia otto ore lavorative al giorno, per cinque giorni a settimana.
17 Con la decisione 96/678 la Commissione dichiarava incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, gli aiuti che la Repubblica italiana progettava di concedere, in particolare, alla Moccia e alla Casilina.
18 Con la decisione 97/258 la Commissione dichiarava incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, gli aiuti che la Repubblica italiana progettava di concedere, in particolare, alla Lamifer.
19 Talune imprese destinatarie degli aiuti di cui alle decisioni 96/678 e 97/258 hanno proposto ricorsi di annullamento di dette decisioni. Così, con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 1996, la Moccia, la Prolafer Srl, la Casilina e la Dora Ferriera Acciaieria Srl hanno rispettivamente proposto i ricorsi registrati con i nn. T-164/96, T-165/96, T-166/96 e T-167/96. Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 aprile 1997, la Lamifer ha proposto il ricorso registrato con il n. T-122/97. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 aprile 1997, la Nuova Sidercamuna SpA (in prosieguo: la «Sidercamuna») ha proposto il ricorso registrato con il n. T-130/97.
20 Con ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 18 dicembre 1998 le cause sono state riunite ai fini della sentenza.
La sentenza impugnata
21 Nella sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver respinto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, ha esaminato e respinto ciascuno dei motivi che le ricorrenti nel presente grado di giudizio e le ricorrenti in primo grado avevano dedotto dinanzi ad esso a sostegno delle loro domande dirette all'annullamento delle decisioni 96/678 e 97/258.
22 Per quanto concerne innanzi tutto i motivi relativi all'inapplicabilità nella specie del Trattato CECA, il Tribunale ha ricordato, al punto 83 della sentenza impugnata, che il regime dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA è diverso da quello dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE). A differenza del secondo, il primo vieterebbe in modo generale e incondizionato qualunque sovvenzione, essendo quest'ultima sostanzialmente contraria alle condizioni stesse di costituzione del mercato comune del carbone e dell'acciaio. Il Tribunale ha quindi considerato, al punto 84 della sentenza impugnata, che un aiuto alla chiusura concesso da uno Stato membro ad un'impresa siderurgica ricade sotto il divieto ex art. 4, lett. c), del Trattato CECA senza che sia necessario dimostrare un effettivo pregiudizio delle condizioni della concorrenza.
23 Il Tribunale ha successivamente esaminato i motivi basati sull'asserita illegittimità dell'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice, nonché dell'interpretazione data dalla Commissione quanto al presupposto della produzione regolare previsto da tale disposizione. Il Tribunale ha ricordato, al punto 95 della sentenza impugnata, che le deroghe al divieto di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, come il quinto codice, vanno interpretate restrittivamente. Ne ha dedotto, al punto 96 della sentenza impugnata, che nell'esercizio del suo potere discrezionale la Commissione ha potuto considerare, senza disattendere il diritto in modo patente né commettere uno sviamento di potere, che un aiuto alla chiusura deve avere effetti significativi sul mercato e quindi essere concesso unicamente ad imprese che hanno mantenuto una produzione regolare ai sensi dell'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice.
24 Quanto ai motivi relativi ad una violazione del principio di non discriminazione, il Tribunale ha ricordato, al punto 188 della sentenza impugnata, che la trasgressione da parte della Commissione del principio di non discriminazione presuppone che quest'ultima abbia trattato in modo diverso situazioni paragonabili, causando uno svantaggio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che tale differenza di trattamento sia giustificata dall'esistenza di differenze oggettive di un certo rilievo. Ha considerato che occorreva quindi accertare se la disparità di trattamento fra imprese fosse fondata sull'esistenza di differenze oggettive di un certo rilievo con riguardo agli scopi che la Commissione può legittimamente perseguire nell'ambito della sua politica industriale relativa alla siderurgia europea. A seguito di un esame dei fatti, il Tribunale ha concluso che non era stata dimostrata alcuna violazione del principio di non discriminazione.
25 Infine, quanto ai motivi attinenti all'obbligo di motivazione, il Tribunale ha considerato, al punto 263 della sentenza impugnata, che l'obbligo di motivazione sancito dagli artt. 5 e 15 del Trattato CECA deve essere valutato sulla base delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da esso interessate possono avere ad ottenere chiarimenti. Secondo il Tribunale, nel caso di un atto destinato ad aver applicazione generale, i precetti di cui agli artt. 5 e 15 del Trattato obbligano la Commissione a menzionare nella motivazione della propria decisione la situazione globale che l'ha indotta ad adottarla e gli scopi generali che essa intende perseguire. Il Tribunale ha considerato che la Commissione non aveva violato tale obbligo nelle fattispecie di cui era stata investita. Esso ha quindi respinto tali motivi.
