Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Pollame Scambi con i paesi terzi Dazi addizionali all'importazione Determinazione sulla base del prezzo cif all'importazione Obbligo per l'importatore di presentare una domanda Determinazione sulla base del prezzo rappresentativo Invalidità
(Regolamento del Consiglio n. 1484/95, artt. 2, n. 1, e 3, nn. 1 e 3)
Massima
$$L'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1484/95, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, è invalido nella parte in cui stabilisce che il dazio addizionale da esso previsto venga determinato, in linea di principio, sulla base del prezzo rappresentativo di cui all'art. 2, n. 1, del detto regolamento n. 1484/95 e che tale dazio venga fissato sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata soltanto se l'importatore ne fa domanda.
( v. punto 36 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-317/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Kloosterboer Rotterdam BV
e
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
domanda vertente sulla validità dell'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1484, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145, pag. 47), nonché sull'interpretazione della detta disposizione e degli artt. 65 e 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Kloosterboer Rotterdam BV, dai sigg. K.H. Meenhorst e A.P. Eeltink, belastingadviseurs,
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. C. van der Hauwaert e R. Tricot, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Kloosterboer Rotterdam BV e della Commissione, all'udienza del 22 marzo 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 maggio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 luglio 1999, pervenuta alla Corte il 26 agosto successivo, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha proposto, a norma dell'art. 234 CE, sei questioni pregiudiziali vertenti sulla validità dell'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1484, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145, pag. 47), nonché sull'interpretazione della detta disposizione e degli artt. 65 e 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Kloosterboer Rotterdam BV (in prosieguo: la «Kloosterboer»), agente doganale, ed il Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministro olandese dell'Agricoltura, dei Beni ambientali e della Pesca; in prosieguo: il «Ministro»), in merito alla riscossione a posteriori di dazi all'importazione addizionali (in prosieguo: i «dazi addizionali») per l'importazione di filetti di petto di pollo originari del Brasile.
Contesto normativo
3 L'Accordo sull'agricoltura, contenuto nell'allegato 1 A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC»), approvato per la Comunità mediante l'art. 1, n. 1, primo trattino, della decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), dispone, all'art. 5, nn. 1, lett. b), e 5, quanto segue:
«1. In deroga alle disposizioni dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, qualsiasi membro può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo (...) se:
a) (...)
b) il prezzo al quale le importazioni del prodotto in questione possono penetrare nel territorio doganale del membro [dell'OMC] che accorda la concessione, quale determinato in base al prezzo all'importazione cif della spedizione interessata espresso in moneta nazionale, è inferiore ad un prezzo limite pari al prezzo medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 1988 (...) per il prodotto in questione.
(...)
5. Il dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera b), viene istituito secondo il seguente schema:
(...)»
4 L'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105; in prosieguo: il «regolamento n. 2777/75»), così dispone:
«1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati [nella Comunità] imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura (...), tranne qualora le importazioni [non] rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. (...)
3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio addizionale sono determinati in base ai prezzi cif della spedizione considerata.
A tale fine i prezzi cif sono verificati sulla base dei prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario dell'importazione.
4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17. Tali modalità riguardano segnatamente:
a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;
b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo».
5 Ai fini dell'attuazione dell'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2777/75, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento n. 1484/95.
6 Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1484/95, i dazi addizionali di cui all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 2777/75 sono applicati ai prodotti elencati nell'allegato I del regolamento n. 1484/95 e originari dei paesi ivi indicati. In tale allegato figurano, in particolare, i «[p]ezzi disossati di galli o di galline, congelati», corrispondenti al codice NC 0207 41 10 ed originari del Brasile.
7 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1484/95 stabilisce che i prezzi rappresentativi di cui all'art. 5, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 2777/75 vengono determinati regolarmente tenendo conto, in particolare, dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi, dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità e dei prezzi praticati nella Comunità nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati.
8 L'art. 3 del regolamento n. 1484/95 è formulato nei seguenti termini:
«1. Per la determinazione del dazio addizionale l'importatore può chiedere che venga applicato il prezzo cif all'importazione della partita considerata, qualora quest'ultimo sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
L'applicazione del prezzo cif all'importazione alla spedizione considerata per la quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell'interessato, delle prove seguenti:
il contratto d'acquisto o prova equivalente,
il contratto di assicurazione,
la fattura,
il certificato di origine (se del caso),
il contratto di trasporto,
in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.
