Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
Parti
Nella causa C-316/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K.-D. Borchardt, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e C.-D. Quassowski, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine stabilito tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1, e rettifica GU 1997, L 8, pag. 32), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE e di tale direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 gennaio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 agosto 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine stabilito tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 162, pag. 1, e rettifica GU 1997, L 8, pag. 32), è venuta meno agli obblighi incombenti in forza del Trattato CE e di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva 96/43, il titolo, gli articoli e gli allegati della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della direttiva 96/43. La nuova denominazione della direttiva 85/73 è attualmente: direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.
3 L'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43 prevede, per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 85/73, come modificata e codificata dalla direttiva 96/43:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:
i) alle disposizioni dell'articolo 7 e del capitolo I, punto 1, lettera e), dell'allegato A, il 1° luglio 1996;
ii) alle disposizioni del capitolo II e del capitolo III, sezione II, dell'allegato A e del capitolo II dell'allegato C, il 1° luglio 1997;
iii) alle altre modifiche il 1° luglio 1997».
4 L'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 96/43 precisa tuttavia:
«Gli Stati membri dispongono di un termine supplementare che può giungere sino al 1° luglio 1999 per conformarsi alle disposizioni del capitolo III, sezione I, dell'allegato A».
5 L'art. 4, n. 2, della direttiva 96/43 stabilisce:
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
6 In conformità alla procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver posto la Repubblica federale di Germania in condizioni di presentare le sue osservazioni, ha inviato, con lettera 7 agosto 1998, un parere motivato a tale Stato membro, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad esso derivanti dalla direttiva 96/43 entro un termine di due mesi dalla notifica di tale parere.
7 Poiché dalle informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità tedesche in seguito a tale parere è risultato che la trasposizione nel diritto nazionale tedesco della direttiva 96/43 era incompleta, la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso.
8 Nel controricorso il governo tedesco non contesta la mancata trasposizione integrale della direttiva 96/43, ma fa valere che questo è dovuto al fatto che tale direttiva è, sotto diversi aspetti, poco chiara, ossia contraddittoria.
9 Per il motivo rilevato dall'avvocato generale nell'ultima frase del paragrafo 13 delle sue conclusioni, cioè che uno Stato membro non può invocare difficoltà connesse all'interpretazione della direttiva per farne slittare la trasposizione oltre i termini previsti, ed in conformità alla giurisprudenza menzionata dall'avvocato generale in tale contesto, si deve ritenere il ricorso fondato nella parte in cui riguarda la mancata adozione da parte delle autorità tedesche dei provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43.
10 Per i motivi esposti dall'avvocato generale al punto 10 delle sue conclusioni, si deve invece respingere il ricorso nella parte in cui riguarda anche la mancata adozione da parte di tali autorità di provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 96/43.
11 Pertanto occorre constatare, da un lato, che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 96/43, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale comma e, dall'altro, respingere il ricorso per il resto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, che è risultata sostanzialmente soccombente nei suoi motivi, quest'ultima deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale comma.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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