I ricorsi
26 Con il suo ricorso la Moccia conclude che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni da essa presentate in primo grado. La Lamifer e la Casilina chiedono alla Corte con il loro ricorso di annullare la sentenza impugnata e di pronunciarsi conseguentemente sulle spese.
27 La Commissione conclude che la Corte voglia respingere integralmente i ricorsi e condannare le ricorrenti alle spese.
Sui motivi sollevati dalla Moccia
28 Con il suo ricorso la Moccia adduce tre motivi, relativi, anzitutto, ad un'asserita violazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, inoltre, ad un'asserita violazione dell'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice e, infine, ad un'asserita violazione del principio di non discriminazione.
Il primo motivo
29 Con il primo motivo la Moccia sostiene che il Tribunale si è contraddetto nella sua motivazione figurante ai punti 75-91 della sentenza impugnata, in quanto, da un lato, avrebbe affermato che l'art. 4 del Trattato CECA mira a garantire condizioni normali di concorrenza e, dall'altro, avrebbe sostenuto che non si deve tener conto della situazione concorrenziale quando si interpreta la parte di detto articolo figurante alla lett. c). Il Tribunale avrebbe anche omesso di indicare i motivi per cui difende un'interpretazione restrittiva tale da privare, in taluni casi, la disposizione in parola di qualsiasi significato. La Moccia sostiene anche che il Tribunale ha commesso al riguardo uno sviamento di potere.
30 La Commissione sostiene che il Tribunale, con il suo riferimento allo scopo dell'art. 4 del Trattato CECA effettuato al punto 82 della sentenza impugnata, non intendeva affermare che una violazione della concorrenza doveva essere considerata come un presupposto di applicazione del divieto degli aiuti. Il Tribunale avrebbe al contrario inteso ricordare che il divieto stabilito dall'art. 4 del Trattato CECA è formulato con eccezionale rigore. Il riferimento al mantenimento di condizioni «normali» di concorrenza dovrebbe quindi essere inteso nel senso che tale disposizione mira a garantire lo sviluppo «naturale» del processo concorrenziale. Gli aiuti alle imprese siderurgiche dovrebbero pertanto essere vietati, senza che occorra accertare se, in realtà, sussiste o rischia di verificarsi una violazione delle condizioni normali della concorrenza. La Commissione considera quindi che la sentenza impugnata non conteneva alcun difetto di motivazione.
31 Per quanto riguarda l'asserito sviamento di potere addotto dalla Moccia tramite il suo primo motivo, la Commissione considera manifestamente irricevibile tale parte del motivo, dato che il Tribunale non può commettere una violazione del genere. In ogni caso, la discordanza tra quanto annunciato nel titolo del detto motivo e il suo contenuto renderebbe questo aspetto del motivo incomprensibile, e, pertanto, irricevibile.
32 A questo proposito, occorre constatare che l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, a differenza dell'art. 92, n. 1, del Trattato CE, non richiede, perché gli aiuti siano considerati incompatibili con il mercato comune, la condizione che essi falsino o minaccino di falsare la concorrenza (v. ordinanza 25 gennaio 2001, causa C-111/99 P, Lech-Stahlwerke/Commissione, Racc. pag. I-727, punto 41).
33 Infatti, come giustamente ha rilevato il Tribunale al punto 82 della sentenza impugnata, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA vieta tutti gli aiuti senza alcuna limitazione, al fine di garantire l'instaurazione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza, di modo che gli aiuti sono considerati incompatibili con il mercato comune senza che occorra dimostrare e neanche verificare se, in realtà, sussiste o rischia di verificarsi una violazione delle condizioni della concorrenza.
34 Il Tribunale ha quindi applicato correttamente la norma giuridica figurante all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, di modo che il primo motivo è infondato nella parte in cui lamenta una contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata.
35 Per quanto concerne l'argomento relativo ad un asserito sviamento di potere, si deve ricordare come dagli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte emerga che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 34).
36 Orbene, nella fattispecie, va rilevato che la Moccia non ha esposto dinanzi alla Corte elementi di diritto che possano giustificare il suo argomento riguardante un asserito sviamento di potere. Tale parte del primo motivo non può quindi essere accolta nell'ambito del ricorso in esame, in quanto la Corte non è stata posta in grado di valutarne la fondatezza.