2. (...)
3. Se non è stata effettuata la richiesta di cui al paragrafo 1, il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.»
9 A norma dell'art. 65, secondo comma, lett. c), del codice doganale, «nessuna rettifica [della dichiarazione in dogana] può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l'autorità doganale (...) ha autorizzato lo svincolo delle merci.»
10 L'art. 220, n. 2, lett. b), del detto codice doganale prevede che sia esclusa la contabilizzazione a posteriori di un'obbligazione doganale se «l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana».
Causa principale e questioni pregiudiziali
11 Tra il 15 novembre ed il 19 dicembre 1995, la Kloosterboer depositava, per conto di due mandanti, tre dichiarazioni di importazione nei Paesi Bassi relative a partite di filetti di petto di pollo originari del Brasile. I prezzi cif all'importazione dichiarati per le partite in questione ammontavano rispettivamente, per 100 kg di prodotto, a NLG 734,70, NLG 728,20 e NLG 742. All'epoca dei fatti, il prezzo limite per i prodotti rientranti nel codice NC 0207 41 10, espresso in NLG, ammontava a NLG 714 per 100 kg netto.
12 In un primo momento, le competenti autorità doganali ritenevano che per tali partite di merce non fosse dovuto alcun dazio addizionale e che non fosse necessario allegare alle dichiarazioni di importazione una domanda ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1484/95. In particolare, dal punto 2.2, secondo trattino, dell'ordinanza di rinvio risulta che le autorità doganali hanno rilasciato alla Kloosterboer tre «comunicazioni definitive di esame della dichiarazione», recanti, la prima, la menzione «Non è dovuto alcun dazio addizionale», la seconda, la menzione «Controllo del prezzo per quanto riguarda l'applicazione di un dazio addizionale. Prezzo per kg superiore al prezzo di riferimento. Controllo del valore fatturato in base all'elenco dei prezzi correnti» e, la terza, la menzione «Valore fatturato conforme/Prezzo limite controllato/Documenti depositati trasmessi». Pertanto, le dichiarazioni in questione sono state accettate e lo svincolo delle merci è stato concesso senza che venisse preteso alcun dazio addizionale.
13 Tuttavia, in occasione di un controllo successivo, l'ispettore dei servizi tributari del distretto doganale di Rotterdam reputava che erroneamente non si fosse proceduto alla riscossione di alcun dazio addizionale e che la Kloosterboer dovesse quindi effettuare il pagamento di tale dazio, calcolato in base al prezzo rappresentativo, per ciascuna delle partite di merce in questione, in quanto la detta società non aveva richiesto la fissazione del dazio in parola sulla base del prezzo cif all'importazione delle suddette partite. Il detto ispettore dei servizi tributari inviava pertanto alla Kloosterboer tre avvisi di riscossione a posteriori.
14 La Kloosterboer, visti respinti i reclami da essa proposti contro tali avvisi di riscossione, presentava un ricorso contro il Ministro dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven.
15 Dinanzi a tale giudice, la Kloosterboer faceva valere, in via principale, l'invalidità dell'art. 3 del regolamento n. 1484/95, a motivo del contrasto di tale norma con l'art. 5 dell'Accordo sull'agricoltura e con l'art. 5 del regolamento n. 2777/75, nella misura in cui essa prevede che sia sempre dovuto un dazio addizionale calcolato in base al prezzo rappresentativo qualora l'importatore non abbia richiesto che il calcolo venga effettuato sulla base del prezzo cif all'importazione, e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo prezzo sia superiore al prezzo limite.
16 In subordine, nell'ipotesi in cui il suo argomento principale non venisse accolto, la Kloosterboer sosteneva, da un lato, che l'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale osta alla riscossione a posteriori di dazi addizionali nella fattispecie oggetto del procedimento a quo. Dall'altro, essa proponeva di presentare una domanda a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1484/95, eventualmente nell'ambito di una domanda di sgravio o di rimborso dei dazi, affermando che non è prescritto alcun termine per la presentazione di tale tipo di domanda.
