Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Massima
$$Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza dei termini stabiliti da una direttiva.
I governi degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori delle direttive e debbono pertanto essere in grado di predisporre, nel termine stabilito, i provvedimenti di legge necessari per la loro attuazione.
( v. punto 10 )
Parti
Nella causa C-319/99,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor M. Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e A. Maitrepierre, chargé de mission presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/47/CE, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (GU L 281, pag. 51), o non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarvisi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet e signora F. Macken, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 26 agosto 1999 la Commissione delle Comunità europee ha proposto dinanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/47/CE, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (GU L 281, pag. 51), o non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarvisi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2 L'art. 8 della direttiva 95/47 prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva stessa e che ne informano immediatamente la Commissione. Poiché la direttiva è entrata in vigore il 23 novembre 1995, il termine di trasposizione impartito agli Stati membri è pertanto scaduto il 23 agosto 1996.
3 Non essendo stata informata dalla Repubblica francese di alcun provvedimento relativo alla trasposizione della direttiva 95/47, il 16 gennaio 1997 la Commissione ha invitato tale Stato membro a presentare entro due mesi le sue osservazioni sull'assenza di disposizioni necessarie alla trasposizione della detta direttiva in diritto interno, assenza che veniva presunta poiché mancavano informazioni al riguardo.
4 Il 14 ottobre 1998, non avendo ancora ricevuto dal governo francese alcuna informazione riguardante la detta trasposizione, la Commissione ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato con cui constatava che, non avendo adottato, o non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/47, tale Stato membro era venuto meno agli obblighi che gli incombevano in forza della direttiva e lo invitava a conformarsi al parere entro due mesi dalla notifica.
5 Con lettera 15 dicembre 1998 il governo francese ha fatto sapere alla Commissione che il ritardo nella trasposizione della direttiva 95/47 era dovuto al cambiamento di governo. Esso ha chiesto un ulteriore termine di due mesi per definire un calendario preciso di trasposizione della direttiva 95/47 ed ha auspicato un incontro con i servizi competenti della Commissione per presentare la normativa di trasposizione in corso di elaborazione. Tale riunione ha avuto luogo il 22 gennaio 1999.
6 L'8 giugno 1999 il governo francese ha informato la Commissione che un emendamento recante trasposizione della direttiva 95/47 era stata adottato il 26 maggio 1999 dall'Assemblea nazionale nell'ambito della discussione in prima lettura di un disegno di legge sull'audiovisivo. Esso ha precisato che l'esame del disegno di legge sarebbe proseguito al Senato nell'autunno 1999.
7 Non essendole stata comunicata dalle autorità francesi alcuna misura di trasposizione della direttiva 95/47, il 23 agosto 1999 la Commissione ha deciso di presentare il ricorso in esame.
8 Nel suo controricorso il governo francese non nega che le disposizioni interne necessarie all'attuazione della direttiva 95/47 non sono state adottate. Esso si limita a confermare che le procedure di trasposizione sono in corso e che dovrebbero portare all'adozione definitiva delle disposizioni di legge descritte nella lettera 8 giugno 1999 in risposta al parere motivato, nonché all'adozione di una serie di atti di carattere regolamentare. Comunque, il governo francese assicura di aver compiuto notevoli sforzi per provvedere ad una trasposizione completa della direttiva 95/47 nel termine più breve.
9 Il governo francese fa osservare che il termine di nove mesi previsto dall'art. 8 della direttiva 95/47 per la trasposizione da parte degli Stati membri era particolarmente breve, tenuto conto in particolare del fatto che, ai sensi del suo art. 7, tale direttiva sostituisce, abrogandola, la direttiva del Consiglio 11 maggio 1992, 92/38/CEE, relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (GU L 137, pag. 17). A suo parere, tale situazione non è tra le più semplici in termini di certezza del diritto e rende particolarmente complessa la trasposizione della direttiva in diritto interno. Esso riconosce tuttavia che la brevità del termine fissato agli Stati membri per la trasposizione della direttiva non può validamente giustificare il suo ritardo nell'adozione dei necessari provvedimenti nazionali di trasposizione.
10 A tale proposito, occorre precisare, da un lato, che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2000, causa C-470/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4657, punto 11) e, dall'altro, che i governi degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori delle direttive e debbono pertanto essere in grado di predisporre, nel termine stabilito, i provvedimenti di legge necessari per la loro attuazione (v. sentenza 1° marzo 1983, causa 301/81, Commissione/Belgio, Racc. pag. 467, punto 11).
11 Nella fattispecie, poiché la direttiva 95/47 non è stata trasposta entro il termine da essa stessa stabilito, occorre considerare fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
12 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo adottato nel termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/47, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, che è rimasta soccombente, quest'ultima deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/47/CE, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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