37 Ne consegue che il primo motivo sollevato dalla Moccia deve essere respinto.
Il secondo motivo
38 Con il suo secondo motivo la Moccia rimprovera al Tribunale una violazione ed un'errata applicazione dell'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice. Invece di constatare l'errore di diritto che la Commissione avrebbe commesso omettendo di tener conto degli elementi oggettivi diversi da quelli indicati nella decisione di autorizzazione per valutare l'«idoneità tecnica a produrre», il Tribunale si sarebbe limitato a negare, ai punti 147 e seguenti della sentenza impugnata, che vi sia stato sviamento di potere o violazione manifesta di una norma del Trattato o di una norma giuridica relativa alla sua applicazione. Il Tribunale avrebbe effettuato così un'interpretazione indebitamente restrittiva dell'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice. La Moccia sostiene inoltre al riguardo che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione e che il Tribunale ha commesso uno sviamento di potere.
39 La Commissione considera che la ricorrente cerchi di riproporre il criterio della mera «idoneità» a produrre come il criterio da adottare per verificare il rispetto della condizione di regolarità della produzione contemplata dall'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice. Orbene, dal contesto giuridico della controversia, in particolare dagli artt. 4, lett. c), e 95, primo comma, del Trattato CECA, emergerebbe chiaramente che le norme contenute nel quinto codice devono essere interpretate restrittivamente. Peraltro, siccome tale motivo non conterrebbe alcun riferimento agli asseriti difetti di motivazione e sviamento di potere annunciati nel suo titolo, tale parte del motivo dovrebbe essere considerata manifestamente irricevibile.
40 A questo proposito occorre rilevare che il quinto codice, il quale costituisce una deroga all'art. 4 del Trattato CECA, deve essere interpretato restrittivamente.
41 Tale necessità di un'interpretazione restrittiva discende dalla lettera stessa della motivazione del quinto codice, ove la Commissione ha chiaramente manifestato l'intenzione che detto codice sia interpretato restrittivamente e unicamente con riferimento al suo tenore letterale.
42 Così, la parte I, secondo comma, della motivazione del quinto codice conferma la necessità di un'interpretazione restrittiva: «Dal 1° gennaio 1986 la Commissione ha stabilito, con decisione n. 3484/85/CECA (...) norme che autorizzano la concessione di aiuti alla siderurgia in fattispecie tassativamente elencate».
43 Del pari, la fondatezza di tale interpretazione è corroborata dalla parte I, quinto comma, della motivazione del quinto codice, a tenore della quale «Questa disciplina rigorosa (...) ha permesso negli ultimi anni di garantire condizioni eque di concorrenza nel settore».
44 Alla luce di tali considerazioni occorre esaminare l'interpretazione operata dal Tribunale quanto all'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice e l'applicazione di tale disposizione effettuata ai punti 153-158 della sentenza impugnata.
45 Quindi è a ragione che il Tribunale ha considerato, al punto 154 della sentenza impugnata, che la finalità del quinto codice consiste nell'autorizzare unicamente gli aiuti a favore di imprese presenti in modo significativo sul mercato e la cui chiusura comporterà conseguentemente una riduzione della produzione siderurgica. Va quindi approvata la valutazione del Tribunale, formulata al punto 155 della stessa sentenza, secondo la quale il requisito della produzione regolare previsto dall'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice è stato stabilito al fine di rafforzare l'effetto utile degli aiuti alla chiusura garantendo che essi abbiano effetti sufficientemente significativi, non solo in termini di smantellamento di impianti, ma anche di riduzione del livello attuale della produzione.
46 Pertanto, giustamente il Tribunale ha respinto, ai punti 157 e 158 della sentenza impugnata, l'argomento sollevato dalla Moccia secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto applicare come criterio la mera idoneità a produrre.
47 Per quanto concerne la parte del motivo relativa ad un asserito difetto di motivazione e ad un asserito sviamento di potere, occorre respingerla, per la ragione esposta al punto 35 della presente sentenza, in quanto la Corte non è stata posta in grado di valutarne la fondatezza.
48 Ne consegue che il secondo motivo formulato dalla Moccia deve essere respinto.
Il terzo motivo
49 Con il terzo motivo la Moccia addebita al Tribunale di aver omesso di motivare il suo rigetto dell'argomento secondo il quale la Commissione, autorizzando il regime di aiuti di cui trattasi, avrebbe approvato implicitamente l'art. 1, n. 2, del regolamento di attuazione, il quale violerebbe il principio di non discriminazione. Tale discriminazione sarebbe dovuta al fatto che, in base a tale disposizione, un aiuto alla cessazione dell'attività può essere concesso ad un'impresa che ha un unico stabilimento soltanto se essa dimostra che vi è stata una produzione regolare nel corso del periodo di riferimento, mentre detto presupposto non si applicherebbe alle imprese con più stabilimenti. Al rigurado il Tribunale avrebbe considerato che, nel caso di un'impresa con più stabilimenti, il criterio della produzione regolare si applicherebbe al sito produttivo per il quale è prevista una cessazione delle attività. Il Tribunale avrebbe così considerato che il criterio di una produzione regolare di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento di attuazione non implica una deroga all'art. 1, n. 4, di detto regolamento, che definisce il «sito produttivo».