17 Il Ministro replicava, in primo luogo, che l'art. 3 del regolamento n. 1484/95 non è affatto incompatibile con l'art. 5 del regolamento n. 2777/75, in secondo luogo, che l'art. 65 del codice doganale osta alla presentazione di una domanda ex art. 3, n. 1, del regolamento n. 1484/95 una volta che sia stato concesso lo svincolo delle merci e, in terzo luogo, che la Kloosterboer, nella sua qualità di sperimentato spedizioniere doganale, avrebbe dovuto accorgersi che le autorità doganali avevano commesso un errore non esigendo il pagamento di dazi addizionali; pertanto, ad avviso del detto ministro, non sussistevano i presupposti di applicazione dell'art. 220, n. 2, del codice doganale.
18 Sulla scorta di tali premesse, il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ritenendo che la controversia portata alla sua cognizione richiedesse l'interpretazione del diritto comunitario, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se il regolamento (CE) n. 1484/95 sia giuridicamente valido alla luce del fatto che le disposizioni dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2777/75 a norma delle quali il dazio all'importazione addizionale di cui all'art. 5 dell'Accordo sull'agricoltura è determinato in base al prezzo cif all'importazione della spedizione considerata sono state riprese nel detto regolamento (CE) n. 1484/95 in termini tali che la determinazione del dazio addizionale può avvenire su tale base soltanto se l'importatore ne fa domanda, e in modo tale che, in tutti gli altri casi, il prezzo all'importazione della spedizione di cui trattasi da prendere in considerazione per l'imposizione del dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'art. 2, n. 1, del medesimo regolamento (CE) n. 1484/95.
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se sia compatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio del legittimo affidamento il fatto che, qualora l'importatore abbia omesso di presentare una domanda ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) n. 1484/95, l'obbligazione doganale venga calcolata in base all'art. 3, n. 3, del medesimo regolamento, allorché:
il prezzo cif della spedizione considerata indicato nella dichiarazione è superiore al prezzo limite,
le autorità doganali hanno comunicato al dichiarante che in tale situazione poteva astenersi dalla domanda di cui sopra,
il dichiarante ha agito in buona fede basandosi sulle summenzionate informazioni fornitegli dalle autorità doganali, e
il dichiarante ha rispettato altresì tutte le norme delle disposizioni vigenti in materia di dichiarazione doganale.
3. In caso di soluzione affermativa della seconda questione:
Se la soluzione della seconda questione sia del pari affermativa qualora, oltre alle circostanze menzionate in tale seconda questione, il dichiarante interessato abbia preso conoscenza delle "comunicazioni di verifica" che gli sono state rilasciate in ordine alle dichiarazioni che aveva presentato in precedenza, comunicazioni il cui contenuto è riprodotto al punto 2.2, secondo trattino, della presente ordinanza.
4. In caso di soluzione affermativa della seconda e della terza questione:
Se il combinato disposto del regolamento (CE) n. 1484/95 e dell'art. 65 del regolamento (CEE) n. 2913/92 osti nel caso in cui il dichiarante abbia inizialmente omesso di presentare una domanda ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) n. 1484/95 perché confidava nelle informazioni fornitegli dalle autorità doganali a che tale domanda, diretta ad impedire l'applicazione dell'art. 3, n. 3, di quest'ultimo regolamento, venga accettata anche dopo la concessione dello svincolo delle merci.
5. In caso di soluzione affermativa della quarta questione:
Se sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con il disposto dell'art. 220, n. 2, prima frase e lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92, e con il principio del legittimo affidamento effettuare la contabilizzazione a posteriori ai sensi dell'art. 220, n. 1, di tale regolamento nelle circostanze indicate nell'ambito della seconda questione.
6. In caso di soluzione negativa della quinta questione:
Se la soluzione della quinta questione sia negativa anche in presenza delle circostanze menzionate nella terza questione».
Quanto alla prima questione
19 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se l'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1484/95 sia valido nella parte in cui stabilisce che il dazio addizionale da esso previsto venga determinato, in linea di principio, sulla base del prezzo rappresentativo di cui all'art. 2, n. 1, del medesimo regolamento e che il detto dazio venga fissato sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata soltanto se l'importatore ne fa domanda.