50 La Commissione sostiene che, come ha affermato il Tribunale, l'art. 1, n. 2, del regolamento di attuazione non deroga all'obbligo stabilito dal n. 1, lett. e), dello stesso articolo, in forza del quale, per beneficiare di un aiuto alla chiusura, le imprese devono aver regolarmente effettuato una produzione, sino alla data di adozione del decreto legge n. 103, il che deve essere certificato da un perito giurato e specialista del settore. Inoltre, come avrebbe giustamente rilevato il Tribunale ai punti 229 e 230 della sentenza impugnata, l'art. 1, n. 2, e l'art. 4 del regolamento di attuazione perseguirebbero scopi diversi. Il Tribunale avrebbe così motivato sufficientemente il rigetto dell'argomento della Moccia relativo ad un'asserita discriminazione.
51 Al riguardo, occorre ricordare che il Tribunale ai punti 228-233 della sentenza impugnata ha esaminato l'argomento relativo ad un'asserita violazione del principio di non discriminazione.
52 Il Tribunale ha individuato, ai punti 229 e 230 della sentenza impugnata, gli obiettivi perseguiti dall'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento di attuazione e ne ha dedotto, al punto 231 della stessa sentenza, che gli scopi delle due norme sono diversi. Ne ha concluso che dal dettato dell'art. 1, n. 2, del regolamento non emerge che un'impresa che progetti la chiusura di uno dei siti produttivi non debba rispettare la condizione della produzione regolare, definita dall'art. 1, n. 2, lett. e), del regolamento.
53 Infine, ai punti 232 e 233 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dimostrato che, lungi dal derogare alla condizione della produzione regolare enunciata dall'art. 1, n. 1, del regolamento di attuazione, il n. 2 di detto articolo mira a precisare le condizioni che un'impresa esercente vari siti produttivi deve rispettare affinché un aiuto alla chiusura le possa essere concesso in occasione della chiusura di uno di detti siti.
54 Pertanto, come ha giustamente considerato il Tribunale, la definizione di cui all'art. 1, n. 2, del regolamento di attuazione non aggiunge né toglie nulla all'obbligo della produzione regolare di cui al n. 1, lett. e), di detto articolo.
55 Poiché la motivazione sulla quale il Tribunale si è basato per respingere l'argomento addotto dalla ricorrente è completa e adeguata, il terzo motivo, relativo ad un asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata, deve essere respinto.
56 Non essendo stato accolto nessuno dei suoi motivi, si deve respingere interamente il ricorso della Moccia.
Sui motivi formulati dalla Lamifer e dalla Casilina
57 La Lamifer e la Casilina deducono quattro motivi, relativi, in primo luogo, ad un'asserita violazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, nonché ad un'asserita violazione dell'art. 95 del Trattato CECA e ad un difetto di motivazione quanto alla sua disapplicazione, in secondo luogo, ad un'asserita violazione dell'art. 4, n. 2, primo comma, secondo trattino, del quinto codice, in terzo luogo, ad un'asserita violazione ed applicazione asseritamente errata e non motivata della decisione di autorizzazione e, in quarto luogo, ad uno sviamento di potere.
Il primo motivo
58 Il primo motivo sollevato dalla Lamifer e dalla Casilina si articola in due parti.
59 Con la prima parte del primo motivo dette ricorrenti fanno valere che gli aiuti di cui trattasi non possono falsare le condizioni della concorrenza, di modo che non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. Gli aiuti di cui trattasi non sarebbero stati quindi vietati, per cui il quinto codice non sarebbe loro applicabile. L'art. 4, n. 2, del quinto codice, la decisione di autorizzazione nonché le decisioni 96/678 e 97/258 sarebbero quindi illegittimi in quanto in contrasto con l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, poiché tali aiuti sarebbero, di per sé, compatibili col mercato comune. L'interpretazione adottata dal Tribunale ai punti 75-91 della sentenza impugnata sarebbe quindi troppo restrittiva.
60 Con la seconda parte del primo motivo la Lamifer e la Casilina sostengono che nulla esclude che un intervento statale che non risponda alle condizioni del quinto codice possa fruire di una deroga singola in forza dell'art. 95 del Trattato CECA. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto valutare se la chiusura delle imprese considerate non avrebbe consentito di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'art. 2 del Trattato CECA, il che avrebbe giustificato una deroga. Nel caso di specie, in quanto misure indispensabili ai sensi dell'art. 95 del Trattato CECA per raggiungere uno degli obiettivi stabiliti dagli artt. 2-4 del Trattato CECA, gli aiuti controversi risponderebbero ai presupposti di applicazione dell'art. 95 del Trattato CECA. Il Tribunale avrebbe quindi a torto considerato, ai punti 259 e 260 della sentenza impugnata, che le dette condizioni non erano soddisfatte e che non occorreva esaminare la questione se l'aiuto di cui trattasi potesse essere autorizzato mediante una decisione singola emanata in forza dell'art. 95 del Trattato CECA.
61 La Commissione controdeduce che gli argomenti formulati con la prima parte di tale motivo costituiscono motivi nuovi che sono quindi irricevibili. La Lamifer e la Casilina non avrebbero fatto valere dinanzi al Tribunale che un aiuto alla chiusura si sottragga al divieto di cui all'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, così come non avrebbero eccepito l'asserita illegittimità del quinto codice. Infatti, tali argomenti sarebbero stati addotti unicamente nelle cause T-164/96 e T-130/97, nelle quali la Lamifer e la Casilina non erano parti.
62 Per quanto concerne la seconda parte del primo motivo, la Commissione sostiene che l'argomento della Lamifer e della Casilina costituisce del pari un motivo nuovo, che è quindi irricevibile nell'ambito dell'impugnazione.
63 A questo proposito si deve constatare, per quanto attiene alla prima parte di tale motivo, che, come emerge dal punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato come, nei ricorsi proposti dalla Lamifer e dalla Casilina, nessun argomento contestasse direttamente il quinto codice, che costituiva, anzi, il criterio sulla scorta del quale veniva criticata la legittimità della decisione di autorizzazione e delle decisioni 96/678 e 97/258. Dai punti 75 e 76 della sentenza impugnata emerge del pari che il motivo secondo il quale un aiuto alla chiusura non rientrerebbe nell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA è stato sollevato in primo grado solo dalla Moccia e dalla Sidercamuna.
64 Per quanto attiene alla seconda parte del motivo in esame, va rilevato come dalla sentenza impugnata emerga chiaramente che l'argomento relativo alla possibilità per gli aiuti progettati di fruire di un'autorizzazione in base all'art. 95 del Trattato CECA è stato sollevato solo dalla Sidercamuna in primo grado.
65 Ne consegue che il motivo esposto ai punti 59 e 60 della presente sentenza costituisce un motivo che è stato addotto per la prima volta dalla Lamifer e dalla Casilina in sede di impugnazione.
66 Come risulta dall'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale, un'ordinanza di riunione non incide sull'indipendenza e sulla natura autonoma delle cause oggetto della stessa, potendo sempre il Tribunale decidere di separarle.
67 Orbene, per giurisprudenza costante, gli artt. 113, n. 2, e 116, n. 1, del regolamento di procedura della Corte non consentono che siano dedotti nell'atto d'impugnazione motivi nuovi, non contenuti nel ricorso (v., in particolare, sentenza 29 maggio 1997, causa C-153/96 P, De Rijk/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 18).
68 Ne consegue che il primo motivo formulato dalla Lamifer e dalla Casilina è irricevibile.
Il secondo motivo
69 Con il loro secondo motivo la Lamifer e la Casilina sostengono che il Tribunale ha accettato a torto, al punto 138 della sentenza impugnata, l'uso da parte della Commissione del criterio della produzione massima possibile. A loro avviso, l'uso di tale criterio dà adito a tre censure.
70 Anzitutto, l'uso di tale criterio sarebbe arbitrario, in quanto il codice degli aiuti farebbe riferimento soltanto alla regolarità della produzione. Orbene, purché la produzione realizzata da un'impresa nel corso di un determinato periodo non si discosti in misura rilevante dalla tendenza osservata durante gli anni precedenti e seguenti, tale produzione potrebbe essere considerata regolare. Nel caso della Lamifer e della Casilina siffatta regolarità sarebbe stata dimostrata.
71 Inoltre, la Lamifer e la Casilina fanno valere che, dato che le altre condizioni stabilite dal quinto codice assumono il 1° gennaio 1991 come data di riferimento, la scelta immotivata dell'anno 1993 come unico periodo di riferimento per la verifica della regolarità della produzione non è compatibile con la normativa contenuta nel quinto codice.