Osservazioni presentate alla Corte
20 La Kloosterboer fa valere che la Commissione ha ecceduto il potere di esecuzione conferitole dal regolamento n. 2777/75, in quanto l'art. 3 del regolamento n. 1484/95 introduce un sistema inteso a stabilire se debbano essere corrisposti o no dazi addizionali che è manifestamente incompatibile con quello introdotto dal Consiglio con il regolamento n. 2777/75, nonché con quello istituito dall'art. 5 dell'Accordo sull'agricoltura.
21 La Commissione, dopo aver sottolineato che con il regolamento n. 2777/75 il Consiglio le ha conferito un ampio potere discrezionale e di intervento, afferma di non avere ecceduto i limiti di tale potere, in quanto il contenuto da essa attribuito, nell'ambito del regolamento n. 1484/95, all'art. 5 dell'Accordo sull'agricoltura si fonda su un'interpretazione ragionevole di tale norma, alla luce della finalità implicita del dazio addizionale, ossia la lotta contro le frodi. A questo proposito, la Commissione chiarisce che, se come nella fattispecie oggetto della causa principale gli importatori dichiarano un prezzo cif all'importazione superiore al prezzo rappresentativo e, a fortiori, se il prezzo cif all'importazione dichiarato è superiore al prezzo limite (quest'ultimo a sua volta nettamente superiore al prezzo rappresentativo), sussistono manifestamente i presupposti per formulare seri dubbi in ordine all'esattezza del prezzo dichiarato.
22 Pertanto, secondo la Commissione, il regolamento n. 1484/95 prevede un sistema di individuazione delle frodi, consistente nel pretendere dall'importatore che questi solleciti, mediante formale domanda, la fissazione del dazio addizionale sulla base del prezzo cif all'importazione e presenti un certo numero di documenti giustificativi, sulla base dei quali viene verificato il prezzo cif all'importazione dichiarato. Sempre secondo la Commissione, era necessario e ragionevole specificare che, in mancanza della detta domanda e della presentazione dei documenti giustificativi richiesti, i prodotti si considerano importati al loro prezzo di mercato, vale a dire al prezzo rappresentativo, e che, di conseguenza, il dazio addizionale viene determinato su tale base.
Giudizio della Corte
23 Occorre anzitutto sottolineare come il regolamento n. 3290/94 sia stato adottato al fine di introdurre, in particolare nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni di pollame istituita dal regolamento n. 2777/75, gli adattamenti necessari per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round, tra i quali l'Accordo sull'agricoltura. A questo proposito, il quarto considerando del regolamento n. 3290/94 stabilisce che, «per mantenere un minimo di protezione contro gli effetti negativi che possono manifestarsi sul mercato a causa della tariffazione (...), l'accordo [sull'agricoltura] consente l'applicazione di dazi addizionali a condizioni ben definite e che riguardano esclusivamente i prodotti soggetti a tariffazione» e che «è pertanto opportuno inserire una disposizione corrispondente nei regolamenti di base di cui trattasi».
24 La disposizione dell'Accordo sull'agricoltura che definisce le condizioni di applicazione dei dazi addizionali è l'art. 5, il quale, da un lato, consente l'imposizione di un dazio addizionale qualora il prezzo al quale le importazioni di prodotti considerate dalla detta norma possono entrare nel territorio doganale dei membri dell'OMC si collochi al di sotto di un determinato prezzo limite e, dall'altro, impone di prendere in considerazione, ai fini della fissazione del dazio di cui trattasi, il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata.
25 Nel diritto comunitario, la disposizione corrispondente è l'art. 5 del regolamento n. 2777/75, il quale ha ricevuto una nuova formulazione per effetto del regolamento n. 3290/94. L'art. 5, n. 3, del detto regolamento n. 2777/75 dispone che i prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio addizionale vengano determinati sulla base dei prezzi cif all'importazione della spedizione considerata e precisa che, a questo fine, tali prezzi cif all'importazione sono verificati «sulla base dei prezzi rappresentativi del prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario dell'importazione».
26 L'art. 5, n. 4, del regolamento n. 2777/75 conferisce alla Commissione il compito di stabilire le modalità d'applicazione di tale articolo, le quali devono riguardare, in particolare, i «criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 [dell'Accordo sull'agricoltura]».