72 Infine, la presenza di un'impresa sul mercato non potrebbe essere adeguatamente valutata in funzione di un periodo oggettivamente limitato e caratterizzato da una congiuntura sfavorevole. La Lamifer e la Casilina sostengono che la presenza di un'impresa sul mercato è significativa se questa possiede durevolmente una determinata quota di mercato, che dovrebbe essere considerata in una prospettiva dinamica e non in base ad un brevissimo periodo determinato arbitrariamente.
73 La Commissione sostiene che, poiché gli argomenti addotti dalla Lamifer e dalla Casilina col motivo di cui trattasi implicano, in realtà, un riesame da parte della Corte delle valutazioni di fatto effettuate dal Tribunale, detti argomenti devono essere dichiarati irricevibili.
74 Quanto al resto, la Commissione rileva che la Lamifer e la Casilina non contestano la conclusione formulata dal Tribunale al punto 139 della sentenza impugnata, secondo la quale esse non hanno dimostrato che la Commissione, adottando il parametro della produzione massima possibile e assumendo l'anno 1993 come periodo di riferimento per la valutazione della regolarità della produzione, aveva violato in modo patente le disposizioni del Trattato o qualsivoglia altra norma giuridica relativa all'applicazione del medesimo. Il motivo dovrebbe essere dichiarato pertanto irricevibile.
75 Per quanto riguarda la critica da parte della Lamifer e della Casilina delle considerazioni formulate ai punti 137 e 138 della sentenza impugnata, la Commissione considera che il Tribunale ha ampiamente spiegato le ragioni per le quali il criterio della produzione massima possibile è conforme agli obiettivi perseguiti con il quinto codice. Le considerazioni del Tribunale mostrerebbero quindi chiaramente le ragioni che lo hanno indotto a respingere tale censura.
76 A questo proposito, occorre ricordare, da un lato, che il Tribunale ha rilevato al punto 138 della sentenza impugnata che il criterio proposto dalla Lamifer e dalla Casilina, vale a dire la produzione effettivamente realizzata dall'impresa e la regolarità della medesima da un anno all'altro, omette di prendere in considerazione la produzione che l'impresa è in grado di realizzare e la proporzione tra la capacità produttiva e la produzione effettiva. Il Tribunale ha del pari rilevato, al medesimo punto, che tale criterio ha portato a garantire una semplice riduzione della capacità produttiva ed ha implicato che il beneficio degli aiuti sia stato accordato alle imprese con un livello di produzione del tutto marginale e, quindi, non significativo per la realizzazione degli obiettivi perseguiti con i detti aiuti.
77 D'altro lato, si deve rilevare che la Lamifer e la Casilina cercano, con il secondo motivo, di contestare le valutazioni di fatto operate dal Tribunale.
78 Orbene, dagli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).
79 La Lamifer e la Casilina non indicano gli atti del fascicolo dai quali risulterebbe manifestamente l'esistenza di un errore materiale. Del pari, esse non precisano l'errore che sarebbe stato commesso dal Tribunale nell'applicazione delle regole di diritto in materia di onere e di produzione della prova e non fanno riferimento ad alcuna altra regola di diritto che il Tribunale avrebbe violato.
80 Il secondo motivo deve essere dichiarato quindi irricevibile.
Il terzo motivo
81 Con il terzo motivo, suddiviso in tre parti, la Lamifer e la Casilina rimproverano al Tribunale di aver violato ed applicato erroneamente, senza motivo, la decisione di autorizzazione ai punti 140-145 e 179 e seguenti della sentenza impugnata.
82 Anzitutto, il Tribunale avrebbe ammesso che la Commissione, benché si sia impegnata nella decisione di autorizzazione a valutare l'aiuto in funzione delle circostanze specifiche dei casi di cui sarebbe stata investita, ha omesso di prendere in considerazione lo sviluppo della produzione della Lamifer e della Casilina durante i tre anni di riferimento, nonché i problemi incontrati durante tale periodo.
83 Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la Commissione ha omesso di motivare sufficientemente le decisioni 96/678 e 97/258, il che avrebbe impedito alla Lamifer ed alla Casilina di formulare critiche. Infatti, quando la Commissione valuta la compatibilità di un aiuto con la tutela della concorrenza, la fissazione di criteri quantitativi rigidi dovrebbe necessariamente essere compensata valutando le condizioni specifiche delle imprese considerate.
84 Infine, la Lamifer e la Casilina sostengono che è errata l'affermazione del Tribunale formulata al punto 141 della sentenza impugnata, secondo la quale i laminatoi opererebbero di norma in base a tre turni lavorativi di otto ore al giorno. Come risulterebbe dalla comunicazione 14 luglio 1993, avente ad oggetto il questionario 2.20 CECA dell'Ufficio statistico della Commissione, i ritmi di produzione degli impianti di laminazione sarebbero inferiori a quelli delle acciaierie, il che implicherebbe che l'indice elaborato dalla Commissione, vale a dire una produzione pari al 25% della produzione massima possibile, non poteva essere utilizzato senza svantaggiare le imprese che producono laminati.
85 La Commissione afferma che questo motivo è manifestamente infondato.
86 Anzitutto, per quanto concerne l'argomento relativo al rifiuto di prendere in considerazione la situazione specifica della Lamifer e della Casilina, il Tribunale avrebbe considerato con attenzione la specifica situazione delle dette imprese, ai punti 180 e seguenti della sentenza impugnata, prima di respingere, ai punti 211 e 213-217, il loro argomento relativo ad un'asserita discriminazione.
87 Inoltre, quanto all'obbligo di motivazione, come sarebbe stato esposto ai punti 262 e seguenti della sentenza impugnata, la Commissione non sarebbe tenuta a rispondere in modo più specifico alle osservazioni inviate dai terzi interessati al governo italiano durante il procedimento amministrativo e riprodotte da quest'ultimo nelle sue osservazioni.
88 Infine, per quanto attiene all'asserita differenza strutturale fra i ritmi di produzione dei laminatoi e delle acciaierie, la Commissione considera come dai punti 140-146 della sentenza impugnata emerga che il Tribunale ha debitamente motivato la sua sentenza a questo riguardo. Quanto ad un asserito errore di valutazione, la Lamifer e la Casilina cercherebbero, in sostanza, di ottenere un riesame dei fatti, senza che sia addotto alcun elemento che dimostri che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel corso del proprio esame.
89 A questo proposito, la prima parte del motivo in questione, con la quale la Lamifer e la Casilina rimproverano al Tribunale di aver respinto le loro censure contro la motivazione delle decisioni 96/678 e 97/258, benché non precisi la parte della sentenza impugnata contro la quale è diretto, deve essere intesa nel senso che essa concerne la motivazione contenuta nei punti 273-282 di detta sentenza, ove il Tribunale ha esaminato il motivo relativo all'asserita mancata presa in considerazione degli argomenti della Lamifer e della Casilina.
90 Nell'ambito di un regime derogatorio al rigido divieto degli aiuti previsto dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, quale il quinto codice, gli aiuti progettati possono essere approvati soltanto se rispettano ciascuna delle condizioni dettate da detto regime. Nel corso della procedura di esame degli aiuti progettati, è compito pertanto della Commissione esaminare se la concessione di un aiuto rispetti tali condizioni. E' quindi escluso ogni obbligo di motivazione diversa dalla constatazione da parte sua che taluni criteri considerati da detto regime non sono soddisfatti nella fattispecie (v., in tal senso, sentenza 18 maggio 1993, cause riunite C-356/90 e C-180/91, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-2323, punto 36).
91 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostengono la Lamifer e la Casilina, è a ragione che il Tribunale ha considerato, ai punti 276 e 278 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a pronunciarsi né sugli argomenti ad essa presentati relativi allo sviluppo della produzione della Lamifer e della Casilina durante i tre anni di riferimento, né su quelli relativi ai problemi da esse incontrati durante tale periodo.
92 La prima parte del terzo motivo è quindi infondata.
93 Risulta parimenti da quanto precede che non può essere accolta neanche la seconda parte del terzo motivo formulato dalla Lamifer e dalla Casilina, secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto motivare la sua decisione con riguardo alle loro osservazioni e al rigetto dei criteri alternativi formulati dal governo italiano.
94 Per quanto riguarda la terza parte del terzo motivo, secondo la quale è errata l'affermazione del Tribunale formulata al punto 141 della sentenza impugnata che i laminatoi operano di norma in base a tre turni lavorativi di otto ore al giorno, si deve constatare che la Lamifer e la Casilina non hanno affatto dimostrato che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova ad esso addotti al riguardo. Orbene, come è stato esposto al punto 78 della presente sentenza, la competenza della Corte si limita ai motivi di diritto nell'ambito di cui un'impugnazione e la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di siffatto snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte.
95 Peraltro, le ricorrenti non possono contestare la valutazione di fatto operata dal Tribunale al punto 141 della sentenza impugnata adducendo, come prova supplementare, il questionario 2.20 CECA dell'Ufficio statistico della Commissione. Il questionario CECA costituisce un motivo di prova nuovo, il quale, come risulta dagli artt. 113, n. 2, e 116, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, non può essere preso in considerazione dalla Corte.