27 La Commissione ha adottato il regolamento n. 1484/95 proprio al fine di stabilire le modalità d'applicazione del regime introdotto dall'art. 5 del regolamento n. 2777/75, in conformità dell'art. 5 dell'Accordo sull'agricoltura, nel settore delle carni di pollame e delle uova, nonché per l'ovoalbumina.
28 Secondo una costante giurisprudenza, la Commissione è autorizzata ad adottare, specialmente in materia agricola, tutti i provvedimenti necessari o utili per l'attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme d'attuazione stabilite dal Consiglio (v., segnatamente, sentenze 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Belgio e Germania/Commissione, Racc. pag. I-645, punto 37, e 11 novembre 1999, causa C-48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I-7877, punto 36).
29 Orbene, dall'esame delle disposizioni del regolamento n. 1484/95 alla luce della disciplina di base risulta che la Commissione, adottando l'art. 3, nn. 1 e 3, di tale regolamento, ha ecceduto i limiti del suo potere di esecuzione.
30 Infatti, dal tenore letterale dell'art. 5, n. 3, primo comma, del regolamento n. 2777/75 risulta chiaramente che soltanto il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata può servire come base per la determinazione di un dazio addizionale. In particolare, occorre sottolineare come l'applicazione di tale regola non sia sottoposta ad alcuna condizione e non conosca alcuna eccezione. Inoltre, l'art. 5, n. 3, secondo comma, del medesimo regolamento prevede, in maniera altrettanto inequivoca, che il prezzo rappresentativo per il prodotto in questione venga preso in considerazione soltanto per verificare l'esattezza del prezzo cif all'importazione.
31 Per contro, l'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1484/95 subordina la possibilità di prendere in considerazione il prezzo cif all'importazione ai fini della determinazione del dazio addizionale alla condizione che l'importatore presenti una domanda formale in tal senso, accompagnata da determinati documenti giustificativi, ed impone, in tutti gli altri casi, che venga preso a riferimento il prezzo rappresentativo, il quale assurge così a regola generale.
32 Tale constatazione risulta peraltro corroborata dal quarto considerando del regolamento n. 1484/95, nel quale la Commissione dichiara che «l'importatore ha la possibilità di scegliere che il dazio addizionale sia calcolato su una base diversa dal prezzo rappresentativo».
33 Orbene, come già rilevato al punto 30 della presente sentenza, l'art. 5, n. 3, del regolamento n. 2777/75 non prevede alcuna eccezione alla regola della fissazione del dazio addizionale sulla base del prezzo cif all'importazione e fa riferimento al prezzo rappresentativo soltanto ai fini della verifica dell'esattezza del detto prezzo cif all'importazione.
34 Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui il regolamento n. 1484/95 contiene un meccanismo di controllo procedurale che consente di vigilare affinché il dazio addizionale venga correttamente calcolato e riscosso, in particolare nel caso di rischio effettivo di elusione di tale dazio, occorre sottolineare come l'art. 5, n. 3, del regolamento n. 2777/75, pur prevedendo la possibilità di verificare l'esattezza del prezzo cif all'importazione in rapporto al prezzo rappresentativo, non autorizzi in alcun modo la Commissione a derogare alla regola da esso enunciata circa la base impositiva del dazio addizionale.
35 Dalle considerazioni sopra esposte consegue che l'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1484/95 contrasta con l'art. 5, n. 3, del regolamento n. 2777/75.
36 Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1484/95 è invalido nella parte in cui stabilisce che il dazio addizionale da esso previsto venga determinato, in linea di principio, sulla base del prezzo rappresentativo di cui all'art. 2, n. 1, del detto regolamento n. 1484/95 e che tale dazio venga fissato sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata soltanto se l'importatore ne fa domanda.
Quanto alle altre questioni
37 In considerazione di quanto statuito in ordine alla prima questione, non occorre risolvere le altre questioni sollevate dal giudice di rinvio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa a qua il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 21 luglio 1999, dichiara:
L'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1484, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, è invalido nella parte in cui stabilisce che il dazio addizionale da esso previsto venga determinato, in linea di principio, sulla base del prezzo rappresentativo di cui all'art. 2, n. 1, del detto regolamento n. 1484/95 e che tale dazio venga fissato sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata soltanto se l'importatore ne fa domanda.
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