96 Tenuto conto di quanto precede, la terza parte del terzo motivo non può essere accolta.
97 Ne consegue che il terzo motivo formulato dalla Lamifer e dalla Casilina deve essere disatteso.
Il quarto motivo
98 Con il quarto motivo la Lamifer e la Casilina addebitano al Tribunale uno sviamento di potere sotto il profilo della disparità di trattamento. Esse fanno valere, in particolare, che la Commissione ha approvato il progetto di aiuti destinati alle imprese Diano e OLS, benché la produzione di queste ultime nel 1993 corrispondesse al 21% delle loro capacità. Ritengono che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione le loro specifiche situazioni, così come essa ha fatto con riguardo a dette imprese. Le differenze stabilite dal Tribunale fra le situazioni delle une e delle altre, ai punti 206-217 della sentenza impugnata, non giustificherebbero il trattamento meno favorevole che è stato loro applicato.
99 La Lamifer sostiene che, inoltre, il Tribunale ha ignorato il fatto che ad imprese la cui produzione nel 1993 era quantitativamente identica siano stati applicati criteri di valutazione diversi.
100 La Commissione fa valere che, per quanto attiene all'asserito sviamento di potere, che tale parte del motivo è manifestamente irricevibile, in quanto il Tribunale non può commettere una violazione del genere. In ogni caso, il motivo non sarebbe fondato. Giustamente il Tribunale avrebbe considerato che il fatto che la produzione effettiva della Lamifer e della Casilina sia stata inferiore di 9,8 e di 10,8 punti rispetto al limite minimo del 25% costituiva una differenza oggettiva tale da giustificare un trattamento diverso. Quanto alle difficoltà addotte dalla Lamifer e dalla Casilina, come emerge dai punti 211-213 della sentenza impugnata, esse non sarebbero state debitamente comprovate in fatto, a differenza di quelle delle imprese Diano e OLS. Il Tribunale sarebbe stato quindi in grado di concludere, al punto 214 della sentenza impugnata, che le disparità di trattamento di cui trattasi erano giustificate.
101 A questo proposito, va rilevato che tale motivo contesta la qualificazione dei fatti operata dal Tribunale ai punti 206-217 della sentenza impugnata.
102 Come risulta dal punto 213 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la causa addotta dalla Lamifer per la sospensione della sua produzione non è stata debitamente comprovata in fatto.
103 Tale constatazione, che non è stata affatto contestata dalla Lamifer, non può, in ogni caso, costituire oggetto di un'impugnazione, in mancanza di qualsiasi snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale (v. precitata sentenza Hilti/Commissione, punto 42).
104 Pertanto, il quarto motivo addotto dalla Lamifer è irricevibile.
105 Per quanto concerne il quarto motivo formulato dalla Casilina, dai punti 210-214 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha esaminato se la causa da essa addotta per spiegare l'inosservanza del criterio della produzione massima possibile fosse giustificata, come nei casi delle imprese Diano e OLS, dall'esigenza di continuare la produzione.
106 Come giustamente ha ricordato il Tribunale al punto 208 della sentenza impugnata, la disciplina rigorosa imposta dal quinto codice esige che gli aiuti alla chiusura producano l'effetto utile massimo sul mercato al fine di garantire una riduzione della produzione siderurgica la più efficace possibile.
107 Pertanto, a ragione il Tribunale ha affermato ai punti 212-214 della sentenza impugnata che, a differenza delle situazioni delle imprese Diano e OLS, la causa di sospensione della produzione addotta dalla Casilina, vale a dire l'indisponibilità delle billette di laminazione ad un prezzo proporzionato al costo del prodotto finito, non si basa sull'esigenza di continuare una produzione e che, di conseguenza, è giustificato il trattamento meno favorevole ad essa applicato.
108 Non essendo stata dimostrata alcuna violazione del principio della parità di trattamento, il quarto motivo dedotto dalla Casilina è infondato.
109 Alla luce di quanto precede, si devono respingere interamente i ricorsi della Lamifer e della Casilina.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
110 In forza dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Avendo la Commissione chiesto la condanna delle ricorrenti ed essendo queste ultime rimaste soccombenti, le stesse devono essere condannate a sostenere le proprie spese, nonché, in solido, quelle sostenute dalla Commissione nella presente istanza.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) La Moccia Irme SpA, la Ferriera Lamifer SpA e la Ferriera Acciaieria Casilina SpA sono condannate a sostenere le proprie spese nonché, in solido, quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nella presente istanza.
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